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COMUNE DI TREVIGLIO PROVINCIA DI BERGAMO APPALTO DI CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO A. MAZZA DI VIA AI MALGARI - CIG 5085771EFB. REPUBBLICA ITALIANA

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REP. N. 231

COMUNE DI TREVIGLIO

PROVINCIA DI BERGAMO

APPALTO DI CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO A. MAZZA DI VIA AI MALGARI - CIG 5085771EFB.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno DUEMILATREDICI (2013), addì UNDICI (11) del mese di DICEMBRE, nella Residenza Comunale in Treviglio (BG), avanti a me Purcaro dott. Antonio Sebastiano, Segretario Generale del Comune di Treviglio (BG), autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa tutti i contratti nei quali il Comune sia parte, ai sensi dell’art. 97, comma 3, lett. c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, sono comparsi i signori:

NOCERA ANTONIO, nato a Corigliano Calabro (CS), il 3 aprile 1968 (C.F. NCRNTN68D03D005U), il quale interviene nel presente atto non in proprio, bensì in nome, per conto e nell’interesse del COMUNE DI TREVIGLIO, P.I. 00230810160, ente pubblico territoriale, con sede in Treviglio (BG) – Piazza L. Manara, n. 1, di seguito denominato anche

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Concedente, che rappresenta in qualità di Dirigente dei Servizi al Cittadino, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazione, dell’art. 57, co.

1, lett. e) dello Statuto del Comune di Treviglio, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Treviglio, nonché del provvedimento del Sindaco di conferimento incarico dirigenziale prot. n. 47546 del 24.9.2013.

BONATI DIEGO JORGHE, nato a Lodi il 15 ottobre 1977, Codice Fiscale BNTDJR77R15E648A, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Presidente Effettivo del Consiglio Direttivo della “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OBIETTIVO SPORT TENNIS”, con sede legale in Gessate (MI) Via San Pancrazio n. 18/12, Codice Fiscale 02865610964, REA della C.C.I.A.A.

di Milano n. 1759924, di seguito denominata anche A.S.D. Obiettivo Sport ovvero anche Concessionaria, Capogruppo Mandataria dell’Associazione Temporanea con l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VV TEAM, con sede in Gessate (MI) Via San Pancrazio 18/12, codice

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fiscale 04990000962, Mandante, giusta procura rep.

n. 80432 del 25.6.2013, rogito notaio Ovidio De Napoli di Inzago, registrata a Gorgonzola (Mi) il 25.6.2013 n. 3460 Serie 1T, che si allega in copia sotto la lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale, nell’intesa che trattasi di copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell’art.

22 del D.Lgs n. 82 del 7.3.2005;

comparenti della cui identità personale, capacità e veste giuridica io, Segretario Rogante, sono personalmente certo

P R E M E S S O:

. che, con deliberazione della Giunta Comunale n.56 del 17.4.2013 è stata dato mandato alla Direzione Servizi al Cittadino, Servizio Biblioteca, Cultura e Sport, di procedere con apposita gara alla scelta di un concessionario, da individuarsi in via preferenziale tra associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata, cui affidare la gestione del Centro Sportivo "A. Mazza" per la durata di anni tre ed eventuale proroga per altri due anni;

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. che, con Determinazione a contrattare del Dirigente dei Servizi al Cittadino n. 375 del 29.4.2013, esecutiva a termini di legge, è stata indetta procedura aperta per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo in parola, per tre anni, approvando contestualmente la lettera di concessione e il bando di gara;

. che, all’esito dell’esperimento di gara, è risultata aggiudicataria la costituenda Associazione Temporanea A.D.S. Obiettivo Sport, Capogruppo Mandataria, con l’A.S.D. VV TEAM., Mandante, in virtù della propria migliore offerta;

. che, all’esito dei controlli esperiti ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 163/2006, con Determinazioni Dirigenziali n. 740 del 23.7.2013 e n. 869 del 23.9.2013, esecutive a termini di legge, la concessione è stata definitivamente aggiudicata all’A.T.I. costituita dall’A.S.D.

Obiettivo Sport Tennis, Capogruppo Mandataria, con l’A.S.D. VV Team, Mandante, alle condizioni previste nell’offerta tecnica, qui allegata sotto la lettera B), verso il contributo annuo di € 61.750,00.=;

. che, all'esito dei sopralluoghi esperiti in contraddittorio tra le parti, è stato stilato il

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verbale in data 19.11.2013 prot. n.61653/2013, cui le parti fanno rinvio.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti sunnominate dichiarano di riconoscere e confermare la surriportata narrativa come parte integrante del presente contratto e convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Treviglio affida all’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OBIETTIVO SPORT TENNIS, Capogruppo Mandataria dell'A.T.I. con l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VV TEAM, Mandante, che accetta, l'appalto relativo alla concessione della gestione del centro sportivo "A.

Mazza" di Treviglio via Ai Malgari - CIG 5085771EFB -, alle condizioni previste negli allegati richiamati al successivo articolo 4).

La concessione ha la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal 1 agosto 2013 e scadenza automatica il 31 luglio 2016, senza bisogno di formale disdetta.

ART. 2 – CONTRIBUTO CONCESSORIO

La tariffa riscossa dagli utenti costituisce il corrispettivo della concessione. Tuttavia, in considerazione del fatto che al gestore viene

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imposto di praticare tariffe non in grado di assicurare l’integrale copertura dei costi di gestione, al fine di comunque assicurare l'equilibrio economico-finanziario della connessa gestione, in relazione alla qualità del servizio da prestare, il Concedente corrisponde al Concessionario un canone annuo di euro 61.750,00 così per complessivi euro 185.250,00 (diconsi euro centoottantacinquemiladuecentocinquanta/00), oltre all'I.V.A. ai sensi di legge.

Il contributo è fisso ed invariabile per tutto il periodo contrattuale.

Il versamento del contributo verrà effettuato in tre rate di uguale importo entro la fine dei mesi di dicembre, aprile, agosto di ogni anno.

Le liquidazioni sono effettuate previa verifica della regolarità e della completezza delle prestazioni espletate, in conformità ai documenti allegati di cui al successivo articolo 4).

Il Concessionario solleva il Concedente da ogni responsabilità per eventuali ritardi nei pagamenti per cause ad esso non imputabili.

Ai fini della percezione dei pagamenti, il Concessionario dichiara che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme

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ricevute in acconto o a saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito, è il sig. VILLA LUCA, nato a Milano il 10.4.1973 (C.F.

VLLLCU73D10F205J). La cessazione o decadenza dall’incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata al Concedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48 bis, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla L. 24.11.2006, n. 286, il Concedente, prima di effettuare ogni singolo pagamento superiore a diecimila euro, verifica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. In caso di intervenuto assolvimento, da parte del beneficiario, del debito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento,

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ovvero di quota parte di questo, sarà il beneficiario stesso a darne comunicazione al Concedente, al fine di consentire la riattivazione della procedura di pagamento a proprio favore.

ART. 3 - IMPEGNI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Il Concessionario ed eventuali suoi subappaltatori o sub concessionari si impegnano ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine, il Concessionario, oltre ad eventuali suoi subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto o ad esso collegati, devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La violazione di tale obbligo costituirà causa di risoluzione di diritto del

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presente contratto, unitamente all’applicazione della sanzione di cui all’art. 6 della citata L.

136/2010. Fanno eccezione i pagamenti di cui all’art. 3, comma 3 della citata L. 136/2010. Il bonifico bancario o postale ovvero lo strumento di pagamento adottato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai medesimi soggetti, il seguente C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 5085771EFB.

Il Concessionario, oltre ad eventuali suoi sub concessionari o subappaltatori, si impegna a comunicare al Concedente gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, entro sette giorni dalla sua/loro accensione o, nel caso di conto/i corrente/i già esistente/i, dalla sua/loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente concessione. Entro lo stesso termine, il medesimo soggetto deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Resta inteso che ogni modifica relativa ai dati trasmessi dovrà essere tempestivamente comunicata al Concedente. Il Concessionario, oltre ad eventuali suoi subappaltatori o subconcessionari, che abbia

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notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della citata L.

136/2010, deve darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo ove ha sede il Concedente. Il Concessionario ha l’obbligo, a pena di nullità assoluta, di inserire negli eventuali contratti con i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto del presente contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. Il Concedente ha l’obbligo di verifica in ordine all’inserimento di detta clausola ed alla sua sostanziale osservanza.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La concessione è affidata e dal Concessionario accettata sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità indicate nei seguenti allegati, che del presente atto formano parte integrante e sostanziale, nell’intesa che trattasi di copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs

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n. 82 del 7.3.2005:

- allegato B: Lettera di Concessione, - allegato C: Offerta Tecnica,

- allegato D: Tariffe vigenti, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 17.4.2013.

ART. 5 - OSSERVANZA DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Concessionario si dichiara edotto del contenuto del Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione redatto ai sensi della L.190/2012, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15 marzo 2013, esecutiva a termini di legge, per effetto del quale, durante l’esecuzione del presente contratto e per il biennio successivo, è fatto divieto al Concessionario medesimo di assumere obbligazioni contrattuali in genere con gli amministratori e dirigenti del Comune di Treviglio e loro familiari stretti (coniuge e conviventi).

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

Il Concessionario, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha costituito cauzione definitiva dell’importo di euro 40.000,00.= (euro quarantamila/00), a mezzo di

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polizza fideiussoria n.2013/13/6214883 del 29.7.2013, emessa da Italiana Assicurazioni - Gruppo Reale Mutua, con sede a Milano, conservata agli atti del Concedente. Tale cauzione sarà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, il Concedente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, senza opponibilità del beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione sarà operativa entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta scritta del Concedente. Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Concedente abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Il Concessionario presterà inoltre le coperture assicurative in osservanza dell’art.15 della Lettera di Concessione; annualmente, il Concessionario avrà cura di inviare al Concedente copia delle quietanze di pagamento dei premi, a comprova della permanenza delle garanzie assicurative.

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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Il Concedente, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.

196/2003, informa il Concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto ed ogni altro ad esso connesso, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Il Concessionario si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso, a qualunque titolo, per i soli fini dedotti in contratto, impegnandosi altresì al rispetto della normativa di riferimento e alla distruzione delle banche dati non più rispondenti alle summenzionate finalità.

ART. 8 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti e contratti pubblici.

ART. 9 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del concessionario tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Sono pure a carico del concessionario tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dal giorno della consegna a

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quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Si precisa che l’imposta di Bollo viene assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M.

22.02.2007.

ART. 10 – REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni dedotte nel presente contratto sono soggette al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art.40 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le imposte di registro saranno versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il sofware UniMod 4.3. Il contratto sarà prodotto all’Agenzia dell’Entrate mediante piattaforma Sister.

E richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto questo atto compilato elettronicamente da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, su numero quindici pagine video oltre alla documentazione allegata sotto la lettera A), B), C), D), quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, dandone lettura alle

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parti, documentazione allegata esclusa, per esplicita dispensa concessami dalle parti medesime, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale ai sensi dell’art. 24, del D. Lgs.

n. 82 del 7.3.2005, Codice dell’Amministrazione Digitale, firma di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.2.2013.

In presenza delle parti io Segretario Generale Comunale ho firmato digitalmente il presente atto.

Antonio Nocera (firma digitale)

Bonati Diego Jorghe (firma digitale)

Antonio Sebastiano Purcaro - Segretario (firma digitale)

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