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Corte di Cassazione Sentenza n del 26 marzo 2010

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(1)

Corte di Cassazione

Sentenza n. 7335 del 26 marzo 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere

Dott. GRECO Antonio - Consigliere

Dott. MELONCELLI Achille - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Comune di San Benedetto del Tronto, di seguito "Comune", in persona del Commissario straordinario, signor Ia. Ca. , rappresentato e difeso dagli avv.

Del Federico Lorenzo e Laura Rosa, presso i quali e' elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Denza 20;

- ricorrente - contro

il signor Lo. Lo. , di seguito anche "Contribuente";

- intimato -

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale (CTR) di Ancona 4 giugno 2004, nn. 71-75/9/04, depositate il 2 luglio 2004;

udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 16 febbraio 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

(2)

udito l'avv. Rosa Laura, delegata, per il Comune;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Il 30 settembre 2005 e' notificato al Contribuente un ricorso del Comune per la cassazione delle sentenze descritte in epigrafe, che hanno respinto gli appelli del Comune contro le sentenze della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Ascoli Piceno nn. 61-65/02/2002, che aveva accolto i ricorsi del

Contribuente contro gli avvisi di accertamento dell'ICI 1993-1997.

1.2. Il Contribuente non si costituisce in giudizio.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) il 13 maggio 2000 il Comune notifica al Contribuente cinque avvisi di accertamento dell'ICI per ciascuno degli anni del lustro 1993-1997 su un terreno edificabile, in comunione del Contribuente con due suoi fratelli, che, iscritto al Catasto terreni al foglio n. 11, particelle nn. 65-96, si estende per mq 1855, e' sito nel territorio del Comune e per il quale si determina il valore di lire 102.000/mq;

b) il ricorso del Contribuente e' accolto dalla CTP, che, con separate sentenze, rettifica in senso favorevole al Contribuente il valore dell'area, riducendolo nella misura corrispondente a lire 90.000/mq;

c) gli appelli del Contribuente sono respinti dalla CTR;

d) nei frattempo il Comune, il 30 aprile 2001, in pendenza del secondo grado di giudizio, adotta cinque nuovi avvisi di accertamento in sostituzione degli avvisi impugnati, recependo totalmente il criterio utilizzato dalle sentenze di primo grado;

e) anche gli avvisi emessi in sostituzione di quelli precedenti sono impugnati dal Contribuente e i suoi ricorsi sono accolti dalla CTP, che annulla gli avvisi di accertamento, perche' l'area e' priva del requisito dell'edificabilita', dal

momento che parte di essa e' soggetta a vincolo colonico e parte e' destinata a verde pubblico e alla realizzazione di attrezzature pubbliche di quartiere;

f) gli appelli del Comune sono, poi, respinti dalla CTR con le sentenze ora cumulativamente impugnate per cassazione.

3. La motivazione delle sentenze impugnate.

(3)

Le sentenze della CTR, oggetto del ricorso per Cassazione, sono cos' identicamente motivate:

a) per ciascuno degli anni d'imposta del periodo 1993-1997 il Comune adotta, con lo stesso numero e con riguardo allo stesso bene, due avvisi di

accertamento, il primo dei quali calcola il valore dell'area in ragione di lire 102.000/mq e il secondo, adottato dopo che la CTP ha ridotto il valore unitario di calcolo a lire 90,000/mq e mentre e' pendente il giudizio di appello, assume io stesso valore unitario delle sentenze di primo grado;

b) la seconda serie di avvisi di accertamento e' quella che e' oggetto della presente controversia;

c) la CTR osserva che, "allorche' il Comune ... ha emesso l'avviso di

accertamento in data 30/4/2001, oggetto del presente giudizio tributario, era privo di potere impositivo, avendo gia' emesso precedente avviso di

accertamento, che in quel momento era oggetto di lite tributaria ancora pendente. / A nulla rileva che il Comune recepisca il contenuto della precedente decisione della (CTP) ..., in quanto dal tenore dell'atto non si evince in alcun modo che il Comune intendesse procedere alla liquidazione dell'imposta alla stregua di una precedente decisione giurisdizionale, ancorche' non definitiva, apparendo invece che l'Ente impositore intendesse esercitare il proprio potere impositivo";

d) "pertanto l'appello del Comune va respinto, dovendo questa CTR confermare la decisione della CTP seppure con motivazione completamente diversa, vale a dire non gia' perche' l'area in questione fosse priva del requisito

dell'edificabilita', ma in quanto l'Ente aveva in precedenza consumato il proprio potere impositivo".

4. Il ricorso per cassazione del Comune, integrato con memoria, e' sostenuto con un solo motivo d'impugnazione e, dichiarato il valore della causa in euro 1.640,00, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali.

MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Il motivo d'impugnazione.

5.1.1. Con l'unico motivo d'impugnazione, addotto dal Comune a sostegno del suo ricorso, si denunciano la violazione e la falsa applicazione della normativa sull'ICI e, in particolare, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 11, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, articolo 68, e di ogni norma e principio generale in tema di potesta' impositiva dell'amministrazione finanziaria, e la contraddittorieta' e l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia.

(4)

5.1.2. Il ricorrente sostiene, in proposito, che la CTR avrebbe errato, quando ha affermato che il Comune non avrebbe avuto il potere di adottare la seconda serie di atti d'imposizione tributaria di contenuto identico alle sentenze di

primo grado. Infatti, sarebbe consolidato, nell'ambito del diritto pubblico, il principio secondo il quale il potere di annullamento d'ufficio puo' essere esercitato senza limiti di tempo, previo accertamento dell'attualita' dell'interesse pubblico. Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento del

Comune, sostitutivi dei precedenti, riemessi relativamente allo stesso bene con gli stessi numeri e per i medesimi periodi d'imposta, in ottemperanza a quanto stabilito dalle sentenze di prime cure, sarebbero atti di autotutela, perche' realizzerebbero la revisione degli atti amministrativi originari per adeguarli alle sentenze di primo grado, provvisoriamente esecutive. La CTR avrebbe violato anche il Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287,

articolo 68, che consentirebbe l'annullamento totale o parziale di un atti fino a quando non sia intervenuto un giudicato. Il Comune "proprio per uniformarsi alle pronunce di primo grado ... ha emesso gli avvisi sostitutivi dei precedenti, determinando cosi' la cessazione della materia del contendere relativamente ai giudizi (pendenti in secondo grado) aventi ad oggetto gli avvisi di

accertamento originari".

Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe fornita di una motivazione

contraddittoria, perche' essa, per un verso, negherebbe l'esistenza della potesta' impositiva in capo al Comune, sostenendo che non la si potrebbe esercitare in costanza di giudizio, e, per altro verso, sosterrebbe che dall'atto non si vincerebbe l'intenzione del Comune di liquidare l'imposta secondo il dettato delle sentenze di primo grado.

5.2. Il motivo e' fondato nei limiti che risultano dalle seguenti considerazioni.

5.2.1. Per la valutazione della fondatezza del motivo di ricorso, si deve precisare la struttura della fattispecie controversa.

Il Contribuente si e' trovato inizialmente di fronte ad una pretesa del Comune, che la sentenza di primo grado ha ridotto parzialmente e contro la quale egli ha proposto appello, continuando a contestare la pretesa nella sua interezza.

In pendenza dei giudizi di appelli il Comune ha adottato degli atti con cui ha sostituito i precedenti, oggetto della controversia giurisdizionale, e di contenuto identico a quello stabilito dalla sentenza della CTP.

Il Contribuente ha aperto un nuovo processo tributario, impugnando gli atti della seconda serie, che la CTR ha dichiarato illegittimi, perche' essi sarebbero stati adottati in carenza di potere di autotutela.

Il Comune ricorre ora per cassazione, chiedendo la cassazione della sentenza d'appello e chiedendo l'adozione di una pronuncia nel merito ex articolo 384 c.p.c., che riconosca la cessazione della materia del contendere.

(5)

5.2.2. Sotto un primo profilo, la sentenza della CTR e' errata, in linea di principio, quando afferma che il Comune era carente di potere di autotutela, quando ha adottato la seconda serie di avvisi di accertamento, perche',

secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il potere di autotutela tributaria ha come autonomo presupposto temporale uno dei due seguenti fatti: la mancata formazione di un giudicato o la mancata scadenza del termine decadenziale fissato per l'accertamento" (Corte di cassazione 22 febbraio 2002, n. 2531).

Nel caso di specie, sulla controversia relativa alla prima serie di accertamenti non si era ancora formato alcun giudicato, quando il Comune ha adottato la seconda serie di atti di riforma parziale dei primi, nel senso della riduzione della pretesa a quella stessa misura che e' stata adottata dalla CTP.

Sotto questo primo profilo, dunque, le ragioni fatte valere dal Comune sono fondate.

5.2.3. Si deve guardare alla controversia, pero', anche da un profilo diverso.

Operando nel modo che s'e' descritto, il Comune non ha annullato totalmente le sue pretese iniziali, ma ha continuato a far valere la medesima pretesa originaria, riducendone soltanto la misura a quella indicata dalla CTP, che il Contribuente, proponendo appello, non ha condiviso. Tanto basta perche' si debba escludere la fondatezza della domanda del Comune di ottenere una dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Infatti, l'esercizio del potere di autotutela incontra, oltre al limite temporale della formazione del giudicato, anche un limite sostanziale, che e' costituito dalla tutela del diritto di difesa del contribuente. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti,

"l'esercizio di tale potere (di autotutela tributaria) ... puo' aver luogo soltanto ... entro il termine previsto per il compimento dell'atto, non puo' tradursi nell'elusione o nella violazione del giudicato eventualmente formatosi sull'atto viziato, e dev'essere preceduto dall'annullamento di quest'ultimo, a tutela del diritto di difesa del contribuente ed in ossequio al divieto di doppia imposizione in dipendenza dello stesso presupposto" (Corte di cassazione 20 novembre 2006, n. 24620).

Nel caso di specie, se, per il solo fatto che il Comune ha adottato una serie di atti di ritiro, non della specie dell'annullamento, ma della specie della riforma nel senso riduttivo poc'anzi descritto, si dichiarasse la cessazione della materia del contendere, si priverebbe il Contribuente della possibilita' di difendere, dinanzi al giudice d'appello investito della controversia relativa alla prima serie di atti di accertamento, la sua tesi della non debenza totale.

Sotto questo secondo profilo le ragioni del Comune sono, pertanto, prive di fondamento.

5.2.4. In conclusione, il motivo di ricorso e' fondato nei limiti che sono stati appena indicati, perche' la sentenza impugnata si e' discostata dal seguente

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principio di diritto: "il potere di autotutela tributaria ha come autonomo

presupposto temporale uno dei due seguenti fatti: la mancata formazione di un giudicato o la mancata scadenza del termine decadenziale fissato per

l'accertamento".

6. Conclusioni.

Le precedenti considerazioni comportano l'accoglimento del ricorso, la

cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra Sezione della CTR delle Marche, che, oltre a decidere in base al principio di diritto enunciato nel p. 5.2.4, liquidera' le spese processuali relative al giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della CTR delle Marche, anche per le spese processuali relative al giudizio di Cassazione.

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