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CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA FRA L'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI LA BANCA. L'anno ( in lettere ) il giorno ( in lettere ) del

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(1)

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

FRA

L'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI E

LA BANCA _______________________

L'anno _____ ( in lettere ) il giorno ( in lettere ) del mese di _________ _______ in Verona, Via S. Baganzani,11 presso la Sede dell'Istituto Assistenza Anziani, con la presente scrittura da valere a tutti gli effetti di legge

fra

1) l'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI (in seguito indicata per brevità, con la parola "Ente") codice fiscale n. 80008970230 con sede in Verona, nella Via Baganzani n.11, legalmente rappresentato dal ___________________ nato a _____________ il _________ che interviene nella sua qualità di Segretario/Direttore dell'Ente medesimo, giusta delega di cui alla deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n.___ del _____________ esecutiva ai sensi di legge;

e

2) la BANCA __________________, capitale sociale Euro ________________.= interamente versato, sede legale in _____________, Via ______________, n. ___ codice fiscale e partita IVA n. _________________, (in seguito, indicata per brevità, "Tesoriere"), rappresentata dal Signor _____________________, nato a ___________ il ___________ che interviene

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nella sua qualità di __________ della Banca medesima, giusta delega di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in data __________;

P R E M E S S O

- che con deliberazione consiliare n. _________ del ____________, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha indetto procedura negoziata ex art. 36, per il periodo di anni cinque. La stessa potrà essere rinnovata per altri cinque anni, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, qualora previsto dalle leggi vigenti.

- che con la stessa deliberazione consiliare n. _______ del ______________ è stato approvato lo schema di convenzione;

- che con determinazione dirigenziale n. _______ del _____________ sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare;

- che con determinazione dirigenziale n. ________ del ____________ si è

proceduto ad aggiudicare il servizio di Tesoreria alla Banca _________________;

- che l’Istituto di Credito si è dichiarato disposto ad assumere il servizio in parola per tutto il periodo sopra richiamato;

Tutto ciò premesso, ritenuto parte integrante del presente atto l’offerta presentata dalla Banca in sede di gara,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1= AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO- DURATA –SEDE

Il servizio di tesoreria è affidato alla Banca _______________ e viene svolto in conformità alla legge, agli statuti, nonché ai patti di cui alla presente convenzione.

La presente convenzione ha durata dal _________ al ___________, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata, e potrà essere rinnovata, d’intesa tre le parti non più di una volta.

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Tuttavia, nell’ipotesi che prima della cessazione del contratto d’appalto l’Amministrazione non avesse provveduto ad indire nuova gara per il periodo successivo, il Tesoriere sarà tenuto a proseguire nell’effettuazione del servizio, alle stesse condizioni, oltre la data di scadenza e per un periodo di mesi 6.

La Banca _______________________ esercita le funzioni di Tesoriere a mezzo della propria Dipendenza N. _____ di _____________ con lo stesso orario di sportello in vigore presso la Dipendenza stessa.

Di comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso.

ART. 2 = OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione consiste nel complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente ed in particolare la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia di titoli e valori.

L'esazione è pura e semplice, senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

ART. 3 = ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini dello svolgimento del servizio di tesoreria, il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione almeno uno sportello, garantendo gli stessi orari di apertura degli altri sportelli bancari.

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Il Tesoriere metterà a disposizione del servizio di tesoreria personale sufficiente per la corretta esecuzione dello stesso ed un referente, al quale l’Ente potrà rivolgersi per prospettare eventuali necessità operative.

Il Tesoriere si impegna inoltre a collegare, entro il mese successivo all’aggiudicazione, senza oneri per l’Ente il servizio Home banking di tesoreria che prevede collegamenti telematici tra il servizio finanziario dell’Ente e il Tesoriere, con funzioni informative e dispositive, mediante accesso diretto dell’Ente agli archivi contabili del Tesoriere;

Il Tesoriere infine si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie per la gestione degli incassi e dei pagamenti mediante ordinativi di incasso e pagamento informatici, con apposizione di firma digitale, sopportando tutti gli oneri finanziari per l’attivazione del servizio di cui al presente comma, sia per quanto riguarda la fornitura ed installazione presso gli uffici di materiale hardware e software sia all’aggiornamento professionale in tal senso del personale dell’Istituto addetto all’area contabile.

ART. 4 = ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno stesso, con possibilità di proroga massima di un bimestre (esercizio suppletivo).

ART. 5 =SOTTOSCRIZIONE DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO E PAGAMENTO

Gli ordinativi di incasso vanno firmati dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria.

Gli ordinativi di pagamento vanno firmati dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria.

In caso di sua assenza o impedimento, gli ordinativi predetti vanno firmati dalle persone legalmente abilitate a sostituirli. A tale scopo il legale

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rappresentante dell'Ente comunica preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate alla firma previste dallo statuto o dal regolamento di contabilità in vigore.

Analogamente devono essere comunicate eventuali variazioni che possono intervenire per decadenza, nomina o sostituzione.

Agli effetti di cui sopra il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di consegna della comunicazione.

ART. 6 = RISCOSSIONI

Il Tesoriere è tenuto ad incassare entro i limiti di cui al precedente art. 2 tutte le somme spettanti all'Ente sotto qualsiasi titolo e causa, rilasciando, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria compilata con procedure e moduli meccanizzati e numerata progressivamente nell'ambito di ciascun esercizio finanziario. All'uopo l'Ente si impegna a svolgere tutte le pratiche necessarie presso le competenti amministrazioni affinché gli ordinativi da emettersi a suo favore vengano intestati al Tesoriere.

ART. 7 =RISCOSSIONI ESEGUITE IN BASE A ORDINATIVI DI INCASSO EMESSI DALL'ENTE

Le entrate sono introitate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossione (ordinativi di incasso) emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti e numerati progressivamente.

ART. 7.1 = Contenuto degli ordinativi di incasso

Gli ordinativi di incasso devono contenere:

- la denominazione dell'Ente;

- l'indicazione del debitore;

- la somma da riscuotere scritta in lettere ed in cifre;

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- la causale del versamento:

- la data;

- l'esercizio di riferimento;

- l'imputazione di bilancio;

- il codice che individua il conto di Tesoreria;

- il numero progressivo della reversale per esercizio finanziario;

- l'annotazione, se si tratta di entrata soggetta a particolare vincolo di destinazione "entrata da vincolare per ..(causale)..";

- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza.

Il Tesoriere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi.

ART. 7.2 = Riscossioni d'iniziativa del Tesoriere

Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvo benestare dell'Ente". Per tali incassi, compresi sempre nel giornale di cassa, l'Ente si impegna ad emettere tempestivamente, e comunque entro 15 giorni dalla comunicazione dell’incasso, i relativi ordinativi di incasso, riportanti l'eventuale annotazione prevista al punto 7.1 e apponendovi anche la seguente dicitura: "a copertura del sospeso n. .." rilevabile dal giornale di cassa fornito dal Tesoriere.

ART. 7.3 =Riscossioni per prelevamenti da c/c postali intestati all'Ente Eventuali c/c postali aperti dall'Ente per necessità del servizio di tesoreria, vanno intestati all'Ente medesimo, ma con firma di traenza riservata al Tesoriere.

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Il prelevamento dai c/c postali è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo di incasso intestata al Tesoriere riportante la seguente causale;

- prelievo fondi dal c/c postale n. ___________ e l'eventuale annotazione prevista al punto 7.1.

Alla predetta reversale va allegata copia del dell’estratto conto postale comprovante l'esistenza dei fondi da prelevare.

Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo contenuto nella reversale, mediante emissione di apposito assegno postale e accredita l'importo corrispondente sul conto di tesoreria lo stesso giorno lavorativo dell'avvenuto incasso dell'assegno postale.

Qualora il servizio postale lo consenta, i citati prelievi possono essere disposti nell’ambito del servizio Home banking offerto da Banco Posta.

Le spese di prelievo sono a carico dell'Ente e saranno recuperate ai sensi del successivo Art. 23.

ART. 7.4 =Riscossioni provenienti da assegni circolari e bancari presentati dall'Economo/Cassiere dell'Ente.

Il Tesoriere è tenuto a curare, alle condizioni e norme in vigore presso le aziende di credito italiane, l'incasso di assegni a favore dell'Ente consegnatigli dall'Economo/Cassiere con una distinta analitica riportante in calce l'annotazione "incarico all'incasso di entrate dell'Ente".

Detti assegni debbono essere accompagnati dai relativi ordinativi d'incasso riportanti l'eventuale annotazione prevista al punto 7.1.

Gli assegni circolari e gli assegni bancari tratti sulla Banca _______________________ vengono accreditati direttamente sul conto di

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tesoreria dell'Ente nello stesso giorno di consegna mediante emissione di quietanza intestata all'Economo/Cassiere.

Per l’incasso di assegni circolari e bancari tratti su altre banche viene rilasciata all’Economo/Cassiere una ricevuta provvisoria attestante l’ammontare complessivo degli assegni che verranno inoltrati all’incasso senza chiedere avviso d’esito.

L’importo di tali assegni viene accreditato sul conto di tesoreria dell’Ente, mediante emissione di quietanza intestata all’Economo Cassiere, ___________

successivo dalla data di consegna per l’incasso.

L'Ente autorizza però il Tesoriere ad addebitare sul conto di tesoreria l'importo di assegni che gli venissero restituiti insoluti dopo l'accredito e l'Ente provvederà ad emettere a suo favore apposito ordinativo di pagamento "a copertura".

ART. 7.5 =Riscossioni dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d'asta e cauzionali

I depositi in argomento versati da terzi in contanti a favore dell'Ente sono accettati in base a semplice richiesta dei presentatori e sono incassati dal Tesoriere con rilascio di apposita ricevuta .

I prelievi e le restituzioni vanno eseguiti dal Tesoriere sulla scorta degli ordini disposti dall'Ente, sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di pagamento.

ART. 8 = PAGAMENTI

Tutti i pagamenti, ad eccezione di quelli disposti dall'Ente tramite l'Economo/Cassiere, sono eseguiti dal Tesoriere, che allega all’ordinativo di pagamento la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi

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ordinativi gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica da consegnare all'Ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

L'estinzione degli ordinativi di pagamento da parte del Tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere medesimo che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente medesimo sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

Su richiesta dell'Ente il Tesoriere medesimo è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale.

ART. 8.1 =Limiti di cassa nell'esecuzione dei pagamenti

Il Tesoriere esegue i pagamenti nei limiti dei fondi liberi disponibili sul conto di tesoreria e di quelli utilizzabili sull'anticipazione di tesoreria, di cui al successivo art. 19, richiesta dall'Ente, attivata e libera da eventuali vincoli.

ART. 9 =PAGAMENTI DISPOSTI DALL'ENTE MEDIANTE EMISSIONE DI ORDINATIVI DI PAGAMENTO

Il Tesoriere, salvo le eccezioni previste al successivo art. 10, esegue i pagamenti esclusivamente in base ad ordinativi di pagamento, di norma individuali emessi e debitamente sottoscritti dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, o da suo sostituto ai sensi dell’art. 5, con numerazione progressiva per esercizio finanziario.

(10)

L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché, tutte le successive variazioni.

Per gli effetti di cui sopra , il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

ART. 9.1 =Tempi di estinzione degli ordinativi di pagamento

Il Tesoriere è tenuto a estinguere gli ordinativi, di norma, a partire dal primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello in cui gli sono stati consegnati.

In caso di urgenza evidenziata dall'Ente e comunque ogni qualvolta la situazione lo consenta i pagamenti vanno eseguiti nello stesso giorno di consegna.

ART. 9.2 =Tempi di consegna degli ordinativi di pagamento al Tesoriere

L’Ente si impegna a non presentare ordinativi al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

ART. 9.3 =Contenuto degli ordinativi di pagamento

Gli ordinativi di pagamento devono riportare:

- la denominazione dell'Ente;

- la data di emissione;

- il codice del conto di tesoreria;

- cognome e nome del creditore o dei creditori o di chi per loro fosse legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, comprendente il C.A.P., il codice fiscale o la partita IVA;

- l'importo da pagare, scritto in lettere ed in cifre;

- la causale del pagamento e gli estremi dei documenti che le giustificano;

- l'eventuale modalità agevolativa di pagamento richiesta dal creditore con gli estremi identificativi del c/c postale o le coordinate bancarie;

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- l'indicazione dell'esercizio;

- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;

in mancanza di dette indicazioni, il Tesoriere, qualora impossibilitato a determinare l'esatta posizione del pagamento agli effetti della imposta in questione, è autorizzato a considerarlo assoggettabile;

- l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con fondi soggetti a particolare vincolo di destinazione per .. (causale) ..".

In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo.

- la data entro la quale il pagamento va eseguito, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità la mancata indizione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo.

- Codice CIG o CUP quando previsti.

E' vietata l'emissione ed il pagamento di ordinativi di pagamento provvisori.

Il Tesoriere non è tenuto ad estinguere ordinativi non regolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi dianzi descritti o non sottoscritti da tutte le persone tenute a sottoscriverli o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

Il Tesoriere estingue i mandati di pagamento secondo le modalità indicate; in assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

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Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità, ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora tale difetto sia imputabile ad errore od incompletezza dei dati forniti dall'Ente.

Il Tesoriere provvede ad eseguire i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario postale.

ART. 9.4 =Comunicazione ai creditori dell'emissione degli ordinativi di pagamento.

La comunicazione ai creditori della emissione degli ordinativi di pagamento deve essere fatta a cura e spese dell'Ente dopo l'avvenuta consegna al Tesoriere.

ART. 9.5 =Pagamento contributi dovuto all'I.N.P.S. gestione I.N.P.D.A.P

Il Tesoriere versa i contributi dovuti dall'Ente all’ I.n.p.s. gestione Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica Inpdap ai sensi dell'art. 22 della legge 29 ottobre 1987, n. 440, e successive modificazioni.

Allo scopo l'Ente si impegna a produrre, contestualmente agli ordinativi di pagamento delle retribuzioni, anche quelli relativi al versamento dei contributi sopraccitati, completi di allegato riepilogativo della contribuzione mensile maturata, che dovrà essere successivamente versata mediante modello F24 telematico.

Il Tesoriere, al ricevimento degli ordinativi, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento di corrispondenti contributi entro la scadenza di legge, ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria.

ART. 9.6 = Commissioni e spese

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Non possono essere addebitate commissioni o spese a carico del Beneficiario o dell’Ente inerenti l’estinzione degli ordinativi di pagamento.

ART. 10 =PAGAMENTI ESEGUITI D'INIZIATIVA DAL TESORIERE

Il Tesoriere dà corso ai pagamenti obbligatori anche in assenza dei relativi ordinativi di pagamento, previa verifica delle disponibilità esistenti. Ai sensi dell’art.20 c. 3 della D.G.R.V. 780/2013 sono considerati obbligatori i pagamenti relativi a imposte e tasse, stipendi, contributi previdenziali, assistenziali e sociali, canoni e altri contributi obbligatori, rate di ammortamento mutui e di altri prestiti onerosi, utenze. Tali pagamenti sono pagati dal Tesoriere su presentazione di appositi elenchi o di comunicazioni debitamente sottoscritte”.

ART. 10.1 =Pagamenti obbligatori per legge e per contratto

Il Tesoriere dà luogo, anche in mancanza di emissione da parte dell'Ente di regolare mandato, ai pagamenti che, per disposizioni di legge e di contratto, fanno carico al Tesoriere stesso.

ART. 10.2 = Pagamento spese fisse ricorrenti

Il Tesoriere, inoltre, su conforme deliberazione degli Organi amministrativi dell'Ente, dà corso al pagamento di spese fisse ricorrenti come rate di imposte e tasse e canoni di utenze varie, anche senza i relativi mandati.

ART. 10.3 =Emissione mandati a copertura

L'Ente si impegna ad emettere i mandati relativi ai pagamenti eseguiti dal Tesoriere ai sensi dei precedenti punti 10.1 e 10.2 al più presto possibile e comunque entro il 15 giorno successivo a quello in cui i pagamenti sono stati eseguiti, annotando sui singoli mandati: "a copertura del sospeso n. ....", rilevabile dal giornale di cassa fornito dal Tesoriere.

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ART. 11. =PAGAMENTO EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'ENTE.

Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi o di altre competenze al di personale dipendente, l’esecuzione di detto pagamento dovrà avvenire il giorno 27 di ogni mese. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. Nel mese di dicembre il pagamento delle tredicesime verrà effettuato il giorno 13, mentre la mensilità di dicembre verrà erogata il giorno 27.

L’Ente si riserva, a propria discrezione, di modificare, con semplice preavviso di 10 giorni, tali termini di scadenza.

L’Ente farà avere alla Banca l’elenco dei beneficiari entro il terzo giorno lavorativo precedente quello di pagamento degli stipendi e i mandati entro il giorno lavorativo precedente quello di pagamento degli stipendi. L'Ente autorizza il Tesoriere, con apposita e specifica comunicazione scritta, a vincolare sui fondi esistenti sul conto di tesoreria o sui fondi dell'anticipazione di tesoreria eventualmente attivata, la somma necessaria per il pagamento degli stipendi dei dipendenti dell'Ente entro il 3° giorno lavorativo per le aziende di credito antecedente le rispettive scadenze di pagamento.

Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’Ente che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in conto corrente da aprirsi, su indicazione del beneficiario, presso una qualsiasi dipendenza del Tesoriere, verrà effettuato mediante un’operazione di addebito al conto di Tesoreria e di accreditamento ad ogni conto corrente con valuta compensata e senza spese. I conti correnti della specie potranno fruire di speciali condizioni liberamente offerte in sede di gara; tali condizioni in nessun caso saranno oggetto

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in sede di gara di valutazione e conseguente attribuzione di punteggi da parte dell’Azienda. La stessa valuta di accreditamento compensata dovrà essere applicata anche per gli accrediti da effettuarsi presso i conti correnti accesi dal personale presso altri Istituti di credito. Tutte le predette operazioni di pagamento di stipendi non comporteranno alcun onere finanziario a carico dell'Ente e dei suoi dipendenti.

ART. 12. =PAGAMENTI IN ASSENZA DI FONDI

I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria.

Il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente nei confronti dei terzi qualora non potesse dar corso al pagamento di mandati per mancanza di fondi liberi sul conto di tesoreria e non fosse stata chiesta ed attivata l'anticipazione di tesoreria, come previsto al successivo art. 19, o questa non presentasse disponibilità libere da vincoli.

ART. 13 =CRITERI DI UTILIZZO DELLE GIACENZE PER L’EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI

Ai sensi di legge e fatte salve le disposizione concernenti l’utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzazione dei pagamenti.

Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l’Ente ed il Tesoriere adottano la seguente metodologia:

- l’effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, anche se momentaneamente investite (in quest’ultima ipotesi, l’Ente

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si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in investimenti finanziari);

- in assenza totale o parziale di somme libere, l’esecuzione del pagamento ha luogo mediante utilizzo delle somme a specifica destinazione.

ART. 14 =ACCANTONAMENTO FONDI PER PAGAMENTO RATE MUTUI

Per il pagamento, alle singole scadenze, delle rate di eventuali mutui in ammortamento opportunamente notificati al Tesoriere, il medesimo è autorizzato ad accantonare i fondi necessari, avvalendosi prioritariamente di vincoli sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria richiesta e attivata e, in subordine, di vincoli sui fondi disponibili esistenti sul conto di tesoreria.

Resta inteso che, qualora alle scadenze stabilite siano mancanti ovvero insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest’ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.

ART. 15= COLLEGAMENTO INFORMATICO – TELEMATICO

Per l'esecuzione delle operazioni connesse al servizio di Tesoreria verranno istituite apposite modalità di scambio dei dati che dovrà avvenire tramite un idoneo collegamento tra l’Ente e la Banca, per mezzo del quale saranno acquisiti e restituiti quotidianamente i dati relativi alle riscossioni ed ai pagamenti, disposti dall’Ente ed effettuati dalla Banca, anche per quanto riguarda le somme pervenute direttamente al Tesoriere, oltre alla trasmissione da parte dell’Ente dei dati relativi all’emissione dei documenti per l’addebito delle rette agli utenti e dei canoni di locazione agli inquilini e per l’incasso di somme relative ad ulteriori tipologie di servizi che l’Ente dovesse fornire in relazione alla propria attività.

(17)

La Banca si impegna ad adeguare le proprie procedure informatiche al fine di accogliere nelle stesse i dati elaborati dalle procedure informatiche dell’Ente. In particolare, dovrà essere possibile per l’Ente inviare ed autorizzare gli ordinativi di pagamento e di incasso in via esclusivamente telematica, nel formato previsto dal gestionale in uso presso l’Ente stesso, con meccanismi di firma digitale, conformemente alle disposizioni legislative in materia, in modo tale da eliminare il ricorso ai documenti cartacei.

Per quanto riguarda le riscossioni la procedura informatica predisposta dalla Banca dovrà permettere:

a) la trasmissione al domicilio degli utenti degli avvisi relativi al pagamento dei servizi usufruiti sulla base dei dati forniti dall’Ente utilizzando il sistema MAV/SDD standard, entro 5 giorni lavorativi successivi all’arrivo dei dati;

b) la trasmissione giornaliera, da parte della Banca, mediante collegamento informatico - telematico con l’Ente, dei dati relativi ai singoli versamenti, in qualunque modo effettuati secondo un formato immediatamente leggibile dal software gestionale in uso presso l’Ente da cui risultino i dati forniti dall’Ente integrati con la data di versamento, la data di accreditamento degli importi versati e il numero di riferimento del versamento stesso (n° di sospeso).

Per ogni incasso effettuato, con riferimento ai tracciati Corporate Banking, dovrà essere indicato il numero di sospeso nel flusso di ritorno SDD utilizzando la posizione 114-118 del record 10 del flusso stesso e nel flusso di ritorno MAV utilizzando la posizione 114-119 del record 14 del flusso.

La Banca dovrà altresì rendere disponibile il collegamento Remote Banking attraverso idoneo software a cura ed a carico della medesima.

(18)

L’attivazione del collegamento informatico-telematico dovrà essere effettuata dal Tesoriere entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, così come previsto dal bando. In caso di mancata attivazione nel termine sopra indicato per cause imputabili al Tesoriere si applicherà una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo e comunque, in caso di mancata attivazione entro 120 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, per cause imputabili al Tesoriere, il contratto potrà dichiararsi risolto di diritto, come previsto all’art. 29 del capitolato.

La Banca si impegna inoltre, con oneri a proprio carico, ad adeguare le proprie procedure informatiche alle modifiche che l’Ente dovesse eventualmente apportare al proprio sistema informatico per adeguarlo rispetto a nuove norme di Legge e/o regolamentari che disciplinino diversamente il sistema di Tesoreria e/o nuove modalità di tenuta della contabilità.

Di comune accordo tra le parti potranno essere apportati durante il periodo di validità della convenzione tutti i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per la migliore funzionalità dello stesso.

Resta inteso che fino alla completa attivazione del servizio in via telematica gli ordinativi di incasso e di pagamento dovranno, previa sottoscrizione, essere trasmessi al Tesoriere con elenco in doppio esemplare , uno dei quali deve essere restituito all’Ente, al momento della consegna, debitamente firmato e datato, per ricevuta.

ART. 16 =TRASMISSIONE BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO E BILANCIO DI ESERCIZIO.

L'Ente ha l'obbligo di trasmettere al Tesoriere:

- all'inizio di ciascun esercizio finanziario o comunque non appena esecutivo:

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il bilancio di previsione economico dello stesso esercizio, la relativa delibera di approvazione e successivamente le deliberazioni, divenute esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva, nuove e maggiori spese ed in genere tutte le variazioni di bilancio.

- ad avventa esecutività del provvedimento di approvazione:

copia del Bilancio di esercizio relativo all’anno precedente.

Detti documenti vanno consegnati in copia conforme all'originale certificata dal Segretario/Direttore.

ART. 17 = OBBLIGHI DEL TESORIERE

Il Tesoriere deve:

a) mettere a disposizione dell'Ente, giornalmente, copia del giornale di cassa;

b) fornire trimestralmente la situazione delle riscossioni, dei pagamenti e degli eventuali valori in deposito nonché l’estratto scalare del conto corrente di gestione alle date del 31.03, 30.06, 30.09 e 31.12.

L'Ente deve fare le eventuali sue osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento di detta documentazione. In difetto, come pure nel caso di silenzio protratto per tutto il termine predetto, si ritengono approvate le risultanze contabili accertate dal Tesoriere.

L'Ente può disporre, ove ne ravvisi la necessità, verifiche straordinarie di cassa e la Banca dovrà esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione.

c) provvedere, previa comunicazione dell'Ente, ad effettuare tutte le riscossioni e i pagamenti, per conto dell'Ente stesso, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;

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d) rendere il conto della propria gestione di cassa all’Ente entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, corredato dagli ordinativi di pagamento pagati e dai documenti di incasso riscossi nell’esercizio scaduto e di tutti i relativi documenti giustificativi, dalle relative quietanze o dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.

ART. 18 =RAPPORTI DI CONTO CORRENTE

L'Ente si impegna a mantenere tutte le sue disponibilità liquide presso il Tesoriere. Tutti i movimenti finanziari vengono regolati in conto corrente.

I rapporti di conto corrente sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) Tasso sui depositi sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato il tasso di interesse lordo annuo pari a punti ______ in _______ del tasso EURIBOR 1 mese base 365, media mese in corso, vigente tempo per tempo;

b) tasso sulle anticipazioni ordinarie: sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui all'articolo 19 della presente convenzione, destinate a finanziare temporanee necessità di cassa dell'Ente, viene applicato il tasso di interesse annuo, pari a punti _______ in _______ del tasso EURIBOR 1 mese base 365, media mese in corso, vigente tempo per tempo;

c) valuta sulle riscossioni: come da offerta;

d) valuta sui pagamenti: stesso giorno;

I pagamenti con valuta antergata prefissata per il beneficiario, di norma, non sono ammessi.

e) valuta sulle operazioni per giri interni:

- compensata.

(21)

ART. 19 =ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA

ART. 19.1=Impegno del tesoriere per la concessione dell'anticipazione ordinaria di tesoreria.

Viene fin d'ora convenuto che in mancanza di disponibilità di cassa il Tesoriere è tenuto ad effettuare anticipazioni ordinarie di tesoreria a tempo indeterminato fino a un massimo di 3/12 del valore della produzione dell’ultimo bilancio di esercizio approvato.

ART. 19.2 =Concessione dell'anticipazione ordinaria di tesoreria.

Per consentire al Tesoriere di mettere a disposizione l'anticipazione ordinaria di tesoreria e di utilizzarla per i pagamenti, entro i limiti di cui al successivo art. 19.4, l'Ente deve trasmettere annualmente al Tesoriere medesimo una dichiarazione sottoscritta dal Presidente e controfirmata dal Segretario dell'Ente contenente i dati necessari per stabilire l'importo massimo da anticipare tempo per tempo ed bilancio di esercizio dell’anno precedente, corredato della deliberazione che lo approva munita degli estremi di esecutività o comunque l’ultimo bilancio di esercizio debitamente approvato.

Il Tesoriere comunica all'Ente l'importo massimo dell'anticipazione ed il tasso di interesse vigente al momento della comunicazione.

L'Ente si impegna ad istituire nel bilancio di previsione economico le voci di costo necessarie per l'utilizzo e il rimborso della anticipazione nonché per il pagamento dei relativi interessi.

L'Ente si impegna inoltre a rimborsare quanto utilizzato in conto anticipazione con tutte le entrate di bilancio.

ART. 19.3 =Gestione dell'anticipazione ordinaria di tesoreria su un apposito c/c bancario

(22)

L'anticipazione ordinaria di tesoreria viene gestita attraverso un apposito c/c bancario sul quale il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente l'ammontare dell'anticipazione.

Sul predetto c/c, alle operazioni di accredito, in sede di rimborso ed a quelle di addebito, in sede di utilizzo, vengono attribuite le stesse valute previste al precedente art. 18, lettere c) e d).

ART. 19.4 =Utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria

Il Tesoriere, in assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi nella giornata e contemporanea assenza di fondi sul conto di tesoreria è autorizzato per il pagamento degli ordinativi consegnati dall'Ente o di impegni fissi per i quali sussiste l'obbligo sostitutivo del Tesoriere, ad usufruire dell'anticipazione ordinaria di tesoreria richiesta, attivata e libera da vincoli eventualmente accesi sulla medesima. L'eventuale utilizzo giornaliero risultante in sede di chiusura delle operazioni di riscossione e di pagamento, viene accreditato sul conto di tesoreria previo trasferimento dell'importo corrispondente dal c/c di cui al precedente art. 19.3.

L'Ente si impegna periodicamente e comunque entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, ad emettere l’ordinativo di incasso a copertura dell'importo complessivo dell'utilizzo dell'anticipazione eseguito nel periodo precedente.

ART.19.5 =Rientro delle somministrazioni eseguite in conto anticipazione ordinaria di tesoreria.

Il Tesoriere, non appena acquisiti gli introiti, provvede, con pagamento sul conto di tesoreria, a ridurre e/o estinguere l'anticipazione ordinaria

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eventualmente utilizzata, mediante trasferimento dei corrispondenti importi al c/c di cui al precedente art. 19.3.

L'Ente si impegna periodicamente e comunque entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, ad emettere il mandato a copertura per l'importo complessivo dei rientri dell'anticipazione eseguiti nel periodo precedente.

In caso di cessazione del servizio per qualsiasi motivo, l'Ente si impegna a far obbligo al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, di rilevare ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante dalle anzidette anticipazioni.

ART. 19.6 =Addebito degli interessi - riassunto scalare.

Sulle somme anticipate nell'osservanza degli obblighi di cui sopra e per il periodo di loro durata sono corrisposti al Tesoriere gli interessi nella misura fissata all'art. 18 lett. b), della presente convenzione.

Il Tesoriere addebita trimestralmente sul conto di tesoreria gli interessi a debito dell'Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente sul c/c di cui all'art. 19.3, previa trasmissione all'Ente medesimo dell'apposito riassunto scalare.

L'Ente si impegna ad emettere tempestivamente il relativo ordinativo di pagamento "a copertura".

ART. 20 =CUSTODIA TITOLI E VALORI IN DEPOSITO E LORO AMMINISTRAZIONE.

Salvo quanto previsto all'art. 7.5 per i depositi cauzionali provvisori di terzi in contanti, il Tesoriere, mediante rilascio di apposita ricevuta, è tenuto anche ad assumere gratuitamente il servizio di custodia e amministrazione dei titoli e valori di proprietà dell'Ente o di terzi eventualmente dati in cauzione, alle condizioni e

(24)

norme vigenti presso la Banca ______________________. I depositi sia cauzionali che per spese contrattuali e d'asta che venissero effettuati da terzi in titoli o altri valori saranno accettati in base a semplice richiesta dei presentatori.

I depositi di terzi saranno custoditi dal Tesoriere fino a quando non ne sia autorizzata la restituzione con regolare ordine dell'Ente comunicato per iscritto e sottoscritto dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di spesa, o non venga altrimenti disposto dall'Ente.

ART. 21 =SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO RETTE

Come prescritto dal Capitolato di Gara, il Tesoriere si impegna a spedire tramite stretto giro postale gli avvisi di pagamento e le fatture delle rette maturate dagli ospiti ai rispettivi obbligati al pagamento.

Il Tesoriere avrà diritto al rimborso delle spese per l’invio di bollettini MAV e per le riscossioni SDD nella misura offerta in sede di gara, previa presentazione di resoconto mensile.

Sarà cura del Tesoriere, inoltre, spedire all'Ente il resoconto contabile della situazione dei pagamenti delle rette, secondo quanto disposto dal precedente art.

15..

ART. 22 = COMPENSO PER IL SERVIZIO

Il Tesoriere si impegna a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’offerta presentata in data…...

Le spese vive (postali, di bollo, ecc) per la gestione del servizio di tesoreria sono a carico di………..come risulta dall’offerta presentata in sede di gara.

In ogni caso il Tesoriere è tenuto alla presentazione di apposito rendiconto mensile delle spese sostenute, da presentare all’Ente per l’eventuale rimborso.

(25)

Le condizioni per operazioni e per i servizi accessori non previsti espressamente dal presente capitolato saranno regolati alle più favorevoli condizioni previste per la clientela.

In considerazione di quanto sopra esposto e per diminuire il costo del servizio, l’Ente ed il Tesoriere si impegnano a favorire efficaci iniziative reciproche nel campo dell’informatica.

ART. 23 =RIMBORSO SPESE VIVE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE

L'Ente è tenuto a rimborsare al Tesoriere l'importo delle spese vive sostenute per suo conto relative alle operazioni di versamento e prelevamento dai conti correnti postali e per marche di quietanza sui mandati di pagamento, in quanto applicabili ed a carico dell'Ente. A tale scopo il Tesoriere s'impegna a presentare all'Ente nei primi giorni di gennaio la distinta analitica delle spese predette pagate per conto del medesimo sulle operazioni di pagamento e di riscossione dell'anno precedente addebitando il relativo importo sul conto di tesoreria dell'esercizio in corso.

L'Ente, sulla scorta della distinta presentata dal Tesoriere s'impegna a provvedere tempestivamente alla liquidazione della spesa ed all'emissione del relativo ordinativo di pagamento a copertura.

ART. 24= INTERVENTO CONTRIBUTIVO

Il Tesoriere si impegna ad effettuare a favore dell’Ente un intervento contributivo di Euro ________ (lettere), offerto in sede si gara per iniziative nel settore assistenziale, da erogare entro ciascuno degli anni di validità della presente convenzione.

Per l’erogazione annuale dell’importo sopracitato l’Ente, qualora rientri soggettivamente nell’ambito impositivo IVA, si impegna a produrre apposita fattura

(26)

maggiorata dell’IVA; in caso contrario apposita dichiarazione in tal senso. Nel primo caso il Tesoriere eroga l’importo maggiorato dell’IVA.

ART. 25 =CAUZIONE DEL TESORIERE

Per l'espletamento del servizio, il Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione e ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti dell’Ente e di terzi; è inoltre responsabile di tutti i depositi comunque intestati all’Ente.

E’ fatto, in ogni caso, divieto al Tesoriere di procedere all’affidamento anche parziale del servizio di tesoreria ad enti o società esterne.

ART. 26 = PROCEDURA DI CONTESTAZIONE PER INADEMPIMENTI E PENALI

Ogni violazione alle modalità pattuite di svolgimento del servizio da parte del Tesoriere sarà contestata in forma scritta dall’Ente. Il Tesoriere dovrà far pervenire entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione le

proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate l’Ente applicherà le

penali di seguito previste.

Qualora il Tesoriere non adempia con puntualità e correttezza agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto l’Ente potrà applicare una penale da un minimo di

€ 100,00 ad un massimo di € 5.000,00 commisurata, ad insindacabile giudizio dell’Ente, alla gravità dell’adempimento; L’applicazione di tre penali consecutive o il mancato pagamento di una di esse, comporterà la revoca della concessione.

ART. 27 = IMPOSTA DI BOLLO

L'Ente si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservanza delle leggi sul bollo, l'annotazione indicante se l'operazione di cui

(27)

trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono portare la predetta annotazione, così come indicato ai precedente artt. 7 e 9, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

ART. 28 = SICUREZZA DEI DATI

Il Tesoriere si impegna ad utilizzare i sistemi di sicurezza più aggiornati con particolare riferimento alla lunghezza delle chiavi di crittografia ed ai sistemi di server: Le comunicazioni telematiche tra Ente e tesoriere devono avvenire su canali sicuri crittografati;

Il Tesoriere è tenuto all’osservanza della normativa vigente in materia di privacy.

ART. 29 = RECESSO UNILATERALE DELL’ENTE DAL CONTRATTO

L ‘Ente ha facoltà di risolvere in qualunque tempo il presente contratto di appalto mediante il solo pagamento dei servizi eseguiti senza che l’appaltatore possa nulla eccepire o richiedere, fermo restando tutti i diritti spettanti all’Ente per il periodo di gestione del servizio.

ART. 30 =RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si richiamano alla legge bancaria ed alle leggi e regolamenti statali e regionali che disciplinano l'attività dell'Ente.

ART. 31 =DOMICILIO

Agli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, le parti contraenti conservano domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa.

(28)

ART. 32 =SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto, compresi quelli relativi alla eventuale registrazione, sono a carico del Tesoriere.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Ente ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI:

Il Segretario Direttore _________________

Per la Banca _______________________

Il Funzionario Verona,

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