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COLLEGIO DI BARI. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.

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COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI Presidente

(BA) RUSSO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) BUTA Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) APPIO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) PANZARINO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 29/05/2018

FATTO

Il ricorrente espone di aver effettuato 16 bonifici online, a seguito di lavori di ristrutturazione e ampliamento eseguiti presso la propria abitazione nel corso del 2015 e del 2016; per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa di riferimento, indicava regolarmente le causali, i soggetti beneficiari dei bonifici e il soggetto beneficiario della detrazione.

In data 04/08/2017, riceveva un’e-mail dall’Agenzia delle Entrate, che gli comunicava che la propria dichiarazione era stata sottoposta a controllo preventivo e che il relativo rimborso era stato bloccato, in quanto i predetti bonifici non erano riscontrabili nelle banche dati.

A quel punto, si rivolgeva all’intermediario, il quale lo informava che i bonifici relativi a tale tipologia di pagamenti non possono essere eseguiti online, ma esclusivamente allo sportello, senza fornire ulteriori spiegazioni. Precisa di non aver mai riscontrato la suddetta informazione in nessun avviso esposto in banca o sul sito dell’intermediario e di non essere mai stato contattato per controllare i dati relativi alle operazioni di pagamento, pur trattandosi di bonifici con importi di un certo rilievo.

Dopo vari tentativi telefonici, non andati a buon fine, presentava reclamo in data 02/09/2017, senza ricevere alcun riscontro.

Aggiunge altresì che, “informalmente e solo a voce allo sportello”, gli veniva comunicato che sul sito dell’intermediario, nella sezione “bonifici”, cliccando sull’icona in alto a destra è

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effettuati relativi a pagamenti di cui alla legge n. 449/97 possono essere fatti solo allo sportello”; si tratta, tuttavia, di un dato “impreciso e fuorviante”, in quanto la detrazione fiscale in questione è prevista dall’art. 16 bis del D.P.R. n. 917/1986, in vigore dall’01/01/2015.

In sede di integrazione al ricorso (presentata il 14/11/2017), il ricorrente riferisce di aver ricevuto, in data 10/11/2017, una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate che lo informava del disconoscimento parziale del rimborso richiesto con modello 730/2017 – anno d’imposta 2016, unicamente per la parte relativa alle detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia; apprendeva inoltre che anche il rimborso percepito con modello 730/2016 – anno d’imposta 2015 sarebbe stato oggetto di recupero parziale, sempre per la parte relativa alle detrazioni relative alle suddette spese.

A fronte di ciò, afferma di aver subito un rilevante danno economico per il mancato riconoscimento delle detrazioni, che quantifica in € 34.818,00, oltre a un danno “morale e di immagine”, pari a € 50.000,00, essendo da ventisei anni un funzionario proprio dell’Agenzia delle Entrate.

Costituitosi, l’intermediario afferma che, già in sede di riscontro al reclamo, precisava al ricorrente di aver diligentemente allertato la clientela tramite la propria piattaforma online, in cui è specificato che per le operazioni di ristrutturazione edilizia possono essere eseguiti solo bonifici SEPA ordinari presso un proprio sportello; pertanto il cliente, che ha riferito di aver effettuato bonifici “per poter fruire delle agevolazioni fiscali” in relazione a dei “lavori di ristrutturazione e ampliamento”, avrebbe dovuto constatare l’impossibilità di procedere al pagamento attraverso la piattaforma online, per cui nessun disagio o danno economico può essere imputato alla banca.

A ciò si aggiunge che il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. In particolare, non ha provato che il disconoscimento del beneficio da parte dell’Agenzia delle Entrate sia da imputare alle modalità di pagamento prescelta: infatti, nella comunicazione allegata dal ricorrente, si evince unicamente che l’Agenzia delle Entrate ha invitato quest’ultimo a trasmettere documentazione comprovante i dati indicati nella dichiarazione dei redditi, specificando che, nel caso di mancato invio della suddetta documentazione, avrebbe proceduto alla rettifica dei dati e al conseguente disconoscimento, parziale o per intero, della somma richiesta a rimborso. Dalla documentazione in atti, non si evince se il ricorrente abbia provveduto tempestivamente a depositare la documentazione richiesta, in modo da non incorrere nella rettifica dei dati; alla luce di ciò, per valutare compiutamente la richiesta avanzata nel ricorso, il Collegio dovrebbe effettuare una vera e propria attività esplorativa che, come è noto, risulta estranea agli scopi e alle funzioni dell’ABF (richiama Collegio di Napoli, decisione n. 3803/2017).

In ultima analisi, per mero scrupolo difensivo, ritiene opportuno rilevare che il ricorrente non ha prodotto documentazione utile da cui sia possibile evincere il presunto danno economico e l’asserito danno morale e all’immagine. Con riferimento al primo, il cliente non solo non ha allegato le proprie dichiarazioni dei redditi, ma ha altresì presupposto la sussistenza di tutti i requisiti di legge per poter beneficiare della detrazione per i successivi dieci anni, arco di tempo in cui si articola l’agevolazione fiscale. Per quanto concerne il danno morale e all’immagine, evidenzia l’integrale infondatezza, in fatto e in diritto, di tutte le poste risarcitorie invocate, dato che il ricorrente si è limitato a esplicitare una doglianza generica, senza fornire alcun riscontro probatorio; tale danno non può essere ritenuto sussistente in re ipsa e la mancanza di adeguata prova del medesimo impedisce di valutarne l’incidenza sulla sfera del soggetto leso, così escludendone la risarcibilità.

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In sede di repliche, il ricorrente contesta innanzitutto quanto affermato dall’intermediario con riferimento alle avvertenze risultanti dalla schermata principale della sezione banking della piattaforma online, in quanto le stesse sarebbero comparse solo ultimamente, mentre nel corso del 2015 e del 2016, periodo in cui i bonifici sono stati effettuati, non erano presenti.

In secondo luogo, nella sezione “Help” presente nella schermata di esecuzione del bonifico online, effettivamente è precisato che “i bonifici disposti concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio (ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449/97) e spese per interventi di risparmio energetico (ai sensi della legge n. 96/2006) non possono essere eseguiti tramite il servizio db Interactive, ma soltanto rivolgendosi agli sportelli”;

tuttavia, pur accedendo alla suddetta sezione, sarebbe stato tratto in inganno in quanto nella causale dei bonifici effettuati doveva essere presente il riferimento all’art. 16- bis del DPR n. 917/1986 e non alla legge n. 449/1997, come riportato dall’istituto bancario.

Con riferimento all’asserito mancato assolvimento dell’onere probatorio, produce copia dell’e-mail del 16/10/2017, inviata all’Agenzia delle Entrate, con cui depositava tempestivamente la documentazione richiesta, copia dei modelli 730 relativi ai periodi 2015 – 2016 e copia dell’ultimo cedolino del mese di dicembre 2017, dai quali si evince la sussistenza di tutti i requisiti di legge e di fatto per beneficiare della detrazione per i prossimi dieci anni, essendo un dipendente a tempo indeterminato dell’Agenzia delle entrate. Per quanto attiene, infine, al danno non patrimoniale, afferma che, a causa della vicenda in questione, sta sostenendo “enormi pregiudizi morali e di immagine in ambito lavorativo, che hanno comportato serie problematiche psicofisiche, attualmente ancora in cura” che si riserva di dimostrare con idonea certificazione medica.

In riscontro alle repliche del ricorrente l’intermediario, richiamando integralmente le proprie controdeduzioni, afferma innanzitutto che le specifiche avvertenze sui bonifici per ristrutturazione edilizia risultano presenti nella piattaforma online (nella sezione banking e nella sezione help) sin dai tempi in cui il ricorrente ha effettuato i pagamenti oggetto del presente procedimento.

In secondo luogo, eccepisce l’inammissibilità del deposito dei 9 allegati alla memoria di replica, posto che si tratta di documenti antecedenti alla data di invio del ricorso e che il ricorrente avrebbe dovuto acquisire prima di iniziare il procedimento; dunque, la mancata tempestiva produzione delle dichiarazioni dei redditi non consente in alcun modo di considerare dimostrato in concreto il danno di cui il ricorrente invoca il risarcimento (la mancata detrazione dall’imposta asseritamente dovuta).

Il ricorrente presenta ulteriori osservazioni alle controrepliche, ribadendo che gli avvisi, ancora difficilmente individuabili sul sito, erano del tutto inesistenti all’epoca di esecuzione dei bonifici nel 2015 e nel 2016.

In second’ordine, eccepisce di non essere tenuto in alcun modo a provare alla banca di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, essendo l’agenzia delle entrate l’unico ente dotato di poteri di accertamento.

Infine, a dimostrazione dei disservizi dell’istituto di credito, afferma di aver effettuato due bonifici il 05/02/2018, uno dei quali non veniva eseguito in quanto richiesto su un modulo non più in uso presso la banca; anche se, in via del tutto eccezionale, la resistente provvedeva a trasmettere il suddetto bonifico, non risulta pervenuta alcuna ricevuta relativa all’esecuzione.

Il ricorrente afferma, nelle sue ‘terze repliche’ che i disservizi sull’esecuzione dei bonifici per ristrutturazioni continuano e hanno un fondamento, nonostante quanto asserito dalla resistente nelle proprie controrepliche; in particolare, dopo essersi recato presso la filiale

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relativo modulo allo sportello, consultando il proprio conto corrente notava che erano stati eseguiti due diversi addebiti di € 3.905,91 e di € 274,09.

Con riferimento al presunto ingiustificato “spacchettamento” del pagamento di una fattura relativa all’esecuzione dei bonifici per ristrutturazioni, l’intermediario fa presente di aver applicato l’art. 25 del D.L. n. 78 del 2010, secondo cui “A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e Poste Italiane SPA operano una ritenuta dell’8 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”; tale circostanza trova conferma nella medesima schermata allegata dal cliente, ove può leggersi la chiara dicitura “Bonifico soggetto a ritenuta”.

In riscontro alla terza memoria di controreplica, il ricorrente precisa che quanto argomentato è privo di logica e del tutto infondato: afferma infatti di aver già effettuato altri bonifici per ristrutturazione, a fronte dei quali è stato effettuato un unico addebito per ogni fattura.

Ad ogni buon conto, la ritenuta dell’8 per cento sul bonifico eseguito di € 4.180,00 sarebbe stata pari ad € 334,40, pertanto si sarebbero dovuti avere due addebiti, uno di € 3.846,00 ed uno di € 334,80 e non di € 3.905,91 ed € 274,09 come avvenuto.

In conclusione il ricorrente chiede all’Arbitro di “diffidare l’intermediario a regolarizzare la posizione dei bonifici in questione” e di accogliere la richiesta di risarcimento del danno economico, quantificato in € 34.818,00 - corrispondenti alle somme portate in detrazione per gli anni di imposta 2015 (€ 16.489,00) e 2016 (€ 18.329,00) - e del danno morale e all’immagine, quantificato forfettariamente in € 50.000,00.

L’intermediario chiede al Collegio di:

- “accertare e dichiarare l’integrale infondatezza del ricorso promosso dal ricorrente e, per l’effetto, rigettare il medesimo;

- accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del ricorrente e/o l’infondatezza delle richieste formulate e, per l’effetto, rigettare il ricorso”.

DIRITTO

La questione posta all’attenzione del Collegio riguarda l’accertamento di eventuali profili di responsabilità della banca convenuta che, in assenza di adeguata informativa sulle modalità di pagamento delle spese per lavori di ristrutturazione edilizia (e in particolare sulla esclusione del canale “on line”), avrebbe precluso al ricorrente la possibilità di beneficiare delle detrazioni tributarie previste dalla legge.

La domanda del ricorrente è finalizzata ad ottenere il ristoro di danni conseguenti al mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali, negati, a suo dire, dall’Agenzia delle Entrate, a causa del ricorso a modalità di versamento degli importi non consentite.

Ai fini della soluzione della presente controversia, il Collegio ritiene che rivesta carattere dirimente la circostanza che il ricorrente non ha provato, da un lato, di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, dall’altro, che il disconoscimento del beneficio da parte dell’Agenzia delle Entrate sia da imputare alle modalità di pagamento prescelta: infatti, nella comunicazione allegata dal ricorrente si evince unicamente che l’Agenzia delle Entrate ha invitato quest’ultimo a trasmettere documentazione comprovante i dati indicati nella dichiarazione dei redditi, specificando che, nel caso di mancato invio della suddetta documentazione, avrebbe proceduto alla rettifica dei dati e al conseguente disconoscimento, parziale o per intero, della somma richiesta a rimborso.

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Tale circostanza è assorbente ai fini del mancato accoglimento del ricorso e non consente ulteriori indagini del Collegio sulle vicende oggetto di contestazione.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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