31-DIC~2012 16:03 From:REG.CAL.SETT.SEG. 0961772B59 To:0965B80368 Page:2/28
P~OPOSTA
DllEGG
N,M
~1A f
COPIA /9A
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Estratto del processo verbal e de Ila seduta del
~ 8 . ~
L2.0
A 21"1
OGGETTO:Approvazione Progetto di Legge Regionale recante" Riordino
eJ~r,
Caziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità", .
Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:
I
l[ 2
3 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Giu$eppe SCOPELLITI Presidente Antonella STASJ Vice Presidente e gli Assessori
Pietro AIELLO Mario CALlGIURI
Ftt~Ì,Q CAPUA [... v I Ir l ~E" h~\..€
Antonio Stefano CAPJDI Giuseppe CENTlLE Giacomo MANCINI Francesco PUGLIANO Francescamonio STILLITANJ
o Domenico T ALLINI Michele TREMATERRA
Presente Assente X
X
====~:;;;. ;r,=.=---===
X.
X
x..
X X
X X
X X
X
Assiste il Dirigente Generale Avv. Francesco Zoccali { PeHbera del
Cap. Bilancio
STANZI AMENTO VARIAZIONI + 0
TOTALE rMPEGN{ ASSUNTI
DISPONIBIUTÀ
IMPORTO PRESENTE lMPECNO IMPEGNON.
Consiglio Regionale della Calabria PR:çOC?LL~ GE~ERALE Prot. Il... ...
hll... deL.lt..\l:J 1,
Clas.sfficazione ...
.1... L\..:.. A...
Euro Euro Euro Euro Euro
Euro ~~-~~-'---"'~-
Jel)IRt:TTORE I)! RAGIOl\'ERtA r
ì
N2'15"0
del registroI
delle deliberaz.iQl1iOMM. CONSILIARE MM. CONSILIARE
Inviata al Dipartirnento
il
Inviata al
Consiglio R.egionale,
Inviata alla Corte dei Conti
[I Sottosegretario alla Presidenza della
,d~. I
Q~rn" rto $àrra
. I !ì :
, ! i
o
o
,0/1
',' "'o.:,,1,
, 7· .~ ~/ v.!
v..,.
c.v'
Il Dirigente dell'U.O.A"Riforme e
31-D1C-2012 16:03 From:REG.CAL.SETT.SEG. 0961772859 To:0965880368
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la delibera di G.R. n. 386 del 17 maggio 2010, con la quale sono state modificate le strutture di cuì alla deliberazione n. 258 del 14 Maggio 20 l O, che colloca l'U.O.A. "Riforme Istituzionali. Rapporto COli gli Enti Locali, Riordino
e DeCeI1D'OnUmlO del/e Funzioni Amministrative. Semplificazione Amminisn'ativa, Attuazione del Programma" alle dirette dipendenze del Presidente della Giullta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 440 del 7 giugno 2010 con la quale si è proceduto all'assegnazione dei Dirigenti alle strutture della Giunta Regionale ed è stato conferito l'incarico di Dirigente deWV.O.A. «Riforme e Decentramento"
all'Avv. Aldo Gallo;
VISTE le leggi Costituzionali n.l/J 999 e n. 3/2001;
VISTI gli alit. n. 81, n.117 e Il. 123 della Costituzione;
VlSTO \'art.39 dello Statuto della Regione Calabria;
VISTO l'art.6 del dec{'eto legge n.78 del 2010,collvertìto con modificazioni dalla. Legge 30 luglio 20 lO Il.122;
VISTO il decreto legge 0.20 l del 20 Il COl1vertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011,0.21.4;
VISTI gli arti. 4 e 9 del d.!. 6 luglio 2012, Il. 95, convertito con modificazioni ,.
dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 (cd. spending review);
VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 coovertito con modificaz;ioni dalla Legge 7 dicembre 2012 11.213;
PREMESSO che la Regione Calabda, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzaziooe della spesa pubblica, intende provvedere con la presente proposta di legge, alla riorganizzaz.ione di numerosi Enti regionali mediante fusione, accorpamento e soppressione degli stessi enti, delle aziende regionali, delle fondazioni, delle agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati che operano nei settori di cui all'art.8 del progetto di legge che si propone con esclusione de! settOre sanità;
CHE i settori iltdividuati dal predetto art. n.8 sono: a) politiche sociali e politiche del lavoro; b) servizi ed assistenza finanziaria alle imprese; c) servizi reali alle imprese; d) gestione de) patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
e) cultura e turismo; f) agricolt\Jra,r:t1ontagne e foreste;
CONSIDERATO che gli inte.rverl,ti riformatori programmati si inseriscono nel più vasto programma di risanamento dell'economia deciso dal Governo nazionale con la "Spei1ding Review", anclle al fine di stimolare la crescita e la competitività;
CONSIDERATO che numerosi provvedimenti sulla c,d. spending review impongono un ripensamellto della macchina burocratica e dei costi di gestione con obiettivi precisi di dduzìone della spesa pubblica regionale da perseguire nel breve termine, pena la declinazione dei trasferimenti nazionali I vantaggi perseguiti 50\10 la stessa preservazìone degli interi aggregati del bilancio regionale, che verrebbero compromessi per i! mutato quadro istituzionale ove non si mettesse mano alla riduzione dei costi;
2
Page:3/28
31-DIC-2012 16: 03 FI'om: REG. CAL. SETT. SEG.
096177285'3 To:0965880368 Page:4/28
CHE la riforma degli ellti regionali consente di perseguire: obiettìv; strategici in iinea con l'esigenza inderogabile dì perseguire il pareggio del bilancio regionale.
anche ne/la configurazione che esso assumerà a seguito dei recenti provvedimenti legislativi nazionali sul c.d. consolidamento del bilancio pubblico e del vin'colo costituzionale del pareggio di bilancio opel'ativo sin dal prossin10 anno.
CHE il progetto d i legge che si presenta, redatto in numero di venhmo articoli.
annovera tra gli obiettivi dell'azione regionale la razionalizzaziOl1e e l'efficientamento delle strutture in linea con i bisogni diffusi della popolazione.
che vede nell'eccessiva incidenza della spesa pubblica Llna fonte dì sp"echi insostenibile in periodi di crisi economica, con una crescente insoddisfazione che minaccia la stessa coesione civile;
Tutto ciò premesso e considerato;
SU CONFORME proposta del Presidente della Giunta Regionale,sentito il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Ono le Alberto Sarra, con delega alle Riforme ed alla Semplificazione Amministrativa, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dalPespressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente della competente struttura.
A voti unanimi
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che di seguito sÌ intendono integrahnellte riportati e trascritti:
- di approvare l'allegato progetto di legge regionale recante "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agen~ie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità"
- di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio Regionale;
-di disporre la pl)bblicazione della presente delibera sul BURe;
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
r." ~.,
t. ~~i ':'~ " d " ".
.
.• ::~.i...' ,,' ';"'"
'~:';:i. ~ <: j
3
31-DIC-2012 16:03 From:REG.CAL.SETT.SEG. 0961772859 To:0965880368 Pa'ile:5/28
Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:
Il Presidente:
Il Segretado:
Copia conforme per uso amministrativo
IL SEGRETARIO
, ) , ; , i'· "C .;.
~ . ...
, l . l , • ,3.~
,; /
~.
(
~~~J<"• •;..~ .l'J.,,
" , \ rf '
~~"., ...~... , .' . )
. ~. 1" ... 0(1'". f(
4
a-DIC-2012 16:06 FI'om:REG.CAL.SETT.SEG. 0961772859 To:0965880368 Page:22/28
REGIONE CALABRIA ~
SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE CON DELEGA ALLE
"RIFORME E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATWA"
U. O.A. '''Rif017nt: e Decelltra.mellto"
RELAZIONE ILLUSTRATI V A
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE AVENTE AD OGGETTO:
"Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, $ocietà e consoni comunque denominati, con esclusione de1 settore sanità"
La Regione Calabria, al fine di concorrere al raggiungimento deglì obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, intende provvedere, COlI la presente proposta di legge, alla riorganizzazione di numerosi Enti regionali mediante istituzione, fusione, accorpamento e soppressione degli stessi enti, delle aziende regionali, delle fondazioni, delle agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, che operano nei settori di CtÙ all'art. 8, con esclusione del settore sanità.
1 settori individuati dal predetto att. 6 sono ; a) politiche sociali e del lavoro; b) servizi ed assistenza flllanziaria alle imprese; c) servizi reali alle imprese; d) gestione del patrimonio immobiliare regionale; e) cultura e turismo; f) agricoltura, montagne e foreste.
Tale riordino nasce dall'esigenza di intraprendere, all'interno del processo delle rifonne non più prorogabìli in Calabria, una maggiore integrazione tra l'attività regionale e quella delle autonomie locali.
Gli enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati sono riordinati, accorpati, fusi o soppressi per materie per materie omogenee e secondo criteri generali di economicità, efficacia ed efficienza e nel rispetto delle norme
Regione Calabria - Viale Cassiodoro 88100 Santa Marìa di Catanzaro
:1-DIC-2012 16:06 From:REG.CAL.SETT.SEG. 0961772859 To:0965880368 Fage:23/28
contenute nella presente legge ed ove necessario attraverso l'esercizio. da parte della Regione Calabria, degli strumenti del diritto societario;
Le rifonne che la Regione Calabria si appresta a varare ollfe che ad un beneficio economico, guardano anche ad una razionalizzazione deì servizi da rendere al cittadino, in tennini di efficacia ed efficienza~
La Giunta Regionale, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, disciplina le modalità attuative e regolamenta gli aspetti organizzativi del riordino degli Enti, Aziende, Fondazioni, Agenzie, Società e Consorzi, con esclusione di quelli del settore sanità, in qualunque fonna costitujti, per come contenuti nella presente legge.
Vengono inoltre adottati controlli interni e sistemi contabili.
Per quanto riguarda il riordino dei CODSOl'ZÌ. per le Aree dj sviluppo industriale Pintervento di rif<>nna mira a razionalizzare la spesa e ad incrementare l'efficienza dell'azione amministrativa nel settore dei "servizi reali", in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, i Consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001) n.38, sono accorpati in un unico Consorzio regionale, denominato "Consorzio Regionale per lo sviluppo delle attività produttive", senza che sia esperita nessuna procedura di liquidazione neppure giudiziale.
Il nuovo Ente mira allo sviluppo di nuove iniziative produttive e al potenzi amento di quelle esistenti, secondo un disegno strategico unitario, sanando però le inefficienze e gli sqlÙlibri prodotti in molti casi dalle passate gestioni consortili.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, secondo le vigenti disposizioni anche statutarie,il riordino degli stessi nel rispetto dei seguenti principi:
a) accorpamento dei cinque Consoni per lo sviluppo industriale in un unico Consorzio avente unica sede legale nonché quattro sedi periferiche;
b) garanzia dell'operatività del Consorzio Industriale attraverso l'utilizzo di tutte le unità di personale di ruolo, assunte a tempo indeterminato, ed effettivamente in servizio, alla data del 30 novembre 2012, presso i Consorzi da accorpare;
c) non sono consentite nuove assunzioni di alcun genere o in qualsiasi fonna sino all'approvazione della dotazione organica del personale;
Regione Calabria - Viale Cassiodoro - 88100 Santa )"laria di Catanzaro
.~
:1-DIC-2012 16:06 From:REG.CAL.SETT.SEG. 0961772859 To:0965880368 Page:24/28
d) attribuzione dei poteri di gestione e direzione a un organo amministrativo monocratico con funzioni di rappresentanza dell' ente;
e) istituzione di Wl organo di controllo contabile monocratico composto da Wl
revisore effettivo ed uno supplente;
f) gestione economico-finanziaria del Consorzio improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità e mirata a consegujre un risultato di esercizio non inferiore al pareggio di bilancio;
g) rispetto delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive ed industriali, per come definite dalla legge regionale 24 dicembre 2001 n.38;
Per quanto riguarda le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP), in attuazione delle disposizioni previste nel D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, la presente proposta disciplina il nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell' edilizia residenziale pubblica nonché le funzioni della Regione ai finì del coordinamento delle attività di edilizia residenziale pubblica e delFazione amministrativa degli enti.
Le A TERP sono soppresse e le funzioni ad esse attribuite sono conferite all'Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) che ha natura di ente pubblico non economico non dipendente dalla Regione, la quale esercita il controllo su di esso nelle forme stabilite dagli
am.
56 e 57. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale
organizzati~a, ~amministrativo·contabile e patrirnoniale. Ha sede nel capoluogo di Regione ed opera su tutto il territorio regionale. Può, altresi, operare: a) nel territorio delle altre Regioni
d~intesa con le corrispondenti Aziende O Agenzie Regìonali; b) nel territorio di paesi comunitari, nell'ambito di programmi internazionali.
Successivamente all'entrata in vigore della Legge-quadro di riassetto, con Legge Regionale l'A.RE.A. sarà trasfonnata in Ente pubblico economico. VA.R.E.A, subentra, di diritto; nei rapporti giuridiCi e patrimoniali già facenti capo a dette Aziend.e ed assorbe tutto il personale sia dipendente che contrattualizzato per specifici progetti o obiettivi. La cessazione delle preesistenti Aziende Territoriali avverrà al tennine di un periodo transitorio stabilito con provvedimento della GiWlta Regionale, che comunque non potrà essere superiore a tre anni.
AlI'A.R.E.A. è assegnata una quota parte dei finanziamenti per interventi di E.R.P.
Regione Calabria - Viale Cassiodoro - 88100 Santa Maria di Catanzato
;1-DIC-2012 16:07 From:REG.CAL.SETT.SEG. 0961772859 To:0965880368 Page:25/28
sovvenzionata compresi nella programmazione regionale di cui agli arti. 18 e 19. Tale quota parte èstabilita ai sensi dell'art. 8, comma 3, letto i) e dell'art. 18, comma 3; letto b) e c).
I servizi e l'assistenza finanziaria alle imprese, nonché i servizi reali alle imprese, sono svolte dalla Società Fincalabra S.p.A.
La SIAL Servni S.p.A., società in house della Regione Calabria, è soppressa e posta in liquidazione secondo le nonne del proprio statuto e delle leggi vigenti in materia.
Inoltre le funzioni in materia di politiche sociali e del lavoro sono svolte dall'Azienda Calabria Lavoro.
La Fondazione Calabria Etica, istituita ai sensi dell'art. I 8-bis della legge regionale 2 maggio 2001 n.7 è soppressa e posta in liquidazione secondo le nonne del proprio Statuto e le norme delle leggi vigenti in materia.
La Fondazione FIELD. costituita ai sensi dell'art.8 della legge regionale 26 giugno 2003 n.8 è soppressa e posta e posta in liquidazione secondo le nonne del proprio Statuto e le norme delle leggi vigenti in materia. Le firnzioni, i compiti svolti e i progetti in essere sono trasferiti inunediatamente all'Azienda Calabria Lavoro.
La Fondazione Calabresi nel nlondo, istituita ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 è soppressa e posta in liquidazione secondo le norme del proprio statuto e le norme delle leggi vigenti in materia e la liquidazione deve tenllinare entro 120 giorni dalPapprovazione della presente legge, prorogabili al massimo di altri 120 giorni. Le firnzioni, i compiti svolti e i progetti in essere sono trasferiti immediatamente al competente Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale.
E' istituita l'Agenzia regionale per il Turismo, ente stnunentale della Region.e, per lo svolgimento di attività e servizi a connotazione pubblica non economica finalizzate alla promozione del turismo. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica.
L'Agenzia adotta il proprio Statuto e il regolamento dì organizzazione e di :fun7jonamento.
Sono organi dell'Agenzia il Direttore Generale e il Revisore Unico e vengono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale- AH'Agenzia S0110 attribuite le funzioni, le
Regione Calabria Viale Cassiodoro - 88100 Santa Maria di Catanzaro
:1-DIC-2012 16:07 From:REG.CAL.SETT.SEG, 0961772859 To:0965880368 Page:26/28
competenze e i progetti in esser.e della Fondazione Calabria Film Commission, istituita con l'art. 3 della legge regionale 11 gennaio 2006 n. 1, che è soppressa e posta in liquidazione secondo le nonne del proprio statuto e le nonne delle leggi vigenti in materia
Per quanto riguarda i Parcbi marini al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica e di incrementare l'efficienza complessiva nella gestione delle risorse pubbliche i Parchi Marini regionali, istituiti con le leggi n. 9) n. lO, n. Il, n. 12 e n. 13 de12008 sono accorpati nel Parco Marino regionale che asswne la denominazione di "Parco Marino dei Due Mari", senza che sia esperita nessuna procedura di liquidazione neppure giudiziale.
E' disposta, altresì, la riorganizzazione della Fondazione Mediterranea Tel"ina la quale dovrà mantenere, esclusivamente, compiti dì ricerca industriale e sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica nel settore della qualità agroalimentare, della sicurezza alimentare e salute, nonché certificazione delle produzioni tipiche e di qualità da. sviluppare coerentemente con la vigente nonnativa in materia.
Gli interventi riformatori programmati sì inseriscono nel più vasto programma di risanamento dell'economia deciso dal Governo nazionale C011 la "Spending Review" anche al fine di stimolare la crescita e la competitività.
La Regione Calabria si rende consapevole dell'importanza del contenlrn.ento dei costì degli apparati burocratici e, attraverso l'utilizzo di una metodologìa sistematica, tende a migliorare il processo di decisione e di allocazione delle risorse e la performance delle amministrazioni pubbliche in tennini di economicità, qualità ed efficienza dei servizi offerti ai cittadini.
Con tale metodologia si sostituisce la logica dei ~tagli lineari' e il criterio della "spesa storica"
con un sistema razionale di valutazione e progranunazione che otti.mizzi il rn.ix di risorse wnane e materiali a disposizione delle pubbliche amministrazioni.
La riduzione della spesa non mira a modificare la quantità di servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni quanto a colpire gli eccessi e gli sprechi.
Regione Calabria -- Viale Cassiodoro - 88100 Santa Maria di Catanzaro
:1-DIC-2012 16:07 From:REG.CRL.SETT.SEG. 0961772859 To:0965880368 Page:27/28
L'impatto della riforma in termini di riduzione dei costi ed efficientamento delle strutture regionali.
La rifonna degli enti regionali consente di perseguire obiettivi strategici in lìnea con l'esigenza inderogabile di perseguire il pareggio del bilancio regionale, anche nella configurazione che esso assumerà a seguito dei recenti provvedimenti legislativi nazionali sul C.d. consolidamento del bilancio pubblico e del vincolo costituzionale del pareggio di bilancio operativo
sin
dal prossimo anno.Numerosi provvedimenti sulla C.d. spending review Impongono un ripensamento della macchina burocratica e dei costi di gestione con obiettivi precisi di riduzione della spesa pubblica regionale da perseguire nel breve tennine, pena la stessa decurtazione dei trasferimenti nazionali.
I vantaggi perseguiti sono dunque la stessa preservazione degli interi aggregati del bilancio regionale, che verrebbero compromessi, per il mutato quadro istituzionale, ove non si mettesse mano alla riduzione dei costi. Peraltro tali obiettivi di razionalizzazione e di efficjentamento delle strutture sono in linea con i bisogni diffusi della popolazione) che vede nell' eccessiva incidenza della spesa dell'amministrazione pubblica una fonte di sprechi insostenibile in periodi di crisi economica, con una crescente insoddisfazione che minaccia la stessa coesione civile.
I vantaggi della riforma sono dunque così sintetizzabili:
- mantenimento degli equilibri di bilancio, evitando possibili tagli ai trasferimenti nazionali;
- riduzione dei costi;
- efficientamento delle strutture.
Per quanto riguarda la riduzione dei costi, le direttrici lungo le quali si muove la proposta di riforma sono:
a)accorpamento delle strutture che presentano un'articolazione sub-regionale;
b )unificazione per materie omogenea di singole strutture che svolgono attività affini.
Vanno nella direzione dell' accorpamento, le unificazioni dei Consorzi ASI e dei Parchl Marini Regionali.
Rispondono, invece, all' esigenza di creare unici intedocutori per materia omogenea trattata la soppressione della Fondazione Field, della Fondazione Calabria Etica, della Fondazione Calabria Film Commissiont della Fondazione Calabresi nel Mondo, delle A TERP.
La conseguente riduzione dei costi può essere condotta seguendo un ragionamento che considera le seguenti ipotesi:
Regione Calabria - Viale Cassio doro - 88100 Santa Maria di Catanzaro
;1-DIC-2012 16:07 From:REG.CAL.SETT.SEG. 0961772859 To:0965880368 Page:28/28
a) si riducono i compensi dei componenti del Consiglio dì Anuninistrazione e degli organi di revisione in conseguenza dell'accorpamento o de1l'unificazione delle struttlU'e;
b) vengono meno tutti i costi connessi al fimzionamento degli organi sociali (in particolare i rimborsi spese);
c) si riducono i costi di direzione generale;
d) si riducono le consulenze, i contratti di collaborazione, ecc.
Si può inoltre stimare un effetto non minore del 5% dei costi correnti, derivante dall'efficientamento delle strutture.
La riduzione della spesa consentirà di mantenere gli attuali livelli occupazionali, e quindi non si stima alcuna riduzione dei costi del lavoro, pur raggiungendo i traguardi sulla spending review. Permetterà inoltre di affrontare gli impegni di pagamento connessi agli attuali livelli di indebitamento degli enti sub-regionali.
Altre riorganizzazioni, senza impatto economico diretto, sono Connesse al trasferimento della partecipazioni regionali in società per azioni a soggetti regionali competenti per materia trattata, con conseguenti vantaggi in termini di efficacia strategica e controlli sul funzionamento.
La riduzione della spesa si stima complessivamente in euro 17.000.000 all'anno nel breve tennine, con ulteriori vantaggi conseguibili nel medio-lungo tenn.ine.
On.le Alberto Sarra
Regione Calabria - Viale Cassiodoro - 88100 Santa Maria di Catanzaro
31-DIC-2012 16:03 From:REG.CAL.SETT.SEG. 0961772859 To:0965880368 Page:6/28
REGIONE CALABRIA
SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZADELLA GIUNTA REGIONALE CON DELEGA ALLE
l'RIFORME E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA"
U. DA €2ùrorme e Decentrawento"
\
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATiVA DELLA GIUNTA REGIONALE
AVENTE AD OGGETTO:
"Riordino enti, a~ienderegjonali, fond~ioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità"
Art. 1
Obiettivi del riordino
1. La Regione Calabria." al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e raziooalizzazÌooe della spesa pubblica, anche in applicazione articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con IDodificazionl dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, dall'articolo 22, commi da 2 a 4) dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dell'art. 4 e dell'rut.9 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioru nella legge 7 agosto 201.2, n. 135, provvede alla riorganizzazione mediante istituzione, fusione, accorpamento e soppressione degli enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati che operano nei settori dì cui all'art. 6, con esclusione del settore sanità, nonché alla razionalizzazione funzionale ed economica degli Organi statutan dei suddetti enti,
~012 16:03 From:REG.caL.SETT.SE. °961'7285g TO:09. S5880362 Page:7/28
aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati
2. Gli enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati sono riordinati, accorpati, fusi o soppressi per materie omogenee e secondo criteri generali di economicità, efficacia ed efficienza e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge e ove necessario attraverso l'esercizio, da parte della Regione Calabria, degli strumenti del diritto societario.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità attuative del riordino.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le norme contenute nelle leggi regionali e nazionali.
Art 2
Competenze della Giunta Regionale in materia di riordino
1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, disciplina le modalità attuative e regolamenta gli aspetti organizzativi del riordino degli Enti, Aziende, Fondazioni, Agenzie, Società e Consorzi, con esclusione di quelli del settore sanitario, in qualunque forma costituiti, per come contenuti nella presente legge.
Art. 3
Principi generali di organizzazione
1. Gli enti regionali non possono detenere partecipazioni azionarie, né rilasciare fideiussioni se non autorizzate da apposita legge regionale.
2. Gli enti ed i soggetti regionali provvedono allo svolgimento delle funzioni e delle attività assegnate secondo i criteri di economicità, efficacia ed efficienza,
sottoponendo i risultati di esercizio al controllo di gestione di cui alla presente legge.
3. Gli enti regionali hanno sede a Catanzaro ad eccezione di quelli già istituite e previste dalle leggi regionali vigenti.
Page:8/28 31-DIC-2012 16:04 From:REG.CAL.SETT.SEG. 0961772859 To:0965880368
Art. 4
Nomine. re!l.uisiti e compensi
1. Alle nomme negli organi monocratici e collegiali degli Enti e dei soggetti di cui al precedente art. i , comma 2, provvede, ai sensi dell'art. 34, comma l, lettera e) dello Statuto regionale, il Presidente della Giunta Regionale.
2. Nel rispetto delle disposizioni nonnative e regolamentari, i componenti degli organi monocratici e collegiali degli Enti e dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 2, devono possedere requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, in relazione all'incarico da attribuire ed all'importanza dell'ente.
3. Non possono essere nominati negli organi monocratici e collegiali degli enti e dei soggetti di cui al precedente comma\ 1 coloro che abbiano riportato sentenze di condanna penale passate in giudicato. \
4. Non possono essere nominati negli organi, rnonocratici e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali di cui al precedente comma 1, coloro che svolgano una delle predette cariche in altro ente regionale.
5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per gli incarichi relativi alle nomine di cui al comma l, tenendo in considerazione i livelli di complessità della gestione e della professionalità e l'esperienza richiesta nel rispetto della normativa vigente statale e regionale.
A!:.U
Revoca e scioglimento
1. Qualora gli organi di amministrazione degli enti di cui al precedente art. 2, comma 1, pongano in essere gravi irregolarità, strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le direttive dell'Organo di Governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato della Giunta regionale.
Contestualmente, si procederà alla nOllÙna del nuovo organo di amministrazione.
2. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte dell'organo di controllo degli enti di cui all'mt. 2, comma 1, la Giunta regionale ne dispone, con provvedimento motivato, la revoca, provvedendo, contestualmente, alla nom.ina del nuovo organo di controllo.
To:0965880368 Page:9/28 31-01C-2012 16:04 Ft'om:REG.CAL.SETT.SEG. 0961772859
Art. 6
Soppressitme e modiOca enti e soggetti regionali
1. Ai finì del riordino i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge sono ripartiti nelle seguenti aree:
1. politiche sociali e del lavoro;
2. servizi ed assistenza finanziarla alle imprese;
3. servizi reali alle imprese;
4. gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
5. cultura e turismo;
6. agricoltura, montagne e foreste
•\
,
Art. 7
Politiche sociali e del lavoro
1. Le competenze e le fùnzioni regionali in materia di politiche sociali e del lavoro S0110
svolte dall'Azienda Calabria. Lavo .. o, istituita con la Legge Regionale 19.02.2001 n.
5. A tale fine, entro 60 giorni dalPentrata in vigore della presente legge, l'Azienda Calabria lavoro apporta le eventuali modifiche statutarie.
2. La Fondazione Calabria Etica, istituita ai sensi dell'art. 18-bis della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 è soppressa e posta in liquidazione secondo le nonne del proprio statuto e delle leggi vigenti in materia e la liquidazione deve teInÙnare entro 1. 20 giorni dall'approvazione della presente legge, prorogabili al massimo di altri 120 giomi.
3. Le funzioni e i compiti svolti dalla Fondazione Calabria Etica nonché i progetti in essere sono trasferiti immediatamente ad Azienda Calabria Lavoro.
4. Ai fini della definizione dei rapporti attivi e passivi della Fondazione Calabria Etica, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Gitmta regionale, nomina un Commissario liquidatore per la durata di tre mesi, prorogabili per una sola volta di altri tre. Gli organi statutari della Fondazione Calabria Etica cessano di diritto dalle loro funzioni
To:0965880368 Page: 10/28 31-DIC-2012 16:04 From:REG.CAL.SETT.SEG. 0961772859
alla data dì nomina del Commissario liquidatore, che è legittimato a compiere tutti gli atti degli organi ordinari e quelli necessari e connessi alla liquidazione dell'Ente.
5. L'organo di revisione deve essere immediatamente ricostituito in fonna monocratica, con un compenso non superiore a quello previsto dall'art.10 della L. R. n. 22/2010, per il Presidente del Collegio dei revisori, o se inferio:re~
a:
quello previsto, per Fanno 2012, per il Presidente del Collegio dei revisori dell'ente disciolto.n
compenso del Commissario liquidatore non può superare il 50% del compenso previsto per il Presidente della Fondazione.6. Il Commissario liquidatore, entro 60 giorni dall'insediamento, provvede alla redazione di un piano di massima della liquidazione, da approvarsi dalla Giunta regionale, che dovrà prevedere la riscossione dei crediti, l'estinzione dei debiti anche mediante piani di rateizzaZione, nonché la resti~zione O il trasferimento degli immobili all'Amministrazione regionale, che ne pptrà curare la cessione, destinandone il relativo
\
ricavo alla copertura delle passività derivanti dalla liquidazione.
7. La Fondazione Fie1d, costituita ai sensi dell'art. 8, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, èposta in liquidazione secondo le nonne del proprio statuto e delle vigenti leggi in materia e la liquidazione deve tenninare entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, prorogabili al massimo di altri 120 giomL Le funzioni, i compiti svolti e i progetti in essere S0110 trasferiti immediatamente all'Azienda Calabria Lavoro.
8. Ai furi della definizione dei rapporti attivi e passivi, della Fondazione FIELD, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Ghmta regionale, nomina un Commissario liquidatore per la durata di tre mesi, prorogabili per una sola volta di altri tre.
9. Gli organi s1atutarÌ della Fondazione FIELD cessano di diritto dalle loro funzioni alla data di nomina del Commissario liquidatore, che è legittimato a compiere tutti gli atti degli organi ordinari e quelli necessari e connessi alla liquidazione dell'Ente.
lO. L'organo di revisi.one deve essere inunediataro.ente ricostituito in fonna monocratica, con un compenso non superiore a quello previsto dall' art. l O della L. R. n. 22/2010, per il Presidente del Collegio dei revisori, o se inferiore, a quello previsto, per l'anno 2012, per il Presidente del Collegio dei revisori delPente disciolto. Il compenso del Commissario liquidatore non può superare il 50% del compenso previsto per il Presidente della Fondazione.
Page:11/28
0951772859 To:0955880358
31-D1C-2012 15:04 From:REG.CAL.SETT.SEG.
1 L Il Commissario liquidatore, entro 60 giorni dall'insediamento, provvede alla redazione di un piano di massima della liquidazione, da approvarsi dalla Giunta regionale, che dovrà prevedere la riscossione dei crediti, l'estinzione dei debiti anche mediante piani di rateizzazione, nonché la restituzione o il trasferimento degli immobili all'Amministrazione regionale, che ne potrà curare la cessione~ destinandone il relativo ricavo alla copertura delle passività derivanti dalla liquidazione.
12. Al fine di ottemperare alle disposizioni statali in tema di "spending review" la partedpazione alla Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare in Calabria, è onorifica e a titolo gratuito.
13. Alla Legge regionale 19 aprile 2012
n.
13 recante "Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e aWemersione del lavoro non regolate'" S0110 apportate le seguenti mpdifiche ed integrazioni:L'Art. 3 è così modificato: \
1) "La Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare esercita le sue funzioni ath'averso sedi ed ufficì di Azienda Calabria Lavoro. Ai fini dell'espletamento delle sue funzioni utilizza gli uffici ed il personale della medesima Azienda regionale.
2) La Commissione, su richiesta del Presidentè della stessa e per specifiche professionalità, può utilizzare, altresì, personale assegnato dall'amministrazione Regionale, previo nulla osta del dirigente della struttura di appartenenza dei dipendenti.
3) La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, ha durata triennak La jìgura del Presidente della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro 110n regolare, è rivestita dal Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro, a partire dal primo rinnovo.
4) La partecipazione alla Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare è onorifica.
5) Al Presidente e ai componenti spetta unicamente il rimborso delle spese documentate. Il rimborso delle eventuali spese documentate Cl piè di lista deve essere ridotto dell '80% rispetto alla medesima tipologia dì spesa sostenuta nell'anno 2009.
Non sono consentite altre tipologie di rimborso spese. La violazione delle presenti disposizioni comporta la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte
J
dei Conti.
L'Alt. 5 è cosI modificato:
Page:12/28 To:0965880368
0961772859 31-DIC-2012 16:04 From:REG.CAL.SETT.SEG.
1) Presso la sede legale di Azienda Calabria Lavoro è istituita la Centrale di Allarme Emersione (CAE). una banca dati nella quale vengono registrate le imprese alle quali sono state accertate in via definitiva infrazioni in materia di lavoro sommerso e non regolare e in materia dì sicurezza sui luoghi di lavoro.
14. La Fondazione Calabresi nel mondo, istituita ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 è soppressa e posta in liqlùdazione secondo le nonne del proprio statuto e le nonne delle leggi vigenti in materia e la liquidazione deve tenninare entro 120 giorni dall'approvazione della. presente legge, prorogabili al massimo di altri 120 giorni. Le funzioni~ i compiti svolti e i progetti in essere sono trasferiti immediatamente al competente Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale.
15. Ai fini della definizione dei rappOl1i a;t.tivi , e passivi, della Fondazione Calabresi nel mondo, entro 30 giorni dalla presenttl, legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un Commissario liquidatore per la durata di 120 giorni, prorogabili per una sola volta di altri 120 giorni.
16. Gli organi statutari della Fondazione Calabresi nel mondo cessano di diritto dalle loro funzioni alla data di nonlina del Commissario liquidatore, che è legittimato a compiere tutti gli atti degli organi ordinari e quelli necessari e connessi alla liquidazione della Fondazione.
17. L'organo di revisione deve essere immediatamente ricostituito in forma monocratica, con un compenso non superiore a quello previsto dall'art. lO della L.R. n. 2212010, per iL Presidente del Collegio dei revisori, o se inferiore, a quello previsto, per l'armo 2012, per il Presidente del Collegio dei revisori. dell'ente disciolto.
18. Il compenso del Commissario non può superare al 50% del compenso previsto per il Presidente della Fondazione e, in caso di assenza di compenso, è detemlinato dal Presidente della Giunta Regionale all'atto di nomina.
19. Il Commissario liquidatore, entro 60 giorni dall'insediam.ento, provvede alla redazione di un piano di massima della liquidazione, da approvarsi dalla Ghmta regionale, che dovrà prevedere la riscossione dei crediti, l'estinzione dei debiti anche mediante piani di rateizzazione, nonché la restituzione o il trasferimento degli immobili all'Ammini.strazione regionale, che ne potrà curare la cessione, destinandone il relativo ricavo alla copertura delle passività derivanti dalla liquidazione.
..,J
",' l '
Pòge:13/28 To:0965880368
0961772859 31-DIC-2012 16:05 From:REG.CRL.SETT.SEG.
Art. 10
Sentiti ed assistenza finanziaria alle imprese
1. I servizi e l'assistenza fmanziarÌa alle imprese, nonché i servizi reali alle imprese, sono svolte dalla società Finca.labra S.p.a.
2. L'articolo 3, comma 6, della legge regionale Il maggio 2009, n. 7, è cosi modificato:
" Sono organi dì FlNCALABRA S.p.a:
a) il consiglio di amministrazione, composto da tre membri, di cui due dipendenti deWAmministrazione regionale. Il Presidente del C. dA. è nominato dal Consiglio regionale mentre i componenti interni sono nominati dalla Giunta regionale;
~
b) il collegio sindacale, composto da tre mem:tJri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo ed uno supplente nominato dalla Giunta regionale.
c) il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco eJJettivo~ in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e prellÌa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.
d) È altresi istituito un Comitalo d"indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione del1'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di Presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi.
La partecipazione a detto Comitato è onorifica. "
3. La Sial Servizi S.p.A. società in house della Regione Calabria, è soppressa e posta in liquidazione secondo le norme del proprio statuto e le nonne delle leggi vìgenti in materia.
4. Ai fini della definizione dei rapporti attivie passivi della Sial Servizi S.p.A., entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale,
,,~,l
>1-DIC-2012 16:05 From:REG.CAL.SETT.SEG. 0961772859 To:0965880368 Page:14/28
previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un Commissario liquidatore per la durata di 120 mesi, prorogabili per lUla soU!. volta di altri 120.
5. Gli organi statutari della Sial Servizi S.p.A. cessano di diritto dalle loro funzioni alla data di nomina del Commissario liquidatore, che è legittimato a compiere tutti gli atti degli organi ordinari e quelli necessari e connessi alla liquidazione della società.
6. L'organo di revisione deve essere immediatamente ricostituito in foona monQcratica, con un compenso non superiore al minimo previsto dalla nonnativa vigente.
7. I1 compenso del Commissario non può superare al 50% del compenso previsto per il Presidente de C.d.A. della società.
\
8. Il Commissario liquidatore, entro 60 gibmi dalPinsediamento, provvede alla redazione di un piano di massima. della liquidaziòne, \ da approvarsi dalla Giunta regionale, che dom prevedere la riscossione dei crediti, Festinzione dei debiti anche mediante piani di rateizzazione, nonché la restituzione o il trasferimento degli immobili all'Amministrazione regionale, che ne potrà curare la cessione, destinandone il relativo ricavo alla copertura delle passività derivanti dalla liquidazione.
Art. H
Servizi reali alle imprese
1. Al fme di contenere e razionalizzare la spesa pubblica e di incrementare l'efficienza amù::Ùnistrativa} in applicazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i Consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, sono accorpati in un unico Consorzio Regionale, denominato
"Consonio Regionale per lo sviluppo delle attività produttive", senza che sia esperita neSSlma procedura di liquidazione neppure giudiziale.
2. All'accorpamento procede un Commissario straordimuio nomJnato con decreto del Presidente della Regione, su proposta della Giunta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il Commissario straordinario predispone il Piano di accorpamento da sottoporre alla Giunta, che lo approva, entro 120 giorni dalla presente legge.
..
W-",",
1("
Page:15/28 To:0965880368
0961772859 11-DIC-2012 16:05 From:REG.CAl.SETT.SEG.
4. L'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, secondo le vigenti disposizioni anche statutarie, il riordino degli stessi nel rispetto dei principi di seguito riportati:
a) accorpamento dei cinque Consorzi per lo sviluppo industriale in un unico Consorzio avente unica sede legale nonché quattro sedi periferiche;
b) garanzia dell'operatività del Consorzio Industriale attraverso l'utilizzo di tutte le unità di personale di ruolo, assunte a tempo indetenninato. ed effettivamente in servizio, alla data del 30 novembre 2012, presso i Consorzi da accorpare;
c) non sono consentite nuove assunzioni di alcun genere o in qualsiasi fOI1lla Sln.o all'approvazione della dotazione organica del personale;
d) attribuzione dei poteri di gestione e direzione a un organo amministrativo , monocratico con funzioni diram,resentanza dell'ente;
I
\
e) istituzione di un organo di con'trollo contabile monocratico composto da un revisore effettivo ed uno supplente;
f) gestione economico-fmanziaria del Consorzio improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità e mirata a conseguire un risultato di esercizio non inferiore al pareggio di bilancio;
g) rispetto delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive ed industriali, per come definite dalla legge regionale 24 dicembre 200 l n. 38;
5. Qualora, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non si pervenga all'accorpamento, la Giunta regionale, entro i trenta giorni successivi, è autorizzata a richiedere il recesso da ciascuno di essi.
Art. 12.
Riordino degli Enti operanti nel settore delle politiche abitative
1. In attuazione delle disposizioni previste nel D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, il presente articolo disciplina il nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.
2. La presente legge disciplina, altresì, le funzioni della Regione ai fini del coordinamento delle attività di edilizia residenziale pubblica e dell'azione amministrativa degli enti di cui al comma 1;
'~i
"1"
Page:16/28 To:0965880368
0961772859 ,1-DIC-2012 16:05 From:REG.CAL.SETT.SEG.
3. Gli Enti di cui al conuna l, già denominati Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP), sono soppressi e le funzioni ad essi attribuite sono , conferite all'Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.)
4. L'A.R.E.A. è un ente pubblico non economico non dipende te dalla Regione, la quale esercita il controllo su di esso nelle forme stabilite dagli alit. 56 e 57. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale - organizzativ3, amministrativo-contabile e patrimoniale. Ha sede nel capoluogo di Regione ed opera su tutto il territorio regionale. Può, altresi, operare:
a) nel territorio delle altre Regioni d'intesa con le corrispondenti Aziende o
Age~eRegionali;
b) nel territorio dì paesi comunit~ nell'ambito di programmj internazionali.
Successivamente all'entrata in vigore della Legge quadro di riassetto, con Legge Regionale l'A.R.EA. sarà trasformata in Ente pubblico economico.
5. L'A.REA, quale sintesi della soppressione e trasformazione delle preesisterti A
TERP,
subentra, di diritto, nei rapporti giuridici e patrimoniali già facenti capo a dette Aziende ed assorbe tutto il personale sia dipendente che contrattualizzato per specifici progetti°
obiettivi. La cessazione delle preesistenti Azìende Territoriali avverrà al tennine di un periodo transitorio stabilito con provvedimento della Giunta Regionale, che comunque non potrà essere superiore a tre anni.6. AlI'A.R.E.A, è assegnata una quota parte dei finanziamenti per interventi di ER.P, sovvenzionata compresi nella programmazione regionale di cui agli
am.
18 e 19. Talequota parte è stabilita ai sensi dell'art. 8, cOmma 3, letto i) e detl'art. 18, comma 3, letto b) e c) ..
Art. 13
Cultura e Turiymo
1. E' istÌtlùta l'Agenzia regionale per il Turismo, ente strumentale della Regione, con sede a Catanzaro, per lo svolgimento di attività e Servizi a connotazione pubblica non' economica finalizzate alla promozione del tUlismo,
'
... .
"To:0965880368 Pàge:17/28
,1-DIC-2012 16:05 From:REG.CAL.SETT.SEG. 0961772859
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, patrimoniale; contabile e tecnica.
3. VAgenzia adotta il proprio Statuto e il regolamento di organizzazione e di funzionamento. SOllO organi dell'Agenzia il Direttore Generale e il Revisore Unico e vengono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale
4. All'Agenzia sono attribuite le funzioni~ le competenze e i progetti in essere della Fondazione Calabl"ia Film Commlssion.
5. La Fondazione Calabria Film Commission, istituita con l'art. 3 della legge regionale Il gennaio 2006 n. l, è soppressa e posta in liquidazione secondo le nonne del proprio statuto e le nonne delle leggi vigenti
i:ç.
materia. La liquidazione deve terminare entroI
120 giorni dall'approvazione della pre.'!ìente legge, proroga bili al massimo di altri 120
\
giorni.
6. Ai fini della definizione dei rapporti attivi e passivi, della Fondazione Calabria Film Coromission, entro 30 giorni daIrentrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regio:nale. previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un Corrunissario liquidatore per la durata di 120 giorni~ proroga bili per tUla sola volta di altri 120 giorni.
7. Gli organi statutari della Fondazione Calabria Film Commission cessano di diritto dalle loro funzioni alla data di nomina del Commissario liquidatore, che è legittimato a compiere tutti gli atti degli organi ordinari e quelli necessari e connessi alla liquidazione della Fondazione.
8. L'organo di revisione deve essere immediatamente ricostituito in fonna monocratica, con un compenso non superiore a quello previsto dall'art. lO della L.R. n. 22/2010, per il Presidente del Collegio dei revisori, o se inferiore, a quello previsto, per Fanno 2012, per il Presidente del Collegio dei revisori dell'ente disciolto.
9. Il compenso del Commissario non può superare al 50% del compenso previsto per il Presidente della Fondazione e, in caso di assenza di compenso, è detennìnato dal Presidente della Giunta Regionale all'atto di nomina.
lO. Il Commissario liquidatore, entro 60 giorni dall'insediamento, provvede alla redazione di un piano di massima della liquidazione, da approvarsi dalla Giunta regionale, che dovrà prevedere la riscossione dei
crediti, l'estinzione
dei debiti anche mediante piani di rateizzazione, . nonché la restituzione o il trasferimento degli immobili'
..
~121961772859 To:12I96588121368 Page: 18/28
1-DIC-212112 16:1215 From:REG.CAL.SETT.SEG.
all'Amministrazione regionale, che ne potrà curare la cessione, destinandone il relativo ricavo alla copertura delle passività derivanti dana liquidazione.
11. E~ soppresso l'art 24 della Legge regionale 13 giugno 2008, n. 15.
Art. 14
Parchi marini
1. Al fIne di contenere e razionalizzare la spesa pubblica e di incrementare l'efficienza complessiva nella gestione delle risorse pubbliche i 5 Parchi Marini regionali, istituiti con le leggi n. 9, n. lO, n. 1], n. 12 e n. 13 del 2008, sono accorpati in un unico parc.o regionale denominato "Pa:rco Marino pei Due Ma:ri", senza che sia esperita nessuna
l
procedura di liquidazione neppure giud\zìale.
\
2. Il "Parco Marino dei Due Mari" ha sede legale ed anuninistrativa presso l'Assessorato regionale a11'Ambiente~ è sottoposto alla vigilanza della Regione Calabria ed ha organizzazione ed articolazione territoriale.
3. La gestione provvisoria del parco fino alla costituzione dell'ente di gestione è affidata, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della legge regionale 14 luglio 2003,.0. 10, ad un apposito Comitato di gestione provvisorio, istituito dal Presidente della Giunta regìonale.
4. Per la costituzione dell'Ente di gestione del parco e Papprovazione del relativo statuto si applicano gli arti. n. 6,8, ]2, 13, 14, 15, 16 della legge regionale 14 luglio 2003, n.
lO.
5. Lo statuto, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 6 dicembre 1991 n. 394, disciplina quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, per come modificato dall'art. 19, comma
L
letto a) della legge regionale 21 agosto 2006, n.7.6. La partecipazione all'Ente di Gestione. è onorifica.
7. Gli ulteriori organi e le competenze del "Parco Marino dei due Mari" sono quelli di cui alla Legge 14 luglio 2003 n .. 1O.
8. All'accorpamento procede un Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Reglone, su proposta della Giunta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
I
:.:JI
~\li
To:0965880368 Page:19/28
1-DIC-2012 16:06 From:REG.CAL.SETT.SEG. 0961772859
9. Il Commissario straordinario predispone il Piano di accorpamento da sottoporre alla Giunta, che lo approva, entro 120 gion:ù dall.a presente legge, eventualmente prorogabili di altri 120 giorni.
lO. Il compenso del Commissario non può superare al 50% del compenso previsto per il Presidente dei Parchi marini e, in caso di assenza di compenso, è determinato dal Presidente della Giunta Regionale all'atto di nomina.
Il. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a dettare norme d'indirizzo per il riassetto organizzativo, contabile e funzionale del "Parco Marino dei Due Mari" conseguente all'accorpamento degli enti di cui al comma l), finalizzato alla razionalizzazione dell' organizzazione secondo i seguenti principi:
"ì
a) impossibilità di aumentare la dotazione organica del "Parco Marino dei Due Mari" per un
I
numero di posti corrispondenti alle unità di petsonale di ruolo effettivamente in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) rigorosa osservanza della nonnativa vigente in tema di contenimento delle spese;
c) Organo di revisione dovrà operare, a partire dall'l gennaio 2013, secondo le dispo.Sizioni dettate dall'art. 15, conuna 5 -bis, della legge regionale 30 agosto 2003, n. 101.
12. Alla data di soppressione degli enti di cui al comma 1) s'intendono abrogate tutte le nonne regionali incompatibili con la presente legge.
Art. 16
Agricoltura. montagne e foreste
1. Al fine di razionalizzare ed ottimizzare le spese a carico del bilancio regionale e di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, la Giunta Regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2013, un progranuna di razionalizzazione, anche mediante accorpamento, delle agenzie, delle aziende, delle Fondazioni e degli enti in qualunque founa costituiti che operano
n.el
Settore agricolo, agroalimentare, e é1l11bientale.\. . .
,U
~t,
To:0965880368 Page:20/28
:1-01C-2012 16:06 From:REG.CAL.SETT.SEG. 0961772859
2. El disposta la riorganizzazione della Fondazione Mediterranea Terina la quale dovrà mantenere, esclusivamente, compiti di ricerca industr.iaJ.e e sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica nel settore della qualità agroalimentare, della sicurezza alimentare e salute, nonché certificazione delle produzioni tipiche e di qualità da sviluppare coerentemente con la vigente normativa in materia.
3. Le funzioni, al momento in capo all'organo monocratico, sono trasferite ad un Commissario ad acta, nominato con successivo decreto dalla Giunta Regionale e proveniente dai ruoli regionali~ che provvederà, di concerto con il partner accademico
istituzionale, alla redazione del Piano di Riorganizzazione e che dovrà prevedere la separazione ·dei compiti di cui al comma 2 da quelli di gestione degli immobili.
ì
4. Lo Statuto della Fondazione è, consegù,entemente modificato a cura del Commissario ad acta, previa approvazione da parte della Giunta Regionale del Piano. di Rlorganizzazione di cui al comma 3.
Art. 17
Disposi;ioni o'ansitorie e finali
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione e funzionamento dei soggetti di cui alPart. 2, comma 1 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla proposta degli enti interessati, il personale mantiene il trattamento economico e giuridico dei soggetti giuridici di appartenenza.
Art. 18
Abrogazimz;
Alla data di costituzione dei nuovi soggetti regionali si intendono abrogate tutte le nonne incompatibili con la presente legge_
.,.
,.,.1
fijl .
Page:21/28 To:121965880368
0961772859' 1-DIC-2012 16:06 Ft'om:REG.CAL.SETT.SEG.
Art. 19
Nonna finanziaria
Dall'attuazione della presente legge devono derivare rispanni di spesa che concorrOno all'attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135.
La copertura delle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificata nella somma di euro 210.000 per le spese afferenti ai Commissari degli Enti e delle società grava sui rispettivi bilanci.
Art\20
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giomo successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.