Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 50 del 28 luglio 1989
Oggetto: Regime contributivo dell'indennità di trasferta dei lavoratori occupati in Italia, inviati in trasferta all'estero.
A scioglimento della riserva formulata a pagina 10 della circolare n. 54/69 T.U./1988, concernente la tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale, si forniscono le seguenti istruzioni in ordine alla particolare disciplina, ai fini contributivi e risarcitori, dell'indennità di trasferta corrisposta ai lavoratori occupati in Italia ed inviati in trasferta all'estero per esigenze dell'impresa.
Come stabilito dal combinato disposto dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, con l'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 30 dicembre 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, tale disciplina consiste nell'esclusione di detta indennità, anche se corrisposta con continuità ed indipendentemente dal luogo in cui la trasferta è svolta, dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi per una quota pari all'ammontare esente dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (attualmente L. 100.000 giornaliere, ridotte di un terzo in caso di rimborso documentato della spesa di alloggio o alloggio fornito gratuitamente ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 1983, n.
653, convertito nella legge 28 gennaio 1984, n. 6).
La parte eccedente la predetta quota è totalmente da assoggettare a contribuzione.
La normativa di cui trattasi trova applicazione a decorrere dal 31 dicembre 1987, data di pubblicazione e di entrata in vigore del decreto-legge n. 536/1987 convertito, senza modificazioni sul punto, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 442 del 30 ottobre 1987, non convertito per decorrenza dei termini costituzionali.
Ugualmente validi e confermati, sempre per quanto concerne le situazioni pregresse, devono considerarsi i versamenti contributivi effettuati sugli imponibili determinati dai decreti-legge anteriori alla legge n.
398/1987, nei periodi interessati e secondo la relativa disciplina; trattasi dei decreti-legge 18 novembre 1986, n. 761, 17 gennaio 1977, n. 6, 1° aprile 1987, n. 130, 1° giugno 1987, n. 211 e 21 luglio 1987, n.
317.
Per quanto concerne le trasferte sul territorio nazionale di lavoratori occupati in Italia, nulla è innovato ed alle stesse continua ad essere applicata la disciplina prevista dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153.
Si intendono superate le disposizioni impartite con lettera del 16 maggio 1987 inviata ai Direttori di Ispettorato.