Corte di Cassazione
Sentenza n. 21942 del 27/10/2010 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO. SA. CA. -. LE. TE. S.R.L. Elettivamente domiciliata in Roma, Via Ottorino Lazzarini, n. 19, nello studio dell'Avv. Maria Teresa D'Urso; rappresentata e difesa dall'Avv. D'URSO MARIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente - contro
COMUNE DI AGROPOLI, in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier, n. 39, nello studio dell'Avv. Vincenzo Sabia; rappresentato e difeso dall'Avv. D'AMBROSIO SAVERIO, giusta procura speciale a margine dalla comparsa in data 12.11.2009;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione distaccata di Salerno, n. 103/4/04, depositata in data 5 agosto 2004;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del dal consigliere
Dott. Pietro Campanile;
Udita per la societa' ricorrente l'Avv. Modestino Acone, munito di delega, che ha chiesto l'accoglimento de ricorso;
Udito per il Comune di Agropoli l'Avv. Saverio D'Ambrosio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott.
Umberto Apice, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1.1 La S.r.l. To. Sa. Ca. -. Le. Te. (d'ora in poi, " To. ") impugnava nei
confronti del Comune di Agropoli le cartelle di pagamento relative alla TARSU per gli anni compresi fra il 1995 e il 1999, deducendone in primo luogo
l'invalidita', in quanto non precedute da valida notificazione degli avvisi di accertamento, ed eccependo, comunque, l'infondatezza della pretesa.
1.2 - La Commissione tributaria provinciale di Salerno, con sentenza n.
101/17/2002, rigettava il ricorso.
1.3 - La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado, condannando la societa' appellante al pagamento delle spese processuali.
Veniva affermato, in particolare, che gli avvisi di accertamento erano stati validamente notificati presso la sede legale della societa', ed a mani di persona qualificatasi come "consulente addetta alla sede".
1.4 Avverso tale decisione La S.r.l. To. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria.
Si e' difeso con controricorso il Comune di Agropoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1.1 - Deve procedersi, in primo luogo, all'esame dell'eccezione pregiudiziale, sollevata dalla ricorren-te nella propria memoria, inerente alla tardivita' della notifica e del deposito del controricorso del Comune. L'eccezione e' infondata, in quanto, consentendo la natura procedurale del vizio denunciato l'esame degli atti processuali, va constatato che, essendo stato il ricorso notificato il 7 settembre 2005, e decorrendo il dies a quo per la notifica del controricorso (tenendo conto del periodo di sospensione feriale dei termini) dal 6 ottobre 2005, il termine previsto dall'articolo 370 c.p.c., comma 1, risulta rispettato, poiche' il controricorso risulta notificato (mediante consegna all'ufficiale giudiziario) in data 17 ottobre 2005.
Positivamente verificato risulta altresi' il rispetto del termine per il deposito di detto controricorso, effettuato il successivo 3 novembre.
2.1.2 - Del pari infondata e' l'eccezione concernente la mancata produzione della delibera a stare in giudizio per il Comune di Agropoli: soccorre in proposito il principio, gia' affermato da questa Corte, secondo cui nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, salve diverse previsioni dello Statuto, e' attribuita al sindaco l'esclusiva titolarita' del potere di
rappresentanza processuale del Comune, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 50 (Testo Unico leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) cosicche' competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti e' soltanto il sindaco, non essendo necessaria l'autorizzazione della giunta municipale ai sensi del disposto dell'articolo 47 dello stesso testo normativo (Cass., n.
10099/07; Cass. SS.UU. n. 12868/2005, 186/2001).
In ogni caso, e' stato altresi' precisato che l'indicazione, nella procura rilasciata dal sindaco, dell'esistenza di una delibera e dei suoi estremi, deve ritenersi sufficiente ai fini della legittimazione, senza che tale delibera debba essere esaminata, divenendo cio' necessario solo nell'ipotesi in cui sia esplicitamente e specificatamente contestata l'esistenza di essa o la sua validita' e la
contestazione sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine alla effettiva esistenza della qualita' spesa dal rappresentante e dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (Cass., 3 dicembre 2008, n. 28662). Tanto
premesso, rileva la Corte che nel controricorso la delibera, adottata in data 11 ottobre 2005 (vale a dire in data anteriore al rilascio della procura) e' stata opportunamente richiamata, a tacere del fatto che risulta depositata in copia entro il termine previsto dall'articolo 372 c.p.c..
2.2.1 - Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in
relazione alla ritenuta validita' delle notificazioni degli avvisi di accertamento, mentre con il secondo motivo si denuncia violazione degli articolo 145 c.p.c., articolo 46 c.c., e articolo 2475 c.c., n. 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Si afferma, in particolare, che la societa' To. , all'epoca in cui vennero
effettuate le notificazioni (novembre 1999) si era trasferita in una sede diversa da quella in cui le stesse vennero eseguite, pur "regolarizzando formalmente tale situazione con atto notarile registrato in data (OMESSO)". Si aggiunge che la persona che aveva ricevuto i plichi, indicata come consulente, non aveva in realta' alcun rapporto con la societa'.
Detti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione della loro intima connessione, sono infondati.
2.2.2 - Deve in primo luogo constatarsi l'insussistenza della denunciata carenza motivazionale.
Benvero nella sentenza impugnata, ancorche' in maniera concisa, vengono chiaramente indicate le ragioni in base alle quali le notificazioni degli avvisi di accertamento vengono considerate valide, sia perche' effettuate "presso la sede legale della societa', in via (OMESSO), quale risultava al momento della notifica", sia perche' eseguite "nella mani di persona, tale Ga. Im. ,
qualificatasi come addetta alla sede".
Quanto al primo profilo, e' agevole constatare che nel ricorso, in cui si da atto, come sopra evidenziato, che il luogo della notificazione degli avvisi
corrispondeva alla sede legale della societa', in quanto il trasferimento della sede legale sarebbe stato non solo pubblicizzato, ma perfino deliberato in epoca successiva alla notifica. Soccorre, in proposito, il principio secondo cui, nel regime vigente in epoca anteriore alle modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 5 del 2003, alle societa' a responsabilita' limitata il coordinato disposto degli articoli 2436 e 2494 c.c., prescriveva, in caso di adozione di modificazioni statutarie, la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata "del testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata". L'articolo 2457 ter c.c., commi 1 e 2,
disciplinava il regime di opponibilita' ai terzi degli atti per i quali era prevista la pubblicazione, con l'effetto che, mentre dopo quindici giorni dalla pubblicazione la modificazione statutaria era opponibile ai terzi iuris et de iure, prima di quel termine l'atto era inopponibile solo se il terzo dimostrava di non averne avuto conoscenza, restando nell'ipotesi estrema della mancata pubblicazione e, comunque, per il tempo che l'aveva preceduta, l'inopponibilita', sino a quando la societa' non dimostrava la conoscenza del terzo (Cass., 5 febbraio 2009, n.
2835; Cass., 23 marzo 2001, n. 4180).
Non puo' omettersi di considerare, del resto, che la sempre maggiore
prevalenza accordata, nella interpretazione dell'articolo 46 c.c., al principio dell'effettivita' della sede, deve pur sempre coordinarsi con la tutela
dell'affidamento dei terzi, ragion per cui, in caso di divergenza dalla sede legale da quella effettiva, la prima non puo' considerarsi esautorata, essendo
consentita una mera equiparazione, come, del resto, suggerisce il tenore del capoverso della norma teste' citata ("Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro e' diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche
quest'ultima"), fra le due sedi (Cass., 5 maggio 2009, n. 10307; Cass., 24 febbraio 2004, n. 3620; Cass., 28 luglio 2000, n. 9978).
2.2.3 - Quanto al secondo profilo, premesso che dalla relata di notifica risulta che tale Ga. , consulente, fosse "addetta alla sede", deve richiamarsi il
principio secondo cui non e' necessario un rapporto lavorativo, ma un
mandato, anche provvisorio, a ricevere la corrispondenza (Cass., 21 ottobre 2009, n. 22342; Cass., 10 settembre 2009, n. 19582, Cass., 19 dicembre 2008, n. 29879).
Non puo' omettersi di rimarcare, sotto il profilo probatorio, la presunzione in base alla quale deve ritenersi che la persona rinvenuta nella sede della societa', legale o effettiva, sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla
persona giuridica (Cass., 13 dicembre 1999, n. 13935; Cass., 14 giugno 2005, n. 12754). Deve rilevarsi, a tale riguardo, che, in violazione dei principi di specificita' ed autosufficienza, nel ricorso viene richiamato, senza alcun riferimento al suo effettivo tenore - in maniera tale, quindi, da impedire la verifica della sua decisivita' - un documento "allegato agli atti processuali" che avrebbe dovuto dimostrare che la predetta Ga. era "persona estranea
all'azienda".
2.3 - Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c., in
relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4: la Commissione tributaria regionale avrebbe omesso di esaminare la questione inerente alla "violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articoli 59, 66 e 67, e del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 49".
Il motivo in esame, che contiene una generica doglianza relativa all'omessa pronuncia in merito alle questioni sopra richiamate, e' inammissibile, in quanto, oltre ad indicare l'atto con cui la questione era stata dedotta, si
sarebbero dovuti riferire gli esatti termini nei quali la stessa era stata proposta.
Come questa Corte ha costantemente ribadito, perche' possa utilmente dedursi in sede di legittimita' un vizio di omessa pronuncia, e' necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un'eccezione
autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresi', dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state
proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualita' e la tempestivita', e, in secondo luogo, la decisivita' (Cass., 9 ottobre 2008, n.
24791; Cass., 11 giugno 2008, n. 15462; Cass., 19 marzo 2007, n. 6361;
Cass. Sez. Un., n. 15781 del 2005).
2.4 - Avuto riguardo alla validita', come sopra evidenziata, delle notificazioni degli avvisi di accertamento, va rilevata l'inammissibilita' delle questioni introdotte con il quarto motivo di ricorso, concernenti il merito della pretesa tributaria, laddove in sede di impugnazione della cartella esattoriale, preceduta da valida notificazione dell'avviso di accertamento, non impugnato, possono essere dedotti soltanto i vizi propri della cartella medesima (Cass., 25 gennaio 2006, n. 1434).
2.5 - Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione in favore del Comune
di Agropoli delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimita', liquidate in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi.