Novità fiscali del Decreto Agosto (DL 104/2020)
e aggiornamenti di rilievo
Aggiornamento sui crediti per la sanificazione
(artt. 120 e 125 del DL n. 34/2020 c.d. «DL Rilancio»)
Art. 125 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione:
❑ Domande presentate dal 20.07.2020 al 07.09.2020 (TERMINI CHIUSI)
❑ L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 11.09.2020, ha reso nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito effettivamente spettante per ciascun beneficiario che è pari al 15,6423%, tale percentuale andrà applicata all’originario 60% previsto (con credito massimo pari a 60.000 Euro).
❑ Tale credito, può essere utilizzato in compensazione tramite mod. F24 (cod. tributo 6917), da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (e dovrà essere indicato nella
Art. 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
❑
domande presentabili sino a tutto il 30 novembre 2021
Art. 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
AMBITO APPLICAZIONE:
❑
INTERVENTI AGEVOLABILI:
spese per interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus, ivi compresi:
- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza (sono ricompresi gli interventi edilizi funzionali alla riapertura/ripresa dell’attività);
- gli interventi per l’acquisto di arredi volti a garantire la riapertura delle attività commerciali in
sicurezza (c.d. “arredi di sicurezza”).
Art. 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
❑
INVESTIMENTI AGEVOLABILI:
investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti (relativamente alle nozioni di “innovazione” o
“sviluppo”, bisogna considerare gli investimenti che consentono di acquisire strumenti/tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa, siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente).
Ad esempio rientrano nell’agevolazione: i programmi software, i sistemi di videoconferenza,
quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo
smart working.
Art. 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
❑
Rientrano le sole attività precisamente individuate - i cui codici attività rientrano nell’elenco pubblicato al link seguente:
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/elenco+allegato+al+provvedimento +codici+ATECO.pdf/a5dae849-f8e9-e3f5-69b0-50a76514f403)
quali quelle ordinariamente aperte al pubblico (tipicamente bar, ristoranti, alberghi…) – vedasi slides successive
Art. 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Art. 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Art. 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
❑
La domanda può essere inviata dal 20.07.2020 al 30.11.2021 e deve contenere le spese sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che si prevede di sostenere successivamente a tale data, ma comunque NON OLTRE il 31.12.2020.
❑
Le spese ammissibili sono tutte quelle sostenute nel 2020.
Art. 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
❑
L’ammontare fruibile è pari al 60% delle spese ammissibili, con un ammontare massimo di spesa di € 80.000 (di conseguenza il credito massimo spettante è pari ad € 48.000).
❑
Questo credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (in alternativa può essere oggetto di cessione anche parziale) a decorrere dal 01/01/2021 e non oltre il 31/12/2021 con modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici.
❑
Anche questo credito è cedibile dal 01 ottobre 2020 (limitatamente alle spese
effettivamente sostenute).
Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (art. 59 DL n. 104/2020)
Contributo per attività economiche e commerciali nei centri storici:
A favore dei soggetti:
➢ esercenti attività d'impresa di vendita di beni / servizi al pubblico;
➢ nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri nelle seguenti misure:
− per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
− per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.
➢ fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019.
Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (art. 59 DL n. 104/2020)
Città ammesse:
Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino, Bari.
Non tutto il territorio di tali comuni è agevolabile, ma solo quello corrispondente alla zona omogenea A, ossia il centro storico di cui al D.M. 1666/1968.
Tale zona è individuabile facendo riferimento agli elaborati del Comune interessato, anche se non utilizzato dalla
Contributo per attività economiche e commerciali nei centri storici:
❑ L'ammontare del contributo è commisurato alla predetta differenza di fatturato / corrispettivi con applicazione delle percentuali di cui nel seguito:
Ricavi 2019 Percentuale applicabile
Non superiori a € 400.000 15%
Superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 10%
Superiori a € 1.000.000 5%
❑ In ogni caso il contributo è riconosciuto per un importo:
• non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche / € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
(importi minimi riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.7.2019, ai quali il contributo è riconosciuto a prescindere dal fatturato / corrispettivi);
Contributo per attività economiche e commerciali nei centri storici:
▪ va richiesto presentando apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, con le modalità che saranno definite;
▪ è corrisposto dall'Agenzia mediante accreditamento diretto in c/c bancario o postale intestato al soggetto beneficiario;
▪ non concorre alla formazione del reddito.
Contributo a fondo perduto imprese della ristorazione:
❑ Contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle imprese:
• in attività alla data del 15.8.2020;
• con uno dei seguenti codici attività prevalente
❑ è alternativo / non cumulabile con il contributo a fondo perduto concesso agli esercenti nei centri storici con afflusso di turisti stranieri.
Proroga versamento secondo acconto IRES IRAP per soggetti ISA
SOGGETTI ISA
La proroga riguarda SOLO i soggetti:
• con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569;
• esercenti un’attività d’impresa / lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA, a prescindere dall’applicazione o meno dello stesso
❑ la proroga del termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP
30.4.2021 (anziché 30.11.2020)
Termine presentazione dichiarazioni fiscali e precisazioni in materia di IRAP
TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI ANNUALI:
❑ Invio telematico mod. 770/2020 → Lu. 01.11.2020
❑ Invio telematico mod. REDDITI → Lu. 30.11.2020
❑ Invio telematico mod. IRAP → Lu. 30.11.2020
PRECISAZIONI IN MATERIA DI IRAP:
Con la circolare 25/E/2020 l’A.E. ha fornito importanti indicazioni con riferimento all’azzeramento del saldo Irap 2019 e del 1° acconto Irap 2020 contenuta nell’articolo 24 del cosiddetto Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), convertito dalla L. 77/2020.
❑ i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo Irap 2019, sono tenuti a compilare nel modello Irap 2020 la sezione XVIII del quadro IS, indicando:
• nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
• nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
• nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
• nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente,
«1», «2020», «34», «24»;
• nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
PRECISAZIONI IN MATERIA DI IRAP:
ATTENZIONE AI CREDITI IRAP 2018!!
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Il saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2019, per il quale il decreto Rilancio ha disposto l’esonero dal versamento, deve essere determinato al lordo dell’eccedenza IRAP risultante dal modello IRAP 2019, non ancora utilizzata in compensazione (esterna, tramite modello F24, e/o interna).
Pertanto il credito IRAP relativo all’esercizio 2018 potrà essere riportato a nuovo all’anno successivo (2020)
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SUGGERIMENTO OPERATIVO
Compilare in rigo IR28 «eccedenza di versamento a saldo» la quota dell’eccedenza IRAP
PRECISAZIONI IN MATERIA DI IRAP – ALCUNI ESEMPI:
1. Irap a costo nel 2019 (da caricare al 31/12/2019 o nel 2020 come sopravvenienza se già chiuso il bilancio 2019) :
a) costo irap x 2019 ma acconti pagati inferiori => VA A COSTO SOLO L’ACCONTO PAGATO.
b) costo irap x 2019 ma acconti pagati superiori => VA A COSTO L’IRAP DI COMPETENZA COME CALCOLATA in IE/IR/IS e IL MAGGIOR ACCONTO RESTA (PER DIFFERENZA) NEI CREDITI.
c) costo irap x 2019 ma zero acconti => NESSUN COSTO VA IMPUTATO IN BILANCIO. E’ SOLO UN’IRAP FIGURATIVA CHE SERVE X CALCOLARE ACCONTI 2020.
2. Irap a debito x 2019 ma con credito 2018 non già usato in compensazione => IL CREDITO 2018 RESIDUO