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Regolamento inventario

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Academic year: 2022

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(1)

SETTORE TECNICO E PATRIMONIALE

REGOLAMENTO PER

L’INVENTARIAZIONE DEI BENI MOBILI E LA GESTIONE DEI CONSEGNATARI

Alla luce delle disposizioni del D.P.R. 254/2002 e della Circolare regionale n. 7 del 4/04/2005

Servizio Sanitario Nazionale Regione Siciliana

VIA MAZZINI, 1 – 91100 TRAPANI TEL.(0923) 805111 - FAX (0923) 873745

Codice Fiscale – P. IVA 02363280815

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PARTE I BENI MOBILI

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina l’inventariazione, il relativo aggiornamento e l’affidamento ai consegnatari dei beni costituenti il patrimonio mobiliare dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. n. 69/81, dal D.P.R. 04/09/2002 n. 254, nonché delle disposizioni assessoriali vigenti in materia con particolare riferimento alla Circolare n. 7 del 04/04/2005.

Il patrimonio mobiliare dell’Azienda è costituito dal complesso dei beni mobili di appartenenza acquisiti, ai sensi dell’art. 5 dei Decreti Legislativi n. 502/92 e n. 517/92 e ss.mm.ii., per trasferimenti dallo Stato o altri Enti Pubblici, in virtù di leggi o provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità. I beni mobili dell’Azienda sono sottoposti al regime giuridico della proprietà privata.

Gli adempimenti riguardanti il campo di applicazione del presente regolamento sono di competenza dell’Area Risorse Patrimoniali dell’Azienda che utilizza al riguardo il sistema e le procedure informatiche disponibili.

Art. 2 Beni mobili

Sono beni mobili i beni che possono essere trasferiti da un ambiente ad un altro senza subire alterazioni nella propria identità e fruibilità. Detti beni si distinguono in beni di consumo e beni d’investimento, questi ultimi soggetti ad inventariazione qualora presentino i caratteri di beni di consumo, definiti al successivo art. 3.

Art. 3 Beni di consumo

Sono beni di consumo i beni che esauriscono la loro utilità in un unico ciclo produttivo. Tali beni non sono soggetti ad inventariazione, ma costituiscono oggetto di gestione separata di competenza del Settore Provveditorato ed Economato a cura dei magazzinieri responsabili della loro custodia.

La gestione dei beni di consumo, affidata ai magazzinieri, che, ai sensi del D.P.R. n. 254 del 04/09/2002, assumono la veste di agenti contabili per debito di custodia, sarà oggetto di separata disciplina mediante apposito regolamento emanato dal Settore Provveditorato ed Economato.

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Art. 4 Beni durevoli

Sono beni durevoli i beni mobili che, per le loro caratteristiche e natura, possono essere utilizzati per più esercizi.

Detti beni si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Impianti e macchinari;

b) Mobili e arredi;

c) Attrezzature sanitarie;

d) Automezzi;

e) Altri beni mobili non compresi nelle precedenti categorie.

I beni mobili d’uso durevole sono costi pluriennali soggetti ad ammortamento.

I beni mobili d’uso durevole di valore unitario inferiore a € 516,46 sono soggetti ad ammortamento nella misura del 100% (ammortizzato in un’unica soluzione) da applicarsi al momento dell’utilizzo dei beni.

Art.5

Impianti e macchinari

Gli impianti e macchinari rientanti nella categoria dei beni mobili si distinguono in generici e specifici.

Sono impianti e macchinari generici quelli non direttamente destinati alla produzione di servizi sanitari, come ad esempio:

— impianti di produzione e/o distribuzione di energia (es. gruppi elettrogeni e/o di continuità);

— impianti di illuminazione (es. torri-faro);

— serbatoi e impianti di depurazione (quando non costituiscono pertinenze di immobili);

— impianti destinati al trattamento di depurazione delle acque, fiumi nocivi etc.;

— impianti di riscaldamento e condizionamento se non costituiscono parte integrante dell’edificio (es. pompe di calore a parete);

— impianti mobili di irrigazione;

— impianti elevatori (quando non costituiscono pertinenze di immobili);

— impianti di trasporto interno;

— impianti di sollevamento.

Sono impianti e macchinari specifici quelli destinati direttamente alla produzione di servizi sanitari, come:

— impianti di diagnostica nucleare (es. armadi e pannelli elettronici collegati alla apparecchiatura gammacamera);

— impianti di diagnostica radiologica (es. armadi e pannelli elettronici collegati alla TAC, RMN e PET), etc..

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Art. 6 Mobili e arredi

Sono mobili ed arredi i beni utilizzati dall’azienda per l’arredo degli uffici e dei reparti.

In questa categoria sono iscritti, oltre ai mobili e arredi, anche gli oggetti di elevato valore storico e/o artistico, quali i quadri di valore, gli oggetti d’arte, etc.; questi ultimi beni non sono soggetti ad ammortamento.

Art. 7

Attrezzature sanitarie e scientifiche

Devono essere iscritti in questa categoria tutti i beni mobili che concorrono alla produzione dell’attività sanitaria.

Rientrano in questa voce ad esempio:

— le apparecchiature elettromedicali;

— le apparecchiature radiologiche;

— le apparecchiature per laboratorio di analisi;

— le attrezzature sanitarie diverse.

Art. 8 Automezzi

Devono essere iscritti in questa categoria tutti gli automezzi di proprietà ad uso sia interno che esterno, quali ad esempio:

— autovetture (auto aziendali);

— automezzi (furgoni, camion);

— altri mezzi di trasporto (motocicli, ciclomotori, carrelli elevatori);

— autoambulanze;

— elicotteri;

— natanti.

Art. 9 Altri beni mobili

Rientrano in questa categoria tutte le altre immobilizzazioni materiali non evidenziate nelle specifiche categorie sopra descritte.

Sono principalmente iscritti in questa voce:

— macchine di ufficio elettroniche;

— computer ed attrezzature EDP e sistemi telefonici elettronici;

— fotocopiatori;

— attrezzature tecnico-economali;

— strumentario chirurgico;

— macchine ordinarie di ufficio;

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— biancheria;

— stoviglieria.

PARTE II

L’INVENTARIAZIONE

Art. 10

Sistema di scritture

Il Settore Tecnico e Patrimoniale cura la corretta tenuta del sistema di scritture che consenta di evidenziare la rilevazione, la consistenza, la movimentazione, l’aggiornamento e l’affidamento ai consegnatari dei beni oggetto della presente disciplina.

Tale sistema di scritture è articolato come segue:

- Inventario;

- Giornale di entrata e di uscita;

- Prospetto delle variazioni;

- Buoni di carico e scarico;

- Scheda dei beni mobili;

- Processo verbale per cambio del consegnatario.

Le scritture patrimoniali sono eseguite con le procedure informatiche nell’ambito del sistema informativo aziendale in stretto riferimento con la contabilità economico patrimoniale.

Art. 11 Inventario

L’inventario generale dei beni mobili costituisce un elenco ordinato e sistematico di carattere qualitativo e quantitativo del complesso dei beni mobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza dell’Azienda.

L’inventario rileva la consistenza dei beni ad una determinata data. Tutte le acquisizioni e le dismissioni successive sono registrate sul giornale.

L’inventario è redatto in tre esemplari. Esso contiene i seguenti elementi:

a) indicazione dei Presidi, Servizi, Uffici e Centri di utilizzatori vari, nonché dei locali in cui sono custoditi i beni mobili;

b) la denominazione e descrizione degli stessi secondo la diversa loro natura e specie;

c) la quantità o numero degli oggetti secondo le varie specie;

d) la classificazione, ove sia possibile in: nuovi, usati e fuori d’uso;

e) il valore;

f) documenti di acquisto.

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I consegnatari provvedono, almeno ogni cinque anni, alla rinnovazione degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni, secondo le istruzioni emanate dalla Direzione Generale dell’Azienda su proposta del Settore Tecnico e Patrimoniale.

Art. 12

Giornale di entrata e di uscita

Il consegnatario tiene il giornale di entrata (aumenti) e di uscita (diminuzioni) dei beni mobili.

Il giornale mette in evidenza, in ordine cronologico, per ogni esercizio finanziario, le quantità dei beni in aumento ed in diminuzione.

Le registrazioni sul giornale sono effettuate per singolo bene.

Art. 13

Prospetto della consistenza e delle variazioni

Il Settore Tecnico e Patrimoniale tiene il prospetto generale della consistenza e delle variazioni dei beni mobili. Il consegnatario tiene il prospetto delle variazioni della consistenza dei beni mobili.

Entro il 15 gennaio di ogni anno i consegnatari sono tenuti a trasmettere al Settore Tecnico e Patrimoniale il prospetto per categorie delle variazioni nella consistenza dei beni mobili avvenute nel corso dell'esercizio scaduto, corredato della relativa documentazione giustificativa.

Il prospetto, vistato dal Settore Tecnico e Patrimoniale, è restituito ai consegnatari unitamente agli allegati.

Nel prospetto il consegnatario pone in evidenza le quantità ed il valore dei beni mobili all'inizio dell'esercizio scaduto, le variazioni in aumento e quelle in diminuzione, nonchè la quantità ed il valore finale.

Ai fini della formazione del conto generale del patrimonio di cui all'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, i beni da includere nelle singole categorie e le modalità per la compilazione del prospetto riassuntivo sono indicati in apposite istruzioni dettate dal Settore Tecnico e Patrimoniale.

Art. 14

Buoni di carico e scarico

Le registrazioni di carico e scarico dei beni mobili non soggetti a collaudo sono effettuate nell'inventario, di norma, entro dieci giorni dalle avvenute operazioni di consegna o di dismissioni sulla base di buoni sottoscritti dal consegnatario.

I buoni di carico e scarico contengono, oltre agli elementi descrittivi del bene, il numero d’inventario, il valore del bene, la sua destinazione, il centro di responsabilità e il centro di costo.

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Il collaudo dei beni, ove previsto, è effettuato, di norma, entro venti giorni dal ricevimento dei beni stessi e presi in carico nei successivi dieci giorni.

Art. 15

Scheda dei beni mobili

In ogni stanza o locale è affissa una scheda in cui sono elencati e descritti tutti i beni mobili ivi esistenti, affidati dal consegnatario all'utilizzatore finale.

La scheda consente ai consegnatari l'esercizio della vigilanza ad essi spettante nei limiti delle attribuzioni del loro ufficio.

Art. 16

Cambio di consegnatario

In caso di cambiamento del consegnatario, il passaggio dei beni avviene al momento del cambio sulla base della materiale ricognizione dei beni risultanti dall'inventario e dalle altre scritture previste.

Il passaggio può avvenire, in situazioni eccezionali da motivare, con la clausola della riserva; in tal caso essa deve essere sciolta, una volta effettuata da parte del nuovo consegnatario la ricognizione dei beni, entro un periodo di tempo non superiore a un mese. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, tale termine puo' essere prorogato a non oltre due mesi dal dirigente dell'ufficio da cui il consegnatario dipende.

Alle operazioni di cui al comma 1 intervengono il consegnatario uscente, il consegnatario subentrante, un rappresentante degli uffici competenti (Settore Tecnico e Patrimoniale o Uffici amministrativi periferici).

Della consegna è redatto apposito verbale nel quale è dato atto anche dell'eseguita ricognizione dei beni, evidenziando quelli in condizione d'uso precario e quelli mancanti. In questo ultimo caso è effettuata la segnalazione all’Area Risorse Patrimoniali e all’Ufficio periferico di competenza.

Il verbale è redatto in piu' esemplari, di cui uno è uno è rilasciato al consegnatario uscente, uno al consegnatario entrante, uno al rappresentanti dell’ufficio periferico intervenuto nel passaggio di consegna ed uno al Settore Tecnico e Patrimoniale per le conseguenti variazioni.

Art. 17

Inventariazione dei beni

L’iscrizione dei beni mobili in inventario e le successive rilevazioni cronologiche a giornale, in entrata ed in uscita, devono essere effettuate per singolo bene senza artificiose suddivisioni.

Si precisa che sono da considerare ―accessori‖ quei beni non suscettibili di autonomo sfruttamento produttivo ma che ―accedono‖ a un bene principale. Essi, pertanto, devono essere identificati dallo stesso numero di inventario del bene principale. Qualora si tratti di componenti

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utilizzabili per più beni, gli stessi vanno rilevati ed inventariati con l’apparecchiatura principale o acquisita per prima.

Nel caso in cui i beni siano composti da più moduli suscettibili di vita autonoma e ubicati in centri di costo diversi, si procederà ad inventariazione separata per ciascun modulo (così ad esempio, nel caso di sistema centrale di elaborazione dati, ogni terminale andrà inventariato separatamente ed assegnato al centro di costo utilizzatore).

Qualora vengano acquisiti in tempi successivi accessori o componenti, i dati relativi (denominazione, data di consegna, costo di acquisto) devono essere inseriti nella apposita sezione della scheda di rilevazione ed identificati con lo stesso numero di inventario.

I beni mobili sono inventariati con presa in carico sulla fattura originaria di acquisto, I.V.A.

compresa, della bolla d’accompagnamento e/o della delibera di acquisizione (proprietà, comodato, locazione, ecc.).

I beni mobili sono classificati e descritti nell’inventario con l’indicazione dei seguenti elementi:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENE:

- Numero di inventario

- Descrizione/denominazione del bene - Numero di matricola

- Classe merceologica

CARATTERISTICHE DEL BENE - Fabbricante

- Modello

- Anno di costruzione - Targa

- Accessori

- Altre caratteristiche (compreso marchio di qualità o CEI) - Fornitore, locatore, comodante, ecc

- Estremi della fattura di acquisto e documenti accompagnatori.

RELAZIONI COL PROCESSO PRODUTTIVO

- Indicazione del Centro di Responsabilità al quale il bene è attribuito - Indicazione del Centro di Costo

- Valore di acquisto o attribuito - Anni di ammortamento - Valore residuo

- Consegnatario del bene

RELAZIONI CON LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA - Data installazione

- Data scadenza garanzia - Data scadenza locazione

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- Verbale di collaudo

- Eventuali ulteriori scadenze - Eventuali piano manutenzioni - Eventuali piano verifiche.

SCADENZA TITOLO POSSESSO:

- Causale eliminazione (vetustà, inefficienza, normative vigenti ecc.) - Estremi del relativo verbale e dell’atto deliberativo di dismissione

Art. 18

Universalità di mobili

Costituiscono universalità di mobili i beni che, pur avendo una individualità propria, non possono avere un impiego dissociato da altri beni con i quali svolgono una funzione comune (ad esempio i beni componenti uno studio, i volumi di una biblioteca, i componenti di un computer, ecc.).

Detti beni debbono essere inventariati come universalità anche quando singolarmente hanno un valore inferiore ad € 516,46.

Per tali beni devono essere rilevati i seguenti dati:

0 numero di inventario;

1 ubicazione/codice del Centro di Costo utilizzatore;

2 codice di classificazione;

3 costo I.V.A. compresa;

4 anni di ammortamento.

I beni appartenenti ad una universalità di mobili vanno iscritti nell’inventario attribuendo ai singoli beni lo stesso numero, seguito progressivamente da una lettera alfabetica per quanti sono i singoli componenti.

Art. 19 Beni di terzi

Tutti i beni in utilizzo a titolo di visione, prova o comodato vanno rilevati ed annotati in apposito registro di carico e scarico, ―Registro beni conto terzi‖, dal quale risultino i seguenti dati:

0 tipo di bene o descrizione;

1 proprietario;

2 data di consegna ed estremi della bolla di accompagnamento;

3 valore commerciale del bene;

4 centro di costo utilizzatore

5 estremi del provvedimento di autorizzazione all’uso (delibera);

6 data di restituzione ed estremi della bolla di consegna.

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Art. 20

Beni storici e opere d’arte

I beni storici e le opere d’arte, esclusi quelli facenti parte integrante dei beni immobili, vanno annotati in apposito registro a carico e scarico dal quale risultino i seguenti dati:

0 descrizione del bene;

1 consegnatario – custode;

2 stato di conservazione;

3 verbale di consegna;

4 valore di stima.

Fermo restando quanto sopra, le altre disposizioni del presente regolamento non sono applicabili alle opere d’arte.

Art. 20bis Donazioni

Le immobilizzazioni materiali trasferite a titolo gratuito (ad esempio tramite donazione) devono essere iscritte nell'attivo patrimoniale al momento in cui il titolo di proprietà delle stesse si trasferisce all’Azienda (atto notarile, delibera di acquisizione, fattura). Se alla data di bilancio il titolo di proprietà non è stato ancora legalmente trasferito all' Azienda, le immobilizzazioni ricevute a titolo gratuito verigono iscritte tra i Conti d'Ordine. Le donazioni, in assenza di un valore già attribuito (ad esempio dalla ditta fornitrice, devono essere valutate in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione.Le immobilizzazioni materiali ricevute a titolo gratuito vengono ammortizzate con i medesimi criteri stabiliti per le immobilizzazioni materiali.

Art. 21

Valutazione dei beni

I beni vanno rilevati al costo di acquisto, comprensivo di I.V.A. nonché delle spese di trasporto, imballaggio ed installazione.

Il costo dei beni acquisiti successivamente, quale integrazione di una apparecchiatura precedentemente acquisita, va considerato e rilevato come incremento del costo di acquisto della apparecchiatura base.

Agli eventuali beni acquisiti per fine locazione e/o leasing, va attribuito il corrispondente valore residuale determinato in funzione del costo d’acquisto, al netto di eventuali oneri finanziari, depurato delle quote di ammortamento già maturate, come se il bene fosse stato realmente ammortizzato durante il periodo di locazione o leasing.

Per i beni prodotti presso officine dell’Azienda il costo eventuale da imputare è rappresentato dalla progettazione, dai materiali, dalla manodopera e dai costi assicurativi diretti.

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Per i beni acquisiti a titolo gratuito l’atto deliberativo di accetazione deve indicare il valore commerciale del bene al momento dell’acquisizione; detto valore è soggetto ad ammortamento come i beni acquisiti con costi aziendali e/o finanziamenti regionali o statali.

Per le opere d’arte il valore può essere determinato dalla stima eseguita da periti.

Art. 22 Targhettatura

Su tutti i mobili, arredi, apparecchiature, attrezzature, macchine e beni vari iscritti in inventario deve essere apposto, a cura dal consegnatario o da persone da lui delegate, a mezzo di targhette metalliche o di altro sistema idoneo, avvalendosi anche di codice a barre, il numero d’ordine di inventario e quello del Centro di Responsabilità di appartenenza, forniti dal Settore Tecnico e Patrimoniale.

Il consegnatario deve inoltre compilare una scheda, fornita in duplice copia dall’Area Risorse Patrimoniali indicante i mobili, le attrezzature, le macchine contenuti in ciascuna stanza o locale d’ufficio, con indicazione del numero di inventario e la categoria di appartenenza.

Un esemplare di tale scheda, debitamente firmata dal consegnatario, deve essere esposto nella stanza o locale relativo, agli effetti delle future ricognizioni e controlli; altro esemplare è trasmesso al Settore Tecnico e Patrimoniale.

Eventuali variazioni della dislocazione dei beni per spostamenti e deperimenti debbono risultare da entrambe le schede così come le indicazioni delle date delle verifiche e degli accertamenti eventualmente svolti.

PARTE III

MANUTENZIONI, AMMORTAMENTI E CANCELLAZIONI

Art. 23

Manutenzioni e riparazioni

I costi di manutenzione sono quelli sostenuti per mantenere il regolare funzionamento delle immobilizzazioni materiali in genere tramite interventi programmati. I costi di riparazione sono quelli sostenuti per porre riparo a guasti e rotture.

Le manutenzioni e le riparazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le manutenzioni ordinarie sono costituite dalle spese di natura ricorrente, vengono effettuate per conservare l’efficienza del bene (operazioni di routine), cioè per mantenere nel tempo la capacità produttiva originaria del bene (esempio pulizia, verniciatura, riparazione guasti e rotture, sostituzione di parti deteriorate dall’uso, etc.) e sono perciò costi afferenti all’esercizio in cui vengono sostenute, e non sono ammortizzabili.

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Le manutenzioni straordinarie sono costituite da spese che comportano un aumento significativo e tangibile di produttività, della sicurezza, della vita utile residua del cespite, oltre a quelle sostenute per modificare o ristrutturare beni da adeguare alla nuova realtà economica dell’Azienda.

Il principio contabile suggerisce di utilizzare il termine ―manutenzione‖ per riferirsi solo alla manutenzione ordinaria e, in sostituzione del termine generico ―manutenzione straordinaria‖, utilizzare termini più appropriati quali: miglioramento, ampliamento, modifiche, e simili.

Art. 24

Ampliamento, ammodernamento, miglioramento

Ai fini delle rilevazioni d’inventario, assumono rilevanza le manutenzioni straordinarie, cioè i costi rivolti all’ampliamento, all’ammodernamento o al miglioramento dei beni mobili, incluse quindi le modifiche effettuate in modo da aumentare la rispondenza agli scopi per cui essi era stati acquistati, sono capitalizzabili se essi si traducono in un aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza o di vita utile. Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti, vanno considerati manutenzione ordinaria e conseguentemente addebitati al conto economico.

Tali costi rientrano pertanto tra quelli capitalizzabili, dato che l’utilità di tali spese viene usufruita in più esercizi; detti costi non assumono rilevanza autonoma rispetto al bene cui si riferiscono, per cui sono imputati ad aumento del costo dei beni stessi e ammortizzati secondo i coefficienti dei beni medesimi.

Art. 25 Rinnovamenti

Il rinnovo comporta una sostituzione e può avere per oggetto un bene mobile che di per sé costituisca una unità tecnico-contabile. La sostituzione di un siffatto bene comporta la capitalizzazione del costo di acquisizione della nuova unità, mentre il valore netto contabile dell’unità sostituita deve essere stornato addebitando o accreditando l’eventuale minusvalenza o plusvalenza al conto economico.

Il nuovo bene sarà iscritto in inventario secondo l’ordinaria procedura stabilita dal presente regolamento, mentre il bene sostituito sarà cancellato per dichiarazione di fuori uso, per obsolescenza, per permuta o altro motivo.

Art. 26

Migliorie su beni di terzi

È ammesso, altresì, l’ammortamento per le manutenzioni straordinarie effettuate sui beni non di proprietà dell’azienda, per la durata del contratto di affitto, leasing, comodato; nel caso in cui la durata del contratto è superiore a quella del bene, si dovrà fare riferimento a quest’ultimo per la conclusione dell’ammortamento.

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Si applicano le aliquote di ammortamento previste per la categoria stessa.

Le migliorie apportate a beni mobili di terzi, quindi, devono essere ammortizzate nel più breve periodo tra quello in cui le migliorie stesse possono essere utilizzate e quello di durata residua del contratto. Se esistono situazioni obiettive che fanno ritenere che il contratto sarà rinnovato, anche il periodo di rinnovo deve essere considerato nel determinare la durata dell’ammortamento, sempre che la maggior durata dell’affitto sia inferiore al periodo di previsto utilizzo delle migliorie.

Art. 27

Rivalutazioni, svalutazioni e alienazioni dei beni mobili

Le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali, generali o di settore lo richiedano o lo permettano. Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie, ovvero rivalutazioni che non derivino dall’applicazione di leggi speciali.

La svalutazione va effettuata quando esistono obiettive condizioni di irrecuperabilità del valore del cespite. La decisione della svalutazione deve essere oculata e documentata. In ogni caso la svalutazione deve risultare da uno studio documentato basato su elementi oggettivi (perizie di esperti, piani futuri di impiego delle immobilizzazioni materiali etc.).

Per le immobilizzazioni materiali che vengono alienate è necessario effettuare:

— l’accredito al conto immobilizzazioni per il valore di carico contabile dell’immobilizzazione ceduta;

— l’addebito al corrispondente fondo ammortamento del valore ammortizzato, ossia della parte di fondo ammortamento che si riferisce al cespite ceduto;

— l’addebito al conto finanziario del prezzo del cespite ceduto;

— l’imputazione al conto economico dell’eventuale differenza tra valore residuo e valore di cessione, che costituisce la perdita (minusvalenza) ovvero l’utile realizzato (plusvalenza).

Art. 28 Ammortamenti

Il costo dei beni mobili, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, in relazione con la residua possibilità di utilizzazione del bene. Gli eventuali incrementi di valore dovuti alle manutenzioni straordinarie o i decrementi per svalutazione determinano una revisione del piano di ammortamento del bene.

Tutti i beni mobili, ad eccezione degli oggetti d’arte e di elevato valore artistico, devono essere assoggettati ad ammortamento, facendo riferimento al loro utilizzo negli anni.

La vita utile del cespite è il periodo durante il quale si prevede che esso possa avere utilità economica per l’azienda. Questa può essere inferiore alla durata fisica del bene a causa di fattori diversi.

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Tra questi è opportuno evidenziare ―l’obsolescenza‖. Si ha l’obsolescenza quando, a causa di cambiamenti tecnologici o di altre ragioni, un cespite, pur essendo ancora tecnicamente in grado di svolgere le funzioni per le quali è stato acquistato, non è più economicamente utilizzabile.

Per determinare la vita del bene e calcolare le rispettive quote di ammortamento annuale, si fa riferimento alle aliquote fiscali di cui al D.M. 31 dicembre 1988, che riporta le aliquote di ammortamento attualmente in vigore previste per il gruppo XXI - servizi sanitari.

Le quote sono costanti e solo nel primo anno di utilizzo del bene le stesse sono ridotte della metà; non sono ammessi ammortamenti anticipati, accelerati e ridotti.

L’ammortamento decorre non dal momento dell’acquisto dei beni, ma dal momento del loro utilizzo; pertanto per i beni soggetti a collaudo e ancora non utilizzati nel processo produttivo, l’ammortamento decorrerà dal momento del collaudo stesso.

L’ammortamento va calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati; va sospeso invece per i cespiti che non verranno utilizzati per lungo tempo, obsoleti o da alienare; il valore di tali cespiti dovrà essere ridotto a quello di netto realizzo.

I beni mobili ricevuti a titolo gratuito vengono anch’essi ammortizzati secondo la loro natura.

Per tutti i beni capitalizzati il cui valore unitario è inferiore a € 516,46, l’ammortamento è ammesso nella misura del 100% (ammortizzati in un’unica soluzione) nel primo anno di vita del bene.

La nota integrativa al bilancio deve indicare:

— i criteri adottati per l’ammortamento e i motivi di eventuali modifiche apportate ai suddetti criteri;

— il metodo ed i coefficienti di ammortamento usati per determinare la quota dell’esercizio per le varie categorie o classi di cespiti;

— l’ammontare dei cespiti non in uso o utilizzati in misura sensibilmente inferiore alla loro normale possibilità di utilizzazione o alla loro normale capacità produttiva;

— i cespiti completamente ammortizzati, ma ancora funzionanti con evidenziazione del costo originario e degli ammortamenti accumulati.

Art. 29

Cespiti ammortizzabili e coefficienti di ammortamento

Ai fini della contabilità il calcolo degli ammortamenti è effettuato in quote annue costanti, in base al numero di anni indicati nella scheda tecnica e secondo i seguenti coefficienti:

a) Impianti e macchinari generici: durata ammortamento anni 6 + 1 al 15% per anno b) Impianti e macchinari spcifici: durata ammortamento anni 8 al 12,5% per anno c) Attrezzature sanitarie: durata ammortamento anni 8 al 12,5% per anno ad eccezione delle apparecchiature per laboratorio di analisi il cui ammortamento ha una durata di anni 5 al 20% per anno

d) Mobili ed arredi: durata ammortamento anni 10 al 10% per anno

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non sono soggetti ad ammortamento i mobili, gli arredi ed oggetti di elevato valore artistico, quali quadri di valore, oggetti d’arte, ecc..

e) Automezzi:

1 - Ambulanze: durata ammortamento anni 4 al 25% per anno 2 - Automezzi da trasporto: durata ammortamento anni 5 al 20% per anno 3 - Autovetture: durata ammortamento anni 4 al 25% per anno 4 – Altri mezzi di trasporto: durata ammortamento anni 5 al 20% per anno 5 – Elicotteri: durata ammortamento anni 5 al 20% per anno 6 – Natanti: durata ammortamento anni 5 al 20% per anno f) Altri beni:

1 – Macchine d’ufficio elettroniche: durata ammortamento anni 5 al 20% per anno 2 – Computer ed attrezzature EDP e sistemi telefonici ed elettronici:

durata ammortamento anni 5 al 20% per anno 3 – Fotocopiatori: durata ammortamento anni 5 al 20% per anno 4 – Attrezzature tecnico economali: durata ammortamento anni 8 al 12,5% per anno 5 – Strumentario chirurgico: durata ammortamento anni 8 al 12,5% per anno 6 – Macchine ordinarie d’ufficio: durata ammortamento anni 8 + 1 al 12% per anno Per i beni che costituiscono universalità, l’ammortamento viene calcolato non sui singoli componenti ma sull’universalità stessa, sulla base del valore di acquisto.

Gli anni di ammortamento di questi ultimi saranno fissati dal responsabile del processo di inventariazione, sulla base della denominazione del bene.

Per la determinazione del costo di esercizio, le quote di ammortamento vanno calcolate sulla base del prezzo di acquisto, o equivalente, e attribuite al Centro di Costo utilizzatore a partire dalla data di presa in carico del bene.

Nell’ipotesi di acquisizione di componenti o accessori di un bene, già parzialmente ammortizzato, il valore residuo viene incrementato del costo d’acquisto dall’accessorio e l’ammortamento continua in quote fisse calcolate sul nuovo valore aggiornato.

Art. 30

Cancellazione dei beni

La cancellazione dall’inventario dei beni mobili può aver luogo per vari motivi:

a) per dichiarazione di fuori uso;

b) per perdita o deterioramento;

c) per ritiro, nei casi di beni forniti in uso gratuito, visione, ecc.;

d) per scadenza di contratto (locazione, leasing, ecc.);

e) per distruzione;

f) per sottrazione o smarrimento;

g) per vendita a terzi.

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Qualunque sia il motivo, la cancellazione dall’inventario comporta sempre l’adozione di un provvedimento da parte del Direttore Generale o suo delegato.

Art. 31

Beni dichiarati fuori uso

I beni possono essere dichiarati fuori uso qualora siano non più utilizzabili per vetustà, guasti od obsolescenza. L’obsolescenza indica lo stato di superamento tecnologico del bene. Lo stato di vetustà o di obsolescenza debbono essere tali da rendere antieconomica qualsiasi riparazione o manutenzione del bene.

La dichiarazione di fuori uso deve essere preceduta dalla proposta di cancellazione formulata da una apposita Commissione all’uopo istituita, sulla base di verbali di fuori uso che attestino l’avvenuta ricognizione dei beni, il giudizio di vetustà ed obsolescenza degli stessi e la conseguente loro inutilizzabilità.

Presso il Settore Tecnico e Patrimoniale, per le strutture della sede centrale dell’Azienda e del Distretto sanitario di Trapani, nonché presso ciascun altro Distretto periferico, è costituita una Commissione per la dichiarazione del fuori uso, secondo la rispettiva competenza, composta dal Responsabile dell’Unità Operativa Gestione del Patrimonio o dal Dirigente amministrativo del Distretto periferico, dal soggetto proponente del fuori uso e un altro componente che svolge anche le funzioni di segretario.

Art. 32

Alienazione di beni dichiarati fuori uso

L’alienazione dei beni mobili dichiarati fuori uso può avvenire, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti:

1) mediante vendita, sia nella forma dell’asta pubblica che della trattativa privata, quando trattasi di beni parzialmente riutilizzabili;

2) mediante cessione onerosa, nella forma della trattativa privata, quando trattasi di beni da rottamare;

3) mediante cessione gratuita, a favore delle Caritas diocesane e di Emergency, mediante appositi accordi, nonché della C.R.I. o di altri Enti o Istituzioni Pubbliche o Private di carattere assistenziale senza finalità di lucro, che ne facciano richiesta, nonché a favore dei Consorzi di Enti locali o di cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 che si occupano di gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata, che ne facciano richiesta per il perseguimento dei loro fini istituzionali;

4) mediante conferimento gratuito al Comune di residenza, tramite prelievo e cura del Servizio Ecologia ed Ambiente quali rifiuti solidi urbani;

5) mediante permuta, per analogia degli oggetti nuovi da acquistare. In tale caso, la ditta aggiudicataria della fornitura dovrà procedere al ritiro dei beni fuori uso. L’azienda

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provvederà ad emettere regolare fattura nei confronti della ditta Aggiudicataria per l’importo pari al valore pattuito del bene fuori uso da consegnare.

La cancellazione del bene dall’inventario dell’Azienda può, inoltre, avvenire:

1) per ritiro, nei casi di beni mobili forniti in comodato gratuito , visione ecc.;

2) per distruzione, nel caso in cui, per eventi straordinari, un bene non abbia più valore o interesse residuo (es. distruzione mobilio per allagamento, incendio ecc.).

Art. 33

Trasferimento dei beni

Il cambiamento di assegnazione di un bene mobile già inventariato, che comporti variazione definitiva delle ubicazioni dei beni, del Centro di Responsabilità, del Centro di Costo o dell’utilizzatore, dovrà essere comunicata all’Area Risorse Patrimoniali dai Responsabili dei Centri interessati alla movimentazione. Eventuali variazioni temporanee avverranno sotto la esclusiva responsabilità del Responsabile del Centro di Responsabilità, senza obbligo di comunicazione al Settore Tecnico e Patrimoniale.

Per i trasferimenti definitivi il Settore Tecnico e Patrimoniale provvederà ad eseguire le conseguenti variazioni delle scritture patrimoniali, comunicandole ai Centri di Responsabilità interessati.

I trasferimenti devono essere comunicati al Settore Tecnico e Patrimoniale entro dieci giorni dal loro verificarsi.

Art. 34

Il conto del patrimonio

Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio.

Oltre a periodiche ricognizioni, l’Unità Operativa Gestione del Patrimonio deve provvedere almeno ogni cinque anni, previa ricognizione generali dei beni mobili, al rinnovo degli inventari.

Il conto del patrimonio deve essere formulato dal Settore Finanziario, sulla base delle risultanze contabili, alla fine di ogni anno, in uno al conto consuntivo.

PARTE IV I CONSEGNATARI

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Art. 35

Nomina dei consegnatari

Consegnatari dei beni sono gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili per la loro utilizzazione nel processo produttivo, amministrativo ed istituzionale dell’Azienda.

Di norma i consegnatari sono i titolari dei centri di responsabilità istituiti nell’ambito di ciascuna struttura od articolazione aziendale, o comunque coloro che, in ragione dei compiti svolti, utilizzano in modo autonomo i beni mobili ricevuti in consegna.

L’incarico di consegnatario è conferito con atto di nomina del Direttore Generale o suo delegato. I consegnatari possono, a loro volta, procedere alla nomina di uno o più subconsegnatari mediante apposita delega sottoscritta da questi ultimi ove risultino indicati i beni affidati in consegna.

Art. 36

Compiti dei consegnatari e sub-consegnatari È compito del consegnatario di beni mobili:

0 prendere in carico i beni che afferiscono al Centro di Costo, tramite apposito verbale;

1 provvedere alla verifica dello stato di consegna dei beni di nuova acquisizione;

2 provvedere con diligenza alla custodia e conservazione dei beni inventariati, ivi comprese le opere d’arte o di pregio artistico;

3 effettuare ricognizioni sullo stato d’uso dei beni assegnati, con periodicità almeno semestrale;

4 proporre ed adottare ogni provvedimento necessario alla buona conservazione e migliore uso dei beni ricevuti in consegna;

5 segnalare la necessità di manutenzione, interventi tecnici, restauri ecc. all’Area Risorse Patrimoniali o all’Ufficio amministrativo periferico competente;

6 segnalare immediatamente all’Autorità Giudiziaria ed alla Direzione Generale , con apposita denuncia da inviare in copia anche al Settore Tecnico e Patrimoniale, la perdita, il furto o comunque la sparizione dei beni mobili assegnati;

7 proporre l’eventuale ―fuori uso‖ e conseguente ―scarico‖ inventariale dei beni ricevuti in consegna, allorquando gli stessi siano divenuti inutili o abbiano perduto la loro efficienza funzionale e la riparazione non sia più possibile o conveniente;

8 procedere, ove opportuno, al trasferimento dei beni inventariati all’interno del proprio Centro di Costo, dandone semplice comunicazione all’U.O. Gestione Patrimoniale;

9 segnalare all’U.O. Gestione Patrimoniale la necessità di trasferire un bene efficiente, perfettamente funzionante ma poco utilizzato o del tutto inutilizzato ad altro Centro di Costo;

10 aggiornare il proprio inventario interno, a seguito di trasferimento o dismissione di beni già assegnati, appena ricevuta la comunicazione da parte della competente U.O.,

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assicurando la concordanza ed il necessario riscontro per la corretta tenuta dell’inventario generale.

Art. 37

Responsabilità dei consegnatari e dei sub-consegnatari

I consegnatari e sub-consegnatari assumono nei confronti dell’Amministrazione la veste di agenti amministrativi per debito di vigilanza.

Sotto il predetto ruolo, il consegnatario è personalmente responsabile dei beni ricevuti in custodia fino a che non ne abbia ottenuto formale atto di discarico dal Settore Tecnico e Patrimoniale.

È suo compito vigilare in merito alla buona conservazione che sul regolare uso degli stessi.

Il consegnatario è soggetto alla vigilanza, alle verifiche ed agli accertamenti da parte dell’Area Risorse Patrimoniali, oltre che della Direzione Generale.

Al consegnatario farà carico ogni tipo di responsabilità (disciplinare, amministrativa e contabile, civile e penale) connessa a comportamenti difformi dalle disposizioni dettate con il presente Regolamento, dal D.P.R. 04/09/2002 n. 254 e dalle disposizioni regionali vigenti.

Il consegnatario non è direttamente e personalmente responsabile in caso di uso non appropriato e/o di colpevole deterioramento dei beni utilizzati dal sub-consegnatari e da altri agenti utilizzatori o da singoli dipendenti, per ragioni di servizio, salvo nei casi di omissione di vigilanza.

Ciascun sub-consegnatario risponde della gestione dei beni detenuti in uso per il servizio (reparto, ufficio, stanza) del quale lo stesso è operativamente responsabile. Egli è tenuto ad informare immediatamente il proprio diretto consegnatario e il Settore Tecnico e Patrimoniale in merito ad ogni tipo di variazione concernente i beni ricevuti in uso. In caso di omissione risponderà direttamente e personalmente ai fini contabili e patrimoniali.

I consegnatari e sub-consegnatari per beni mobili per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Assumono in carico i beni loro affidati, li custodiscono e li utilizzano con diligenza e appropriatezza e ne dimostrano la consistenza e la movimentazione tenendo le scritture di loro competenza indicate all’art. 10 e seguenti.

Art. 38

Vigilanza e controllo

Le funzioni di vigilanza e controllo nella materia disciplinata dal persente regolamento sono demandate al Settore Tecnico e Patrimoniale e alle strutture amministrative e perifiche dell’Azienda che le esercitano, ciascuna nell’ambito di rispettiva competenza, provinciale e locale, di norma almeno una volta l’anno, al fine di verificare, con accertamenti anche a campione, nelle strutture afferenti ai presidi e ai distretti e negli uffici centrali e periferici, la corretta tenuta delle scritture ed il modo appropriato di custodia dei beni.

Delle verifiche è redatto processo verbale dando contezza dei criteri adottati per il campionamento e delle inadempienze riscontrate, che, qualora comportino la responsabilità

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patrimoniale, dei consegnatari o di chiunque altro soggetto, debbono essere segnalate alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Art. 39

Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento sarà approvato dall’Azienda con apposito atto deliberativo ed entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività dello stesso atto, fermo restando che gli adempimenti contabili in esecuzione della Circolare interassessoriale n. 7 del 04/04/2005 saranno immediatamente applicati.

Fino a tale data resterà in vigore il regolamento approvato dall’ex Azienda Unità Sanitaria Locale n. 9 di Trapani.

Il Direttore Generale Dott. Fabrizio De Nicola

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