Nomina dell’organo di controllo o del revisore in base ai parametri dell’art. 2477 c.c. Proroga dei termini.
Novità del DL 118/2021.
Ruolo e funzioni dell’Organo di controllo nelle SRL
Roma, 2 Marzo 2022
COMMISSIONE DI DIRITTO DELL’IMPRESA
Relatore: Stefano Sasso
ART. 2477 C.C.
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo e' costituito da un solo membro effettivo.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria se la società:
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unita'.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società e' priva di organo di controllo.
Nomina
A differenza delle Spa, in cui l’organo di controllo è sempre necessario, nelle srl la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria solo in determinati casi previsti dalla legge. Viene tuttavia riservata ampia autonomia ai soci delle srl c.d. “minori” cioè che non superano determinati limiti dimensionali.
Il primo comma dell’art. 2477 del c.c. stabilisce infatti che l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinandone inoltre le competenze ed i poteri.
Nomina da statuto
Qualora, quindi, non vengano superati i limiti previsti dal secondo comma dell’art.
2477 c.c., i soci possono:
• omettere qualsiasi previsione nell’atto costitutivo e quindi non dotarsi di alcun organo di controllo in favore di una struttura più snella;
• Dotarsi di un organo di controllo, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, o di un revisore. In questo caso però la nomina diventa obbligatoria
Nomina da statuto Pertanto è possibile configurare:
• Un Collegio sindacale o un sindaco unico, con eventuale funzione di revisore (in assenza di indicazioni statutarie l’organo di controllo è monocratico);
• Un revisore;
• Un organo di controllo ed un revisore
Tali organi o soggetti dovranno essere nominati con decisione dei soci
Competenze e poteri da statuto
All’autonomia statutaria è demandata la determinazione delle competenze e dei poteri. A questa si aggiunge il rinvio, previsto dal comma 4 dell’art. 2477 c.c., alle disposizione sul Collegio sindacale previste per le Spa.
In assenza di specifiche disposizioni statutarie in merito a competenze e poteri, il citato rinvio alla normativa sul Collegio sindacale delle Spa vale anche nel caso di nomina statutaria dell’organo di controllo.
Competenze e poteri da statuto In merito ai poteri ed alle competenze, si ritiene in dottrina:
• Impossibile attribuire all’organo di controllo competenze e poteri assegnati imperativamente ad altri organi (tipo approvazione di bilancio e nomina amministratori);
• Impossibile attribuire prerogative che possano confondere ruoli (assegnazione di compiti di cogestione);
• Possibile sottoporre al parere dell’organo di controllo alcune operazioni (ma non all’approvazione).
Alternatività organo di controllo/revisore
I soci potrebbero optare per la nomina di un revisore. In questo caso troverebbero applicazione le disposizioni del DLgs. 39/2010.
Mentre è possibile attribuire all’organo di controllo anche la revisione legale, non è invece possibile attribuire al revisore legale funzioni e poteri dell’organo di controllo.
Nomina obbligatoria
I commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c. stabiliscono l’obbligo della nomina dell’organo di controllo o del revisore. In particolare la nomina è obbligatoria se la società:
• È tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
• Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
• Ha superato per due esercizi consecutivi uno dei limiti previsti.
Il comma 4 inoltre dispone che in caso di nomina dell’organo di controllo si applicano le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le Spa.
L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati deve provvedere alla nomina. In mancanza provvederà il Tribunale.
Organo di controllo e/o revisore legale
Il comma 4 dell’art. 2477 c.c. dispone che in presenza delle ipotesi descritte, l’obbligo della nomina riguarda l’organo di controllo o il revisore. Nella precedente formulazione il citato comma prevedeva che, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la revisione legale era affidata al sindaco unico. Questa precedente formulazione sembrava far prevalere la figura del revisore rispetto all’organo di controllo.
Opzione per l’organo di controllo
Nel caso di opzione di nomina di un organo di controllo, il novellato comma 4 dell’art.
2477 c.c. sembra impedire di riconoscere in automatico allo stesso anche la funzione di revisione legale. Il comma 4 dell’art. 2477 c.c. dispone: “… Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni…”
Nelle Spa sia la nomina del Collegio sindacale, sia quella del revisore è obbligatoria. Il rinvio fatto dall’art. 2477 c.c. è alle disposizioni sul Collegio sindacale previste per le Spa e non genericamente alle disposizioni previste per le Spa.
L’art. 2409 bis c.c. dispone per le Spa l’obbligo della nomina del revisore e la possibilità di affidare l’incarico, nel caso in cui la società non sia soggetta al bilancio consolidato, al Collegio sindacale.
Opzione per l’organo di controllo
Inoltre l’art. 2477 c.c. lascia spazio all’autonomia statutaria di scegliere tra l’adozione di un organo di controllo o di un revisore.
Nelle srl si potrà:
• Nominare un organo di controllo che abbia anche il ruolo di revisore;
• Nominare un organo di controllo monocratico;
Composizione dell’organo di controllo
Considerando il rinvio alle disposizioni previste per le Spa, quale sarà la composizione dell’organo di controllo?
Se l’organo di controllo scelto è in forma collegiale, dovrà essere composto da tre o cinque membri effettivi più due supplenti. Inoltre almeno un sindaco effettivo ed uno supplente dovranno essere iscritti nel registro dei revisori legali. Nel caso in cui sia affidata al Collegio sindacale anche la funzione di revisione, allora tutti i membri dovranno essere iscritti nel registro dei revisori legali.
Nel caso di organo monocratico il Sindaco unico, anche se senza funzioni di controllo, dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali?
Opzione per il revisore
L’art. 2477 c.c. lascia intendere la possibilità di nominare solamente il revisore senza nominare anche l’organo di controllo. Tale scelta non risulta priva di problematiche.
Infatti non è possibile pensare che, in caso di nomina solo del revisore, questi svolga anche l’attività di controllo sulla legalità.
Nominando solo il revisore avremmo delle srl prive del controllo di legalità. Tale conclusione potrebbe trovare giustificazione nei poteri dei soci di informazione e consultazione, nonché di promuovere individualmente l’azione sociale di responsabilità e di richiedere la revoca degli amministratori.
Questo potrebbe trovare giustificazione per le s.r.l. cd “sotto soglia”, ma sembrerebbe più difficile applicarlo alle società di medie e grandi dimensioni. In ogni caso poi i soci hanno facoltà e non obbligo di avvalersi dei propri poteri e potrebbero inoltre essere loro stessi gli amministratori.
Opzione per il revisore
Nelle s.r.l. di medie/grandi dimensioni la presenza dell’organo di controllo con competenze di vigilanza sull’operato degli amministratori appare necessaria anche e soprattutto nell’interesse dei terzi alla corretta gestione.
Pertanto essendo fondamentale il controllo sulla gestione, non potendo attribuire tale funzione al revisore legale (o alla società di revisione), sarebbe necessaria sempre la nomina dell’organo di controllo.
Peraltro in caso di nomina del solo revisore, alcune dottrine sostengono la presenza di un problema nel procedimento di nomina. Infatti il DLgs 39/2010 stabilisce che l’assemblea conferisca l’incarico di revisione legale su proposta motivata dell’organo di controllo. Tale empasse potrebbe essere però superata con una proposta motivata dell’organo amministrativo sottoposta all’assemblea.
Opzione per il revisore
Il Consiglio Notarile di Milano ha proposto una massima secondo la quale (n. 124 del 3.4.2012) il regime legale dei controlli nella s.r.l., in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di gestione sia la funzione di revisione legale dei conti sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione “organo di controllo o revisore”
Opzione per il revisore
La citata massima del Consiglio Notarile di Milano è stata oggetto di critiche. In particolare Assonime con il caso 3/2012 ha evidenziato un presupposto sbagliato di tale massima secondo il quale le s.r.l. debbano essere sottoposte necessariamente ad un controllo sulla gestione ed alla revisione legale, con la conseguenza che in caso di nomina di un revisore questo debba anche svolgere la funzione di controllo sulla gestione. Tale interpretazione sarebbe però non sostenuta dalla norma. Secondo Assonime l’espressione “organo di controllo o revisore” non sono una mera locuzione ma l’indicazione di un’opzione esercitabile dalla società.
Opzione per il revisore
Assonime sostiene l’esistenza di una differenza sostanziale tra:
• La disciplina che impone e regola la revisione legale, che attua nel nostro ordinamento specifica direttive comunitarie;
• La disciplina che impone e regola il controllo sulla gestione, che discende esclusivamente da scelte nazionali di politica legislativa, e che, in caso di nomina dell’organo di controllo, richiede l’applicazione delle disposizioni sul Collegio sindacale di Spa.
Quindi, nominare un revisore al posto di un organo di controllo sarebbe indici della volontà legislativa di diversificare non solo il soggetto incaricato dei controlli, ma anche la funzione che lo stesso è chiamato ad assolvere.
Opzione per il revisore
Pertanto le scelte che i soci di srl, in presenza di obbligo di nomina di organo di controllo o revisore, possono effettuare sono:
• Nomina di organo di controllo a cui affidare il controllo della gestione e la revisione legale;
• Nomina di un revisore che svolga solo la funzione di revisore legale;
• Nomina di un organo di controllo che eserciti il controllo di gestione e di un revisore che svolga la revisione legale.
Opzione per il revisore
Il Comitato Triveneto dei Notai rileva che al verificarsi delle ipotesi di nomina obbligatoria le srl sono soggette tanto al controllo di legalità quanto alla revisione legale.
Sottolinea inoltre che l’argomento risolutivo della questione si può ricavare dalla previsione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 2477 c.c., nella parte in cui attribuisce al Tribunale il potere di nomina dell’organo di controllo o del revisore nel caso di inerzia dei soci. Se fosse vero che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore sia alternativo, il Tribunale sarebbe chiamato ad effettuare una scelta di merito contravvenendo alla libertà della natura negoziale del contratto societario.