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Le regole per la compensazione del credito IVA dell'anno 2012

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Le regole per la compensazione del credito IVA dell'anno 2012

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 23 febbraio 2013

analisi dei casi in cui è compensabile in F24 il credito annuale IVA

La compensazione orizzontale è “libera” per i crediti Iva annuali non superiori a € 5.000,00.

Le compensazioni per importi non superiori ad € 5.000,00 sono, infatti, possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.

Dunque, il credito Iva maturato al 31 dicembre 2012 si può utilizzare in compensazione con altre imposte e contributi già dal 16 gennaio 2013, ma solo fino al limite massimo di € 5.000,00 (ricordiamo, invece, che per le compensazioni “interne” o verticali, cioè Iva da Iva nelle liquidazioni mensili o trimestrali, non sono previsti “paletti”).

L’eventuale credito eccedente € 5.000,00, ma entro l’ulteriore limite di € 15.000,00, potrà, invece, essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Infine, il credito che dovesse eccedere € 15.000,00 potrà essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione Iva annuale riporta il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.

Compensazione libera

Il c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. n. 16/2012) ha ridotto da € 10.000,00 ad € 5.000,00 il limite che consente l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito Iva, senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale.

Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva per importi non superiori ad € 5.000,00 può presentare il modello F24:

– dal 1° gennaio 2013;

– senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Tali compensazioni per importi non superiori ad € 5.000,00 sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. Entro tale limite

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è possibile la compensazione senza alcun tipo di vincolo.

Compensazioni tra € 5.000,00 e € 15.000,00 annui

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori ad € 5.000,00 invece, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24:

– a decorrere dal 16 giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;

– i modelli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori ad € 5.000,00 potranno essere trasmessi solo tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), in caso contrario verranno scartati dalla procedura.

Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è stato previsto che il contribuente possa escludere la dichiarazione annuale Iva dall’unificazione con la dichiarazione dei redditi, e quindi, possa presentarla in anticipo rispetto alla scadenza del Modello Unico.

Compensazioni superiori a € 15.000,00 annui e visto di conformità

Chi vuole utilizzare crediti Iva in compensazione per importi superiori a ad € 15.000,00 annui deve chiedere l’apposizione del “visto di conformità” sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito.

Il visto viene apposto dal Commercialista depositario delle scritture contabili.

I contribuenti che tengono la contabilità in proprio possono chiedere il visto di conformità ad un Caf o ad un professionista abilitato.

Divieto di compensazioni in presenza di “ruoli” scaduti

Dal 1° gennaio 2011 non é più possibile compensare i crediti erariali con i debiti nel modello F24 se vi sono delle cartelle scadute di importo superiore a € 1.500,00 (D.L. 78/2010).

In particolare, la compensazione preclusa in presenza delle seguenti due condizioni:

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– importo iscritto a ruolo con termine di pagamento scaduto (dopo i 60 giorni dalla notifica), infatti non basta la sola notifica della cartella per determinare il divieto, ma occorre che sia scaduto il termine per il pagamento;

– l’importo del ruolo deve essere superiore a € 1.500,00 (imposta, oneri accessori e sanzioni).

In presenza di ruoli scaduti oltre i 1.500,00 euro il blocco delle compensazioni è integrale, non è, quindi, limitato all’importo del debito da pagare.

Procedure di controllo telematiche

Le deleghe in compensazione di crediti Iva per importi annui oltre € 5.000,00 (in tale ipotesi, non sono più ammessi strumenti come l’home banking o il remote banking messi a disposizione dalle banche o poste) si devono presentare esclusivamente per il tramite del canale Entratel o Fisconline in forma diretta da parte del contribuente (abilitandosi al servizio) oppure tramite un intermediario abilitato (professionista).

Peraltro, i programmi di controllo dell’Agenzia delle Entrate prevedono un blocco per le compensazioni errate.

Saranno scartate dal sistema le deleghe di importo superiore a € 5.000,00 nel caso in cui manchi la dichiarazione annuale preventiva; le deleghe di importo superiore a € 15.000,00 nel caso in cui manchi l’apposizione del visto di conformità; le deleghe con credito Iva in compensazione di importo superiore a quello residuo spettante al contribuente.

Società di comodo e credito Iva

La compensazione del credito Iva è inibita alle società non operative (art. 30, D.L. n. 138/2011).

Sul tema il Legislatore ha previsto un’ulteriore fattispecie di non operatività, secondo cui, pur in mancanza dei presupposti indicati dalla Legge n. 724/1994, la presunzione di non operatività esplica i propri effetti anche quando le dichiarazioni del triennio dell’impresa espongono sempre una perdita fiscale oppure per due anni una perdita fiscale e per il rimanente periodo d’imposta un reddito inferiore a quello minimo di cui all’art. 30, comma 3 della L. n. 724/1994;

Ai fini delle compensazioni Iva:

– il divieto di compensazione si applica con riferimento al credito che emerge dalla dichiarazione Iva relativa all’anno in cui la società è qualificata come di comodo;

– la disposizione si applica a partire dall’esercizio 2012.

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Pertanto, oltre all’impossibilità di compensazione dell’Iva con altri tributi, non è possibile neppure richiedere il rimborso del credito stesso e/o cederlo a terzi; il protrarsi per tre anni consecutivi dello status “di comodo” comporta la perdita definitiva del credito Iva.

Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate (contenuto nella circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013) le società in perdita sistematica attratte nella disciplina delle società “di comodo”, perché in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi, subiscono le stesse penalità di queste ultime riguardo all’utilizzo del credito annuale Iva.

Quindi, se il triennio di perdita è il 2009-2011, l’eventuale eccedenza Iva che non potrà essere compensata sarà quella emergente dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2012. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

“Per le società non operative è stato chiarito (con la Circolare del 4 maggio 2007, n. 25/E e con la Risoluzione del 10 agosto 2007, n. 225/E) che le limitazioni all’utilizzo dell’eccedenza annuale IVA a credito di cui all’articolo 30, comma 4, primo periodo, della legge n. 724 del 1994, si riferiscono al credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale del periodo d’imposta relativamente al quale non è stato superato il c.d. test di operatività di cui al comma 1 del citato articolo 30.

Con riferimento alle società in perdita sistematica, la circostanza che si siano verificati tre periodi di imposta consecutivi in perdita fiscale concretizza il presupposto per applicare la disciplina delle società “di comodo” a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo, anche ai fini delle limitazioni all’utilizzo del credito IVA di cui al richiamato comma 4, primo periodo.

Pertanto, tali limitazioni si riferiscono all’eccedenza relativa al periodo d’imposta in cui trova applicazione la disciplina sulle società “di comodo”.

Conseguentemente, con riferimento alla situazione illustrata nell’esempio proposto, le limitazioni all’utilizzo del credito annuale IVA, disposte dall’articolo 30, comma 4, primo periodo, opereranno in riferimento al credito annuale IVA emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2012”.

Dunque, la preclusione non riguarda, invece, le compensazioni avvenute nel 2012 e riferite al credito annuale 2011.

Riepilogo Limite alle compensazioni

Per le compensazioni di credito Iva annuale di importo annuo non superiore a € 5.000,00 (precedente limite era di € 10.000,00).

Compensazioni superiori a € 10.000,00

La compensazione del credito Iva annuale di importo superiore a € 5.000,00 annui, può avvenire solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

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Compensazioni superiori a € 15.000,00

Per effettuare compensazioni di credito Iva per importi superiori a € 15.000,00 annui è, inoltre, necessario che sulla dichiarazione annuale siano apposti (alternativamente): il visto di conformità o la sottoscrizione del revisore contabile (per le società di capitali che ne sono dotate) che attesti l’effettuazione di tutti i controlli necessari per il rilascio del visto.

Vincenzo D’Andò

21 febbraio 2013

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