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Regolamento per la gestione del fondo per i Gruppi Consiliari Art. 1

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Regolamento per la gestione del fondo per i gruppi consiliari Pagina 1 di 3

Regolamento per la gestione del fondo per i Gruppi Consiliari

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del fondo per le attività dei gruppi consiliari, e, ne stabilisce i criteri, le procedure e le modalità di gestione a favore dei gruppi consiliari stessi.

La gestione delle risorse rispetta il principio di separazione tra organi politici ed organi di gestione e viene operata tenendo conto delle norme di contabilità dell’Ente.

Art.2 Principi generali

Il Presidente del Consiglio Provinciale,previo parere della Conferenza dei Capi Gruppo, provvede a richiedere al Presidente della Provincia, l’iscrizione annuale nel Bilancio di Previsione, relativo a ciascun Esercizio Finanziario,e in sede di approvazione del P.E.G, di appositi stanziamenti per il funzionamento degli organi consiliari così come individuati dallo Statuto provinciale articolo 33.

Gli stanziamenti da predisporre annualmente per le attività dei Gruppi Consiliari sono da ritenersi aggiuntivi rispetto alle risorse necessarie per il normale funzionamento degli stessi organismi, quali: quelle per i gettoni di presenza , quelli per la partecipazione per le spese dei consiglieri componenti dell’UPS, quelle per i rimborsi chilometrici, quelle per la partecipazione a convegni.

La Presidenza del Consiglio, e, ciascun gruppo consiliare, utilizzano le risorse assegnate secondo quanto stabilito dagli articoli seguenti.

Art. 3

Determinazione del Fondo

Il fondo di dotazione viene stabilito, annualmente, in base alla richiesta di cui al precedente articolo 2, comma 1, dal Consiglio Provinciale, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, per la parte che riguarda l’Autonomia contabile del Consiglio Provinciale, con apposito intervento di spesa. L’ammontare proposto prende in considerazione, nei limiti dell’intervento di spesa, le iniziative suggerite e le esigenze espresse da ciascun gruppo consiliare.

Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza Capigruppo, comunica annualmente l’assegnazione a ciascuno dei gruppi consiliari costituiti, la quota parte della somma stanziata a Bilancio, seguendo il criterio, previsto dall’articolo 6, comma 2, del Regolamento consiliare, della ripartizione proporzionale al numero dei consiglieri che compongono il gruppo consiliare.

Copia della comunicazione viene successivamente inviata al Dirigente di cui al successivo articolo 4 per i provvedimenti gestionali di competenza.

Art. 4

Gestione del Fondo

Tutte le risorse stanziate in Bilancio e le spese oggetto del presente regolamento, sono assegnate nel PEG al Dirigente, titolare del centro di responsabilità, il quale:

provvede, sulle base delle composizioni numeriche dei Gruppi al riparto delle somme iscritte in bilancio di riferimento

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Regolamento per la gestione del fondo per i gruppi consiliari Pagina 2 di 3

cura l’istruttoria tecnica di tutti gli atti gestionali relativi agli impegni e liquidazioni verifica l’andamento delle spese

acquisisce le richieste dei Consiglieri e dei gruppi per assicurare l’ottimale gestione.

Le risorse destinate al funzionamento dell’attività dei gruppi consiliari sono impegnate dal dirigente competente in base a programmi e indirizzi di spesa con le modalità di cui ai commi che seguono.

Il Responsabile delle proposte relative alle attività dei Gruppi sarà il Capogruppo consiliare di appartenenza. Ogni gruppo consiliare, tramite il suo capigruppo, può presentare al Presidente del Consiglio proposte di programmi, progetti ed obiettivi riguardanti le attività istituzionali degli stessi.

I programmi di attività devono indicare le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, le azioni richieste per il loro raggiungimento e le risorse finanziarie a tal fine destinate.

Per l’anticipazione delle spese previste per l’attività prevista, occorrendo, si provvederà, alla richiesta di anticipazione della somma, all’Economo, tramite determina di impegno, secondo i

limiti del budget assegnato a ciascun gruppo e le norme previste dai vigenti Regolamenti.

L’adozione degli atti di spesa competono al Dirigente che vi provvede, tenendo conto del regolamento di contabilità, avvalendosi della collaborazione del personale assegnatogli e degli uffici provinciali di volta in volta competenti.

Gli impegni di spesa sono disposti con determinazione del Dirigente del Servizio, dietro specifica richiesta, unitamente all’autorizzazione sottoscritta, in relazione alle competenze, dal Presidente del Consiglio Provinciale e/o dai Responsabili dei Gruppi Consiliari, compatibilmente con le risorse loro assegnate.

La liquidazione ed il pagamento delle spese delle somme impegnate, così come previsto al comma precedente, saranno eseguite con successiva disposizione di pagamento da parte del Dirigente che ha sottoscritto il preventivo di impegno di spesa

Art. 5 Tipologia di spese

Le tipologie di spesa per il funzionamento dei gruppi consiliari connesse alla finalità istituzionali dell’Ente, imputabili alle rispettive dotazioni finanziarie sono le seguenti:

A. Spese per manifestazioni e/o iniziative politico istituzionali del gruppo consiliare (organizzazione convegni e manifestazioni)

B. Spese relative al viaggio, pernottamento e ristoro dei consiglieri appartenenti al gruppo consiliare per la partecipazione ai convegni

C. Spese di aggiornamento (giornali, riviste, libri) che rivestano per il gruppo interesse connesso all’espletamento del mandato

D. Spese per la spedizione di materiale informativo, manifesti, inviti e comunicazioni relativi all’attività del gruppo consiliare

E. Spese telefoniche, di corrispondenza, di riproduzione di documenti per le finalità istituzionali connesse all’espletamento del mandato

F. Spese per necrologi rispondenti ai fini istituzionali dell’ente con riferimento a decessi di autorità del Comune, Stato, della Regione Sardegna, della Provincia e di personalità che siano state in vario modo partecipi alla vita della Provincia

G. Spese per l’acquisto di attrezzature necessarie per lo svolgimento del mandato.

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Regolamento per la gestione del fondo per i gruppi consiliari Pagina 3 di 3

Le istanze dei richiedenti dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio e al Dirigente del Settore per la verifica e gestione almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’attività prevista, complete di relazione illustrativa dell’evento o attività che si vuole intraprendere o a cui si vuole partecipare come gruppo o singolo componente, di un preventivo delle entrate e uscite e dei mezzi previsti per il finanziamento dell’iniziativa.

A conclusione dell’attività e/o della specifica iniziativa per la quale è stata richiesta l’erogazione dell’intervento, dovrà essere presentato alla Presidenza del Consiglio e al Dirigente del Settore la seguente documentazione:

relazione illustrativa dell’attività svolta

documentazione giustificativa delle spese debitamente quietanzate

autocertificazione del consigliere e/o capogruppo consiliare dove si attesta che le spese quietanzate sono state sostenute unicamente per l’iniziativa realizzata con il sostegno finanziario del Fondo previsto per le attività dei gruppi consiliari, presente nel capitolo apposito del P.E.G

Art. 6 Conto Consuntivo

Il Dirigente titolare del centro di spesa e responsabile della gestione delle risorse dei gruppi consiliari riferisce al Presidente del Consiglio, notizie ed informazioni in ordine alla gestione dell’attività svolta, ed, almeno due volte all’anno, predispone una relazione dell’ufficio di Presidenza in merito allo stato di attuazione degli indirizzi segnalando eventuali scostamenti rispetto ai tempi, agli obiettivi individuati nei programmi e nei progetti approvati.

La Presidenza del Consiglio Provinciale rende noto, ai Capigruppo entro il 28 febbraio di ogni anno, il “Quadro riassuntivo“ delle somme impegnate e delle somme liquidate per il funzionamento dei gruppi consiliari di cui al presente regolamento.

Art. 7 Limitazioni

Dalla data di convocazione dei Comizi Elettorali di ciascuna tornata amministrativa per il rinnovo del Consiglio Provinciale non è consentito ai gruppi assumere alcuna spesa e/o procedere a liquidazioni per finanziare iniziative politiche proposte dai gruppi consiliari.

Art. 8 Norma Transitoria

Per l’anno in corso, si intendono applicabili solo le norme relative alla ripartizione dei fondi così come determinati in base all’articolo 3 del presente Regolamento.

Art. 9 Entrata in vigore

Il Presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

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