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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

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DIREZIONE CULTURA BGBS23 RETI DI QUARTIERE SPORT ED EVENTI

N. 0010-21 Reg. Area

VII.7/F0044-20

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto: Revoca concessione del Centro sportivo comunale 'Centro Tennis Loreto' a Bergamo Infrastrutture e contestuale approvazione della convenzione con l’Università degli Studi di Bergamo con espressione del parere in merito alla proposta di riqualificazione del 'Centro Tennis Loreto', secondo la procedura di deroga ai sensi dell’art. 40 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

N. 0066-21 Registro

(2)

Oggetto: Revoca concessione del Centro sportivo comunale “Centro Tennis Loreto” a Bergamo Infrastrutture e contestuale approvazione della convenzione con l’Università degli Studi di Bergamo con espressione del parere in merito alla proposta di riqualificazione del “Centro Tennis Loreto”, secondo la procedura di deroga ai sensi dell’art. 40 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Premesso che

a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale di Bergamo n. 161915 P.G. del 6 dicembre 2000 il Comune di Bergamo ha affidato in concessione alla società Bergamo Sport S.p.A. la gestione degli impianti sportivi della città, sino al 31 dicembre 2029, disciplinando la predetta concessione con la stipula di un contratto di servizio in data 27 marzo 2001, registrato il 13 aprile 2001 con Numero 6419 Serie 3;

la società Bergamo Sport S.p.A. con atto del 27 dicembre 2007 è stata incorporata nella società Bergamo Infrastrutture S.p.a, succeduta nel contratto di servizio con il Comune di Bergamo;

in data 16/07/2012 il consiglio comunale ha approvato le modifiche al contratto di servizio sottoscritto e repertoriato al n. 0384-12 Rep Gen.;

i rapporti tra Comune di Bergamo e Bergamo Infrastrutture SPA, società in House Providing, per la gestione di alcuni impianti sportivi comunali sono disciplinati mediante convenzione sottoscritta il 25 settembre 2013, in attuazione della deliberazione consiliare del 16 settembre 2013 (Del n. 127 Reg.) successivamente modificata e integrata;

con atto consiliare n. 180 del 17 dicembre 2018 sono state approvate “integrazioni e modifiche della Convenzione con Bergamo infrastrutture” in riferimento particolare al canone annuo ed all’elenco degli impianti affidati alla Società.

tali modifiche, che hanno ridefinito gli impegni contributivi del Comune di Bergamo a fronte della vetustà degli impianti sportivi in concessione, prevedono da parte della Giunta Comunale la rideterminazione, di anno in anno per gli anni successivi al 2018, di tale valore;

con D.C.C. n reg. 124 del 24.07.2019 è stata revocata la concessione del Centro Sportivo Don Bepo Vavassori a Bergamo Infrastrutture e ridefinito il contratto in corso;

gli impianti sportivi gestiti in base alla citata convenzione sono i seguenti:

1. Palazzo dello Sport 2. Centro Tennis Loreto

3. Complesso Monumentale Lazzaretto

4. Campo Sportivo via delle Valli con annessa struttura indoor 5. Centro Sportivo di via Rosolino Pilo

6. Campo generale Utili

(3)

Dato atto che

Il centro sportivo denominato “Centro Tennis Loreto”, di proprietà comunale, ubicato in via Broseta n 146, censito al foglio 62 (sessantadue), con i mappali 522, sub. 701 e 522, sub.4, comprende n 6 campi da tennis, come rappresentato nella planimetria di seguito indicata come allegato A alla convenzione;

con prot. n E0210236-21 è stato presentato, da parte dell’Università degli Studi di Bergamo, una proposta per la gestione dell’Impianto Sportivo, “Centro Tennis Loreto”, composta da:

schema di convenzione tra l’Università e il Comune di Bergamo “ per la concessione in uso del centro sportivo di proprietà comunale sito in via Broseta 146, Bergamo”.

(Allegato 1 al presente atto);

planimetria, allegato “A” alla Convenzione;

proposta di riqualificazione dell’impianto sportivo Loreto a Bergamo, allegato “B”

alla Convenzione;

orari e tariffe, allegato “C” alla Convenzione;

Considerato che

la proposta di riqualificazione, da svilupparsi nelle successive fasi di progettazione, comprende opere valutate indicativamente in un importo complessivo di € 940.000,00, funzionali alla valorizzazione e razionalizzare delle attività sportive da svolgersi presso il centro, (all. B alla convenzione);

i livelli tariffari di accesso ai servizi sono concordate tra i due Enti e definite in misura ridotta per i residenti del Comune di Bergamo in funzione della promozione dello sport ( all. C alla convenzione);

Preso atto che

la gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività sono affidate mediante convenzione al C.U.S.I. (Centro Universitario Sportivo Italiano), che provvede attraverso il proprio organo periferico C.U.S. Bergamo;

il Centro Universitario Sportivo coordina le attività sportive a vantaggio della comunità universitaria a norma della legge n. 394/1977 e gestisce esclusivamente gli impianti sportivi di proprietà o nella disponibilità dell’Università;

la convenzione approvata con il presente atto è funzionale a realizzare una forma di Partenariato Pubblico-Pubblico e, più nello specifico, un accordo per la cooperazione orizzontale tra Amministrazioni aggiudicatrici, previsto all’art. 5, comma 6, D. Lgs.

50/2016, (Codice appalti), fattispecie esclusa dall’ambito applicativo dello stesso D.

Lgs. 50/2016, che si riporta integralmente qui di seguito: “ Un accordo concluso

esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di

applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti

condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni

aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi

pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli

obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta

esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni

(4)

aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”;

Considerato che

la comunione di interessi è, pertanto, alla base dell’accordo di collaborazione tra le Parti finalizzata alla gestione del Centro Tennis Loreto in Bergamo, per migliorare la fruibilità del centro sportivo tramite strategie innovative di pratica dell’attività sportiva e motoria, sia per i cittadini di Bergamo che per gli studenti universitari, docenti e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo attraverso una completa riqualificazione strutturale di impianti ed attrezzature, senza prevedere un compenso e porre l’Ente stesso in una situazione privilegiata rispetto ad eventuali concorrenti;

le finalità dell’accordo per la stipula della Convenzione sono:

- concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività motorie e polisportive a beneficio della comunità universitaria e di tutta la cittadinanza di Bergamo;

- migliorare la fruibilità dell’impianto sportivo attraverso la riqualificazione, dell’impianto stesso, mediante interventi strutturali di rifacimento delle attrezzature e degli impianti;

- ottenere una conduzione economica che miri allo sviluppo autofinanziato dagli impianti e ad una gestione economicamente efficacie e sostenibile;

Dato atto che

è vigente tra il Comune di Bergamo e l’Università degli studi di Bergamo una fattiva collaborazione in molte e diverse aree, giusta anche la convenzione quadro per lo svolgimento di attività di studio e ricerca, formazione, didattica e collaborazione di carattere scientifico, approvata con delibera della Giunta Comunale n. 0010-18 del 18 ottobre 2018 e con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bergamo n. 1/2019 del 5 febbraio 2019, intendendo il Comune di Bergamo sostenere lo sviluppo dell’attività dell’Università quale risorsa del proprio territorio;

la logica di fondo che ha ispirato tale convenzione quadro è riconducibile alla consapevolezza che il consolidarsi della presenza in città dell’Università degli studi di Bergamo, con conseguente aumento degli iscritti e l’apertura di nuovi corsi di laurea, ha avuto un impatto positivo sulla città che il Comune intende sostenere con azioni di sistema, con specifici progetti di collaborazione e sinergia e con varie tipologie di accordi amministrativi (accordo di programma, concessione in locazione, accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, contratto di ricerca…);

la convenzione approvata con il presente atto si inserisce in tale percorso di

collaborazione ancora più qualificato dopo l’istituzione del corso di laurea in scienze

motorie presso l’Università degli Studi di Bergamo, in coerenza con una visione dello

sport quale strumento di crescita psicofisica e di salute pubblica e quale occasione di

formazione ed educazione per studenti e cittadini di Bergamo;

(5)

Rilevato inoltre, in relazione ai profili urbanistici del presente atto:

che la proposta di riqualificazione del “Centro Tennis Loreto”, prevede la copertura permanente di n. 4 campi da tennis (campi 1-2-3-4) determinando una superficie lorda di pavimento in ampliamento pari a mq. 2.846,25 (slp esistente mq. 292,40 + slp in ampliamento mq. 2.846,25= slp totale di progetto mq. 3.138,65), come evidenziato nell’elaborato tecnico n. 2, denominato “Planivolumetrico “, alla presente deliberazione;

che l’ambito interessato dalla proposta di intervento è classificato dallo strumento urbanistico come segue:

- Sistema Insediativo: Città dei Servizi e delle Attrezzature, SA - Servizi urbani e attrezzature

- l'area è all'interno del perimetro del centro abitato

- Carta del Consumo di Suolo L.R. 31/2014: Superficie urbanizzata - l'area è all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC)

- Zona omogenea: F

- Piano dei Servizi: CS2 - Servizi per lo sport;

che l’ampliamento proposto di mq. 2.846,25 risulta superiore alla capacità edificatoria data dallo strumento urbanistico vigente, nello specifico dall’art. 15 delle Norme del Piano dei Servizi, che prevede per gli edifici ed impianti esistenti alla data di adozione del PGT definiti secondo l’art. 3 delle medesime Norme, una possibilità di ampliamento una tantum della superficie lorda di pavimento esistente fino ad un massimo del 20% (slp massima in ampliamento mq. 58,48 < slp in ampliamento di progetto mq. 2.846,25);

che l’ambito d’intervento riveste la funzione di attrezzatura di interesse generale prevista dal Piano dei Servizi e pertanto assume carattere di interesse pubblico, di cui all’art. 40 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ai fini dell’espressione di parere da parte del Consiglio comunale relativo alla deroga agli strumenti di pianificazione urbanistica necessario per il successivo rilascio di idoneo titolo abilitativo;

ai sensi dell’art. 40 comma 2 legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti urbanistici di pianificazione comunale, le modalità di intervento nonché la destinazione d’uso;

l'art. 1 comma 3 delle norme del Piano delle Regole del vigente PGT prevede la possibilità di deroga alle prescrizioni del Piano delle Regole soltanto ai fini della realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, secondo quanto stabilito per legge;

che le caratteristiche dell’intervento di ampliamento in oggetto sono conformi e coerenti con le norme in materia urbanistica citate;

Dato atto che i profili urbanistici rilevanti ai fini della espressione del parere di cui al

c. 1, art. 40, l.r. 12/2005, sono stati oggetto di specifica analisi tecnica da parte dei

competenti uffici nella fase istruttoria del presente atto;

(6)

Ritenuto, quindi, di:

- revocare la concessione in essere a Bergamo Infrastrutture Spa dell’impianto sportivo

“Centro Tennis Loreto”;

- procedere con la proposta presentata dall’Università degli Studi di Bergamo, per la gestione e riqualificazione del centro sportivo, di cui sopra;

- approvare lo schema di ampliamento del centro sportivo in oggetto, (All. B) e la convenzione (All. C) per la Concessione dell’uso dell’Impianto Sportivo per anni 25 (venticinque);

- esprimere parere favorevole alla proposta di ampliamento del centro sportivo in oggetto, sulla base dell’elaborato tecnico denominato “Planivolumetrico”, all. 2 al presente atto, secondo la procedura di deroga ai sensi dell’art. 40 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ai fini del rilascio di successivo idoneo titolo abilitativo;

Tutto ciò premesso

Visto l’art. 5, comma 6, D. Lgs. 50/2016, (Codice appalti),

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio”, in particolare art. 40;

Visto il vigente Piano di Governo del Territorio, in particolare l’art.15 delle Norme del Piano dei Servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Bergamo n. 161915 P.G. del 6 dicembre 2000

Visto il contratto di servizio del 27 marzo 2001, reg. il 13 aprile 2001, Numero 6419 Serie 3.

Visto il contratto di servizio n. 0384-12 Rep Gen. del mese di luglio 2012 e successive modifiche e integrazioni.

Vista la convenzione del 25 settembre 2013, attuazione della deliberazione consiliare del 16 settembre 2013 (Del n. 127 Reg.), e s.m.i.

Visto l’atto consiliare n. 180 del 17 dicembre 2018 e le integrazioni e modifiche apportate alla Convenzione con Bergamo infrastrutture”

Vista la L. 241/90;

Visto il D. Lgs. n. 267/00;

SI PROPONE

1) Di revocare, per le motivazioni di cui in premesse, la concessione del centro sportivo

“Centro Tennis Loreto”, alla Società per azioni Bergamo Infrastrutture Spa;

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2) Di provvedere alla modifica del contratto in corso con Bergamo Infrastrutture SpA, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16.7.2012 n. 129 reg.

C.C. /n. 41 e successive modifiche e integrazioni, modificando l’elenco degli impianti affidati in concessione all’appendice all’allegato 1 come di seguito evidenziato nel testo riportato nella colonna di destra:

Appendice all’allegato 1 Elenco Impianti

1. Palazzo dello sport 2. Centro Tennis Loreto

3. Complesso monumentale Lazzaretto 4. Campo Sportivo via delle Valli con

annessa struttura Indoor

5. Centro sportivo di via Rosolino Pilo 6. Campo Generale Utili

Appendice all’allegato 1 Elenco Impianti

1. Palazzo dello sport

2. Complesso monumentale Lazzaretto 3. Campo Sportivo via delle Valli con

annessa struttura Indoor

4. Centro sportivo di via Rosolino Pilo 5. Campo Generale Utili

3) Di procedere con la proposta presentata dall’Università degli Studi di Bergamo, per la gestione e riqualificazione del centro sportivo, “Centro Tennis Loreto”;

4) Di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Bergamo e l’Università degli Studi di Bergamo, con tutti i suoi allegati (all. A, B e C) per la Concessione dell’uso dell’Impianto Sportivo all’Università di Bergamo per anni 25 (venticinque), quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

5) Di esprimere parere favorevole alla proposta di ampliamento del centro sportivo in oggetto, sulla base dell’elaborato tecnico denominato “Planivolumetrico”, all. 2 al presente atto, secondo la procedura di deroga ai sensi dell’art. 40 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ai fini del rilascio di successivo idoneo titolo abilitativo;

6) Di dare atto che il valore complessivo dell’intervento di riqualificazione, indicato nella proposta di riqualificazione (All. B alla convenzione), in euro 940.000,00, deve essere inteso come valore indicativo da ind ividuare in via definitiva nelle successive fasi di sviluppo della progettazione delle opere;

7) Di dare atto che in fase di attuazione della convenzione e di gestione dell’impianto la giunta comunale con propria deliberazione, sulla base di un accordo con l’università, potrà, ai sensi dell’articolo 14 della convenzione stessa, motivatamente adeguare la tariffe indicate nell’allegato “C”;

8) Di dare atto che l'ufficio competente, in fase di sottoscrizione dello schema di

convenzione approvata con il presente atto, ha facoltà di inserire nello stesso, fatta

salva la sostanza dell’atto, tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero

necessarie ed utili a definire aspetti dell’atto stesso al fine di addivenire al suo

puntuale perfezionamento, dando fin d'ora per approvate tali precisazioni ed

integrazioni";

(8)

9) Di demandare a successivo atto di Giunta la rideterminazione del contributo previsto in funzione della vetustà degli impianti sportivi affidati a Bergamo Infrastrutture a seguito della revoca della concessione del Centro Tennis Loreto;

10) Di incaricare il competente dirigente di redigere tutti gli atti conseguenti agli aggiornamenti approvati;

11) Di trasmettere il presente provvedimento alla Società Bergamo Infrastrutture S.p.A. ai fini della rideterminazione del contributo di cui al precedente punto 9, e del recepimento nel piano economico finanziario;

12) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013;

13) Di dichiarare, inoltre, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

L’ASSESSORE ALLO SPORT

Loredana Poli

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1

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI BERGAMO E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO PER LA CONCESSIONE D’USO DEL CENTRO SPORTIVO

DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA BROSETA 146 BERGAMO TRA

Il Comune di Bergamo, di seguito denominato “Concedente”, rappresentato da …, E

L’Università degli studi di Bergamo, di seguito denominato “Concessionario”, rappresentata da …,

Di seguito, congiuntamente, le “Parti”

PREMESSO CHE

- Con deliberazione di Consiglio/Giunta n. … del … sono stati approvati gli indirizzi e lo schema della presente convenzione per la concessione in uso gratuito per un periodo di anni 25 (venticinque) del centro sportivo di proprietà comunale denominato

“Centro Tennis Loreto”, ubicato in via Broseta n. 146, censito al foglio 62 (sessantadue), con i mappali 522, sub. 701 e 522, sub. 4, al fine di migliorare la fruibilità del centro sportivo per tutti i cittadini di Bergamo sia attraverso una completa riqualificazione strutturale di impianti ed attrezzature che per il tramite di strategie innovative di pratica dell’attività sportiva e motoria.

- Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi di Bergamo, riunitosi in data …, è stato approvato lo schema della presente convenzione, al fine di migliorare l’offerta formativa e sportiva rivolta agli studenti universitari ed al personale dell’Università.

- E’ vigente tra il Comune di Bergamo e L’Università degli studi di Bergamo una fattiva collaborazione in molte e diverse aree, giusta anche la convenzione quadro per lo svolgimento di attività di studio e ricerca, formazione, didattica e collaborazione di carattere scientifico, approvata con delibera della Giunta Comunale n. 0010-18 del 18 ottobre 2018 e con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bergamo n. 1/2019 del 5 febbraio 2019, intendendo il Comune di Bergamo sostenere lo sviluppo dell’attività dell’Università quale risorsa del proprio territorio.

- La gestione degli impianti sportivi dell’Università e lo svolgimento delle relative attività sono affidate mediante convenzione al C.U.S.I. (Centro Universitario Sportivo Italiano), che provvede attraverso il proprio organo periferico C.U.S. Bergamo. Il CUS promuove l’attività motoria e sportiva a vantaggio della comunità universitaria a

PG E0210236_2021 PG E0210236_2021 PG E0210236_2021

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2

norma della legge n. 394/1977 e gestisce gli impianti sportivi di proprietà o nella disponibilità dell’Università, svolgendo altresì, nell’ambito della terza missione dell’Università, attività, programmi e progetti rivolti a tutta la comunità bergamasca.

Le parti con il presente atto realizzano una forma di Partenariato Pubblico-Pubblico e, più nello specifico, un accordo per la cooperazione orizzontale tra Amministrazioni aggiudicatrici, previsto all’art. 5, comma 6, D. Lgs. 50/2016, (Codice appalti), fattispecie esclusa dall’ambito applicativo dello stesso D. Lgs. 50/2016, che si riporta integralmente qui di seguito:

“ Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”;

- i contenuti della presente convenzione risultano conformi e coerenti con i requisiti previsti dalla norma citata;

- la comunione di interessi è, pertanto, alla base degli accordi di collaborazione tra amministrazioni, in alternativa al paradigma del contratto sinallagmatico a prestazioni corrispettive, in assenza di compensi economici e senza porre l’Ente stesso in una situazione privilegiata rispetto ad eventuali concorrenti.

- Le Parti, con la presente convenzione intendono:

• concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività motorie e polisportive, a beneficio della comunità universitaria e di tutta la cittadinanza di Bergamo;

• migliorare la fruibilità dell’impianto sportivo attraverso la riqualificazione dell’impianto stesso, mediante interventi strutturali di rifacimento delle attrezzature e degli impianti;

• ottenere una conduzione economica che miri allo sviluppo autofinanziato dagli impianti e ad una gestione economicamente efficace e sostenibile.

TUTTO CIO’ PREMESSO,

considerato, descritto e ritenuto parte integrante del presente atto, tra le Parti viene convenuto e stipulato quanto segue:

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ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Con il presente accordo Il Comune di Bergamo, in qualità di proprietario, e l’Università degli studi di Bergamo, in qualità di concessionario, attivano una stabile collaborazione al fine di valorizzare l’impianto sportivo comunale denominato “Centro Tennis Loreto” sito in via Broseta n. 146, come sopra identificato, e di tutte le sue pertinenze a parti accessorie, come individuate nell’allegato A) al a presente accordo, in vista della promozione dello sport tra gli studenti e tra tutti i soggetti della comunità cittadina.

ART 2 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario si impegna:

a) alla gestione dell’impianto sportivo e dei locali di pertinenza, rispettando la destinazione d’uso;

b) alla realizzazione, a propria cura e spese, entro il termine di mesi 24 dalla decorrenza del presente accordo, del progetto di riqualificazione (del valore di circa 940.000 Euro), come da “proposta di riqualificazione” allegata alla presente convenzione, allegato B), che prevede, in particolare, le seguenti dotazioni sportive polivalenti:

• Campo 1 con copertura permanente;

• Campo 2 con copertura permanente;

• Campo 3 con copertura permanente;

• Campo 4 con copertura permanente;

• Campo 5, non coperto;

• Campo 6, non coperto;

• Club House con spogliatoi, reception e area ristoro / catering a servizio del centro (non è prevista attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico);

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c) a svolgere attività motorie e sportive con specifica attenzione all’orientamento e all’avviamento giovanile e inclusivo, nonché alla promozione della collaborazione tra le discipline sportive;

d) a promuovere la collaborazione con enti e istituzioni scolastiche, sia nell’ambito dei progetti motori e sportivi già esistenti che in altri da attivare unitamente al Comune di Bergamo.

Il Concessionario, quale pubblica amministrazione, affiderà le attività di riqualificazione nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Prima dell’avvio dei lavori il Concedente si impegna a realizzare le modifiche agli atti regolatori vigenti per consentire al Concessionario la riqualificazione dell’impianto.

Al termine dei lavori il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente tutta la documentazione di collaudo e fine lavori a norma di legge.

Il Concessionario ha l’obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o causa a lui non imputabile.

Il Concessionario si obbliga a presentare entro il 30 giugno di ogni anno il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente.

ART 3 OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Bergamo concede in uso l’impianto sportivo e collabora attivamente alla attuazione della presente accordo concedendo in uso l’impianto sportivo a titolo gratuito e senza la richiesta di alcuna forma di corrispettivo o riconoscimento economico per tutta la durata del presente atto.

(13)

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Il Comune, inoltre, collabora con l’Università attivando iniziative per favorire la promozione dello sport e la salute come stile di vita, anche organizzando eventi e manifestazioni che valorizzino l’impianto oggetto del presente accordo, sempre in accordo con l’Università.

Il Comune, infine, contribuisce alla attuazione delle finalità previste dal presente accordo esercitando il proprio ruolo istituzionale in modo da coinvolgere e sensibilizzare le altre istituzioni e agli altri enti pubblici, in particolare le scuole della città, in funzione della promozione dello sport di base e di stili di vita sani

ART 4 - DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE D’USO

La concessione d’uso disposta con il presente accordo ha inizio dalla data di consegna degli impianti, successiva alla stipula e terminerà, senza necessità di disdetta alcuna, decorsi anni 25 (venticinque) dalla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori di riqualificazione degli impianti sportivi a carico del Concessionario, indicati nei successivi articoli.

Alla data di consegna degli impianti verrà redatto idoneo verbale con allegata tutta la documentazione relativa ad autorizzazioni, certificazioni e conformità relative a impianti e attrezzature esistenti.

ART. 5 - DIVIETO DI CESSIONE DEL PRESENTE ACCORDO E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente accordo.

Il Concessionario potrà affidare la gestione degli impianti sportivi, nel rispetto della normativa di settore. In ogni caso il Concessionario rimane direttamente responsabile nei confronti del Comune concedente per l’attività svolta.

.

ART. 6 – DECADENZA, RECESSO

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6

Il Comune può disporre la decadenza, previa notificazione della contestazione nei seguenti casi:

1. cessione della concessione;

2. esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza il preventivo assenso del Concedente;

3. gravi mancanze o negligenze della manutenzione o messa a norma;

4. chiusura ingiustificata o non autorizzata dell’impianto sportivo o di sue parti rilevanti per più di 30 (trenta) giorni consecutivi nel corso di un esercizio;

5. inosservanza da parte del Concessionario di norme di leggi, regolamenti o provvedimenti comunali, nonché grave inadempienza agli articoli della presente convenzione o per motivi di ordine pubblico.

Il Concedente si riserva il diritto di recedere unilateralmente, dalla presente convenzione, per motivi di interesse pubblico; in tal caso il Concedente sarà tenuto a riconoscere al Concessionario il valore delle opere eseguite, ovvero le quote di investimenti realizzati ancora da ammortizzare in base alla durata rimanente della concessione.

In caso di recesso unilaterale del Concessionario, lo stesso dovrà consegnare gli spazi e i locali nello stato ordinario di manutenzione e funzionalità secondo la normativa vigente.

ART. 7 - MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE

Sono a carico del Concessionario ogni tipo di utenza e tutte le spese necessarie alla gestione dell’impianto sportivo, nonché tutte le spese di manutenzione ordinaria (come definite dal Codice Civile).

Il Concedente si riserva il diritto di svolgere direttamente o indirettamente ispezioni in luogo e in qualsiasi momento a mezzo di propri incaricati.

ART. 8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA O MIGLIORATIVA

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La manutenzione straordinaria ed ogni eventuale opera migliorativa o di risanamento sono a carico del Concessionario, per tutta la durata della convenzione.

Per ogni intervento eccedente la manutenzione ordinaria il Concessionario è tenuto a chiedere il preventivo assenso al Servizio Sport del Comune di Bergamo, che non esonera dal chiedere le autorizzazioni previste dalla legge.

Tutte le opere, costruzione e impianti realizzati dal Concessionario, diverranno, al termine della concessione, di esclusiva proprietà del Concedente unitamente a tutta la documentazione, comprese le planimetrie, di legge, e nessun rimborso sarà dovuto dal Concedente.

Ove dovessero rendersi necessari interventi di manutenzione straordinaria per il mantenimento dell’agibilità dell’impianto sportivo, il Concedente inviterà il Concessionario a provvedere all’esecuzione degli stessi prefissando un termine congruo in relazione all’entità delle opere da effettuare. In caso di accertata inottemperanza si provvederà ai sensi dell’art.

6, comma 1, punto 3.

Il Concessionario è fin da ora autorizzato, previo rispetto della normativa, a dar corso ai lavori preventivati o necessari al funzionamento dell’impianto sportivo.

ART. 9 - RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO, GARANZIE

Ogni responsabilità connessa e dipendente dall’uso e della gestione dell’impianto sportivo e delle sue pertinenze, nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti, viene assunto per intero ed esclusivamente dal Concessionario sollevando completamente il Concedente.

Il Concessionario solleva, altresì, il Concedente da ogni responsabilità arrecata verso e da parte di terzi per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare nell’esecuzione della convenzione.

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Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili ed impianti di proprietà del Concedente.

A garanzia delle obbligazioni, di cui ai precedenti commi, il Concessionario è tenuto, sotto la propria responsabilità, a stipulare le relative polizze assicurative con massimali adeguati alle attività svolte.

ART. 10 - MODALITA’ DI UTILIZZO

Il Concessionario si impegna a svolgere le attività compatibili con le strutture esistenti:

attività di organizzazione, promozione ed incremento delle attività motorie e sportive, attività complementari (allo sport), istituzionali, culturali, sociali, artistiche ed aggregative.

Le attività dovranno essere gestite nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, salute pubblica e ordine pubblico.

L’organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario, rispettando la correttezza, efficacia ed efficienza nei confronti degli utenti dell’impianto.

Il Concedente si riserva il potere di effettuare i più ampi controlli sull’attività svolta dal Concessionario.

E’ vietata ogni destinazione diversa, non autorizzata, pena la risoluzione della presente concessione.

ART. 11 - PERSONALE

E’ a totale carico del Concessionario la responsabilità derivante dai rapporti con il personale dipendente, addetto o incaricato alla gestione dell’impianto sportivo, nonché di ogni altra attività connessa.

ART. 12 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

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Sono a carico del Concessionario la sorveglianza e la custodia dell’Impianto e delle relative strutture. Dei danni della mancata o carente sorveglianza risponde unicamente il Concessionario.

ART. 13 - PUBBLICITA’

E’ consentito al Concessionario l’utilizzo degli spazi interni all’Impianto per l’esercizio della pubblicità cartellonistica, previo assenso del progetto con il Servizio Sport, fermo l’obbligo di rispettare la vigente normativa.

Ogni onere e provento derivante da tale attività sono a carico e a favore del Concessionario.

Il Concessionario ha l’obbligo di concedere idonei spazi pubblicitari, in forma gratuita, al Concedente per l’affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dal Concedente o relativo ad altre attività istituzionali.

ART. 14 - TARIFFE

Tra le parti vengono concordate le tariffe di cui all’allegato C) al presente atto. Ogni variazione di tali tariffe dovrà essere concordata con il Servizio Sport entro il 30 giugno di ogni anno per la stagione sportiva successiva.

Tutti i proventi derivanti dall’utilizzo e della gestione dell’Impianto sono a favore del Concessionario.

Il tariffario in vigore e il calendario delle attività sportive in programma devono essere esposti all’ingresso dell’Impianto in modo ben visibile ai frequentatori.

ART. 15 - RICONSEGNA DELL’IMPIANTO SPORTIVO

Alla naturale scadenza della convenzione o per altro motivo, l’Impianto sportivo comprese le addizionali e le migliorie dovranno essere consegnate al Concedente in perfetto stato di manutenzione e conservazione, liberi da persone e/o cose, unitamente alla documentazione

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tecnica aggiornata, senza costi per il Concedente, entro giorni 30 (trenta) dalla scadenza o notifica di decadenza/revoca;

In caso di inottemperanza il Concedente procederà allo sgombero d’ufficio a spese del Concessionario.

All’atto del rilascio verrà redatto un verbale attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dell’Impianto sportivo; ogni danno accertato comporterà, per il Concessionario, il risarcimento danni.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse ed eventuali sopratasse inerenti la stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico del Concessionario.

ART. 17 - CONTROVERSIE

La competenza per tutte le controversie inerenti la presente convezione è il Foro di Bergamo.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

per il Concessionario per il Concedente

A norma dell’art. 1341 del Codice Civile il Concessionario dichiara di aver preso completa visione e di approvare le seguenti clausole: art. 3: divieto cessione contratto; art. 4: obblighi del Concessionario; art 5: decadenza, revoca, recesso; art. 14: riconsegna dell’Impianto.

per il Concessionario

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ALLEGATO B

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ALLEGATO C

Orari e aperture / chiusure

PERIODO TENNIS CENTRO

Lunedì - Venerdì 9 – 23 8.30 – 23.30

Sabato - Domenica 9 – 20 8.30 – 20.30

Il Centro sarà aperto tutti i giorni dell’anno, ad eccezione delle seguenti festività:

1/1 Capodanno, Pasqua, Lunedì di Pasqua, 25/12 Natale e 26/12 Santo Stefano.

Nei giorni: Vigilia di Pasqua, 25/4, 1/5, 2/6, 24/12 e 31/12 l’orario sarà quello ridotto.

Tariffe

Nei confronti dei cittadini di Bergamo, rispetto ai soggetti esterni, per le tariffe verranno applicate le riduzioni sottoriportate.

ATTIVITA’ UNIVERSITARI CITTADINI DI

BERGAMO ESTERNI

Importi in Euro

Quota associativa (validità anno

accademico settembre – agosto) 10,00 10,00 10,00

ATTIVITA’ UNIVERSITARI CITTADINI DI

BERGAMOE ESTERNI

Importi in Euro

Quote orarie primavera – estate Tennis

1 ora (55’ min.) fino alle ore 17.00 9,00 11,00 13,00

1 ora (55’ min.) dalle ore 17.00 11,00 13,00 15,00

uso polisportivo

1 ora (55’ min.) 20,00 25,00 35,00

Quote orarie autunno – inverno Tennis

1 ora (55’ min.) fino alle ore 17.00 13,00 15,00 17,00

1 ora (55’ min.) dalle ore 17.00 15,00 17,00 19,00

uso polisportivo

1 ora (55’ min.) fino alle ore 17.00 20,00 25,00 35,00

1 ora (55’ min.) dalle ore 17.00 40,00 50,00 70,00

Note: Gli importi comprendono eventuale riscaldamento e illuminazione automatizzati

Per la corsistica la riduzione per i cittadini di Bergamo sarà del 15%, restando altresì valide le scontistiche previste dalla Family Card del Comune di Bergamo

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RETI: 3 (CAPITAN DOG BOYS) Delpero Manuele, Sacchetto Davide, (CENTRO STORICO) Lotti Paolo, Rinaldi Enrico, (F.C. MUPPET) Molinaro Alberto, Sidari Mattia, (G.S. SAN CASSIANO

- per l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche: Dipartimento di Scienze Gastronomiche. L’adesione di altri Dipartimenti delle Università convenzionate potrà avvenire