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C O M U N E D I P A P O Z Z E Provincia di Rovigo Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 -Partita IVA 00226990299 E-Mail: tecnico@comune.papozze.ro.it

02/09/2020

DELIB. N. 58 DEL VALIDAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI NECESSARI ALL'ELABORAZIONE DEL PEF RIFIUTI 2020 SECONDO LA NUOVA METODOLOGIA ARERA. DELEGA AL CONSIGLIO DI BACINO ROVIGO

L'anno DUEMILAVENTI il giorno DUE del mese di SETTEMBRE si è riunita la Giunta Comunale.

La seduta avviene in modalità videoconferenza tramite collegamento multiplo in videochiamata tramite WhatsApp.

presente, avvia la seduta alle ore 12.00 , attesta e riconosce durante l’intera sessione la presenza virtuale dei Sigg.ri.

Il Segretario Comunale MECCA VIRGILIO

Presente Sindaco

1) MOSCA Pierluigi

Presente Vice Sindaco

2) NAVICELLA Riccardo

Presente Assessore

3) MANCIN Chiara

Il sindaco Mosca Pierluigi in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

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1 OGGETTO:

VALIDAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI NECESSARI ALL'ELABORAZIONE DEL PEF RIFIUTI 2020 SECONDO LA NUOVA METODOLOGIA ARERA. DELEGA AL CONSIGLIO DI BACINO ROVIGO

LA GIUNTA COMUNALE VISTI:

– l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

– l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

- l’articolo 107, comma 5, del decreto legge 18 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia) secondo cui “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”;

- l’articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per

l’energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:

- “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio

‘chi inquina paga” (lett. f);

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- “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);

- “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i);

- la Delibera ARERA n. 443/2019/R/Rif del 31.12.2019 con la quale sono stati definiti i

“Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”;

- la Delibera ARERA n. 572020/R/Rif del 03.03.2020 recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio de procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente”;

VISTI altresì:

- l'art. 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale conferendo «alle regioni la competenza di individuare, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, l'ente subentrante nelle funzioni già esercitate dalle predette Autorità»;

- l’art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. 18 agosto 2011, n. 138 conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148 ha stabilito che «Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei», cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;

- la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 recante «Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani», secondo cui:

 la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 3, comma 1);

 gli enti locali ricadenti nei predetti bacini territoriali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di bacino (art. 3, comma 4);

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 i consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d’ambito istituite ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n.

3 ed esercitano le funzioni di regolazione e governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 6 della legge regionale 52/2012 e dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge n. 138/2011;

RILEVATO che:

- tutti i 50 comuni della provincia di Rovigo appartengono al bacino territoriale ottimale denominato “Rovigo”, di seguito anche solo “bacino Rovigo” (D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014);

- il Consiglio di bacino Rovigo, di seguito anche solo “Consiglio di bacino”, è stato costituito, nelle more della liquidazione del Consorzio RSU, in data 12 settembre 2017 mediante la sottoscrizione di apposita convenzione istitutiva, conforme allo schema-tipo approvato con DGRV n. 1117/DGR del 1° luglio 2014, da parte di tutti i comuni del bacino polesano;

- la fase di transizione istituzionale, così come disciplinata dall’art. 5 della legge regionale 52/2012, dal pre-esitente Consorzio RSU Consiglio di bacino è tuttora in corso di perfezionamento e che il Consiglio di bacino sta elaborando il Piano rifiuti del bacino Rovigo, ossia il documento propedeutico all’affidamento a regime del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da disporsi entro il 31/12/2020;

RICHIAMATI:

- l’art. 6.3 della delibera ARERA n.443/2019/R/Rif secondo cui “La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore”;

- l’art. 1.2 della deliberazione ARERA 57/2020/R/Rif secondo cui “Laddove l’Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare

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sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.”

- la definizione contenuta nel MTR allegato alla appena citata delibera, secondo cui “Ente Territorialmente competente è l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed

operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente” (p. 4).

- la nota circolare del Consiglio di bacino prot. n. 106 del 28/02/2020 con la quale si rappresentavano le ragioni per cui nel bacino Rovigo, per l’anno 2020, Ente territorialmente competente è individuato in ciascun comune;

DATO ATTO che:

- tutti i Comuni del bacino Rovigo si trovano nella necessità di procedere alla validazione dei Piani economici finanziari per la tassa rifiuti, in esecuzione alla Delibera ARERA n.443/2019/r/rif del 31.12.2019;

- il Consiglio di bacino, pur non potendosi configurare come Ente territorialmente competente ai fini degli adempimenti connessi all’approvazione della TARI 2020, sta svolgendo un’attività di direzione, coordinamento e supporto ai comuni del bacino Rovigo con l’assistenza specialistica di ANEA, Associazione nazionale degli enti d’ambito;

- nel corso degli incontri territoriali tenutisi nei giorni 21-23 luglio 2020 il medesimo Consiglio di bacino ha rappresentato la propria disponibilità ad essere delegato dai singoli comuni per l’attività di validazione dei dati e delle informazioni necessari all’elaborazione dei PEF 2020 in conformità alle previsioni contenute nell’art. 6.3 della delibera ARERA n. 443/2019/R/Rif e dell’art. 1.2 della deliberazione ARERA 57/2020/R/Rif;

- con nota circolare protocollo n. 807 del 21 agosto 2020 il Consiglio di bacino ha confermato tale disponibilità “considerando che tutti i Comuni del bacino polesano si configurano come gestori del servizio «gestione tariffe e rapporti con gli utenti» (e taluni anche di altri servizi) e che la strutturazione organizzativa di molti Comuni rende difficile garantire la terzietà richiesta per tale attività, si è condivisa l’opzione di concentrare in capo all’Assemblea di bacino l’esercizio dell’attività di validazione, grazie anche all’incarico con Anea per il supporto per l’applicazione del Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 (MTR), per i dati e le informazioni sia di provenienza comunale che per quelli di provenienza del gestore Ecoambiente srl”;

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RITENUTO pertanto di delegare il Consiglio di bacino, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6.3 della delibera ARERA n. 443/2019/R/Rif e all’articolo 1.2 della deliberazione ARERA 57/2020/R/Rif, all’attività di validazione di dati e delle informazioni relativi ai servizi gestiti da Ecoambiente e dal comune per l’elaborazione del PEF rifiuti 2020;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000, è stato espresso il parere favorevole del responsabile del servizio interessato ed il parere favorevole del responsabile del settore economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, attestati e riconosciuti tramite videoconferenza dal segretario comunale;

DELIBERA

1) che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) per le motivazioni di cui sopra, di delegare ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6.3 della delibera ARERA n. 443/2019/R/Rif e all’articolo 1.2 della deliberazione ARERA 57/2020/R/Rif, il Consiglio di bacino Rovigo all’attività di validazione di dati e delle informazioni relativi ai servizi gestiti da Ecoambiente e dal comune ai fini dell’elaborazione del PEF rifiuti 2020;

3) di precisare che il presente atto non comporta assunzione di alcun onere di spesa a carico del bilancio comunale;

successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, attestati e riconosciuti tramite videoconferenza dal segretario comunale;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

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OGGETTO: VALIDAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI NECESSARI ALL'ELABORAZIONE DEL PEF RIFIUTI 2020 SECONDO LA NUOVA METODOLOGIA ARERA.

DELEGA AL CONSIGLIO DI BACINO ROVIGO

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE Lì, 26.08.2020

Luigi BIOLCATI

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla contabile tecnica della presente proposta di deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Lì, 26.08.2020

Luigi BIOLCATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

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DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 58 del 02/09/2020

VALIDAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI NECESSARI ALL'ELABORAZIONE DEL PEF RIFIUTI 2020 SECONDO LA NUOVA METODOLOGIA ARERA. DELEGA AL CONSIGLIO DI BACINO ROVIGO

OGGETTO:

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 -Partita IVA 00226990299 E-Mail: tecnico@comune.papozze.ro.it

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

MOSCA PIERLUIGI MECCA VIRGILIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

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