PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Gestione Stralcio Ex Provincia di Carbonia Iglesias
L.R.04.02.2016 n.2 “Riordino del sistema delle autonomie locali”
Area dei servizi amministrativi e finanziari Servizio gestione delle risorse umane
DETERMINAZIONE n° 153 del 05.07.2016
Oggetto: Presa d’atto ammissione ai permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33, c. 3, legge 5/02/1992, n. 104.
Il Dirigente
Vista l’istanza, assunta al ns. prot. n. (omissis) del (omissis) della (omissis) dipendente di questo Ente con contratto a tempo indeterminato, con la quale chiede di poter usufruire dei benefici di cui all’art. 33 c.3 della legge n. 104/92, modificata dagli artt. 19 e 20 della Legge 53 del 08/03/2000 e dalla legge n. 183/2010, per se stessa;
Visto il verbale di visita medica per l’accertamento dell’handicap effettuata il giorno 8.06.2016, stilato dalla competente Commissione Medica ASL, dalle cui risultanze si evince l’entità delle patologie da cui la dipendente è affetta e per le quali viene riconosciuta “portatore di handicap in situazione di gravità art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92”;
Rilevato che lo stesso verbale è definitivo in quanto approvato dall’INPS, ai sensi dell’art. 20 della Legge 03.08.2009, n. 102;
Viste le disposizioni di legge in materia ed in particolare gli artt. 1, 3, 4, e 33 della legge 104/92 avente ad oggetto “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e le innovazioni introdotte dall’art.19 della legge 53/2000 avente ad oggetto “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";
Visto l’art. 19 c. 6 CCNL 06/07/1995 e ss.mm.ii. che testualmente recita: “I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili”;
Visti
l’art. 22 comma 5 del C.C.N. L 94/97 della Dirigenza SPTA, dal quale risulta che i permessi mensili di tre giorni, di cui all’art. 33 comma 3° Legge 104/92 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite massimo dei precedenti commi, ove spettanti, e non riducono le ferie;
la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 06/06/2004 Prot. n. 15/1001920, avente per oggetto: “Influenza dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 sulla 13^ mensilità e sulle ferie spettanti”;
la Circolare INPDAP 10 luglio 2000 n. 34 recante “Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. La disciplina di cui agli artt. 1, 3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 53 del 8/3/2000”, punto 5.1 dalla quale si evince che i permessi possono essere fruiti anche in forma frazionata ad ore purchè non superino complessivamente le 18 ore mensili;
la Circolare n. 13/2010 del Dipartimento della funzione Pubblica avente per oggetto “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle persone con disabilità – banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica – legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24”;
Vista la Circolare 16 novembre 2000 n. 14 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto
“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, nonché sull'assistenza a portatori di handicap, legge 8 marzo 2000, n. 53, recante: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" ed in particolare i punti 9.3 e 9.4 che testualmente recita:
9.3 “Il dipendente che intenda avvalersi dei benefici in questione, oltre a produrre la certificazione medica di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestante lo stato di handicap grave di cui e' affetto il familiare disabile, deve rendere una dichiarazione, anche autocertificata, con la quale attestare il possesso delle prescritte condizioni”.
9.4 “Per quanto attiene alla fruizione dei permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, giova sottolineare che continuano ad essere retribuiti, ai sensi e per gli effetti della legge 27 ottobre 1993, n. 423, che ha modificato in sede di conversione l'art. 3-ter del decreto- legge 27 agosto 1993, n. 324. In riferimento al trattamento giuridico ed economico, si rinvia alla contrattazione collettiva di comparto”.
Preso atto
della sopraindicata istanza del 5 luglio conservata agli atti con la quale la dipendente chiede di usufruire dei permessi di cui all’art. 33 c. 6 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104
dell’autocertificazione attestante il rilascio del certificato attestante l’handicap con connotazione di gravità e conservato agli atti
Rilevato che le prestazioni di lavoro straordinario sono incompatibili con la fruizione dei permessi di cui all’art.
33 della L n.104/92 in quanto, tali permessi sono finalizzati a rendere compatibile l’impegno lavorativo con la necessità di prestare assistenza ai soggetti in situazione di grave handicap;
Ritenuto, sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese e della normativa vigente, di dover accogliere l’istanza della dipendente, ricorrendone le condizioni di legge fatta salva la verifica ai sensi dell’art. 71, comma 2 del DPR 445/2000 della sussistenza di quanto dichiarato con autocertificazione;
DETERMINA
1. di CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di PRENDERE ATTO dell’ammissione ai sensi all’art. 33 della L 5/02/1992 n. 104 e dell’art. 19 c. 6 del CCNL 06/07/1995 e ss.mm.ii. del dipendente (omissis) ad usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa ovvero anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili previa indicazione da parte del fruitore, specificando che l’alternabilità tra la fruizione continuativa e quella frazionata non può essere fatta valere all’interno dello stesso mese di riferimento;
3. di DARE ATTO che tali permessi:
sono utili ai fini della maturazione delle ferie
sono utili ai fini della maturazione della tredicesima
sono coperti dalla relativa contribuzione pensionistica e previdenziale
sono incompatibili con le prestazioni di lavoro straordinario
4. di DARE ALTRESÌ ATTO che:
la fruizione dei permessi dovrà essere comunicata, utilizzando la nota modulistica predisposta dall’ufficio ed autorizzata preventivamente e con congruo anticipo;
il dipendente dovrà tempestivamente comunicare ogni variazione che potrà incidere sul diritto alla fruizione dei permessi;
5. di RISERVARSI il diritto/dovere di verificare in concreto l’esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi citati;
6. DI PRECISARE che la documentazione citata in premessa non viene allegata al presente provvedimento in quanto depositata nel fascicolo personale della dipendente e conservata in copia presso il Settore Gestione delle risorse umane dell’Ente;
7. di NOTIFICARE copia del presente atto all'interessata e di acquisirlo nel proprio fascicolo personale, con l’avvertenza che qualora anche una delle condizioni rese nella dichiarazione allegata all’istanza presentata in data 5 luglio 2016 cessasse, la medesima dovrà darne comunicazione immediata al Sevizio gestione delle risorse umane;.
8. di TRASMETTERE il presente atto ai Servizi Finanziari e al Sevizio gestione delle risorse umane per gli adempimenti di competenza;
9. di TRASMETTERE altresì il presente atto all’ufficio Affari Generali per la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69 del e al D. Lgs.
7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale.
Il Dirigente f.to Dott.ssa Speranza Schirru