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1 - OGGETTO DELL’APPALTO

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Academic year: 2022

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di medicinali (Lotti 1 e 2) e di dispositivi medici (Lotti 3 e 4) per le strutture sanitarie dell’Inail

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Allegato 2

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI (LOTTI 1 E 2) E DI DISPOSITIVI MEDICI (LOTTI 3 E 4) PER LE STRUTTURE SANITARIE DELL’INAIL

CAPITOLATO D’ONERI

CUI 01165400589201900662 CUI 01165400589201900663 CIG LOTTO 1 8143252821 CIG LOTTO 2 8143307585 CIG LOTTO 3 8143401318 CIG LOTTO 4 8143415EA2

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di medicinali (Lotti 1 e 2) e di dispositivi medici (Lotti 3 e 4) per le strutture sanitarie dell’Inail

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PREMESSA ... 3

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO ... 4

Art. 2 – DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO E PERIODICITA’ DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA ... 6

2.1 Durata ... 6

2.2 Periodicità degli ordinativi di fornitura ... 6

Art. 3 - VALORE STIMATO DELL’APPALTO E DEGLI ACCORDI QUADRO ... 7

3.1 Valore dell’appalto ... 7

3.2 Limite massimo di spesa degli accordi quadro ... 8

ART. 4 – PRODOTTI E CARATTERISTICHE TECNICHE ... 8

4.1 Medicinali ... 8

4.1.1 Confezionamento ... 9

4.2 Dispositivi medici ... 10

4.2.1 Confezionamento ... 10

4.3 Conservazione dei prodotti ... 12

4.4 Imballaggio per il trasporto dei colli ... 12

ART. 5 – MODIFICHE CONTRATTUALI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA ... 13

5.1 Quinto d’obbligo ... 13

5.2 Revisione prezzi ... 13

5.2.1 Medicinali ... 13

5.3 Sostituzione di prodotti fuori commercio ... 14

5.4 Modifiche non sostanziali degli accordi quadro ... 14

ART. 6 – SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEGLI ACCORDI QUADRO ... 15

ART. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA ... 16

7.1 Ordinativi di fornitura ... 16

7.1.1 Centri sanitari territoriali (Lotti 1 e 3) ... 16

7.1.2 Centri protesi e di riabilitazione motoria (lotti 2 e 4) ... 17

7.2 Consegna della fornitura ... 17

7.3 Indisponibilità di prodotti oggetto della fornitura ... 18

ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITA’ ... 18

ART. 9 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO ... 20

ART. 10 – CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO ... 20

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ART. 11 – POLIZZA ASSICURATIVA ... 22

ART. 12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO ... 22

ART. 13 - CONDIZIONI DEGLI ACCORDI QUADRO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ .. 23

ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA ... 24

ART. 15 – PENALI ... 25

ART. 16 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO ... 26

ART. 17 – RECESSO ... 27

ART. 18 – SUBAPPALTO ... 27

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI ... 28

ART. 20 – TUTELA DELLA PRIVACY ... 28

ART. 21 – RINVIO NORMATIVO ... 28

PREMESSA

L’Inail svolge, tra le la altre, attività sanitaria di diagnosi e cura e, in convenzione con i servizi sanitari regionali, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 67 dell’11 marzo 1988, la cosiddetta attività di “prime cure”, necessarie al recupero della capacità lavorativa e dell’integrità psicofisica, al fine di attuare compiutamente il predetto sistema di tutela globale del lavoratore.

In particolare, le prestazioni sanitarie consistono in visite specialistiche, accertamenti diagnostico-strumentali, prescrizioni terapeutiche e si svolgono presso gli ambulatori medico-legali, gli ambulatori “prime cure” e i poliambulatori specialistici dislocati sull’intero territorio nazionale.

Per l’espletamento dell’attività sanitaria, gli ambulatori necessitano di prodotti farmaceutici e di dispositivi medici di vario genere a seconda della tipologia delle prestazioni erogate.

Nel 2016 l’Istituto, in un’ottica di risparmio, di standardizzazione, di efficacia e di monitoraggio della spesa sanitaria, ha avviato un processo di accentramento degli acquisti di medicinali e di dispositivi medici per i propri Centri sanitari mediante l’espletamento di due procedure di gara, una per l’affidamento della fornitura dei medicinali e l’altra per l’affidamento della fornitura dei dispositivi medici, conclusasi con la sottoscrizione di due accordi quadro con gli aggiudicatari delle stesse, entrambi prossimi alla scadenza.

Al fine di garantire la continuità degli approvvigionamenti essenziali all’operatività dei Centri sanitari dell’Inail, si rende quindi necessario espletare una nuova procedura

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aperta di gara per l’affidamento della fornitura di medicinali e di dispositivi medici mediante la sottoscrizione di nuovi accordi quadro, distinti per lotto.

In aggiunta alle strutture servite dal precedente contratto, in un’ottica di economicità e di realizzazione del Piano di accentramento, è stato deciso di ricomprendere all’interno di tale fornitura anche il Centro protesi di Vigorso di Budrio con le sue filiali di Roma e Lamezia Terme, nonché il Centro di riabilitazione motoria di Volterra.

Tali Centri erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e presentano pertanto esigenze peculiari e distinte da quelle delle sedi sanitarie territoriali. Pertanto, si rende necessario prevedere 2 ulteriori lotti che tengano conto delle diverse necessità sia in termini di fabbisogni che di modalità di erogazione delle prestazioni.

L’entità della fornitura non è pianificabile con esattezza, essendo l’effettivo consumo dei prodotti subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare dei beni, al rispetto dei piani terapeutici e curativi personali in essere e alle decisioni assunte dai singoli committenti dell’Inail. Pertanto la domanda può essere stimata ex-ante solo con criteri statistici affetti da un certo margine di approssimazione.

Per tale motivo, il presente appalto viene eseguito con il sistema dell’accordo quadro con un unico fornitore, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del codice dei contratti pubblici, più dettagliatamente descritto al successivo art. 3.

In considerazione degli obblighi assunti dal fornitore in forza dell’accordo stesso, i singoli contratti di fornitura si perfezioneranno per mezzo di buoni d’ordine, contenenti l’indicazione dei prodotti da consegnare, le quantità, i luoghi di consegna e quanto altro necessario per l’esecuzione delle prestazioni stesse dettagliatamente descritte nel presente Capitolato d’oneri.

Per quanto riguarda l’approvvigionamento di medicinali, l’Istituto è soggetto all’applicazione della normativa sulla tracciabilità del farmaco, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 15 luglio 2004, al Decreto Legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, e s.m.i. e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 3 ottobre 1990, e s.m.i.

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura di medicinali e di dispositivi medici necessari all’attività delle Strutture sanitari dell’Inail così individuate:

- Centri sanitari dislocati su tutto il territorio italiano;

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- Centro protesi di Vigorso di Budrio, con le sue filiali di Roma e Lamezia Terme, e Centro di riabilitazione motoria di Volterra.

La relativa procedura di gara viene suddivisa in lotti funzionali e territoriali, in considerazione sia del fatto che i medicinali e i dispositivi medici presentano mercati differenti, con regole e modalità non completamente sovrapponibili tra loro, sia del fatto che i Centri protesi e di riabilitazione motoria presentano esigenze e urgenze diverse rispetto alle altre strutture sanitarie territoriali dell’Inail.

L’appalto è suddiviso, pertanto, in 4 lotti:

- Lotto 1: Medicinali per le strutture sanitarie territoriali di cui all’Allegato 2/A;

- Lotto 2: Medicinali per i Centri protesi e di riabilitazione motoria di cui all’Allegato 2/B;

- Lotto 3: Dispositivi medici per le strutture sanitarie territoriali di cui all’Allegato 2/C;

- Lotto 4: Dispositivi medici per i Centri protesi e di riabilitazione motoria di cui all’Allegato 2/D.

L’appalto è affidato mediante la stipulazione di un accordo quadro con unico fornitore per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice, con il quale la stazione appaltante e l’operatore economico definiscono le clausole fondamentali che disciplinano gli specifici contratti attuativi (ordinativi di fornitura), da affidare durante un dato periodo, le caratteristiche tecniche imprescindibili dei prodotti da fornire, i prezzi e i tempi di consegna.

Con la sottoscrizione di ciascun accordo quadro il fornitore si obbliga a fornire i medicinali e i dispositivi medici con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui ai citati Allegati 2/A, 2/B, 2/C, 2/D.

I servizi connessi alla fornitura (imballaggio, spedizione, trasporto ecc.) si intendono prestati dal fornitore aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima; per tali servizi al fornitore non sarà corrisposto alcun prezzo ulteriore.

Per il dettaglio della dislocazione delle suddette strutture si rimanda all’Allegato 2/E.

Qualora si verificassero nuove esigenze organizzative, l’Inail può modificare in qualsiasi momento l’elenco di cui all’Allegato 2/E; di tali modifiche verrà data comunicazione al fornitore che si impegna ad accettarle alle medesime condizioni contrattuali e senza porre alcun onere aggiuntivo a carico dell’Inail.

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ART. 2 – DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO E PERIODICITA’ DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

2.1 DURATA

Ciascun accordo quadro ha una durata di quattro anni decorrenti dalla data di stipula, ovvero una minore durata determinata dall’esaurimento del limite massimo di spesa complessivo di cui al successivo articolo 3.2.

Ciascun accordo quadro è efficace dal momento della sottoscrizione delle parti, senza che occorra alcun ulteriore specifico atto formale, fino allo scadere del termine dell’obbligazione di garanzia dei prodotti dell’ultima consegna effettuata.

Resta inteso che i singoli ordini devono essere emessi esclusivamente entro il termine di operatività dell’accordo. Nel rispetto dei tempi di consegna contrattualmente previsti, per gli ultimi ordini emessi è possibile richiedere che l’esecuzione avvenga anche oltre il termine di scadenza dell’operatività contrattuale, restando comunque regolati dall’accordo quadro.

Ogni accordo quadro si estingue al termine del relativo periodo di operatività di quattro anni, anche nel caso in cui non sia stato completamente utilizzato il limite massimo di spesa. Ogni accordo quadro si estingue, altresì, nel caso in cui detto limite sia raggiunto prima della scadenza del suddetto periodo di operatività. Con la stipula dell’accordo quadro, l’Inail non assume alcun obbligo di acquisire un quantitativo minimo di prodotti né di esaurire il limite massimo di spesa stesso.

2.2 PERIODICITÀ DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

Gli ordinativi di fornitura sono emessi mediante gli strumenti di comunicazione individuati dall’Istituto in sede di stipula.

Gli ordinativi di fornitura contengono le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, le sedi delle strutture destinatarie delle consegne, nonché i nominativi e i numeri di telefono dei referenti incaricati di ricevere i prodotti e di verificarne la conformità (Dec/verificatori di conformità).

I Centri sanitari territoriali (Lotti 1 e 3) possono emettere due ordinativi di fornitura per ogni periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di stipula, per un totale di otto ordinativi previsti nei 48 mesi del periodo di operatività dell’accordo quadro.

I Centri protesi e di riabilitazione, stante le particolari esigenze connesse al regime di tipo ospedaliero, possono emettere ordinativi di fornitura:

- Lotto 2: senza vincoli di periodicità e limiti quantitativi;

- Lotto 4: con cadenza mensile.

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Il fornitore s’impegna a evadere tempestivamente gli ordinativi nonché a soddisfare eventuali richieste di informazioni sullo stato degli ordini.

ART. 3 - VALORE STIMATO DELL’APPALTO E DEGLI ACCORDI QUADRO 3.1 VALORE DELL’APPALTO

Il valore massimo della fornitura è stimato come segue:

- Lotto 1: € 1.000.000,00 Iva esclusa;

- Lotto 2: € 900.000,00 Iva esclusa;

- Lotto 3: € 1.600.000,00 Iva esclusa;

- Lotto 4: € 1.500.000,00 Iva esclusa.

Tale importo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, in quanto ha il solo scopo di individuare il valore economico di ciascun accordo quadro.

Pertanto, le quantità indicate nei citati allegati 2/A, 2/B, 2/C e 2/D hanno il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto della stazione appaltante, essendo meramente indicative e non vincolanti per l’Istituto.

L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, per la mancanza di costi da interferenza, trattandosi di mera fornitura, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del d.lgs.

81/08. Tale circostanza esonera dalla predisposizione del Duvri in base ai criteri fissati dall’ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. n. 3/2008 del 5 marzo 2008).

Alla scadenza di ciascun accordo quadro è possibile attivare eventuale opzione di proroga tecnica, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, secondo le disposizioni di cui all’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016.

Pertanto, il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 9 del d.lgs.

50/2016, è di € 5.000.000,00 Iva esclusa.

Il fornitore riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per la fornitura oggetto dell’appalto.

Con l’offerta formulata il fornitore assume interamente su di sé, esentandone l’Inail, tutte le responsabilità in materia di valutazione economica della fornitura e, pertanto, non può eccepire, durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

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3.2 LIMITE MASSIMO DI SPESA DEGLI ACCORDI QUADRO

Il limite massimo di spesa complessivo di ciascun accordo quadro per l’intero periodo viene determinato moltiplicando i prezzi offerti dei prodotti per le rispettive quantità presunte.

Nell’ambito del predetto limite massimo di spesa possono essere rimodulate, entro il periodo di operatività di ciascun accordo quadro, le quantità dei singoli prodotti da acquisire sulla base dei fabbisogni effettivi delle strutture sanitarie dell’Inail.

Il limite massimo di spesa complessivo dell’accordo quadro non costituisce garanzia di corrispettivo contrattuale in quanto ha il solo scopo di individuare il valore economico massimo dell’accordo quadro, non essendo previsto nessun importo minimo da ordinare. Le quantità effettive dei beni da somministrare verranno perciò determinate dalle strutture sanitarie secondo le proprie necessità e l’affidatario non potrà promuovere alcuna pretesa per eventuali variazioni quantitative.

ART. 4 – PRODOTTI E CARATTERISTICHE TECNICHE 4.1 MEDICINALI

I medicinali oggetto dell’appalto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative statali e/o comunitarie, con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, per quanto attiene a:

 autorizzazioni, produzione, importazione e immissione in commercio;

 caratteristiche tecniche e chimico–fisiche, prescrizioni relative alla sterilità e assenza di tossicità;

 prescrizioni relative all’etichettatura e stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto e/o confezione;

 eventuali altre caratteristiche specificate.

I medicinali devono corrispondere a quanto richiesto negli allegati 2/A e 2/B, relativamente al principio attivo, dosaggio e forma farmaceutica ed essere di recente produzione.

I medicinali devono essere consegnati con una durata residua minima (differenza tra la data di scadenza e la data di consegna) non inferiore ai 2/3 della vita utile (differenza tra la data di scadenza e la data di produzione) stabilita per il prodotto stesso, salvo espressa accettazione di una durata inferiore da parte del Dec.

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Ai sensi del d.lgs. 219/2006 e s.m.i., il fornitore deve essere registrato presso la Banca Dati Centrale (BDC) del Ministero della Salute ai fini della tracciabilità del farmaco. Al riguardo, il fornitore deve possedere e comunicare il codice identificativo univoco assegnato dal Ministero al/ai sito/i logistico/i per la produzione, la distribuzione all’ingrosso, lo smaltimento di farmaci e la vendita al pubblico di farmaci. È necessario, altresì, che il fornitore abbia designato uno o più responsabili della trasmissione, che provvederanno a inviare le informazioni relative alle confezioni movimentate alla BDC.

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato prima della stipula dell’accordo quadro determina decadenza e/o revoca e/o annullamento dell’aggiudicazione, mentre, se riscontrato nel corso dell’esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione dell’accordo quadro.

4.1.1 Confezionamento

Il confezionamento e l’etichettatura dei medicinali devono consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; tali diciture devono figurare sia sul confezionamento primario (contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto con il farmaco in esso contenuto - ad es.: i flaconi, le siringhe, i blister, ecc.) che sull’imballaggio esterno (imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario).

Le singole confezioni dei medicinali devono essere quelle regolarmente autorizzate dalle competenti autorità nazionali.

La confezione esterna deve assicurare l’integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili, così come la data di scadenza e il lotto di produzione.

Il confezionamento esterno deve riportare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità.

In particolare, sulla confezione, devono essere indicati:

 nome del prodotto e della ditta produttrice;

 composizione quali-quantitativa del contenuto;

 dosaggio;

 indicazioni d’uso;

 via di somministrazione;

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 numero di lotto di produzione;

 data di produzione e scadenza sul confezionamento primario e secondario;

 modalità di conservazione;

 eventuali avvertenze;

 dicitura “sterili” o riferimento alla Farmacopea vigente;

 codice a barre.

Per i prodotti da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante veicoli dotati di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo.

4.2 DISPOSITIVI MEDICI

I dispositivi medici oggetto dell’appalto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio, e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro.

I prodotti, oltre a essere conformi a quanto prescritto relativamente a sterilità, assenza di tossicità ecc., devono in particolare essere rispondenti ai saggi tecnologici, chimici, fisici, biologici indicati dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi supplementi e aggiornamenti, nonché essere conformi ai requisiti stabiliti dalla 93/42/CEE sui

“Dispositivi Medici”, attuata con d.lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i..

I dispositivi medici devono essere consegnati con una durata residua minima (differenza tra la data di scadenza e la data di consegna) non inferiore ai 2/3 della vita utile (differenza tra la data di scadenza e la data di produzione) stabilita per il prodotto stesso, salvo espressa accettazione di una durata inferiore da parte del Dec.

I dispositivi medici devono corrispondere a quanto richiesto negli allegati 2/C e 2/D ed essere di recente produzione.

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato prima della stipula dell’accordo quadro determina decadenza e/o revoca e/o annullamento dell’aggiudicazione, mentre, se riscontrato nel corso dell’esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione dell’accordo quadro.

4.2.1 Confezionamento

Il confezionamento e l’etichettatura dei dispositivi medici devono consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; tali diciture devono figurare sia sul

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confezionamento primario che su quello secondario. Per confezionamento primario deve intendersi la confezione posta a diretto contatto con il prodotto, mentre per confezionamento secondario deve intendersi l’imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario. Il confezionamento, primario e secondario, deve essere conforme a quanto riportato nel d.lgs. 46/97.

Tutti i prodotti offerti devono essere confezionati in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Al fine di garantire la facilità di apertura e il prelievo in modo asettico, le confezioni di tutti prodotti sterili devono avere l’apertura tipo peel-open o similare con invito all’apertura.

La saldatura delle buste deve essere di circa 5 mm e realizzata in modo da garantire la sterilità per il periodo indicato.

Le confezioni, quando previsto dal d.lgs. n. 46/1997, devono contenere idonea documentazione attestante le modalità d’uso dei singoli dispositivi.

La confezione secondaria in cui è collocata la confezione primaria deve essere idonea allo stoccaggio negli armadi dei Centri sanitari e deve garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto.

Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni devono essere anche in lingua italiana e con colori indelebili, così come stabilito dal citato decreto e s.m.i..

La scatola e i singoli imballaggi primari debbono esse muniti di un’etichetta recante:

 Descrizione del prodotto in lingua italiana e nome del produttore;

 Marcatura di conformità CE;

 Numero dei pezzi in essi contenuti e indicazione delle misure dei prodotti;

 Codice del prodotto;

 Dicitura monouso e/o sterile;

 Eventuali istruzioni d’uso e classe di appartenenza;

 Numero identificativo del lotto e data di produzione;

 Data di scadenza;

 Informazioni necessarie alla corretta conservazione.

Relativamente al Lotto 3, per taluni prodotti per i quali esiste una considerevole varietà sul mercato, viene richiesto, nelle relative specifiche (Allegato 1/G), di quotare il prezzo medio del prodotto offerto. L’elenco dei codici prodotto per i quali viene richiesta tale

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quotazione verrà definito entro 15 giorni dalla stipula dell’accordo quadro, con impegno, da parte del fornitore, a confermare il prezzo offerto in sede di gara. Il suddetto elenco è suscettibile di aggiornamento e modifiche in ragione della eventuale ridefinizione dei codici prodotto da parte del produttore.

4.3 CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI

Il fornitore deve adottare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti durante il trasporto, nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;

- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;

- sulla infortunistica e sulla prevenzione incendi.

4.4 IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO DEI COLLI

L’imballaggio di ciascun collo deve essere a perdere, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura dei prodotti sia al mezzo di spedizione prescelto e deve garantire l’integrità finale dei prodotti consegnati.

Sull’imballaggio dei colli deve essere apposta un’etichetta contenente le seguenti informazioni:

• dati identificativi del fornitore;

• dati dell’ordinativo di fornitura;

• sintetica descrizione dei prodotti contenuti;

• eventuali avvertenze o precauzioni particolari che devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili;

• tutte le indicazioni/etichette previste da legge.

Non deve essere impedita la lettura delle informazioni sopra descritte sull’imballaggio esterno causata dall’apposizione di eventuali ulteriori etichette da parte di terzi (es.

corriere, depositario, ecc).

Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili.

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ART. 5 – MODIFICHE CONTRATTUALI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 5.1 QUINTO D’OBBLIGO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti pubblici, nel corso dell’esecuzione dell’accordo quadro l’Inail può imporre al fornitore variazioni in aumento della fornitura, fino a concorrenza di un quinto dell’importo dell’accordo quadro, agli stessi patti, prezzi e condizioni dell’accordo quadro originario.

Il quinto d’obbligo in aumento s’intende comprensivo, oltre che della fornitura, anche del trasporto, della consegna a piano, dell’obbligazione di garanzia e di tutte le altre prestazioni accessorie previste e disciplinate nel presente capitolato.

La modifica dell’accordo quadro entro il quinto dell’importo originario è proposta dal Rup e formalizzata con atto di sottomissione sottoscritto dagli stessi soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo quadro originario.

5.2 REVISIONE PREZZI 5.2.1 Medicinali

Qualora in corso di accordo quadro, per effetto dei provvedimenti dell’Agenzia Italiana per il Farmaco o per qualsiasi altro motivo, si verifichino aumenti o diminuzioni anche temporanee del prezzo al pubblico dei medicinali di cui ai Lotti 1 e 2, il prezzo di fornitura sarà rimodulato, con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, facendo riferimento al nuovo prezzo al pubblico al netto dell’Iva, applicando la percentuale di sconto dell’offerta utilizzata in sede di aggiudicazione.

Gli incrementi riconosciuti decorreranno dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, applicando al nuovo prezzo al pubblico, al netto dell’Iva, la percentuale di sconto offerta in gara.

La stessa modalità di revisione si applica anche nel caso di variazione dell’aliquota Iva a seguito di direttive nazionali e variazioni normative.

È fatto obbligo al fornitore di comunicare al Rup le riduzioni o gli incrementi del prezzo al pubblico, per iscritto, entro 10 giorni dalla data del provvedimento dell’AIFA. In assenza di una comunicazione formale, non saranno riconosciuti aumenti di prezzo.

A seguito della variazione dei prezzi in applicazione della presente clausola, viene resa ufficiale una versione aggiornata dell’Elenco dei prodotti ordinabili, caratterizzata da un numero progressivo crescente.

5.2.2 Dispositivi medici

Dopo 24 mesi ed entro 36 mesi dalla stipula, possono essere rivisti i prezzi dei dispositivi medici, una sola volta e su richiesta scritta del fornitore, in aumento o in diminuzione,

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in ragione della variazione effettiva dei prezzi di listino dei fornitori e comunque entro il tetto massimo rappresentato della variazione percentuale dell’indice ISTAT dei “Prezzi alla produzione dell'industria”, registrato tra il mese della stipula e quello in cui viene richiesta la revisione.

La revisione dei prezzi è approvata dal Rup e non dà luogo a modifica del massimale contrattuale.

A seguito della variazione dei prezzi in applicazione della presente clausola, viene resa ufficiale una versione aggiornata dell’Elenco dei prodotti ordinabili, caratterizzata da un numero progressivo crescente.

5.3 SOSTITUZIONE DI PRODOTTI FUORI COMMERCIO

Qualora nel periodo di operatività di ciascun accordo quadro si verifichi la cessazione della produzione o comunque la indisponibilità prolungata di prodotti, attestata da comunicazioni ufficiali o comunque formali delle case produttrici e/o delle Autorità preposte, il fornitore può proporre la sostituzione con un prodotto equivalente, a un prezzo non superiore a quello del prodotto che viene sostituito.

La proposta di sostituzione è formulata per iscritto al Rup, che risponde per iscritto autorizzando o negando l’autorizzazione alla sostituzione del prodotto.

A seguito dell’autorizzazione alla sostituzione del prodotto, viene resa ufficiale una versione aggiornata dell’Elenco dei prodotti ordinabili, caratterizzata da un numero progressivo crescente.

5.4 MODIFICHE NON SOSTANZIALI DEGLI ACCORDI QUADRO

Qualora nel periodo di operatività di ciascun accordo quadro si verifichi la necessità per l’Inail di acquisire prodotti di nuova produzione, ovvero prodotti la cui necessità non era stata prevista in sede di elaborazione degli atti di gara, purché ricadenti nelle Classi di prodotti di cui agli allegati 2/A, 2/B, 2/C e 2/D e comunque di natura con ogni evidenza analoga a quelli oggetto dell’appalto, il Rup può richiedere al fornitore una quotazione di tali prodotti.

Il Rup valuta la congruità della quotazione proposta dal fornitore per analogia con prodotti simili presenti nell’accordo quadro o per comparabilità coi prezzi praticati sul mercato, e rimette alla stazione appaltante le valutazioni circa le variazioni del valore dell’accordo quadro. Qualora la somma delle moltiplicazioni delle quantità stimate per i rispettivi prezzi unitari proposti dia luogo a un importo inferiore a 1.000 euro, ovvero superiore a 1.000 euro ma inferiore all’1% del valore dell’accordo quadro stipulato col fornitore, l’aggiunta di tali prodotti all’accordo quadro è considerata una modifica non

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sostanziale ai fini dell’applicazione dell’art. 106, comma 1 lettera e) del Codice dei contratti pubblici.

Le modifiche non sostanziali sono formalizzate mediante atto aggiuntivo stipulato dagli stessi soggetti che hanno sottoscritto l’accordo quadro originario.

Nel periodo di operatività di ciascun accordo quadro non possono essere stipulati più di due atti aggiuntivi per modifiche non sostanziali.

A seguito della stipula di un atto aggiuntivo per modifica non sostanziale viene resa ufficiale una versione aggiornata dell’Elenco dei prodotti ordinabili, caratterizzata da un numero progressivo crescente.

ART. 6 – SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEGLI ACCORDI QUADRO L’esecuzione degli accordi quadro è diretta dal Responsabile unico del procedimento (Rup) in collaborazione con i Direttori dell’Esecuzione del contratto (Dec), nominati per ciascuna Direzione regionale e provinciale territorialmente competente (Lotti 1 e 3) e per la Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione (Lotti 2 e 4).

In sede di stipula degli accordi quadro, la stazione appaltante comunica al fornitore i nominativi dei Dec che, ferma restando la funzione di coordinamento e monitoraggio del Rup, svolgono autonomamente, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del codice dei contratti pubblici, e dell’art. 18 D.M. 7 marzo 2018, n. 49, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione degli accordi stessi con riferimento all’area territoriale di pertinenza, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il Dec dipende funzionalmente dal RUP, che ne controlla e coordina l’operato, e dal RUP può essere sostituito in ogni funzione attribuitagli dall’accordo quadro e dagli atti di gara.

Sotto il controllo del Rup e a lui costantemente riferendo, il Dec:

- interloquisce col Ruac al fine di ottenere la corretta esecuzione della fornitura;

- trasmette gli ordinativi di fornitura (per i Lotti 1 e 3);

- riceve e controlla i certificati di verifica di conformità rilasciati dai verificatori di ciascuna sede ricevente;

- in caso di esito positivo delle verifiche di conformità, rilascia il certificato di pagamento;

- in caso di esito negativo della verifica, attiva il procedimento di cui al successivo art. 8 e, all’esito emette il certificato di pagamento con o senza l’applicazione di penali.

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Presso ciascun Centro sanitario territoriale (Lotti 1 e 3) e presso i Centri protesi e di riabilitazione (Lotti 2 e 4) di cui all’Allegato 2/E viene individuato un direttore operativo, il quale trasmette al Dec il fabbisogno della sede e, a seguito della consegna dei prodotti, rileva la corrispondenza del prodotto ricevuto rispetto a quanto richiesto e, in caso di esito positivo, rilascia il certificato di verifica di conformità trasmettendolo al Dec competente.

Durante il periodo di efficacia dell’accordo sono legittimati a esprimere la volontà della stazione appaltante nei confronti del fornitore, il Direttore della Direzione centrale acquisti, il RUP e, nei limiti delle sue competenze, il Dec.

Il fornitore provvede a comunicare alla stazione appaltante, in sede di stipula di ciascun accordo quadro, il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac) che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’accordo stesso.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Ruac si intendono come presentate direttamente al fornitore.

ART. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

Ciascuna fornitura deve essere svolta con le modalità specificate nei successivi articoli.

7.1 ORDINATIVI DI FORNITURA

7.1.1 Centri sanitari territoriali (Lotti 1 e 3)

Le Direzioni Regionali dell’Inail, in veste di committenti nell’ambito di ciascun accordo quadro, rilevano i fabbisogni trasmessi dai Centri sanitari territoriali di competenza e inviano al fornitore ordinativi di fornitura contenenti le tipologie dei prodotti richiesti, le quantità, i luoghi e gli orari di consegna, nonché i nominativi e i numeri di telefono dei direttori operativi presso le sedi territoriali incaricati di ricevere i prodotti e di verificarne la conformità, con la seguente frequenza:

- per i medicinali, con cadenza semestrale e nei soli casi di esigenze particolari o impreviste, appena si manifestano le stesse;

- per i dispositivi medici, con cadenza semestrale e nei soli casi di urgenza, appena si manifesta la medesima.

L’invio degli ordini è effettuato tramite posta elettronica certificata o, se disponibile, tramite piattaforma informatica messa a disposizione dal fornitore.

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7.1.2 Centri protesi e di riabilitazione motoria (lotti 2 e 4)

I direttori operativi presso i Centri protesi e di riabilitazione motoria inviano al fornitore, ordinativi di fornitura contenenti le tipologie dei prodotti richiesti, le quantità, i luoghi e gli orari di consegna, nonché i propri contatti, con la seguente frequenza:

- per i medicinali, senza vincoli temporali e appena se ne manifesta l’esigenza;

- per i dispositivi medici, con cadenza mensile e nei soli casi di urgenza, appena si manifesta la medesima.

L’invio degli ordini è effettuato tramite posta elettronica certificata o, se disponibile, tramite piattaforma informatica messa a disposizione dal fornitore.

7.2 CONSEGNA DELLA FORNITURA

Il fornitore effettua la consegna a proprio rischio e a proprie spese presso le sedi indicate nell’ordinativo di fornitura, attestando la data di consegna nel Documento di Trasporto sottoscritto dal verificatore della conformità.

L’attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto e facchinaggio.

Il fornitore deve garantire l’evasione di qualsiasi ordinativo di fornitura, indipendentemente dal quantitativo in esso indicato.

La consegna deve essere effettuata di regola nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, ore 9-13, ovvero in orari diversi concordati con il committente o con il verificatore. La consegna fuori dell’orario indicato, o altrimenti concordato, non è accettata.

Il fornitore ha l’obbligo di consegnare i prodotti al piano, presso le sedi riportate nell’allegato 2/E, entro i termini di seguito indicati.

7.2.1 Centri sanitari territoriali (lotti 1 e 3)

La consegna presso i Centri sanitari territoriali Inail deve essere effettuata:

- per i medicinali (Lotto 1), entro un termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione degli ordinativi di fornitura e nei casi di urgenza, ascrivibili a esigenze particolari o impreviste entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordinativo di fornitura;

- per i dispositivi medici (Lotto 3), entro un termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione degli ordinativi di fornitura.

7.2.2 Centri protesi e di riabilitazione motoria (lotti 2 e 4)

La consegna presso il Centro protesi e le sue filiali e il Centro di riabilitazione motoria deve essere effettuata:

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- per i medicinali (Lotto 2), con cadenza bisettimanale, entro 48 ore dalla ricezione degli ordinativi di fornitura e in caso di urgenza, entro 36 ore (compresi sabato, domenica e festivi) dalla ricezione dell’ordinativo di fornitura;

- per i dispositivi medici (Lotto 4) entro un termine massimo 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordinativo di fornitura.

7.3 INDISPONIBILITÀ DI PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA

In caso di consegna incompleta o evasa in ritardo dei prodotti oggetto della fornitura si applicano le penali di cui al successivo art. 15, fatta eccezione per i casi di temporanea indisponibilità dovuta a cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del fornitore che, comunque, dovranno essere comunicati per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata, entro termini di cui ai precedenti artt. 7.2.1 e 7.2.2, precisando denominazione del prodotto, causa e periodo previsto di indisponibilità, pena l’applicazione delle penali per ritardata consegna.

Qualora la temporanea indisponibilità investa prodotti la cui consegna è stata richiesta con urgenza, come previsto dagli artt. 7.2.1 e 7.2.2, la medesima dovrà essere comunicata dal fornitore, con le predette modalità, al ricevimento dell’ordinativo avente carattere d’urgenza o comunque all’immediato verificarsi dell’evento, pena l’applicazione delle penali per ritardata consegna.

Nelle consegne ordinarie, la temporanea indisponibilità non potrà in ogni caso protrarsi oltre i 30 giorni naturali e continuativi, successivi alla comunicazione del fornitore, oltre i quali il Ruac dovrà concordare con il Dec e con il Rup la sostituzione del/i prodotto/i ordinato/i con altro/i aventi caratteristiche compatibili con l’utilizzo al quale la merce richiesta è destinata e senza oneri aggiuntivi di spesa a carico del destinatario.

La procedura prevista per la segnalazione di temporanea indisponibilità dei prodotti richiesti e per la loro sostituzione dovrà essere osservata anche in caso di “collocazione fuori produzione” degli stessi.

ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITA’

Alla consegna di ciascun ordinativo di fornitura, il direttore operativo competente procede ad accertare che nel documento di trasporto siano riportati i dati identificativi del fornitore (incluso codice fiscale e partita iva), il numero dei colli consegnati, il numero di protocollo e la data dell’ordinativo di fornitura inviato dal committente, la data e il luogo di avvenuta consegna nonché eventuali annotazioni inerenti alla consegna del materiale.

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Il direttore operativo competente firma la ricevuta di avvenuta consegna; tale firma attesta la sola corrispondenza del quantitativo dei colli ricevuti con il numero indicato nel documento medesimo e il rispetto dei tempi di consegna.

Lo stesso direttore operativo procede successivamente al controllo delle caratteristiche tecniche della merce ricevuta e in particolare, dell’integrità degli imballaggi degli involucri o delle confezioni con i quali i prodotti consegnati vengono commercializzati, la loro conformità all’ordinativo di fornitura, la presenza di difetti, alterazioni, lacerazioni o tracce di manomissioni, nonché la congruità delle date di scadenza dei prodotti stessi.

In caso di esito positivo dei predetti controlli, rilascia il certificato di verifica di conformità, entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data della consegna. Entro lo stesso termine, il direttore operativo invia al Dec competente per territorio una copia del certificato di verifica di conformità e una copia del documento di trasporto ai fini del rilascio del certificato di pagamento.

In caso di esito negativo dei controlli, il verificatore, entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla data della consegna, formula al referente del fornitore (Ruac) contestazioni in relazione alla non conformità dei prodotti e ne chiede la sostituzione.

I prodotti, che per qualsiasi motivo sono rifiutati a causa delle circostanze sopra indicate, devono essere ritirati, entro 48 ore dalla richiesta, a cura e spese del fornitore, il quale dovrà provvedere alla loro sostituzione senza alcun aggravio di spesa, entro 5 giorni lavorativi dalla data del ritiro.

Il rifiuto di qualsiasi prodotto interrompe il termine per il rilascio del certificato di verifica di conformità. Dalla data di consegna dei prodotti forniti in sostituzione decorre un nuovo termine di 5 giorni per l’espletamento delle verifiche. Il certificato di verifica di conformità può essere rilasciato solo in esito al completamento della fornitura.

Una volta ricevuti tutti certificati di verifica di conformità relativi al singolo ordine di fornitura, il Dec competente rilascia il certificato di pagamento con le modalità di cui al successivo art. 9.

Il rilascio del certificato di verifica di conformità non esonera il fornitore dall’obbligo di sostituire, entro i termini e con le modalità indicate nel periodo precedente, i prodotti che, all’atto dell’effettiva utilizzazione, dovessero presentare difetti o elementi di non conformità rispetto ai relativi ordinativi di fornitura.

Il ritiro o la sostituzione dei prodotti rifiutati oltre i tempi previsti, comporta l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 15, fatta eccezione per i casi di temporanea indisponibilità dovuta a cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del fornitore che, comunque, dovranno essere comunicate con le modalità e il tempo descritti nel precedente art. 7.3.

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Nel caso in cui il fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l’Inail si riserva di procedere direttamente all’acquisto del materiale richiesto, addebitando l’eventuale differenza di prezzo al fornitore, oltre al risarcimento di ogni altra spesa e/o danno arrecato.

ART. 9 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Il Direttore dell’esecuzione di ciascuna Direzione regionale e della Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione, dopo aver ricevuto i documenti di trasporto e i certificati di verifica di conformità emessi dai verificatori dei Centri sanitari territoriali destinatari (Lotti 1 e 3) o dei Centri protesi e riabilitazione (Lotti 2 e 4) rilascia, entro il termine di 7 gg. dalla data di ricevimento dell’ultimo dei predetti certificati, il certificato di pagamento, con o senza l’applicazione delle penali a seconda del rilievo dei ritardi per la fase di consegna, ritiro e sostituzione, e ne dà immediata comunicazione, entro lo stesso termine, al fornitore, ai fini dell’emissione della relativa fattura.

In mancanza di tale comunicazione il fornitore, decorsi 30 giorni dalla data dell’ultima consegna nell’ambito dell’ordinativo di fornitura, può comunque emettere fattura.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Resta fermo quanto previsto all’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Il responsabile unico del procedimento controlla il corretto svolgimento delle predette attività sostituendosi, eventualmente, al direttore dell'esecuzione dell’accordo.

ART. 10 – CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO Il corrispettivo di ciascun ordinativo di fornitura è determinato sulla base delle quantità di prodotti consegnati e dei prezzi offerti in gara.

La fornitura oggetto di ciascun accordo quadro viene remunerata:

- per gli ordinativi di fornitura destinati ai Centri sanitari territoriali (Lotti 1 e 3) dalla Direzione regionale committente, mediante corrispettivi semestrali (salvi i casi urgenza che potranno essere fatturati separatamente);

- per gli ordinativi di fornitura destinati ai Centri protesi e riabilitazione (Lotti 2 e 4) dalla Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione committente, mediante corrispettivi mensili (salvi i casi urgenza che potranno essere fatturati separatamente).

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Il fornitore emette, pertanto, una fattura per ciascun ordinativo di fornitura semestrale o mensile nella quale deve essere indicato il numero dell’ordinativo di fornitura a cui si riferisce, la data di consegna, i prodotti consegnati con l’indicazione del prezzo.

Le fatture devono essere inviate alle Direzioni regionali competenti (Lotti 1 e 3) e alla Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione (Lotti 2 e 4) in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.

I Codici Univoci Ufficio (C.U.U.) delle Direzioni alle quali devono essere spedite separatamente, tramite il predetto Sistema di Interscambio le fatture stesse, sono indicati negli ordini emessi.

L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice Cig dell’accordo quadro a cui afferiscono (Lotto 1 Cig 8143252821; Lotto 2 Cig 8143307585; Lotto 3 Cig 8143401318; Lotto 4 Cig 8143415EA2), ai sensi dell’art. 25, comma 2, della Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Qualora il fornitore abbia proceduto a emettere fattura prima della ricezione della comunicazione dell’emissione del certificato di pagamento ovvero prima della scadenza dei 30 giorni previsti per l’emissione di tale certificato, ai sensi dell’art. 113-bis, del codice dei contratti pubblici, il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di emissione dell’ultimo certificato di verifica di conformità nell’ambito dello stesso ordinativo di fornitura.

Sull’importo del corrispettivo spettante alla Società viene operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all’Inail a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del Durc che segnali un’inadempienza contributiva, viene trattenuto l’importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione del comma 5 bis del medesimo articolo, su ciascuna fattura viene effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; le ritenute possono essere svincolate dai Dec in sede di liquidazione finale in un’unica soluzione, dopo l’approvazione dell’ultimo certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

I pagamenti delle fatture sono effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della

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legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dal fornitore prima della stipula dell’accordo quadro.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante del fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nell’accordo quadro, devono essere notificate all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

Il fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione).

ART. 11 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il fornitore si obbliga, a ulteriore conferma e/o a completamento di quanto previsto nelle altre parti del capitolato, a manlevare e tenere indenne l’Inail dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’utilizzo dei prodotti oggetto degli accordi quadro, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi; e a tal fine il fornitore è obbligato a consegnare alla stazione appaltante, prima della stipula, apposita polizza assicurativa con adeguato massimale rispetto all’importo contrattuale.

ART. 12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 dell’art. 30 del codice dei contratti pubblici.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico del fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per i

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fatti negativi che possano derivare all’Inail dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per il quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

ART. 13 - CONDIZIONI DEGLI ACCORDI QUADRO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’erogazione della fornitura oggetto di ciascun accordo quadro, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l’erogazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di trasporto.

Il fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato d’oneri, nell’offerta economica e nel patto d’integrità, pena la risoluzione dell’accordo quadro, assumendosi ogni responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti forniti, nonché per ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego.

Il fornitore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell’affidamento e quelle sopravvenute durante tutto il periodo contrattuale, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula di ciascun accordo quadro dalle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione e il recapito dei prodotti oggetto della fornitura.

Il fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa senza alcun aumento di prezzo e a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, qualora ne fosse vietato l’uso. I prodotti interessati da questa evenienza o in via di sostituzione sul mercato, prima di essere forniti, dovranno essere segnalati all’Inail, come previsto dall’art. 7.3 del presente capitolato.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula degli

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accordi quadro, restano a esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della stazione appaltante, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.

Il fornitore si obbliga a consentire all’Inail di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordini di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione di ciascun accordo quadro il fornitore deve costituire una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del d.lgs.

n. 50 del 2016 per quella provvisoria. fatti negativi che possano derivare all’Inail dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’affidamento dell’appalto e l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Inail, il quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del d.lgs. n.

50 del 2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall’accordo quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura relativa a ciascun lotto nel caso di risoluzione del contratto, anche parziale, disposta in danno dell'esecutore.

La stazione appaltante ha, altresì, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

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La garanzia cessa di avere efficacia solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di verifica di conformità, con il quale verrà attestato l’adempimento di tutti gli impegni nascenti dall’accordo quadro, nonché l’assenza o l’avvenuta definizione di ogni eventuale eccezione e/o controversia, sorte in dipendenza dall’esecuzione dell’accordo stesso.

L’affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Inail. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’affidatario stesso.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito con le modalità di cui all’art.

103, comma 5 del d.lgs. 50/2016. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell’ultimo certificato di pagamento.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, il pagamento dell’ultimo corrispettivo semestrale è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una fideiussione bancaria o assicurativa pari all’importo del medesimo corrispettivo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione dell’ultimo certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività di cui all’art. 102, comma 3 del citato decreto.

ART. 15 – PENALI

In caso di ritardo nelle consegne rispetto ai termini stabiliti negli artt. 7.1.1 e 7.1.2, non imputabile all’Inail né a causa di forza maggiore, ovvero qualora i prodotti difettati o non conformi agli ordinativi di fornitura vengano ritirati o sostituiti oltre i termini previsti dal precedente art. 7.3, il Dec procede all’applicazione delle penali dandone conto nel certificato di pagamento con contestuale comunicazione al Rup.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo è applicata una penale pari all’1% dell’importo netto del valore dei singoli prodotti oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di medicinali (Lotti 1 e 2) e di dispositivi medici (Lotti 3 e 4) per le strutture sanitarie dell’Inail

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È onere del fornitore informare il Dec competente di eventuali ritardi per indisponibilità del prodotto o difficoltà nella consegna entro il termine previsto per la stessa, al fine di concordare un nuovo termine o annullare l’ordinativo relativo.

Qualora il ritardo nella consegna si protragga oltre i 30 giorni lavorativi rispetto al termine di consegna stabilito in assenza di tale informazione, il Dec procede all’emissione del certificato di pagamento con l’addebito di una penale pari al 30% del valore dei prodotti non consegnati e l’annullamento dei relativi ordinativi.

Le penali non potranno complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto dell’accordo quadro (vedi successivo art. 16).

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nel precedente comma, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 cod.

civ., nonché la risoluzione dell’accordo quadro, così come meglio descritto al successivo art. 16.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse, salvo l’annullamento dell’ordinativo concordato o per mancata consegna oltre i 30 giorni lavorativi.

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo al committente, il diritto all’applicazione della penale.

Oltre all’applicazione della penale suddetta, nel periodo di indisponibilità, l’Inail si riserva comunque la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato. L’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al fornitore inadempiente.

ART. 16 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs. n.

50 del 2016 e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- la cessione dell’accordo quadro e il subappalto non autorizzato;

- la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;

- il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;

- l’inosservanza degli obblighi di riservatezza (cfr. il successivo art. 20);

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