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DEF: pubblicato Allegato Infrastrutture-L’Italia resiliente progetta il futuro: nuove strategie per trasporti logistica infrastrutture

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CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LVII n. 3 – Allegati

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2020

(Articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

ALLEGATI

ALLEGATO I – Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica

ALLEGATO II – Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate

ALLEGATO III – Italia veloce. L’Italia resiliente progetta il futuro: nuove strategie per trasporti, logistica e infrastrutture

ALLEGATO IV – Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra

ALLEGATO V – Le spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome ALLEGATO VI – Indicatori di benessere equo e sostenibile

ALLEGATO VII – Relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip

Trasmesso alla Presidenza l’8 luglio 2020

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

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ALLEGATO I. Rapporto sullo stato di attuazione della

riforma della contabilità e finanza pubblica ... Pag. 7 ALLEGATO II. Relazione sugli interventi nelle aree sot-

toutilizzate ... » 19 ALLEGATO III. Italia veloce. L’Italia resiliente progetta il

futuro: nuove strategie per trasporti, logistica e

infrastrutture ... » 131 ALLEGATO IV. Relazione sullo stato di attuazione degli

impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad

effetto serra ... » 559 ALLEGATO V. Le spese dello Stato nelle regioni e nelle

province autonome ... » 587 ALLEGATO VI. Indicatori di benessere equo e sostenibile . » 597 ALLEGATO VII. Relazione sui fabbisogni annuali di beni

e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle conven-

zioni Consip ... » 723

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Allegato I

Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità

e finanza pubblica

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L’articolo 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta al Parlamento, in allegato al Documento di economia e finanza, un rapporto sullo stato di attuazione della medesima legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre Amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle Amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si deve dar conto altresì dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli altri enti territoriali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera h) della legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituito dall'articolo 2, comma 6, lettera b) della legge 196/2009

***

Il presente rapporto tratta gli adempimenti attuativi connessi alla riforma del bilancio dello Stato (deleghe articolo 40 e articolo 42 della legge 196/2009) che sono ancora in itinere, in considerazione del fatto che gli altri aspetti della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica e, in particolare quelli previsti con le altre deleghe contenute nella legge 196/2009, sono stati realizzati e già rendicontati nelle precedenti versioni del rapporto. Con riferimento all’anno 2019 e ai primi mesi del 2020, sono illustrate le attività svolte ai fini dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale e di un piano dei conti integrato delle Amministrazioni centrali dello Stato e di quelle finalizzate all’introduzione del nuovo concetto di accertamento contabile delle entrate del bilancio dello Stato. Sono, inoltre, descritti gli adempimenti intrapresi in materia di armonizzazione contabile degli enti non territoriali.

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INDICE

I. LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLA

CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA ... 13

I.1 L’accertamento qualificato ... 13 I.2 L'adozione della contabilità economico-patrimoniale e di un piano dei

conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato ... 15 I.3 Le innovazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli

enti non territoriali ... 17

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I. LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLA CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA

I.1 L’ACCERTAMENTO QUALIFICATO

Il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 ha introdotto il nuovo concetto di accertamento qualificato, con il quale si intende l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura per un ammontare corrispondente all'importo che lo Stato, avendone diritto sulla base della legislazione vigente, prevede di riscuotere nel triennio di riferimento. L’adozione del nuovo accertamento è subordinata ad un periodo di sperimentazione, che interessa ciascuna delle fasi del bilancio (previsione, gestione e rendicontazione) con riferimento all’esercizio finanziario 2019, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 maggio 2018. Ai sensi del medesimo provvedimento è stato istituito un apposito gruppo di lavoro, composto da rappresentanti qualificati dell’amministrazione finanziaria, volto al monitoraggio della sperimentazione stessa.

Con l’avvio della gestione per l’esercizio 2019, nell’ambito della citata sperimentazione, si è posta l’esigenza di individuare gli aspetti necessari per la rilevazione contabile dei fatti gestionali inerenti le entrate del bilancio dello Stato seguendo la nuova impostazione contabile. L’analisi, e con essa la predisposizione delle opportune modifiche ai contenuti informativi delle rilevazioni gestionali, si è incentrata sull’esame delle caratteristiche gestionali dei capitoli/articoli di bilancio e dei corrispondenti uffici contabili sui quali vengono rilevate le fasi contabili dell’entrata. Per ciascuno degli uffici contabili individuati si è poi provveduto a definire le regole contabili per la rilevazione del nuovo accertamento qualificato, tenendo ferma la necessità di registrare contestualmente anche il diritto di credito, al suo valore nominale indipendentemente dalla sua effettiva riscossione.

Giova, infatti, ricordare che l’articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 29 del 2018 prevede che “Nel Rendiconto generale dello Stato sono indicati per ogni unità di voto e per ogni unità elementare del bilancio dell’entrata, l’ammontare delle somme accertate in via amministrativa sulla base della legislazione vigente per le quali lo Stato ha diritto alla riscossione, nonché le somme rimaste da riscuotere, distinte a seconda se il relativo accertamento sia avvenuto nell’esercizio di riferimento o negli esercizi precedenti”.

È necessario, pertanto, tenere distinto l’accertamento inteso quale diritto di credito - che permane ed esplica i propri effetti ai fini dell’attività amministrativa di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, oltre a formare egualmente oggetto di rilevazione gestionale da esporre in apposito prospetto nel rendiconto generale dello Stato, indipendentemente dal suo grado di riscuotibilità - da quello

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contabile, c.d. “qualificato”, volto a incidere sui saldi contabili per la sola componente ritenuta riscuotibile.

Nell’ambito del gruppo di lavoro sulla sperimentazione si è provveduto, quindi, a rivedere le prospettazioni inerenti il conto del bilancio in cui verranno esposte le risultanze secondo il nuovo concetto di accertamento qualificato, nonché l’apposito prospetto che avrà la duplice finalità di evidenziare le somme accertate in via amministrativa e le somme rimaste da riscuotere, come previsto dal menzionato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 2018.

In linea e coerentemente con gli approfondimenti su esposti, come peraltro stabilito dall’articolo 6, comma 5, dello stesso decreto legislativo, è stata, infine, avviata la revisione delle norme inerenti le entrate contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, al fine di armonizzarne la disciplina con le nuove disposizioni introdotte.

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I.2 L'ADOZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E DI UN PIANO DEI CONTI INTEGRATO DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

L’adozione, previa sperimentazione, da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato della contabilità economico-patrimoniale e del piano dei conti integrato costituisce l’elemento qualificante degli articoli 38-bis, ter, quater, quinquies e sexies della legge 196/2009. Questo impianto contabile si sostanzia nell’introduzione di un sistema di contabilità integrata mediante affiancamento della contabilità economico-patrimoniale, a fini conoscitivi, alla contabilità finanziaria.

Le finalità della contabilità integrata sono le seguenti:

• l’armonizzazione del sistema contabile delle Amministrazioni centrali dello stato con quello delle altre Amministrazioni pubbliche. L’adozione infatti di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e di un piano dei conti integrato è collegata alle analoghe disposizioni emanate per gli Enti territoriali (decreto legislativo 118/2011) e non territoriali (decreto legislativo 91/2011) e al Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle Amministrazioni pubbliche (decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 n.132);

• il consolidamento e monitoraggio, nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione, dei dati contabili di bilancio delle Amministrazioni centrali dello Stato;

• la maggiore tracciabilità e trasparenza delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile.

Per dare attuazione alle richiamate disposizioni della legge 196/2009, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n.

1401, relativo all’adozione del piano dei conti integrato per le Amministrazioni centrali dello Stato.

È stato poi emanato il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 21 febbraio 2019 che ha per oggetto la disciplina della sperimentazione della contabilità integrata e del nuovo piano dei conti prevista dall’articolo 38-sexies, al fine di valutarne gli effetti prima della definitiva adozione.

Tale decreto ha previsto che la sperimentazione iniziasse a partire dal mese successivo a quello della sua pubblicazione in G.U., avvenuta in data 16 aprile 2019. Pertanto, dal mese di maggio 2019, le Amministrazioni centrali dello Stato, comprese le loro articolazioni periferiche, hanno utilizzato il sistema integrato di scritture contabili che consente la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante e assicura la correlazione delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economico-patrimoniale. Sono escluse dal perimetro di riferimento le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e le Amministrazioni

1Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2018. Per la predisposizione del decreto in questione sono stati acquisiti i pareri della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato.

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4 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

territoriali rientranti nella normativa prevista del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le quali opera la specifica disciplina di settore e le Università che sono disciplinate dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il citato decreto ministeriale ha previsto un avvio per fasi della sperimentazione in esame: nel 2019 sono state oggetto della sperimentazione le registrazioni degli eventi contabili relativi alle uscite finanziarie e alle componenti economiche negative rappresentate da costi e oneri. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la sperimentazione è estesa alle registrazioni degli eventi contabili relativi alle entrate finanziarie e alle componenti economiche positive rappresentate da ricavi e proventi.

Ai fini dell’attuazione della predetta sperimentazione si è proceduto all’implementazione di nuove funzioni nei sistemi informativi utilizzati per la registrazione delle scritture contabili.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha provveduto a divulgare alle Amministrazioni centrali dello Stato i contenuti della sperimentazione, innanzitutto pubblicando due circolari (n. 12 del 23 aprile 2019 e n. 36 del 24 dicembre 20192) che contengono le istruzioni tecnico-operative per la corretta elaborazione delle scritture di gestione e di quelle di chiusura dell’esercizio; sono state poi svolte delle riunioni sia con le Amministrazioni di spesa che con gli Uffici di controllo della Ragioneria per assicurare il necessario supporto metodologico e tecnico.

Le Amministrazioni coinvolte nella sperimentazione hanno proceduto alle prescritte registrazioni contabili e gli Uffici di controllo hanno svolto le conseguenti verifiche.

È in corso l’attività di monitoraggio sugli esiti del primo anno di sperimentazione, che è finalizzata alla produzione di una relazione da trasmettere alla Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 6 del citato decreto ministeriale.

2Tali circolari sono disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al seguente indirizzo:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/archivio/risultato.html?tipologia=Circolari&circolareNumero=&anno=2019&cerca_text=

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I.3 LE INNOVAZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DEGLI ENTI NON TERRITORIALI

L’armonizzazione dei bilanci delle Amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, con esclusione delle Regioni, degli Enti locali, dei loro enti e organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, è disciplinata dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 il quale ha previsto, tra l’altro, all’articolo 4, comma 3, lettera b), l’adozione di un apposito Regolamento per la revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. Lo schema di Regolamento ha proseguito, nel corso del 2019, il suo iter ed è stato sottoposto, come richiesto dall’articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo 91/2011, alle Commissioni parlamentari per il prescritto parere. Dando seguito alla richiesta la 5 Commissione bilancio del Senato della Repubblica, in data 5 agosto 2019, ha espresso “per quanto di propria competenza, parere favorevole con la condizione” che “agli articoli 27 (Accertamento) e 32 (Impegno di spesa), la definizione di competenza finanziaria sia resa omogenea a quella introdotta per il bilancio dello Stato, come definita negli articoli 21-bis e 34 della legge n. 196 del 2009, apportando conseguentemente al testo le occorrenti ulteriori modifiche di coordinamento.”

La Ragioneria generale dello Stato ha pertanto sottoposto il testo dello schema di decreto ad una complessiva rilettura, assegnando al Gruppo di lavoro che aveva predisposto lo schema, il compito di apportare al testo dell’articolato le necessarie modifiche con le finalità di rendere le definizioni di “Accertamento” ed

“Impegno” omogenee a quelle introdotte per il bilancio dello Stato e di garantire la coerenza delle novità introdotte con l’impianto complessivo delle disposizioni.

L’attività di revisione è in corso di completamento e sarà sottoposta, a breve, alle ulteriori valutazioni della Corte dei conti per una verifica di legittimità e coerenza rispetto alle nuove regole introdotte.

Sempre con riferimento al processo di armonizzazione degli enti contemplati dal decreto legislativo 91/2011, è utile segnalare che, nel corso del 2019 è proseguita anche, da parte di un Gruppo di lavoro dedicato, l’attività finalizzata all’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), del medesimo decreto che prevedono l’adozione di un Regolamento concernente l’elaborazione dei principi contabili applicati riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione. In particolare, le attività del suddetto gruppo sono state dedicate a collaborare, fornendo un prezioso contributo, alla revisione del testo dello Schema di decreto per la finalità di recepimento della condizione espressa dalle Commissioni Parlamentari, anche tenendo conto che la definizione dei principi contabili applicati dovrà necessariamente essere sequenziale ed allineata ai nuovi istituti e alle nuove regole definite dal revisionando schema di decreto.

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Allegato II

Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate

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INDICE

PREMESSA ... 23

I. L’AZIONE DELLA PO LITICA DI COESIONE COMUNITARIA E NAZIONALE ... 25

I.1 Risorse e cicli di programmazione ... 26

I.2 Ambiti di programmazione e settori d’intervento: quadro d’insieme dell’attuazione dei cicli 2007-2013 e 2014-2020 ... 32

II. OBIETTIVI E RISULTATI DELLA POLITICA DI COESIONE ... 39

II.1 La programmazione e lo stato d’attuazione dei fondi strutturali nel periodo 2014-2020 ... 39

II.2 La politica di coesione nazionale nel periodo 2014-2020 ... 58

II.3. Lo stato d’attuazione della politica di coesione del periodo 2007-2013 ... 70

II.4 Strategie e strumenti delle politiche di coesione ... 79

III. STRUMENTI PER SOSTENERE L’ORIENTAMENTO AI RISULTATI NELLE POLITICHE DI COESIONE: MISURAZIONE VALUTAZIONE E TRASPARENZA ... 109

III.1 La misurazione ... 109

III.2 La valutazione ... 112

III.3 La trasparenza ... 115

IV. LA POLITICA DI COESIONE EUROPEA POST 2020 ... 119

IV.1 Le proposte della commissione e il confronto con il Parlamento e il consiglio sui regolamenti 2021-2027 ... 119

IV.2 Il negoziato sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ... 122

IV.3 Il percorso partenariale per la programmazione 2021-2027 ... 126

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GLOSSARIO

CTE Cooperazione territoriale europea

FEAD Fondo per il programma per gli aiuti europei agli indigenti FEAMP Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FESR Fondo europeo per lo sviluppo regionale FSC Fondo sviluppo e coesione

FSE Fondo sociale europeo

IOG Iniziativa occupazione giovani OT Obiettivo tematico

PAC Piano di azione e coesione PO Programma operativo

POC Programma operativo complementare PON Programma operativo nazionale POR Programma operativo regionale

PRA Piano di rafforzamento amministrativo QFP Quadro finanziario pluriennale

SIE Fondi Strutturali e di investimenti europei

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PREMESSA

La presente relazione predisposta a cura del Dipartimento per le politiche di coesione, ai sensi dell’art. 10 della legge 196/2009, integrato dall’art. 7 del decreto legislativo 88/2011, dà conto delle principali attività di programmazione e di attuazione realizzate nel corso del 2019 nell’ambito degli interventi previsti dalle politiche di coesione territoriale, evidenziando i contributi e i risultati conseguiti con le risorse ‘aggiuntive’ comunitarie e nazionali (Fondi strutturali e di investimento europei e Fondo per lo sviluppo e la coesione), per la promozione e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale e per la riduzione dei divari di sviluppo regionale, ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (art. 174) e della Costituzione italiana (art. 119, comma 5).

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I. L’AZIONE DELLA POLITICA DI COESIONE COMUNITARIA E NAZIONALE

Le politiche di coesione finanziano interventi di sviluppo economico e sociale dei territori, con azione più intensa e maggiori risorse nelle aree meno sviluppate e fragili nonché per le comunità e persone più deboli. L’obiettivo guida della coesione è, infatti, ridurre le disparità che sono generate dall’operare dell’economia, dai comportamenti sociali e, talora, dalle stesse politiche generali.

L’impegno del governo è mettere in campo una politica generale nazionale che, attraverso la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, l’attuazione dei principi della perequazione e del riequilibrio territoriale della spesa in conto capitale ordinaria (la cosiddetta “clausola del 34 per cento”), tenga conto dei divari tra le aree geografiche e consenta alla politica di coesione comunitaria e nazionale di essere realmente aggiuntiva, non depotenziandone l’impatto economico e sociale.

Il perseguimento dell’obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale - presente nei Trattati di funzionamento dell’Unione europea (art. 174) e nella Costituzione italiana (art.119, comma 5) – prevede, infatti, risorse dedicate (addizionali o speciali) e progetti di intervento in una molteplicità di ambiti tematici. La plurisettorialità e integrazione tra interventi diversi è tipica della politica di coesione, perché essa è guidata, per impostazione teorica e normativa, dai diversi bisogni da soddisfare e dalle diverse opportunità da riconoscere.

L’Unione europea (UE) finanzia politiche di coesione con i Fondi strutturali in tutti gli Stati membri organizzate per cicli di programmazione di medio periodo. L’Italia, oltre all’intervento di tali Fondi, ha storicamente elaborato anche proprie politiche di coesione, finanziate con fondi nazionali, che si sono nel tempo allineate, pur con alcune differenze, ai cicli di programmazione comunitaria.

Le politiche di coesione non rappresentano una quota rilevante rispetto al totale della spesa per interventi e investimenti strutturali nel Paese, tuttavia il loro peso finanziario è significativo nel Mezzogiorno e, comunque assumono un ruolo che va al di là del solo apporto finanziario. L’approccio delle politiche di coesione, sebbene non sempre facile da mettere in pratica, prevede che i progetti finanziati nei diversi ambiti siano individuati con riferimento a un’idea strutturata di intervento che definisce azioni utili al raggiungimento di obiettivi espliciti non solo di breve termine (strategia). Non solo per diversi settori, ma anche per molte questioni di policy trasversali – come ad esempio quelle dello sviluppo territoriale locale, urbano e delle aree interne – le politiche di coesione sono nel tempo divenute uno spazio privilegiato di azione, pratiche e collaborazione tra attori diversi che ha influenzato l’azione ordinaria.

Anche nella recente legge di bilancio 2020, che ha rifinanziato il Fondo per lo sviluppo e la coesione con ulteriori 5000 milioni di euro, sono, tra l’altro, previste, a valere su tali risorse, misure specifiche di infrastrutturazione per il Mezzogiorno:

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in particolare, 300 milioni di euro sono destinati, ai sensi dell’articolo 1, comma 311, ad incentivare gli investimenti in opere destinate al soddisfacimento di bisogni e interessi della collettività, cosiddette “infrastrutture sociali”. E’ in corso di emanazione l’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal successivo comma 312, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, volto a definire le modalità attuative di tale contributo e il riparto delle risorse tra i Comuni, assicurando, come disposto dalla stessa norma, un'incidenza decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti.

La legge di bilancio 2020, inoltre, rafforzando la “clausola del 34 per cento” e le possibilità di riprogrammazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, ha posto le basi per l’azione strategia e coordinata di rilancio degli investimenti pubblici e privati nel Mezzogiorno, raccolta nel “Piano Sud 2030 – Sviluppo e coesione per l’Italia”, l’atto di indirizzo politico che orienta le politiche di coesione in Italia, nei prossimi anni.

I.1 RISORSE E CICLI DI PROGRAMMAZIONE

La natura delle politiche di coesione richiede un’impostazione strategica relativamente stabile per un periodo medio – lungo e rinnovabile a cadenza ciclica per tenere conto dell’evoluzione autonoma del contesto e di reimpostazioni nelle priorità di lungo periodo. L’articolazione in cicli di programmazione strategica pluriennali risponde a queste esigenze, ancorché nella realtà non infrequenti sono le riprogrammazioni all’interno di ciascun ciclo. I cicli di programmazione della politica di coesione comunitaria hanno una durata settennale corrispondente a quella del quadro finanziario pluriennale dell’UE, ma lo travalicano nella fase attuativa per alcuni anni. Dal ciclo 2007-2013 anche le politiche di coesione nazionali si sono allineate a questa impostazione, ma la loro durata attuativa è maggiore per accompagnare la realizzazione compiuta di interventi che richiedono tempi più lunghi e per poter corrispondere meglio a esigenze di mutamento di scenario che possono intervenire nel corso del ciclo di programmazione. Inoltre, mentre le attività di programmazione (definizione dei contenuti e obiettivi specifici dei programmi) della politica di coesione comunitaria sono piuttosto compatte e si realizzano nelle fasi iniziali del ciclo, nel caso della politica di coesione nazionale queste attività si completano in un arco di tempo più ampio nel corso di ciascun ciclo, anche per definire complementarietà o specializzazione dell’intervento nazionale rispetto al ciclo comunitario. Quest’ultimo, in quanto comune a tutti i Paesi UE e basato sul bilancio comunitario, presenta inquadramenti necessariamente più rigidi sulle tempistiche.

Le risorse disponibili sono definite a inizio del ciclo per la programmazione sia comunitaria sia nazionale. Modifiche, in aumento o in decremento, delle dotazioni finanziarie sono tuttavia possibili nel corso del periodo di programmazione. Le

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risorse di provenienza comunitaria sono piuttosto stabili nel corso di ciascun ciclo1, meno stabili sono state storicamente le risorse nazionali. Queste ultime in alcuni periodi sono state incrementate per rifinanziamento della principale risorsa nazionale dedicata (Fondo sviluppo e coesione - FSC), in altri periodi hanno subito notevoli riduzioni, a valere sul FSC e su altre risorse dedicate alla coesione, per esigenze generali di finanza pubblica, ovvero per definire coperture di altre iniziative2.

In Italia, le risorse disponibili per le politiche di coesione (comunitarie e nazionali) per i cicli 2014-2020 e 2007-2013 sono presentate in una ricognizione analitica, per tipologia di fonte finanziaria, aggiornata a dicembre 2019 nelle Tavole I.1 e I.2 dalle quali si evince il ruolo preponderante per le politiche di coesione nel Mezzogiorno del Paese.

Le note alle tavole chiariscono diversi aspetti di dettaglio e danno conto, ove opportuno, dell’evoluzione nel tempo delle dotazioni.

1 Riduzioni sono possibili a seguito dell’applicazione delle cosiddette regole sul disimpegno automatico, laddove i programmi richiedano pagamenti intermedi dal bilancio UE inferiori alle soglie annuali previste. Nel caso italiano, sia nel 2007-2013 e sia nel 2014-2020 tale circostanza è stanza rara e per importi modesti. Incrementi possono derivare in particolari fasi per aggiustamenti complessivi nelle dotazioni di bilancio dedicate. Nel caso italiano, per il ciclo 2014-2020, a seguito dell’aggiustamento tecnico del 2016 per allineare le dotazioni a dati più aggiornati sulla situazione strutturale delle diverse regioni europee, l’Italia ha ricevuto un incremento di 1,6 miliardi di fondi strutturali. Incrementi, nel ciclo 2014-2020, si sono avuti a favore dell’Italia anche per la risorsa speciale UE dedicata al sostegno dell’intervento a favore dell’occupazione giovanile (Youth Employment Initiative- YEI).

2 Tagli significativi, ovvero reindirizzi a iniziative non inquadrabili nelle politiche di coesione, per la dotazione del FSC e di altri fondi nazionali per le politiche di coesione sono intervenuti in modalità significativa soprattutto nel ciclo 2007-2013. Nel caso del ciclo 2014-2020, reindirizzi della dotazione del FSC a copertura di varie tipologie di provvedimenti sono state in generale compensate da successivi incrementi della dotazione.

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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 12 TAVOLA I.1: PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - RISORSE FINANZIARIE (milioni di euro) Risorse UERisorse nazionali Totale risorse Mezzo- giornoCentro Nord Non ripartito TotaleMezzo- giornoCentro Nord Non ripartito TotaleMezzo- giornoCentro Nord Non ripartito Totale A) Fondi Strutturali 25.302,68.345,7 - 33.648,311.946,37.643,7 - 19.590,037.248,915.989,4- 53.238,3 FESR (1) 18.016,23.644,4 - 21.660,58.213,9 3.644,4 - 11.858,226.230,07.288,7 - 33.518,8 FSE (2) 6.848,1 4.229,1 - 11.077,23.732,4 3.999,4 - 7.731,8 10.580,58.228,4 - 18.809,0 IOG (3) 438,3 472,2 - 910,5 - - - - 438,3 472,2 - 910,5 B) FESR CTE (4) - - 1.136,8 1.136,8 - - 200,6 - - 1.337,4 1.337,4 C) FEAD (5) - - 670,6 670,6 - - 118,3 118,3 - - 788,9 788,9 D) POC (6) - - - - 8.684,1 29,484,78.798,2 8.684,1 29,484,78.798,2 E) FSC (7) - - - - 49.249,212.298,1- 61.547,349.249,212.298,1- 61.547,3 F) Aree Interne - - - - 123,7 155,6 - 279,3 123,7 155,6 - 279,3 TOTALE25.302,68.345,7 1.807,4 35.455,770.003,320.126,8403,7 90. 533,795.225,928.472,52.211,0 125.989,4 (1)FESR: Fondo europeo per lo sviluppo regionale; (2)FSE: Fondo sociale europeo; IOG: Iniziativa occupazione giovani; (3)IOG: Iniziativa occupazione giovani; (4)CTE: Cooperazione territoriale europea; (5)FEAD: Fondo per il programma per gli aiuti europei agli indigenti; (6)POC: Programma operativo complementare; (7)FSC: Fondo sviluppo e coesione

Fon te: Per i Fondi strutturali - elaborazioni Dipartimento per le politiche di coesione-Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione su dati del portale della Commissione europeahttps://cohesiondata.ec.europa.eu/; per i Fondi nazionali - elaborazioni Dipartimento per le politiche di coesione-Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione su dati riportati nei provvedimenti nazionali rilevanti (disposizioni di legge e delibere del CIPE).

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