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Via dei Lotti, n Bassano del Grappa (VI) Codice fiscale e partita IVA N. 453 /Reg. D.G. Bassano del Grappa, 19/03/2021

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(1)

Via dei Lotti, n. 40

36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 453 /Reg. D.G. Bassano del Grappa, 19/03/2021

DELIBERAZIONE del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021 Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f. dott.ssa ALESSANDRA CORÒ

OGGETTO: UOC Gestione Risorse Umane - Proroga di alcuni incarichi di collaborazione di lavoro autonomo ai sensi dell`articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per far fronte all`emergenza da covid-19.

f.to IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA

dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

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Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Chiara Prevedello

_____________________________________________________________________________

Il Dirigente proponente riferisce che:

l’articolo 1 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 ha consentito alle Aziende del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza durante il periodo di emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da Sars-Cov2 deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il reclutamento mediante contratti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di professionisti delle professioni sanitarie in deroga alle ordinarie disposizioni previste dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165;

la disposizione dell’articolo 1 del decreto-legge n. 14/2020 è stata abrogata dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione di altro decreto-legge (emanato il 17 marzo 2020, n. 18), la quale ha tuttavia fatti salvi gli effetti degli atti prodotti nella vigenza del decreto-legge n. 14/2020 e ha inserito nel testo del decreto-legge convertito (n. 18/2020) l’articolo 2-bis che riproduce pedissequamente le disposizioni già previste dall’articolo 1 del decreto-legge non convertito (salva l’espunzione dal testo del nuovo articolo 2-bis della possibilità di conferire incarichi anche a medici stranieri: possibilità peraltro ripresa – con alcune modifiche – al successivo articolo 13 del decreto-legge n. 18/2020);

le speciali disposizioni di emergenza, la cui efficacia era inizialmente prevista fino al 31 luglio 2020 (data di scadenza dell’originaria dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria conseguente alla diffusione della malattia covid-19) è stata prorogata dapprima al 15 ottobre 2020 (con il decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124) e successivamente al 31 dicembre 2020 (con il decreto- legge n. 125 del 7 ottobre 2020, a sua volta convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della legge 27 novembre 2020, n. 159);

 in forza della successione nel tempo delle suddette norme, risulta che a decorrere dal 10 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, al fine di contrastare la diffusione della malattia da covid-19 e garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza connessi allo stato di emergenza sanitaria, le Aziende del Servizio sanitario nazionale sono autorizzate a conferire i suddetti incarichi di lavoro autonomo a:

medici specialisti regolarmente iscritti all’albo professionale;

medici specializzandi, iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione; si precisa che:

i medici specializzandi che assumono i suddetti incarichi di collaborazione restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività svolta;

il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al diploma di specializzazione;

le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;

laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali;

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personale riconducibile ai profili dell’area comparto delle professioni sanitarie regolarmente iscritto ai previsti albi professionali;

personale medico e personale delle professioni sanitarie, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo; si precisa che a tali incarichi non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.

4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

 l'attività di lavoro prestata per tutta la durata dello stato d'emergenza, integra il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.

75;

 con nota n. 116609 di prot. dell’11 marzo 2020 (acquisita in pari data al n. 21563 del protocollo dell’Azienda) l’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto ha indicato che per le prestazioni rese dai professionisti incaricati con i suddetti rapporti di lavoro autonomo sono previsti i seguenti compensi orari:

euro 60,00 lordi per incarichi conferiti a medici specialisti, anche in quiescenza;

euro 40,00 lordi per incarichi conferiti a medici specializzandi o a medici laureati e abilitati privi di specializzazione;

euro 30,00 lordi per incarichi conferiti a personale riconducibile agli altri profili del comparto;

 con deliberazione n. 1714 del 23 dicembre 2020 è stata disposta la proroga fino al 31 marzo 2021 delle collaborazioni di lavoro autonomo instaurate ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge n.

18/2020 per fronteggiare l’emergenza da covid-19, nelle more dell’approvazione della legge di bilancio dello Stato per l’esercizio 2021 e dei conseguenti provvedimenti del Governo e della Regione del Veneto per l’individuazione delle specifiche risorse finanziarie destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale per l’anno 2021, salva la sopravvenienza di norme legislative e regolamentari che avessero previsto una diversa durata dei rapporti di collaborazione di cui trattasi e la relativa copertura finanziaria, i cui effetti sarebbero stati automaticamente recepiti nei contratti individuali di collaborazione interessati dal provvedimento;

 l’articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 di approvazione del bilancio preventivo dello Stato per l’anno 2021 ha confermato che al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione della malattia da covid-19, le Aziende del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi anche nell’anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure previste dall’articolo 2-bis, commi 1 e 5 del decreto legge n.

18/2020 anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti;

 la tabella allegata 1 al decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, proroga fino al 30 aprile 2021 l’articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18/2021 che consente alle Aziende di conferire nuovi incarichi di lavoro autonomo a medici non specialisti né iscritti alle scuole di specializzazione;

 per effetto di tale norma, gli incarichi conferiti a medici privi della specializzazione né iscritti alla scuola di specializzazione potranno – fino al 30 aprile 2021 – essere conferiti con le stesse modalità previste per gli altri incarichi: ossia con durata di sei mesi, eventualmente prorogabili (al massimo fino al 31 dicembre 2021, come previsto dalla legge di bilancio);

 nel dettare specifiche disposizioni alle Aziende del Servizio sanitario regionale del Veneto, la deliberazione della giunta regionale n. 258 del 9 marzo 2021 precisa alla lettera “D” che il conferimento e la proroga degli incarichi de quibus non richiede preventiva autorizzazione da parte dell’Area Sanità e Sociale e che gli incarichi sono conferiti e prorogati per la durata di sei mesi;

 in ragione della prevista scadenza al 31 marzo 2021 di alcuni incarichi di collaborazione in corso, i Direttori medici, il Direttore del Dipartimento di prevenzione, il Direttore dell’unità operativa

(4)

complessa SERD 1 di Bassano e la Dirigente della Direzione delle professioni sanitarie hanno fatto pervenire all’Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” la richiesta di proroga dei contratti dei seguenti medici e professionisti delle alte professioni sanitarie e di supporto, la prosecuzione delle cui collaborazioni è ritenuta indispensabile a fronte dell’insufficienza dell’organico dei dipendenti in servizio a garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel corso dell’emergenza:

quanto al Presidio ospedaliero spoke Bassano dr. Andrea ALBERTON – medico non specialista;

dr.ssa Francesca ALBERTON – medico non specialista dr. Giovanni COSTA – medico specialista

dr.ssa Virginia MUNERATI – medico specialista in quiescenza

dr. Francesco PETTENUZZO – medico iscritto alla scuola di specializzazione;

dr. Marco SAGRON – medico iscritto alla scuola di specializzazione;

dr.ssa Francesca ZANON – medico non specialista;

quanto al Presidio ospedaliero spoke Santorso dr. Andrea ARMANI – medico non specialista;

dr. Antonino CHIRICO – medico specialista in quiescenza;

dr.ssa Francesca CHIUMENTI – medico specialista;

dr. Ennio DE GIOVANNINI – medico specialista in quiescenza;

dr. Martino DALLA POZZA – medico iscritto alla scuola di specializzazione;

dr. Jacopo FESTA – medico non specialista;

dr. Okab GUBAS – medico non specialista;

dr.ssa Marta SARTORI – medico iscritto alla scuola di specializzazione;

dr. Simone TERZO – medico non specialista;

quanto al Dipartimento di prevenzione

dr. Alberto GIRARDELLO – medico iscritto alla scuola di specializzazione;

dr. Luigi ROSSATO – medico specialista in quiescenza;

dr.ssa Daniela SARDEI – medico specialista in quiescenza;

dr.ssa Elisa SARTORE – medico non specialista;

dr. Augusto ZEN – medico in quiescenza;

dr. Marino ZENARI – medico in quiescenza;

quanto al SERD 1 di Bassano

dr.ssa Lucia ZANETTI – medico non specialista;

quanto al personale sanitario e di supporto assegnato alla Direzione delle professioni sanitarie Alessio BAGAGLINI – autista di ambulanza;

Dan Sebastian BARLUTIU – autista di ambulanza;

Marina CORRADIN – assistente sanitaria in quiescenza;

Andrea DE ROSSO – autista di ambulanza;

(5)

Chiara FERRONATO – tecnico della neurofisiopatologia respiratoria;

Marilena LIEVORE – infermiera;

Maruska MACULAN – tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Tiberio MASO – infermiere in quiescenza;

Patrizia MIETTO – infermiera;

Maria Gianna PASSUELLO – tecnico di laboratorio biomedico in quiescenza;

Nicola POLO – tecnico di radiologia;

Marina POZZA – infermiera;

Manuele STEFANI – autista di ambulanza;

Giorgio TOMELLERI – tecnico di laboratorio biomedico in quiescenza;

Diego VANZO – autista di ambulanza;

Matteo VETTORI – autista di ambulanza;

Nicola ZONTA – autista di ambulanza;

 trattasi, complessivamente, di quaranta collaborazioni, quattordici delle quali con medici non specialisti o iscritti alla scuola di specializzazione, nove con medici specialisti o in quiescenza e diciassette con collaboratori delle altre professioni sanitarie e di supporto;

 con riferimento specifico alla spesa sostenuta per le collaborazioni delle quali trattasi, si richiamano le previsioni dell’articolo 2-bis del vigente decreto-legge n. 18/2020 e del comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i quali precisano che essa è posta anche per l’anno 2021 in deroga ai vincoli stabiliti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale; si richiamano inoltre gli specifici strumenti di monitoraggio dell’andamento della spesa implementati dall’Area Sanità e Sociale per mezzo dell’Azienda Zero;

 va inoltre evidenziato che, tra gli adempimenti conseguenti al conferimento dei suddetti incarichi, i rispettivi ordini professionali hanno chiesto di poter conoscere l’elenco dei professionisti collocati in quiescenza con i quali si instaurano i rapporti di collaborazione;

 andrà inoltre data debita comunicazione della proroga degli incarichi anche alle scuole di specializzazione presso le quali risultano iscritti alcuni collaboratori, per quanto di ragione e competenza;

l’Azienda non dispone di valide graduatorie alle quali attingere per l’assunzione di un numero di dirigenti medici sufficiente a garantire il fabbisogno dei Servizi impegnati nel contrasto alla diffusione dell’epidemia da covid-19 (principalmente: anestesia e rianimazione; medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza; medicina interna; geriatria; igiene, epidemiologia e sanità pubblica) né di graduatorie di concorso pubblico per l’assunzione di personale afferente ai profili sanitari del comparto e al personale tecnico di supporto impegnati nella suddetta emergenza (infermieri; assistenti sanitari; tecnici di laboratorio; tecnici della prevenzione; autisti di ambulanza); né risulta possibile procedere all’assunzione di personale dipendente nei suddetti profili mediante utilizzo di graduatorie di concorso pubblico a eventuale disposizione di altre Aziende della Regione.

Tutto ciò premesso il Dirigente Responsabile, sulla base delle motivazioni esposte nelle premesse, propone di provvedere sulle richieste pervenute dalle Direzioni mediche dei presidi ospedalieri, dal Dipartimento di prevenzione, dal Direttore dell’Unità operativa complessa “SERD 1” di Bassano e dalla Dirigente della Direzione delle professioni sanitarie, aventi ad oggetto la proroga dei contratti di collaborazione di lavoro autonomo stipulati con i professionisti indicati nelle premesse per fronteggiare l’emergenza da covid-19.

(6)

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione del Responsabile del procedimento e ritenuto di farla propria;

Visto l’art. 32 della L.R. 9/9/99, n. 46 recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari f.f. per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di disporre, in accoglimento delle richieste pervenute dalle Direzioni mediche dei presidi ospedalieri, dalla Direzione del Dipartimento di prevenzione, dall’unità operativa complessa

“SERD 1” di Bassano e dalla Dirigente della Direzione delle professioni sanitarie, la proroga per la durata di sei mesi a decorrere dall’1 aprile 2021 dei contratti di collaborazioni di lavoro autonomo stipulati ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 18/2020 per fronteggiare l’emergenza da covid-19, con i quaranta professionisti indicati nella motivazione del provvedimento;

2. di dare mandato all’Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” di eseguire il presente provvedimento mediante comunicazione della proroga degli incarichi agli interessati, ferma restando la validità dei contratti già sottoscritti ai quali è pertanto assegnata la nuova scadenza al 30 settembre 2021, fatta salva la cessazione anticipata dei rapporti per recesso delle parti o la risoluzione anticipata conseguente alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

3. di precisare che la proroga degli incarichi che interessa i professionisti in quiescenza andrà comunicata anche ai relativi ordini professionali e la proroga degli incarichi che interessa i medici iscritti all’ultimo ovvero penultimo anno delle scuole di specializzazione andrà comunicata alle rispettive università, per quanto di ragione e competenza;

4. dare atto che la spesa derivante dall’adozione del provvedimento sarà imputata al conto n.

BA1400000 del programma di spesa 127 del bilancio economico preventivo dell’Azienda per l’esercizio 2021; essa è prudenzialmente stimata in complessivi euro 1.575.000,00 oltre agli oneri riflessi che gravano sul committente, di cui:

euro 535.000,00 (oltre agli oneri riflessi) per la prosecuzione dei rapporti di collaborazione di nove medici specialisti e medici in quiescenza;

euro 560.000,00 (oltre agli oneri riflessi) per la prosecuzione dei rapporti di collaborazione di quattordici medici non specializzati (ivi compresi i medici iscritti all’ultimo ovvero penultimo anno delle scuole di specializzazione;

euro 480.000,00 (oltre agli oneri riflessi) per la prosecuzione dei rapporti di collaborazione dei diciassette ulteriori professionisti dell’area delle professioni sanitarie e di supporto;

5. di precisare altresì che la suddetta spesa sarà posta in deroga ai vincoli stabiliti dalla legislazione vigente, in conformità alle specifiche risorse finanziarie destinate dal bilancio dello Stato per l’esercizio 2021 e dei conseguenti provvedimenti del Governo e della Regione del Veneto e di disporre, a tal fine, che gli Uffici amministrativi competenti provvedano a tenere separata evidenza

(7)

della spesa sostenuta al fine di adempiere agli specifici obblighi di rendicontazione alla Regione e all’Azienda Zero nel perdurare dello stato di emergenza da covid-19;

6. di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa all’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto nonché all’Azienda Zero per quanto di rispettiva ragione e competenza;

7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione nr. 43 del 27.01.2010.

(8)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all’Albo del sito istituzionale dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana per dieci giorni consecutivi da oggi e contestualmente trasmessa al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5°, L.R. 14/9/94 n. 56).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27/1/2010.

Bassano del Grappa, lì 22/03/2021

f.to IL RESPONSABILE U.O.C. AFFARI GENERALI O FUNZIONARIO DELEGATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

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DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE

N. 453 del 19/03/2021

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