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App. Catania - Judicium

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI CATANIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

dott. Antonio Maiorana Presidente dott. Francesco Mannino Consigliere

dott. Roberto Cordio Consigliere rel. ed est.

Nel procedimento iscritto al n. 326/012 V.G., promosso

DA

FRATELLI COSTANZO s.p.a. in A.S.

- reclamante - CONTRO

FINEURO s.p.a.

- reclamata – ha emesso il seguente

DECRETO

La Corte,

visto il reclamo proposto, in data 25.6.2012, dalla Fratelli Costanzo s.p.a. in A.S. avverso il decreto reso in data 4.6.2012 dal Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare, con il quale è stata accolta l’istanza - proposta dalla Fineuro s.p.a. ai sensi dell’art. 124 comma 3° L.F. - di nomina di un esperto per la valutazione (con la redazione di apposita perizia giurata) del compendio immobiliare appartenente alla reclamante;

esaminati gli atti e sentito il relatore;

OSSERVA

1.) Giova – in primo luogo – rimarcare che, a ben vedere, il decreto reclamato riveste una duplice valenza: per un verso è stato reso in sede di reclamo avverso il provvedimento reso, su ricorso della Fineuro s.p.a., dal Presidente della sezione fallimentare, revocandolo in forza della

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considerazione che detta nomina competerebbe al tribunale in composizione collegiale (il che rende superata, in questa sede, ogni questione sulla corretta qualificazione di detto provvedimento presidenziale e sul relativo regime impugnatorio) e, per altro verso, costituisce provvedimento camerale di accoglimento dell’ulteriore istanza, in quella fase espressamente ribadita dalla Fineuro, di nomina del professionista – ex art. 124 comma 3° L.F. - per la stima del compendio immobiliare della Fratelli Costanzo in A.S. in funzione della presentazione di una proposta di concordato ai sensi degli artt.

78 e 106 del D. legisl. 270/1999 e 214 L.F.

Le considerazioni sopra svolte postulano la reclamabilità innanzi a questa Corte, ex art. 739 c.p.c., del provvedimento di nomina in esame.

2.1) Ciò premesso si osserva che, a giudizio del collegio, la statuizione reclamata – pur sorretta da diffusa ed articolata argomentazione – non appare condivisibile e va pertanto revocata con il susseguente rigetto dell’istanza avanzata dalla Fineuro.

A sostegno di tale conclusione milita una duplice serie di considerazioni, strettamente connesse.

2.2) Innanzitutto, è opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 78 del Decreto legislativo 270/99 (cd. Prodi bis) – applicabile alla procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso e quindi nel caso in esame – “…il Ministero dell'industria, su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'articolo 152 della legge fallimentare, se si tratta di società” e tale autorizzazione postula (comma 2°) la positiva valutazione della convenienza del concordato e della sua compatibilità con il fine conservativo della procedura.

Indi la disposizione in esame richiama – al 3° comma – “…le disposizioni dell'articolo 214, secondo, terzo, quarto e quinto comma della

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legge fallimentare, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario”.

Il quadro normativo essenziale per la definizione della fattispecie in esame si completa con la disposizione dell’art. 8 comma 3° del d.l. 70/2011, convertito con modificazioni nella legge n.196/2011, secondo cui: “…entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commissari liquidatori nominati a norma dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, a norma dell'articolo 214 del regio decreto16 marzo 1942, n. 267, e secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le societa' del gruppo poste in amministrazione straordinaria”.

2.3) A giudizio della Corte appare condivisibile l’assunto della reclamante secondo cui la nomina dell’esperto sarebbe meramente eventuale ossia dovrebbe intervenire solo nell’ipotesi in cui venga avanzata una proposta concordataria che preveda il soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati sicchè nel caso in esame – in assenza, allo stato, di qualsivoglia proposta di concordato, meramente preannunziata dalla Fineuro - non vi sarebbe luogo per alcuna nomina.

A ben vedere, infatti, nel sistema del concordato fallimentare regolato dal novellato art. 124 comma 3° L.F., la nomina del professionista – prescindendo dall’ulteriore questione dell’individuazione del titolare del relativo potere di nomina, di cui si dirà innanzi - è strettamente dipendente dalla formulazione di una proposta di concordato implicante la soddisfazione

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parziale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dovendosi in tal caso predisporre una stima (appunto demandata al professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.67 comma 3° lett. d della L.F. nominato dal Tribunale, secondo la specifica previsione dello stesso art. 124) del valore di mercato dei beni o diritti sui quali esistono le relative cause di prelazione.

E’ indubbio che la peculiare procedura concordataria delle imprese in amministrazione straordinaria – quale regolata dalle disposizioni citate sub 2.2. – è caratterizzata da una prima fase tipicamente amministrativa che si conclude con il rilascio dell’autorizzazione ministeriale alla presentazione al Tribunale della o delle proposte di concordato e detta autorizzazione – per espressa disposizione normativa – viene concessa in forza di una positiva valutazione della compatibilità con il fine conservativo della procedura e quindi con la preminente esigenza di tutela dell’interesse pubblico, individuabile – come si osserva in dottrina - nell'interesse al potenziale ritorno in bonis dell'impresa ovvero al recupero della complessiva organizzazione produttiva della stessa.

Deve quindi ritenersi che – pur in assenza di qualsivoglia indicazione normativa sul momento in cui può intervenire la nomina del detto professionista, come bene osserva il tribunale – la specificità della procedura concordataria di cui all’art. 8 comma 3° del d.l. 70/2011 postuli, a fortiori, la preventiva formulazione di una proposta concordataria completa ed analitica sicchè, nell’ipotesi in cui si preveda una soddisfazione solo parziale dei creditori privilegiati, dovrà darsi luogo alla nomina del professionista per la redazione della relazione di stima dei beni o diritti su cui insistono le cause di prelazione, risultando – in caso contrario - del tutto superflua la valutazione del valore di mercato di detti beni cui è funzionalmente destinata tale nomina.

Del resto, la preminente connotazione pubblicistica della procedura in esame osta allo svolgimento di attività ed accertamenti privi effettiva utilità

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per la celere conclusione della stessa né risulta appropriata qualsivoglia comparazione con la disciplina della nomina del professionista nel caso di proposta di concordato preventivo, stante le svariate peculiarità del concordato in esame, che presenta una prima fase di natura squisitamente amministrativa, soggetta alla specifica regolazione di cui al D. legisl.

n.270/1999 nonché all’applicazione, per quanto ivi non previsto, delle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa in quanto compatibili (come espressamente sancisce l’art 36 del citato D.legisl.).

2.4) In coerenza con le considerazioni sopra illustrate, parimenti fondate appaiono le doglianze della reclamante circa la competenza alla nomina dell’esperto.

Come sopra osservato, tal nomina può – se del caso – essere adottata nella fase tipicamente amministrativa, ossa anteriormente alla formulazione dell’autorizzazione ministeriale alla presentazione della proposta di concordato mentre – per quanto di rilievo in questa sede – il Tribunale interviene, ai sensi dell’art.214 commi 2° e ss L.F., per la successiva omologazione del concordato: ne deriva che l’esperto svolge un ruolo ausiliario rispetto alla formulazione del giudizio di convenienza sulla singola proposta di concordato spettante all’autorità di vigilanza e la relativa nomina va, in coerenza, ritenuta di competenza di quest’ultima, fermo restando il sindacato di legittimità dell’autorità giudiziaria in sede di omologa (che può dar luogo ad appositi accertamenti istruttori, anche officiosi, come previsto dall’art. 129 comma 5^ L.F., richiamato dall’art. 214 comma 4^ L.F.).

A sostegno della predetta conclusione assume decisiva valenza – a giudizio del Collegio - la disposizione di cui all’art. 201 L.F. (certamente applicabile alle procedure di amministrazione straordinaria in virtù dello specifico rinvio operato dalla Legge Prodi alle diposizioni di cui agli artt. 195

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e ss. della legge fallimentare) alla cui stregua l’autorità di sorveglianza si sostituisce ai poteri del Tribunale.

In forza di tal norma spettano all’autorità di vigilanza i compiti di gestione, autorizzazione e controllo della procedura mentre rientrano nel perimetro dell’intervento giurisdizionale la verifiche della legittimità della procedura proprie della fase di omologazione del concordato.

Se pure è indubbio che la prevista sostituzione dell’autorità amministrativa rispetto ai poteri del tribunale resti soggetta alle limitazioni discendenti dalla natura non giurisdizionale degli atti dell’autorità stessa non appare condivisibile l’assunto della reclamata secondo cui la nomina in questione sarebbe, in ogni caso, attribuita al Tribunale in quanto atto di rilevanza esterna.

Ritiene infatti la Corte, sulla scorta di quanto osservato sub 2.3, che la nomina in questione sia riconducibile alle funzioni di gestione, autorizzazione e controllo proprie, nell’amministrazione straordinaria, dell’autorità amministrativa di vigilanza, inserendosi – ove necessaria - nel subprocedimento di autorizzazione alla presentazione della proposta di concordato.

Si osserva, infine, che le considerazioni di carattere sistematico dianzi svolte non appaiono suscettibili di smentita dal mero richiamo – operato dal citato art. 8 comma 3° del d.l. 70/2011 – all’invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, a norma dell'articolo 214 del regio decreto16 marzo 1942, n. 267.

Invero, il generico richiamo di tal norma (che al primo comma contiene, a sua volta, il rinvio integrale all’art. 124 L.F.) appare di carattere meramente descrittivo mentre l’art. 78 del D. legisl. 270/1999 nel disciplinare il concordato nell’amministrazione straordinaria rende applicabili solo alcune

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disposizioni dell’art. 214 L.F. (ma non il primo comma) così da configurare una peculiare figura di concordato non assimilabile a quello fallimentare.

A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza (in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, se pure anteriormente all’emanazione del d.l. 70/2011) che ”L'art. 214 l. fall., al quale rinvia l'art. 78 d.lg. 8 luglio 1999 n. 270…delinea infatti una disciplina integrale del concordato, tale da escludere, nonostante l'identità della terminologia usata e della funzione sostanziale attribuita all'istituto, un implicito rinvio alle norme che regolano il concordato fallimentare” (cfr.

Cass. sez. I, 27 dicembre 2005, n. 28774).

3.) Il reclamo va pertanto accolto con la revoca del decreto reclamato ed il rigetto dell’istanza avanzata dalla FINEURO s.p.a.

In considerazione della peculiarità e novità della questione – suscettibile di opzioni ermeneutiche contrapposte, come si evince dai limitatissimi precedenti di merito prodotti - ricorrono nel caso di specie le gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese del presente procedimento;

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del reclamo proposto, in data 25.6.2012, dalla F.lli Costanzo in Amministrazione straordinaria, iscritto al n. 326/2012 V.G., revoca il decreto emesso in data 4.6.2012 dal Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare e rigettando l’istanza avanzata dalla Fineuro s.p.a.

compensa interamente tra le parti le spese del procedimento.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima Sezione civile della Corte di Appello il 3.10.2012.

Il Presidente

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