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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO SIRACUSA ORDINANZA

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO

SIRACUSA

Piazzale IV Novembre - +39 0931 481011 www.guardiacostiera.it/siracusa-cp-siracusa@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del:

TONNO ROSSO (Thunnus Thynnus) - TONNO ALALUNGA (Thunnus Alalunga)

Il Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Siracusa,

VISTO: il Regolamento per l'esecuzione, della legge 14 luglio 1965, n° 963 approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n.1639 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il Reg (CEE) n° 2807/83 del 22 settembre 1983 che stabilisce le rnodalità di. registrazione delle informazioni fornite sulla cattura di pesci da parte degli Stati membri;

VISTO: il Reg. (CE) n. 1984/2003 del 8 aprile 2003 del Consiglio, che istituisce nella comunità Europea un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso.

al pesce Spada ed al Tonno obeso;

VISTO: il Reg. (CE) n. 1967/2006 del consiglio del 21 dicembre 2006 che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo;

VISTO; il Reg. (CE) n. 520/2007 del 7 maggio 2007 che stabilisce misure minime tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il Reg.(CE) 973/2001;

VISTO: il Reg. (CEE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 ed il relativo Regolamento di esecuzione n 404/2011. che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n.2166/2005, (CE) n.

388/2006; (CE) n.509/2007, (CE) n.676/2007:, (CE) n. 1098/2007, (CE) n, 1300/2008, (CE). 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

VISTO: il regolamento (CE) n. 640/2010 del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (thunnus thynnus) e modifica il Reg.

(CE) n. 1964/2003 del Consiglio;

VISTA: la nota del Ministero della Salute DGSAN nr. 0025442 in data 10.08.2010 che

VISTO: D.M. 6 ilevazione delle consistenza della pesca sportive o ricreativa in mare

VISTO: il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 " Misure per il riassetto della normativa 2010, n 96 come modificato con Legge 28 luglio 2016, n. 154.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LUIGI D'ANIELLO

In Data/On Date:

venerdì 8 maggio 2020 13:59:06

M_INF.CPSR.REG_ORDINANZE.R.0000044.08-05-2020

(2)

2

VISTO: il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, n. 1380, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 122/2009 del Consiglio e che abroga í regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio. nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;

VISTO: il decreto ministeriale 13 aprile 2015 e successive Circolari Esplicative/attuative, recante liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale;

VISTO: il decreto ministeriale 3 giugno 2015, recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del « piano di azione », in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

VISTO: la raccomandazione ICCAT n. 15-10, recante disposizioni per facilitare VISTO: il decreto direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero, recante l'istituzione (ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto) dell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

VISTA: la circolare n. 12584 del 22 luglio 2016, recante le modalità attuative del richiamato decreto ministeriale 13 aprile 2015;

VISTO: il decreto ministeriale 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

VISTO: il Reg. (UE) n. 2016/1627 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo ad un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell' Atlantico Orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del Reg. (CE) n.

320/2009;

VISTO: il Decreto Ministeriale 16 febbraio 2017 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 53 del 4 marzo 2017, recante misure di gestione delle catture bersaglio del tonno alalunga nel mediterraneo;

VISTO: l'allegato E al Decreto Direttoriale 8447 in data 7 aprile 2017 del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Direzione Generale della pesca e della acquacoltura che include il porto di Portopalo di Capo Passero (SR) tra i

VISTO: Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio del 23 gennaio 2018 che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127;

VISTO: il Decreto Direttoriale n. 17110 del 31 luglio 2017 del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante l'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno alalunga nel Mediterraneo;

VISTO: il Decreto Direttoriale della D.G. pesca e acquacoltura prot. n. 7398 in data 20

aprile 2020 Anno 2020 Disposizioni

VISTA: la Circolare DG PEMAC 3 prot. n. 7518 in data 22 aprile 2020 Pesca bersaglio Pesca bersaglio

Programma Nazionale di Monitoraggio/Osservazione (a supporto delle attività di vigilanza e controllo), per la campagna di pesca 2020;

VISTO: il Decreto Direttoriale della D.G. pesca e acquacoltura in data 08 maggio 2020 i pesca del tonno rosso anno 2020;

(3)

3

VISTE: le Ordinanze nn.rr. 55/2009 e 72/2010 emanate rispettivamente in data 24/09/2009 e 17/06/2010 che disciplinano le attività di sbarco degli esemplari di Tonno Rosso (Thunnus Thynnus) nel Compartimento Marittimo di Siracusa;

RITENUTO NECESSARIO disciplinare /aggiornare le modalità di sbarco/trasbordo del tonno rosso e del tonno alalunga Compartimento Marittimo di Siracusa, ovvero presso il porto di Portopalo di Capo Passero, porto designato ai sensi delle richiamate disposizioni normative, fissando i punti di sbarco di prodotti ittici ,come già individuati e disciplinati nel

vigente degli approdi

e gli orari di sbarco al fine di consentire il controllo delle catture, attraverso il tempestivo riscontro con la prescritta documentazione del prodotto sbarcato;

VISTI:

navigazione marittima;

ORDINA Art. 1

(campo di applicazione e finalità) 1.

designati del Compartimento Marittimo di Siracusa delle specie pelagiche quali il tonno rosso (thunnus thynnus) e il tonno alalunga (thunnus alalunga) provenienti da pesca professionale e ricreativo/sportiva, anche se provenienti da catture accessorie o accidentali.

2.

rinvio a definizioni e norme del vigente Reg. (CE) n.1627/2017 nonché, per la presentazione e validazione del documento di cattura del tonno rosso (e-BCD), al regolamento 640/2010 citati in premessa.

Art. 2 TONNO ROSSO

(periodi in cui è consentita la pesca di Tonno Rosso)

1. I periodi, i quantitativi e i sistemi di pesca del tonno rosso sono disciplinati dai dettami dal REGOLAMENTO (UE) 2016/1627 del Parlamento Europeo e del Consiglio citato in premessa.

2. Al di fuori dei citati periodi indicati dal sopraccitato regolamento unionale la pesca del tonno rosso può essere interrotta, anche nei periodi in cui sarebbe consentita, quando con specifici provvedimenti emanati dal competente Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Direzione Generale della Pesca Marittima e

3.

contingente nazionale annualmente ripartito per ciascuna tipologia di pesca e/o per ciascuna imbarcazione da pesca autorizzata.

4.

di tonno. La taglia minima di esemplari di tonno rosso catturabili è di 30 (trenta) chilogrammi di peso o 115 centimetri di lunghezza

richiamato in epigrafe).

5. So

fisse e reti derivanti (c.d. ferrettare).

(4)

4 Art. 3

(orari e punti di sbarco e di trasbordo del Tonno Rosso)

1. Le operazioni di sbarco in banchina del tonno rosso catturato in attività di pesca professionale, anche se a seguito di cattura accidentale, possono essere effettuate esclusivamente presso il seguente porto designato:

PORTO DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO (SR)

MOLO DI LEVANTE ORARI CONSENTITI LUN-MER-VEN dalle ore 08.00 alle ore 14.00,

GIO-VEN dalle ore 08.00 alle ore 17:30

Lo sbarco presso tale sorgitore, potrà essere in qualunque momento modificato, anche in via temporanea, da questa Autorità Marittima al presentarsi di qualunque esigenza di sicurezza e/o di carattere operativo, mediante assegnazione di altra banchina, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate che abbiano ottemperato agli obblighi di pre-notifica come richiamati nei successivi articoli della presente ordinanza.

2. Sono vietati lo sbarco ed il trasbordo di tonno rosso in qualsiasi altro approdo o sorgitore ricadente nel Compartimento Marittimo di Siracusa, diversi dal porto e punto di sbarco designato.

Art. 4

(adempimenti preventivi allo sbarco del Tonno Rosso)

1. Il comandante di una nave da pesca comunitaria o un suo rappresentante, che abbia catturato uno o più esemplari di tonno rosso in quanto in possesso di di Pesca ed assegnataria di propria quota tonno, oppure rappresentante di nave da pesca assegnataria quale effettua una cattura accessoria e che intenda sbarcare tale specie ittica nel porto di Portopalo di Capo Passero, deve trasmettere alla Autorità Marittima almeno 4 ore prima del previsto arrivo in porto, una notifica preventiva, utilizzando il modello in Allegato 1 alla presente ordinanza (formulario di pre-notifica) e comunicando almeno le seguenti informazioni:

a. Orario di Previsto Arrivo (OPA);

b. Quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;

c. Informazioni relative alla zona in cui sono state effettuate le catture;

Nel caso di nave da pesca extracomunitaria la pre-notifica dovrà essere trasmessa almeno 72 ore prima del previsto arrivo.

2. La suddetta pre-notifica, può essere effettuata con le seguenti modalità:

a. e-mail

lcportopalo@mit.gov.it;esclusivamente in giorni ed orari previsti, in alternativa;

b. alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Siracusa al tel. 0931.481004, ovvero sui canali 16 VHF,e-mail: so.cpsiracusa@mit.gov.it;

Art. 5

(documentazione da produrre per lo sbarco e relativi controlli ) 1. Al

Marittima la documentazione prevista dal Reg. UE 2016/1627.

2. In particolare, il comandante o suo rappresentante, sbarco,

presente in banchina la seguente documentazione:

MAR-

(5)

5

a. BCD (Blue fin Tuna Catch Document), con il quale viene garantita e ricostruita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione, debitamente compilato e validato da parte del personale designato;

b. copia dei modelli T2M, previsti in caso di sbarco di prodotto da parte di peschereccio comunitario battente bandiera diversa da quella italiana o da parte di peschereccio extracomunitario;

c. (Allegato 2),correttamente compilato;

3. In ogni caso, le operazioni di sbarco e pesatura preliminari al carico su vettori stradali Marittimo del porto di sbarco incaricato dei controlli e, comunque, prima di aver ricevuto il

preventivo nulla o Marittima.

4. Entro le 48 ore successive allo sbarco, il comandante o suo rappresentante, e seguente documentazione:

a.

dati relativi allo sbarco, con indicazione del peso effettivo (e non stimato) delle catture sbarcate;

b. Copia della nota di vendita o dichiarazione di assunzione in carico con indicazione del deposito autorizzato, utilizzando i modelli approvati e attenendosi alle procedure previste dal D.M. 10 novembre 2011 e D.D. n. 155 del 28 dicembre 2011, citati in premessa;

5. Nel porto di Portopalo di Capo Passero, sebbene si sia ottemperato alla pre-notifica entro le 4 ore precedenti, ma

Marittima in loco, le stesse verranno posticipate alle ore 8:00 del giorno successivo previa verifica da parte del personale militare dipendente.

Art. 6

(adempimenti relativi ai trasbordi del Tonno Rosso)

1. Il comandante di una nave da pesca comunitaria che intenda fare scalo nel porto di Portopalo di Capo Passero (SR), o suo rappresentante, per ricevere da altro peschereccio almeno 48 ore prima del previsto arrivo in porto, una notifica preventiva, utilizzando il modello in Allegato 1 alla presente Ordinanza (formulario di pre-notifica) e comunicando almeno le seguenti informazioni:

a. data e orario di previsto arrivo (OPA);

b. quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;

c. area geografica in cui sono state effettuate le catture;

d.

il tonno;

e. il quantitativo di tonno rosso (in tonnellate) da trasbordare.

2. La suddetta pre-notifica, può essere effettuata nelle medesime modalità indicate nel precedente art. 3.

3. Nel caso di peschereccio extracomunitario la pre-notifica dovrà essere effettuata almeno 72 ore prima del previsto arrivo.

4.

documentazione probante n. 1627/2016:

a.

peschereccio nazionale rilasciata dalla Direzione generale della pesca

e forestali);

b. trasmissione alla suddetta autorità competente, da parte della nave da pesca cedente, di tutte le informazioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo 32.

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6

5. Entro e non oltre le 48 ore dalla conclusione delle operazioni di trasbordo, alle medesime autorità indicate al precedente comma 4, deve essere consegnata la relativa dichiarazione di trasbordo (in calce alla relativa pagina del Logbook), unitamente alla dichiarazione di trasbordo ICCAT.

6. Il trasbordo di tonno rosso potrà avvenire nelle banchine indicate al precedente articolo 3 necessità o opportunità di carattere operativo e comunicati direttamente alle unità da pesca interessate.

Art. 7

(compilazione e presentazione del log-book)

1. Fermi rimanendo gli obblighi europei in materia di registrazione e trasmissione elettronica del giornale di pesca, il pertinente regime cartaceo continuerà ad applicarsi per questa fattispecie di cattura.

2. I comandanti delle unità da pesca autorizzate alla cattura del tonno rosso continueranno ad effettuare la compilazione cartacea del log-book utilizzando il previsto modello allegato al citato decreto inAllegato 2.

3. Tale documento deve essere compilato quotidianamente, prima della mezzanotte, riempiendo ogni riga per giorno anche se in navigazione nonché in caso di catture zero.

di trasbordo/trasporto), il comandante deve presentare il pertinente documento ità Marittima preposta.

4. I comandanti delle unità da pesca autorizzate alle catture del tonno rosso con qualunque attrezzo devono trasmettere alla Direzione Generale della Pesca una comunicazione giornaliera di cattura secondo format allegato al decreto in parola.

Art. 8

(ulteriori disposizioni)

1. Durante le operazioni di sbarco/trasbordo, i comandanti delle unità interessate dovranno adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi contaminazione del prodotto e qualsiasi inquinamento dei luoghi e delle acque portuali.

2. banchina.

3. Al termine dello sbarco/trasbordo, a cura dei comandanti delle unità interessate, dovrà le operazioni.

Art. 9

(taglie minime del tonno rosso)

1. In ottemperanza alle vigente direttive comunitarie/nazionali, la taglia minima di un esemplare di tonno rosso catturabile nel Mediterraneo è di 30 Kg. o di 115 cm. di lunghezza alla forca, con le seguenti deroghe e/o eccezioni:

a. 8 chilogrammi di peso o 75 centimetri di lunghezza, per gli esemplari catturati nel Mar adriatico ai fini

b. Tra 8 e 30 chilogrammi di peso oppure tra 75 e 115 centimetri di lunghezza, per gli esemplari accidentalmente catturati dalle unità e dalle tonnare fisse espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso.

Le catture accidentali di cui al punto b. sono ammesse entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture di tonno rosso, calcolato in numeri di esemplari.

. Art. 10

(catture accessorie del tonno rosso)

1. Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture calcolato in base al peso e/o al numero con riguardo a tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni ICCAT (c.d. Tuna Like) ed in base al solo peso con riguardo a tutte le altre

(7)

7

specie ittiche. Il limite annuale di catture accessorie è :

- fino a 1.500 chilogrammi, per le unità autorizzate alla sola cattura bersaglio del pesce spada o unicamente

- fino a 1.100 chilogrammi, per le unità autorizzate alla cattura bersaglio sia del pesce spada, sia

- fino a 900 chilogrammi, in tutti gli altri casi.

2. Tali catture accessorie devono imputarsi al contingente nazionale e per esse si applicano del tonno rosso esclusivamente in uno dei porti designati.

3. Al raggiungimento e/o esaurimento del contingente indiviso normalmente destinato alle Direzione Generale Pesca consentendosi esclusivamente il rigetto in mare degli esemplari vivi mentre quelli morti dovranno essere obbligatoriamente sbarcati secondo le procedure previste con conseguente azione sanzionatoria.

Art. 11

(pesca sportiva e ricreativa del Tonno Rosso) 1.

ricreativa del tonno rosso (thunnus thynnus),

alla pesca sportiva del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di cui al

duplice copia, come da modello inAllegato 3.

2. Lo stesso deve provvedere a custodire la comunicazione munita del nulla osta o sbarco del pescato dovrà avvenire con le stesse modalità di cui agli articoli 3 e 4 della presente ordinanza.

3. Entro 24 ore dallo sbarco presentare la dichiarazione di cattura, di cui Allegato 4, alla medesima autorità del luogo di sbarco, in caso di pesca ricreativa; a quella del luogo in cui si è svolta la manifestazione, se trattasi di pesca sportiva.

4. La pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso è vietata nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 giugno di ogni anno. Tuttavia un eventuale pro

della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa.

5. Per ogni uscita in mare, anche se di durata superiore ad un giorno, è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno

catturato deve inoltre rispettare la taglia minima di 30 Kg. o 115 cm, così come disposto dal Reg. Ce n° 1627/2016 e deve essere sbarcato integro. È vietata la commercializzazione del tonno della pesca sportiva/ricreativa.

Art. 12

( )

1. l Documento di cattura del tonno rosso (Bluefin Catch Document) è il documento con il quale viene ricostruita e garantita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione. A decorrere dal 01 finitiva del sistema ICCAT di gestione elettronica di detto documento (eBCD), di cui alla richiamata Raccomandazione ICCAT n.15-10, la quale disciplina gli obblighi in materia di gestione elettronica del documento di cattura del tonno rosso. A decorrere dal 1° Luglio 2016 le transazioni commerciali aventi ad oggetto gli esemplari di tonno rosso dovranno essere integralmente gestite attraverso il regime elettronico del BCD (eBCD). Nello specifico, tale gestione avviene mediante portale web dedicato, per il cui utilizzo è necessaria (previa registrazione) la creazione di un apposito account come da procedure

Allegato 5 alla presente Ordinanza.

(8)

8

2. Al fine di svolgere la figura di gestione delle transazioni commerciali sul portale web etuina/iccat e convalidare quindi gli eBCD inseriti dagli operatori commerciali di settore, i centri di validazione della Capitaneria di Porto di Siracusa

Portopalo di Capo Passero rispetteranno i seguenti orari: LUN-MER-VEN dalle ore 08.00 alle ore 14.00, GIO-VEN dalle ore 08.00 alle ore 17.30. Al di fuori di questi periodi non sarà possibile garantire il normale svolgimento delle operazioni di convalida a cura

Art. 13 TONNO ALALUNGA

(periodi in cui è consentita la pesca del tonno alalunga )

3. È fatto divieto di pescare, detenere, commercializzare, trasbordare, sbarcare, anche in via accidentale, esemplari di tonno alalunga nel periodo dal 1 ottobre (incluso) al 30 novembre (incluso);

4. Durante il periodo di divieto di cui al precedente comma 1, è consentita la sola commercializzazione di esemplari, in qualunque stato di presentazione, di cui ne sia debitamente comprovata la provenienza da zona FAO diversa dal Mediterraneo, ovvero, qualora di origine mediterranea, la cui cattura sia avvenuta prima dell'inizio del relativo periodo di divieto.

Art. 14

(adempimenti preventivi allo sbarco del tonno alalunga, registrazione e trasmissione delle catture e delle dichiarazioni di sbarco)

1. Le unità da pesca, autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, sono soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco, registrando e comunicando anche quantitativi di prodotto inferiori a 50 Kg;

2. Le unità da pesca, autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, che, in virtù delle vigenti normative nazionali e unioniali, sono esentate dagli obblighi in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, devono compilare il modello riportato nell'Allegato 4 del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2017 (G.U. n. 53 del 4 marzo 2017), per ogni uscita in mare e per qualsiasi quantitativo di tonno alalunga. I suddetti modelli compilati, dovranno essere consegnati all'Autorità Marittima del porto di sbarco, entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento;

3. I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, devono notificare preventivamente, all'Autorità Marittima del porto di sbarco, le operazioni di sbarco/trasbordo degli esemplari.

4.

Marittima del porto di sbarco, la documentazione prevista dalle norme comunitarie e nazionali citate in premessa.

Art. 15

(taglie minime del tonno alalunga)

La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e commercializzazione è fissata in 40 cm.

misurata dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale, oppure all'estremità della pinna caudale, quando questa non presenta i due lobi (vedasi Allegato 5 del Decreto 16 febbraio 2017 - G.U. n.53 del 4 marzo 2017).

Art. 16

(catture accessorie del tonno alalunga (by-catch))

(9)

9

I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del tonno alalunga non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di tonno alalunga superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari;

Art.17 (sanzioni)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato o diversa specifica violazione, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dei seguenti disposti normativi:

a.

come modificato ed 154/2016.

b.

18 del Regolamento CE 178/2002 in materia di rintracciabilità;

c. violazione in materia sanitaria applicabili alla produzione e commercializzazione dei D.Lgs. n. 193/2007 del 06/11/2007;

d. inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei documenti di bordo: articoli 1193 e 1194 del Codice della Navigazione;

e.

del Codice della Navigazione e, ove ricorrano i presupposti, art. 650 del Codice Penale.

Art. 18

(disposizioni transitorie e finali)

1. Le ordinanze nn.rr. 55/2009 e 72/2010 della Capitaneria di Porto di Siracusa citate in premessa sono abrogate.

2. Sono, altresì abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in contrasto con la vigente normativa nazionale e comunitaria;

3. Per tutto quello non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si applica quanto contenuto nelle vigenti normative nazionali e unioniali citate in premessa;

4. e fare osservare la presente Ordinanza, la

https://www.guardiacostiera.it/siracusa.

Siracusa, lì _______________

IL COMANDANTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. -

(10)

10

-DG Pre-notifica pervenuta alle ore

N° Raccolta Firma operatore

Timbro

Allegato 1 FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA

(Sbarrare la voce che interessa)

SBARCO (1) (nel porto designato di)

Nome nave: ... N° di iscrizione: ... N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo Quantitativo stimato a bordo Zona in cui sono avvenute le catture

Kg. N. di esemplari Lat. Long

TRASBORDO (2) (nel porto designato di )

Nome nave trasbordante:

Nome nave ricevente: ... N° di iscrizione: ... N° ICCAT: ...

Orario previsto di arrivo

Quantitativo stimato a bordo Zona di cattura

Kg. N° di esemplari Lat. Lon.

Quantitativo stimato da trasbordare

Kg. N° di esemplari

TRASFERIMENTO/MESSA IN GABBIA

Tipo unità trasferente: ( ) nave da cattura ( ) rimorchiatore ( )azienda ( )tonnara fissa Barrare la voce che interessa

Nome unità trasferente: ... N° iscrizione: ... N° ICCAT: ...

Tipo unità ricevente: ( )rimorchiatore ( )azienda ( ) barca ausiliaria

Barrare la voce che interessa

Nome unità ricevente: ... N° iscrizione: ... N° ICCAT: ...

Nome Farm di N° ICCAT: ...

Orario previsto di trasferimento

Quantitativo stimato catturato Zona di cattura

N° di esemplari Kg. Lat. Lon

Numero Gabbie Quantitativo stimato da trasferire Zona di trasferimento

N° di esemplari Kg. Lat. Lon

(11)

11

Allegato 2

(12)

12 NULLA-OSTA N° / RILASCIATO IL

VALIDO FINO AL

Allegato 3

Alla CAPITANERIA DI PORTO DI SIRACUSA

A UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI PORTOPALO DI C.P. (SR)

Il sottoscritto , nato a ( )

Il e residente in provincia di ( ) in via

, n° , in qualità di proprietario e/o armatore e/o (barrare la casella che interessa)

del natante da diporto munito di motore/i con la/le seguente/i matricola/e e di

lunghezza f.t. mt. di colore ;

diporto denominata ed iscritta al

circondariale marittimo/ Capitaneria di porto di , di stanza nel porto di ,

presso ;

COMUNICA

SPORTIVA RICREATIVA (barrare ciò che interessa) del tonno rosso (thunnus thynnus) con la suddetta unità da diporto, per il periodo dal 16 giugno al 14 ottobre.

Si allega copia della seguente documentazione, che si dichiara conforme dichiarazione di potenza del motore (se natante da diporto);

licenza di navigazione (se imbarcazione/nave da diporto);

documento di riconoscimento in corso di validità;

polizza di assicurazione del motore o Dichiara altresì di essere a conoscenza che:

-

trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per ogni battuta di pesca e che in un pesca;

- integro;

- la taglia minima per il tonno rosso nel mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm;

- è fatto obbligo di comunicare, prima vicina;

- entro 24 ore dallo sbarco deve essere inoltrata la dichiarazione di cattura: se pesca ricreativa manifestazione;

-

quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa;

-

ricreativa.

Luogo, data

(13)

13

Allegato 4 PESCA RICREATIVA / SPORTIVA DEL TONNO ROSSO

DICHIARAZIONE DI CATTURA

Nome dell'unità e/o Numero di iscrizione dell'unità da diporto:

Cognome e Nome del conducente dell'unità da diporto

Riferimento comunicazione (VHF/CELLULARE) in data alle ore A l l ' U f f i c i o M a r i t t i m o d i :

P o r t o d i s b a r c o :

Data della cattura Quantitativi catturati Numero Posizione

(Kg) esemplari Latitudine Longitudine

Data

Firma del conducente dell'unità

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare

E' fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF/CELLULARE) la cattura di tonno rosso all'Autorità Marittima del porto di sbarco, ovvero alla più vicina.

E' possibile contattare la Sala Operativa dell'Autorità Marittima più vicina mediante contatti VHF/FM sul canale 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale indicato

ogo della manifestazione, se pesca sportiva.

(14)

registra i dati della Società/Ditta come “Importer” come di seguito riportato:

Guida alla registrazione dell’account TRADE sul sistema “eBCD”

Dal 1° luglio 2016 è in vigore l’e-BCD (documento e lettronico per le catture di tonno rosso), pertanto qualsiasi società/ditta individuale che commercializza il prodotto ittico “Tonno Rosso” (sia prodotto italiano che prodotto estero), dovrà provvedere a far registrare gratuitamente il proprio personale che si occupa della parte amministrativa della vendita del Tonno Rosso (richiesta di convalida dei BCSs all’Autorità Marittima), accedendo al seguente portale web: https://etuna.iccat.int/ e cliccando surequest an account”

Inserendo i dati del Personale che si occuperà di gestire la procedura dell’e-BCD, compilando tutti i campi previsti, come riportato ad esempio nelle immagini seguenti, lasciando “English” per la maschera Language.

Alla voce “Job Title” per le Società/Ditte che comprano e vendono Tonno Rosso (quindi tutti i

Grossisti/Grande Distribuzione/Pescherie) si dovrà segnare la dicitura “Importer/Exporter”, mentre per i Ristoranti (che vendono il Tonno Rosso solamente al consumatore finale) la sola dicitura “Food Services”.

Successivamente nella maschera “type of role” spuntare dal menù a tendina la voce “Importer”, per tutti i Grossisti/Grande Distribuzione/Pescherie e Ristoranti compressi – Nella maschera “National registration No. ” Inserire il numero della Partita IVA anteponendo IT (senza spazi vuoti o trattini, come specificato ad esempio) – nella maschera “Country” spuntare dal menù a tendina la voce “EU.Italy”

Dopo aver inserito tutte le voci richieste (come sopra riportato ad esempio) premere il pulsante “Add” che

ALLEGATO 5

(15)

Tutti i Grossisti/Grande Distribuzione/Pescherie, TRANNE i Ristoranti, dovranno procedere anche alla registrazione come venditori “Exporter”, selezionando dal menù a tendina la voce “Exporter” e nella successiva maschera che viene aperta provvedere a mettere nuovamente i dati (Country - National

registration No. - Name)

Dopo aver inserito i dati premere il pulsante “Add” per registrare i dati della Società/Ditta come “Exporter”

come di seguito riportato:

Per concludere la procedura di registrazione nella maschera “Security” copiare in “write the word” la scritta che appare nell’immagine (la scritta è un’immagine che varia ad ogni aggiornamento della pagina web), avendo cura di rispettare i caratteri maiuscoli e minuscoli e poi premere il pulsante “Save”.

(16)

relativa password da utilizzare nella pagina iniziale del sito occorrerà cliccare sustatus of an account request

Terminata la procedura apparirà la seguente schermata di conferma dell’avvenuta registrazione, con specificata l’e-mail alla quale verrà inviata la conferma di registrazione e le relative password per accedere al predetto

sito.

Inoltre, alla voce “Ticket”, viene riportato un codice da salvare ed utilizzare per verificare lo stato relativo alla propria registrazione nel sito https://etuna.iccat.int/; se non si dovesse ricevere la e-mail di conferma con la Tutte le Società/Ditte, per poter vendere il Tonno Rosso, devono provvedere ad informare i propri clienti sull’obbligo della registrazione sul predetto sito web, al fine di poter effettuare le richieste di convalida elettronica dell’eBCD, in quanto per poter procedere alle vendite del Tonno Rosso sul Sistema dell’ eBCD le Società/Ditte dovranno essere preventivamente registrate. Dopo aver ricevuto le credenziali di accesso al sistema (User name: e Password:) si dovrà procedere al Login: per poter accedere al proprio account ed effettuare le proprie operazioni di gestione/vendita tramite l’ eBCD.

(17)

Su “Help” e poi “Help Video” è possibile visionare un breve tutorial video, di facile comprensione, che spiega come effettuare le operazioni di vendita del Tonno Rosso, che è stato acquistato dalla propria Società/Ditta e che risulta all’interno del sistema.

effettuare le vendite sul sistema (il video d’interesse è “Add a new trade section”).

Alla voce “Register new Trade”, dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account, si dovrà accedere per poter

(18)

Guida alla registrazione dell’account BY-CATCH sul sistema “eBCD”

Dal 1° luglio 2016 è in vigore l’e-BCD (documento e lettronico per le catture di tonno rosso), pertanto gli Armatori/Cooperative di Unità da pesca, prioritariamente quelle autorizzate alla pesca del pesce spada, che potrebbero effettuare catture di Tonno Rosso BY-CATCH, devono preventivamente provvedere a registrarsi, gratuitamente, accedendo al seguente portale web: https://etuna.iccat.int/ e cliccando sul pulsante request an account”

Inserire i dati dell’Armatore o Rappresentante Legale della Cooperativa (il quale si occuperà di gestire la procedura dell’e-BCD), compilare tutti i campi previsti, come riportato ad esempio nelle immagini seguenti, lasciando “English” per la maschera Language:

Alla voce “Title” inserire la dicitura “Armatore o Rappresentante Legale”, mentre per la voce “Job Title”

inserire la dicitura “Exporter”,.

Successivamente nella maschera “type of role” spuntare dal menù a tendina Access eBCD system as: la voce

“Exporter”, selezionare “New Company”, compilare tutti i campi, nella maschera “National registration No.”

Inserire il numero della Partita IVA anteponendo IT (senza spazi vuoti o trattini, come specificato ad

esempio), nella maschera “Country” spuntare dal menù a tendina la voce “EU.Italy”

Dopo aver inserito tutte le voci richieste (come sopra riportato ad esempio) premere il pulsante “Add” che registra i dati dell’Armatore/Cooperativa come “Exporter” come di seguito riportato:

(19)

Per concludere la procedura di registrazione nella maschera “Security” copiare in “write the word” la scritta che appare nell’immagine (la scritta è un’immagine che varia ad ogni aggiornamento della pagina web), avendo cura di rispettare i caratteri maiuscoli e minuscoli e poi premere il pulsante “Save”.

Terminata la procedura apparirà la seguente schermata di conferma dell’avvenuta registrazione, con specificata l’e-mail alla quale verrà inviata la conferma di registrazione e le relative password per accedere al predetto sito.

Inoltre, alla voce “Ticket”, viene riportato un codice da salvare ed utilizzare per verificare lo stato relativo alla propria registrazione nel sito https://etuna.iccat.int/; se non si dovesse ricevere la e-mail di conferma con la relativa password da utilizzare nella pagina iniziale del sito occorrerà cliccare sustatus of an account request

Dopo aver ricevuto, sulla propria e-mail, le credenziali di accesso al sistema (User name: e Password:) si dovrà procedere al Login: per poter accedere al proprio account ed effettuare le proprie *operazioni eBCD.

(20)

Accedendo al portale web con le proprie credenziali, come sopra riportato, si dovrà cliccare sul pulsante

Users Registratione poi Modifying User Accountper poter accedere alla sezione di inserimento de Motopesca da associare al proprio Profilo.

Country > EU.Italy

National registration No. > N. UE Name > NOME MOTOPESCA

dal menù a tendina Non ICCATs BFT vessel representative

Verrà aperta la pagina con i dati relativi al proprio Profilo, registrati precedentemente, e andando sulla sezione

New requestsi dovrà selezionare il pulsante Access eBCD system ass:per poi selezionare

Si aprirà la maschera per linserimento dei dati del Motopesca da associare al Profilo dellArmatore o della Cooperativa, compilare i campi e cliccare su Addverrà così associato il Motopesca al proprio Profilo; se si devono associare altri Motopesca ripetere loperazione, per terminare cliccare su Saveper salvare.

(21)

Andando sul pulsante “Help” del sistema eBCD è possibile visionare dei brevi tutorials video, di facile comprensione, che spiegano come effettuare le operazioni; è presente anche della documentazione solamente in lingua inglese.

A seguito della registrazione sopra specificata, l’Armatore o il Rappresentante Legale della Cooperativa, dovrà provvedere ad inviare una comunicazione all’Ufficio Marittimo d’iscrizione ed al C.C.A.P. di competenza, nella quale dovrà comunicare l’avvenuta registrazione del MP sul proprio account del sistema https://etuna.iccat.int/ specificando i seguenti dati:

. Dati anagrafici dell’Armatore/Legale Rappresentante/Cooperativa/P.IVA/indirizzo e recapiti telefonici;

. Elenco dei Motopesca specificando n° Licenza di Pes ca / Nome / Matricola / Recapito tel. C/te.

Dopo la regolare registrazione del/i MP l’Armatore/Rappresentante Legale dovrà provvedere ad effettuare le eventuali registrazioni eBCDs (richieste di convalida) delle catture di Tonno Rosso BY-CATCH sul sistema https://etuna.iccat.int/, previo rispetto di tutte le disposizioni applicative relative alle catture di Tonno Rosso e la verifica delle operazioni di sbarco da parte dell’Autorità Marittima, la quale provvederà successivamente a validare l’eBCD elettronicamente.

Per la successiva commercializzazione del Tonno Rosso tutte le vendite dovranno essere richieste sul sistema eBCD, e dovrà essere allegato in formato PDF (correttamente leggibile) il D.D.T. o Fattura di vendita per ogni operazione richiesta.

Tutte le ditte acquirenti del Tonno Rosso dovranno preventivamente registrarsi, con procedura diversa da quella sopra descritta.

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