Art.59
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi dei personale addetto alla ricerca,
appartenente sia all'area dei ricercatori, sia all'area professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso detti enti alla data del 31 dicembre 2016.
59. 43. Gelli, Miotto.
Si dispone che gli IRCCS e gli istituti zooprofilattici possano continuare ad avvalersi dei ricercatori con contratti flessibili già in servizio presso tali enti