• Non ci sono risultati.

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana approvato con delibera di Consiglio regionale n. 6 del 25 gennaio 2005;

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana approvato con delibera di Consiglio regionale n. 6 del 25 gennaio 2005;"

Copied!
22
0
0

Testo completo

(1)

ALLEGATO A

"Accordo di Programma per l'attuazione di un programma di interventi relativi al Settore fognatura e depurazione del servizio idrico integrato attuativo delle disposizioni di cui all'art. 26 della l.r. 20/2006 e all'art. 19 ter del d.p.g.r.

46/R/2008"

Regione Toscana Comune di Fiesole

Comune di Abetone Cutigliano Autorità Idrica Toscana (AIT)

Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR)

GAIA S.p.A.

Acque S.p.A.

Publiacqua S.p.A.

Nuove Acque S.p.A.

ASA S.p.A.

Acquedotto del Fiora S.p.A.

Acque Toscane S.p.A.

Geal S.p.A.

Hera S.p.A.

Vista la direttiva Quadro 2000/60/CEE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'art.1 in cui sono dettagliati gli scopi della Direttiva; l'art.4 in materia di obiettivi ambientali; l'art.8 sui programmi di monitoraggio dello stato delle acque e infine l'art.11 in cui si prevede che gli Stati Membri preparino programmi di misure allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui all'art.4. La citata direttiva mira, altresì, alla progressiva riduzione dell'inquinamento nonché all'arresto graduale delle emissioni, scarichi e perdite di sostanze pericolose nell'ambiente;

Vista la direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento di acque reflue urbane e in particolare l'art. 7 relativo ai trattamenti appropriati di cui all'art. 2, punto 9 della stessa direttiva;

Vista la disciplina degli Accordi di Programma dettata dall’art. 34 del d.lgs.

267/2000 e dalla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa);

(2)

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 73 che individua le seguenti finalità:

al comma 1, lett. a) "prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati"; al comma 1, lett. b) "conseguire il miglioramento dello stato delle acque e adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi";al comma 1. lett. d) "mantenere la capacità naturale di auto depurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate";

Preso atto che il d.lgs 152/2006 persegue le finalità di cui al punto precedente attraverso la definizione degli obiettivi di qualità di cui all'art. 76 e che la disciplina degli scarichi di cui all'art. 101, comma 1, dispone che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

Visto l'art. 105 del d.lgs 152/2006 e in particolare il comma 2 che dispone che gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci e in acque di transizione nonché gli scarichi provenienti da agglomerati inferiori ai 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti a un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte III del decreto;

Visto il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Arno n. 234 del 3 Marzo 2016 e approvato con d.p.c.m. 27 Ottobre 2016;

Visto il Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico del fiume Serchio 1° aggiornamento 2016, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Pilota del fiume Serchio nella seduta del 03 Marzo 2016 con delibera n.

183 e approvato con d.p.c.m. 27 Ottobre 2016 ;

Visto il primo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale, adottato dal Comitato Istituzionale integrato il 17 dicembre 2015 e approvato con d.p.c.m. 27 Ottobre 2016;

Preso atto che in detti Piani di gestione viene definito uno stato di qualità delle acque per i corpi idrici tipizzati di cui alla delibera Giunta regionale 939/2009, e

(3)

per ciascuno di essi viene definita una data limite entro cui devono essere conseguiti gli obiettivi di qualità previsti dal Piano e che dette scadenze sono già fissate in una delle seguenti date 31/12/2015, 31/12/2021 e 31/12/2027;

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana approvato con delibera di Consiglio regionale n. 6 del 25 gennaio 2005;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 937 del 29 ottobre 2012

“Attuazione D. Lgs. 152/06 e D. Lgs. 30/09. - Tipizzazione e caratterizzazione dei corpi idrici interni, superficiali e sotterranei della Toscana. Modifica delle Delibere di Giunta n. 416/2009 e n. 939/2009”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 847 del 14 ottobre 2013 avente ad oggetto “Attuazione D. Lgs. 152/06 e D. Lgs. 30/09. Monitoraggio dei corpi idrici superficiali interni e sotterranei della Toscana. Modifiche ed integrazioni alla delibera di Giunta n. 100/2010”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1187 del 9 dicembre 2015 avente ad oggetto “Attuazione del D. Lgs. 152/06 - Identificazione dei corpi idrici fortemente modificati di cui al d.m. n. 156/2013”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1188 del 9 dicembre 2015 avente ad oggetto ”Contributi per la definizione del Piano di Gestione delle acque di cui all'art. 117 del D. Lgs. 152/06.”;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 11 del 10 gennaio 2017 avente come oggetto “Piano di Tutela delle Acque della Toscana (ex art. 121 del D.Lgs 152/2006). Avvio del Procedimento ai sensi della l.r. 65/2014”;

Preso atto che con la delibera 664/2015/R/idr l'AAEGSI, oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché il Programma degli Interventi (PdI) che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della

(4)

complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06;

Vista la l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";

Considerato che la suddetta legge istituisce le Conferenze territoriali per le quali la tipologia e il livello degli interventi sono contenuti nel Programma degli Interventi del Piano di Ambito della AIT;

Considerato inoltre che, con il nuovo sistema regolatorio (delibera ARERA 643/2013/R/i), è prevista la redazione e l’approvazione di Programmi degli Interventi quadriennali dei Gestori del SII contenenti gli interventi da porre in opera, tra cui quelli costituenti i trattamenti appropriati, e le risorse finanziarie necessarie; considerato inoltre che tali interventi sono compresi nel Piano d’Ambito della AIT e vengono monitorati annualmente dalla stessa autorità;

Vista la l.r. 31 Maggio 2006, n.20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e, in particolare, l'art. 21 bis "Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati";

Visto l'art. 26, comma 1 della l.r. 20/2006 che prevede la possibilità di stipulare accordi di programma con i soggetti economici interessati al fine di definire piani di interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal d.lgs.

152/2006, dai Piani di gestione e dal Piano di Tutela delle acque;

Considerato che l'art. 26, comma 2 della l.r. 20/2006 regola i tempi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane per gli agglomerati inferiori a 2.000 AE prescrivendo la definizione di specifici accordi di programma (il cui contenuto è disciplinato dall’art.13 della l.r. 20/2006) per la definizione degli interventi necessari all’adeguamento stesso e delle condizioni e modalità per la prosecuzione dello scarico delle acque reflue fino al termine dei lavori in essi previsti;

Visto il d.p.g.r 8 Settembre 2008 n. 46/R "Regolamento di attuazione della l.r.

20/2006 - Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto, in particolare,l'art. 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 (Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore

(5)

di 2.000 AE) - il quale definisce i criteri temporali ai quali devono attenersi gli accordi di programma per il completamento dei necessari interventi;

Dato atto che:

- in data 29 maggio 2015 è stato sottoscritto l’ "Accordo di Programma per l'attuazione di un programma di interventi relativi al settore fognatura e depurazione del servizio idrico integrato attuativo delle disposizioni di cui all'art. 26 della l.r. 20/2006 ed all'art. 19 ter del regolamento regionale n.

46R/2008”;

- tale accordo è stato approvato con d.p.g.r. 3 agosto 2015, n. 143;

Ritenuto necessario perseguire, per quanto possibile nei limiti quantitativi sopra evidenziati, il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali attraverso un programma degli interventi puntuali relativi al servizio idrico integrato, definito sulla base delle risorse finanziarie disponibili e avente ad oggetto gli interventi più urgenti sugli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 2.000 AE, come disciplinati dal citato art. 19 ter del regolamento regionale;

Dato atto che la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014" ha disposto il trasferimento alla Regione, tra le altre, delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze concernenti l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l’autorizzazione unica ambientale (AUA);

Considerato, inoltre, che:

- il Comune di Fiesole ha affidato il servizio idrico integrato alla società Acque Toscane S.p.A., che ha predisposto un proprio Piano degli investimenti;

- a seguito della fusione dei comuni di Abetone e di Cutigliano, di cui alla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 1, si rende necessario distinguere in una sezione autonoma gli scarichi afferenti al Comune di Abetone e oggetto del presente accordo nella loro caratterizzazione ante fusione;

(6)

- che a seguito della suddetta fusione dei comuni, il comune di Abetone decade dalla fattispecie di comune montano con popolazione inferiore ai 1000 abitanti prevista dall’art. 147, comma 2 del D.Lgs. 152/06, e che quindi le infrastrutture idriche dovranno passare nella loro titolarità a GAIA S.p.A. quale soggetto gestore competente per territorio;

-in forza della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 "Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007.", gli ambiti territoriali per la gestione del servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei rifiuti urbani non comprendono i territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, già facenti parte di ambiti territoriali della Regione Emilia Romagna a seguito di specifici accordi stipulati tra le Regioni Toscana ed Emilia Romagna e gestiti da Hera S.p.A.

Considerato che in data 15 Novembre 2017, presso gli uffici regionali, si è tenuto il collegio di vigilanza relativo all'accordo di Programma nel corso del quale è stato monitorato lo stato di avanzamento degli interventi ed è stato disposto l’adeguamento degli allegati all’esito del monitoraggio stesso e degli scarichi rimanenti;

Considerato che i soggetti firmatari del presente accordo hanno provveduto alla realizzazione delle attività istruttorie preliminari alla sua sottoscrizione attraverso:

- la ricognizione puntuale degli scarichi operata dai soggetti gestori del territorio toscano con individuazione del corpo idrico recettore come comunicato da AIT con nota 30 Novembre 2017 ;

- la ricognizione degli scarichi per i Comuni gestiti da Hera S.p.A. come comunicata con nota ATERSIR del 08/06/2018 ;

- la ricognizione degli scarichi per i Comuni di Fiesole e di Abetone- Cutigliano come comunicata con nota del 13/03/2018 ;

- la definizione della priorità a scala regionale degli interventi, in attuazione delle disposizioni regolamentari regionali;

Dato atto che il Collegio di Vigilanza ha ritenuto, in esito alla sopra richiamata istruttoria, di procedere al necessario adeguamento degli allegati dell'accordo di Programma promuovendone la novazione;

(7)

Dato atto che i nuovi allegati risultano prodromici alle procedure di autorizzazione allo scarico e che, da parte di AIT, sono previste le programmazioni degli interventi per il quadriennio 2017-2021 che interessano anche interventi nel settore della depurazione sugli agglomerati interessati dall’accordo in parola;

Dato atto che, sulla base della ricognizione degli scarichi di cui all'Allegato 2 del presente atto e dei sistemi di trattamento depurativo in essere, la situazione degli scarichi, alla data del 31 marzo 2018, risulta rappresentata dalla tabella seguente:

Tabella 1 : Quadro generale degli scarichi per gestore del SII toscano e per il Comune di Abetone-Cutigliano - Marzo 2018

Preso atto che le finalità e il contenuto del presente accordo sono stati condivisi mediante intese assunte nel corso del Collegio di Vigilanza del 15 Novembre 2017, ai sensi dell'art. 12 dell’Accordo;

Vista la comunicazione di AIT del 30/11/2017 con la quale, a seguito di quanto richiesto nel citato Collegio di Vigilanza, si modificano i contenuti di alcuni degli allegati contenuti nell'Accordo dopo ulteriore e rinnovato censimento degli scarichi a livello regionale;

Vista la nota del Comune di Fiesole del 13/03/2018 con la quale si evidenzia il numero, il costo e la relativa tempistica per la messa a regime degli scarichi afferenti al territorio dello stesso Comune;

Vista la comunicazione di ATERSIR del 08/06/2018 con la quale propone la inclusione degli scarichi presenti nel territorio toscano e gestiti direttamente da Hera S.p.A. nel presente Accordo;

Gestore Totale scarichi esistenti Depurati NON depurati

Numero AE Numero AE Numero AE

Acque S.p.A. 649 756.372 154 716.223 495 40.149

Acquedotto del Fiora S.p.A. 678 381.187 299 340.300 379 40.887

ASA S.p.A. 164 475.124 76 456.238 88 18.886

GAIA S.p.A. 1.098 756.727 489 730.635 609 26.092

Nuove Acque S.p.A. 715 409.890 75 359.542 640 50.348

Publiacqua S.p.A. 881 903.101 127 824.487 754 78.614

Acque Toscane S.p.A. 36 2.885 0 0 36 2.885

Comune di Abetone-Cutigliano/GAIA 9 6.210 9 6.210 0 0

TOTALE 4.230 3.691.496 1.229 3.433.635 3.001 257.861

(8)

Considerato che, ai sensi dell’articolo 27 bis della l.r. 20/2006, la Regione è subentrata alle province negli accordi di cui all’articolo 26 della medesima legge in attuazione della l.r. 22/2015;

Tenuto altresì conto dell’evoluzione del quadro normativo e programmatorio di riferimento nonché del nuovo sistema regolatorio del SII approvato da AAEGSI (ora AREREA);

Vista la Delibera GR n. 903 del 6 agosto 2018, con la quale, a seguito della ricognizione effettuata dai gestori del SII e dalle Autorità regionali di Toscana e Emilia Romagna, è stato approvato il testo dell’Accordo di Programma

“Accordo di Programma per l'attuazione di un programma di interventi relativi al Settore fognatura e depurazione del servizio idrico integrato attuativo delle disposizioni di cui all'art. 26 della l.r. 20/2006 e all'art. 19 ter del d.p.g.r.

46/R/2008” - predisposto di concerto tra Regione Toscana, Comune di Fiesole, Comune di Abetone Cutigliano, Autorità Idrica Toscana, Autorità Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, i gestori del Servizio Idrico Integrato: Acque Spa, Acquedotto Del Fiora Spa, Asa Spa, Gaia Spa, Nuove Acque Spa, Publiacqua Spa, Acque Toscane Spa, Geal Spa e Hera Spa;

Preso atto che il testo dell’accordo approvato con la predetta DGR 903/2018 avrebbe dovuto sostituire integralmente l' “Accordo di Programma per l'attuazione di un programma di interventi relativi al settore fognatura e depurazione del servizio idrico integrato attuativo delle disposizioni di cui all'art. 26 della l.r. 20/2006 ed all'art. 19 ter del regolamento regionale n.

46/R/2008. Approvazione.", approvato con d.p.g.r. 143/2015;

Visto l'esito del successivo Collegio di Vigilanza svoltosi a Firenze in data 24/10/2018, ai sensi dell'art. 9 del d.p.g.r. 3 agosto 2015, n. 143 che, a fronte delle richieste avanzate dai gestori e della ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal programma, impegna la struttura regionale competente a comprendere le modifiche richieste e contestualmente a modificare il contenuto del testo dell’Accordo di cui alla DGR n.903 del 06/08/2018;

Considerata la comunicazione di ATERSIR del 02/11/2018 che richiede un aggiornamento del testo dell'Accordo riportando modifiche agli interventi presenti e di pertinenza di HERA S.p.A. con relativo aggiornamento delle tabelle comprensive degli importi stimati per gli interventi da approntare;

(9)

Considerato altresì il Protocollo d'intesa siglato in data 31/12/2018 tra Comune di Abetone Cutigliano, AIT e GAIA S.p.A. per la gestione transitoria del servizio idrico integrato nel territorio di Abetone del Comune di Abetone Cutigliano, nel quale vengono definiti tempi e modalità di consegna delle infrastrutture e di compimento delle attività necessarie al subentro, a tutti gli effetti, di GAIA S.p.A. nella gestione del servizio idrico integrato sul territorio dell'ex Comune di Abetone;

Dato atto le suddette recenti novità, previste nelle programmazioni rispettivamente di ATERSIR e AIT, producono la necessità di aggiornare testo e allegati dell'Accordo approvato con la DGR n.903 del 06/08/2018, in particolare gli allegati 4, 5, 6 e 7;

Vista la Delibera ……2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato il testo del presente Accordo di programma, comprensivo dei relativi allegati aggiornati, in sostituzione del testo dell’accordo di cui all’allegato A parte integrante della DGR n.903 del 06/08/2018

Tutto ciò premesso e considerato i sottoscrittori, in rappresentanza delle amministrazioni sopra indicate, stipulano il seguente:

(10)

ACCORDO DI PROGRAMMA Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Il presente Accordo sostituisce integralmente quello pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 12.8.2015 e stipulato in data 29 maggio 2015, fermo restando che a quest’ultimo accordo si continua a fare riferimento per la parte descrittiva degli atti che lo hanno preceduto.

3. Gli interventi eseguiti in forza dell'Accordo del 2015, come riportati nell'allegato 4 del citato Accordo, si sono conclusi entro la date indicate dalla seguente tabella 2:

Tabella 2 : Situazione degli scarichi previsti da Accordo 2015 programmati entro il 31/12/2015

(11)

Art. 2 - Oggetto, finalità e obiettivi

1. Oggetto del presente accordo sono gli scarichi provenienti da agglomerati con:

a) più di 200 AE e fino a 2.000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali interne e in acque di transizione;

b) più di 200 AE fino a 10.000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali marino costiere.

2. Il presente accordo è promosso a norma della l.r. 20/2006 e persegue i seguenti obiettivi generali:

a) definire gli interventi necessari all'adeguamento degli scarichi da piccoli agglomerati alle disposizioni della l.r. 20/06 e del relativo regolamento di attuazione;

b) concorrere al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale indicati nella Direttiva 2000/60/CE e specificati per ciascun corpo idrico tipizzato dai Piani di Gestione delle Autorità di Distretto;

c) coordinare la programmazione di AIT nei settori fognatura e depurazione, con la pianificazione regionale di tutela delle acque e con il Piano di Gestione Distrettuale;

d) determinare le condizioni necessarie e sufficienti per consentire alla competente struttura regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale 46/R/2008, agli artt. 19 ter e 55 bis, il rilascio dell'autorizzazione dei suddetti scarichi.

3. Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti attraverso un programma di interventi di competenza del servizio idrico integrato per le finalità di cui all'art.

26 della l.r. 20/06, comprensivo della programmazione temporale della loro esecuzione.

4. In relazione agli scarichi che devono essere adeguati mediante interventi da completarsi entro le scadenze fissate dal d.p.g.r.46/R/2008 e aventi carico compreso tra i 200 e i 2.000 AE, l'accordo provvede ai sensi dell'art. 26 della l.r.

20/06 e dell'art.19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 alla definizione del

(12)

cronoprogramma e relativa copertura finanziaria come definiti negli allegati 4, 5,6 e 7;

Art. 3 - Quadro conoscitivo ambientale

1. Le parti assumono come quadro conoscitivo ambientale di riferimento:

a) la delibera di Giunta regionale n. 937 del 29 ottobre 2012 “Attuazione D. Lgs. 152/06 e D. Lgs. 30/09. (Tipizzazione e caratterizzazione dei corpi idrici interni, superficiali e sotterranei della Toscana). Modifica delle Delibere di Giunta n. 416/2009 e n. 939/2009”;

b) lo stato qualitativo dei corpi idrici dei piani di gestione delle Autorità di Bacino Distrettuale dove sono fissati gli obiettivi di qualità da perseguire per i corpi idrici e le misure di base e supplementari per raggiungere tali obiettivi (Allegato 1);

c) la ricognizione effettuata dai gestori alla data del 31/03/2018 contenente gli scarichi ad oggi presenti sul territorio, e allegata al presente Accordo (Allegato 2) come validata da AIT;

d) l'elenco degli scarichi di acque reflue urbane per agglomerati minori o uguali a 200 AE di cui all'art. 19 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 (Allegato 3).

Art. 4 - Programma degli Interventi

1. A seguito della ricognizione effettuata dai gestori del SII, ai sensi dell’art.3 comma 1, lettera c) e validata da AIT, è definito il programma degli interventi relativo agli scarichi per agglomerati superiori a 200 AE e inferiori a 2.000 AE, comprendente gli scarichi che rientrano nelle casistiche a) e b) del comma I dell'art. 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008;

2. I firmatari dell'accordo condividono:

a) il programma degli interventi da completare entro il 31/12/2019 (Allegato 4);

b) il programma degli interventi da completare entro il 31/12/2021 (Allegato 5);

(13)

c) l'individuazione degli scarichi che necessitano degli interventi del Comune di Fiesole e del Comune di Abetone-Cutigliano da completare entro il 31/12/2021 (Allegato 6);

d) l'individuazione degli scarichi ricadenti sul territorio regionale e afferenti ai Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola gestiti da Hera S.p.A. e di quelli che necessitano degli interventi da completare entro il 31/12/2021 (Allegato 7).

Art. 5 - Riparto delle risorse

1. Il costo complessivo degli interventi relativi all'art. 4 comma 2 lettere a) e b) è rappresentato nella seguente tabella 3:

Tabella 3 - Programmazione degli interventi, dei relativi costi e AE coinvolti per gestore del SII

2. Il costo complessivo dei due scarichi del Comune di Fiesole gestiti da Acque Toscane S.p.A. e quello relativo ai sette scarichi attualmente del Comune di Abetone-Cutigliano, prossimamente gestiti da GAIA S.p.A., relativi all'art. 4 comma 2 lettera c), che saranno sistemati entro il 31/12/2021, è rappresentato dalla seguente tabella 4:

Tabella 4 : Programmazione degli interventi, dei relativi costi e AE coinvolti per i Comuni di Fiesole (Acque Toscane) e Abetone-Cutigliano (GAIA)

Gestore

Scarichi risolti entro il 2019 Scarichi risolti entro il 2021

n AE n AE

Acque S.p.A. € 1.250.000 2 1.080 € 11.360.000 12 3.931

Acquedotto del Fiora S.p.A. € 0 0 0 € 11.173.370 36 20.329

ASA S.p.A. € 75.625 300 € 4.768.974 27 21.854

GAIA S.p.A. € 0 0 0 € 15.018.617 12 5.905

Nuove Acque S.p.A. € 153.011 500 € 13.718.558 15 5.170

Publiacqua S.p.A. € 0 0 0 € 9.280.000 39 15.143

Totale complessivo € 1.478.636 4 1.880 € 71.274.116 141 72.332

COSTO TOTALE

INTERVENTI COSTO TOTALE

INTERVENTI

1(*) 1(*)

Gestore

Scarichi risolti entro il 2021

n AE

Acque Toscane (Fiesole) € 255.000 2 541

GAIA (Abetone-Cutigliano) € 345.225 6 5.400

Totale complessivo € 600.225 8 5.941

COSTO TOTALE INTERVENTI

(14)

3. Il costo degli interventi afferenti ai comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e Marradi, ricadenti sul territorio regionale e gestiti da Hera S.p.A., relativi all'art. 4 comma 2 lettera d), da sistemare entro il 31/12/2021, sono rappresentati nella seguente tabella 5:

Tabella 5 : Programmazione degli interventi, dei relativi costi e AE coinvolti per i Comuni gestiti da Hera (Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio)

Art. 6 - Impegni dei soggetti firmatari 1. La Regione Toscana si impegna a:

a) assicurare il funzionamento del Collegio di Vigilanza di cui all'art. 8;

b) coordinare e monitorare, nell'ambito delle attività del Collegio di Vigilanza lo stato di attuazione dell'Accordo di programma a scala regionale.

2. La struttura regionale competente, la Città Metropolitana e l'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, si impegnano a:

a) dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art.11 del presente accordo;

b) attivare le procedure di controllo sugli scarichi e sul rispetto delle disposizioni autorizzative avvalendosi di ARPAT nel quadro delle disposizioni di cui all'art.3 della l.r. 20/2006 e dell'allegato 1 al d.p.g.r. 46/R/2008.

3. L'AIT si impegna a:

a) adeguare i propri strumenti di programmazione di Ambito per il completamento del programma degli interventi sugli scarichi, per dare piena attuazione al regolamento regionale;

Gestore

Scarichi risolti entro il 2021

n AE

HERA SpA € 1.414.809 6 541

Totale complessivo € 1.414.809 6 541

COSTO TOTALE INTERVENTI

(15)

b) nel caso di Comuni con gestioni salvaguardate, ad assicurare la coerenza degli interventi di competenza previsti nell'Accordo in relazione al contesto generale della programmazione d'Ambito;

c) assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e a trasmettere periodicamente i risultati alla competente struttura regionale.

4. ATESIR si impegna a:

a) adeguare, ove necessario i propri strumenti di programmazione di Ambito per il completamento del programma degli interventi sugli scarichi per dare piena attuazione al regolamento regionale;

b) ad assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e a trasmettere periodicamente i risultati alla competente struttura regionale.

5. I soggetti Gestori si impegnano, per quanto di rispettiva competenza:

a) all'esecuzione degli interventi previsti dal programma di cui agli allegati 4, 5 , 6 e 7 a seguito della revisione dei Piani di Ambito attualmente vigenti;

b) a mettere a disposizione ogni informazione necessaria alle Autorità di Ambito di riferimento per il monitoraggio degli interventi.

Art. 7 - Monitoraggio degli interventi e monitoraggio ambientale 1. Lo stato di attuazione dell'Accordo e dei singoli interventi è monitorato ogni anno, entro il 31 marzo, con le modalità previste nell'Allegato 8.

2. Il monitoraggio ambientale dei corpi idrici interessati dall'Accordo è assicurato da ARPAT nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dall'Allegato 1 Parte III al D.lgs. 152/2006.

3. Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi è assicurato da AIT e da ATERSIR sulla base delle informazioni trasmesse dai singoli gestori.

4. Le parti si impegnano altresì a fornire con sollecitudine al responsabile dell'Accordo e/o ai sottoscrittori le informazioni richieste sullo stato di attuazione dell'Accordo.

(16)

Art. 8 - Collegio di vigilanza

1. E' costituito il Collegio di vigilanza, composto dal Presidente della Giunta Regionale della Toscana o suo delegato, che lo presiede, dal Direttore di AIT, o da suo delegato; dal Direttore di ATERSIR o da suo delegato, dai Comuni di Fiesole e di Abetone-Cutigliano o loro delegati nonché da 2 membri o loro delegati in rappresentanza dei gestori del SII firmatari , individuati dagli stessi di comune accordo. Al collegio di vigilanza partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile del Settore regionale Servizi pubblici locali, Energia e Inquinamenti e il responsabile del Settore regionale Autorizzazioni o loro delegati. Alle sedute del Collegio di vigilanza possono altresì partecipare anche i rappresentanti dei soggetti firmatari dell'Accordo non componenti il Collegio stesso, senza diritto di voto.

2. Il Collegio esercita le seguenti funzioni:

a) vigila sul puntuale adempimento dell'Accordo sulla base del monitoraggio degli interventi di cui all'art.7;

b) approva l'aggiornamento della ricognizione di cui all'art.3;

c) nel caso dal monitoraggio di cui all'art.7 si manifestasse la non conformità degli obiettivi qualitativi e/o temporali di cui al presente Accordo, attiva le procedure di cui al comma 8 dell'art. 34 octies della l.r. 40/2009;

d) chiede, ove necessario, documenti e informazioni alle Amministrazioni partecipanti; convoca i funzionari ed i rappresentanti e dispone ispezioni;

e) provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'accordo;

f) dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente accordo.

Art. 9 - Responsabile dell'attuazione dell'accordo

1. E' individuato, quale funzionario responsabile dell'Accordo, il responsabile del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti della Regione Toscana.

(17)

2. Il responsabile dell'attuazione dall'Accordo ha il compito di:

a) svolgere le funzioni di segretario del Collegio di vigilanza e provvedere alla verbalizzazione delle sedute del Collegio stesso;

b) mantenere gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche degli enti e delle Amministrazioni partecipanti all'Accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni;

c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 10, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;

d) segnalare al Collegio di vigilanza eventuali difficoltà e problemi inerenti l'attuazione dell'Accordo e in ogni caso qualora venga riscontrato:

- scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;

- mancata indicazione di incrementi di costi sostenuti per gli interventi in un periodo uguale o superiore ai 12 mesi.

e) nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, invitare il soggetto a cui è riconducibile tale ritardo, inerzia o inadempimento a far conoscere, entro un termine stabilito, le iniziative assunte per il superamento delle criticità e i risultati conseguiti nonché a segnalare al Collegio di vigilanza il perdurare dell'inadempienza, ai fini dell’attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 11;

f) acquisire e coordinare le informazioni fornite dai soggetti sottoscrittori relative all'attuazione del presente Accordo da trasmettere periodicamente al Collegio di vigilanza;

g) fornire ogni informazione richiesta sullo stato di attuazione dell'accordo alla competente struttura regionale preposta al monitoraggio degli accordi di programma;

(18)

h) monitorare lo stato di attuazione dell'Accordo sulla base delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 7.

Art. 10 - Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi (RI)

1. Ciascun soggetto attuatore di interventi, come individuati negli allegati 4, 5, 6 e 7 nomina un responsabile degli interventi stessi.

2. Il Responsabile degli interventi svolge i seguenti compiti:

a) pianificazione del processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi attraverso una precisa articolazione di tempi, fasi e modalità di realizzazione delle attività;

b) presidio, coordinamento e monitoraggio dell'attivazione e della messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi;

c) monitoraggio dell'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, ponendo in essere le azioni necessarie per garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi previsti, nonché segnalazione tempestiva al Responsabile dell'Accordo di eventuali ritardi e/o criticità tecnico-amministrative nell'attuazione;

d) aggiornamento monitoraggio degli interventi e aggiornamento semestrale mediante l'inserimento dei dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento "MONITOSCANA";

e) trasmissione al Responsabile dell'Accordo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione illustrativa dei risultati conseguiti e delle azioni di verifica svolte, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell’Accordo, nonché dell’indicazione di eventuali criticità amministrative, finanziarie o tecniche per la realizzazione degli interventi e della proposta di azioni correttive.

Art. 11 - Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo e inadempimento 1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa eventualmente emerse dalla verifica e dal monitoraggio da parte dei

(19)

responsabili di tali funzioni, costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

2. In caso di inerzia o ritardo nell'adempimento degli obblighi a carico dei Gestori del SII della Toscana previsti dal presente accordo di programma, con specifico riferimento all'attuazione degli interventi, il Collegio di Vigilanza richiede all'AIT di esercitare le funzioni e i poteri necessari, ivi compresi i poteri sostitutivi di cui all'art 23 della l.r. 69/2011. Ove l'AIT non intervenga, la Regione Toscana esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'art.26, comma 2 della l.r. 69/2011. In caso di inerzia o ritardo nell'adempimento degli obblighi a carico di Hera s.p.a. previsti al presente Accordo di programma, con specifico riferimento agli scarichi afferenti ai comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e Marradi, ricadenti sul territorio regionale, il Collegio di Vigilanza richiede ad ATESIR di esercitare le funzioni e i poteri necessari, ivi compresi i poteri sostitutivi di cui all’articolo 152 comma 2 del D.lgs 152/2006.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento da parte degli altri soggetti sottoscrittori, il Responsabile dell’Accordo, invita il soggetto al quale il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l’inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato dal Responsabile dell’Accordo, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.

Nel perdurare dell’inadempienza, il Collegio di vigilanza attiva i poteri sostitutivi secondo quanto previsto all’art. 34 octies della l.r. 40/2009.

4. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti del presente accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento ivi previsto, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'accordo stesso.

Art. 12 - Durata dell’Accordo

1. L’Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi e comunque fino alla data del 31.12.2021, da ritenersi comprendente l’entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e di monitoraggio ex post.

2. A seguito della sua sottoscrizione, l’Accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della

(20)

Regione Toscana, ai sensi dell’art. 34 sexies, commi 2 e 3 della l.r. 40/2009.

L’accordo produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 septies, comma 1 della l.r. 40/2009.

Articolo 13 - Modifiche ed Integrazioni non sostanziali

1. Le eventuali modifiche sostanziali al presente accordo potranno essere apportate con il consenso unanime delle amministrazioni che lo hanno sottoscritto, da formalizzare con la stipula di apposito atto modificativo e/o integrativo.

2. Eventuali variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di progettazione o di realizzazione delle opere, saranno approvate, dal Collegio di vigilanza senza che ciò determini variazioni al contenuto del presente Accordo.

3. Fatte salve le disposizioni inerenti la realizzazione di opere pubbliche e di approvazione dei relativi progetti le parti definiscono, ai fini del presente accordo, quali variazioni non sostanziali:

a) modifiche del cronoprogramma di realizzazione che non incidono sulla data di conclusione dell'intervento;

b) modifiche progettuali nelle quali non si registrino modifiche quali- quantitative delle acque reflue scaricate.

Art.14 - Autorizzazioni transitorie agli scarichi

1. In conformità a quanto stabilito dal primo e dal secondo comma dell'art. 26 della l.r. 20/06 e dal comma 3 dell'art. 19 ter del d.p.g.r 46/R/2008, gli scarichi di cui all'Allegato 2, riconducibili all'art. 19 ter sono autorizzati in via transitoria a condizione che:

- non compromettano il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità pianificati dal Piano di gestione;

- rispettino le eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo fino alla data prevista per il completamento di ciascun intervento, come riportata negli allegati suddetti;

(21)

- rispettino le disposizioni relative ai piani di manutenzione e gestione di cui all'art. 19 e 19 ter e all'allegato 5 del regolamento regionale.

2. Fermo restando il rispetto dello stato di qualità ambientale di cui all’art. 3, agli scarichi di acque reflue urbane da agglomerati inferiori a 2.000 AE non ricompresi negli allegati 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano comunque le disposizioni del vigente regolamento regionale, in particolare l’articolo 19 e 19 bis.

3. Nell'eventualità che i monitoraggi effettuati da ARPAT, ai sensi dell'allegato 1 Parte III del D.lgs 152/2006, accertino il peggioramento della classificazione dello stato di qualità delle acque dei corpi idrici ricettori per la presenza di scarichi non trattati, compresi nell'Allegato 2, l'AIT provvede entro 6 mesi alla revisione/rimodulazione del programma degli interventi da presentare al Responsabile dell'accordo, ai fini dell'integrazione e/o modifica dello stesso ai sensi dell'articolo 14.

(22)

ALLEGATI:

Allegato 1 Stato ed obiettivi di qualità dei corpi idrici come approvati dai Piani di gestione delle Acque dei Distretti idrografici del fiume Serchio, dell'Appennino Settentrionale e

dell'Appennino Centrale.

Allegato 2 Ricognizione degli scarichi di acque reflue urbane presenti sul territorio toscano relativi ai gestori del SII.

Allegato 3 Elenco degli scarichi di acque reflue urbane minori o uguali a 200 AE, da autorizzarsi in via definitiva, di cui all'art. 19 bis d.p.g.r. 46/R/2008.

Allegato 4 Elenco degli interventi programmati da completare entro il 31/12/2019, art. 19 ter d.p.g.r. 46/R/2008.

Allegato 5 Elenco degli interventi programmati da completare entro il 31/12/2021, art. 19 ter d.p.g.r. 46/R/2008.

Allegato 6 Elenco degli interventi da completare entro il 31/12/2021 programmati da parte del Comune di Fiesole e Abetone- Cutigliano/GAIA, art. 19 ter d.p.g.r. 46/R/2008.

Allegato 7 Ricognizione degli scarichi afferenti ai comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e Marradi, ricadenti sul territorio

regionale e gestiti da Hera S.p.A. ed elenco degli interventi da completare entro il 31/12/2021, art.19 ter d.p.g.r.

46/R/2008.

Allegato 8 Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi

Letto, approvato e sottoscritto

Riferimenti

Documenti correlati

3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall’articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 120 deve essere garantita

3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall’articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 120 deve essere garantita

6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. 13 delle Norme Organizzative Interne

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Approvazione bilancio di esercizio 2017 e destinazione dell’utile 2017. Il Consiglio regionale..

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Approvazione bilancio consuntivo per l’esercizio 2014 e destinazione dell’utile 2014. Il Consiglio regionale

Considerato pertanto che IRPET, dell’utile conseguito nell’esercizio 2016, debba restituire alla Regione Toscana l’importo complessivo di euro 220.675,00;.. di

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Approvazione bilancio consuntivo per l’esercizio 2015 e destinazione dell’utile 2015. Il

Piano delle attività dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. Il piano triennale delle attività, con documento attuativo annuale definisce, sulla base della carta di cui