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3 - VALORE STIMATO DELL’APPALTO E DEGLI ACCORDI QUADRO

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Academic year: 2022

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Allegato 2

PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA DESTINARE AL PERSONALE DELLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI DELL’INAIL PER LA PROTEZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

CAPITOLATO D’ONERI

CUI 01165400589202000235 CUI 01165400589202000236 CUI 01165400589202000237 CUI 01165400589202000316 CUI 01165400589202000317

CIG LOTTO 1: 8528835949 CIG LOTTO 2: 852884518C CIG LOTTO 3: 85288662E0 CIG LOTTO 4: 85288727D2 CIG LOTTO 5: 8528877BF1

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ART. 1 - OGGETTO ... 4

ART. 2 – DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO ... 5

ART. 3 - VALORE STIMATO DELL’APPALTO E DEGLI ACCORDI QUADRO ... 6

ART. 4 – PRODOTTI E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME ... 7

4.1 LOTTO 1 – MASCHERINE CHIRURGICHE ... 7

4.1.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI ... 7

4.1.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO ... 8

4.2 LOTTO 2 - FACCIALI FILTRANTI FFP2 ... 8

4.2.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI ... 8

4.2.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO ... 9

4.3 LOTTO 3 - CAMICI ... 10

4.3.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI ... 10

4.3.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO ... 11

4.4 LOTTO 4 - FACCIALI FILTRANTI FFP3 ... 11

4.4.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI ... 11

4.4.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO ... 12

4.5 LOTTO 5 – GEL IDRALCOLICO ... 13

4.5.1. REQUISITI DELLA SOLUZIONE ... 13

4.5.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO ... 13

4.6 CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI ... 14

4.7 IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO DEI COLLI ... 14

ART. 5 – MODIFICHE CONTRATTUALI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA .. 15

ART. 6 – SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEGLI ACCORDI QUADRO ... 15

ART. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA ... 16

7.1 Ordinativi di fornitura ... 16

7.2 Consegna della fornitura ... 17

(3)

ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITA’ ... 17

ART. 9 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO ... 18

ART. 10 – CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO .... 19

ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO ... 21

ART. 12 - CONDIZIONI DEGLI ACCORDI QUADRO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ... 21

ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA ... 22

ART. 14 – PENALI ... 23

ART. 15 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO ... 24

ART. 16 – RECESSO ... 25

ART. 17 – SUBAPPALTO ... 25

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI ... 26

ART. 19 – RINVIO NORMATIVO ... 26

(4)

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Capitolato disciplina la fornitura mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale da destinare al personale dell’Inail per fronteggiare l’emergenza sanitaria derivante dal rischio di contagio da “Covid-19” e ripartita nei seguenti lotti merceologici:

Lotto 1 – Mascherine chirurgiche Lotto 2 – Facciali filtranti FFP2 Lotto 3 – Camici monouso Lotto 4 – Facciali filtranti FFP3 Lotto 5 – Gel idroalcolico.

Le quantità complessive stimate di dispositivi sono riportate nella seguente Tabella:

Tabella 1

Beni oggetto della fornitura Unità di misura Quantità totali stimate

Lotto 1 – Mascherine chirurgiche pezzo 4.000.000

Lotto 2 – Facciali filtranti FFP2 pezzo 1.600.000

Lotto 3 – Camici monouso pezzo 1.000.000

Lotto 4 – Facciali filtranti FFP3 pezzo 160.000

Lotto 5 – Gel idroalcolico litro * 150.000 *

di cui:

140.000 in confezionamento “A”

10.000 in confezionamento “B”

* La quantità totale stimata è espressa in litri; la quantità di confezioni oggetto dell’accordo quadro dipende dai confezionamenti offerti, che devono rientrare nei limiti fissati al successivo art. 4 del presente Capitolato d’oneri.

La fornitura si intende comprensiva di qualsiasi attività e servizio connessi alla distribuzione dei dispositivi, nel rispetto dei livelli minimi stabiliti nel presente Capitolato, quali l’imballaggio, il trasporto e la consegna al piano dei prodotti presso le sedi delle Direzioni centrali, regionali, provinciali e territoriali dell’Inail dislocate sul territorio nazionale, elencate nell’Allegato 2/A. Tali servizi si intendono prestati dal

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Fornitore aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima e remunerati con i prezzi unitari dei prodotti senza corresponsione di alcun prezzo ulteriore.

L’appalto è affidato, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice, mediante la stipulazione, per ciascun lotto, di un Accordo quadro con unico fornitore, con il quale la stazione appaltante e l’operatore economico definiscono le clausole fondamentali che disciplinano gli specifici contratti attuativi (ordinativi di fornitura), da affidare nel periodo di durata definito all’art. 2, le caratteristiche tecniche imprescindibili dei prodotti da fornire, i prezzi e i tempi di consegna.

Con la sottoscrizione di ciascun Accordo quadro l’operatore economico si obbliga a fornire i dispositivi con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al successivo art. 4.

Qualora si verificassero nuove esigenze organizzative, l’Inail può modificare in qualsiasi momento l’elenco delle sedi di consegna di cui all’Allegato 2/A; di tali modifiche verrà data comunicazione al Fornitore che si impegna ad accettarle alle medesime condizioni contrattuali e senza porre alcun onere aggiuntivo a carico dell’Inail.

ART. 2 – DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO

Ciascun Accordo quadro ha una durata di due anni decorrenti dalla data di stipula, ovvero una minore durata determinata dall’esaurimento del limite massimo di spesa complessivo di cui al successivo articolo 3.2.

Ciascun Accordo quadro è efficace dal momento della sottoscrizione delle parti, senza che occorra alcun ulteriore specifico atto formale, fino allo scadere del termine dell’obbligazione di garanzia dei prodotti dell’ultima consegna effettuata.

Resta inteso che i singoli ordinativi di fornitura devono essere emessi esclusivamente entro il termine di operatività dell’Accordo. Nel rispetto dei tempi di consegna contrattualmente previsti, per gli ultimi ordini emessi è possibile richiedere che l’esecuzione avvenga anche oltre il termine di scadenza dell’operatività contrattuale, restando comunque regolati dall’Accordo quadro.

Ogni Accordo quadro si estingue al termine di cui sopra, anche nel caso in cui non sia stato completamente utilizzato il limite massimo di spesa ovvero nel caso in cui detto limite sia raggiunto prima della scadenza del suddetto periodo di operatività.

Con la stipula dell’Accordo quadro, l’Inail non assume alcun obbligo di acquisire un quantitativo minimo di prodotti né di esaurire il limite massimo di spesa stesso.

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ART. 3 - VALORE STIMATO DELL’APPALTO E DEGLI ACCORDI QUADRO 3.1 VALORE DELL’APPALTO

Il valore massimo stimato della fornitura, per i diversi lotti in cui è articolata la gara, è il seguente:

o Lotto 1 – Mascherine chirurgiche € 2.000.000,00 o Lotto 2 – Facciali filtranti FFP2 € 3.200.000,00 o Lotto 3 – Camici monouso € 7.000.000,00 o Lotto 4 – Facciali filtranti FFP3 € 400.000,00 o Lotto 5 – Gel idroalcolico € 1.500.000,00

Gli importi indicati non costituiscono indicazione di corrispettivo contrattuale, in quanto hanno il solo scopo di individuare il valore economico dell’appalto.

L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, per la mancanza di costi da interferenza, trattandosi di mera fornitura, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del d.lgs.

81/08. Tale circostanza esonera dalla predisposizione del Duvri in base ai criteri fissati dall’ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. n. 3/2008 del 5 marzo 2008).

Pertanto, il valore complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 9 del d.lgs. 50/2016, è di € 14.100.000,00 Iva esclusa.

Il Fornitore riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per la fornitura oggetto dell’appalto.

Con l’offerta formulata il Fornitore assume interamente su di sé, esentandone l’Inail, tutte le responsabilità in materia di valutazione economica della fornitura e, pertanto, non può eccepire, durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

3.2 LIMITE MASSIMO DI SPESA DEGLI ACCORDI QUADRO

Il limite massimo di spesa complessivo di ciascun Accordo quadro per l’intero periodo viene determinato moltiplicando i prezzi offerti dei prodotti per le rispettive quantità presunte indicate in Tabella 1.

Il limite massimo di spesa complessivo dell’Accordo quadro non costituisce garanzia di corrispettivo contrattuale in quanto ha il solo scopo di individuare il valore economico

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massimo dell’Accordo, non essendo previsto nessun importo minimo da ordinare. Le quantità effettive dei beni da somministrare verranno perciò determinate dall’Inail secondo le proprie necessità e il Fornitore non potrà promuovere alcuna pretesa per eventuali variazioni quantitative.

ART. 4 – PRODOTTI E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 4.1 LOTTO 1 – MASCHERINE CHIRURGICHE

Le mascherine chirurgiche oggetto dell’appalto di fornitura devono essere concepite in modo da evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui al d.lgs.

24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i.

Sebbene concepite per utilizzo in ambito medico, tali mascherine possono anche essere destinate a essere indossate dai pazienti e da altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche (v. anche introduzione alla norma tecnica UNI EN 14683:2019).

4.1.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI

I dispositivi devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

SCHEDA TECNICA MASCHERINE CHIRURGICHE

Descrizione e certificazioni di riferimento Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, di tipo II o IIR secondo la norma EN 14683:2019+AC:2019

“Medical face masks - Requirements and test methods” e dotata di marcatura CE

Campo di utilizzo Ambito sanitario

Riutilizzabilità Monouso non riutilizzabile, durevole per

almeno 8 ore

Caratteristiche costruttive Almeno 3 strati (due strati esterni di tessuto non tessuto e almeno uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante);

almeno due elastici

Peso 5 gr ± 10%

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato nel corso dell’esecuzione contrattuale comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione dell’Accordo quadro.

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4.1.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO

I dispositivi devono essere in contenuti in confezioni (scatola resistente) in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

- codice e nome del prodotto;

- classe di appartenenza;

- marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;

- descrizione del prodotto;

- marcatura di conformità CE;

- numero di pezzi contenuti;

- dicitura monouso o non riutilizzabile;

- conformità alla EN 14683;

Le informazioni sull’uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.

La confezione deve essere idonea allo stoccaggio in comuni armadi in dotazione delle Strutture destinatarie e deve garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto.

Ogni singola scatola deve essere robusta e facile da aprire, e deve contenere all’interno fino a un numero massimo di 50 pezzi.

4.2 LOTTO 2 - FACCIALI FILTRANTI FFP2

I Facciali filtranti tipo FFP2 oggetto dell’appalto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio, e dovranno rispondere, all’atto dell’offerta, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro.

4.2.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI

I dispositivi devono proteggere dalle particelle dannose per la salute allo stato solido e devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

SCHEDA TECNICA FFP2

Descrizione e certificazioni di riferimento Facciali filtranti tipo FFP2-NR idonei a coprire il naso, la bocca e il mento, omologate alla norma europea EN 149:2001+A1:2009

“Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles -

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Requirements, testing, marking” e idonee per la protezione da aerosol, dotata di marcatura CE

Campo di utilizzo Adatto all’utilizzo per protezione da aerosol

Riutilizzabilità Monouso non riutilizzabile, durevole per

almeno 8 ore Caratteristiche costruttive Forma: pieghevole

Bardatura: costituita da almeno due elastici Ferretto stringinaso separato dal viso da uno strato protettivo oppure altro sistema per la aderenza al viso;

Senza valvola di espirazione

Peso Fino a 15 g

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato nel corso dell’esecuzione contrattuale comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione dell’Accordo quadro.

4.2.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che garantiscano che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto. In particolare, i dispositivi devono essere confezionati singolarmente, ovvero - qualora non confezionati singolarmente - in astucci da massimo 20 pezzi ciascuno, e contenuti in cartoni con massimo 500 pezzi che abbiano idonee caratteristiche di resistenza.

Le confezioni devono riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

 codice e nome del prodotto;

 marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;

 descrizione del prodotto;

 marcatura di conformità CE;

 numero di pezzi contenuti;

 dicitura monouso e/o non riutilizzabile;

 riferimento esplicito alla norma e all’anno di pubblicazione;

 data di scadenza (anche in forma di pittogramma);

 condizioni di immagazzinaggio raccomandate dal fabbricante (ameno T e UR) o il pittogramma equivalente;

 informazioni fornite dal fabbricante;

 classe di appartenenza.

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Le informazioni sull’uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.

La confezione deve essere idonea allo stoccaggio in comuni armadi in dotazione delle Strutture destinatarie e deve garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto.

Ogni singola scatola deve essere robusta e facile da aprire, e deve contenere all’interno fino a un numero massimo di 50 pezzi, in modo da permettere l’estrazione di un singolo dispositivo per volta nel rispetto delle norme di igiene.

4.3 LOTTO 3 - CAMICI

I camici oggetto dell’appalto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio, e dovranno rispondere, all’atto dell’offerta, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Essi devono essere concepiti in modo da essere utilizzati in ambiente sanitario e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da virus).

4.3.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI

I dispositivi possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

SCHEDA TECNICA CAMICI MONOUSO

Descrizione e certificazioni di riferimento Dispositivo medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CE, dotato di marcatura CE e registrato presso la Banca dati dei dispositivi medici del Ministero della Salute

Campo di utilizzo Non chirurgici; non sterili

Riutilizzabilità Monouso non riutilizzabile, durevole per tutto il turno di lavoro

Caratteristiche Maniche lunghe

Polsini elastici e resistenti Con sistema di chiusura

Materiale Tessuto idrorepellente o impermeabile

Taglie Disponibili almeno nelle taglie S o M, L, XL

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato nel corso dell’esecuzione contrattuale comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione dell’Accordo quadro.

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4.3.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che garantiscano che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto. In particolare, i dispositivi devono essere confezionati singolarmente, ovvero - qualora non confezionati singolarmente - in buste o astucci da massimo 10 pezzi ciascuno, e contenuti in cartoni con massimo 50 pezzi che abbiano idonee caratteristiche di resistenza.

Le confezioni devono riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

 codice e nome del prodotto;

 marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;

 descrizione del prodotto;

 taglia (ove non ricavabile direttamente dal prodotto);

 marcatura di conformità CE;

 riferimento alla norma e la classe di prestazione

 eventuali istruzioni d’uso.

Le informazioni sull’uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.

Ogni singola confezione deve contenere all’interno al massimo 30 pezzi, deve essere robusta e facile da aprire, e fatta in modo da permettere l’estrazione di un singolo dispositivo per volta nel rispetto delle norme di igiene.

4.4 LOTTO 4 - FACCIALI FILTRANTI FFP3

I Facciali filtranti tipo FFP3 oggetto dell’appalto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio, e dovranno rispondere, all’atto dell’offerta, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro.

Essi devono essere concepiti in modo da essere utilizzati in ambiente sanitario e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol).

4.4.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI

I dispositivi devono proteggere dalle particelle dannose per la salute allo stato solido e devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

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SCHEDA TECNICA FFP3

Descrizione e certificazioni di riferimento Facciali filtranti tipo FFP3-NR idonei a coprire il naso, la bocca e il mento, omologate alla norma europea EN 149:2001+A1:2009

“Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking” e idonee per la protezione da agenti biologici aerodispersi, e dotata di marcatura CE

Campo di utilizzo Adatto all’utilizzo per protezione da aerosol

Riutilizzabilità Monouso non riutilizzabile, durevole per

almeno 8 ore

Caratteristiche costruttive Forma: indifferente

(coppa/conchiglia/pieghevole);

Bardatura: costituita da almeno due elastici Ferretto stringinaso separato dal viso da uno strato protettivo oppure altro sistema per la aderenza al viso

Senza valvola di espirazione

Peso Fino a 15 g

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato nel corso dell’esecuzione contrattuale comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione dell’Accordo quadro.

4.4.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che garantiscano che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto. In particolare, i dispositivi devono essere confezionati singolarmente, ovvero - qualora non confezionati singolarmente - in astucci da massimo 20 pezzi ciascuno, e contenuti in cartoni che abbiano idonee caratteristiche di resistenza.

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

 codice e nome del prodotto;

 marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;

 descrizione del prodotto;

 marcatura di conformità CE;

 numero di pezzi contenuti;

 dicitura monouso e/o non riutilizzabile;

 riferimento esplicito alla norma e all’anno di pubblicazione;

 data di scadenza (anche in forma di pittogramma);

(13)

 condizioni di immagazzinaggio raccomandate dal fabbricante (ameno T e UR) o il pittogramma equivalente;

 informazioni fornite dal fabbricante;

 classe di appartenenza.

Le informazioni sull’uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione secondaria e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.

La confezione deve essere idonea allo stoccaggio in comuni armadi in dotazione delle Strutture destinatarie e deve garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto.

Ogni singola scatola deve essere robusta e facile da aprire, e deve contenere all’interno fino a un numero massimo di 50 pezzi, in modo da permettere l’estrazione di un singolo dispositivo per volta nel rispetto delle norme di igiene.

4.5 LOTTO 5 – GEL IDRALCOLICO

Il gel idroalcolico oggetto dell’appalto di fornitura deve essere conforme alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio, e dovrà rispondere, all’atto dell’offerta, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro.).

4.5.1. REQUISITI DELLA SOLUZIONE

Il gel deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

SCHEDA TECNICA SOLUZIONI DISINFETTANTI

Descrizione Gel o soluzione idroalcolica semplice (alcool etilico/isopropilico minimo 70%) con eccipienti/emollienti protettivi nei confronti della disidratazione per antisepsi mani

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato nel corso dell’esecuzione contrattuale comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione dell’Accordo quadro.

4.5.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO

Il prodotto devono essere contenuto in flaconi che permettano il mantenimento delle caratteristiche e delle prestazioni durante la conservazione e il trasporto.

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Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

 codice e nome del prodotto;

 marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;

 composizione e descrizione del prodotto;

 eventuali istruzioni d’uso.

Le informazioni sull’uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere riportate chiaramente, in lingua italiana e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.

Il prodotto deve essere reso disponibile in flaconi di due diversi formati:

- formato “A” (grande): il contenuto di ogni flacone deve essere compreso tra un minimo di 500 ml e un massimo di 1.000 ml. Il flacone deve essere provvisto di dispenser (elemento per l’erogazione separata di dosi composte da una quantità di prodotto idonea per una singola igienizzazione);

- formato “B” (tascabile): il contenuto di ogni flacone deve essere compreso tra un minimo di 75 ml e un massimo di 110 ml. Il flacone deve essere provvisto o di dispenser (elemento per l’erogazione separata di dosi composte da una quantità di prodotto idonea per una singola igienizzazione) o di dosatore (elemento che permette un controllo della quantità di prodotto erogato).

4.6 CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI

Il Fornitore deve adottare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti durante il trasporto, nel rispetto delle norme:

 di igiene sulla produzione e sul commercio;

 di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna;

 sulla infortunistica e sulla prevenzione incendi.

4.7 IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO DEI COLLI

L’imballaggio di ciascun collo deve essere a perdere, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura dei prodotti sia al mezzo di spedizione prescelto e deve garantire l’integrità finale dei prodotti consegnati.

Sull’imballaggio dei colli deve essere apposta un’etichetta contenente le seguenti informazioni:

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 dati identificativi del Fornitore;

 dati dell’Ordinativo di fornitura;

 sintetica descrizione dei prodotti contenuti;

 eventuali avvertenze o precauzioni particolari che devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili;

 tutte le indicazioni/etichette previste da legge.

Non deve essere impedita la lettura delle informazioni sopra descritte sull’imballaggio esterno causata dall’apposizione di eventuali ulteriori etichette da parte di terzi (es.

corriere, depositario, ecc).

Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili.

ART. 5 – MODIFICHE CONTRATTUALI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti pubblici, nel corso dell’esecuzione dell’Accordo quadro l’Inail può imporre al Fornitore variazioni in aumento della fornitura, fino a concorrenza di un quinto dell’importo dell’Accordo quadro, agli stessi patti, prezzi e condizioni dell’Accordo quadro originario.

La modifica dell’Accordo quadro entro il quinto dell’importo originario è proposta dal Rup e formalizzata con atto di sottomissione sottoscritto dagli stessi soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo quadro originario.

ART. 6 – SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEGLI ACCORDI QUADRO L’esecuzione degli accordi quadro è diretta dal Responsabile unico del procedimento (Rup) in collaborazione con i Direttori dell’Esecuzione del contratto (Dec), nominati per ciascuna Direzione regionale e provinciale territorialmente competente, per la Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione e per la Direzione centrale acquisti.

In sede di stipula degli accordi quadro, la stazione appaltante comunica al fornitore i nominativi dei Dec che, ferma restando la funzione di coordinamento e monitoraggio del Rup, svolgono autonomamente, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del codice dei contratti pubblici, e dell’art. 18 D.M. 7 marzo 2018, n. 49, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione degli accordi stessi con riferimento all’ambito di pertinenza, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il Dec dipende funzionalmente dal RUP, che ne

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controlla e coordina l’operato, e dal RUP può essere sostituito in ogni funzione attribuitagli dall’accordo quadro e dagli atti di gara.

Sotto il controllo del Rup e a lui costantemente riferendo, il Dec:

- interloquisce col Ruac al fine di ottenere la corretta esecuzione della fornitura;

- trasmette gli ordinativi di fornitura;

- riceve e controlla le comunicazioni dei risultati della consegna dei prodotti inviategli dai direttori operativi per ciascuna sede di consegna;

- in caso di esito positivo rilascia il certificato di verifica di conformità e il certificato di pagamento;

- in caso di esito negativo della verifica, attiva il procedimento di cui al successivo art.

8 e, all’esito emette il certificato di pagamento con o senza l’applicazione di penali.

Presso ciascuna sede di consegna di cui all’Allegato 2/A viene individuato un direttore operativo del Dec, il quale trasmette al Dec il fabbisogno della propria sede e di quelle di propria competenza e, a seguito della consegna dei prodotti, rileva la corrispondenza del prodotto ricevuto rispetto a quanto richiesto e ne comunica il risultato al Dec competente.

Durante il periodo di efficacia dell’accordo sono legittimati a esprimere la volontà della stazione appaltante nei confronti del fornitore, il Direttore della Direzione centrale acquisti, il RUP e, nei limiti delle sue competenze, il Dec.

Il fornitore provvede a comunicare alla stazione appaltante, in sede di stipula di ciascun accordo quadro, il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac) che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’accordo stesso.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Ruac si intendono come presentate direttamente al fornitore.

ART. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

Ciascuna fornitura deve essere svolta con le modalità specificate nei successivi articoli.

7.1 ORDINATIVI DI FORNITURA

I Dec rilevano i fabbisogni trasmessi dai direttori operativi delle sedi di consegna e inviano al fornitore ordinativi di fornitura contenenti le tipologie dei prodotti richiesti, le quantità, i luoghi e gli orari di consegna, nonché i nominativi e i numeri di telefono dei

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referenti presso le sedi territoriali incaricati di ricevere i prodotti, con la frequenza massima di un ordinativo a trimestre e, nei soli casi di urgenza, appena si manifesta la medesima.

L’invio degli ordini è effettuato tramite posta elettronica certificata.

7.2 CONSEGNA DELLA FORNITURA

Il fornitore effettua la consegna a proprio rischio e a proprie spese presso le sedi indicate nell’ordinativo di fornitura, attestando la data di consegna nel Documento di Trasporto sottoscritto dal referente indicato per la consegna.

L’attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto e facchinaggio.

Il fornitore deve garantire l’evasione di qualsiasi ordinativo di fornitura, indipendentemente dal quantitativo in esso indicato, purché multiplo del confezionamento minimo.

Il Fornitore s’impegna a soddisfare eventuali richieste di informazioni sullo stato degli ordini.

La consegna deve essere effettuata di regola nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, ore 9-13, ovvero in orari diversi concordati con il committente o con il referente per la consegna. La consegna fuori dell’orario indicato o altrimenti concordato, non è accettata.

Il fornitore ha l’obbligo di consegnare i prodotti al piano, presso le sedi riportate nell’allegato 2/A, entro un termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione degli ordinativi di fornitura.

ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITA’

Alla consegna di ciascun ordinativo di fornitura, il direttore operativo competente (o il referente per la consegna) procede ad accertare che nel documento di trasporto siano riportati i dati identificativi del fornitore (incluso codice fiscale e partita iva), il numero dei colli consegnati, il numero di protocollo e la data dell’ordinativo di fornitura inviato dal committente, la data e il luogo di avvenuta consegna nonché eventuali annotazioni inerenti alla consegna del materiale.

Il direttore operativo competente (o il referente per la consegna) firma la ricevuta di avvenuta consegna; tale firma attesta la sola corrispondenza del quantitativo dei colli ricevuti con il numero indicato nel documento medesimo.

(18)

Il direttore operativo procede successivamente al controllo del rispetto dei tempi di consegna e delle caratteristiche tecniche della merce ricevuta e in particolare, dell’integrità degli imballaggi degli involucri o delle confezioni con i quali i prodotti consegnati vengono commercializzati, la loro conformità all’ordinativo di fornitura, la presenza di difetti, alterazioni, lacerazioni o tracce di manomissioni.

In caso di esito positivo dei predetti controlli, comunica i risultati entro 10 giorni decorrenti dalla data della consegna unitamente a una copia del documento di trasporto ai fini del rilascio del certificato di verifica di conformità; in caso di ritardo ne dà atto nella comunicazione.

Una volta ricevute dai direttori operativi tutte le comunicazioni relativi ai risultati delle consegne del singolo ordine di fornitura, il Dec competente rilascia il certificato di verifica di conformità, annotando eventuali ritardi.

In caso di esito negativo dei controlli sulle caratteristiche tecniche, il Dec, entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione dei risultati, formula al referente del fornitore (Ruac) contestazioni in relazione alla non conformità dei prodotti e ne chiede la sostituzione.

I prodotti, che per qualsiasi motivo sono rifiutati, devono essere ritirati, entro 48 ore dalla richiesta, a cura e spese del fornitore, il quale dovrà provvedere alla loro sostituzione senza alcun aggravio di spesa, entro 5 giorni lavorativi dalla data del ritiro.

Il rifiuto di qualsiasi prodotto interrompe il termine per il rilascio del certificato di verifica di conformità. Dalla data di consegna dei prodotti forniti in sostituzione decorre un nuovo termine di 5 giorni per l’espletamento delle verifiche. Il certificato di verifica di conformità può essere rilasciato solo in esito al completamento dell’ordinativo di fornitura.

Il rilascio del certificato di verifica di conformità non esonera il fornitore dall’obbligo di sostituire, entro i termini e con le modalità indicate nel periodo precedente, i prodotti che, all’atto dell’effettiva utilizzazione, dovessero presentare difetti o elementi di non conformità rispetto ai relativi ordinativi di fornitura.

Il ritiro o la sostituzione dei prodotti rifiutati oltre i tempi previsti, comporta l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 14.

ART. 9 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Il Dec, dopo aver emesso il certificato di verifica di conformità relativo al singolo ordine di fornitura, entro il termine di 7 gg. dallo stesso, rilascia il certificato di pagamento,

(19)

con o senza l’applicazione delle penali a seconda del rilievo dei ritardi per la fase di consegna, ritiro e sostituzione, e ne dà immediata comunicazione, entro lo stesso termine, al fornitore, ai fini dell’emissione della relativa fattura.

In mancanza di tale comunicazione il fornitore, decorsi 30 giorni dalla data dell’ultima consegna nell’ambito dell’ordinativo di fornitura, può comunque emettere fattura.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Resta fermo quanto previsto all’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Il responsabile unico del procedimento controlla il corretto svolgimento delle predette attività sostituendosi, eventualmente, al direttore dell'esecuzione dell’accordo.

ART. 10 – CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO Il corrispettivo di ciascun Ordinativo di fornitura è determinato sulla base delle quantità di prodotti consegnati e dei prezzi offerti in gara.

La fornitura oggetto di ciascun Accordo quadro viene remunerata dalla Direzione committente (Direzioni regionali o provinciali Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione o Direzione centrale acquisti).

Il fornitore emette, pertanto, una fattura per ciascun ordinativo di fornitura nella quale deve essere indicato il numero dell’ordinativo di fornitura a cui si riferisce, la data di consegna, i prodotti consegnati con l’indicazione del prezzo.

Le fatture devono essere inviate alle Direzioni committenti in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.

I Codici Univoci Ufficio (C.U.U.) delle Direzioni alle quali devono essere spedite separatamente, tramite il predetto Sistema di Interscambio le fatture stesse, sono indicati negli ordini emessi.

L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice Cig dell’Accordo quadro a cui afferiscono, (Lotto 1 Cig 8528835949; Lotto 2 Cig 852884518C; Lotto 3 Cig 85288662E0; Lotto 4 Cig 85288727D2; Lotto 5 Cig 8528877BF1), ai sensi dell’art.

25, comma 2, della Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

(20)

Qualora il Fornitore abbia proceduto a emettere fattura prima della ricezione della comunicazione dell’emissione del certificato di pagamento ovvero prima della scadenza del termine massimo di 30 giorni previsto per l’emissione del certificato di verifica di conformità, ai sensi dell’art. 113-bis, del codice dei contratti pubblici, il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di emissione dell’ultimo certificato di verifica di conformità nell’ambito dello stesso Ordinativo di fornitura.

Sull’importo del corrispettivo spettante alla Società viene operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all’Inail a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del Durc che segnali un’inadempienza contributiva, viene trattenuto l’importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione del comma 5 bis del medesimo articolo, su ciascuna fattura viene effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; le ritenute possono essere svincolate dal Dec in sede di liquidazione finale in un’unica soluzione, dopo l’approvazione dell’ultimo certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

I pagamenti delle fatture sono effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dal Fornitore prima della stipula dell’Accordo quadro.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante del Fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nell’Accordo quadro, devono essere notificate all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione), salvo deroghe previste dalle norme vigenti al momento del pagamento.

(21)

ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 dell’art. 30 del codice dei contratti pubblici.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico del Fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare all’Inail dal comportamento del Fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, il Fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per il quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

ART. 12 - CONDIZIONI DEGLI ACCORDI QUADRO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’erogazione della fornitura oggetto di ciascun Accordo quadro, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l’erogazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di trasporto.

Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato d’oneri, nell’offerta economica e nel patto d’integrità, pena la risoluzione dell’Accordo quadro, assumendosi

(22)

ogni responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti forniti, nonché per ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego.

Il Fornitore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell’affidamento e quelle sopravvenute durante tutto il periodo contrattuale, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula di ciascun Accordo quadro dalle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione e il recapito dei prodotti oggetto della fornitura.

Il Fornitore si obbliga a consentire all’Inail di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordini di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione di ciascun Accordo quadro, il Fornitore deve costituire una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del d.lgs.

n. 50 del 2016 per quella provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’affidamento dell’appalto e l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Inail, il quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del d.lgs. n.

50 del 2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall’Accordo quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura relativa a ciascun lotto nel caso di risoluzione del contratto, anche parziale, disposta in danno dell'esecutore.

La stazione appaltante ha, altresì, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

(23)

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

La garanzia cessa di avere efficacia solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di verifica di conformità, con il quale verrà attestato l’adempimento di tutti gli impegni nascenti dall’Accordo quadro, nonché l’assenza o l’avvenuta definizione di ogni eventuale eccezione e/o controversia, sorte in dipendenza dall’esecuzione dell’Accordo stesso.

Il Fornitore affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Inail. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore stesso.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito con le modalità di cui all’art.

103, comma 5 del d.lgs. 50/2016. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell’ultimo certificato di pagamento.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, il pagamento dell’ultimo corrispettivo mensile è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una fideiussione bancaria o assicurativa pari all’importo del medesimo corrispettivo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione dell’ultimo certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività di cui all’art. 102, comma 3 del citato decreto.

ART. 14 – PENALI

In caso di ritardo nelle consegne rispetto ai termini stabiliti nell’art. 7, non imputabile all’Inail né a causa di forza maggiore, ovvero qualora i prodotti difettati o non conformi agli Ordinativi di fornitura vengano ritirati o sostituiti oltre i termini previsti, il Dec procede all’applicazione delle penali dandone conto nel certificato di pagamento.

(24)

Per ogni giorno lavorativo di ritardo è applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo netto dell’intero Ordinativo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

È onere del Ruac informare il Dec di eventuali ritardi per indisponibilità del prodotto o difficoltà nella consegna entro il termine previsto per la stessa, al fine di concordare un nuovo termine o annullare l’Ordinativo relativo.

Qualora il ritardo nella consegna si protragga oltre i 30 giorni lavorativi rispetto al termine di consegna stabilito in assenza di tale informazione, il Dec procede all’emissione del certificato di pagamento con l’addebito di una penale pari al 30% del valore dei prodotti non consegnati e all’annullamento dei relativi Ordinativi.

Le penali non potranno complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro, secondo quanto previsto dal successivo art. 15.

Ferma restando l’applicazione delle penali sopra previste, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione dell’Accordo quadro, così come meglio descritto al successivo art. 15.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse, salvo l’annullamento dell’Ordinativo concordato per mancata consegna oltre i 30 giorni lavorativi.

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo al committente, il diritto all’applicazione della penale.

ART. 15 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs. n.

50 del 2016 e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- la cessione dell’Accordo quadro e il subappalto non autorizzato;

- la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;

- il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;

- l’inosservanza degli obblighi di riservatezza (cfr. art. 19 del Disciplinare);

- l’applicazione di penali per un importo cumulato superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale (cfr. precedente art. 14);

(25)

- il mancato rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 4.

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa al Fornitore, di volersi avvalere della clausola risolutiva sopra indicata, di considerare l’Accordo quadro risolto di diritto per colpa del Fornitore medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia dell’Accordo quadro, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura.

ART. 16 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del d.lgs.

159 del 2011, l’Inail può recedere da ciascun Accordo quadro in qualunque tempo, con le modalità di cui all’art. 109 del d.lgs. 50 n. 2016, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo dell’importo di quelle non eseguite, calcolato così come descritto al comma 2 dello stesso articolo.

ART. 17 – SUBAPPALTO

In conformità alle disposizioni di cui all’art. 105, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e previa autorizzazione dell’Inail, il Fornitore può affidare in subappalto parte della fornitura oggetto di ciascun Accordo quadro, nei limiti del 40% dell’importo complessivo del medesimo.

All’atto dell’offerta, il Fornitore deve indicare le parti della fornitura che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

(26)

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutte le spese inerenti a ciascun Accordo quadro, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme vigenti.

ART. 19 – RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle norme del codice civile e del d.lgs. n. 50 del 2016.

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