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Consiglio Superiore della Magistratura Pratica num. 548/VV/2018.

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Consiglio Superiore della Magistratura

Pratica num. 548/VV/2018. Quesito formulato dal dott. …, in servizio presso il Tribunale di …, relativo al computo del termine massimo di permanenza nella medesima posizione tabellare in caso di svolgimento di funzioni promiscue.

(Delibera di Plenum in data 12 dicembre 2018)

“- vista la nota n. prot. A35432 del 6 giugno 2018 a firma del dott. …, giudice del Tribunale di ..., recante quale oggetto “quesito relativo al computo del termine massimo di permanenza nella medesima posizione tabellare in caso di svolgimento di funzioni promiscue”;

- viste le successive integrazioni;

OSSERVA

Nella nota in esame il dott. …, in servizio presso il Tribunale di ..., ha rappresentato di essere stato assegnato a far data dal 15.10.2008 alla sezione specializzata del riesame, con competenza esclusiva in materia di impugnazioni cautelari, con funzioni di coordinatore; - che, con successivo provvedimento di variazione tabellare del 12.2.2014, la predetta sezione del riesame è stata ridenominata in Terza sezione penale e del riesame, divenendo assegnataria oltre che, in via esclusiva, della materia specialistica delle impugnazioni cautelari, di un determinato numero annuo di procedimenti dibattimentali monocratici a citazione diretta, ovvero da opposizione a decreto penale, in materia dei reati contro il patrimonio con imputati in stato di libertà, nonché, in via esclusiva, della materia relativa alle misure di prevenzione; - che, con variazione tabellare urgente del 3.2.2015, dette attribuzioni sono state parzialmente modificate, essendo stata sottratta alla Terza sezione la materia della prevenzione; - che con il progetto tabellare per il periodo 2017/2019, già approvato dal C.S.M., vi è stata una ristrutturazione dell’assetto della sezione, sotto il profilo dell’organico e delle competenze: alla competenza esclusiva sulle impugnazioni cautelari si è aggiunta quella su tutti i procedimenti penali monocratici cd. generalisti a citazione diretta e da opposizione a decreto penale (con esclusione delle materie specializzate delle Sezioni I e II penali e di attribuzione esclusiva dei GOT), nonché, in via esclusiva, la materia delle misure di prevenzione personali e patrimoniali (sebbene in relazione a queste ultime vi sia un provvedimento di variazione tabellare urgente - il decreto n. 15/2018 dell’11.4.2018 - che ne ha previsto il trasferimento ad altra, istituenda sezione).

Tanto premesso, il dott. …. ha sostenuto che, a seguito della variazione tabellare del 2014, doveva ritenersi modificata la sua posizione tabellare, stante il passaggio dallo svolgimento di funzioni specializzate esclusive a “funzioni promiscue”, di talché, ferma restando la maturazione al 15.10.2018 del termine decennale per le funzioni del riesame (svolte continuativamente dal 15.10.2008), per le altre funzioni assegnate alla Terza sezione penale detto termine non poteva ritenersi spirato. Ha aggiunto di aver chiesto, pertanto, al Presidente del Tribunale - che, però, non aveva accolto la proposta - di rimanere nell’organico della Terza sezione penale, con assegnazione esclusiva alle funzioni monocratiche.

Tanto premesso, il magistrato ha formulato il seguente quesito: “1) se, a fronte della trasformazione tabellare di una sezione specializzata in sezione promiscua (nei termini di cui in premessa), deve aversi riguardo, ai fini del computo del termine massimo di permanenza nella medesima posizione tabellare, alla data di assegnazione del magistrato alla sezione originariamente specializzata ovvero alla sezione divenuta promiscua, ed in ogni caso se, ai fini del predetto computo, deve

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aversi riguardo al periodo di effettivo svolgimento di ciascuna delle funzioni assegnate alla sezione; 2) se, nell’ipotesi in cui debba tenersi conto del periodo di effettivo svolgimento di ciascuna delle funzioni assegnate alla sezione, il magistrato per il quale sia maturato il termine decennale per una di esse possa continuare a svolgere nell’ambito della stessa sezione le altre funzioni per le quali detto termine non sia ancora maturato”.

Preliminarmente, occorre precisare che la sezione cui il dott. …. è stato assegnato dal 2008, oggi denominata Terza sezione penale e del riesame, non è - né è mai stata - una sezione promiscua, dovendosi intendere per tale una sezione che tratti, congiuntamente, affari rientranti sia nel settore civile che in quello penale. Piuttosto, la sezione in questione è - ed è sempre stata - una sezione penale; essa, nel tempo, ha visto parzialmente mutare gli affari di competenza, fermo il nucleo centrale e caratterizzante della impugnazioni cautelari.

Pertanto, la fattispecie considerata è chiaramente difforme rispetto a quella di cui il Consiglio Superiore si è occupato nella “risposta a quesito del 15.5.2008”, richiamata nella nota in disamina, che riguarda il caso di un magistrato che svolgeva funzioni promiscue, ovvero sia civili che penali, in una sezione distaccata.

Di una fattispecie analoga a quella prospettata dal dott. …. il Consiglio si è, invece, occupato nella delibera del 28 luglio 2009, con cui è stata data risposta al quesito, posto dal Presidente di un Tribunale, volto a conoscere se, a seguito di mutamento delle materie assegnate alle due sezioni civili del tribunale e considerata la sussistenza della eadem ratio del par. 22 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti all’epoca vigente (sostanzialmente corrispondente all’art. 60 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019), un magistrato potesse permanere nella medesima sezione anche oltre il termine decennale. Alle indicazioni fornite nella delibera del 28.7.2009 si intende dare continuità.

Invero, l’art. 60 della citata circolare recita: “Nei Tribunali organizzati con una sola sezione civile e una sola sezione penale è possibile istituire singoli ruoli specializzati cui sono attribuite specifiche materie, purché l’analisi dei flussi lo consenta.

In tale ipotesi, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima posizione tabellare di cui all’art. 152, è possibile la permanenza all’interno della stessa sezione a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60 % del carico, in modo tale da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione che, compatibilmente con l’analisi dei flussi, deve essere tendenzialmente il più ampio possibile”.

Come si vede, il comma 2 della disposizione richiamata - che consente, a determinate condizioni, la permanenza oltre il termine massimo nella medesima posizione tabellare - attiene unicamente ai Tribunali organizzati in un’unica sezione civile ed in un’unica sezione penale.

Tale situazione non ricorre nel caso considerato, che, dunque, non rientra nella previsione della citata disposizione, che è da considerarsi di natura eccezionale (cfr. delibera del 28.7.2009, cit.), sia alla luce dell’attuale dettato normativo (che impone il mutamento della “posizione tabellare”1) che della ratio che lo ispira, volta a favorire la circolarità dei singoli incarichi e l’arricchimento professionale del magistrato, grazie alla positiva trattazione di diverse materie2. E invero, l’organizzazione del Tribunale di …. prevede più sezioni civili e più sezioni penali sicché non è consentito ad un magistrato che all’interno di una sezione abbia trattato alcune materie per un decennio permanere nella medesima sezione oltre tale termine massimo abbandonando le predette materie e continuando a trattarne altre.

Peraltro, ove queste ultime comportassero lo svolgimento esclusivo di funzioni monocratiche, come nell’ipotesi prospettata, alla soluzione organizzativa auspicata dal richiedente osterebbe anche il

1 Cfr., in attuazione dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 160 del 30 gennaio 2006, come modificato dall’art. 5 della Legge 30 luglio 2007, n. 111, l’art. 2 del “Regolamento in materia di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio alla luce della modifica introdotta dal Decreto Legislativo 160 del 30 gennaio 2006 come modificato dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111”, adottato con delibera in data 13 marzo 2008, modificata con risoluzione dell’11 febbraio 2015.

2 Cfr. Relazione illustrativa al Regolamento del 13.3.2008.

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disposto dell’art. 51 della circolare sulla formazione delle tabelle, che impone lo svolgimento di funzioni sia collegiali che monocratiche, salvo il caso di “concrete esigenze organizzative dell’ufficio o di specifiche condizioni personali”, condizioni certamente non ravvisabili nel superamento del termine massimo di permanenza nella medesima posizione tabellare.

Tanto premesso;

delibera di rispondere nei seguenti termini:

nei tribunali la cui organizzazione prevede più di una sezione civile e di una sezione penale non è consentito permanere nella medesima sezione - anche ove, nel tempo, siano parzialmente mutati gli affari di competenza della stessa - quando in relazione ad alcune delle materie trattate sia maturato il termine massimo decennale.”

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