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Proposta della III Commissione permanente GOVERNO DEL TERRI TOR IO

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(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

1

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRI TOR IO, AMBI ENTE E PAESAGGIO (Seduta del 3 giugno 2021)

Relatore di maggioranza:

P

IERPAOLO

B

ORRONI

Relatrice di minoranza:

A

NNA

C

ASINI __________

sulla proposta di legge n. 34

a iniziativa dei Consiglieri Borroni, Assenti, Putzu, Baiocchi, Ciccioli, Leonardi, Ausili

presentata in data 10 marzo 2021

______

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 5 AGOSTO 1992, N. 34

“NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA E DI ASSETTO DEL TERRITORIO” E 20 APRILE 2015, N. 17 “RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE

DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA”

________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

2 Testo proposto

Art. 1

(Modifica all’articolo 15 della l.r. 34/1992) 1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) sono aggiunte le seguenti parole: “I ter- mini previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 30 sono ridotti alla metà.”.

Art. 2

(Modifica all’articolo 13 della l.r. 17/2015)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e sempli- ficazione della normativa regionale in materia di edilizia) è inserito il seguente:

“1 bis. Fermo restando quanto previsto dall’ar- ticolo 10, comma 2, della legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modifica- zioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 re- cante “Misure urgenti per la semplificazione e l’in- novazione digitali”), i Comuni, al fine di favorire il massimo utilizzo e la riqualificazione del patrimo- nio edilizio esistente nonché il contenimento del consumo di suolo, possono individuare le zone territoriali omogenee di cui al d.m. 2 aprile 1444, n.

1968, anche se altrimenti denominate, nelle quali, in deroga al disposto di cui alla lettera a) del comma 1, consentire interventi di recupero dei sottotetti previsti da questo articolo purché sia as- sicurata, al netto delle strutture necessarie all’iso- lamento termico dei locali, un’altezza media pon- derata non inferiore a 2,20 metri nonché un’al- tezza minima pari a 1,40 metri nei casi di coper- tura a falde inclinate e un’altezza minima non infe- riore a 2,20 metri nei casi di coperture piane. L’ in- tervento di recupero deve comunque prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell’edifi- cio e non può determinare la creazione di unità im- mobiliari autonome.”.

Testo modificato dalla Commissione Art. 1

(Modifica all’articolo 15 della l.r. 34/1992) 1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 15 (Con- tenuti del piano regolatore generale) della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territo- rio) sono aggiunte le seguenti parole: “I termini previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 30 sono ri- dotti alla metà rispettivamente a 20 giorni e 50 giorni.”.

Art. 2

(Modifica Modifiche all’articolo 13 della l.r. 17/2015)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e sempli- ficazione della normativa regionale in materia di edilizia) è inserito il seguente:

“1 bis. Al fine di contenere il consumo di suolo mediante un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti e la valorizzazione del patri- monio edilizio, i Comuni possono consentire nelle zone territoriali omogenee A e B di cui al d.m. 2 aprile 1444, n. 1968, anche se altrimenti denominate, interventi di recupero dei sotto- tetti di cui al comma 1 in deroga al disposto di cui alla lettera a) del medesimo comma, purché sia assicurata, al netto delle strutture necessa- rie all’isolamento termico dei locali, un’altezza media ponderata non inferiore a 2,20 metri nonché un’altezza minima pari a 1,40 metri nei casi di copertura a falde inclinate e un’altezza minima non inferiore a 2,20 metri nei casi di co- perture piane. L’intervento di recupero deve prevedere idonee opere di isolamento termico, assicurare prestazioni analoghe a quelle deri- vanti dall’applicazione di norme igienico - sani- tarie statali e regionali e non può comunque determinare la creazione di unità immobiliari autonome.”.

1 bis. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 17/2015 è inserito il seguente:

“3 bis. Resta salva la facoltà del Comune di subordinare la realizzazione degli interventi previsti in questo articolo al reperimento di spazi per parcheggi privati in misura non infe- riore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione soggetta al recupero ov- vero, in caso di accertata impossibilità di repe- rire spazi idonei, al pagamento di una somma

(3)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

3 Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’ applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e fi- nanziarie previste dalla legislazione vigente.

equivalente al valore delle aree destinate a tali parcheggi.”.

Art. 3

(Invarianza finanziaria) Identico

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