Condomini in conflitto di interessi:
Cassazione e giurisprudenza
12 Marzo 2021Redazione
Quando c’è conflitto di interessi, le maggioranze e i quorum.
L’invalidità della delibera dell’assemblea di condominio: obbligo o facoltà di astensione?
Validità delle delibere assembleari condominiali: configurabilità del conflitto d’interessi
In tema di validità delle delibere assembleari condominiali, sussiste il conflitto d’interessi ove sia dedotta e dimostrata in concreto una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza e un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio.
Cassazione civile sez. II, 12/05/2020, n.8774
In tema di invalidità delle delibere assembleari, il conflitto di interessi tra condomino e condominio, manifestandosi al momento dell’esercizio del potere deliberativo e vertendo sul contrasto tra l’interesse proprio del partecipante al voto collegiale e quello comune della collettività, è sussumibile nella fattispecie disciplinata dall’art. 2373 c.c. e non in quella prevista dall’art. 1394 c.c., in cui, al contrario, il conflitto si palesa al momento di esercizio del potere rappresentativo e fonda sul contrasto tra l’interesse personale del rappresentato e quello, pure personale, del rappresentante.
Cassazione civile sez. VI, 25/01/2018, n.1853
Astensione condomino in conflitto di interessi: è obbligatoria?
I condomini in potenziale conflitto di interessi con il condominio possono, e non devono, astenersi dall’esercitare il diritto di voto.
Cassazione civile sez. VI, 25/01/2018, n.1853
Conflitto di interessi fra un condomino e il condominio: la delega
In caso di conflitto di interessi fra un condomino e il condominio, qualora il
condomino confliggente sia stato delegato da altro condomino ad esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti in concreto che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse – non personale ma quale componente della collettività – e l’abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, senza compiere in proposito alcuna specifica indagine, aveva esteso in maniera automatica la situazione di conflitto in cui versava il condomino – amministratore, a quella dei condomini che avevano delegato il primo ad esprimere la loro volontà in ordine alla nomina dell’amministratore).
Cassazione civile sez. II, 25/11/2004, n.22234
In caso di conflitto di interessi fra un condomino e il condominio, qualora il condomino confliggente sia stato delegato da altro condomino ad esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti in concreto che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse – non personale ma quale componente della collettività – e l’abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato.
Corte appello Genova, 09/04/2020, n.361
In assenza di norme specifiche in materia di delega assembleare, i rapporti tra il soggetto delegato intervenuto personalmente in assemblea ed il condomino che ha conferito la delega sono disciplinati in base alle norme generali sul mandato in quanto compatibili, talché il delegato dovrà attenersi alle indicazioni impartitegli dal condomino-delegante ed eventuali eccessi di delega produrranno effetti all’interno del rapporto delegante/delegato, senza coinvolgere la validità delle decisioni prese in assemblea.
Il vizio della deliberazione approvata con il voto decisivo dei condomini in conflitto di interessi ricorre, in particolare, quando la stessa sia diretta al soddisfacimento di interessi extracondominiali, ovvero di esigenze lesive dell’interesse condominiale all’utilizzazione, al godimento ed alla gestione delle parti comuni.
L’invalidità della delibera discende, quindi, non solo dalla verifica del voto determinante dei condomini aventi un interesse in conflitto con quello del condominio, ma altresì dalla dannosità, sia pure soltanto potenziale, della stessa deliberazione.
Tribunale Salerno sez. I, 19/08/2019, n.2618
Conflitto di interessi tra condominio e condomino delegato: validità deliberazione
In caso di conflitto di interessi fra un condomino e il condominio, qualora il condomino confliggente sia stato delegato da altro condomino ad esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile al rappresentato aprioristicamente, ma soltanto quando si accerti in concreto che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse – non personale ma quale componente della collettività – e l’abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato.
Quanto poi al fatto che l’amministratore non abbia esibito in assemblea le deleghe di cui si è avvalso per votare, la difesa dell’appellato osserva giustamente che il rapporto tra delegante e delegato è disciplinato dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante o quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza di potere del rappresentante, non anche gli altri condomini estranei al rapporto di rappresentanza che nasce dal conferimento del mandato.
Corte appello Genova sez. II, 05/02/2019, n.160
Delibera condominiale approvata con il
voto decisivo dei condomini in conflitto di
interessi
In tema di deliberazioni condominiali, il vizio della deliberazione approvata con il voto decisivo dei condomini in conflitto ricorre, in particolare, quando la stessa sia diretta al soddisfacimento di interessi extracondominiali, ovvero di esigenze lesive dell’interesse condominiale all’utilizzazione, al godimento ed alla gestione delle parti comuni dell’edificio.
Tribunale Salerno sez. I, 19/08/2019, n.2618
Astensione condomino in conflitto di interessi
L’eventuale conflitto di interessi di uno o più condomini espresso in assemblea inficia la validità della delibera solo quando, il voto stesso, sia diretto al soddisfacimento di interessi extracondominiali.
Il condomino in conflitto di interessi non deve, ma può astenersi dalle votazioni in assemblea
Tribunale Roma sez. V, 12/03/2019, n.5363
Condominio e conflitto di interessi
Ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi tra il condominio ed il singolo condomino è necessario che questi sia portatore allo stesso tempo di un duplice interesse (uno come condomino e uno come soggetto estraneo al condominio) e che i due interessi non possano soddisfarsi contemporaneamente, ma che il soddisfacimento dell’uno comporti il sacrificio dell’altro.
Tribunale Rimini, 05/03/2019, n.181
Mancata convocazione del condomino in conflitto d’interessi
In sede di assemblea condominiale vanno applicate, quanto al computo della
maggioranza, le norme dettate in materia di società relativamente al conflitto di interessi del socio con conseguente esclusione dal diritto di voto di quest’ultimo.
La mancata convocazione del condomino in conflitto d’interessi non determina l’invalidità della deliberazione in quanto il medesimo non avrebbe potuto comunque partecipare al voto.
Tribunale Roma sez. V, 26/02/2019, n.4350
L’invalidità della delibera assembleare discende non solo dalla positiva verifica del voto determinante dei condomini aventi un interesse in conflitto ma altresì dalla dannosità, seppure potenziale, della deliberazione in particolare laddove sia diretta a soddisfare interessi extracondominiali o esigenze lesive dell’interesse condominiale alla gestione dei beni comuni. Emergenze da accertare in concreto come da accertare in concreto il fatto se la partecipazione al voto del condomino in conflitto di interessi sia risultata essenziale per raggiungere la maggioranza di legge.
Tribunale Roma sez. V, 10/10/2018, n.19275
Conflitto di interessi e quorum
In sede di calcolo della prova “c.d. di resistenza” devono essere sottratti dal quorum costitutivo e deliberativo i millesimi riferiti al solo soggetto che versi in conflitto di interessi, ma non anche i millesimi riferiti ai soggetti rappresentati.
Corte appello Firenze sez. I, 02/10/2018, n.2245
Il conflitto di interessi tra condomino e condominio
In caso di conflitto di interessi tra un condomino ed il condominio, qualora il condomino confliggente sia stato delegato da altro condomino ad esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto qualora si accerti in concreto che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi in caso contrario presumere che il delegante nel conferire il mandato abbia valutato anche il proprio interesse non personale ma quale componente della collettività e l’abbia ritenuto
conforme a quello portato dal delegato.
Corte appello Firenze sez. I, 02/10/2018, n.2245
Ai fini dell’invalidità della delibera dell’assemblea condominiale, deve ritenersi che il conflitto di interessi non sia configurabile qualora non sia possibile identificare, in concreto, una sicura divergenza tra ragioni personali che potrebbero concorrere a determinare la volontà dei soci di maggioranza ed interesse istituzionale del condominio.
Corte appello Firenze sez. I, 02/10/2018, n.2245
Condominio: le maggioranze necessarie per approvare le delibere
Nelle assemblee condominiali, le maggioranze necessarie per il “quorum”
costitutivo e deliberativo sono stabilite in misura inderogabile: per il loro calcolo non rileva la situazione di conflitto di interessi tra condomino e condominio. Al condomino in questa situazione viene riconosciuta la facoltà di astenersi o di esercitare il diritto di voto, salva l’opportunità, per gli altri condomini, di ricorrere all’autorità giudiziaria in caso di impossibilità di funzionamento del collegio o di mancato raggiungimento della maggioranza. Il principio maggioritario all’interno del condominio risponde a logiche specifiche che rendono inapplicabili per analogia le norme dettate per i quorum assembleari delle società di capitali.
Cassazione civile sez. II, 28/09/2015, n.19131
In tema di computo delle maggioranze assembleari condominiali, l’esistenza di un conflitto di interessi, reale o potenziale, tra il singolo condomino titolare del diritto di voto e il condominio stesso comporta l’esclusione, dal calcolo dei millesimi, delle relative carature attribuite al condomino confliggente, così estensivamente interpretata la norma dettata in tema di società per azioni, dall’art. 2373 c.c. (che inibisce il diritto di voto al socio in conflitto di interesse con la società), ricorrendo in entrambe le fattispecie la medesima “ratio”, consistente nell’attribuire carattere di priorità all’interesse collettivo rispetto a quello individuale.
Ove tuttavia il condomino confliggente sia stato delegato all’espressione del voto da altro condomino, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile al
rappresentato aprioristicamente, ma soltanto allorché si accerti, in concreto, che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi in caso contrario presumere che il delegante abbia, nel conferire il mandato, valutato anche il proprio interesse – non personale ma in quanto componente della collettività – e l’abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato; nè è applicabile, al riguardo, l’art. 1394 c.c., che prevede la legittimazione del solo rappresentato a dedurre il conflitto di interessi, giacché quest’ultimo non verte, nella specie, tra l’interesse personale del rappresentato e quello, pure personale, del rappresentante, ma tra quest’ultimo e quello della collettività, onde ogni partecipe di questa è legittimato a farlo valere nel comune interesse.
Cassazione civile sez. II, 22/07/2002, n.10683
In tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell’intero edificio, sia ai fini del conteggio del quorum costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condòmini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (non debbono) astenersi dall’esercitare il diritto di voto. Pertanto, anche nell’ipotesi di conflitto d’interesse, la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole di tanti condomini che rappresentino la maggioranza personale e reale fissata dalla legge e, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio, ciascun partecipante può ricorrere all’Autorità giudiziaria.
(Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità di un conflitto di interessi in capo ai condòmini morosi che, con il loro voto, avevano contribuito ad approvare in assemblea la revoca dell’esecuzione di decreti ingiuntivi nei loro confronti).
Tribunale Palermo sez. II, 13/09/2017, n.4776
Conflitto interessi condomino, amministratore e imprenditore
In tema di deliberazioni dell’assemblea di condominio, nella specie relativo ad edificio destinato all’esercizio di attività imprenditoriale, non dà luogo, di per sé, a conflitto di interessi la coincidenza, in capo ad uno dei partecipanti al voto, delle posizioni di condomino di maggioranza, amministratore del condominio e gestore
dell’impresa ivi esercitata, non determinando tale situazione, caratterizzata dalla compresenza di distinti rapporti, una sicura incompatibilità con gli interessi degli altri condomini alla corretta amministrazione del condominio.
Cassazione civile sez. II, 24/05/2013, n.13011
Quando c’è conflitto di interessi in condomino
In materia di condominio, ai fini della invalidità della delibera assembleare, il conflitto di interessi può essere riconosciuto solo ove risulti dimostrata una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio.
Cassazione civile sez. II, 24/05/2013, n.13011
In tema di validità delle delibere assembleari condominiali, sussiste il conflitto d’interessi ove sia dedotta e dimostrata in concreto una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio.
(Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla delibera di sistemazione del tetto e ripulitura del canale di gronda, motivatamente apprezzati nella sentenza impugnata come attività inquadrabili nella manutenzione ordinaria del fabbricato e non coinvolgenti la responsabilità del costruttore — anche condomino votante — per presunti vizi dell’edificio, tra l’altro in assenza di specifica contestazione di difetti costruttivi).
Cassazione civile sez. II, 16/05/2011, n.10754
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