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UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

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Academic year: 2022

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(1)

UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA PER I COMUNI DI MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA PER GLI ANNI EDUCATIVI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024.

PROCEDURA SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI:

LOTTO 1 MONTE SAN PIETRO – CIG 87308995C7

LOTTO 2 SASSO MARCONI – CIG 8731223128

LOTTO 3 VALSAMOGGIA – CIG 8731493FF3

LOTTO 4 ZOLA PREDOSA – CIG 8731503836

PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

Sasso Marconi 14/06/2021

(2)

PREMESSE

I Comuni di: Monte San Pietro con Determinazioni nn. 303/2021 e 328/2021, Sasso Marconi con Determinazioni nn. 192/2021 e 207/2021, Valsamoggia con Determinazione n. 380/2021 e Zola Predosa con Determinazione n. 252/2021 e successiva nota integrativa assunta al protocollo dell’Unione al n. 12329/2021 hanno previsto di procedere all’affidamento dei i servizi educativi rivolti alla prima infanzia (nido, ludoteca, centro giochi, centri estivi….), così come indicato nei rispettivi programmi biennali di forniture di beni e di servizi, per un periodo di tre anni educativi 2021/2022-2022/2023-2023/2024, vedasi i rispettivi Capitolati Speciali d’Appalto approvati con le medesime determinazioni.

Nelle medesime determinazioni i Comuni hanno dato mandato al Servizio Associato Gare di provvedere nei termini della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito Codice) con aggiudicazione secondo il metodo dell’offerta economicamente vantaggiosa previsto dall’art. 95 comma 2 del Codice, sulla base de miglior rapporto tra qualità e prezzo.

Con determina della Responsabile del Servizio Associato Gare n. ____ del _______, si è provveduto all’approvazione degli atti di gara per la procedura di cui in oggetto, nei termini indicati dalla determina a contrarre di cui sopra, indicendo pertanto una procedura aperta per l’affidamento di tale servizio ex art. 60 del Codice.

Il presente Disciplinare è conforme al bando-tipo ANAC n. 1/2017, adattato alla piattaforma digitale, ai fini della gara in oggetto fa fede quanto contenuto nel presente disciplinare.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è:

Codice NUTS di esecuzione del Servizio: ITH55 (BOLOGNA) CODICE ISTAT di esecuzione del Servizio:

037042 Comune di Monte San Pietro 037057 Comune di Sasso Marconi 037061 Comune di Valsamoggia 037060 Comune di Zola Predosa CODICE CIG:

Lotto 1 87308995C7 Lotto 2 8731223128 Lotto 3 8731493FF3 Lotto 4 8731503836 CODICE CUI:

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO: S80013730371202100001 COMUNE DI SASSO MARCONI: S1041300375202100004 COMUNE DI VALSAMOGGIA: S03334231200202000006 COMUNE DI ZOLA PREDOSA: S01041340371202100002

Centrale di committenza per conto dei Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Monte San Pietro e Valsamoggia e dell’Azienda Speciale ASC INSIEME:

Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia C.F. 91311930373 - Servizio Associato Gare - Sede del Servizio c/o Comune di Sasso Marconi

P.zza dei Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi Tel. 051 843578 – Fax 051 840802

Profilo committente: http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it

(3)

PEC: [email protected] mail: [email protected]

Responsabile Unico del Procedimento:

Per il Comune di Monte San Pietro, ai sensi di quanto disposto dal Capo II della L.

241/2000, è Emanuela Rivetta, Responsabile del 1^ e 2^ Settore del Comune di Monte San Pietro - mail: [email protected] – Sede ufficio Comune di Monte San Pietro – Piazza della Pace 2 – 40050 Monte San Pietro (BO) tel. 051 6764415;

Per il Comune di Sasso Marconi è Viviana Tarozzi, Responsabile Servizi Educativi scolastici e sociali del Comune di Sasso Marconi – mail [email protected] – Sede ufficio Comune di Monte San Pietro – Piazza dei Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi (BO) tel. 051843551;

Per il Comune di Valsamoggia è Simona Maccaferri, Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Valsamoggia – mail [email protected] – Sede ufficio Comune di Valsamoggia Loc. Crespellano Piazza Berozzi 3 – 40053 Valsamoggia (BO) tel. 051672032-33;

Per il Comune di Zola Predosa è Gabriele Passerini, Coordinatore dell’Area Servizi alla persona e alle imprese del Comune di Zola Predosa – mail [email protected] – Sede ufficio Comune di Zola Predosa Piazza della Repubblica 1 – 40069 Zola Predosa (BO) tel. 0516161701;

Responsabile del Procedimento di Gara, ai sensi dell’art. 31 comma 14 del Codice, è la Dott.ssa Barbara Bellettini, Responsabile del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - [email protected];

Sede Ufficio c/o Comune di Sasso Marconi – Piazza dei Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi - Tel.

051 843578 – 339 8305881.

1. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA-ROMAGNA (SATER)

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice.

Per l’espletamento della presente gara l’Unione Valli del Reno Lavino e Samoggia si avvale del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) accessibile dal sito https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portal e/ .

Tramite il Sistema SATER si potrà partecipare alla procedura e tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

 Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;

 La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

 La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al

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successivo paragrafo 1.1.

La presentazione dell’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo ovvero in formato elettronico con firma olografa con allegato il documento di identità del firmatario in corso di validità.

Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul SATER e si intende compiuta nel giorno e nell’ora risultanti dalle registrazioni stesse.

Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

1.1. Registrazione degli operatori economici

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.

L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;

2. Disciplinare di gara;

3. Domanda/istanza di partecipazione alla gara;

4. Documento Unico di Gara Europea (DGUE);

5. Modello di dichiarazioni integrative;

6. Dichiarazione Assolvimento Bollo per l’istanza di partecipazione e l’offerta economica;

(5)

7.

Modello offerta economica per il solo lotto n. 3;

8.

Capitolato Speciale d’Appalto Lotto 1 e planimetrie;

9. Capitolato Speciale d’Appalto Lotto 2 e planimetrie;

10.

Capitolato Speciale d’Appalto Lotto 3 e planimetrie;

11. Capitolato Speciale d’Appalto Lotto 4 e planimetrie;

12.

Codice di Comportamento Comune di Monte San Pietro;

13.

Patto di Integrità Comune di Monte San Pietro;

14. Codice di Comportamento del Comune di Sasso Marconi;

15. Codice di Comportamento Comune di Valsamoggia;

16. Patto di Integrità Comune di Valsamoggia;

17. Patto d’Integrità del Comune di Zola Predosa;

18. Informativa relativa al trattamento dei dati personali per procedure di gara;

19. Schema di contratto per il solo Lotto 2;

20.Verbale coord safety bozza Lotto 1;

21.Verbale coord safety bozza Lotto 2;

22.Verbale coord safety bozza Lotto 3;

23.Verbale coord safety bozza Lotto 4;

24.Planimetrie Lotto 1;

25.Planimetrie Lotto 2;

26.Planimetrie Lotto 3;

27.Planimetrie Lotto 4.

La documentazione di gara è disponibile sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente procedura oltre che sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/ nella sezione trasparenza Bandi di gara e contratti/gare aperte.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://in tercenter.regione.emilia-romagna.it/ /utilizzo-del- sistema/guide/ entro e non oltre il giorno 9/7/2021 alle ore 12,00.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata fatti salvi i casi di malfunzionamento della piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e pertanto entro il giorno 13/7/2021 tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http://intercenter.regione.emilia-

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romagna.it/, nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente procedura oltre che mediante pubblicazione in forma anonima sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si esortano i potenziali concorrenti a controllare periodicamente i siti indicati, per prendere visione di quanto pubblicato.

2.3. COMUNICAZIONI

Le ditte sono tenute ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione o, esclusivamente in caso di malfunzionamento del Sistema, all’indirizzo PEC [email protected] e all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Le comunicazioni comuni a tutti i potenziali concorrenti (ad es: avvisi di sedute pubbliche, avvisi di rettifica, avvisi di proroga o altro), come anche i chiarimenti, verranno effettuate tramite portale SATER ed eventualmente tramite pubblicazione sul sito dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia come sopra indicato.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO 3.1 LOTTI

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Descrizione dei lotti Numero

Lotto Oggetto del lotto CIG

1 Servizi di prima infanzia presso il Comune di

Monte San Pietro 87308995C7

2 Gestione del servizio di nido di infanzia e di altri 8731223128

(7)

servizi educativi integrativi per il Comune di Sasso Marconi

3

Gestione dei servizi educativi per la prima infanzia

per il Comune di Valsamoggia 8731493FF3

4

Servizio di gestione di nidi d’infanzia per il

Comune di Zola Predosa 8731503836

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

LOTTO 1 Monte San Pietro – CIG 87308995C7 Oggetto dell’appalto

n. Descrizione delle prestazioni CPV

P (principale)

S (secondaria)

Importo per tre anni educativi

(IVA esclusa)

1

Affidamento di Servizi di prima infanzia presso il Comune di Monte San Pietro

CPV 85312110-3 Servizi forniti da centri diurni per bambini

P € 1.112.716,18

Importo totale a base di gara € 1.112.716,18

L’importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.000,00 (IVA esclusa).

L’appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Monte San Pietro.

Ai sensi dell’art. 23, co. 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che il Comune Committente ha stimato, con riferimento al triennio, in € 948.560,16 e che sono previsti nel calcolo del base d’asta.

LOTTO 2 Sasso Marconi – CIG 8731223128 Oggetto dell’appalto

n. Descrizione delle prestazioni CPV

P (principale)

S (secondaria)

Importo per tre anni educativi

(IVA esclusa) 1 Affidamento di Gestione del

servizio di nido di infanzia e di altri servizi educativi integrativi per il Comune di Sasso Marconi

CPV 85312110-3 Servizi forniti da centri diurni per bambini

P € 652.831,22

Importo totale a base di gara € 652.831,22

L’importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.000,00 (IVA esclusa).

L’appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Sasso Marconi.

Ai sensi dell’art. 23, co. 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che il Comune Committente ha stimato, con riferimento al triennio, in €

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620.187,67. Si precisa che il costo della manodopera viene in parte coperto dalle rette nido che, come indicato nel capitolato speciale di appalto all’art. 5, vengono direttamente gestite dalla Società che svolge il servizio appaltato e non dall’Ente.

LOTTO 3 Valsamoggia – CIG 8731493FF3 Oggetto dell’appalto

n. Descrizione delle prestazioni CPV

P (principale)

S (secondaria)

Importo

1 Affidamento di Gestione dei servizi educativi per la prima infanzia per il Comune di Valsamoggia

CPV 85312110-3 Servizi forniti da centri diurni per bambini

P € 1.993.500,00

Importo totale a base di gara € 1.993.500,00

L’importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.500,00.

L’appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Valsamoggia.

Ai sensi dell’art. 23, co. 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che il Comune Committente ha stimato, con riferimento al triennio, in € 1.791.000,00 e che sono previsti nel calcolo del base d’asta.

LOTTO 4 Zola Predosa – CIG 8731503836 Oggetto dell’appalto

n. Descrizione delle prestazioni CPV

P (principale)

S (secondaria)

Importo per tre anni educativi

(IVA esclusa) 1 Affidamento di Servizio di

gestione di nidi d’infanzia per il Comune di Zola Predosa

CPV 85312110-3 Servizi forniti da centri diurni per bambini

P € 1.645.074,42

Importo totale a base di gara € 1.645.074,42

L’importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 2.400,00.

L’appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Zola Predosa.

Ai sensi dell’art. 23, co. 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che il Comune Committente ha stimato, con riferimento al triennio, in € 1.411.522,20 e che sono previsti nel calcolo del base d’asta.

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4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 4.1. DURATA

La durata dell’appalto, escluse le opzioni più sotto riportate, è di tre anni educativi 2021/2022- 2022/2023-2023/2024 decorrenti come indicato su ogni capitolato speciale di appalto a cui si rimanda.

Gli Enti Committenti, così come indicato nei rispettivi Capitolati Speciali d’Appalto, si riservano, in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto a norma dell’art. 32 commi 8 e 13 del Codice.

4.2. OPZIONI E RINNOVI

L’affidamento potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni alle medesime condizioni stabilite dalla convenzione, per un valore:

lotto n.1 € 1.112.716,18 (IVA esclusa) oltre ad € 1.000,00 (Iva esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

lotto n. 2 € 652.831,22 (IVA esclusa) oltre ad € 1.000,00 (Iva esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

lotto n. 3 € 1.993.500,00 oltre ad € 1.500,00 (Iva esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

lotto n. 4 € 1.645.074,42 oltre ad € 2.400,00 (Iva esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La durata del contratto in corso di esecuzione, inoltre, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, co. 11 del Codice e comunque per un tempo non superiore a:

• lotto n. 1 un anno educativo art. 2 del capitolato speciale di appalto;

• lotto n. 2 sei mesi art. 4 e art. 14 del capitolato speciale di appalto;

lotto n. 3 sei mesi art. 2 del capitolato speciale di appalto;

• lotto n. 4 sei mesi art. 3 del capitolato speciale di appalto;

In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Anche la proroga dovrà essere oggetto di apposito atto formale.

Il valore massimo dell’eventuale proroga sarà:

lotto n. 1 € 370.905,39 (Iva esclusa);

lotto n. 2 € 108.805,20 (Iva esclusa);

lotto n. 3 € 332.250,00 (Iva esclusa);

lotto n. 4 € 274.179,07 (Iva esclusa) oltre € 400,00 per oneri della sicurezza;

Ai fini dell’art. 35, co. 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto (somma di tutti i lotti messi in gara) è pari ad € 11.894.383,30 al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza per un totale di € 12.200,00 (IVA esclusa), comprensivo del rinnovo e della proroga tecnica di cui sopra.

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5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata tra loro, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Possono partecipare alla gara gli Operatori Economici, in forma singola, in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016, nel rispetto delle seguenti condizioni:

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) per uno stesso lotto.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale, per uno stesso lotto.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale, per uno stesso lotto. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le imprese consorziate non designate come esecutrici possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, co. 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

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Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr.

Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, co. 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 co. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.

black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, co. 17 della l. 190/2012.

7.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Qualora la trasmissione non fosse possibile potranno essere trasmessi direttamente alla Stazione appaltante ovvero la stessa potrà verificarli d’ufficio.

Ai sensi dell’art. 59, co. 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il Concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve dimostrare l’iscrizione, a seconda del caso, ad uno o più dei seguenti albi/registri, ai sensi dell’articolo 83, comma 3, del Codice:

(12)

a) Registro delle imprese della C.C.I.A.A., per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;

b) per gli Operatori Economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, il certificato di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti al punto precedente, istituiti nello Stato di appartenenza;

c) per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative è inoltre richiesta l’iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004).

Si precisa che i requisiti di idoneità professionale nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.

83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Richiederà invece al concorrente quelli che non possono essere acquisiti d’ufficio.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA

I concorrenti devono essere in possesso inoltre dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

d) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito al triennio 2017-2018-2019 di importo pari o superiore all’importo annuo messo a gara per ogni lotto funzionale; l’importo si intende IVA esclusa.

Il settore di attività è gestione di servizi per l’infanzia 0-3 anni o servizi analoghi.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di documenti contabili idonei riferiti agli esercizi di attività richiesti.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

e) Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della copertura assicurativa così come indicata nei capitolati speciali di appalto ai seguenti articoli:

Lotto n. 1 art. 23 Lotto n. 2 art. 21 Lotto n. 3 art. 21 Lotto n. 4 art. 22

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia conforme.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE f) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

(13)

Il concorrente deve aver eseguito nel triennio 2017-2018-2019 per committenti pubblici o privati servizi analoghi a quello oggetto di gara di importo complessivo minimo pari o superiore all’importo annuo messo a gara per ogni singolo lotto; l’importo si considera IVA esclusa. Dei servizi indicati almeno uno deve essere stato eseguito per Enti pubblici e per due anni consecutivi .

L’operatore economico presenterà l’elenco dei servizi indicando dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione ed il referente del committente.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi a favore di Enti o Amministrazioni pubbliche mediante la verifica d’ufficio sulla dichiarazione presentata.

In caso di servizi a favore di privati mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

g) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto:

Servizi all’infanzia.

La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione di copia conforme un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma .UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

h) Possesso delle figure professionali così come richiesta dai capitolati speciali di appalto:

Lotto n. 1 artt. 1, 10 e 13

Lotto n. 2 artt. 5 e 6

Lotto n. 3 art. 8

Lotto n. 4 art. artt. 1 e 6

La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione dei curricula relativi

N.B.: Con riferimento specifico al requisito di cui al punto d) ed al requisito di cui al punto f), qualora l’operatore economico voglia presentare offerta per più lotti, dovrà possedere il requisito di valore più alto tra quelli indicati per i lotti per i quali presenterà offerta.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 co. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al

(14)

contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti relativi al punto 7.1 devono essere posseduti da:

• ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

• ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di cui al precedente punto 7.2 e 7.3 lettere d) ed f) devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti; in particolare detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria, ovvero possono essere posseduti interamente dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito di cui alla lettera d) dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria, il requisito di cui alla lettera f) dovrà essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente punto 7.2 lettera e) dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande.

I requisiti di cui al precedente punto 7.3 lettere g) ed h) dovranno essere comprovati dal raggruppamento temporaneo.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Nel caso di soggetti di cui all’art. art. 45 co. 2, lett. b) e c) del Codice i requisiti di capacità tecnica e professionale, devono essere posseduti nei termini sotto indicati:

• per i consorzi di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

• per i consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Nell’ipotesi di consorzio i requisiti di cui ai precedenti punti 7.2 lettera e) e 7.3 lettera g) debbono essere posseduti e comprovati dal consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, co. 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

(15)

Ai sensi dell’art. 89, co. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, co. 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, co. 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, co. 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, co. 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

La Stazione Appaltante provvederà a trasmettere, ai sensi dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, all’Autorità Nazionale Anticorruzione tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è previsto nei limiti previsti dall’art. 105 del Codice nei termini di quanto da ultimo modificato dall’art. 49 del D.L. 77/2021.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti previsti dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, co. 3 del Codice.

(16)

10. GARANZIA PROVVISORIA L’offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2%

(percentuale stabilita dai Comuni committenti al fine della massima partecipazione) della base dell’appalto senza rinnovi o altre opzioni e precisamente di importo, salvo quanto previsto all’art. 93, co. 7 del Codice, pari a:

22.724,32 per il Lotto 1 ;

13.076,62 per il Lotto 2;

€ 32.949,49 per il Lotto 3;

€ 39.900,00 per il Lotto 4.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, co. 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.

lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 co. 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, co. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

 in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

 fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, co. del d.lgs 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con bonifico in c/c bancario al seguente Codice IBAN IT 85 Y 02008 05403 000100764449 intestato all’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia , specificando come causale: “CAUZIONE PROVVISORIA - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA PER I COMUNI DI MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA PER GLI ANNI EDUCATIVI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024. PROCEDURA SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI – LOTTO N. __________”

 fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai di cui all’art. 93, co. 3 del Codice a favore dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, co. 9 del Codice.

(17)

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie -http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/

Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) rilasciata a favore della Stazione appaltante (Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia);

2) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

3) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2 lett.

b) e c) del Codice, al solo consorzio;

4) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19/01/2018;

5) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

6) prevedere espressamente:

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

 la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegata sul SATER:

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, co. 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, co. 2 del d.lgs. 82/2005).

(18)

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, co. 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, co. 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, co. 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto un sopralluogo obbligatorio.

I Comuni committenti hanno ritenuto che, per le tempistiche di gara, la tipologia del servizio, nonché per l’emergenza sanitaria in corso, non fosse necessario ed opportuno il sopralluogo per la formulazione dell’offerta.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a:

(19)

140,00 per il Lotto 1 ;

140 ,00 per il Lotto 2;

€ 140,00 per il Lotto 3;

€ 140,00 per il Lotto 4;

secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”, e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

A tal riguardo, si invitano i potenziali concorrenti a consultare il seguente link:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/

ServizioRiscossioneContributi

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per

l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L

’offerta potrà essere presentata per uno o più lotti.

L’offerta deve essere collocata sulla piattaforma SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 19/7/2021.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente; si ricorda che il sistema SATER concede la possibilità di aprire solo l’ultima offerta caricata invalidando le precedenti.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

(20)

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

La presentazione dell’offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso il concorrente esonera l’Unione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), le dichiarazioni modelli integrativi del DGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione in: http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/. nella sezione trasparenza dedicata alla presente procedura nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R.

445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le offerte tardive sono considerate irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3 – lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, saranno escluse dalla procedura di gara.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta “Documentazione”, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione tecnica redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

(21)

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l’Unione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell’Unione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, co. 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, co. 3, lett. b) del Codice.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del uisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, co.

4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

(22)

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, co. 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con esclusione dei contenuti afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica.

15. CONTENUTO DELLA “BUSTA DOCUMENTAZIONE”

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

La documentazione da presentarsi in sede di offerta riferita a questa sezione è unica per tutti e tre i lotti.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ISTANZA)

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello Allegato - Istanza di partecipazione, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, co. 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, co. 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che

(23)

riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c.

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all’originale della procura 15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello messo a disposizione nella documentazione di gara.

Il DGUE, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all’interno della “Busta Documentazione”.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, co. 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, co. 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 co. 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

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