• Non ci sono risultati.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi " COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

— 36 —

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 262 10-11-2015

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 agosto 2015 .

Fondo sanitario nazionale 2014 - Ripartizione tra le regio- ni delle risorse destinate al fi nanziamento della sanità peni- tenziaria. (Delibera n. 85/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all’art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza per- manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - regio- ni), l’assegnazione annuale delle quote del Fondo sani- tario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all’art. 115, comma 1, lettera a) , dispone che il riparto delle risorse per il fi nanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato - Regioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (fi nanziaria 2008) che all’art. 2, comma 283, al fi ne di dare attuazio- ne al riordino della medicina penitenziaria - comprensi- vo dell’assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari - prevede che siano defi ni- te con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e del- le fi nanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d’intesa con la Conferen- za Stato-Regioni, le modalità e i criteri per il trasferimen- to dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse fi nanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri (DPCM) del 1° aprile 2008 ( G.U. n. 126/2008) re- cante modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse fi nanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria e in particolare l’art. 6, comma 1, il quale prevede che, ai fi ni dell’esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse fi nanziarie trasferite

nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale sono quantifi cate complessivamente in 157.800.000 euro per l’anno 2008, in 162.800.000 euro per l’anno 2009 e in 167.800.000 euro a decorrere dall’anno 2010;

Viste le disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, del de- creto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 109, che pre- vedono che per le Province autonome di Trento e Bol- zano gli oneri siano a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabi- lità 2014) che all’art. 1, comma 513, modifi ca il comma 7 dell’art. 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia) elevando da 9 decimi a 9,19 decimi il gettito fi scale dell’imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione stessa e consentendo in tal modo di provvedere autonomamente al fi nanziamento della sanità penitenziaria, rendendo effi caci e completan- done, in applicazione dell’art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (norme di attuazione dell’ sta- tuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in mate- ria di sanità penitenziaria) il defi nitivo trasferimento. Di conseguenza, a tale scopo, lo stesso art. 1, comma 513, della legge di stabilità 2014, ridetermina il livello del fi - nanziamento del Servizio sanitario nazionale in riduzione dell’importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall’an- no 2014;

Vista la propria delibera n. 52/2015 concernente il ripar- to tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale relative all’anno 2014 che ha disposto, al punto 2.2, l’accantonamento della somma di 165.424.023 euro per il fi nanziamento della medicina penitenziaria, ai sensi del citato art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007;

Vista la nota del Ministero della salute n. 2017 del 4 marzo 2015 con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro relativa al riparto, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dell’importo sopra citato destinato al fi nanziamento della sanità penitenziaria per l’anno 2014;

Vista l’intesa in sede di Conferenza unifi cata sancita sulla proposta in esame nella seduta del 22 gennaio 2015 (Rep. Atti n. 9/CU);

Considerato che, nella citata proposta del Ministro del- la salute, il fi nanziamento originario complessivo, al lordo della riduzione operata dalla legge di stabilità 2014, pari a 167.800.000 euro, viene destinato per 23.093.111 euro agli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), per 8.674.888 euro ai centri clinici e per 136.032.001 euro a titolo di quota indistinta;

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

(2)

— 37 —

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 262 10-11-2015

Considerato che la ripartizione di tale quota indistinta viene disposta secondo i seguenti criteri:

a) per il 65% sulla base del peso percentuale com- plessivo del numero dei detenuti adulti presenti negli istituti penitenziari e del numero di minori in carico ai servizi della giustizia minorile entrambi rilevati alla data del 31 dicembre 2013. Per quanto riguarda i detenuti adulti viene attribuito ad essi un peso pari ad 1 mentre per quanto riguarda i minori viene attribuito; un peso pari a 1 nel caso di inserimento degli stessi in istituti pe- nali minorili, centri di prima accoglienza e comunità mi- nisteriali, mentre viene attribuito un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento dei medesimi in comunità private.

Non sono considerati quelli in carico agli uffi ci di servi- zio sociale per i minorenni (USSM) ai quali il SSN deve garantire specifi ca assistenza psicologica, data l’esiguità del loro numero;

b) per il 30% sulla base del peso percentuale del numero degli ingressi dalla libertà dei detenuti adulti e dei minori, entrambi rilevati alla data del 31 dicembre 2013. Anche qui, come nel punto sopra, viene operata la stessa distribuzione dei pesi nei confronti dei minori i quali non vengono conteggiati se in carico agli uffi ci di servizio sociale per gli stessi motivi sopra esposti;

c) per il 5% sulla base del peso percentuale del nu- mero degli istituti penitenziari e degli istituti penali mino- rili, entrambi con capienza regolamentare inferiore ai 200 posti attivi al 31 dicembre 2013. Ciò in considerazione del fatto che per tali strutture devono, comunque, essere sostenuti costi fi ssi di personale e di struttura indipen- dentemente dal numero di accesso dei detenuti e tenuto conto dell’indicazione del CIPE formalizzata nella deli- bera n. 144 del 21 dicembre 2012, al fi ne di favorire il principio di razionalizzazione dei costi operativi di cui al processo di spending review;

Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell’art. 8 del citato DPCM del 1° aprile 2008, che il tra- sferimento delle risorse alle Regioni a statuto speciale, ad eccezione della Sardegna e del Friuli Venezia-Giulia, sia subordinato all’avvenuta adozione delle norme attuative secondo i rispettivi statuti e secondo le norme di cui al medesimo DPCM;

Considerato altresì che la medesima proposta, in ap- plicazione del richiamato art. 2, comma 109, della legge 191/2009, prevede che le quote relative alle Province au- tonome di Trento e Bolzano siano rese indisponibili;

Considerato infi ne che nella detta proposta del Ministro della salute viene fatto presente che - ai sensi dell’art. 6, comma 1 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 140 - le risorse fi nanziarie di cui al citato art. 6, comma 1, del DPCM 1° aprile 2008 sono trasferite alla Regione Sardegna nella misura e secondo i criteri defi niti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato;

Vista la odierna nota n. 3561 del 6 agosto 2015, predi- sposta congiuntamente dal Dipartimento per la program- mazione e il coordinamento della politica economica del- la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle fi nanze e posta a base dell’odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. L’importo di 165.424.023,00 euro - accantonato con la delibera di questo Comitato n. 52/2015 richiamata in premessa per il fi nanziamento della medicina penitenzia- ria nell’ambito delle disponibilità del Fondo sanitario na- zionale 2014 - viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano come riportato nella tabel- la allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Nell’ambito della ripartizione complessiva di cui al punto 1 viene assegnata, a favore delle regioni a sta- tuto ordinario e della Regione Sardegna, l’importo di 146.269.465,00 euro secondo le quote indicate nella me- desima tabella allegata alla presente delibera.

3. Le quote relative alle Regioni a statuto speciale Si- cilia e Valle D’Aosta, per un importo complessivo pari a 18.023.494,00 euro restano accantonate ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del DPCM del 1° aprile 2008 richia- mato in premessa. Le quote relative alle Province autono- me di Trento e di Bolzano, restano indisponibili ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novem- bre 2010, n. 252 e dell’art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009 richiamati in premessa.

3.1 Il trasferimento delle risorse a favore della Regione Siciliana per l’espletamento delle funzioni di sanità pe- nitenziaria nell’ambito del Servizio sanitario nazionale avverrà solo dopo l’emanazione delle relative norme di attuazione secondo il proprio Statuto speciale; per la Re- gione Valle d’Aosta il trasferimento delle predette risorse è subordinato all’applicazione delle procedure previste dalle relative norme di attuazione di cui all’art. 5 del de- creto legislativo n. 192/2010.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2015

Uffi cio controllo atti Ministero economia e fi nanze, reg.ne prev. n.

3207

(3)

— 38 —

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 262 10-11-2015

ALLEGATO

(importi in unità di euro) REGIONI E PP.AA. DI TRENTO E BOLZANOO P GCENTRI CLINICIQUOTA INDISTINTA RIPARTO TEORICO SUL TOTALE DELLA SOMMA PER TUTTE LE REGIONI E LE PP.AA. DI TRENTO E BOLZANO

RIPARTO CON RIDUZIONE AI SENSI DEL'ART. 1, COMMA 513, L. 147/2013 SOMME DA ACCANTONARE A VALERE SUL FSN PER LE REGIONI SICILIA E VALLE D'AOSTA

TOTALE ASSEGNATO A TUTTE LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E ALLA REGIONE SARDEGNA ABRUZZO003.657.8013.657.8013.648.0363.648.036 BASILICATA00959.028959.028956.467956.467 CALABRIA005.612.0725.612.0725.597.0895.597.089 CAMPANIA4.218.626687.04516.913.17921.818.85021.760.60221.760.602 EMILIA ROMAGNA3.301.015147.2248.388.32811.836.56711.804.96811.804.968 FRIULI VENEZIA GIULIA001.933.1691.933.1690 LAZIO04.405.85114.988.91119.394.76219.342.98419.342.984 LIGURIA004.108.7534.108.7534.097.7844.097.784 LOMBARDIA9.726.261679.49519.552.42929.958.18529.878.20729.878.207 MARCHE002.566.0732.566.0732.559.2222.559.222 MOLISE00870.931870.931868.606868.606 PIEMONTE009.908.7019.908.7019.882.2489.882.248 PUGLIA008.834.6998.834.6998.811.1148.811.114 SARDEGNA003.921.9333.921.9333.911.4633.911.463 SICILIA3.306.580014.380.33517.686.91517.639.69717.639.697 TOSCANA2.540.6292.755.2738.684.75313.980.65513.943.33113.943.331 P.A.TRENTO P.A.BOLZANO UMBRIA002.708.7492.708.7492.701.5182.701.518 VALLE D'AOSTA00384.824384.824383.797383.797 VENETO006.523.2416.523.2416.505.8266.505.826 TOTALI23.093.1118.674.888136.032.001 167.800.000165.424.02318.023.494146.269.465

1.131.064

FSN 2014 - RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA SANITÀ PENITENZIARIA - - 1.134.092 1.134.092 0

15A08381

Riferimenti

Documenti correlati

L'importo di euro 30.152.000, a valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2018, vincolato al finanziamento del Fondo per l'esclusivita' del rapporto del

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sancita nella seduta del 9 novembre 2017 (Rep. 189/CSR) sullo schema

232 (legge di stabilita' 2017) ed in particolare: il comma 392, che ridetermina il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato

147/2013; il comma 556, che stabilisce il livello  del  finanziamento 

  Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n.  56,  che  detta 

concernente l'assegnazione alla Regione Veneto dell'importo di 6.000.000 di euro per la realizzazione del richiamato progetto interregionale denominato «Portale della

2, comma 283, al fi ne di dare attuazio- ne al riordino della medicina penitenziaria - comprensivo dell’assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di

Visto l’art. 189, con il quale si dispone che, con specifi ca intesa della Conferenza Stato-Regioni, una quota delle risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi