• Non ci sono risultati.

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA L.R.04.02.2016 n.2 “Riordino del sistema delle autonomie locali”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA L.R.04.02.2016 n.2 “Riordino del sistema delle autonomie locali”"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R.04.02.2016 n.2 “Riordino del sistema delle autonomie locali”

Area Amministrativa e Risorse Umane

DETERMINAZIONE

n. 82/AMM del 21.11.2016

Oggetto:

RICALCOLO FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE DELLA EX GESTIONE STRALCIO DEL MEDIO CAMPIDANO PER LE ANNUALITA’ 2010-2015. COSTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE DELLA EX GESTIONE STRALCIO DEL MEDIO CAMPIDANO E DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA ANNUALITA’ 2016.

Viste:

- la Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 recante “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” e, in particolare, l’art. 1 comma 3 nel quale la Regione Sardegna codifica definitivamente la soppressione delle province di Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano;

- la Legge Regionale 12.03.2015, n. 7 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”;

- la Legge Regionale 04.02.2016 n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” e, in particolare, l’art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali” e l’art. 25

“Circoscrizioni provinciali” comma 1 lett. a) in cui si stabilisce la variazione delle circoscrizioni territoriali delle Province della Regione Sardegna e si individua la circoscrizione territoriale della Provincia del Sud Sardegna “corrispondente a quella della Provincia di Cagliari, esclusi i comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari” e aggregati nel rispetto della volontà popolare i comuni di cui alla lettera c) dello stesso comma, “di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo”;

Richiamata:

- la Deliberazione n. 23/5 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 - Riordino del sistema delle Autonomie locali della Sardegna. Art. 25 “Circoscrizioni provinciali. Schema assetto province e città metropolitane” pubblicata nel BURAS supplemento straordinario n. 21 del 28.04.2016;

- la Deliberazione n. 23/6 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 n. 2, art. 24 - Riordino delle circoscrizioni provinciali. Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della provincia di Cagliari” pubblicata nel BURAS supplemento straordinario n. 21 del 28.04.2016 con la quale l’ing. Giorgio Sanna è nominato amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna;

Preso atto

della Circolare n. 992/GAB del 22.04.2016 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 – art. 24 – Riordino delle circoscrizioni provinciali- Delibera n. 23/6 del 20 aprile 2016. Indirizzi operativi”

con la quale l’Assessore agli enti locali, finanze ed urbanistica attribuisce indirizzi operativi agli amministratori delle Province;

Dato atto che:

- con Deliberazione dell’A.S. n. 9 del 20.07.2016, è stata approvata la Macrostruttura della nuova Provincia del Sud Sardegna;

- con Deliberazione dell’A.S. n. 10 del 25.07.2016, è stata approvata la Dotazione organica della Provincia del Sud Sardegna;

- con Deliberazione dell’A.S. n. 11 del 25.07.2016, è stata approvata l’assegnazione del personale alla macrostruttura dell’ente.

Ritenuto

di dover provvedere alla costituzione del “fondo risorse decentrate anno 2016” per il personale dipendente della Ex Provincia del Medio Campidano applicando le decurtazioni in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Premesso che

(2)

- la decurtazione prevista dall’articolo 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

- che la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15.4.2011, ha chiarito che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio debba essere effettuata “sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1°gennaio ed al 31 dicembre di ciascun anno”, stabilendo che “la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011- 2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. Con riferimento alla dirigenza, la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare. Rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle connesse responsabilità. E’ opportuno precisare che l’applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, riguarda l’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto collettivo integrativo ovvero, con riferimento alle remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte”;

- la circolare n.16 del 6.05.2012 al conto annuale 2011, (emessa dalla Ragioneria Generale dello Stato) dettaglia in modo particolare la costituzione del fondo, le decurtazioni previste dal D.L 78/2010 articolo 9 comma 2 bis e la relativa destinazione;

- l’articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha modificato ed integrato l’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che ora testualmente recita (comma 2-bis): “a decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

- La circolare M.E.F. n. 20/2015 chiarisce che “La ratio alla base delle modifiche apportate dal citato comma 456, all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010 è quella di rendere strutturali i relativi risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente che, altrimenti, sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014”.

- La Delibera della Corte dei conti Abbruzzo nella Camera di consiglio Del. n. 120/2016/PAR del 12 maggio 2016 specifica : “[…] In tal modo, restano consolidate le decurtazioni, apportate nell’intero periodo (1° gennaio 2011–31 dicembre 2014), disciplinate dall’articolo 9, comma 2- bis, sia con riferimento alla parte fissa che alla parte variabile del fondo. Appare, dunque, opportuno che gli Enti, che non hanno proceduto nel senso suddetto, procedano al ricalcolo dell’ammontare dei fondi di contrattazione – per il periodo 2011-2014 – coerentemente con quanto esplicitato nella circolare M.E.F. n. 20/2015, addivenendo alla corretta quantificazione dei fondi, base di calcolo per l’applicazione delle decurtazioni al 1°

(3)

gennaio 2015. Il calcolo del fondo 2015 costituisce, infine, la base su cui operare nel 2016, per via dell’articolo 1, comma 236, della legge di stabilità 2016, il nuovo conteggio che reintroduce, nel 2016, di nuovo un vincolo sull’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale amministrativo, anche di livello dirigenziale, che non potrà superare l’importo corrispondente del 2015 e dovrà essere ridotto in proporzione alla riduzione del personale in servizio. Si ripropone, dunque, per l’anno corrente, la norma di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010.

- La medesima Delibera della Corte dei Conti specifica altresì: “Resta categoricamente esclusa la possibilità di recupero di arretrati per il periodo 2010-2014, durante il quale hanno operato i vincoli disposti dall’articolo 9 della legge n. 122/2010. Già con deliberazione n. 179/2015/PAR del 20 maggio 2015, questa Sezione definiva come permanenti le decurtazioni del periodo 2011-2014, che non possono essere più recuperate, fra cui la RIA, congelate per effetto delle regole di non superamento del tetto, in coerenza con la circolare M.E.F. n. 12/2011. Dal 2015 in poi – precisava – riprende in vigore il calcolo del fondo secondo i parametri contrattuali.

Tuttavia, è apparso evidente che il tenore letterale della norma, che fa riferimento alla decurtazione di un “importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”, ha suscitato problematiche interpretative. Con deliberazione n. 179/2015/PAR, citata, questa Sezione ha considerato che “l’allungamento al 31.12.2014 dei vincoli già previsti per gli anni 2011-2013 ha determinato che il fondo per la contrattazione decentrata non potesse superare nel 2014 il tetto del fondo del 2010 e che lo stesso dovesse essere ridotto in proporzione alla riduzione del personale in servizio. Dal 2015, invece, non si operano le riduzioni legate alla diminuzione del personale, ma calcolato il fondo secondo le regole contrattuali, ad esso andrà applicata la decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate nel periodo 2011-2014”.

Preso atto quindi che:

- nel 2015 non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi e non dovrà procedersi alla decurtazione del fondo in relazione all’eventuale riduzione del personale in servizio, ma si dovranno stabilizzare gli eventuali tagli operati nel quadriennio 2011/2014;

- che, per l'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) si applicano le riduzioni del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale dipendente e il valore del fondo per l'esercizio 2015 costituisce il limite per la costituzione del fondo per l'esercizio 2016.

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2016 secondo la quale il metodo per determinare il taglio continua ad essere quello della differenza fra le medie aritmetiche del personale in servizio nel corso dei due esercizi contigui.

Richiamate le determinazioni dirigenziali in merito alla costituzione dei fondi risorse decentrate per il personale riferite agli anni dal 2010 al 2015 della ex Provincia del Medio Campidano:

• n. 53 del 25.11.2010 avente ad oggetto: “Personale dipendente – Costituzione fondo risorse decentrate anno 2010;

• n. 40 del 27.07.2011 avente ad oggetto: “Personale dipendente – Costituzione fondo risorse decentrate anno 2011;

• n. 51 del 16.10.2012 avente ad oggetto: “Personale dipendente – Costituzione fondo risorse decentrate anno 2012;

• n. 83 del 09.12.2013 avente ad oggetto: “Personale dipendente – Costituzione fondo risorse decentrate anno 2013;

• n. 28 del 29.05.2015 avente ad oggetto: “Personale dipendente – Costituzione fondo risorse decentrate anno 2014;

• n. 63 del 28.12.2015 avente ad oggetto: “Personale dipendente – Costituzione fondo risorse decentrate anno 2015;

Dato atto che da un attento esame dei provvedimenti innanzi richiamati adottati dalla Ex Provincia del Medio Campidano, sono stati riscontrati errori nell’applicazione della normativa contrattuale ed in particolare nell’applicazione delle decurtazioni per il personale cessato effettuate nell’anno successivo a quello di riferimento;

(4)

Ritenuto pertanto necessario procedere al ricalcolo dell’ammontare dei fondi di contrattazione per il periodo 2010-2015, coerentemente con quanto esplicitato della normativa contrattuale, degli orientamenti applicativi nel tempo espressi dall’ARAN e delle circolari della Ragioneria Generale dello Stato in merito alla corretta applicazione delle disposizioni disciplinanti la materia e in particolare dalla circolare M.E.F. n. 20/2015, al fine di addivenire alla corretta quantificazione dei fondi;

Evidenziato che l’attività di ricalcolo dei fondi costituisce il presupposto per una corretta quantificazione della parte stabile del fondo dell’anno 2015, sulla quale si consolidano anche le decurtazioni applicate negli anni 2011-2014 per effetto delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 propedeutico ad una corretta costituzione del fondo risorse decentrate per la Ex Provincia del Medio Campidano per l’annualità 2016;

Dato atto, in particolare, che il procedimento per il ricalcolo dei “Fondi risorse decentrate” per gli anni dal 2010 al 2015 e per la costituzione del “Fondi risorse decentrate per l’anno 2016” è stata effettuata con utilizzazione del Kit Aran “Foglio excel per la gestione delle risorse decentrate del fondo per la contrattazione integrativa del comparto Regioni ed Autonomie locali” predisposto dall'Agenzia con l'intento di supportare l'attività di costituzione fondo che ha, preimpostato, il metodo per quantificare la riduzione delle risorse decentrate, prevista nella seconda parte dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n.

78/2010 (base di calcolo cui applicare la percentuale di riduzione) e per calcolare le consistenze di personale dell’anno da porre a raffronto, ai fini della riduzione, con le consistenze dell’anno 2010;

Che da tale ricalcolo, con particolare riferimento alle decurtazioni, si rileva:

• che nella costituzione dei fondi risorse decentrate per la Ex Provincia del Medio Campidano dal 2010 e fino all’annualità 2015, le quote relative alle economie dell’anno precedente venivano erroneamente indicate tra quelle soggette al limite: gli importi corrispondenti vengono correttamente collocati tra le voci non soggette al limite;

• che nell’annualità 2011 non risulta essere stata operata alcuna decurtazione prevista dal D.L 78/2010 articolo 9 comma 2 bis: dal ricalcolo risulta confermata l’assenza di decurtazioni in quanto il totale delle voci non soggette al limite risulta inferiore al limite del 2010 e, comunque, il fondo 2011 risulta inferiore al limite 2010 adeguato all’eventuale riduzione di personale;

• che nell’annualità 2012 è stata erroneamente effettuata la decurtazione prevista dal D.L 78/2010 articolo 9 comma 2 bis per €. 24.200,00: dal ricalcolo risulta invece l’assenza di decurtazioni in quanto il totale delle voci non soggette al limite risulta inferiore al limite del 2010 e, comunque, il fondo 2012 risulta inferiore al limite 2010 adeguato all’eventuale riduzione di personale;

• che nell’annualità 2013 è stata erroneamente effettuata la decurtazione prevista dal D.L 78/2010 articolo 9 comma 2 bis per €. 22.183,50: dal ricalcolo risulta invece l’assenza di decurtazioni in quanto il totale delle voci non soggette al limite risulta inferiore al limite del 2010 e, comunque, il fondo 2013 risulta inferiore al limite 2010 adeguato all’eventuale riduzione di personale;

• che nell’annualità 2014 non risulta essere stata operata alcuna decurtazione prevista dal D.L 78/2010 articolo 9 comma 2 bis: dal ricalcolo risulta confermata l’assenza di decurtazioni in quanto il totale delle voci non soggette al limite risulta inferiore al limite del 2010 e, comunque, il fondo 2014 risulta inferiore al limite 2010 adeguato all’eventuale riduzione di personale;

• che nell’annualità 2015 è stata effettuata erroneamente la decurtazione prevista dal D.L 78/2010 articolo 9 comma 2 bis per €. 38.316,38: nell’anno si sarebbero dovute consolidare le riduzioni operate nelle annualità 2011-2014, che dal ricalcolo sono risultate pari a zero. Dal ricalcolo risulta confermata l’assenza di decurtazioni;

Che le risultanze del suddetto ricalcolo sono allegate al presente atto (allegato “A”) per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, quindi, di poter procedere alla costituzione del “fondo risorse decentrate anno 2016” per il personale dipendente della Ex Provincia del Medio Campidano;

Che parte del “fondo risorse decentrate anno 2016 del personale dipendente della Ex Provincia del Medio Campidano, costituisce porzione del “fondo risorse decentrate anno 2016 del personale dipendente della provincia del Sud Sardegna”, che sarà definitivamente quantificato alla definizione del corretto metodo di costituzione;

(5)

Considerato altresì che

nell’anno 2016 la consistenza numerica del personale della Ex Provincia del Medio Campidano risulta inferiore rispetto a quella del 2015 e precisamente:

ANNO 2015:

personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2015 = n. 117 unità personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2015 = n. 92 unità media dipendenti = n.104,50

ANNO 2016:

personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2016 = n. 92 unità personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2016 = n. 62 unità media dipendenti = n. 77,00

Tenuto conto:

- il Fondo delle risorse per l’anno 2016, costituito in questa fase in via provvisoria, risulta contenuto entro il limite del 2015;

- che il Fondo per le risorse decentrate 2016 consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

- è stato osservato quanto disposto dal D.L. 90/2014 in ordine al contenimento della spesa del personale per l’anno 2015 rispetto alla media del triennio 2011/2013;

Assunto che le regole per la costituzione del fondo sono dettate in modo vincolante da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro e che i margini di autonomia dell’ente sono rigidamente delimitati;

Visto il prospetto allegato relativo alla costituzione del fondo fondi risorse decentrate personale ex Provincia del Medio Campidano anno 2016 (allegato “B”);

Dato atto che sul ricalcolo dei fondi 2010-2015, sulla costituzione del fondo 2016 e sulla connessa compatibilità con i vincoli di bilancio verrà acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Atteso che,

in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del CCDI anno 2016, si provvederà agli adempimenti relativi al controllo sulla compatibilità dei costi, previsti dall’art. 40-bis, comma 1°, del D.Lgs. n.

165/30.03.2001 avente ad oggetto “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

Visto:

- lo Statuto Provinciale, adottato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 3 del 08.07.2016,

- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera dell’Amministratore Straordinario n. 4 del 25.07.2016;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

- il Decreto dell’Amministratore Straordinario n.6 del 25.07.2016 col quale è stato conferito l’incarico dirigenziale dell’Area Amministrativa alla sottoscritta;

D E T E R M I N A

- di CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di RICALCALCOLARE, sulla base in applicazione delle disposizioni contrattuali e della normativa in materia, il Fondo risorse decentrate dei dipendenti della ex Provincia del Medio Campidano per gli anni dal 2010 al 2015, quale presupposto per una corretta quantificazione della parte stabile del fondo dell’anno 2015 sulla quale si consolidano anche le decurtazioni applicate negli anni 2011-2014 per effetto delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 e per una corretta costituzione del fondo dei dirigenti per l’annualità 2016, così come

(6)

dettagliatamente riportato nel Prospetto allegato A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di DARE ATTO, altresì̀, che sotto il profilo delle motivazioni di ordine giuridico e finanziario riconducibili al vigente ordinamento contrattuale e legislativo, gli atti pregressi succitati di costituzione dei fondi saranno da considerarsi inefficaci dalla data di adozione del presente atto e, pertanto, sono da ritenersi sostituiti ad ogni effetto con la medesima ricorrenza;

-

di COSTITUIRE conseguentemente, consolidando le decurtazioni intervenute negli anni precedenti, il fondo risorse decentrate per la Ex Provincia del Medio Campidano per l’annualità 2016 per un importo pari a €. 249.237 oltre oneri, così come dettagliatamente riportato nel Prospetto allegato B) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di DARE ATTO, che parte del fondo risorse decentrate del Medio Campidano, per l’anno 2016, costituisce porzione del fondo risorse decentrate della provincia del Sud Sardegna, per l’anno 2016, il quale verrà esattamente quantificato nel momento in cui saranno completamente definiti tutti gli aspetti della sua costituzione;

- di DARE ATTO che la spesa complessiva risultante dalla costituzione del fondo, pari a € €.

249.237, farà carico al capitolo 50101 “Fondo risorse decentrate” della ex Provincia del Medio Campidano;

- Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 01/04/1999.

- Di trasmettere il presente atto:

o al Collegio dei Revisori, per l’espressione di apposito parere;

o all’Ufficio Servizi Finanziari per gli adempimenti di sua competenza;

o all’ufficio Affari Generali per la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69 del e al D.

Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale;

Il Dirigente

Dott.ssa Speranza Schirru

F.to

Riferimenti

Documenti correlati

Premesso che ai sensi dell’art. 112 del 31 marzo 1998 sono state attribuite alle province alcune funzioni già di competenza del Ministero delle Infrastrutture e

Sede Legale: Via Mazzini, 39 – 09013 – Carbonia – Tel. 112 del 31 marzo 1998, sono state attribuite alle province alcune funzioni già di competenza del Ministero

- ai sensi dell’articolo 105 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, sono state attribuite alle province alcune funzioni già di competenza del Ministero delle

Vista la Legge Regionale n. 2 del 04 febbraio 2016 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” e considerato che nelle more della completa

190, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in particolare, l’art. b), stabilisce che le

2) di impegnare in conseguenza di quanto sopra, la somma complessiva di € 1.377,57 (euro milletrecentosettantasette/57) a favore della delegazione Aci Delegazione

Dato atto che il presunto importo di euro 250,00, relativo alle spese da sostenere durante la trasferta della dipendente (biglietto aereo, mezzi pubblici, vitto e pernottamento –

45 del 07.10.2016 della Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse umane con la quale si autorizzava l’indizione della gara con procedura negoziata per l’affidamento del