GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
Anno LXIV Roma
-Merooledl, 5 dicembre 1928 Numero 285
AÞoonamnents. . xnaex-osons.
Anno Sem. Trim. Annunzi giudislari . . . , , . .
. . L. 8.00 t per ogni linea di colonna e In Roma, sia presso l'Amministrazione che a Altri avvisi . . . . . . . . , , . . . • 8.00 f spazio di linea.
domicilio ed in tutto il Regno (Parte IeII) L. 100 60 40 Le paglue destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli All'estero (Paesi dell'Unione postale) » 200 180 10 spazi di 11tles, si considerano sempre divise in due colonneverticali.
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domicilioed in tutto 11 Regno (sola ParteI) • 70 40 25 per cant pagina di manoscritto.
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giñe o trazioli - Ogni toglio delle inserzioni, di 4 pagino, cent. 30 - Arretrato -All'iniparto di ciascun vaglic poetrie ordinario e telegrafico sa aggiunga sempre la
cent. so. tassa di boffo di centesimi cinque o dieci.
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AF)'ARI DI CULTO -- UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
•°""^"'° LEGGI E DECRETI
LEGGI E
DECRETI REGIO
DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2492.Provvedimenti per
gli
istitutisuperiori agrari,
di medicinaREGIO DECRETO
81 ottobre 1923, n. 2402.Veterinaria e di scienze economiche e commeiciali .
Pag.
7045 Provvedimenti pergli
istitutisuperiori agrari,
di medicina-·---
veterinaria e di scienze economiche e commerciali.
REGIO
DEORETO 7 ottobre 1923, n. 2520. ---Alodifica
degli
articoli 46 e 48 delregolamento
13luglio 1914,
n.
829,
por l'esercizio delle farmacie . . . . . .Pag.
7049VITTORIO EMANUELE
IIIREGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2523. PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Riordinamento
-dell'istruzione industriale , , .Pag.
1049 RE D'ITALIA REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1923, n. 2526.Variazioni,
per spesevarie, agli
stati diprevisione
dell'en.trata e della spesa dei Ministeri della marina e delle finanze, per l'esercizio 1023.24 . . . , , . . . . . . .
Pag.
7056REGIO DEORETO $4 settembre 1923, n. 2536.
Aumento di un
posto nell'organico
delpersonale
tecnico.civile dei
depositi
allevamento cavalli . . . . . .Pag.
7056REGIO
DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1923, n. 2525.Variazioni
agli
stati diprevisione
della spesa del Ministeri del lavoripubblici
e dellamarina,
perl'esercizio 1923.24,
persuese concernenti la costruzione
degli
edisci a sede di divers!Alinisteri nella
capitale.
. . . . . . . . . .Pag.
7056REGIO
DEORETO 24 settembre 1923, n. 2537.Disposizioni
per 11 trattamento economico nellelicenze
del sottufBela11 e militari ditruppa
delRegio
esercito .Pag.
1057RELAZIONE
e REGIO DEORETO 29 novembre 1923, n. 2544.Prelevamento dal fondo di riserva delle spese
impreviste
delle ferrovie dello Stato per
integrare
lo stanziamento di ta.Inni
capitoli
del bilancio delle ferroviemedesimo,
per l'eserci.zio 1922-23 . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
7058REGIO
DECRETO5luglio
1928, n. 2435.Contributo scolastico del comune di
Cappella
Cantone.---
Pag.
1059REGIO DECRETO5
luglio
1923, n. 2436.Contributo scolastico del comune di
Calderara
diReno.
---
Pag.
1059RET.AZIONE e REGIO DECRETO 7 ottobre 1923.
Rimozione
dalla carica delsindaco
del comune diVoisizza
(Udine)
. ....Pag.·7059
RELAZIONIe REG1 DECRETI:
Scioglimento,
delConsigli
comunali diMazzò (Torino),
diCastelrotto (Trento)
e diCampobasso
. . . . .Pag.
1059In
virtil della delegazione
dipoteri conferiti
alNostro
Govern con lalegge
3dicembre 1922,
n.1601;
Vistogl
R.decreto
30 settembre1923,
n.2102;
Iîditosil Consiglio
deiMinistri;
Sulla ipropósta
del .NostroMinistro Segretario
diStato
perl'enhnomia nazionale,
di concerto conquello
per le finanze6
'Abbiamo decretato
edecretiamo:
TITOLO I·
DELLE SCUOLE SUPERIORI DI AGRARIA B DI MEDICINA VETERINARIA.
GAro
I. --Dei Regi
istitutisuperiori agrari.
Art. 1.
Le
schole superiot·i
diagraria, già
annesse alleRegie
uni-versÏUL di Bologna
e diPisa,
sonocostituite
inRegi istituti
superiòii, dalla data
dipubblicazione
delpresente decreto.
A
dàtare dal
1•ottobre 1924.
la Scuolasuperiore agraria
di
Pisa
e11 Regio istituto superiore forestale
nazionale di Firen sono fusi in ununico Regio
istitutosuperiore
agra- ric erestale,
la cui nede snra determinata cou R. decretopromosio-dal Ministro
perl'economia nazionale,
inseguito
a
speciÃli ebuvenzioni
congli
Entilocah. circa l'obbligo
difornire fåhliricati
eterreni,
e di contribuire alle spese disisteniúsinne
edeventualmente
dimantenimento.
Sara annessa all'istituto suindicato la stazione
sperimen-
tale
di silvicoltura, di
cui allalegge
3aprile 1921,
n.742.
7046
5-In-1923--- GAZ'6ETTA LI<F101ALE DEL REGNO D'ITALIA---N. 285Lo stesso decreto determinerà l'ordinamento dell'istituto periore agrario forestale di cui all'art.
1,
sarà determinatoe le norme per
l'assegnazione degli
attualiinsegnanti
dei con decreto Reale promosso dal Ministro per Peconomia due istituti indicati alle cattedrecontemplate
nel nuovo nazionale.ordinamento.
Art. 2. C.wo II. - Dei
Rcgi
istitutisuperiori
di medicinaveterinaria.
I
professori
diruolo,
ordinari estraordinari,
deiRegi
istituti
superiori
diagricoltura
e delRegio
istituto supe- riore agrario e forestale sono di un unicogrado.
I
posti
diprofessore
di cui ai ruoliorganici
delleRegie
scuole
superiori
diagricoltura
di Milano e di Portici e delRegio
istitutosuperiore agrario sperimentale
diPerugia, portati
dalla tabellaA,
annessa al R. decreto 25agosto 1919,
n. 1580 ;quelli
del ruoloorganico
delRegio
istitutosuperiore
forestale nazionale diFirenze, portati
dalla tabella A della
legge
14giugno 1912,
n.831,
modificata dallalegge
3aprile 1921,
n-742;
i dueposti
diprofessore
del ruo-lo
organico
dellaRegia
scuolasuperiore
diagricoltura
diBologna,
di cui alla tabella F dellalegge
9aprile
1921,n.
385;
ed i treposti
diprofessore
del ruologenerale
uni-versitario che si attribuiscono alla
Regia
scuolasuperiore agraria
diPisa,
sonofusi,
a decorrere dal 1° ottobre1924,
in ruolo unico per iquattro
istitutisuperiori agrari
di Bo-logna, Milano, Perugia
e Portici e per l'Istitutosuperiore agrario
e forestale di cui alprecedente
articolo.Il
reparto
deiposti,
tra icinque istituti,
sarà determi.nato con decreto Reale promosso dal Ministro per I econo-
mia nazionale.
Gli attuali
professori
incaricati diruolo,
delleRegie
scuo-le
superiori
di Milano ePortici,
faranno ruoloironsitorio,
a sè
stante,
conservando lostipendio
annno di L. 9000.Art. 3.
A modificazione della tabella B annessa alla
legge
14giu-
igno
1912,
n.834,
I ufficio disegreterir
delItegio
istitutoforestale nazionale di
Firenze,
è costituito:di un
segretario
capo;di un economo :
di un
applicato
disegreteria.
Il trattamento economico del
segretario
capo èquello
stesso fissato dal R. decreto 30 settembre
1922,
u. 1990,pei segretari capi
delle Senolesuperiori
diagricoltura
di Millano e di Portici e del
Regio
istitutosuperiore agrario
diPerugia;
mentre il trattamento economico dell'economo edell'applicato
disegreteria
restaquello
stesso stabilito dal citato decreto Realepel segretario
economo e pergli
ap-plicati
disegreteria
dell'Istitutosuperiore
forestale nazio- nale di Firenze.Il
segretario
economo del medesimoistituto,
attualmente inservizio,
assume il titolo di economo-I ruoli del
personale
disegreteria
delleRegie
scuole su-periori
di Milano e di Portici. delRegio
istitutosuperiore agrario sperimentale
diPerugia
e delRegio
istituto supe- riore forestale nazionale diFirenze,
di cui alprimo
comma .del
presente articolo,
sonofusi,
a decorrere dal 1° ottobre1924,
in ruolounico,
ilquale
viene accresciuto di unposto
di
segretario
capo e di unposto
diapplicato
disegreteria,
restando
soppressi
ilposto
disegretario
contabile del Re-gio
laboratorio di botanicacrittogamica, portato
dalla tabella D annessa al R decreto 25
agosto
1919, n. 1580. ed i!posto
diapplicato
disegreteria
presso laRegia
stazionechimico
agraria sperimentale
diRoma,
di eni alla citatatabella.
Il
riparto
delpersonale
disegreteria
fra li i mi nperiori
diBologna, Milano, Perugia,
Portici el Istituto su.Art. 4.
Le scuole
superiori
di medicinaveterinaria, già
annessealle Università di
Bologna, Modena,
Parma ePisa,
sono costituite inRegi
istitutisuperiori,
a datare dallapubbli-
cazione del
presente
decreto.Gli istituti
superiori
di medicina veterinaria di Parmae Modena sono
soppressi,
a datare dal 1° ottobre 1924.Il Governo del Re è autorizzato a fondare, in Messina e in
Sassari,
dueRegi
istitutisuperiori
di medicina veteri.naria, in base a convenzioni da
stipularsi
dal Governo con Enti delleregioni,
circal'obbligo,
perparte
di tali Enti, di fornire locali e di contribuire nelle spese difondazione,
edeventualmente di mantenimento.
Art. 5.
Al
personale
di ruolo delle scuole superiori soppresse dall'articoloprecedente,
siapplicano
leseguenti disposi-
zioni:
A coloro che
presentino
domanda di collocamento a ri- poso dalla data dipubblicazione
delpresente decreto,
enon oltre il
primo
ottobre1924,
siapplicheranno
ledispo-
sizioni di eni
alPart.
6 del R. decreto 25gennaio 1923,
n. ST
Potranno, inoltre,
essere fatti trasferimenti per cattedreo
posti eguali
odaflini,
agiudizio
del Ministro per l'econo- mianazionale,
da una ad altrascuola,
anche in sopranu-mero di
organico
digneste,
ed in eccezione alle norme si-genti.
Mancando il consenso del
personale
delle scuole soppres- se, a talitrasferimenti,
esso saràdispensato
dalservizio
ed ammesso a
liquidare quanto potra spettargli,
in basealle norme
vigenti
sullepensioni degli impiegati
civili.Il materiale
didattico, sperimentale
e librario delle scuo-le soppresse, verrà trasferito in dotazione
agli
altri isti- tutisuperiori
di medicina veterinaria.Art. 6.
I
professori
di ruolo deiRegi
istitutisuperiori
di medieina
veterinaria,
sono di unicogrado.
A datare dal 1° ottobre
1924,
iposti
diprofessore degli
istituti medesimi sono fusi in un ruolo, i cui
posti
restanofissati nel numero di 35.
Il
riparto
deiposti,
tra i variistituti,
sarà determinatocon decreto
Reale,
promosso dal 31inistro per l'economia nazionale.Art. 7.
11
personale
disegreteria clie,
alla data del R. decreto 30 settembre 1923. n. 2102 di fatto o didiritto,
si trova addettoagli
istituti di medicina veterinaria di Torino. 31i-lano, Rologna, Afodena,
Parma, Pisa eNapoli,
sarà fusoin rnolounico, a decorrere dal 1" ottobre 1924.
Tale
personale
navnparifiento,
neigradi
e nel tratta.mente monomico, al
corrispondente personale
disegreteria
degli
ialintisuperiori agrari,
di cui all'art. 3 delpresente
decreto.5-111-1923 -- GAZZETTA UFFICIAT E DEL REGNO D'ITALIA ---N. 285
7047
Con decreto Reale promosso dal Ministro per
Peconomia
. nazionale sarà
provveduto
alriparto
di dettopersonale,
tra i vari istituti di medicina veterinaria.Il
personale
disegreteria
attualmente incarica,
sarà man- tenuto in servizio edassegnato,
nel nuovoruolo, ai posti
cor-rispondenti
aquelli presentemente coperti.
CAro III. -
Disposizioni
comuni aiRegi
istitutisuperiori agrari
e di medicina veterinaria.Art. 8.
Entro 2 mesi dalla
pubblicazione
delpresente decreto,
conRegio
decreto promosso dal Ministro per l'economia nazio- nale di concerto col Ministro per lefinanze,
udito il Consi-glio
deiMinistri,
saranno determinate le normerelative
aifini,
all'ordinamentodegli studi,
al governodidattico
edamministrativo,
allo statogiuridico
delpersonale,
ed in ge- nere al funzionamentodegli
istitutisuperiori contemplati dal presente
titolo.Art. 9.
A datare dalFanno scolastico
1924-925,
le scuole e istitutisuperiori
di cui al capo I delpresente titolo,
assumono ladenominazione
diRegi
istitutisuperiori agrari,
e le scuoleed istituti di cui al capo II del medesimo
titolo,
assumonola denominazione
diRegi
istitutisuperiori
dimedicina
vete.rinaria.
Tutti i
Regi
istitutisuperiori predetti
sono digrado
uni-versitario e le spese per il loro mantenimento sono a carico del
bilancio
delloStato,
salvo il concorsodin1tri
Enti.Ad essi possono essere iscritti
quali studenti.
coloi'o che hannosuperato
l'esame di maturità per iprovenienti
dal liceoclassico
e dal liceoscientifico.
Restano, tuttavia,
transitoriamente invigore
le normeoggi vigenti
per l'ammissione a dettiistituti,
limitatamentea tutto Panno scolastico 1926.927.
Art. 10.
Al
personale insegnante
di tuttigli
istituticonsiderati
nelpresente
titolocompete
il trattamento economico deiprofes-
sori delle
Regie
università e deiRegi
istitutisuperiori
uni-versitari.
Qualsiasi
modificazioue allo stato economicoche,
in se-gnito,
venisseapportato
per iprofessori
delleRegie
univer.sità e dei
Regi
istitutisuperiori universitari,
si intenderà estesa anche aiprofessori degli
istitutisuperiori
sopra men- zionati. .Per i
professori
incaricati di ruolodegli
istitutisuperiori
.
agrari
di Milano e diPortici.
la indennità accademica è ri-dotta
a L. 3500, non valutabileagli
effetti dellapensione;
spetta
inoltre ad essi unaquota
delprovento
dellaso¡ira-
tassa di iscrizione, nella misura che sarå stabilita per
gli altri professori
di ruolo.A datare dal 1° ottobre 1924 i
personali assistenti,
tecnicoe subalterno o di servizio
degli
istitutisuperiori
diagricol-
tura saranno costituiti in altrettanti ruoli
unici;
e così, pa-rimente, quelli degli
istitutisuperiori
di medicina veteri- naria.Il rinarto dei
posti
tra i vari istituti saràdeterminato
condecreto
Realeproposto
dal Ministro per Peconomia nazio- nale.Art. 11.
Potranno es.sere trasferiti ai
Regi
istitutisuperiori
diagri- coltura,
e alRegio
istitutosuperiore agrario
eforestale,
idirettori di ruolo delle
Regie
stazioniagrarie
especiali,
edinversamente.
Art. 12.
Il Governo del
Re,
è autorizzato afondare,
con Reali de- cretipromossi
dal Ministro per l'econominnastonale, quando
ne riconosca
l'opportunità,
istitutisuperiori
diagricolturar
e di medicina
veterinaria,
risultanti dallaunione,
in dhe di- stintescuole,
di istitutisuperiori
diagricoltura
e di istitutisuperiori
di medicinaveterinaria,
esistenti nella medesima sede o in sedi finitime.Art. 13.
Sono
abrogate
ledisposizioni
di cui al R. decreto 7giugno 1923,
n.1454,
per laparte riguardante
il secondoinsegna-
mento o
l'assegno corrispondente.
Art. 14.
E' data facoltà al Ministro per l'economia
nazionale,
me-diante Reali decreti
promossi,
ove occorra, di concerto col Ministro per lefinanze,
diprocedere,
pergli istituti
supe- rioriagrari
e di medicinaveterinaria,
allospostamento
dicattedre e al trasferimento del
personale,
perl'applicazione
delle
disposizioni
contenute nelpresente
titolo.TITOLO II.
Regi
istitutisuperiori
di scienze economic1tc e contmerciali.A14. 15.
All'art. 1 della
legge
20 marzo1913,
n.268,
èsostituito
ilseguente:
« I
Regi
istitutisuperiori
di scienze economiche e com- merciali diBari, Catania, Genova, Napoli, Roma, Torino,
Trieste e
Venezia
fondati e mantenuti con icontributi
dello Stato edegli
Entilocali,
secondo irispettivi
atti di fönda-zione,
sonocostituiti
in Enti autonomi dotati dipersönnlità giuridica,
e sonoposti
sotto lavigilanza didattica
äd am-ministrativa del Ministero
d'elPeconomia nazionale.
«Nel
Regio
istitutosuperiore
diVenezia,
allafaconà
di scienze economiche ecommerciali,
comune a tuttigli istituti predetti,
sono annesse le sezionispeciali,
di cui al R. da creto 27giugno 1909,
n. 517.« I
Regi
istitutisuperiori
di scienzeeconomiche
e com-merciali sono, ad
ogni
effetto dilegge,
istituti d'istruzionesuperiore
digrado
universitario.« Il Ministro per l'economia nazionale
può
inqualsiasi tempo disporre ispezioni
allo scopo di accertare ilregolare
ed efficace funzionamento
degli
istituti.«Nessun altro istituto
superiore
di scienzeeconomiche
ecommerciali od istituto
analogo
e nessuna nuova facolta osezione
negli
istituti esistentipotranno
essere creati se nonper
legge
».Art. 16.
All'art. 3 della
legge
20 marzo1913,
n. 268, modificato dal R. decretolegge
18agosto 1922,
n. 1232, èsostituito
il se-guente:
« Il
governo degli istituti superiori,
di cui all'art.1,
ò esercitato setto lavigilanza
delMinistero,
da unConsiglio
di
amministrazione,
da unConsiglio accademico,
e da undirettore.
«Il
Consiglio
diamministrazione
ha il governo mnmini.strativo e la
goetione
economica epatrimoniale dell'istituto,
Esso si compone:g()(g
5-xn-1923 -- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO TVITALL\ - N. 28.1«
a)
deldirettore,
membro didiritto;
«
b)
di un membro eletto dalConsiglio
accademico tra iprofessori
stabilidell'istituto;
«
c)
deidelegati
del Ministero edegli
altri Enti che con- tribuiscono nelle spese di mantenimentodell'istituto,
a nor-ma del relativo atto di fondazione o dello statuto
organico.
« I
consiglieri
elettivi durano in carica tre anni e possonoessere
confermati.
« Il
presidente
delConsiglio
di amministrazione è nomi- nato con decreto Reale suproposta
del Ministro per l'eco-nomia
nazionale.
« Il
Consiglio accademico, provvede
all'ordinamento seien- tifico e didattico ed all'andamentodisciplinare
dell'istituto.Esso è
composto
deiprofessori
di ruolo dell'istituto ed ò pre- sieduto dal direttore.« Il direttore è scelto tra i
professori
di ruolo stabili del- l'istituto ed ènominato,
per untriennio,
condecreto Reale ».Art. 17.
L'art. 8 della
legge
20 marzo 1913, n.268,
è sostituito dal segn ente:«I
professori
deiRegi
istitutisuperiori
di scienze eco-nomiche
ecommerciali
sono di ruolo e incaricati.« I
posti
diprofessore
di ruolo stabiliti dallapianta
orga- nica di ciascun istituto sono riservati alle cattedre di ma-terie
fondamentali
».Art. 18.
Al c'omnia
8°
dell'art. 10 dellalegge
20marzo1913,
n.268,
modificato dal R. decreto
legge
10agosto 1922,
n.1232,
è sostituito il
seguente:
« La
retribuzione degli
incaricati è stabilita dalConsiglio
di amministazione. Essa per
gli insegnamenti fondamentali,
non
potrà
superare L 4000 annue, se l'incaricatoricopre
al-tro ufficio
pubblico
retribuito e, pergli insegnamenti
com-plementari,
nonpotrA
inogni
caso eccedere L. 80 perogni
ora di lezione effettivamente
impartita
fino ad un massimo di L. 4000 ».Art. 19.
Ai
commi
1°e 2° delPart. 12 dellalegge
20marzo1913,
nu-inero 268, è sostituito il
seguente:
« La
nomina,
lastabilità,
i trasferimenti e 10 statogiuri-
dico dei
professori
deiRegi
istitutisuperiori
di scienze econo-miche e
commerciali
sarannoregolati
secondo le norme vi-genti
per leRegie universitñ,
sostituendosiperò
alla proce- dura di cui al 1° comma dell'art. 17 dell'ordinamento del-I'istruzione superiore, approvato
con R. decreto 30 settem- bre1923,
n.2102, quella
che sarà determinata dalregola
mento ».
Art. 20.
L'istrnzione
superiore
economica e commerciale èimpar.
tita con effetti
legali
esclusivamente neiRegi
istituti supe- riori di scienzeeconomiche
e commerciali, salvo ledisposi-
zioni
seguenti:
Gli
istituti
oraesistenti,
presso iquali
si tiene un corso distudi superiori
economici ecommerciali
e che rilasciano lan-ree alle
quali
sono, comunque, riconosciutigli
effettilegali
da
disposizioni
attualmentevigenti,
potranno essere dichia.rati
istituti superiori
liberi di scienzeeconomiche
e commer- cialiagli effetti
esecondo
le normeseguenti:
Gli istituti
superiori
liberi di scienze economiche e com- merciali hannopersonalità giuridica
ed autonomia didat-tica, amministrativa
edisciplinare
nei limiti delleleggi
edei
regolamenti
che governano iRegi
istitutisuperiori
discienze economiche e
commerciali,
salvo ledisposizioni
par- ticolari che saranno stabilite da unospeciale regolamento.
Essi sono
sottoposti
allavigilanza
dello Stato esercitata dal Ministero dell'economia nazionale.Ogni
istituto libero avrà uno statuto daapprovarsi
condecreto
Reale,
sentitol'organo
consultivo della istruzione economica e commerciale.In
ogni
istituto libero dovranno essereinsegnate
tutte le materie fondamentali stabilite pergli
istitutisuperiori Regi.
Gli studi
compinti
edi titoliconseguiti
pressogli
istitutiliberi
predetti
avranno la stessa efticacialegale degli
studicompiuti
e dei titoliconseguiti negli
istitutiRegi.
Gli istituti liberi non possono avere contributi dallo Stato.
Gli istituti liberi possono essere
soppressi
con decreto Rea-le
ogni qualvolta
si accerti che essi non sono ingrado
di fun-zionare in modo soddisfacente sia per insuflicienze di mezzi
finanziari,
sia per deficienteorganizzazione
didattica.Nessun altro istituto all'iufuori di
quelli contemplati
nelcomma secondo del
presente
articolopotra
essere dichiaratoistituto
superiore
libero di scienze economiche e commerciali.Tuttavia
gli
attuali istitutisuperiori Regi,
rinunciando adogni
contributo oprestazione
dello Statoe con l'accordo de.gli
altri Enticontributori, potranno
chiedere di essere di- chiaratiliberi
alle condizioni fissate dalpresente
articolo.Gli istituti esistenti che intendano essere dichiarati istituti
superiori
liberi di scienze econoitliche e commercialiagli
ef-fetti del
presente
articolo, dovrannopresentare
al Ministero dell'economia nazionale lo schema dello statuto,conallegato
documentato
piano
finanziario, entro due mesi dallapnhbli.
cazione del
regolamento previsto
dal comma terzo del pre- sente articolo.Le
disposizioni
attnalmentevigenti,
che comunque ricono-scono effetti
legali agli
studi fatti ed ai titoliconseguiti
ne.gli
istituticontemplati
dal comma secondo delpresente
arti.colo,
cesseranno di avere effetto pergli
studi fatti e i titoliconsegniti negli
istituti needettiposteriormente
alla sessione autunnale dell'anno 1925.'Art. 21.
Sonn
abr enti gli
articoli4 e 5del
R. decretolegge
16 ago- sto1922,
n. 1322.Art. 22.
Con decreto Reale promosso dal 3Iinistro per
l'ecoiiomia
nazionale saroprovveduto
a riunire inun testo unico le nor-me
legislative vigenti sull'ordinamento degli
istituti supe- riori di scienze economiche e commercialiintroducendovi
le modificazioni necessarie per coordinarle con ledisposizioni
del
presente
decreto e delle altreleggi
dello Stato.Art. 23.
Le
disposizioni
delpresente
decreto perquanto riguarda
iRegi
istitutisuperiori
di scienze economiche e commercialiavranno effetto dal 13 ottobre 1923 ad eccezione di
quelle
del.l'art. 16 che entreranno in
vigore
il 1°luglio
1924 per la qua- le data saranno rinnovati tutti iConsigli
diamministrazio·
ne; e di
quelle
dell'art. 21 che avranno effetto dalla data di entrata invigore
deiprovvedimenti
di enratteregenerale
ron.cernente il trattamento
economico
delpersonale
delle Am-ministrazioni
dello Stato.S-In-1923 -
GAZZETTA UFFICIALE
DELREGNO
D'ITALIA ---N. 2857049
Ordiniamo
che
ilpresente decreto, munito
delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta uiliciale delleleggi
e dei de-creti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di os·servarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma,
addì 31 ottobre 1923.VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - ORBINO - De' STEFANI.
tVisto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Cor te dei conti, addi 28 novembre 1923.
Atti del Govenio, refistro 218, foglio 210. - GRANATA.
REGIO DECRETO '; ottobre 1923, n. 2520.
Mod10ca
degli
articoli 46 e 48 delregolamento
13luglio
1914, n.829,
per l'esercizio delle farmacie.VITTORIO EMANUELE III
PER GitAZIA DI DIO E PEII VOLONTÃ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti
gli
articoli 40 e 48 delregolamento
13luglio 1914,
n.
829,
per l'esercizio dellefarmacie:
Sentito il parere del
Consiglio
di Stato e delConsiglio superiore
di sanitù ;Udito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Stato pergli
affaride1Pinterno,
Presidente delConsiglio
deiMinistri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Al P comma delParticolo 46 ed al capoverso dell'art. 48 del
predetto regolamento
sono sostituiti iseguenti:
Articolo 46
(1° comma)
:« La tariffa di cui al n. 1 dell art. 17 della
legge
deve sta-bilire tanto il prezzo massimo
quanto
il prezzo minimo per la vendita alpubblico
dei medicinali ».Articolo 48
(capoverso):
« I farmacisti hanno
Pobbligo
di annotare:a) sulle ricette che
spediscono,
la data dellaspedizione
ed il prezzo
praticato:
h)
sulleetichette,
che appongono suirecipienti,
osugli
involucri dei
medicinali,
la data dellaspedizione,
i compo- nenti del rimedio secondo laricetta,
la dose ed il prezzopratiento.
«Nel prezzo dovranno essere
specificatamente
indicati il prezzo dellesostanze ed i diritti checompetono
al farmacista per lamanipolazione
e laspedizione
della ricetta ; dovrà inoltre essere indicato aparte
P eventuale costo del reci-piente
».Art. 2.
Ìl presente
decreto andrà invigore
dal 1°gennaio
1924.Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato, sin inserto nella raccolta uinciale delle
leggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Racconigi,
addl 7 ottobre 1923.VITTORIO EMANUELE.
3ÍUSSOLINI.
Visto. fi Guardanigiffi: OVIGuo.
n aggio fla Coll.e dei conu, atirli 'th novembre 1923.
Atti clef uuderno, reyistro 218, foglio 238. - GRANATA.
REGIO DEORETO 31 ottobre 1923, n. 2523.
Iliordinamento dell'istruzione industriale.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della
delegazione
deipoteri
conferiti al Governöcon la
legge
3 dicembre1922,
n.1601;
Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Statoper l'economia
nazionale,
d'intesa con i Ministri per le fi-uanze e per
Pietruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
CAPO I.
Ordinamento delle
Regic
scuole industriali .Istituzione
efinanziamento
delleRegie
scuole -Diplomi
di abilitazione.Art. 1.
Al Ministero dell'economia nazionale
spetta
lavigilanza
dell'istruzione industriale e il
compito
di promuoverne l'in-cremento, integrando
le iniziative locali inconformità
aibisogni
e alle tendenze dell'industria e dellavoro,
e con lenorme contenute nei
seguenti
articoli.Art. 2.
L'insegnamento
industriale vieneimpartito
nelle scuolepopolari operaie
o di avviamento, nelle scuole industriali o ditirocinio, negli
istitutiindustriali,
nelle stazionisperi-
mentali e nei corsi per maestranze. Le esercitazioni
pratiche
di officina e di laboratorio costituiscono
parte
essenziale di taleinsegnamento.
Le scuole
popolari operaie
o diavviamento, maschili,
fem-minili,
omiste, impartiscono
la colturacomplementare
etecnica necessaria per
Pavviamento
al lavoro ed hanno la durata di corso di tre anni. Vi siinsegnano
le materie se-gnenti:
colturagenerale (italiano,
storia egeografia,
dirittie
doveri, corrispondenza commerciale).
aritmetica e geome- tria e nozioni dicomputisteria,
nozioni discienze,
nozionidi
tecnologia, disegno
a manolibera, geometrico,
diproie-
zioni e
professionale,
esercizi di lavoro. Adessepuò accedere
chi abbia
compinto
il decimo anno di età ed abbinsuperato
Pesame di ammissione che dAaccesso alla scuola
complemen-
tare.
Per ciò che si riferisce
alPobbligo
de1Pistruzione l'alunné discuola
di avviamento è considerato come alunno discuola complementare.
Ai Comuni dove ha sede una scuola di avviamento, incom- bono
gli
stessiobblighi
che per lescuole complementari.
Art. 3.
Le scuole
industriali
o scuole di tirocinio maschiliimpar-
tiscono Pistruzione teorica e
pratica
necessaria a prepararePoperaio
perprofessioni qualificate,
e promuovono, col mi-glioramento
dellemaestranze,
losviluppo
delle industrie lo- cali.Espe comprendono
una opiù
sezionispecializzate
per le diverse arti mestieri e industrie.Le
scuole
ditirocinio
oscuoleprofessionali
femminili pre-parano .le giovanette
all'esercisio delleprofessioni proprie della donna, impartendo
anche le nozioni necessarle per il buon governo el'economia
della casa.Le senole iwlnetriali o di tirovinio sono costitnite di un corso di
almeno
treanni,
e sono istituite neicapoluoghi
di7060
5 In-1923 --- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA -- N. 285provincia
e nei centriprincipali
diindustria,
diartigianato
e di
emigrazione.
Alla scuola di tirocinio sono ammessi i fanciulli che siano forniti della licenza della scuolacomple-
mentare o di una scuola di avviamento.
Possono anche
accedersi, previo
es.une di anunissione, co-loro che siano sforniti d'uno dei due
predetti
titoli di studio,a condizione che abbiano
compiuto
iltredicesimo,auno
di etàe
conseguito,
tre anniprima,
lapromozione
dalla P alla5a elementare o Pammissione ad una scuola media o ad una
scuola
popolare operaia
o di avviamento.A14. 4.
Le scuole di tirocinio per
professioni,
che richiedono una mmore preparazione teorica e nellequali gli insegnamenti pratici
di lavoro hanno assolutapreponderanza, prendono
il nome di laboratori scuola ed hanno una durata di corso normalmente non
superiore
ai due anni. I laboratori scuolagià
istituiti per la durata dicinque anni,
iquali corrispon-
dono aibisogni permanenti
indicati nelprecedente articolo, potranno, previi
accordi congli
Enti che contribuiscono al loromantenimento,
essere resi stabili.Art. 5.
Nelle
localitù,
dove scuole o sezioni di scuole di tirocinio ad orario diurnocompleto
nonpotrebbero
essere sufficiente- mentefrequentate,
le scuole o sezioni anzidette saranno ad orarioridotto, parzialmente diurno,
o serale e festivo, e coninsegnamenti prevalentemente
tecnici epratici.
Art. 6.
Gli istituti industriali servono a preparare il
personnie
destinato ad assumere le funzioni direttive
negli opifici
in-dustriali e nei laboratori. Essi hanno
cinque
anni di corsoe vi sono ammessi
gli
alunni che abbiano la licenza da una scuolacomplementare
o di avviamento o coloro che, avendoconseguito,
tre anniprima,
Pammissione ad una scuola me-dia o ad una scuola
popolare operaia
o diavviamento,
su-perino
un esame di ammissione.Art. 7.
Alle scuole di cui ai
precedenti
articoli possono annettersi corsi diperfezionamento
e dispecializzazione
per i licenziati dalle scuole stesse e corsi diintegrazione
ad orario ridotto perapprendisti
o peroperai
alle scuole di tirocinio.Speciali
corsi dimagistero,
oltre aquelli già
istituitipresso il
Regio
istituto nazionn,1e d'istruzioneprofessionale
di Roma, saranno
aperti d'accordo col
Ministero dellapub-
blica istruzione presso
Regi istituti
industriali e presso Re-gie
scuoleprofessionali
femminili per lapreparazione
didnt- tica esperimentale pratica
delpersonale insegnante
nellescuole
professionali.
A.rt. 8.
L'ordinamento di cui ai
precedenti
articoli dev'essere ap-plicato
tanto alleRegie scuole
da istituirequanto
alleRegie
scuole
esistenti,
dellequali
ultimepotrà
conRegio
decretoprevio
pareredella
Giunta perl'insegnamento
industrialeessere mutato il
grado
e il carattere ove le condizioni di am-biente e l'indirizzo nasunto dalla scuola lo
consigllno.
Le scuole esistenti che siano scarsamente
frequentate
oinsuilleientemente finanzinte o non
rispondenti
aibisogni
delle industrie e delle mnestranze. possono essere soppresse
con R.
Geeretaprevio parere della
Giunta perPinsegnamento
industriale.
Le
Regie
scuole vengono istituite nellelocalità,
dove nesia riconosciuta evidente la utilità e
quando
le iniziative di Enti locali o diprivati
non bastino da sole aprovvedervi,
sempre
pe:·ñ
a condizione chegli
Enti locali concorranonella misura indi : nei successivi articoli 11 e 12 e con le mo-dalità di cui all'articolo
seguente.
Art. 9.
Le
llegie
scuole di cui aiprecedenti
articoli sono istituitecon decreto Reale preinosso dal Ministro per l'economin na- zionale di concerto col 31inistro per le
finanze, previo
parere della Giunta perl'insegnamento industriale, quando
si ve-rifichino le condizioni
previste dagli
articoliseguenti.
Art. 10.
Il Ministero dell'eronomia nazionale contrihnisce al man- tenimento delle
Itegie
serole di cui alprecedenti
articolisugli
stanziamenti del suobilancio,
con una somma che devecorrispondere
almenoalPinqwrto degli stipendi
edaumenti
periodici
delperw,1e
diruolo,
ovvero ai due terzi della spesa ordinariacomy!essiva.
Al rimanente delle spese sono tenuti a contribuire Enti
pubblici
locali con stanziamenti continuativi sulproprio
bi-lancio. Contributi di Enti diversi da
quelli
indicati possonoessere considerati fra le entrate ordinarie e continuative della scuok:, soltanto se siano
garantiti
mediante dona-zione del
capitaJe corrispondente
o con sincolo di usufrut- to di ondita consolidata.Gli Enti
pubblici
locali debbono versare le loroquote
di contributo a rate himestrali nelle tesorerieprovinciali,
nientre le scuole vengono finanziate direttamente dallo Stato.
Il Ministero contribuisce
alPimpianto
delle scuole stessecon una
quota
normalmente nonsuperiore
ad un terzo del- la spesa, ma chepuò
anche essereportata
in via eccezio- nale alla metù, dove sia dimostrataPimpossibilin't
di mag-giori
contributi daparte
di Enti locali. La determinazione del contributo ministeriale sarà fa‡ta su parere della Giun- ta perfinsegnauwnto industriale,
con l'intervento di un de.legato
del Ministero delle finanze.Art. 11.
L'obbligo
di fornire i locali e diprovvedere
al serviziodell'acqua,
dell'illuminazione e del riscaldamento per le scuole di cui aiprecedenti articoli, spetta
al Conmne o edaltro Ente
pubblico
locale.Per la
costruzione, Pacquisto, Fadattamento, Pamplia-
mento e Parredamento di
edifici
scolastici delleRegie
scuo-le,
possono essere concessieventualmente
ad unodegli
Entiche contribuiscono al mantenimento
della scuola,
od alla scuolastessa,
dei mutui dalla Onesadepositi
eprediti,
allecondizioni stabilite dalla
legge
pergli edifici
destinati al- l'istruzionesecondaria,
classica escientifica.
I mutui sonoconcessi su
proposta
del Ministero de1Feconomia nazionale,e il servizio
degli
interessi viene assunto a carico del l>ilan- cio del Ministero stesso nei limiti diappositi stanziamenti,
che nonpotranno
in nessun casosuperare
cumulativamente le L.1,500,000.
Nei limiti
degli
stanziamentiprevisti,
il Ministero del- l'economia nazionalepuò
assumere anche il serviz=odegli
interessi per mutui contratti per
gli scopi
sopraindicati
con istituti di
credito,
a condizioni di favore.Art. 12.
Le Casse di