Gaz z ena iciale
.DEL 19,EG·1\TO D'ITALI.A.
Anno 19J3 Roma
-Martedi, 10 aprile
'Numero 84
Abbonanmenti.
Anno Sem. Trim.
In Roma, sia presso f Amministrazione che a '
domicilio ed in tutto il
Regno
. . . L. 65 88 30 Alfestero(Paesi
dell' Unionepostale)
. . . • 120 80 60Un numeroseparato di :6
pagine
o meno: inRoma,
cent.Ja; nelRegno, gent.JJ - Arretrato: inRoma, cent·5o;nelRegno,
tent.do; all'Estero, aut. po.Se il
giornale
si compone di oltre 16pagine,
11 prezzo aumenta propor- sionatamente.Is2merzioni.
Annunzi
giudizian
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destinate per le inserzioni, agli effetti del compato delle lineee
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si considerano sempre divise in quattrocolonne verticali.Gli
originali degli
avvisi deblionoessereredattisucartaa'a Jollo da Lirthi/AI edaccömpagnati
da undeposito preventive
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A Lir¢ SESSANTA.(L. 6o)
perogni pagina
di manoscritto.Gßaßôonamitad si
prena'ono presso
/Amministrazione «gli UJfri postali.e
de. Le richiesteper le insersioni debbono essere dirette ¢sclusivaniente sNs Asacorrono dalJ•
lo¿,si
mese. ministrazionedella Gazzetta ufficialepresso
il Ministero irlf interne.Alrinforto
di ciastursvagua postals
ordinario etelegrapco,
siaggiunta
sempre la tassa di hollo di centesimi todieciprescritta
dairart•48,
le#sraa)
della
targfa (allegato A)
del testounicoapprovatocondecreto-Itge Luogotenenziait . 135, del;978,
¢ dalsuarsivodecreto-leggtLuogotenensiale
s.Fig¢.SOMMARIO LEGGI E DECRETI.
REGIO
DECRETO-LEGGE 15 marzo1923,in. 692, relativo ally
li-ni!ÍuzlÂne delÏ'orario
di lavoro pergli operai
edimpiegitti
- delle
ailendhAndustriali
o commerciali diqualunque
natura.REGIO
DECRE'£Ò-LEGGE
8 inarzo1923, n.695,
chereca-disposi--
zioni per l'esenzione
dell'imposta
saifabbricati.
REGIO DECRETO-LEGGE 18
marzol1923,n.698,
chcautorizzaunamaggiore assegnazione
nello stato diprevisione
della spesa del Ministero dellefinanze,
per l'esercizio1922-923,
per provve- dere a compere ditabacchi
e relative speseaccessorie.
REGIO
DËCRETO
18 marzo1923,
n.673,
che detta norme per lepromozioni- nel gi·adi
delpersonale
del Genio .civile.REGIO DECRETO 2õ marzo
1923,
n.686,
che estende alle nuove Provincie ilregolamento
perl'imposta
sui redditiagrari
diricch,ezzg mobile.
REGIO DECRETO 18 marzo
1923,
n.700,
che autorizza una mag-giore ashegnarlone
nello stato diprevisione
della spesa del Mi- nistero-dellejlnanze,
per l'esercizio1921-922,
in dipendenza
divincite al- lotto.
REGIO DECRETG S5 marzo
1923, n.713,
che detta norme per la.sistemazione r.el
personale aggiunto dell'Amministrazione
dei lavoripubblici.
REGIO DECRETO 18 marzo
1923,
che nomina per l'anno 1923 laCommissione per-decidere
sul trattamento diquiescenza degli impiegati
civilidestituiti.
'RELAZIONI E REGI DECRETI per lo
scioglimento dei. Consigli comundit
di San Severino(Salerno),
San Vfto Chief ino(Chief
0, Rimini(Forli),
Bästo Arsizio(3filano), Castella/inme (A<juila),
Ghemme
(Novara),
e per la proroga deipoteri dei Regi
com- missari diCastellammare
Adriatico(Teramo), Lentini (Sira- cusa), Nóci (Bari), Gianeno (Torino).
DISPOSIZIONI E COMUNICATI.
afinistero
dei,lavori pubblici:
Comunicato -Direzione generale
della Cassa
depositi
eprestiti
edegli
Istituti diprevidenza:
,Avviso.'-- Ministero delle
finanze: Disposizioni
nelpersonale dipendente
--Smarrimenti
di ricevute.IN SE RZ IONI.
LEGSI E DECRETI
Regio decreto-legge
15 marzo1923, n.692,
relativoalla limitazione dell'orario dilavorp'peg gli operai
edimpieguli
delleaziemieimiustriali o commerciali di
qualunque
natura.VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri
;Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato
per il lavoro
ela previdenza sociale, di concerto
oönil presidente del Consiglio dci ministri, Ministro per Pin- torno
ecoi Ministri per l'agricoltura, per l'industria
¿d il commercio
epor la giostizia
egli affari di
culto
;Abbiamo decretato
edecretiamo
:Art. 1.
Orario massimo normale di lavoro.
La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiebrati nelle aziendo industriali
ocommerciali, di qualimque natura, anche
seab- biano carattere di Istituti di ,insegnamento profes-
sionale
odi beneficenza,
comepure negli uffici, nei la-
vori pubblici, negli ospedali ovunque è prestato
unlavoro salaria,to
ostipendiato alle dipendenze
osotto
il controllo diretto altrui,
nonpotra eccedere le otto
oro
al giorno
olo 48
oresettimanali di lavoro ef- fettivo.
Il presente decreto
nonsi applica al personale ad-
dotto ai lavori domestici, al personale direttivo delle
aziende od ai commessi viaggiatori.
2894 GAZZETTE UFFICIAÚE DEIl REGNO D'ITALIE
Per i lavori eseguiti
abordo delle navi, per gli uf-
ficited i servizi pubblici, anche
segestiti
da assun-tori prikati, ei provvedera
conseparate disposizioni.
Art. 2.
Aziende agricole.
Per le aziendo agricole le disposizioni del presente
decreto
sonoapplicabili all'avventiziato. Per le aftre
forme di contratto
asalario sarà provveduto in sede dis regolamento di concerto
conil Ministro dell'agri-
coltura.
$6nõ esclusi contratti di lavoro
acompartecipa-
zione.
Art. 3.
Caratteri del lavoro effettivo.
Ê considerató lavoro effettivo ai sensi del presente
decreto ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua
e
cdätinuativa. Conseguentemente
non sonocompresi nellaÀfžibrie di cui sopra quelle occupazioni che ri-
chiedano per la loro
natura onella specialità del caso,
un
lavoro disòontinuo
odi semplice attesa
ocustodia.
Art.
4.Ripartizione dell'orario massimo normale
su
periodi ultra-settimanali.
Nei lavori agricoli
enegli altri lavori por i quali ri-
corrano
necessità imposte
daesigenze tecniche
osta-
gionãÍi le i
oregiornaliere
ole 48
oresettimanali, di cui all'art. 1, potranno
esseresuparata, purchè la du-
rata media del lavoro, entro determinati periodi, lion edWda quei limiti che
sarannostabiliti
condecreto
Rhale
suproposta del Ministro per il lavoro
ela pra- vid'enza sociale, uditi i Ministri competenti
edil Con- siglio del Ministri oppure
conaccordi stipulati tra le jjarti interessate.
Nei casi di urgenza le autorizzazioni devolute al Ministro per il lavoro
ela previdenza sociale possono
essere
date provvisoriàmente dal capo circolo del-
l'Ispettorato del lavoro.
Art. 5.
Lavoro sti•aordinario.
E' autorizzata, quando vi sia accordo tra le parti,
l'aggiunta alÍa gibrnata normale di lavoro, di cui nel- Part. 1, di
unperiodo straordinario, che
nonsuperi le
due
oreal giorno
ele dodioi
oresettimanali, od
unadûrata media equivalente entro
unperiodo determi-
ngt
acondizione, in ogni caso, che il lavoro straor-
¿Ìiñaiio venga computato
aparte
eremunerato
conunauáënio di pagä,
suquella del lavoro ordinario,
nonÌiìfériore al 10 Ol0
o con unaumento corrispöndente
sui coitimi.
Art. 6
Lavori preparatori
ecomplementari.
Sono
ammessederoghe consensuali per i lavori pre-
paratðri
ecomplementari che debbana
essereeseguiti
al di fuori dell'orario normale delle aziende.
Ar t 7.
Casi di forza maggiore
edi imminente pericolo.
Il lavoro potrà
essereprolungato al di là dei limiti indicati negli articoli precedenti, nei casi di forzà mag- giore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale, costituisse
unpericolo
edanno alle persons od alla produzione. Il prolungamento dovrà
essere
denunziato dal datore di lavoro alPIsþenorato
del lavoro.
Art. 8.
Nullità dei patti contrari.
E' nulla ogni pattuizione contraria alle disposizioni del presente decreto.
Art. 9.
Contravvenzioni.
Le contravvenzioni al presente decreto da parte del datori di lavoro
eloro incaricati
sarannopunite
conammenda fino
alire dieci al giorno
eper ogni per-
sona,raddoppiabile in
casodi recidiva.
E' data facoltà al Governo di stabilire, nei regola-
menti pèr l'applicazione del presente decreto, ammende, fino al limite di lire mille per le contravvenzidhi ai
regolamenti stessi.
Art. 10.
Regolamenti.
Con decreto del Ministro per il lavoro
ela previ-
denza sociale, di concerto
coni Ministri dell'industria éd il cðmritercio
epei• l'agricoltura, saranã6 einiblië disposižioni regoläntoniari par la defernii añóni dei lavori preparatorî
ecomplementari, di senki õ #8r gli
effetti dell'art. 6
edelle modalità necessarie all'Àppli-
cazione del presente décreto, in relaziotie alle varie psigenze della tecnica industriale
edèlla eóönomiä
agraria.
Art. H.
Deroghe temporanee consensuali.
Il Ministro per il lavoro
ela providelizá sdciale potra
consentire derðghe fániporanee all'àppliëàziõIiß dél pro-
sente decreio per ðëlerminäfe iriduëti·i
.Art. I2.
Entrata in vigore.
Il presente decreto entrerà in vigore quattro mesi dopo la
suapubblicazione.
Il Ministro per il lavoro
ela previdänzá ociale, di
concerto col Ministro per l'industria ed il coËinercio,
e,
per ciò che riguarda le aziende agricole,
conil
Ministro per l'agricoltura potrà differire, per
untempa
GAZZETTTUFFICIALE DEL REGYQ D'ITALIA' 2895
non
superiore ai 12 mesi il termine di entrata in vigore
del presente decreto, per quelle 'aziende
oriparti di
aziende che dimostrassero di dovere, per obbedire al decreto stesso, modificare notevolmente gli impianti rispettivi.
Art. I3.
Riforme correlative.
Con R. decreto,
suproposta del Ministro per il la-
yoro e
la previdenza sociale, sarA provveduto
a mo-¢ificare quelle disposizioni delle vigenti leggi sul la-
vofo, le quali fossero di ostacolo alla introduzione del nilovo orario prescritto dal presente decreto.
Art. 14.
Il presente decreto sarà presentato al Parlainento per
essere
convertito in legge.
0Ñlhianto che il presente decreto, munito del sigillo
ÉòÌÌðÈiltò; siâ inserto nella raccolta ufficiále delle 18 I
S'hiÈëði•eti del Regno d'Italia, mandando
achlüiiijlië îtÿòtE di òã eivarlo
edi farlo ossentäe.
Dato
aRoma, addì 15
marzo1923.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
CAVAZZONI.
TEOFILO ROSSI.
DE CAPITANI.
ÝÌslo,
11gnèrdasigilll:
OVIGLIO.llegio decreto-legge
8 marzo1923,
n.695,
che recadisposizioni
per l'esenzionedell'imposta
suiful>bricati,
VITTORIO EMANUELE III
pàr grazia di Dio
e porvolontà della Nazione
RE D ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri:
Sil11å la'aposta del Ministro dell'industria
e commet-cid, di conberto col presidente del Consiglio dei mini- ilii, MinièŒo dell'interno, del Ministr'o della iustizia
e
gli affari di culto
edel Ministro delle finanze
; ·Abbiamo déci•etato
edecretismo
:Art.
1.E'
concessal'esenzione dell'imposta sui fabbricati
edóÍle relltivå sovraimposte-comunali
eprovindfall per il periódo di venticinque anni ai privati ed alÏe So- cÏðt£Äi quilsiasi färdia, anche dooperative, che im-
þÑñdiûo lâ costruzione di
casoper abitazioni civili,
per alberghi, uffici
enegozi,
ovverola sopraelevazione ill tiill edifidi, semprechè
.la costruzione sia iniziata
eéôntÌòtti a fermine fra il 5.luglio 19Ïú
eil 31 dicem-
bre 1926.
Art. 2.
L'esenzione di cui al precedento articolo è estesa
agrenta anni per le costruzioni che i Comuni,
conpo-
polazione accentrata superiore
a10 mila abitanti,
com-piano,
senzacontributo dello Stato,
edifettamente
o a mezzodi Istituti autonomi per
casepopolari.
Art. 3.
Le disposizioni degli articoli precedenti sostituiscono
quene degli aitiboÏi 13
e14 del deóret legge 23 oftt-
bre 1922,
n.1355.
Sono ab'rogate le didposizioni degl,i. articoli 15
e23 del decreto stesso.
Art. 4.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per
essereconvertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella rabcolta ufficiale delle leggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, niandando
achiunque spotti di osservarlo
edi farlo osservana
Dato
aRoma, addì 8
marzo1923.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSQLINI.
TEdfilLO
ROSSI.DE
STEFANI.OVIGLIO.
Visto il
Guardasigilli:
OVIGLIO.Regio decreto-legge
18 marzo1923, p.'694
cheautorizza
una mag-giore assegnazione
nello stato diprevisione
della spesa del31i-
nistero dellefinanze,
perl'eserciaio i9Šf-953
perprovvedde
a compere di tabacchi e relafii>e
sþeeë
accessorieVITTORIO E3ÍANUËI.E"ÏII
per grazia di Dio
eperiolouth della Nazione
RE D'ITALI&
.
Vista la legge 9 luglio 1922; n. 1026;
Udito il Consiglio dei ministri
:Sulla proposta del Nostró Mínistro segretario di
Stato per lë finanze i
Abbiamd decretato
edecretiamd
:Lo stanziamento del capitolo
n.194
«Compera di ta•
bacchi
erelative spese acceëšorie 'eco
»dello stato di
previsione della spesa dél' Minigtero' delle finanze per l'esercizio íìnanziario 19$2-923, é aumeñíato della sommà di lÏrä centodiecimilioni (L. 110.000.000).
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento
per
essereconvertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della
suapùbblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.
Gi•diniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dellö Stäto, sia inserto nella raccolta ufficiale dello 16ggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di ossei'varlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoina, addì i8
marzo1923.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
DE STEFANI.
Visto,
ilguardasigilli: OVIGLIO.
96 GA2ZETTÉ UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIR
REGIO DECRETO 18 marzo
1923,
n,673,
che detta norme per lepromozioni
neigradi
delpersonale
delGenio
civile.VITTORI.O EMANUELE III
por grazia di Di>
eper volant't della Naziona
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al
Nostro Governo
conla legge 3 dicembre 1922,.¤. 1601
;Visto il R. decreto 30 settembre 1922,
n.1290
;Visto il R. decreto 21 gennaio 1923,
n.238, portante provvedimenti pel personale dell'Amministrazione dei
lavori pubblici
;Udito il Consiglio dei ministri
;Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stgto
per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
Art f.
Le promozioni nei gradi del personale.del R corpo del Genio civile
avrannoluogo in base alle
norme con-tenute negli articoli seguenti.
Art. 2-
Le promozioni al grado di ispettore superiore
sonoconferite agli ingegneri capi
sudesignazione del Con- siglio d'amministrazione fatta col criterio del merito
comparativo.
Le promozioni al grado di ingegnere capo
sono con•ferite per merito comparativo
sudesignazione del Con-
siglio d'amministrazione agli ingegneri principali i quali
abbiano almeno dieci anni di anzianità nel grado,
va-liitandosi
atale effetto il servizio prestato
comeinge-
gneri di sezione.
Le promozioni al grado di ingegnere principale
sonoconferite agli ingegneri che abbiano compiuto almeno
ti'eanni di effettivo servizio nel grado,¶mediante de- signazione fatta dal Consiglio di amministrazione col criterio del merito comparativo. A tale effetto ò
va-lutata il servizio prestato
comeingegnere allievo.
Art. 3.
Le promozioni al grado di geometra principale
sonoconferita ai geometri che abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nel grado, mediante designa-
zione fatta dal Consialio d'amministrazione col criterio del merito comparativo.
Agli offetti delle detta promoziom per i geometri che abbiano prestato
serviziopresso altre Amministrazioni in.gradó equiparato tale servizio verrà computato pr
un
periodo
nonsuperiore
aquattro anni. Per quelli provenienti da categorie inferiori! delPAmministrazione dei lavori pubblici il servizio prestato nelle categori
ae'desitiie verrà computato per la metà ed in ogni
casonbli oltre quattro anni.
Art. 4.
'Lo promozioni al grado di archivista
sonaconferite
agli hiliciali d'ordine per
unterzo dei posti per merito comparativo
sudesignažione del Consiglio
d'ammini-
strazione,
eper gli altri
dueterzi per anzianità
con-giunte al merito
sudesignazione del Consiglio stesso.
Saranno ammessi allo scrutinio per merito compara- tivo gli ufliciali d'ordine, i quali abbiano compiuto .al-
meno
dieci anni di effettivo servizio nel grado.
Le promozioni per anzianità congiunte al merito
sonoconferite agli ufficiali d'ordine che abbiano compiuto
almeno dodici anni di effettivo servizio nel grado.
Per gli impiegati, provenienti dai sottufficiali de!-
I'esercito, della marina, della guardia di finanda, e, in genere, dai corpi organizzati militarmente
aservizio dello Stato,
enominati in base ai diritti loro concessi
dalle leggi vigenti, i termini di cui ai precedenti
commasecondo
eterzo
sonoridotti di quattro anni.
Art. 5.
Le promozioni al grado di usciere capo, vengono conferite per anzianità congiunta al merito
sudesi- gnazione del Consiglio d'ammistrazione agli uscieri che abbiano dimostrato idoneita, capacità, diligenza
ebuona
condotta.
Art 6
11 presente decreto andra in vigore dalla data della
sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sib'illo
dello St,ato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addì 18
marzo1923.
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI.
CARNAZZA.
Visto,
ilGuardasigilli: OYIGLIO.
Regio
decreto 25 marzo1923,
n.686,
che estende alle nuove Pro- vincie ilregolamento
perPimposta
sui redditiagrari
di ric-· chezza mol>ile.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volonta della Nazione
RE D'ITALIA
Vista le leggi 28 settembre 1920,
n.1322,
e19 di-
cembre 1920,
n.1778
;Visto il R. decreto 11 gennaio 1923,
n.148, che ha
esteso ai territori annessi al Regno l'imposta sui red-
diti di ricchezza mobile
;Visto il R. decreto 12
marzo1920,
n.505, contenente
il regolamento per l'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dol Nostro Ministro seg etario di Stato
per le finanze;
GIZZETT UFFICIALE DEL BEGNØ D'ITALTR 289Î
Abbiamo dooretato
edecretialno
:Art. 1.
Tutte le disposizioni del R. decreto 12
marzo1923,
n.
505, si applicano nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920,
n.1322
e19 di- cembre 1920,
n.1778.
.
Nei territori stessi l'imposta ð però dovuta solo dal 1° gennaio 1924
epertanto i redditi dichiarati dai
con-tribuenti,
equelli comunque definiti in base alle ope·
razioni di accerta,mento,
sarannoiscritti in ruolo spe- ciale da pubblicarsi
entroil
mesedi
marzo1924, il cui cárico sarà ripartito in cinque rate
adecorrere da quella di aprile 1924, ferma restando la facöltà di
com-pilare altri ruoli speciali successivi, ai termini dell'ul- timo capoverso dell'art 28 del citato decreto.
Art. 2.
Nei territori di cui all'articolo precedente il termine
per la presentazione delle denunzie ò prorogato al 30 giugno 1923,
senzapregiudizio per gli Enti indicati al- l'art. 25 della legge 24 agosto 1877,
n.4021, del
ter-mine più lungo che potrebbe loro spettare in base al
secondo
commadell'art.
.5del R decreto 4 gennaio 1923,
n.16.
I termini di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24
e25 del R. decreto 12
marzo1923,
n.505,
sonorispetti-
Tamente prorogati di due mesi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccoltaùfñciale delle leggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservaroDato
aRoma, addi 25
marzo1923 VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI DE
STEFANI.
Tisto
ilGuardasigilli:
OVIGLIO.Regio decretp
18marzo1923,
n. 700, che autorizza unamaggiore assegnazione
nello stato diprevisione
della ppesa ãel Mini- stero dellefinanze,
per l'escrcizio1921-.922,
indipendenza
divincite al lotto.
VITTORIO EMANUELE III
por grazia di Dia
opar volontì della Nazione
RE D'ITALIAVista la legge 31 dicembre 1981,
n.1868
;Visto l'art
14della legge 22 maggio 1913,
n.459
;Sentito il Consiglio dei ministri
;Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanz
a ;Abbiamo decretato
edecretiamo
:Lo stanziamento del capitolo
n.31
«Vincite al
lotta
>dello stato di p:evisione della sp,sa del Mini- stero delle finanze, per l'esorcizio finanziario 1921-929, à aumentato della somma di lire novantunomilionisoi-
centoventottomiladuacentoventuno
ecentesimi ottanta-
quattro (L. 91.628.221,84).
Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della
sua
pubblicatione nella Gazzetta ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale
delleleggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque apetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addl 18
marzo1923.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINí.
DE STEFANI.
Visto, il
guardsstgilÎi:
OVIGoIO.Regio
decreto 25 marzo1923,
n.713,
che detta norme per la si- stemazione delpersonale aggiunto
dell'Amministrazione deily-
vori
pubblici.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
epor volonta della Nazione
.RE D ITALIA
In virlil della delegazione dei poteri conferiti al Gq-
Verno con
la legge
3dicembre 1922,
n.1601;
LVisto il decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919,
n.
667
;Vista la legge 5 ottobre 1920,
n.1431;
Visto il R. decreto 21 gennaio 1923,
n.238
;Udito il Consiglio dei ministri
;Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto
conquello deHe fi-
nanze;
Abbiamo decretato
edecretiamo
:Art. 1.
Agli impiegati dei ruoli transitóri del personalo ag-
giunto dell'Amministrazione dei lavori pubblici che ab-
biano prestato servizio in qualità di combattenti nella guerra 1915-918 ni sensi del capo IV del R decreto 30 settembre 1922,
n.1290,
edel R. decreto-legge 18 di-
combre 1922,
n.1637,
eche ottengano la nomina nei ruoli ordinari delf Amministrazione stessa
atermini del R. decreto 21 gennaio 1923,
n.238, è applicabile il
1°
commadell'art. 6 del decreto medesimo in confronto ed in
concorsoanche di coloro che abbiano ottenuto la nomina nei ruoli stessi in base al decreto Luogote-
nenziale
4maggio 1919,
n.667, ed alla legge 5 ot-
tobre 1920,
n.1431,
e nonsiano stati assunti nel modo indicato nell'
art.2 del predetto D. L.
4maggio 1919,
n.
667.
Art. 2.
Agli impiegati dei ruoli aggiunti che ottengano É
nomina nei ruoli ordinari in base al pitato D. L.
4mag-
gio 1919,
n.667, ò applicabile la
normadel 2
' commadell'art. 6 del R decreto 21 gennaio 1923 suecitato.
2898 GIEEETT@· DFFIOTXT
EDEÌúË GËÔ D'ITILTR
I I
Gli impiegati di ruolo aggiunto dell'Amministrazione
centryle dei javori pubb.lici che fecero passaggio nol
ruolo medesimo da quello ordinario del personale d'or- gne, each,p per. effe.tto delle disposizioni contenute nel de?Agtp Ile le .21 åpnnaio. 1923, ritornano nel uolo di
prognienza,
anIranno ad occupare il posto che
sa-rgbbg loro spettato
seil passaggio
nonfosse
av-Venuto.
Art. 3.
Salvo quanto potrà loro competere
cometrattamento di quiescenza
atermini d,ello disposizioni vigenti, agli impiegati bollocati
ariposo per effetto dell'art. 7 del D. Reale 2i gennaio 1923,
n.238, ed
aquelli dispen-
sati in dipendenza dell'applicazione del decreto mede- simo sara corrisposta
unaindennità pari
aquattro
mesi= di stipendio.
Art. 4.
Sðno estese agli impiegati dei ruoli aggiunti che fac-
ciano passaggio nei ruoli ordinari
atermini del R. de- creto 21 gennaio 1923,
n.238,
ledisposizioni contenute
nell'OË ii della legge 5 ottobre 1920,
n.1431.
Ar t. 5.
Salvo la revisione di cui al decreto Reale 28
'gen- nai 1923,
n.153. per le nomine nei ruoli di questa Amministrazione già effettuato in applicazione dell'ar-
ticolo 7 del R. decreto 6 novembre 1919,
n.2241, l'ar- ticolo 7 inedesimo deve considerarsi privo di ogni ef-
ficacia
apartire dal 30 settembre 1922.
Art. 6.
Il termine di cui agli articöli le 2 del R. decreto 21 gennaio 1923,
n.238, ò prorogato al 16 aprile 1923
Ordiniamo che il•presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
e
gÍ,ggi deÌ Ïìegno d'ItaÏia, mandando
achfunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dgto
aRoma, addì 25
marzo1983.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
CARNAZZA.
DE
STEFANI.
Visto,
ilguardasigilli:
OVIGLIO.Regio
decreto 18marzo1923,
ché nomina per l'anno1923 la Com- missione perdgc'depp
,sul trattamento diquiescenza degli impiegati
civilidestituiti.
VI'1'TORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volontà della Nazioho
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 183, lettera d), del testo unico
,delle leggi sulle pensioni civili.e militari, approvato
conRegig denreto 21 teÏ>braio 1895,
n.10, il quale prescrivõ che
ogm
anno sianominata
unaCommissione speciale per
giudicire
soi motivi dello destituzioni degli impiegati civili dello Stato, siano tali da produrra in loro la per.
dita del diritto
atrattamento di quiescenza
;Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1916,
n81, per la costituzione della Commissione medesima
;Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Co¤Siglio dei mi- nis ri, di concerto col Ministro delle finanze
;Abbiamo decretato
odecretiamo
:La Commissione per esaminare
seesista
ono, digitto
a
trattamento di quiescenza negli impiegati civili
adestituirsi, à composta, per l'anno 1923,
comeappresso:
Presidente
:Pincherle
cav.di gr.
cr. on. avv.Gabriele, presidente
di sezione del Consiglio di Stato, senatore Àel
Regno.
Membri:
Millo
comm. avv.Eugenio, consigliere della Corte di cassazione di Roma.
Ruggeri gr. uff. dott. Angelo, consigliere della Corte dei conti.
Benedetti
comm.Vittorio, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze.
Ronchetti
comm.dott. Mario, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze.
Segretario
:Gandellini
cav.dott. Giuseppe, capo sezione nel Alini•
stero
delle finanze.
Il pr'esidente de.l Consiglio dei ministri ed il pigtro
delle finanze
sonoincaricati d,ell'esecuzione del preseátà
decreto, che sarà registrato alla Corte dei conü.
Dato
aRoma, addì 18
marzo1923.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
DE
STEFANI.
Scioglimento
diCor.sigli
comunali e proroga dipoteri.
Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli
affari dell'Interno presideilté Éel Con ÌýÌÌ übi mi,
nistri
a5. 11. il Ëe Ìn iidienza dell'É ËblSaÏo 023 sul decreto che scioglie il Consiglio comiÂÌÔÄi Mer-
catoSan Severino in provincia di Salorno.
MAESTA,
L'Amministrazione Comunale
diMercato
SanSeverino,
pro, veniente dalle elezionigenerali
del1920,
ha condottoli
ci ica azienda con sistemi diarbitrio, Êigillegalità
e dislidrjerÑ
che hannodeterminato
nellapopolaziong
un vivofernlento
önpies
occupanti ripercussioni
nell'ordine pubblico.
Un'inchiesta
recentemehte ëseguita Ï1a
messo in luce le gra- vissime condizioni' della finanza comunale inseguitô$ll'Ëtála:
zione di un vasto progi'amma
di
operepubblicÏ1e noÈ risÔàÑnti
ad una vera e
indilazionabile neèessità, eseguÏte s'pes d'iri
eco,noinia ed a trattativa
privata
senza lepreschtte
forrhe eti aurizzazioni,
e ad unacolpevole larghezza
nelle spesein geildiot
HIZZETTE ,UFFICIILE DEE REGNU IPITILTE 2899
PerAar- fronte
agli impegni-si
òpoirinaspritaiindnodo eccessivo
la
pressione tributaria, distribuendone
l'oncre senzaequità
eprovocando
vivaci manifestazioni dimalcorttento.
La
gestione
del servizioapprovvigionamcati proceduto
inmodo
assolutamente irregolare
e, mèntro-nessunrendicoËto
ò statopresentato
dal 1918 inpoi, tieds docGZeËtä $ÄÄe dÄ
cui sia datoAesumere
il risultatocolitalfile deÌIm.iestiËiie tássa.
Somme rilevanti sono state spese, senza alcuna
autorizzazione, per,trasferte 4el Sindaco;
amministratori comunali sono ad untempo
fornitori del Comune.La
situazione
anormale allaquale iÍ
Comune stato trattodall'amministrazione
ed isegni palesi
delrialcontento
da essaprovocati
nella cittadinanza hannogià
scosso anche la compa-gine
dellamaggioranza consigliare,-
alcunicomponenti
dellaqualthanno seguito l'esempio
deiconsiglieri
diminoranza
nel rassegnare le dimissioni dalla carica. Epoichè
il fermento èandato
semprepiù acuendosi,
dandoluogo, uÍtiummente,
anchea
gi·gvi porturbämeriti
chetengono
lapopolazione
in unoátaio
di
(pepi,colosa eccitazione,
èindispensabile ed .urgente,
per pre- valentiragioni
di ordinepubblico,
loscioglimento
delConsiglio
Co(unale
con laconseguente
nomina di unRegio Commissarip.
A
óib provvede,
su conforme parere delConsiglio
diStato,
lo
schema
di decreto che ho •l'onore disottoporre all'Augusta
firma della M. V.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volontà della Nazione
RED ITALIA
ßulla proposta; del Nostro Ministro Segretario di
Statoángli affari delFInterno, presidente del Consiglio;
dei ministri;
isti gli articoli 323
e324 del testo unico della legge
co It
i-ovinciale, approvato
conR. decreto 4 feli-
brgio,gg it 148;
Abbiamo decretato
edecretiamo
:rÄrt. 1.
Il Consjglio cömunale di Mercato S. Severino in pro- vincia di Salerno A sciolto.
'Art. 2.
Il sig. rag. Nãrio Cascini
ènominato Cominigarlo stragrdingrip p.or PAmininistrazione:provvisojiandi dettp
comune,
,fino alEinsediamento del
nuovo .Consiglio do- munale-ai termiiii di legge.
Il Nostro ministro predetto ò incaricato della
esecli-zione del pi'esetrte decreto.
Dato
aRoma, addl 8 febbraio 1923.
.VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
locitle perfla"stia
azionefagiosa, arbitraria
e-partigiana,
cheaveva
.suscidato,
anchetra lapopolazione,
un vivo malcontento.-
Una"1xir$a iÑúhiesta disposta
sufserviziodegli approdhio- n,argentiha
accertatoun.compleasq
diirregolarità,aella gestione
del
smagazzirÏo comunale, nel myneggio
deicapitali
e nella di-stribuzióno
deigeneri, eseguita
con criteri dicvidente partigia- Èeria. ÌÊ cAnse'g
enzadi taÍi rnÏevi
lagestione
annonaria fu dal Prefetto sottratta alcontrollo
dell'amministrazione comu-nale ed affidata ad una
cooperativa locale,
e leirregolarità
ac- certate verinero denunciateall'autorità giudiziaria.
IÌ pyimo inovembre
p p. lasede municipale
venneoccupata
dalpartit aÑ rsÄiio all'amminμirazione
incarica, siccliè
la.gestiorie del doimin dovËìtÀ ssée
assunta da un CommissarioPreÍetlizio. Le' ÌËdigini, Ï1e
dettofunzionario
haeseguito
sulgeneraledniameËiä"dei üei·vizi, 11anno portato
agravi
concluusioni, .specio
in orditie alla esecuzione dilavori,
allaassegnazione dÏ appàgijd aÌhi eÏafga lignidazione
di spese,effettuata
senzal'òsservanza·délle
normeprescritte; all'applicazione
deitributi
ispirata
acriteri
ipai·tigianeria;
alla distribuzione deimedi-
cÌziali
ai pvehi; aÍlätiË gÑlare
assunzioneed
allareGiliuŠone gi personale;
allafiqar
aéd alla
tenuta dellacontabiiifà cá
munale.
0Antestati
tali addobiti dallo stesso funzionarioinquirente alla
GiuntaMuriicipale, questa
hapresentato
le suedifee
iriun mem
iag,
ilcui coittepuiÂ
non valeperò
adistruggere
odinfirniare i:gravi rÌlievi tiiaccennati.
E
poichh, d'gltra parte,
lamaggioranza coneiliare
per il mutatoorientamenty dolla pubblica opinione
haperduto l'ap- poggio
delicorpo .glogorale, .sicchò
.lariammissione
infungni
gli
attualiaminimstrqtori 4eterrrlir
erebbeindybbiarpente
quostato
<Íi gitazione
eÁi fermerit.o che, potrebbe
darluogo
agrqvi
conseguqnte,;
a rimuovere le cause disiffatta, situazione
estro-manierite Iseticol
sabor
l'orditiepubblic6, a¡ipare indispehisa-
bile ed
urgente
loscioglimento dql Consiglio Comunale.
A ciò
provvede
lo schema didecreto che
ho l'onore di sotto- porreall'Augusta
firma di V. M.VITTORIO EMAliUELE III
por grazia di Dio
eper volontà della Naziono
IlE D' ITALIA
Sulla proposty'. del Nostro Minigird Segretary di
Statorper gli afari delPInterno, presidente del Cogiglio
dei ministri;
Visti gli articoli 323
e324 del testo unico della leggp
comunale
eprovinciale, approvato
conR. decrefá 4 fáb braio 1915,
n.148;
Abbiamo decretato
edecreliallio
irArt. L
Il Consiglio coinunale di S. Vito Chietino iii provin-
cia di'Chieti è sciolto.
'Art. 2.
Re Äne di S. E. il Ministro segretario dißtato per gli
afari delPInterno, presidente del Consiglio dei mi- nistri,
aB. M. il Be in udielda del 21 dicembre 1922 sul dereto che scioglie
ilConsigio comunale di. San Tito Chietino in provincia di Chieti.
Il
sig. Lißeratore
cav.Pasquale
ènomiligto Corninis-
sario
straordinario per l'Amministrazione provvispria; di
detto contune, fino all'insediamento del
nuovoConsiglio
comunale ai termini di legge.
Il
Nostro ministro predetto è incaricato della
esecli-zione del presente decreto.
MAESTA, llato
aRomã, addì 21 dicembre 1922.
Da
tempo l'amministrazione
comunale di S. Vito ChietinoVITTORIO EMANUELE.
«cva richiamata la
particolare
attenzione dell'autoritàpolitica MUSSOLINL
2500 GMZETTA' UFFICIALE DEL' REGNO D'ITALIX
Relazione di S. E. il Ministro segretario g Stato per
li'affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri,
aS. M, il- Re in udienza. dell'11 gennaio
1923
suldecreto che scioglie il Consiglio comunale
di Rimini in provincia di Forll.
SIRE,
L'azione
partigiana
e ladissennata prodigalità
nelle spese,cpi
findall'inizio
siabbandonò l'amministrazione
comunale diÈirËini proveniente dalle
elezioni del1920,
haðeterminato
la ro- vina economica della civica aziendaparklizzandone
il funziona- mento eprovocando
daparte
dellapopolazione manifesti
eperi-
colosi
segni
direazione.
'
,Nel luglio.scorso,
mentrevenivadisposta un'inchiesta,,la
rap-presentanza elettiva
rassegnava le dimissioni rendendo neces- saria la nomina diun commissarioprefettizio.
I
disordini
amministrativi egli sperperi'sommai·iamente
rile-vati dal
commissario
nel difficile lavoro di riordinamento del-l'azienda
feceropalese
la necesstà diprecisare piediante speciali
indagingla
sittiazione contabile del Comune che risultò eccezio-nalmente
grave., La
irrazionale ed irregolare
esecuzione di lavoririen
tecni- camentestudiati
o di dubbiautilità, disposti quasi es.clusiva-
mente per favorire locali
cooperative,
ed ilgenerale
disordinedei servizi hanno determinato un enotme
disavanzo,
essendosi inun anno e mezzo
impegnato
il Comune inpassività
per o'Itreventidue
milioni di lire che,aggiunte
al disavanzo ell'eser-cizio
1920 di oltrequattro milioni,
creano al Comune(che
mdl-grado l'esagerato inasprimento
dei tributi ha appenacinque
mi- elioni di entrato
effettive)
una situazione che appareirreparabile
ove non
intervengano
straordinariprovvedimenti.
E tale situazione à resa ancora
più
grave da un assoluto di-iiordine ammiríistrativo,
da una sistematicainosservanza
delleformalità prescritte dalla legge
per esecuzionid'opero
e for-niture, dall'assunzione
diimpegni
finanziaria brevescadenza,
dairidebite.confusioni
di fondi fra il Comune e legestioni sottoposte
alla suavigilanza,
daldeplorevole
andainento deiservizi,
aflidatoad un
personale pletorico, indisciplinato
e mal distribuito.E'
perciò indispensabile
che alla ricostituzione dellaordínaria rappresentanza preceda l'opera energica
edoculata di,un
ammi- nistratore straordinario che conadeguati poteri procuri
diri
condurrel'azienda municipale
in condizioni di normalità ed èquindi
necessarioprovvedere
alloscioglimento
delConsiglio
co-munale ed alla
conseguente
conversione inRegio
del Commissario Prefettizio.A ciò
provvede
su conforme parere espresso dalConsiglio
di'Stato il 27 dicembre ti. s. lo schema di decreto che ho l'onore di
sottoporre all'Augusta
Firma di V. M.VITTORIO EMANUELE III
por gra la di Dio
epeË volonti della Naziono
RE D'ITALIA
Sulld proposta del Nostro Afinistro segretario di
Stato per'gli affari dell'interno, presidente del Consiglio
dei Minisgri;
Vihti gli articoli 323
e324 del
testounicq della legge
comunale
eprovinciale, approvato con:IL decreto 4 feh·
braio 1915,
n.148;
Abbiamo
decretato edecretianio:
Art. 1.
'Il dinsiglio comannh.
diIliinini in proŸincia di
For11 è sciolto.
Art 2.
Il sig
comm.dott. Arcangelo Leggieri è nominato
Commissario straordinario per l'Emministrazione prov-
visoria di detto Comune, fino alPinkediamento del nuovd
Consiglio comunale ai termini di legge.
'
Il Nostro Ministro predetto è incaricato della 'ese-
cnzione.del presente decreto.
Dato
aRoma, addì 11 gennaio 1923.
VITTORIO EMANUELE'
MUSSOLINI.
Relazione di S. E; il ministro segretario di Stato per gli affari tÏell'Interno, presidertte do) Consiglio dei mi- .nistri,
aS. M..il Re in udienza del 14 gennaio 1923
.
sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bu-
stoArsizio in provincia di Milano.
SIRE,
L'Amministrazione
Comunale di Bustõ Krsizioproveniente
dalle elezionigenerali
del 1920inspirò,
finodall'inizio,
i suoi atti a finalità dipartito provocando larghe
e vivaci opposi- zioni nellacittadinanza
ed infine l'invasione della sede munici-pale
effettuata il 6agosto
u. s. Inseguito
a ciò il Prefetto ritenne necessario perragioni
di ordinepubblico
affidare la ge- stione della civica azienda ad un suo commissario.Un'inchiesta successivamente
compiuta sull'opera
dell'am- ministrazione ha accertato come questa abbia commesso nume-rosi e
gravi
infrazioni alle norme dilegge,
inmqteria
di operepubbliche
e di forniture spessoeseguite in.economia
senza rego- Iaro autorizzazioneeccedendo gli
stanziamenti di bilancio senzadeliberare
gli
storni edimpegnando
fondi dicompetenza
e re- sidui aventidiversa
destinazione.L'amministrazione ha inoltre
largheggiato nell'assunzione
dipersonale
avventiziononnecessario,
per favorire personeligie
al
partito:
haliquidato compensi
non dovuti e, spesso, con la connivenza deicapi degli
ufficicompetenti,
li hapagati,
nono-stante l'annullamento delle relative
deliberazioni;
ha consentitoe favorito per
l'attuazione
dei suoifini
un'eccessiva autonomia dell'ufficio tecnicodentedell'andamento
e didei servizi. I tributi localiquello
diragioneria,
consonodanno
stati ina,evi,-
spriti
oltreogni ragionevole
misura e 18 lororipartizione
ò statapartigiana.
E' stato conferito ad unconsigliere
comunale unposto
di salariatocomunale
con retribuzione fissa.La situazione dell'ordine
pubblico
nel comune simantiene
assai tesa e preoccupante per lapersistente ostilitA
della popo- lazione verso larappresentanza elettiva,
la cuireintegrazione
in carica
potrebbe
determinaregravi
conseguenze. Oltre che per le suaccennateirregolarità amministrative
anche perpreva,lenti ragioni
d'ordine'pubblico,
apparepertanto. indispensabile
loscioglimento
delConsiglio
comunale ed a ciòprovvede
loschema
di decreto che ho Ponore disottoporre all'Augusta firma
della Maestà Vostra.VITTORIO EMANUELE III
por grazia di Dio
opor volontà della Nazione
RE