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Ministero dello Sviluppo Economico

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Academic year: 2022

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Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione XXI – Registro delle imprese

Via Sallustiana 53, 00187 Roma Tel 0647055332-5304 Fax 06483691 [email protected] [email protected]

www.sviluppoeconomico.it

PROT. N.85801 DELL’1/10/2009

ALL’UNIONCAMERE PIEMONTE

Via Cavour, 17 10123 TORINO

OGGETTO: quesiti in materia di Comunicazione unica.

____________________________________________________________________

Con nota datata 8 settembre 2009 (prot. n. 427) codesta Unione pone due quesiti relativi alla procedura in oggetto che, a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. recante le regole tecniche per il suo funzionamento, è prossima ad acquisire piena operatività.

Con un primo quesito viene chiesto se la previsione recata dall’art. 9, c. 3, del D.L. n.

7/2007 (secondo cui <<L’ufficio del registro delle imprese contestualmente [alla presentazione della Comunicazione unica] rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell’avvenuta presentazione della comunicazione unica>>) debba intendersi nel senso che l’avvio dell’attività d’impresa può essere solo contestuale o successivo alla presentazione della Comunicazione unica; o se, invece, sia compatibile con la struttura di tale procedura il preventivo avvio dell’attività nei termini indicati dall’articolo 2196 del codice civile.

Devesi a tale riguardo chiarire che, ad avviso di questa Amministrazione, sia la lettera che la ratio della precludono la possibilità di avviare l’attività d’impresa prima della presentazione della Comunicazione unica.

L’articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007 specifica, infatti, già al primo comma che la Comunicazione unica è presentata <<Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa>>.

Tale concetto viene ripreso, d’altra parte, al comma 3, dove è detto che <<L’ufficio del registro delle imprese contestualmente [alla presentazione della Comunicazione unica] rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale [ ... ].>>.

Ma anche tralasciando tali dati testuali, è la logica stessa del procedimento che appare incompatibile con un previo avvio dell’attività.

Basta pensare, a tale proposito, al fatto che, trattandosi, appunto, di Comunicazione

“unica”, la stessa riguarda non solo gli adempimenti pubblicitari relativi al registro delle imprese,

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2 ma anche adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi, lavoristici, i quali possono risultare incompatibili (appare sufficiente, a tale riguardo, il richiamo agli adempimenti nei confronti dell’INAIL, che devono essere assolti contestualmente all’avvio dell’attività) con il termine di cui all’articolo 2196 del codice civile.

Sembra evidente, allora, che la ratio dell’intervento normativo è stata quella di rendere

“manifesta” l’impresa, nel momento in cui nasce, a tutte le Amministrazioni nei confronti delle quali siano previsti adempimenti individuandosi, a tal fine, un evento certo (la presentazione, appunto, della Comunicazione unica), come dies a quo valido per tutte le Amministrazioni, ai fini dei predetti adempimenti.

* * * * *

Con un secondo quesito codesta Unione chiede di conoscere l’avviso di questo Ministero in merito al rapporto che, nell’ambito della procedura della Comunicazione unica, dovranno avere le imprese individuali artigiane con il registro delle imprese.

Chiede, in particolare, codesta Unione, se possa considerarsi ancora compatibile con la struttura della Comunicazione unica (che individua nel registro delle imprese il punto iniziale e fondamentale di tutto l’impianto procedurale) il mantenimento del regime attuale, che prevede l’iscrizione di tali imprese nell’albo delle imprese artigiane e la loro mera annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese.

A tale riguardo sembra opportuno evidenziare che l’articolo 1, comma 2, del D.P.C.M.

6 maggio 2009 (recante le regole tecniche della procedura della Comunicazione unica) ha stabilito che la sua applicazione alle imprese artigiane <<è definita d’intesa con le singole regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al registro delle imprese. Nelle more dell’adozione delle intese di cui al periodo precedente le regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso>>.

Deve ritenersi, di conseguenza, che la problematica segnalata da codesta Unione, della cui rilevanza questa Amministrazione è pienamente consapevole, dovrà trovare soluzione nell’ambito di tali intese.

IL DIRETTORE GENERALE F.to Vecchio

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.284

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