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Come ottenere la difesa di un avvocato pagato a spese dello Stato quando il cittadino versi in gravi difficoltà economiche.

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Gratuito patrocinio

written by Redazione | 01/03/2018

Come ottenere la difesa di un avvocato pagato a spese dello Stato quando il cittadino versi in gravi difficoltà economiche.

Ogni cittadino che versi in gravi difficoltà economiche e deve affrontare un processo civile (sia come attore/ricorrente che come convenuto) può richiedere il patrocinio a spese dello Stato, detto anche “gratuito patrocinio“. In tal modo egli ha la possibilità di agire o difendersi davanti al giudice (qualunque esso sia) senza pagare le relative spese dovute a tasse, bolli e diritti di cancelleria, né la parcella dell’avvocato stesso.

Per quali cause opera il gratuito patrocinio?

Il patrocinio a spese dello Stato si può ottenere per qualsiasi controversia civile e per gli affari di volontaria giurisdizione (ad esempio: separazione personale, affidamento della prole, provvedimenti in materia di potestà genitoriale).

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In particolare, si può presentare l’istanza di gratuito patrocinio sia per il primo grado che per l’appello o il ricorso per Cassazione. È ammesso anche le procedure esecutive.

La parte ammessa al gratuito patrocinio in primo grado che però abbia perso la causa, non può chiedere nuovamente l’ammissione per proporre appello, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.

Non si può ottenere, invece, il gratuito patrocinio nelle seguenti ipotesi:

– cause per cessioni di crediti e ragioni altrui (salvo che la cessione sia stata effettuata in pagamento di crediti o ragioni preesistenti);

– le spese per le consulenze stragiudiziali, salvo che sia seguita dalla successiva azione giudiziaria.

Qual è la soglia di reddito per ottenere il gratuito patrocinio?

Può beneficiare del gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta generale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.746,68 è adeguato ogni 2 anni, con decreto del Ministero della giustizia, in relazione alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo. A prevederlo è il decreto del ministero della giustizia datato 16 gennaio 2018, recante «Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato», che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 49 del 28 febbraio 2018.

Come si calcola il reddito per ottenere il gratuito patrocinio?

Si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari si sommano ai redditi del richiedente i redditi di ogni componente della famiglia. In tale calcolo vanno ricompresi anche i redditi di chi, pur non essendo legato da vincoli di parentela o affinità, convive con il richiedente e contribuisce dal punto di vista economico e

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collaborativo alla vita in comune. Non si sommano invece i redditi del familiare che, pur risultando fiscalmente a carico del richiedente, non convive con lui.

Quando però sono in contestazione i diritti della personalità o quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri membri del nucleo familiare con lui conviventi, si tiene conto del solo reddito personale. Si pensi al caso della separazione dei coniugi: in tal caso, per esempio, la moglie che non possegga reddito può ottenere il gratuito patrocinio nonostante il marito sia benestante.

Lo stesso dicasi, per esempio, nel caso del figlio, convivente con i genitori, nel caso debba intraprendere una causa di eredità nei confronti di uno dei due.

I limiti di reddito appena indicati possono essere derogati nel caso di persona offesa dai reati di violenza sessuale, atti persecutori (o stalking), maltrattamenti contro familiari e conviventi, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, nonché per i reati commessi in danno di minori.

Nel concetto di reddito imponibile rientrano anche fonti di reddito non assoggettabili di per sé ad imposta, ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell’istante. Pertanto ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio non si può tenere conto di detrazioni di imposta o deduzioni dal reddito stabilite dal TUIR che servono solo per determinare in concreto l’imposta da pagare.

Tali condizioni di reddito devono permanere per tutto l’iter della causa. Pertanto, se mutano, la parte è obbligata a comunicarlo.

Il gratuito patrocinio è assicurato anche:

– allo straniero e all’apolide regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;

– ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

Secondo la Corte di giustizia UE il gratuito patrocinio va concesso anche alle società e alle persone giuridiche se serve a garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e l’accesso alla giustizia.

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Chi non può ottenere il gratuito patrocinio?

Sono esclusi dal gratuito patrocinio i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i seguenti reati:

– associazione di tipo mafioso o per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste per tali reati o ancora per quelli commessi al fine di agevolare l’attività di tali associazioni;

– associazione per delinquere finalizzata al contrabbando;

– produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope o per associazione finalizzata al traffico illecito di tali sostanze.

Come si fa la richiesta di gratuito patrocinio?

Chi vuol ottenere il gratuito patrocinio deve presentare un’istanza in carta semplice, in duplice copia, al Consiglio dell’Ordine degli avvocati del tribunale competente a decidere la causa. I moduli sono, normalmente, scaricabili dal sito internet del Consiglio stesso.

L’istanza deve contenere:

– le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, con i rispettivi codici fiscali;

– una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione;

– gli estremi della pretesa che si intende far valere in causa per dimostrare che la domanda non è infondata; a tal fine bisogna anche specificare le prove di cui si intende chiedere l’ammissione;

– la firma autenticata dall’avvocato.

Una delle due copie resta al Consiglio dell’Ordine, mentre l’altra finisce all’Agenzia delle Entrate che verifica l’esattezza dell’ammontare del reddito autodichiarato dall’interessato ai fini dell’ammissione e godimento del gratuito patrocinio.

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Se si procede avanti la corte di cassazione, la domanda va presentata al consiglio dell’ordine in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Procedimento per l’ammissione al gratuito patrocinio

Presentata la domanda, il Consiglio ha 10 giorni di tempo (non perentori) per valutare la fondatezza delle pretese e la sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità dell’istanza. Di norma l’autorizzazione può avvenire anche dopo diverse settimane o mesi. All’esito dell’autorizzazione il Consiglio può decidere se:

– ammettere l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se ritiene ricorrano le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate;

– respingere la domanda o dichiarare inammissibile l’istanza: in tal caso l’interessato può riproporre l’istanza al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. Se il processo non è stato ancora instaurato, l’istanza deve essere proposta al Presidente della sezione competente.

Se il consiglio dell’ordine non decide entro termini ragionevoli, l’interessato può inviare una nota al consiglio dell’ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III.

Quali effetti comporta il gratuito patrocinio?

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta:

– la parte può nominare un avvocato a propria difesa, da essa stessa scelto tra gli iscritti nell’apposito elenco tenuto dal consiglio dell’ordine;

– l’esenzione dal pagamento di alcune spese e l’anticipazione di altre spese da parte dello Stato e modalità differenti di determinazione dell’onorario del difensore.

L’avvocato non può chiedere somme, anticipi, integrazioni in denaro al cliente

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ammesso al gratuito patrocinio, pena un illecito deontologico che può essere sanzionato al consiglio dell’ordine.

Nell’esercizio del suo incarico, l’avvocato deve rispettare i doveri deontologici di diligenza, informazione e competenza.

L’avvocato può sempre rinunciare al proprio mandato, conferito con il gratuito patrocinio, anche in corso di causa. Per farlo deve inviare una raccomandata a/r sia al cittadino sia, per conoscenza, al consiglio dell’ordine.

Anche il cliente beneficiario del gratuito patrocinio può revocare il mandato all’avvocato che gli è stato nominato recandosi allo sportello del consiglio dell’ordine e chiedendone la sostituzione con un altro sempre ammesso al medesimo beneficio.

La parte ammessa al gratuito patrocinio è obbligata a comunicare, fino a che il processo non sia terminato, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della precedente comunicazione di variazione.

Se non lo fa, può essere dichiarato decaduto dal beneficio.

Nel caso di mediazione chi paga l’avvocato?

Nei casi di mediazione obbligatoria o di delegata, la parte che può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non deve pagare alcuna indennità.

A tale fine la parte deve:

– depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore;

– produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Il compenso professionale dell’avvocato che ha assistito nella mediazione (obbligatoria o delegata) una parte ammessa al gratuito patrocinio può essere

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posto a carico dello Stato.

Chi paga il compenso all’avvocato in caso di gratuito patrocinio?

Al termine del giudizio l’avvocato deve depositare la nota spese, con in allegato copia della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Gli importi spettanti all’avvocato per l’attività prestata, liquidati a partire dal 1°

gennaio 2014, sono ridotti di un terzo.

L’avvocato non può chiedere e percepire compensi o rimborsi diversi da quelli che la legge pone espressamente a carico del patrocinato ed è nullo ogni patto contrario. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Chi paga il contributo unificato, il CTU e la registrazione della sentenza?

Nel caso di gratuito patrocinio, la parte ammessa al beneficio non paga neanche il contributo unificato, le spese di notifica, la perizia del consulente tecnico d’ufficio, i diritti di copia e l’imposta di registro della sentenza.

Revoca del decreto di ammissione

Il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio può essere revocato se:

– nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali;

– a seguito dell’ammissione in via provvisoria al patrocinio, risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione oppure risulta che l’interessato ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave.

La revoca ha efficacia retroattiva, salvo che il provvedimento indichi il momento in cui è stato accertato il venire meno dei requisiti reddituali necessari:

in tal caso la revoca è efficace da tale data.

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FAQ

Sono fiscalmente a carico di mio padre ma non convivo con lui. Il mio reddito mi consente di ottenere il gratuito patrocinio. Posso ottenere il beneficio?

Si. Non si sommano i redditi del familiare che, pur risultando fiscalmente a carico del richiedente, non convive con lui.

Sono stato ammesso al gratuito patrocinio e ho perso la causa; il giudice mi ha condannato alle spese di controparte. Chi le deve pagare: io o lo Stato?

L’ammissione al gratuito patrocinio non copre l’eventuale condanna alle spese di lite. Pertanto la parte ammessa al gratuito patrocinio, che sia risultata soccombente, deve corrispondere alla controparte le spese processuali se così disposto con sentenza dal giudice.

Sono stato ammesso al gratuito patrocinio in primo grado e ho perso la causa: posso presentare appello di nuovo con il gratuito patrocinio?

No. Il gratuito patrocinio, in generale, può essere richiesto anche in secondo grado, ma non per chi ha già perso il primo.

Mi voglio separare da mio marito; lui ha un reddito elevato, ma io sono nullatenente. Posso essere ammessa al gratuito patrocinio?

Si. Difatti nelle case che vedono le persone della stessa famiglia sostenere interessi contrapposti, non si tiene conto del reddito della persona convivente ai fini del calcolo della soglia di reddito per ottenere il gratuito patrocinio.

Ho chiesto a un avvocato di difendersi con il gratuito patrocinio e lui si è rifiutato. È legittimo o posso denunciarlo al consiglio dell’ordine?

Ogni avvocato è libero di decidere se difendere il cliente con il gratuito patrocinio o meno. Una volta accettato, però, non può chiedergli integrazioni di somme di denaro.

Ho nominato un avvocato con il gratuito patrocinio ma non mi sta difendendo bene. Posso revocarlo e ottenerne un altro con il gratuito

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patrocinio?

Si. È sempre possibile la revoca del mandato conferito con gratuito patrocinio sia da parte dell’avvocato che da parte del cliente.

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