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Responsabilità del datore a seguito di infortunio: Cassazione

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Responsabilità del datore a seguito di infortunio: Cassazione

10 Marzo 2021Redazione

Il datore di lavoro è responsabile per l’infortunio se la condotta del lavoratore rientra nella sfera di rischio governabile dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

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Infortunio sul lavoro per comportamento imprudente del lavoratore

In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l’art. 1227, comma 1, c.c., tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell’evento dannoso; in particolare, tanto avviene quando l’infortunio si sia realizzato per l’osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l’infortunio scaturisca dall’integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l’imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell’evento dannoso.

Cassazione civile sez. lav., 22/10/2020, n.23146

In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l’art. 1227, comma 1, c.c., tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell’evento dannoso; in particolare, tanto avviene quando l’infortunio si sia realizzato per l’osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l’infortunio scaturisca dall’integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l’imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell’evento dannoso.

Cassazione civile sez. lav., 25/11/2019, n.30679

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Il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente. Non conta un eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l’esonero totale dell’imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento.

Cassazione civile sez. lav., 02/10/2019, n.24629

In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l’art. 1227 c.c., comma 1; tuttavia la condotta incauta del lavoratore non comporta concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia giuridicamente da considerare come munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell’evento dannoso, il che in particolare avviene quando l’infortunio si sia realizzato per l’osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio o quando l’infortunio scaturisca dall’avere il datore di lavoro integralmente impostato la lavorazione sulla base di disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o infine quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l’imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell’evento dannoso.

Cassazione civile sez. lav., 25/11/2019, n.30679

In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante.

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(Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l’assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato).

Cassazione penale sez. IV, 20/03/2019, n.27871

Infortunio del dipendente: responsabile il datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa l’instaurarsi di pericolose prassi operative

In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, incombe al datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto, sulle modalità di svolgimento del lavoro per impedire l’instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, è fonte di responsabilità per i danni subito dall’infortunato.

In tema di sicurezza sul lavoro e normativa antinfortunistica, la condotta colposa del lavoratore può considerarsi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo laddove abbia attivato un rischio eccentrico o esorbitante la sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

Cassazione penale sez. IV, 18/09/2020, n.26618

Infortunio sul lavoro e ripartizione

dell’onere della prova tra lavoratore e

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datore

La responsabilità del datore di lavoro conseguente alla violazione dell’art.

2087 c.c. ha natura contrattuale. Pertanto, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio ha l’onere di allegare e provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione.

Sul datore di lavoro incombe invece l’onere di provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitarlo, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.

Cassazione civile sez. lav., 11/08/2020, n.16869

L’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare tutte le cautele necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità dei lavoratori. Tali misure sono quelle tassativamente previste dalla legge, quelle generiche dettate dalla comune prudenza e quelle ulteriori che si rendano in concreto necessarie. In caso di infortunio, il lavoratore dovrà dimostrare la colpa del datore il quale potrà sottrarsi alla responsabilità dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitarlo o di aver adottato tutte le cautele necessarie. Il mero fatto di lesioni riportate dal dipendente in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa non determina di per sé l’addebito delle conseguenze dannose al datore di lavoro occorrendo la prova, tra l’altro, della nocività dell’ambiente di lavoro oltre che del nesso causale tra i due elementi costitutivi della fattispecie.

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2020, n.15112

Infortunio sul lavoro e limiti della responsabilità del datore di lavoro

Il datore di lavoro – quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro – è tenuto a dare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, fornendo specifiche informazioni sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative e sull’uso dei macchinari e quindi ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti. Egli risponde, pertanto dell’infortunio

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occorso al dipendente a causa della mancanza di tali requisiti purché il comportamento del lavoratore non venga ritenuto abnorme, cioè del tutto estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite. Tale comportamento esonera da responsabilità perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare.

Cassazione penale sez. fer., 06/08/2020, n.23947

L’art. 2087 c.c., impone all’imprenditore, in ragione della sua posizione di garante dell’incolumità fisica del lavoratore, di adottare tutte le misure atte a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze.

Tali misure vanno distinte tra: 1) quelle tassativamente imposte dalla legge; 2) quelle generiche dettate dalla comune prudenza; 3) quelle ulteriori che in concreto si rendano necessarie.

D’altro canto, ai fini dell’accertamento della responsabilità datoriale, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonchè il nesso tra l’uno e l’altro, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.

È evidente, quindi, che il mero fatto di lesioni riportate dal dipendente in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa non determini di per sè l’addebito delle conseguenze dannose al datore di lavoro, occorrendo la prova, tra l’altro, della nocività dell’ambiente di lavoro.

Pur non configurando un’ipotesi di responsabilità oggettiva, la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c. non è, tuttavia, circoscritta alla violazione di regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, sanzionando anche, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica dei lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico

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Va infine osservato che il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2020, n.14082

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione risponde dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore.

(Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per la morte di un lavoratore, ascrivibile al non corretto uso di un macchinario dovuto all’omessa adeguata formazione sui rischi del suo funzionamento).

Cassazione penale sez. IV, 13/02/2020, n.8163

In tema di infortuni sul lavoro, qualora il comportamento del lavoratore che ha determinato l’evento dannoso sia scaturito dall’inosservanza, da parte del datore di lavoro, di specifici doveri informativi o formativi rispetto all’attività da svolgere, tali da rendere altamente presumibile che, ove quegli obblighi fossero stati assolti, l’infortunio non vi sarebbe stato, non è possibile addossare al lavoratore l’ignoranza delle circostanze che dovevano essere oggetto di informativa o di formazione, al fine di fondare una colpa idonea a concorrere con l’inadempimento datoriale e tale da ridurre, ai sensi dell’art. 1227 c.c., la misura del risarcimento dovuto.

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Cassazione civile sez. lav., 25/11/2019, n.30679

Infortuni sul lavoro: condotta del lavoratore imprevedibile ed esorbitante rispetto alle direttive impartite

In tema di infortuni sul lavoro, va esclusa la responsabilità del datore di lavoro che, oltre ad avere fornito i necessari mezzi di protezione, ha impartito le opportune istruzioni sull’uso degli stessi ed esercitato una costante attività di vigilanza, laddove l’infortunio occorso sia addebitabile a una condotta del lavoratore imprevedibile ed esorbitante rispetto alle direttive impartite, sì da porsi quale causa esclusiva dell’evento.

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2020, n.3282

Concorso di colpa della vittima e rischio elettivo

In tema di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., al di fuori dei casi di cd.

rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l’ordine, nell’esecuzione puntuale del quale si è verificato l’infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi; ricorrendo tali ipotesi, l’eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell’infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante.

Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, n.8988

Infortuni sul lavoro: il datore deve vigilare

per impedire l’instaurazione di prassi

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pericolose per i lavoratori

In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi “contra legem” foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

(Nella fattispecie, relativa al decesso di un lavoratore colpito da una macchina escavatrice perché, in violazione dell’art. 12, comma 3, d.P.R. 7 gennaio 1956, n.

164, si trovava nel campo di azione di tale mezzo, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione del datore di lavoro che aveva escluso l’obbligo giuridico del datore di lavoro di impedire la presenza dei lavoratori nello scavo, secondo la prassi instauratasi in contrasto con la legge).

Cassazione penale sez. IV, 15/01/2020, n.10123

Infortuni sul lavoro: in assenza di formazione sul contenuto della prestazione lavorativa, la condotta avventata del lavoratore non esclude la responsabilità del datore

In tema di infortuni sul lavoro e di responsabilità del datore di lavoro, allorquando il lavoratore non abbia ricevuto una adeguata formazione sul contenuto della prestazione lavorativa, né verificabili prescrizioni lavorative sui limiti cui era tenuto il suo intervento, la sua condotta, benché imprudente e avventata, non può assurgere a causa esclusiva dell’infortunio occorso quando il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità.

Cassazione penale sez. IV, 08/05/2019, n.27787

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Infortunio per comportamento abnorme del lavoratore: il datore di lavoro non è mai esente da colpa se il suo sistema di sicurezza presenta criticità

L’interruzione del nesso eziologico, a causa del comportamento imprudente del lavoratore, da solo sufficiente a determinare l’evento, richiede che la condotta si collochi in qualche guisa al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Non si può discutere di responsabilità del lavoratore per l’infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle criticità: le disposizioni antinfortunistiche, invero, perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa.

Cassazione penale sez. IV, 05/04/2019, n.16228

La responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c. non è una responsabilità oggettiva, ma colposa, dovendosi valutare il difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione all’attività lavorativa svolta, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a fronteggiare ogni causa di infortunio, anche quelle imprevedibili.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per la predisposizione di equipaggi cd.

misti sui treni, e, di conseguenza, aveva ritenuto legittimo il rifiuto del macchinista di condurre il treno senza la presenza in cabina di un secondo agente abilitato alla condotta).

Cassazione civile sez. lav., 29/03/2019, n.8911

Dipendente, autorizzato all’uso del

veicolo di sua proprietà, incorre in un

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infortunio lavorativo

Nell’ipotesi in cui il dipendente, autorizzato all’uso del veicolo di sua proprietà, incorra in un infortunio lavorativo connesso alla conduzione del mezzo, il datore di lavoro non è esonerato dalla responsabilità ex art. 2087 c.c., ove tale infortunio possa essere messo in relazione causale con lo specifico rischio creato, in relazione alla conduzione del mezzo, da disposizioni datoriali relative alle modalità di esecuzione della prestazione.

Cassazione civile sez. lav., 11/10/2019, n.25689

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