QUADRI ORARI ISTITUTI PROFESSIONALI Allegato 3H
Indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo”
BIENNIO
Area generale comune a tutti gli indirizzi
ASSI CULTURALI Monte ore Biennio Insegnamenti Monte ore di riferimento
Asse dei linguaggi 462 ore Italiano
Inglese
264 198
Asse matematico 264 ore Matematica 264
Asse storico sociale 264 ore Storia, Geografia,
Diritto e economia
132 132
Scienze motorie 132 ore Scienze motorie 132
RC o attività alternative 66 ore RC o attività alternative 66
Totale ore Area generale 1.188 ore
1188
Area di indirizzo
Asse scientifico, tecnologico e professionale
924 ore Scienze integrate 132
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
132
Tecniche e tecnologie della comunicazione visiva
198
Linguaggi fotografici e dell’audiovisivo
132
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
330
Totale Area di Indirizzo 924 ore
924
di cui in compresenza con ITP 396 ore
TOTALE BIENNIO 2.112 ore
Di cui: Personalizzazione degli apprendimenti
264 ore
TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)
Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali) Area generale comune a tutti gli indirizzi
Assi culturali Insegnamenti Monte ore
3 anno
Monte ore 4 anno
Monte ore 5 anno
Asse dei linguaggi Lingua italiana 132 132 132
Lingua inglese 66 66 66
Asse storico sociale Storia 66 66 66
Asse matematico Matematica 99 99 99
Scienze motorie 66 66 66
IRC o attività alternative 33 33 33
Totale ore Area generale 462 462 462
AREA DI INDIRIZZO
(594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali)Area di indirizzo
Assi culturali Insegnamenti 3 anno 4 anno 5 anno
Asse scientifico tecnologico e professionale
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99/165 99/165 99/165 Tecnologie della fotografia e degli audiovisivi 99 99 99 Progettazione e realizzazione del prodotto
fotografico e audiovisivo
165/231 165/231 165/231
Storia delle arti visive 66 66 66
Linguaggi e tecniche della fotografia e dell’
audiovisivo
66/99 66/99 66/99
Totale area di indirizzo 594 594 594
di cui in compresenza 594
QUADRI ORARI ISTITUTI PROFESSIONALI Allegato 3I
Indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”
BIENNIO
Area generale comune a tutti gli indirizzi
ASSI CULTURALI Monte ore Biennio
Insegnamenti Monte ore di riferimento Asse dei linguaggi 462 ore Italiano
Inglese
264 198
Asse matematico 264 ore Matematica 264
Asse storico sociale 264 ore Storia, Geografia, Diritto e economia
132
132
Scienze motorie 132 ore Scienze motorie 132
RC o attività alternative
66 ore RC o attività alternative 66
Totale ore Area generale
1.188 ore 1188
Area di indirizzo
Asse dei linguaggi 924 ore Seconda lingua straniera 132/165 Asse scientifico,
tecnologico e professionale
TIC 132/165 Scienze integrate 132/165
Metodologie operative 198/297 Scienze umane e sociali 165/231 di cui in compresenza
con ITP
396 ore
Totale Area di Indirizzo
924 ore 924
TOTALE BIENNIO 2.112 ore Di cui:
Personalizzazione degli apprendimenti
264 ore
TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)
Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali) Area generale comune a tutti gli indirizzi
Assi culturali Insegnamenti Monte ore 3 anno
Monte ore 4 anno
Monte ore 5 anno
Asse dei linguaggi Lingua italiana 132 132 132
Lingua inglese 66 66 66
Asse storico sociale
Storia 66 66 66
Asse matematico Matematica 99 99 99
Scienze motorie 66 66 66
IRC o attività alternative
33 33 33
Totale ore Area
generale
462 462 462
AREA DI INDIRIZZO (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali)
Area di indirizzo
Assi culturali Insegnamenti 3 anno 4 anno 5 anno
Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera 66/99 66/99 66/99
Asse scientifico tecnologico e professionale
Metodologie operative 99/132 66/99 66/99
Igiene e cultura medico sanitaria 132/165 132/165 132/165 Psicologia generale e applicata 99/165 99/165 99/165 Diritto, economia e tecnica
amministrativa del settore socio-sanitario
99/132 132/165 132/165
Totale area di indirizzo 594 594 594
QUADRI ORARI ISTITUTI PROFESSIONALI Allegato 3L
Indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico”
BIENNIO
Area generale comune a tutti gli indirizzi
ASSI CULTURALI Monte ore Biennio
Insegnamenti Monte ore di riferimento Asse dei linguaggi 462 ore Italiano
Inglese
264
198
Asse matematico 264 ore Matematica 264
Asse storico sociale 264 ore Storia, Geografia, Diritto e economia
132
132
Scienze motorie 132 ore Scienze motorie 132
RC o attività alternative
66 ore RC o attività alternative 66
Totale ore Area generale
1.188 ore
1188
Area di indirizzo
Asse scientifico, tecnologico e professionale
924 ore Scienze integrate 132/264
TIC 132 Anatomia Fisiologia igiene 132/165
Rappresentazione e modellazione odontotecnica
132/198
Esercitazioni di laboratorio di odontotecnico 264/297 di cui in compresenza
con ITP
396 ore Totale Area di
Indirizzo
924 ore 924
TOTALE BIENNIO 2.112 ore Di cui:
Personalizzazione degli apprendimenti
264 ore
TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)
Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali) Area generale comune a tutti gli indirizzi
Assi culturali Insegnamenti Monte ore
3 anno
Monte ore 4 anno
Monte ore 5 anno
Asse dei linguaggi Lingua italiana 132 132 132
Lingua inglese 66 66 66
Asse storico sociale
Storia 66 66 66
Asse matematico Matematica 99 99 99
Scienze motorie 66 66 66
IRC o attività alternative 33 33 33
Totale ore Area generale 462 462 462
AREA DI INDIRIZZO (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali)
Area di indirizzo
Assi culturali Insegnamenti 3 anno 4 anno 5 anno
Asse scientifico tecnologico e professionale
Anatomia Fisiologia Igiene
66/99
Gnatologia 66/99 66/99
Rappresentazione e modellazione odontotecnica
132/165 132/165 Esercitazioni di laboratorio di
odontotecnica
198/264 198/264 231/297 Scienze dei materiali dentali 132/165 132/165 132/165
Diritto e legislazione socio-sanitaria 66
Totale area di indirizzo 594 594 594
di cui in compresenza 891
QUADRI ORARI ISTITUTI PROFESSIONALI Allegato 3M
Indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico”
BIENNIO Area generale comune a tutti gli indirizzi
ASSI CULTURALI Monte ore Biennio Insegnamenti Monte ore di riferimento Asse dei linguaggi 462 ore Italiano
Inglese
264
198
Asse matematico 264 ore Matematica 264
Asse storico sociale 264 ore Storia, Geografia, Diritto e economia
132
132
Scienze motorie 132 ore Scienze motorie 132
RC o attività alternative
66 ore RC o attività alternative 66 Totale ore Area
generale
1.188 ore
1188
Area di indirizzo
Asse scientifico,tecnologico e professionale
924 ore Scienze integrate 132/264
TIC 132 Discipline sanitarie 132/165
Ottica, ottica applicata 132/165 Esercitazioni di lenti oftalmiche 264/330 di cui in compresenza
con ITP
396 ore Totale Area di
Indirizzo
924 ore 924
TOTALE BIENNIO 2.112 ore Di cui:
Personalizzazione degli apprendimenti
264 ore
TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)
Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali) Area generale comune a tutti gli indirizzi
Assi culturali Insegnamenti Monte ore 3 anno
Monte ore 4 anno
Monte ore 5 anno
Asse dei linguaggi Lingua italiana 132 132 132
Lingua inglese 66 66 66
Asse storico sociale
Storia 66 66 66
Asse matematico Matematica 99 99 99
Scienze motorie
66 66 66
IRC o attività alternative
33 33 33
Totale ore Area
generale
462 462 462
AREA DI INDIRIZZO (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali)
Area di indirizzo
Assi culturali Insegnamenti 3 anno 4 anno 5 anno
Asse scientifico tecnologico e professionale
Discipline sanitarie 66/132 132/165 132/165 Ottica, ottica applicata 99/165 132/165 132/165 Esercitazioni di lenti oftalmiche 132/165 66 66 Esercitazioni di optometria 99/132 132/165 99/132 Esercitazioni di contattologia 66 66/99 66 Diritto e legislazione socio-
sanitaria
66
Totale area di indirizzo 594 594 594
di cui in compresenza 891
A
LLEGATO4
CORRELAZIONE TRA QUALIFICHE E DIPLOMI IEFP E INDIRIZZI DEI PERCORSI QUINQUENNALI DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, articolo 3, COMMA 3
INDIRIZZI DI STUDIO decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, articolo 3, comma 1Qualifiche triennali IeFP Allegato 1 alle Linee Guida sugli organici raccordi tra i percorsi degli IP e i percorsi IeFP – Intesa in Conferenza unificata 16 dicembre 2010, recepita con D.M. n.4/2011 Repertorio nazionale delle qualifiche di IeFP - Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010 , 27 luglio 2011 e 19 gennaio 2012 (22 QUALIFICHE TRIENNALI
)
Diplomi quadriennali IeFP Allegato 1 alle Linee Guida sugli organici raccordi tra i percorsi degli IP e i percorsi IeFP – Intesa in Conferenza unificata 16 dicembre 2010, recepita con D.M. n.4/2011 Repertorio nazionale delle qualifiche di IeFP - Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, 27 luglio 2011 e 19 gennaio 2012 (21 DIPLOMI PROFESSIONALI QUADRIENNALI
) a)AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE
OPERATORE AGRICOLO (Allevamento animali domestici/ Coltivazione / Silvicoltura salvaguardia dell’ambiente) OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
TECNICO AGRICOLO TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE b)PESCA COMMERCIALE E PRODUZIONI ITTICHE OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE c)INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY
OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO OPERATORE DELLE CALZATURE OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE OPERATORE EDILE OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE OPERATORE DEL LEGNO OPERATORE DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO OPERATORE MECCANICO OPERATORE GRAFICO (Stampa e allestimento / Multimedia) TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO TECNICO EDILE TECNICO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE TECNICO DEL LEGNO TECNICO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE TECNICO GRAFICO
d)MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE OPERATORE ELETTRICO OPERATORE ELETTRONICO OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI OPERATORE MECCANICO _
TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE TECNICO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI TECNICO ELETTRICO TECNICO ELETTRONICO TECNICO DI IMPIANTI TERMICI TECNICO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE _ e)GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE f) SERVIZI COMMERCIALI
OPERATORE AMMINISTRATIVO – SEGRETARIALE OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA OPERATORE GRAFICO (Stampa e allestimento / Multimedia) OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI
TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE TECNICO GRAFICO g)ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE (Preparazione pasti / Servizi di sala e bar) OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA (Strutture ricettive / Servizi del turismo) TECNICO DI CUCINA TECNICO DI SALA E BAR TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTUVA E DEL TEMPO LIBERO
h)SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO OPERATORE GRAFICO (Stampa e allestimento / Multimedia)TECNICO GRAFICO i) SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE l) ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO m)ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO OPERATORE DEL BENESSERE (Estetica/Acconciature)TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI TECNICO DELL’ACCONCIATURA Le qualifiche e i diplomi professionali evidenziati in grigio trovano riferibilità in più indirizzi dell’istruzione professionale.
NOTE AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra- zione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana- zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
— Si riporta l’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Uffi- ciale 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti) . — ( Omissis ).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen- ti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse- re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale .
( Omissis ).
— Si riporta l’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percor- si dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d) , della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale . 16 maggio 2017, n. 112, Supplemento ordinario:
«Art. 3 (Indirizzi di studio) . — ( Omissis ).
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle po- litiche sociali, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i profili di uscita degli indirizzi di studio di cui al comma 1, i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. Con il medesimo decreto è indicato il riferimento degli indirizzi di studio alle attività economiche referen- ziate ai codici ATECO adottati dall’Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati almeno sino a livello di sezione e di correlate divisioni. Il decreto con- tiene altresì le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo art. 11, e le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi di istruzio- ne e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell’istruzione professionale anche al fine di facilitare il sistema dei pas- saggi di cui all’art. 8.
( Omissis ).».
— Si riporta l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante
«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle re- gioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale . 17 marzo 1997, n. 63, Supplemento ordinario:
«Art. 21. — 1. L’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autono- mia e della riorganizzazione dell’intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all’intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e
programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l’estensione ai cir- coli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professio- nali e degli istituti d’arte ed ampliando l’autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si ap- plicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi di- rettivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo.
Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commis- sioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le nor- me di cui all’art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l’attribuzione della persona- lità giuridica e dell’autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al com- ma 1, anche tra loro unificate nell’ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono indivi- duati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell’istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una disper- sione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l’autonomia sono attribuite alle istitu- zioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensiona- mento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle real- tà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l’adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa del- le istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l’acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall’assegnazione dello Stato per il fun- zionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attri- buita senza altro vincolo di destinazione che quello dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L’attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l’utilizza- bilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d’anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanzia- ria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l’acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell’istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono con- fluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa ob- bligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequati- va è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilan- cio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordi- naria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti (76).
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni pre- ventive per l’accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione ar- tistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione del- la flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordi- namento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezio- ne, dell’unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distri- buzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti pre- visti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cin- que giorni settimanali anche sulla base di un’apposita programmazione plurisettimanale.
9. L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiet- tivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e pro- grammata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di inse- gnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà proget- tuale, compresa l’eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltati- vi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione de- gli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per cia- scuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l’obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica le isti- tuzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consor- ziate, ampliamenti dell’offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell’ambito di accordi tra le regioni e l’amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazio- ne e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggior- namento educativi, il Centro europeo dell’educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l’autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secon- do i princìpi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare con- venzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regola- mentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.
[Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche].
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l’auto- noma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la ge- stione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell’affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell’art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istru- zione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l’autonomo apporto delle diverse com- ponenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle speci- fiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri (79):
a) armonizzazione della composizione, dell’organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell’amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 non- ché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell’art. 12, comma 1, lettera p) ;
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1, lettera g) ;
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a nor- ma dell’art. 12, comma 1, lettera i) ;
e) attuazione delle disposizioni di cui all’art. 59 del decreto legi- slativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salva- guardia del principio della libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l’individuazione di nuove figure professionali del per- sonale docente, ferma restando l’unicità della funzione, ai capi d’istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del de- creto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente leg- ge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l’affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi col- legiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l’organizza- zione e le attribuzioni dell’amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell’art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ;
d) l’attribuzione della dirigenza ai capi d’istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequen- tino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell’emanazione del regolamento di cui all’art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizza- ta armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programma- zione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall’inizio dell’attuazione dell’autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, an- che al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
20 -bis . Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d’Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certifica- zione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre
prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d’esame sono definiti nell’ambito dell’apposito regolamento attuativo, d’intesa con la regione Valle d’Aosta.
È abrogato il comma 5 dell’art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.».
— La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione» è pubbli- cata nella Gazzetta Ufficiale . 21 marzo 2000, n. 67.
— Si riporta l’art. 4 della legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante
«Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istru- zione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale . 2 aprile 2003, n. 77:
«Art. 4 (Alternanza scuola-lavoro) . — 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicu- rare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la pos- sibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto le- gislativo su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d’intesa con la Conferenza unifi- cata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l’al- ternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’isti- tuzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto indivi- duale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell’àmbito dell’alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell’istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d’intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d’istruzione e forma- zione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio pro- gettati d’intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazio- ne delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l’assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell’esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le im- prese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell’alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.».
— Si riporta l’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicem- bre 2006, n. 299, Supplemento ordinario:
«622. L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regi- me di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il tito- lo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamen- to adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al
comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolza- no, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/2008.».
— La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del siste- ma nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.
— Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 lu- glio 1999, n. 170.
— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approva- zione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istru- zione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale . 19 maggio 1994, n. 115, S.O
— Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lett. c) , della legge 28 marzo 2003, n. 53»
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103.
— Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante «Definizio- ne delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103.
— Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 no- vembre 2005, n.257, Supplemento ordinario.
— Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musi- cale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea univer- sitari ad accesso programmato di cui all’art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell’art. 2, comma 1, lett. a) , b) e c) , della legge 11 genna- io 2007, n. 1» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32.
— Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante «Defini- zione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell’art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1» è pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32.
— Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Defi- nizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art.4, commi 58 e 68, del- la legge 28 giugno 2012, n. 92» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013, n. 39.
— Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144, Supplemento ordinario.
— Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante «Dispo- sizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, Supplemento ordinario.
— Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ci- clo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i) , della legge 13 luglio 2015, n. 107» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, Supplemento ordinario.
— Si riporta l’art. 13, commi 1, 1 -bis , 1 -ter e 1 -quater , del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Misure urgenti per la tutela dei consuma- tori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economi- che e la nascita di nuove imprese». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2007, n. 26:
«Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico- professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del proce-
dimento di cancellazione dell’ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia) . — 1. Fanno parte del sistema dell’istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all’art. 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finaliz- zati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore.
Nell’art. 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: «economico,» e «tecnologico», e il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formati- vi». Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell’art. 2 e gli articoli 6 e 10.
1 -bis . Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al com- ma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell’istruzione secondaria superiore, finalizza- ti istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall’art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamen- to con il mondo del lavoro e dell’impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l’università e la ricerca e con gli enti locali.
1 -ter . Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al com- ma 1 -bis , con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell’ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un’area di istruzione generale, comu- ne a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei per- corsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessi- vo annuale da definire ai sensi dell’art. 1, comma 605, lettera f) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l’orientamento agli studi universitari e al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore.
1 -quater . I regolamenti di cui al comma 1 -ter sono adottati entro il 31 luglio 2008.».
— Si riporta l’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplifi- cazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale . 25 giugno 2008, n. 147, Supplemento ordinario:
«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica) .
— ( Omissis ).
4. Per l’attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale at- tuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, senti- ta la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organiz- zativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi qua- dri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d. rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il perso- nale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determina- zione della consistenza complessiva degli organici del personale docen- te ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f -bis . definizione di criteri, tempi e modalità per la determina- zione e articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete sco- lastica prevedendo, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell’offerta formativa;
f -ter . nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali pos- sono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti
( Omissis ).».
— Il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 2008, n. 204.
— Si riporta l’art. 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recan- te «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, Supplemento ordinario:
«Art. 52 (Misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS) . — 1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adot- tato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell’occupazione dei giovani:
a) realizzare un’offerta coordinata, a livello territoriale, tra i per- corsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istru- zione e formazione professionale di competenza delle regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all’art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell’art. 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Mi- nistro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:
a) realizzare un’offerta coordinata di percorsi degli istituti tecni- ci superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la colla- borazione multiregionale e facilitare l’integrazione delle risorse dispo- nibili; (142)
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adot- tate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali.
2 -bis . La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la revoca e la redistribuzione del- le risorse stanziate sul fondo di cui all’art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo.
3. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente ar- ticolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi- slazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
— Il decreto-legge 12 settembre 2013 n.104, recante «Misure ur- genti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 mar- zo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, Supplemento ordinario.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il «Regolamento recante coordinamento delle nor- me vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicati- ve in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giu- gno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, Supplemento ordinario.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 lu- glio 2013, n. 155.
— Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente «Regolamento recante norme in materia di adempi- mento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202.
— Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell’11 novembre 2011, recante «Recepimento dell’Accordo tra il Mini- stro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordina- mento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al de- creto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2011, n. 296, Supplemento ordinario.
— Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 23 aprile 2012, recante «Recepimento dell’Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, tra il Mini- stro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure profes- sionali di riferimento nazionale, approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2012, n. 177.
— I decreti interministeriali del Ministero dell’istruzione, univer- sità e ricerca del 24 aprile 2012 e del 13 novembre 2014, resi di concer- to con il Ministero dell’economia e delle finanze, relativi all’adozione dell’Elenco nazionale delle opzioni degli istituti professionali di cui all’art. 8, comma 4, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87» sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170 e nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2015, n. 11.
— Il decreto del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 12 marzo 2015, recante «Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giu- gno 2015, n. 130, Supplemento ordinario.
— Si riporta l’art. 2, comma 1, lettera a) , del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istru- zione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015, recante «Defi- nizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifi- cazioni professionali di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166:
«Art. 2 (Definizioni) . — 1. A integrazione delle definizioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:
a) «Classificazione dei settori economico-professionali»: siste- ma di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Clas- sificazione delle professioni), consente di aggregare in settori l’insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro (Al-
legato 1). I settori economico-professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: comparti, processi di lavoro, aree di attività, attività di lavoro e ambiti tipologici di esercizio;
( Omissis ).».
— Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei co- muni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unifi- cata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, del- le province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di ri- spettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazio- nale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inol- tre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata al- meno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presi- dente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presiden- te del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno».
— Si riporta l’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante «Revisione dei percorsi dell’istruzione professio- nale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d) , della legge 13 luglio 2015, n. 107, pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, Supplemento ordinario:
«Art. 11 (Passaggio al nuovo ordinamento) . — 1. I percorsi di istruzione professionale sono ridefiniti ai sensi del presente decreto a partire dalle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2018/2019.
2. Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscono nei nuovi indirizzi secondo quanto previsto dalla Tabella di confluenza di cui all’Al- legato C, a partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2018/2019.
3. Il passaggio al nuovo ordinamento è supportato dalle indica- zioni contenute nel decreto di cui all’art. 3, comma 3, le quali conten- gono orientamenti riferiti a: sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, per la definizione dei piani triennali dell’offerta formativa e per l’attivazione dei percorsi di cui all’art. 4; predisposizione di mi- sure nazionali di sistema per l’aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti profes- sionali, nonché per l’informazione dei giovani e delle loro famiglie in relazione alle scelte dei nuovi indirizzi di studio. Le misure sono attuate nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
— Si riporta l’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante «Revisione dei percorsi dell’istruzione professio- nale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d) , della legge 13 luglio 2015, n. 107. Pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, Supplemento ordinario:
«Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali) . 1. Il decreto del Presi- dente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazio- ni, continua ad applicarsi esclusivamente:
a) per l’anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;