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Traduzione

Accordo

tra il Consiglio Federale Svizzero e il Governo della Repubblica di Indonesia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

Concluso il … Entrata in vigore il …

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero e e

il Governo della repubblica di indonesia,

di seguito denominati «Parti» o singolarmente «Parte»,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

riconoscendo che la creazione di un ambiente favorevole alle imprese contribuirà a stimolare l’iniziativa imprenditoriale al fine di aumentare gli investimenti effettuati dagli investitori di una Parte nel territorio dell’altra Parte,

consapevoli dell’importante contributo che gli investimenti possono apportare allo sviluppo sostenibile e intenzionati a promuovere e facilitare gli investimenti nei ri- spettivi territori delle Parti,

riconoscendo che la promozione e la protezione reciproca degli investimenti può sti- molare l’iniziativa imprenditoriale, favorire l’afflusso di capitale e tecnologia e accre- scere lo sviluppo economico e la prosperità in entrambi gli Stati,

convinti che questi obiettivi possono essere raggiunti senza indebolire le norme d’ap- plicazione generale riguardanti la salute, la sicurezza, il lavoro e l’ambiente, affermando la complementarietà delle politiche in materia di investimenti, ambiente e lavoro a questo proposito,

riaffermando il loro impegno a favore dei principi e degli obiettivi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, compresi la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali,

hanno convenuto quanto segue:

(2)

Capitolo I Definizioni e campo d’applicazione

Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo:

(1) per «valuta liberamente convertibile» si intende qualsiasi valuta ampiamente ne- goziata sui mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata per le transazioni internazionali;

(2) per «CIRDI» si intende il Centro internazionale per la risoluzione delle contro- versie relative agli investimenti;

(3) per «Regolamento del meccanismo supplementare del CIRDI» si intende il Re- golamento che disciplina il Meccanismo supplementare per la gestione dei procedi- menti da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle con- troversie in materia di investimenti, nella sua versione modificata e in vigore il 10 aprile 2006;

(4) per «Regolamento d’arbitrato del CIRDI» si intende il Regolamento procedurale per i procedimenti arbitrali (Regolamento d’arbitrato), nella sua versione modificata e in vigore il 10 aprile 2006;

(5) per «Convenzione CIRDI» si intende la Convenzione delle Nazioni Unite per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati, conclusa a Washington il 18 marzo 1965;

(6) per «investimento» si intende qualunque tipo di attività, di proprietà diretta o in- diretta o sotto il controllo diretto o indiretto dell’investitore, che possegga le caratte- ristiche di un investimento, compresa una certa durata e altre caratteristiche come l’impegno di capitali o di altre risorse, l’aspettativa di guadagno o utili o l’assunzione di un rischio. Gli investimenti possono assumere diverse forme, tra cui quella di:

(a) un’impresa;

(b) azioni e altre forme di partecipazione al capitale di un’impresa;

(c) obbligazioni, anche non garantite, e altri strumenti di debito e prestito1,2 (d) diritti di proprietà intellettuale;

(e) crediti monetari e diritti a una prestazione contrattuale in relazione a un’im- presa e aventi un valore finanziario;3

1 Alcune forme di debito, come le obbligazioni, garantite o non garantite, e le cambiali a lungo termine, sono più suscettibili di possedere le caratteristiche di un investimento, mentre altre forme di debito, come i crediti di pagamento derivanti dalla vendita di beni o servizi, lo sono di meno.

2 Un prestito accordato da una Parte all’altra Parte non è un investimento.

3 Resta inteso che il termine «investimento» non comprende i crediti liquidi derivanti esclusiva- mente:

(a) da contratti commerciali per la vendita di beni o servizi, oppure (b) dalla concessione di crediti in relazione a tali contratti commerciali.

(3)

(f) contratti «chiavi in mano», di costruzione, di gestione, di produzione, di con- cessione, di condivisione dei proventi e altri contratti simili;

(g) licenze, autorizzazioni, permessi e da diritti simili concessi in conformità alle leggi di una Parte;4 e

(h) altri beni materiali o immateriali, mobili o immobili, e i relativi diritti di pro- prietà come leasing, ipoteche e pegni.

Il termine «investimento» non comprende le ordinanze e le sentenze emesse nel con- testo di un’azione giudiziaria o amministrativa né le sentenze arbitrali emesse in pro- cedimenti arbitrali.

Ai fini della suddetta definizione di «investimento», qualsiasi rendimento investito è considerato un investimento e nessun cambiamento nella forma in cui gli averi sono investiti o reinvestiti influisce sul loro carattere di investimenti.

(7) per «investitore» si intende:

(a) una persona fisica che, in conformità alla legislazione di una Parte, è un citta- dino di tale Parte, o

(b) una persona giuridica, comprese le società, le imprese, i partenariati o altre organizzazioni, che è costituita o altrimenti organizzata in conformità alla le- gislazione di tale Parte e che ha la propria sede, nonché le proprie attività eco- nomiche effettive, nel territorio di tale Parte;

che ha effettuato un investimento;

(8) per «impresa stabilita localmente» si intende un’impresa posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da un investitore di una Parte e stabilita nel territorio dell’altra Parte. Un’impresa è

(a) posseduta da persone fisiche o imprese di una Parte se oltre il 50 per cento del suo capitale proprio è di piena proprietà di persone fisiche o imprese di tale Parte;

(b) controllata da persone fisiche o imprese di una Parte se tali persone fisiche o imprese hanno la facoltà di nominare la maggioranza dei suoi dirigenti o se sono legalmente abilitate a dirigerne le attività.

(9) per «Convenzione di New York» si intende la Convenzione delle Nazioni Unite per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 10 giugno 1958;

4 Il fatto che un particolare tipo di licenza, autorizzazione, permesso o altro strumento simile (compresa una concessione, nella misura in cui ha la natura di tale strumento) possegga o meno le caratteristiche di un investimento dipende da fattori quali la natura e la portata dei diritti che la legge della Parte conferisce al titolare. Gli strumenti che non posseggono le caratteristiche di un investimento non creano diritti protetti dalla legge della Parte. Resta inteso che quanto precede non pregiudica la questione se gli attivi associati a questi strumenti posseggano le caratteristiche di un investimento.

(4)

(10) per «rendimenti» si intendono tutti gli importi prodotti o derivati da un investi- mento, compresi, ma non limitati a, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i divi- dendi, i canoni e gli onorari;

(11) per «territorio» si intende il territorio di una Parte come definito dalle leggi della Parte interessata, in conformità al diritto internazionale;

(12) per «Norme d’arbitrato UNICTRAL» si intendono le norme d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale, approvate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1976.

Articolo 2 Campo d’applicazione dell’Accordo

(1) Il presente Accordo si applica agli investimenti costituiti o acquisiti nel territorio di una Parte e, se del caso, ammessi5 in conformità alle sue leggi e regolamentazioni, da investitori dell’altra Parte, prima o dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.

(2) Il presente Accordo non si applica ai crediti o alle controversie risultanti da avve- nimenti anteriori alla sua entrata in vigore.6

(3) Il presente Accordo non si applica agli appalti pubblici.

(4) L’articolo 5 (Trattamento nazionale) non si applica alle sovvenzioni o ai contri- buti accordati da una Parte, comprese garanzie, assicurazioni e prestiti governativi, né alle condizioni connesse al ricevimento o al rinnovo di tali sovvenzioni o contributi, a prescindere che tali sovvenzioni o contributi siano offerti esclusivamente agli inve- stitori della Parte o agli investimenti degli investitori della Parte.

Articolo 3 Misure fiscali

(1) Fatto salvo il presente articolo, nessuna disposizione del presente Accordo si ap- plica alle misure fiscali.

(2) Il presente Accordo concede diritti o impone obblighi in relazione alle misure fiscali unicamente se tali diritti o obblighi sono previsti:

(a) dall’articolo 7 (Espropriazione); oppure (b) dall’articolo 9 (Trasferimenti).

(3) Quando è applicato il paragrafo 2 lettere (a) o (b), il capitolo III, sezione uno (Ri- soluzione delle controversie tra una Parte e un investitore dell’altra Parte) si applica anche alle misure fiscali.

(4) Se un investitore sostiene che la Parte convenuta abbia violato l’articolo 7 (Espro- priazione) o l’articolo 9 (Trasferimenti) attraverso l’adozione o l’applicazione di una

5 Resta inteso che, nel caso dell’Indonesia, «ammessi in conformità alle sue leggi e regolamen- tazioni» può comprendere il requisito di una specifica approvazione scritta.

6 Resta inteso che il presente Accordo non vincola una Parte in relazione a un atto o a un fatto che ha avuto luogo o a una situazione che ha cessato di esistere prima della data di entrata in vigore del presente Accordo per tale Parte.

(5)

misura fiscale, le autorità competenti della Parte convenuta possono chiedere consul- tazioni con le autorità competenti dell’altra Parte non appena ricevono la notifica dell’investitore di cui all’articolo 19 (Presentazione di un ricorso). Le autorità compe- tenti delle Parti si consultano per determinare se la misura fiscale costituisca un’espro- priazione secondo l’articolo 7 (Espropriazione) o se l’articolo 9 (Trasferimenti) sia stato violato. Qualsiasi tribunale costituito a norma del capitolo III, sezione uno (Ri- soluzione delle controversie tra una Parte e un investitore dell’altra Parte) per esami- nare le misure fiscali è vincolato dalla decisione delle autorità competenti in confor- mità al presente paragrafo.

Se le autorità competenti delle Parti non sono in grado di determinare se l’articolo 9 (Trasferimenti) sia stato violato o se la misura fiscale costituisca un’espropriazione secondo l’articolo 7 (Espropriazione), entro 360 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni da parte della Parte estranea alla controversia, l’investitore può sottoporre il proprio ricorso ad arbitrato a norma dell’articolo 19 (Presentazione di un ricorso).

(5) Nel determinare se una misura fiscale costituisca un’espropriazione occorre te- nere conto delle seguenti considerazioni:

(a) l’imposizione di tasse non costituisce generalmente un’espropriazione. La semplice introduzione di nuove misure fiscali o il prelievo di tasse in più di una giurisdizione in relazione a un investimento non costituisce di per sé un’espropriazione;

(b) le attività d’esecuzione delle leggi fiscali, compreso il sequestro di proprietà per la riscossione di imposte, non costituiscono generalmente un’espropria- zione;

(c) le misure fiscali coerenti con le politiche, i principi e le pratiche fiscali inter- nazionalmente accettate non costituiscono generalmente un’espropriazione.

In particolare, le misure fiscali volte a prevenire l’evasione o l’elusione fiscale non devono essere considerate espropriative, e

(d) le misure fiscali applicate su base non discriminatoria, diversamente da quelle rivolte agli investitori di una particolare nazionalità o a singoli contribuenti specifici, non possono costituire un’espropriazione. Una misura fiscale non costituisce un’espropriazione se vigeva già al momento dell’investimento e se le informazioni a suo riguardo erano già state pubblicate o rese altrimenti ac- cessibili al pubblico.

(6) Nessuna disposizione del presente Accordo incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti da una convenzione fiscale. In caso di incompatibilità tra il presente Accordo e una tale convenzione fiscale, quest’ultima prevale limitatamente all’incom- patibilità. Spetta esclusivamente alle autorità competenti in virtù di tale convenzione determinare se esista un’incompatibilità tra il presente Accordo e detta convenzione.

(7) Ai fini del presente articolo:

(a) il termine «convenzione fiscale» di cui al paragrafo 6 designa una conven- zione finalizzata a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese inter- nazionali in materia fiscale; e

(6)

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(b) il termine «autorità competenti» di cui al paragrafo 4 designa

(i) per l’Indonesia, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autoriz- zato;

(ii) per la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato.

Capitolo II Protezione degli investimenti

Articolo 4 Trattamento degli investimenti

(1) Ciascuna Parte accorda agli investimenti degli investitori dell’altra Parte un trat- tamento giusto ed equo nonché piena protezione e sicurezza in conformità al presente articolo.

(2) Le Parti derogano all’obbligo del trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 1 qualora una misura o una serie di misure costituisca:

(a) un diniego di giustizia nei procedimenti penali, civili o amministrativi;

(b) una violazione fondamentale del principio del giusto processo, in particolare una violazione fondamentale dell’obbligo di trasparenza, nei procedimenti giudiziari e amministrativi;

(c) un comportamento manifestamente arbitrario;

(d) una discriminazione mirata per motivi manifestamente illeciti quali il genere, la razza o la fede; oppure

(e) un trattamento abusivo, come la coercizione, la costrizione e la vessazione.

(3) Su richiesta di una Parte, le Parti riesaminano il tenore dell’obbligo di accordare un trattamento giusto ed equo in base alla procedura di modifica di cui all’articolo 44 (Entrata in vigore, durata e denuncia), valutando in particolare se un trattamento di- verso da quelli di cui al paragrafo 2 possa anch’esso costituire una violazione dell’ob- bligo di trattamento giusto ed equo.

(4) L’espressione «piena protezione e sicurezza» implica che ciascuna Parte adotti le misure ragionevolmente necessarie per garantire la protezione e la sicurezza degli in- vestimenti.

(5) Nell’applicare l’obbligo del trattamento giusto ed equo il tribunale arbitrale può tener conto del fatto che una Parte abbia assunto per scritto un impegno specifico nei confronti di un investitore per indurlo a effettuare un investimento, tale da generare legittime aspettative, successivamente deluse da tale Parte, e sulle quali l’investitore ha fatto affidamento nel decidere se effettuare o mantenere detto investimento.

(6) Il solo fatto che una Parte agisca in maniera apparentemente incompatibile con le aspettative di un investitore non costituisce una violazione del presente articolo, anche se ciò dovesse comportare una perdita o un danno dell’investimento.

(7)

(7) La constatazione di una violazione di un’altra disposizione del presente Accordo o di un altro accordo internazionale non costituisce una violazione del presente arti- colo.

Articolo 5 Trattamento nazionale

(1) Nel proprio territorio ciascuna Parte accorda agli investimenti degli investitori dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che accorda, in circo- stanze simili 7, agli investimenti dei propri investitori.8

(2) Nel proprio territorio ciascuna Parte accorda agli investitori dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che accorda, in circostanze simili, ai propri investitori per quanto riguarda la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’in- cremento o l’alienazione dei loro investimenti.

(3) Resta inteso che nel caso di un governo regionale il trattamento che una Parte è tenuta ad accordare a norma dei paragrafi 1 e 2 è un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che tale governo regionale accorda, in circostanze si- mili, agli investitori della propria Parte e ai loro investimenti.

Articolo 6 Trattamento della nazione più favorita

(1) Nel proprio territorio ciascuna Parte accorda agli investimenti degli investitori dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che accorda, in circo- stanze simili, agli investimenti degli investitori di qualsiasi parte terza.

(2) Nel proprio territorio ciascuna Parte accorda agli investitori dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che accorda, in circostanze simili, agli in- vestitori di qualsiasi parte terza per quanto riguarda la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’incremento o l’alienazione dei loro investimenti.

(3) Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 non concerne:

(a) gli accordi di investimento bilaterali o regionali esistenti che sono stati firmati o sono entrati in vigore prima dell’entrata in vigore del presente Accordo;

(b) gli accordi con una parte terza della stessa regione geografica volti a promuo- vere la cooperazione regionale economica, sociale, industriale, monetaria o occupazionale nel contesto di progetti specifici;

7 Resta inteso che per decidere se il trattamento è accordato in «circostanze simili» ai sensi dell’art. 5 (Trattamento nazionale) o dell’art. 6 (Trattamento della nazione più favorita) occorre considerare l’insieme delle circostanze, compreso il settore economico o commerciale interes- sato e se il trattamento in questione distingue gli investimenti in base a legittimi obiettivi di benessere pubblico.

8 Resta inteso che il presente articolo non si applica alle misure relative all’alienazione di un investimento se gli investitori stranieri sono stati informati, al momento o durante la registra- zione del loro investimento, che il loro investimento sarà alienato in un momento successivo, in conformità al diritto interno della Parte ospitante.

(8)

(c) gli accordi esistenti o futuri che istituiscono una zona di libero scambio, un’unione doganale o un mercato comune e che prevedono che una Parte ac- cordi un trattamento preferenziale agli investitori di Stati terzi, oppure (d) gli accordi esistenti o futuri sulla doppia imposizione né altre convenzioni fi-

scali.

(4) Resta inteso che i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle procedure o ai meccanismi di risoluzione delle controversie internazionali previsti da altri accordi internazionali e non devono essere interpretati come una concessione agli investitori di procedure o meccanismi di risoluzione delle controversie diversi da quelli previsti al capitolo III (Risoluzione delle controversie), sezione uno (Risoluzione delle controversie tra una Parte e un investitore dell’altra Parte).

(5) Resta inteso che gli obblighi sostanziali contenuti in altri accordi internazionali sugli investimenti stipulati da una Parte non equivalgono di per sé al trattamento della nazione più favorita di cui ai paragrafi 1 e 2 e non possono pertanto dar luogo a una violazione del presente articolo, in assenza di misure concrete adottate o mantenute da tale Parte in conformità a tali obblighi.

Articolo 7 Espropriazioni

(1) Nessuna Parte espropria o nazionalizza un investimento di un investitore dell’altra Parte, direttamente o indirettamente, mediante misure che equivalgono a un’espro- priazione o a una nazionalizzazione (qui di seguito denominate «espropriazione»), salvo nel caso in cui tale espropriazione sia effettuata:

(a) per motivi d’interesse pubblico;

(b) in modo non discriminatorio;

(c) previo rapido pagamento di un indennizzo adeguato ed effettivo in conformità ai paragrafi 3 e 4; e

(d) secondo il principio del giusto processo.

Il presente paragrafo è interpretato in conformità all’Allegato A sull’espropriazione.

(2) Su richiesta di un investitore, la misura di espropriazione o di valutazione è riesa- minata da un’autorità giudiziaria o da un’altra autorità indipendente in conformità al procedimento previsto dalla legislazione della Parte che adotta la misura.

(3) L’indennizzo di cui al paragrafo 1 lettera (c):

(a) è versato senza indugio9;

9 Le Parti concordano che l’esecuzione di un versamento può essere subordinata al rispetto di eventuali procedure legali o amministrative.

(9)

(b) equivale all’equo valore di mercato 10 dell’investimento espropriato nel mo- mento immediatamente precedente l’espropriazione o, se anteriore, nel mo- mento in cui l’imminente espropriazione divenisse di pubblico dominio;

(c) non tiene conto dell’eventuale cambiamento di valore derivante dal fatto che l’espropriazione proposta era già nota; e

(d) è effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile a norma dell’articolo 9 (Trasferimenti).

(4) L’indennizzo deve comprendere gli interessi dalla data dell’espropriazione alla data del pagamento al tasso di mercato appropriato. I criteri di valutazione per deter- minare l’equo valore di mercato possono comprendere il valore di avviamento (going- concern), il valore degli attivi, compreso il valore dei beni materiali dichiarato a fini fiscali, e altri criteri pertinenti a seconda del caso.

(5) Fatti salvi i paragrafi 1, 3 e 4, qualsiasi misura di espropriazione diretta di terreni prevista dalla legislazione della Parte espropriante è eseguita per motivi d’interesse pubblico e dietro pagamento di un indennizzo all’equo valore di mercato, in confor- mità a tale legislazione.

(6) Il presente articolo non si applica al rilascio di licenze obbligatorie concesse in materia di diritti di proprietà intellettuale né alla revoca, alla limitazione o alla crea- zione di diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui tale rilascio, revoca, limi- tazione o creazione è conforme all’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intel- lettuale attinenti al commercio dell’Allegato 1C dell’accordo OMC.11

Articolo 8 Indennizzo delle perdite

(1) Gli investitori di una Parte i cui investimenti nel territorio dell’altra Parte abbiano subìto perdite a causa di guerre o altri conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emer- genza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio di quest’ultima Parte, ottengono da quest’ultima, per quanto riguarda la restituzione, l’indennizzo, il risar- cimento o qualsiasi altra forma di liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato da tale Parte ai propri investitori o, se più favorevole, agli investi- tori di qualsiasi parte terza.

(2) Fatto salvo il paragrafo 1, gli investitori di una Parte che, in una delle situazioni previste dal paragrafo 1, subiscano perdite nel territorio dell’altra Parte derivanti:

(a) dalla requisizione del loro investimento, o di una parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell’altra Parte; oppure

10 Nel determinare il l’equo valore di mercato dell’investimento espropriato non si considerano i profitti speculativi o a cascata.

11 Resta inteso che le Parti hanno riconosciuto ai fini del presente articolo che il termine «revoca»

dei diritti di proprietà intellettuale comprende la decadenza o l’annullamento di tali diritti e che il termine «limitazione» dei diritti di proprietà intellettuale comprende le eccezioni a tali diritti.

(10)

(b) dalla distruzione del loro investimento, o di una parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell’altra Parte, senza che la situazione lo richie- desse,

ottengono dall’altra Parte la restituzione dei beni o l’indennizzo delle perdite subite.

Il valore dell’indennizzo non supera quello delle perdite.

Articolo 9 Trasferimenti

(1) Nel proprio territorio ciascuna Parte consente che i trasferimenti relativi agli in- vestimenti di un investitore dell’altra Parte siano eseguiti liberamente e senza indugio da e verso il suo territorio. Tali trasferimenti comprendono:

(a) conferimenti di capitale, come il capitale iniziale, profitti, guadagni di capi- tale, dividendi, diritti, commissioni di assistenza tecnica, commissioni di ge- stione e tecniche, interessi e altri redditi prevenienti da un investimento;

(b) proventi derivanti dalla vendita o liquidazione totale o parziale di un investi- mento;

(c) versamenti effettuati in forza di un contratto concluso da un investitore o dal suo investimento, compresi i versamenti effettuati in forza di un contratto di mutuo;

(d) versamenti a norma degli articoli 7 (Espropriazione) e 8 (Indennizzo delle perdite);

(e) redditi e altre remunerazioni del personale impiegato all’estero in relazione a tale investimento; e

(f) versamenti derivanti dalla risoluzione di una controversia a norma del capitolo III (Risoluzione delle controversie).

(2) Salvo diverso accordo con l’investitore, ciascuna Parte consente che tali trasferi- menti siano effettuati in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mer- cato vigente al momento del trasferimento.

(3) Nessuna disposizione del presente articolo è interpretata nel senso di impedire a una Parte di applicare, in modo equo, non discriminatorio e in buona fede, la propria legislazione in materia di:

(a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori,

(b) emissione, negoziazione o commercio di titoli, contratti a termine, opzioni o prodotti derivati,

(c) illeciti penali,

(d) informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, se necessario per as- sistere le autorità preposte all’applicazione della legge o alla regolamenta- zione finanziaria,

(e) esecuzione di ordinanze e sentenze nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi,

(f) sicurezza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio,

(11)

(g) indennità di partenza dei dipendenti, oppure (h) fiscalità.

(4) Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i diritti e gli obblighi dei membri del Fondo monetario internazionale in virtù dello Statuto del Fondo monetario internazionale, compresa l’adozione di misure di cambio conformi allo Statuto del Fondo monetario internazionale.

(5) Un trasferimento è eseguito «senza indugio» se è stato effettuato entro il termine normalmente richiesto per l’adempimento delle formalità di trasferimento imposte dalla banca centrale e dalle altre autorità competenti di una Parte. Tale termine inizia a decorrere il giorno in cui la domanda di trasferimento è presentata e non può in nessun caso superare i due mesi. Le formalità di trasferimento si applicano senza di- scriminazioni agli investitori.

Art. 10 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

(1) Se una Parte incorre o rischia di incorrere in gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna o se, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali causano o minacciano di causare gravi difficoltà di gestione macroeconomica, in particolare per quanto riguarda le politiche monetarie e dei tassi di cambio, essa può adottare o mantenere restrizioni ai pagamenti o ai mo- vimenti di capitali relativi agli investimenti.

(2) Le restrizioni adottate o mantenute a norma del paragrafo 1:

(a) sono conformi allo Statuto del Fondo monetario internazionale;

(b) non ledono inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell’altra Parte;

(c) non sono superiori a quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 1;

(d) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente con il miglio- rare della situazione specificata al paragrafo 1;

(e) sono applicate in base al trattamento nazionale;

(f) garantiscono che l’altra Parte sia trattata come qualsiasi parte terza;

(g) non riguardano i pagamenti o i trasferimenti relativi alle operazioni correnti, salvo che l’introduzione di tali misure sia conforme alle procedure previste dallo Statuto del Fondo monetario internazionale.

Articolo 11 Surrogazione

(1) Qualora una Parte o un’agenzia, un’istituzione, un ente governativo o una società da essa designata, effettui un pagamento in virtù di una garanzia, di un contratto di assicurazione o di una qualsiasi altra forma indennitaria contro i rischi non commer- ciali per un investimento di uno dei suoi investitori, l’altra Parte, nel cui territorio è stato effettuato l’investimento, riconosce la surrogazione o il trasferimento di qualsiasi diritto che l’investitore avrebbe avuto in virtù del presente Accordo in relazione a tale

(12)

investimento, ma limitatamente alla surrogazione, mentre all’investitore è preclusa la possibilità di esercitare tali diritti nella misura della surrogazione.

(2) I diritti o i crediti surrogati o trasferiti non superano i diritti o i crediti originali di tale investitore.

Articolo 12 Diritto di legiferare

(1) Ai fini del presente Accordo, le Parti riaffermano il loro diritto di legiferare nei rispettivi territori per conseguire legittimi obiettivi politici, tra cui la tutela della salute pubblica, i servizi sociali, l’istruzione pubblica, la sicurezza, l’ambiente o la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.

(2) Resta inteso che il semplice fatto che una Parte legiferi, anche modificando la propria legislazione, in modo tale da incidere negativamente su un investimento o da interferire nelle aspettative di un investitore, comprese le sue aspettative di profitto, non costituisce una violazione di un obbligo previsto dal presente Accordo.

Articolo 13 Responsabilità sociale d’impresa

Ciascuna Parte incoraggia le persone giuridiche operanti nel proprio territorio o sog- gette alla propria giurisdizione a integrare volontariamente nelle rispettive politiche interne le norme, le linee guida e i principi internazionali riconosciuti in materia di responsabilità sociale d’impresa, sostenuti o approvati da tale Parte.

Articolo 14 Misure anticorruzione

(1) Prima o dopo la realizzazione di un investimento nel territorio di una Parte gli investitori dell’altra Parte e i loro investimenti non offrono, promettono né concedono, direttamente o tramite intermediari, qualsiasi indebito beneficio pecuniario o di altra natura, direttamente o tramite intermediari, a un pubblico ufficiale, per lui o per un terzo, affinché l’ufficiale o il terzo compia o si astenga dal compiere atti in relazione a doveri d’ufficio, per conseguire un qualsiasi favore in relazione a un investimento.

(2) Un investitore di una Parte e i suoi investimenti non si rendono complici, nel ter- ritorio dell’altra Parte, di un atto di cui al paragrafo 1, in particolare per istigazione o assistenza.

Capitelo III Risoluzione delle controversie

(13)

Sezione 1 Risoluzione delle controversie tra una parte e un investitore dell`altra parte

Articolo 15 Campo d’applicazione

(1) La presente sezione si applica alle controversie tra una Parte e un investitore dell’altra Parte («parti della controversia») concernenti una presunta violazione di una disposizione del presente Accordo ad opera della prima che comporta una perdita o un danno per l’investitore (di seguito «controversia relativa a un investimento»).

(2) La presente sezione non si applica alle controversie relative a un investimento sorte prima della data di entrata in vigore del presente Accordo.

(3) Una persona fisica di nazionalità o cittadinanza di una Parte non può presentare un ricorso contro tale Parte.

(4) Una persona giuridica di una Parte e le sue filiali non possono presentare un ri- corso contro l’altra Parte in virtù della presente sezione se tale persona giuridica è di proprietà o è controllata da un investitore di una parte terza con la quale l’altra Parte non intrattiene relazioni diplomatiche.

Articolo 16 Trasparenza del procedimento d’arbitrato

(1) Fatto salvo il paragrafo 2, la Parte convenuta rende pubblicamente accessibili tutte le decisioni e sentenze del tribunale arbitrale.

(2) Ogni informazione esplicitamente designata come confidenziale trasmessa al tri- bunale arbitrale o alle parti della controversia è protetta contro la divulgazione.

(3) La parti della controversia che intendono utilizzare informazioni confidenziali in un’udienza ne devono informare il tribunale arbitrale. Quest’ultimo adotta le misure necessarie per impedirne la divulgazione.

(4) Le udienze del tribunale arbitrale si svolgono a porte chiuse per la durata di qual- siasi discussione di informazioni confidenziali. Altrimenti le udienze sono aperte al pubblico, salvo diversamente convenuto dalle parti della controversia.

(5) Il tribunale arbitrale non può imporre a una parte della controversia di rivelare informazioni commerciali confidenziali o altre informazioni confidenziali la cui di- vulgazione impedirebbe l’applicazione della legge o sarebbe comunque contraria agli interessi di sicurezza della Parte convenuta o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private.

Articolo 17 Consultazioni

(1) In presenza di una controversia relativa a un investimento, le parti della contro- versia si sforzano inizialmente di risolverla amichevolmente mediante consultazioni.

Tali consultazioni sono avviate attraverso una notifica scritta rivolta dall’investitore ricorrente alla Parte convenuta.

(2) Al fine di risolvere la controversia mediante consultazioni, la notifica scritta è corredata di informazioni sulla base giuridica e fattuale della controversia relativa a

(14)

un investimento, compresi il nome e l’indirizzo del ricorrente, le disposizioni del pre- sente Accordo che quest’ultimo ritiene violate, il rimedio richiesto, la stima dei danni subiti e le prove che il ricorrente è un investitore dell’altra Parte e possiede o controlla l’investimento in questione.

Articolo 18 Mediazione

(1) Se la controversia relativa a un investimento non può essere risolta mediante con- sultazioni, una parte della controversia può proporre all’altra di ricorrere a un proce- dimento non vincolante che preveda il coinvolgimento di terzi, come i buoni uffici, la conciliazione o la mediazione. Questo procedimento è avviato con una notifica scritta che una parte della controversia trasmette all’altra e necessita del consenso di en- trambe le parti della controversia.

(2) Il procedimento descritto nel presente articolo può essere avviato da una parte della controversia soltanto entro 6 mesi dalla data in cui la Parte convenuta riceve la richiesta scritta di consultazioni.

(3) Le spese del procedimento descritto nel presente articolo sono sostenute dalle parti della controversia in ugual misura. Ciascuna di esse sostiene le proprie spese risultanti dalla sua partecipazione al procedimento.

Articolo 19 Presentazione di un ricorso

(1) Se una controversia relativa a un investimento non può essere risolta entro 12 mesi dalla data in cui la Parte convenuta riceve la richiesta scritta di consultazioni, l’investitore ricorrente può, salvo diversamente convenuto dalle parti della controver- sia, sottoporre la controversia, per conto proprio o per conto della sua impresa stabilita localmente12, ai tribunali o ai tribunali amministrativi della Parte interessata o ad arbi- trato internazionale. In quest’ultimo caso l’investitore può scegliere tra:

(a) la Convenzione CIRDI e il Regolamento d’arbitrato del CIRDI, a condizione che la parte convenuta e la Parte dell’investitore ricorrente abbiano aderito alla Convenzione CIRDI;

(b) il Meccanismo supplementare del CIRDI, a condizione che la Parte convenuta e la Parte dell’investitore ricorrente abbiano aderito alla Convenzione CIRDI;

(c) le Norme d’arbitrato UNICTRAL; oppure

(d) qualsiasi altra istituzione arbitrale o regolamento d’arbitrato, se le parti della controversia così convengono.

(2) In caso di incompatibilità tra le disposizioni del presente Accordo e le disposizioni del regolamento d’arbitrato applicabile, prevalgono le disposizioni del presente Ac- cordo limitatamente all’incompatibilità.

(3) Ciascuna Parte acconsente a sottoporre ad arbitrato le controversie di cui al para- grafo 1, conformemente alle disposizioni della presente sezione, purché i requisiti per tale sottoposizione siano definiti nel presente articolo.

12 Resta inteso che un’impresa non può presentare un reclamo contro la Parte in cui è stabilita.

(15)

(4) Il consenso di cui al paragrafo 3 e la sottoposizione di una controversia ad arbi- trato a norma della presente sezione devono soddisfare i requisiti:

(a) del capitolo II della Convenzione CIRDI (Della competenza dell’Ufficio) e del Meccanismo supplementare del CIRDI riguardanti il consenso scritto dalle parti della controversia,

(b) dell’articolo II della Convenzione di New York relativamente all’esistenza di un «accordo scritto».

(5) L’investitore ricorrente può sottoporre la propria controversia ad arbitrato a con- dizione che, cumulativamente:

(a) rivolga una richiesta scritta alla Parte convenuta informandola della sua inten- zione di sottoporre la controversia ad arbitrato almeno 90 giorni prima della presentazione del ricorso, che contenga informazioni sulla base legale e fat- tuale della controversia relativa a un investimento specificate dall’investitore ricorrente nella sua richiesta di consultazioni e qualsiasi modifica alle infor- mazioni ivi contenute;

(b) comunichi alla Parte convenuta, insieme al ricorso, il suo consenso a sotto- porre la controversia ad arbitrato in conformità alle procedure definite nella presente sezione;

(c) non indichi nel suo ricorso misure diverse da quelle indicate nella richiesta di consultazioni;

(d) ritiri o sospenda qualsiasi procedimento corrente dinanzi a un organo giudi- ziario avviato a norma del diritto interno o internazionale in relazione a una misura che si presume costituisca una violazione e che forma oggetto del suo ricorso; e

(e) rinunci al suo diritto di presentare un ricorso o di avviare un procedimento dinanzi a un organo giudiziario avviato a norma del diritto interno o interna- zionale in relazione a una misura che si presume costituisca una violazione e che forma oggetto del suo ricorso.

Le lettere d ed e precedenti non si applicano ai rimedi giuridici ingiuntivi, dichiarativi o non pecuniari a condizione che l’azione sia intentata al solo scopo di preservare i diritti e gli interessi dell’investitore ricorrente o dell’impresa durante il procedimento d’arbitrato.

(6) Un ricorso può essere sottoposto ad arbitrato a norma del presente capitolo purché non sia già stata emessa una sentenza definitiva riguardante la stessa misura che si presume sia incompatibile con le disposizioni del capitolo II (Protezione degli inve- stimenti) in una controversia sottoposta dall’investitore ricorrente a un altro tribunale arbitrale istituito a norma della presente sezione o di qualsiasi altro accordo contenente disposizioni sulla protezione degli investimenti.

(7) Se l’investitore non sottopone la controversia ad arbitrato internazionale a norma del paragrafo 1 entro 24 mesi dalla data in cui la Parte convenuta riceve la richiesta scritta di consultazioni, si ritiene che abbia ritirato la sua richiesta di consultazioni, nel qual caso non può più sottoporre la stessa controversia ad arbitrato internazionale

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a norma del paragrafo 1. Questo periodo può essere prolungato se prima della sua scadenza le parti della controversia così convengono per scritto.

(8) Il consenso delle Parti di sottoporre una controversia ad arbitrato a norma del pa- ragrafo 1, conformemente alle disposizioni della presente sezione, è subordinato alla condizione che la controversia relativa a un investimento sia sottoposta entro 5 anni dalla data in cui l’investitore ricorrente è venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto ra- gionevolmente venire a conoscenza, della violazione di una disposizione del presente Accordo la quale comporta una perdita o un danno per l’investitore ricorrente o per il suo investimento. Questo periodo può essere prolungato se prima della sua scadenza le parti della controversia così convengono per scritto.

Articolo 20 Finanziamento ad opera di un terzo

(1) Le parti della controversia che beneficiano di un finanziamento ad opera di un terzo notificano al tribunale arbitrale il nome e l’indirizzo di questo terzo.

(2) Tale notifica è effettuata al momento della presentazione del ricorso oppure, senza indugio, non appena il finanziamento ad opera del terzo è concordato, donato o con- cesso, a seconda dei casi.

(3) Se le parti della controversia non rivelano un eventuale finanziamento ad opera di un terzo a norma del presente articolo, il tribunale arbitrale può tenere conto di questo loro comportamento come fattore per la determinazione delle spese oppure disporre la sospensione o chiusura del procedimento.

Articolo 21 Costituzione di un tribunale arbitrale

(1) Salvo diversamente convenuto dalle parti della controversia, il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri che non siano cittadini né residenti permanenti di nessuna delle due Parti. Ciascuna parte della controversia nomina un arbitro. Gli arbitri così nominati nominano un terzo arbitro, che sarà il presidente del tribunale arbitrale.

Quest’ultimo deve essere cittadino di una parte terza che intrattenga relazioni diplo- matiche con entrambe le Parti.

(2) Se entro 90 giorni dalla data in cui il ricorso è stato sottoposto ad arbitrato il tri- bunale arbitrale non è stato costituito perché una parte della controversia non ha no- minato un arbitro o perché gli arbitri nominati non si sono accordati sulla scelta del presidente, il segretario generale del CIRDI, su richiesta di una parte della controver- sia, nominerà a sua discrezione l’arbitro o gli arbitri che non sono ancora stati nomi- nati. Se il segretario generale è cittadino o residente permanente di una delle parti o è altrimenti impossibilitato a svolgere tale funzione, il segretario generale aggiunto del CIRDI, che non è cittadino o residente permanente di una delle Parti, può essere invi- tato a effettuare le dovute nomine.

(3) Gli arbitri dispongono di esperienza e conoscenze approfondite del diritto inter- nazionale pubblico, del diritto degli investimenti internazionali e della risoluzione delle controversie in conformità al diritto degli investimenti internazionali. Sono in- dipendenti dalle Parti e dall’investitore ricorrente e non intrattengono relazioni né ri- cevono istruzioni da nessuno di essi.

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(4) Se un arbitro nominato a norma del presente articolo si dimette o non è più in grado di svolgere la sua funzione, un successore è nominato allo stesso modo in cui è stato nominato l’arbitro originale. Il successore ha gli stessi poteri e diritti dell’arbitro uscente.

(5) Gli arbitri nominati a norma della presente sezione si conformano al Codice di condotta degli arbitri di cui all’Allegato B del presente Accordo.

Articolo 22 Diritto applicabile e interpretazione comune

(1) Il tribunale arbitrale costituito a norma dell’articolo 21 (Costituzione del tribunale arbitrale) statuisce sulle questioni controverse conformemente alle disposizioni del presente Accordo, interpretate secondo le norme applicabili del diritto internazionale.

Può applicare altre regole di diritto internazionale e di diritto interno a seconda delle controversie sottopostegli.

(2) In caso di problemi d’interpretazione di una disposizione dell’Accordo, le Parti possono adottare un’interpretazione comune. Questa è vincolante per qualsiasi tribu- nale arbitrale costituito a norma del capitolo III del presente Accordo. Le Parti pos- sono convenire che l’interpretazione comune sia vincolante a partire da una specifica data.

Articolo 23 Sede dell’arbitrato

Salvo diversamente convenuto dalle parti della controversia, il tribunale arbitrale sta- bilisce la sede dell’arbitrato in conformità al regolamento arbitrale applicabile, purché tale sede sia situata nel territorio di uno Stato che è parte della Convenzione di New York.

Articolo 24 Procedimento d’arbitrato

(1) Se sono sollevate obiezioni preliminari su questioni di giurisdizione o di ammis- sibilità, il tribunale arbitrale le risolve prima di entrare nel merito della controversia.

(2) La Parte convenuta può, entro e non oltre 45 giorni dalla costituzione del tribunale arbitrale, sollevare un’obiezione preliminare per l’esclusione di un ricorso a norma dell’articolo 15 (Campo d’applicazione dell’Accordo). Può anche obiettare che il ri- corso è altrimenti al di fuori della giurisdizione o della competenza del tribunale arbi- trale, o sollevare qualsiasi altra obiezione, ad esempio che il ricorso sia futile o mani- festamente infondato, anche se i fatti addotti sono considerati veri. La Parte convenuta espone nel modo più preciso possibile i motivi dell’obiezione che solleva. Quanto precede non pregiudica il diritto della Parte convenuta di sollevare una tale obiezione in una fase successiva del procedimento.

(3) Il tribunale arbitrale esamina tali obiezioni in via preliminare, separatamente dal merito del ricorso. Alle parti della controversia sono accordate ragionevoli opportu- nità di presentare al tribunale arbitrale i loro punti di vista e le loro osservazioni. Se il tribunale arbitrale statuisce che il ricorso non rientra nell’articolo 15 (Campo d’appli- cazione dell’Accordo) o che esula della sua giurisdizione o competenza o in presenza di qualsiasi altra obiezione, esso emette una decisione o sentenza corrispondente.

(18)

(4) Il tribunale arbitrale statuisce senza indugio su qualsiasi obiezione preliminare sollevata a norma del presente articolo. Sospende tutti i procedimenti di merito ed emette una decisione o sentenza motivata sull’obiezione entro 150 giorni dalla data della richiesta. Se una parte della controversia richiede un’udienza, il tribunale arbi- trale può tuttavia disporre di altri 30 giorni per emettere la sua decisione o sentenza.

A prescindere dal fatto che l’udienza sia stata richiesta, il tribunale arbitrale può, in presenza di circostanze straordinarie accertate, rinviare la sua decisione o sentenza per un breve periodo di tempo supplementare, che non può superare i 30 giorni.

Articolo 25 Protezione diplomatica

Nessuna Parte concede protezione diplomatica o presenta un ricorso internazionale in relazione a una controversia che uno dei suoi investitori e l’altra Parte hanno concor- dato di sottoporre o hanno sottoposto ad arbitrato a norma della presente sezione, salvo che l’altra Parte non si conformi alla sentenza emessa in relazione alla controversia.

Ai fini del presente paragrafo, la protezione diplomatica non comprende gli scambi diplomatici informali destinati unicamente a facilitare la composizione della contro- versia.

Articolo 26 Sentenze

(1) Se emette una sentenza definitiva sfavorevole alla Parte convenuta, il tribunale arbitrale può accordare unicamente, in forma separata o congiunta:

(a) un risarcimento finanziario e ogni interesse applicabile; e

(b) la restituzione dei beni, nel qual caso la sentenza autorizza la Parte convenuta a versare un risarcimento finanziario che rappresenti l’equo valore di mercato del bene al momento immediatamente precedente l’espropriazione o prima del momento in cui questa divenisse nota, se anteriore, al posto della restitu- zione, e ogni interesse applicabile.

(2) Il tribunale arbitrale può anche assegnare le spese di procedimento nonché le spese di rappresentanza e di assistenza legale a norma della presente sezione e alle regole d’arbitrato applicabili.

(3) Il tribunale arbitrale non riconosce risarcimenti di carattere punitivo.

(4) La sentenza è vincolante e non può essere oggetto di un meccanismo di revisione diverso da quelli previsti dalla Convenzione CIRDI o da qualsiasi altro regolamento arbitrale applicabile su cui è basato il procedimento d’arbitrato scelto dall’investitore.

(5) L’investitore ricorrente può chiedere l’esecuzione della sentenza finale soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) nel caso di una sentenza definitiva emessa in conformità alla Convenzione CIRDI, vale a dire se:

(i) sono trascorsi 120 giorni dalla data di emissione della sentenza senza che una parte della controversia ne abbia chiesto la revisione o l’annulla- mento; oppure

(19)

(ii) il procedimento di revisione o annullamento è stato completato;

(b) nel caso di una sentenza definitiva emessa in conformità al Regolamento del meccanismo supplementare del CIRDI, delle Norme d’arbitrato UNICTRAL o delle regole d’arbitrato scelte in applicazione del paragrafo 1 (d) dell’arti- colo 19 (Presentazione del ricorso):

(i) sono trascorsi 90 giorni dalla data di emissione della sentenza senza che una parte della controversia abbia avviato un procedimento di revisione, revoca o annullamento della sentenza; oppure

(ii) un tribunale ha respinto o accettato un’istanza di revisione, revoca, o an- nullamento della sentenza e non c’è un ulteriore appello.

(6) Fatto salvo il paragrafo 5 e i procedimenti di revisione applicabili, le parti della controversia si attengono e si conformano senza indugio alla sentenza.

Articolo 27 Spese

(1) Il tribunale arbitrale può disporre che la parte soccombente si assuma le spese di procedimento. In casi eccezionali può ripartirle tra le parti della controversia qualora ritenga che una tale ripartizione sia giustificata dalle circostanze del caso. Le altre spese ragionevoli, comprese le spese di rappresentanza e di assistenza legale, sono sostenute dalla parte soccombente, salvo che il tribunale ritenga che una simile assun- zione delle spese sia ingiustificata dalle circostanze del caso. Qualora il ricorso sia stato accolto soltanto parzialmente, la decisione relativa alle spese prevede una ripar- tizione proporzionale al numero o alla portata degli elementi che sono stati accolti.

(2) Il tribunale arbitrale garantisce che le decisioni relative alle spese siano motivate e inserite nella sentenza.

Articolo 28 Garanzia per le spese di procedimento

(1) Su richiesta di una parte della controversia, il tribunale arbitrale può disporre che qualsiasi parte della controversia che presenti un ricorso o una domanda riconvenzio- nale fornisca una garanzia per le spese di procedimento.

(2) Nel decidere se imporre a una parte della controversia il requisito della garanzia per le spese di procedimento, il tribunale arbitrale considera tutte le circostanze rile- vanti, comprese

(a) la capacità di tale parte di conformarsi a una decisione sulle spese sfavorevole;

(b) la disponibilità di tale parte di conformarsi a una decisione sulle spese sfavo- revole;

(c) l’impatto che la garanzia per le spese di procedimento può avere sulla capacità di tale parte della controversia di presentare un ricorso o una domanda ricon- venzionale; e

(d) la condotta delle parti della controversia.

(3) Il tribunale arbitrale specifica tutti i requisiti rilevanti per fornire una garanzia per le spese di procedimento e fissa un termine massimo per conformarsi all’ordinanza.

(20)

(4) Se una parte della controversia non si conforma all’ordinanza di fornire una ga- ranzia per le spese di procedimento entro 30 giorni dalla decisione del tribunale arbi- trale o entro qualsiasi termine da esso fissato, quest’ultimo può sospendere il proce- dimento. Se il procedimento rimane sospeso per oltre 90 giorni, il tribunale arbitrale ne può disporre la chiusura, previa consultazione delle parti della controversia.

(5) La parte della controversia interessata segnala tempestivamente qualsiasi cambia- mento sostanziale delle circostanze in base alle quali il tribunale arbitrale le ha ordi- nato di fornire una garanzia per le spese di procedimento.

(6) Di propria iniziativa o su richiesta di una parte della controversia, il tribunale ar- bitrale può in qualsiasi momento modificare o revocare il suo ordine di fornire una garanzia per le spese di procedimento.

Articolo 29 Raggruppamento

Qualora due o più ricorsi presentati separatamente a norma dell’articolo 19 (Presen- tazione di un ricorso) abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e siano motivate dagli stessi eventi o circostanze, le parti della controversia possono conve- nire di raggrupparli.

Articolo 30 Rinuncia agli atti

Se dopo la presentazione di un ricorso a norma della presente sezione l’investitore ricorrente non compie ulteriori atti nell’ambito del procedimento per 180 giorni con- secutivi o per un altro periodo eventualmente concordato dalle parti della controver- sia, si ritiene che l’investitore abbia ritirato il proprio ricorso e abbia rinunciato agli atti del procedimento. Su richiesta della parte della controversia e dopo aver informato le parti della controversia, il tribunale arbitrale emette un’ordinanza con la quale prende atto di tale rinuncia. Una volta emessa l’ordinanza, l’autorità del tribunale cessa.

Articolo 31 Trasmissione degli atti

(1) Gli avvisi e gli altri atti relativi alle controversie a norma della presente sezione sono trasmessi all’Indonesia al seguente recapito:

Director General for Legal Affairs and International Treaties Ministry of Foreign Affairs

Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110

INDONESIA

(2) Gli avvisi e gli altri atti relativi alle controversie a norma della presente sezione sono trasmessi alla Svizzera al seguente recapito:

Segreteria di Stato dell’economia SECO

(21)

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia

«%ASFF_YYYY_ID»

Holzikofenweg 36 3003 Berna SVIZZERA

Sezione 2 Risoluzione delle controversie tra le parti

Articolo 32 Campo d’applicazione

La presente sezione si applica alla risoluzione delle controversie tra le Parti risultanti dall’interpretazione o dall’applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 33 Consultazioni

(1) Ciascuna Parte può richiedere per scritto consultazioni sull’interpretazione o l’ap- plicazione del presente Accordo. Per quanto possibile, le controversie tra le Parti sull’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo sono risolte amichevol- mente mediante consultazioni.

(2) Salvo diversamente convenuto dalle Parti, se una controversia non è risolta ami- chevolmente entro 6 mesi dalla data in cui le consultazioni sono state richieste per scritto, ciascuna Parte può sottoporla a un tribunale arbitrale costituito a norma della presente sezione o, previo accordo tra le Parti, a qualsiasi altro tribunale internazio- nale.

Articolo 34 Costituzione di un tribunale arbitrale

(1) Il procedimento d’arbitrato è avviato su notifica scritta rivolta da una Parte (di seguito denominata «Parte attrice») all’altra Parte (di seguito denominata «Parte con- venuta») attraverso i canali diplomatici. La notifica indica la misura specifica e forni- sce dettagli sulla base fattuale e giuridica del ricorso (comprese le disposizioni del presente Accordo da sottoporre al tribunale arbitrale) sufficienti a illustrare chiara- mente il problema.

(2) Ciascuna Parte nomina un arbitro. Gli arbitri così nominati nominano un presi- dente, che deve essere cittadino di una parte terza che intrattenga relazioni diplomati- che con entrambe le Parti. Se una Parte omette di farlo e se entro due mesi dalla ri- chiesta d’arbitrato non dà seguito all’invito di procedere rivoltole dall’altra Parte, l’arbitro è nominato, su richiesta di quest’ultima Parte, dal segretario generale del CIRDI. Se entro due mesi dalla loro nomina gli arbitri non si accordano sulla scelta del presidente, quest’ultimo è nominato, su richiesta di una delle Parti, dal segretario generale del CIRDI.

(3) Se il segretario generale del CIRDI è impossibilitato a svolgere tale funzione o è cittadino di una delle Parti, il presidente della Corte internazionale di giustizia agisce in qualità di autorità con potere di nomina. Se il presidente della Corte internazionale di giustizia è impossibilitato a svolgere tale funzione o è cittadino di una delle Parti, le nomine sono effettuate dal vicepresidente, e se quest’ultimo è impossibilitato o è

(22)

cittadino di una delle Parti, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una delle Parti.

(4) Gli arbitri dispongono di esperienza e conoscenze approfondite del diritto inter- nazionale pubblico, del diritto degli investimenti internazionali e della risoluzione delle controversie in conformità al diritto degli investimenti internazionali. Sono in- dipendenti dalle Parti e non intrattengono relazioni né ricevono istruzioni da nessuna di esse.

(5) Se un arbitro nominato a norma del presente articolo si dimette o non è più in grado di svolgere la sua funzione, un successore è nominato allo stesso modo in cui è stato nominato l’arbitro originale. Il successore ha gli stessi poteri e diritti dell’arbitro uscente.

(6) Ciascuna Parte sostiene le spese dell’arbitro che ha nominato nonché di qualsiasi rappresentanza legale nel procedimento. Le spese del presidente del tribunale arbitrale e le altre spese associate allo svolgimento dell’arbitrato sono sostenute dalle Parti in ugual misura, salvo diversamente disposto dal tribunale arbitrale.

Articolo 35 Sede dell’arbitrato

Salvo diversamente convenuto dalle Parti, la sede dell’arbitrato è stabilita dal tribu- nale arbitrale.

Articolo 36 Procedimento d’arbitrato

(1) Il tribunale arbitrale costituito a norma della presente sezione statuisce su tutte le questioni sottopostegli dalla Parte attrice e, salvo diversamente convenuto dalle Parti, stabilisce il proprio procedimento. Può proporre alle Parti di risolvere la controversia amichevolmente in qualsiasi fase del procedimento.

(2) Il tribunale arbitrale costituito a norma dell’articolo 34 (Costituzione di un tribu- nale arbitrale) statuisce sulle questioni controverse conformemente alle disposizioni del presente Accordo, interpretate secondo le norme applicabili del diritto internazio- nale. Può applicare altre regole di diritto internazionale e di diritto interno a seconda delle controversie sottopostegli.

(3) La sentenza è emessa per scritto e contiene le conclusioni di fatto e di diritto ap- plicabili. È definitiva e vincolante per le Parti e per ogni tribunale arbitrale costituito a norma del presente Accordo.

Capitolo IV Disposizioni generali, eccezioni e disposizioni finale

Articolo 37 Condizioni più favorevoli

Se la legislazione di una Parte o gli obblighi internazionali vigenti o assunti dalle Parti in aggiunta al presente Accordo conferiscono agli investimenti degli investitori dell’altra Parte una posizione più favorevole di quella prevista dal presente Accordo, tale posizione non è influenzata dal presente Accordo.

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Articolo 38 Rifiuto di accordare benefici

(1) Una Parte può negare i benefici del presente Accordo a un investitore dell’altra Parte che è una persona giuridica dell’altra Parte e ai suoi investimenti se tale persona giuridica è posseduta o controllata da una parte terza o della Parte che nega i benefici del presente Accordo e non svolge attività commerciali sostanziali nel territorio dell’altra Parte.

(2) Una Parte può negare i benefici del presente Accordo a un investitore dell’altra Parte che è una persona giuridica dell’altra Parte e ai suoi investimenti se tale persona giuridica è posseduta o controllata da una parte terza o da un suo cittadino nei con- fronti del quale la prima Parte adotta o mantiene misure di salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale che vietano le transazioni con tale persona giuridica o che risulterebbero violate o aggirate se i benefici del presente Accordo fossero accor- dati a tale persona giuridica o ai suoi investimenti.

Articolo 39 Trasparenza

(1) Ciascuna Parte pubblica senza indugio o rende altrimenti accessibili al pubblico le proprie leggi, regolamenti e accordi internazionali che possono influire sugli inve- stimenti degli investitori dell’altra Parte.

(2) Ciascuna Parte è tenuta, su richiesta dell’altra Parte ed entro un termine ragione- vole, a rispondere alle domande specifiche formulate dall’altra Parte e a fornirle le informazioni richieste in merito alle questioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 40 Pubblicazione di informazioni

(1) Fatto salvo l’articolo 5 (Trattamento nazionale), una Parte può chiedere a un in- vestitore dell’altra Parte, o al suo investimento, di fornirle informazioni relative a tale investimento a fini unicamente informativi o statistici. La Parte tutela le informazioni riservate o protette da qualsiasi divulgazione che possa pregiudicare la posizione com- petitiva dell’investitore o del suo investimento. Nessuna disposizione del presente pa- ragrafo è interpretata in modo da impedire a una Parte di ottenere o divulgare in altro modo informazioni in relazione all’applicazione equa e in buona fede della propria legislazione.

(2) Nessuna disposizione del presente Accordo costringe le Parti a fornire informa- zioni confidenziali la cui divulgazione potrebbe ostacolare l’applicazione della legge o essere altrimenti contraria all’interesse pubblico o pregiudicare gli interessi com- merciali legittimi di singole imprese, pubbliche o private.

Articolo 41 Eccezioni generali

Fermo restando che tali misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile nei confronti dell’altra Parte o dei suoi investitori in condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata agli investimenti degli investitori dell’altra Parte nel territorio di una Parte, nessuna disposizione del presente Accordo è interpretata nel senso di impedire alle Parti di adottare o di applicare mi- sure:

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(a) volte a tutelare la morale pubblica o a mantenere l’ordine pubblico13; (b) volte a tutelare la vita o la salute umana, degli animali o delle piante;

(c) volte a garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo, comprese quelle relative alla

(i) prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;

(ii) tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;

(iii) sicurezza;

(d) imposte per tutelare il patrimonio nazionale di valore artistico, storico o ar- cheologico; oppure

(e) relative alla conservazione di risorse naturali esauribili, se tali misure sono rese efficaci in combinazione con restrizioni alla produzione o al consumo interno.

Articolo 42 Misure prudenziali

(1) Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare o mantenere misure non discriminatorie in materia di servizi finanziari per motivi pru- denziali14, tra cui:

(a) la tutela degli investitori, dei depositanti, di coloro che detengono o richiedono polizze, dei partecipanti ai mercati finanziari e delle persone nei confronti delle quali un’istituzione finanziaria ha un obbligo fiduciario;

(b) la salvaguardia dell’integrità e della stabilità del sistema finanziario delle Parti.

(2) Le misure adottate da una Parte a norma del paragrafo 1 non possono essere uti- lizzate come mezzo per aggirare gli impegni o gli obblighi della Parte assunti a norma del presente Accordo.

Articolo 43 Promozione e facilitazione degli investimenti

(1) Nel rispetto delle proprie leggi e regolamentazioni, ciascuna Parte si impegna a cooperare per facilitare gli investimenti tra le Parti, anche:

(a) creando le condizioni quadro necessarie per ogni forma di investimento;

13 L’eccezione in materia di ordine pubblico può essere invocata esclusivamente qualora uno degli interessi fondamentali della società sia esposto a un rischio reale e sufficientemente grave.

14 Le Parti convengono che l’espressione «motivi prudenziali» comprende la salvaguardia della sicurezza, della solidità, dell’integrità o della responsabilità finanziaria dei prestatori di ser- vizi finanziari nonché la sicurezza e l’integrità finanziaria e operativa dei sistemi di paga- mento e di compensazione.

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(b) semplificando le procedure per le domande e approvazioni di investimento;

(c) promuovendo la divulgazione di informazioni sugli investimenti, comprese le norme, i regolamenti, le politiche e le procedure di investimento; e

(d) stabilendo un meccanismo per quanto possibile adeguato per fornire assi- stenza e servizi di consulenza agli investitori, compresa la semplificazione di licenze e permessi operativi.

(2) Nel rispetto delle proprie leggi e regolamentazioni, le attività di cooperazione di cui al paragrafo 1 lettera d possono essere basate su accordi o intese preesistenti in materia di cooperazione economica.

(3) Nessuna disposizione del presente articolo è interpretata nel senso di pregiudicare un obbligo sancito dalle disposizioni del capitolo II (Protezione degli investimenti) né essere soggetta a o altrimenti influenzare un procedimento di risoluzione delle con- troversie secondo il presente Accordo.

Articolo 44 Entrata in vigore, durata e denuncia

(1) Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricevimento, per via diplomatica, della seconda notifica che conferma che entrambe le Parti hanno soddisfatto i requisiti legali per l’entrata in vigore di accordi internazionali.

(2) Fatto salvo l’articolo 2 (Campo d’applicazione dell’Accordo), un ricorso può es- sere presentato conformemente alle disposizioni dell’accordo del 6 febbraio 1974 tra il Governo della Confederazione svizzera e il governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, la cui risoluzione è av- venuta l’8 aprile 2016 (di seguito denominato «Accordo precedente»), in conformità alle norme e alle procedure stabilite nell’Accordo precedente e a condizione che non sia trascorso più di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

(3) Il presente Accordo può essere modificato per scritto di comune intesa tra le Parti.

Le eventuali modifiche entrano in vigore secondo la stessa procedura giuridica di cui al paragrafo 1.

(4) Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di 10 (dieci) anni e continua a rimanerlo, salvo che, in qualsiasi momento successivo alla scadenza del periodo iniziale di 10 (dieci) anni, una delle Parti notifichi per scritto all’altra Parte di volerlo denunciare. La notifica di denuncia diviene effettiva un anno dopo essere stata rice- vuta dall’altra Parte.

(5) Per quanto riguarda gli investimenti effettuati prima della data in cui la notifica scritta di denuncia del presente Accordo diviene effettiva, le disposizioni del presente Accordo continuano a valere per un periodo di altri 10 (dieci) anni.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai propri Governi, hanno firmato il presente Accordo.

(26)

Fatto in duplice copia a …, su …, in tre esemplari nelle lingue indonesiana, francese e inglese, ciascuno dei quali facente ugualmente fede. In caso di divergenze di inter- pretazione, prevale il testo inglese.

Per il Governo

della Repubblica Indonesia Per il Consiglio federale svizzero

(27)

Allegato A

Espropriazione

Le Parti confermano la loro interpretazione comune secondo cui:

(1) un’azione o una serie di azioni di una Parte non costituisce un’espropriazione se non interferisce con un diritto di proprietà materiale o immateriale o con un interesse di proprietà in un investimento.

(2) il paragrafo 1 dell’articolo 7 (Espropriazione) contempla due situazioni: la prima è l’espropriazione diretta, che si verifica quando un investimento è nazionalizzato o comunque direttamente espropriato mediante il trasferimento formale del titolo di pro- prietà o la vera e propria confisca; e.

(3) la seconda situazione di cui al paragrafo 1 dell’articolo 7 (Espropriazione) è l’espropriazione indiretta, che si verifica quando un’azione o una serie di azioni di una Parte ha un effetto equivalente all’espropriazione diretta anche senza il trasferimento formale del titolo di proprietà o la vera e propria confisca.

(a) Per stabilire se un’azione o una serie di azioni adottate da una Parte in una determinata situazione di fatto costituisce un’espropriazione indiretta è neces- saria un’indagine fattuale, caso per caso, che tenga conto, tra l’altro:

(i) dell’impatto economico dell’azione governativa, anche se la sola consta- tazione che un’azione o una serie di azioni adottate da una Parte incida negativamente sul valore economico di un investimento non basta di per sé a comprovare la fattispecie dell’espropriazione indiretta;

(ii) dalla durata dell’azione o della serie di azioni adottate da una Parte;

(iii) dal grado d’impatto dell’azione governativa sulle aspettative d’investi- mento distinte e ragionevoli15; e

(iv) dal carattere dell’azione governativa, in particolare dal suo obiettivo e se l’azione è sproporzionata rispetto agli obiettivi pubblici perseguiti.

(b) Salvo le rare circostanze in cui l’impatto di un’azione o di una serie di azioni sia talmente grave da farle apparire manifestamente eccessive rispetto all’obiettivo perseguito, le misure non discriminatorie di una Parte, concepite e applicate per tutelare interessi pubblici legittimi come la salute pubblica, la sicurezza e l’ambiente, non costituiscono espropriazioni indirette.

15 Resta inteso che la ragionevolezza delle aspettative d’investimento dipende, per quanto rilevante, da fattori quali l’esistenza di garanzie governative scritte vincolanti nonché dalla natura e dalla portata della regolamentazione governativa o dal potenziale di regolamen- tazione governativa nel settore pertinente.

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