• Non ci sono risultati.

proposta di legge n. 34

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "proposta di legge n. 34"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 34

a iniziativa dei Consiglieri Borroni, Assenti, Putzu, Baiocchi, Ciccioli, Leonardi, Ausili

presentata in data 10 marzo 2021

______

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 5 AGOSTO 1992, N. 34

“NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA E DI ASSETTO DEL TERRITORIO” E 20 APRILE 2015, N. 17 “RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE

DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA EDILIZIA”

__________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Modifica all’articolo 15 della l.r. 34/1992)

1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) sono aggiunte le seguenti parole: “I ter- mini previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 30 sono ridotti alla metà.”.

Art. 2

(Modifica all’articolo 13 della l.r. 17/2015) 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e sempli- ficazione della normativa regionale in materia edi- lizia) è inserito il seguente:

“1 bis. Fermo restando quanto previsto dall’ar- ticolo 10, comma 2, della legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modifica- zioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 re- cante “Misure urgenti per la semplificazione e l’in- novazione digitali”), i Comuni, al fine di favorire il massimo utilizzo e la riqualificazione del patrimo- nio edilizio esistente nonché il contenimento del consumo di suolo, possono individuare le zone territoriali omogenee di cui al d.m. 2 aprile 1444, n.

1968, anche se altrimenti denominate, nelle quali, in deroga al disposto di cui alla lettera a) del comma 1, consentire interventi di recupero dei sottotetti previsti da questo articolo purché sia as- sicurata, al netto delle strutture necessarie all’iso- lamento termico dei locali, un’altezza media pon- derata non inferiore a 2,20 metri nonché un’al- tezza minima pari a 1,40 metri nei casi di coper- tura a falde inclinate e un’altezza minima non infe- riore a 2,20 metri nei casi di coperture piane. L’ in- tervento di recupero deve comunque prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell’edifi- cio e non può determinare la creazione di unità im- mobiliari autonome.”.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’ applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e fi- nanziarie previste dalla legislazione vigente.

Riferimenti

Documenti correlati

251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), operante con rapporto di lavoro

A questo proposito, ponendosi l'attestato dello SCAU come presupposto di tutela, nel senso che ne sono esclusi i soggetti che non sono iscritti per mancanza

vista la determina del Direttore generale del 14 aprile 2020 n.14, di assegnazione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2020 ai Responsabili delle strutture

vista la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente munito dei poteri del Consiglio di amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per

Lavori agricoli - tutti i lavori che contribuiscono al conseguimento della produzione agricola, forestale e zootecnica, ad eccezione dei lavori domestici (pulizia della casa

Lavori agricoli - tutti i lavori che contribuiscono al conseguimento della produzione agricola, forestale e zootecnica, ad eccezione dei lavori domestici (pulizia della casa

Coloro che svolgono attività non soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Ditte della Camera di Commercio (studi legali, me- dici, notarlll, ecc.;

La prestazione originariamente introdotta dall’art. La ratio di tale norma doveva essere di escludere i lavoratori non iscritti in via esclusiva in quanto presumibilmente titolari di