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62 del 28 ottobre 2002 Oggetto: Comitato per le pari opportunità: ruolo e funzioni

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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Documento: Circolare n. 62 del 28 ottobre 2002

Oggetto: Comitato per le pari opportunità: ruolo e funzioni.

PREMESSA

Il Comitato per le Pari Opportunità dell'INAIL, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di parità e di pari opportunità, opera da oltre un decennio in posizione di staff nei confronti dell'Amministrazione ed in costante collegamento con gli Organismi pubblici di riferimento (cfr. all. 1).

Con la presente circolare si intende richiamare le caratteristiche principali del Comitato, partendo dalla normativa che ne prevede la costituzione e le funzioni, e regolare i rapporti funzionali con le strutture dell'Amministrazione, in modo da consentire al Comitato - vera e propria risorsa dell'amministrazione - di valorizzare ulteriormente l'apporto ed il ruolo del personale femminile nell'Istituto.

In questa prospettiva al Comitato devono essere assicurate le condizioni per promuovere, anche nell'interesse dell'Amministrazione, iniziative ed interventi, anche innovativi, che riguardino non soltanto il personale femminile ma tutti i dipendenti, considerato che le esigenze e le responsabilità connesse con la cura della famiglia non sono più esclusiva delle donne.

GLI ATTI COSTITUTIVI

Il Comitato per le Pari Opportunità dell'INAIL è stato costituito per la prima volta con delibera del Presidente pro tempore n. 90 del 25 luglio 1990 (cfr. Circolare n. 61 del 2 novembre 1990). A seguito dell'entrata in vigore del CNNL del 16 febbraio 1999 è stato ricostituito con determinazione del Presidente pro tempore n. 20 del 18 maggio 1999 e dura in carica quattro anni.

LA COMPOSIZIONE

Attualmente il Comitato è composto dal Presidente, da 14 titolari e 14 supplenti, in rappresentanza per il 50% dell'Amministrazione e per il 50% delle OO. SS. firmatarie del CCNL.

I componenti sono rinnovabili per un solo mandato.

IL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

Il Comitato, già dalla sua prima costituzione, ha disciplinato la propria attività con un apposito Regolamento che viene rivisitato qualora intervengano modifiche legislative ovvero se ne ravvisi la necessità per esigenze di carattere organizzativo od operativo.

IL RUOLO E LE FUNZIONI DEL COMITATO

Nel pieno rispetto dei principi di eguaglianza dettati dalla Costituzione, l'Amministrazione è fortemente impegnata a valorizzare l'apporto di tutto il personale dell'Istituto anche per la realizzazione delle politiche di pari opportunità al fine di garantire a ciascun lavoratore il riconoscimento di capacità e professionalità e, contestualmente, la possibilità concreta di sviluppare appieno entrambe al servizio degli obiettivi istituzionali.

In tale ottica il ruolo del Comitato assume piena rilevanza strategica, soprattutto nell'attuale momento di vita dell'Istituto caratterizzato:

- da una crescente attenzione per un obiettivo di presa in carico e cura della persona del lavoratore con puntuale riferimento alle esigenze di vita complessivamente considerate e non solo ad un mero ristoro economico per il danno subito;

- da una forte presenza di personale femminile, portatore di svariate esperienze, professionalità e culture operative.

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Il compito primario del Comitato è quello di formulare proposte per creare - anche attraverso l'adozione di specifiche azioni positive - effettive condizioni di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, intervenendo su eventuali discriminazioni dirette o indirette. Ciò contribuisce anche a fornire un valore aggiunto all'intera organizzazione .

Ne consegue che gli interventi del Comitato sono mirati essenzialmente a vigilare sul rispetto delle pari opportunità:

— nelle modalità di accesso e svolgimento dei corsi di formazione,

— nella flessibilità degli orari,

— nell'affidamento degli incarichi,

— nell'assegnazione delle mansioni

— nel riequilibrio in generale delle posizioni funzionali.

Tali attività del Comitato vengono svolte utilizzando tutte le opportunità offerte dall'evoluzione normativa, dalla contrattazione collettiva e dall'innovazione tecnologica.

In particolare il Comitato redige:

— una relazione annuale sulla condizione femminile all'interno dell'Ente, che deve tener conto delle situazioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici, degli incarichi affidati, delle mansioni, della partecipazione ai corsi di formazione;

— una pianificazione delle attività che intende realizzare nel corso dell'anno o nell'arco di un periodo più lungo: azioni positive, manifestazioni, materiale divulgativo, studi su tematiche specifiche.

Nell'attuale fase operativa dell'Istituto - caratterizzata dall'ampliamento delle sue funzioni verso una tutela univoca e globale, che vede nella prevenzione un momento cruciale e significativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori - il Comitato, partendo dallo studio e dall'analisi delle norme di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e delle circostanze che possono influenzare negativamente la salute dei lavoratori, elabora proposte volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e di salute, con particolare riguardo a quella riproduttiva.

Il Comitato già si è indirizzato verso tali specifici settori di intervento, realizzando la "Banca dati dei rischi professionali al femminile" ed una pubblicazione sui rischi per la lavoratrice durante la gravidanza.

Nel prossimo futuro, d'altra parte, sulla base delle esperienze riguardanti il personale femminile dell'Istituto, il Comitato intende perfezionare il proprio ruolo di sostegno dell'azione delle varie Strutture centrali e territoriali dell'Ente promuovendo iniziative per una maggiore tutela delle esigenze e dei bisogni delle lavoratrici assicurate.

I RAPPORTI FUNZIONALI ED I FLUSSI OPERATIVI CON LE STRUTTURE CENTRALI

Affinché la funzione del Comitato all'interno dell'Istituto possa concretamente esplicarsi in termini sempre più incisivi, è necessario un adeguato supporto informativo, conoscitivo e di cooperazione, che le Strutture dovranno fornire con spirito collaborativo ed in una logica di interscambio di indicazioni ed esperienze (cfr.

all. 2).

In particolare il supporto conoscitivo è indispensabile per il Comitato principalmente ai fini della verifica delle condizioni di oggettivo ostacolo al raggiungimento di una piena eguaglianza di opportunità professionali, considerato che, pur con il massimo impegno, non può escludersi il rischio di comportamenti o processi decisionali oggettivamente discriminatori o che comunque non promuovano le pari opportunità.

Il Comitato, pertanto, dovrà poter acquisire ed elaborare dati ed informazioni nonchè contribuire alla stesura dei documenti inerenti le attività dell'Istituto che abbiano ripercussioni nei confronti del personale tutto ma anche, più in generale, riguardo all'utenza.

Per poter essere efficace, il ruolo del Comitato deve essere espletato in funzione preventiva rispetto alla stesura dei documenti stessi ed alla negoziazione con le Organizzazioni sindacali quando le tematiche risultino connesse con la garanzia delle pari opportunità. Ciò anche al fine di garantire la caratteristica fondamentale del Comitato come organismo di staff dell'Amministrazione piuttosto che come organismo meramente rappresentativo di interessi, anche contrapposti all'Amministrazione, dei lavoratori.

Passaggio obbligato per il raggiungimento di questo obiettivo è la possibilità per il Comitato di conoscere a

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monte le scelte organizzative dell'Ente sulle tematiche di interesse e sulle materie di intervento così da poter svolgere pienamente, con efficacia e tempestività, il ruolo propositivo e consultivo che gli compete.

In questo quadro saranno emanate specifiche istruzioni operative finalizzate a strutturare i raccordi funzionali del Comitato con le Strutture centrali e territoriali. Nelle more dell'emanazione delle predette istruzioni, tutte le Strutture restano comunque impegnate a fornire, in modo anche estemporaneo, informazioni sufficienti a consentire al Comitato stesso di svolgere il suo ruolo e di fornire, così, un fattivo contributo all'Amministrazione.

LA PRESENZA DEL COMITATO SUL TERRITORIO

Uno specifico aspetto dell'attività del Comitato è costituito dal suo rapporto con il territorio che, di regola, viene realizzato per il tramite delle strutture centrali di volta in volta competenti, ma deve potersi sviluppare altresì con autonome iniziative divulgative e/o promozionali anche, ad esempio, tramite videoconferenze e collegamenti BTV, strumenti essenziali per realizzare tale rapporto in modo simultaneo ed interattivo.

Non si esclude, peraltro, la possibilità di un diretto accesso da parte dei componenti del Comitato presso le Strutture dell'Istituto per sviluppare iniziative concordate con le Direzioni responsabili e riguardanti, ad esempio, indagini epidemiologiche particolari, interviste rispetto a problematiche specifiche o a letture in ottica femminile di problematiche comuni a tutti i lavoratori.

I RAPPORTI CON ISTITUZIONI E STRUTTURE ESTERNE

Nello sviluppo della sua funzione, il Comitato deve svolgere uno specifico ruolo di orientamento nell'ambito dei problemi della condizione femminile sui luoghi di lavoro e di promozione di iniziative sia sul fronte interno che nei confronti della platea assicurativa.

Tale attività sarà svolta anche attraverso specifici contatti e raccordi strategici, operativi e funzionali con gli Organismi centrali e territoriali previsti dall'attuale normativa in materia di pari opportunità, punto di riferimento costante per tutti i Comitati che operano all'interno delle singole Amministrazioni e degli Enti.

LE FONTI NORMATIVE

Si elencano, infine, le fonti normative di riferimento:

La normativa esterna

— Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267.

Art. 33: "Istituzione dei Comitati per le Pari Opportunità presso gli Enti pubblici"

— Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43.

Art. 6: "Insediamento e funzioni dei Comitati per le Pari Opportunità"

— Legge 22 giugno 1990, n. 164, e successive modificazioni: "Istituzione della Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità"

— Legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni: "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro"

— Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1993, n. 12: "Ruolo e funzioni dei Comitati per le Pari Opportunità"

— Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1997, n. 405: "Istituzione e organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri"

— Legge 17 maggio 1999, n. 144: "Delega al Governo per la revisione dell'art. 8 della Legge n. 125/1991"

— Legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità"

— Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196: "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive"

— Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 57: "Pari opportunità nei rapporti di lavoro alle dipendente delle Amministrazioni Pubbliche"

— Legge 6 luglio 2002, n. 137.

Art. 13: "Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità"

— Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri"

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La normativa interna

— Circolare n. 61 del 2 novembre 1990

— Circolare n. 41 del 26 maggio 1999

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dr. Pasquale ACCONCIA

Allegato n. 1 Allegato n. 2

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