• Non ci sono risultati.

Città di Latisana. Provincia di Udine REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL INFANZIA PARITARIE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Città di Latisana. Provincia di Udine REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL INFANZIA PARITARIE"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

1

REGOLAMENTO

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE

DELL’INFANZIA PARITARIE

(Approvato con D.C.C. n. 70 del 30 dicembre 2019

Città di Latisana

Provincia di Udine

(2)

2 Sommario

ARTICOLO 1 – OGGETTO ... 2

ARTICOLO 2 – FINALITA’ ... 2

ARTICOLO 3 – DESTINATARI ... 2

ARTICOLO 4 – SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO ... 2

ARTICOLO 5 – REQUISITI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO ... 3

ARTICOLO 6 – TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ... 3

ARTICOLO 7 – CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE ... 4

ARTICOLO 8 – ACCERTAMENTI E CONTROLLI ... 5

ARTICOLO 9 – RISERVATEZZA ... 5

ARTICOLO 10 – ENTRATA IN VIGORE - NORME TRANSITORIE... 5

***

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il Comune riconosce la funzione sociale ed educativa della scuola dell’infanzia, intesa a promuovere, in concerto e ad integrazione dell’opera della famiglia, l’armonico sviluppo della personalità del bambino e a prepararlo alla frequenza della scuola dell’obbligo, e a tal fine prevede l’erogazione in favore delle scuole dell’infanzia paritarie legalmente riconosciute di contributi economici a sostegno delle proprie spese di funzionamento.

2. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di accesso e di erogazione di contributi a sostegno delle spese di gestione delle scuole dell’infanzia paritarie aventi sede operativa nel Comune di Latisana.

ARTICOLO 2 – FINALITA’

I contributi a sostegno delle spese di gestione delle scuole dell’infanzia paritarie disciplinati dal presente Regolamento sono finalizzati a garantire il regolare funzionamento del servizio di scuola dell’infanzia in favore delle famiglie interessate ad accedervi, in zone del territorio comunale ove non siano disponibili analoghe strutture pubbliche, o queste siano insufficienti a sopperire alla domanda delle famiglie.

ARTICOLO 3 – DESTINATARI

Sono destinatarie dei contributi disciplinati dal presente Regolamento le scuole dell’infanzia paritarie riconosciute dal MIUR, ed aventi la propria sede operativa nel territorio del Comune di Latisana, qualunque sia la forma giuridica del soggetto gestore, purché in possesso dei requisiti di accesso all’intervento previsti all’articolo 5.

ARTICOLO 4 – SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

a) spese per il personale;

b) spese generali di funzionamento della scuola;

(3)

3 c) spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per l’acquisto di arredi, attrezzature e materiale didattico;

d) spese necessarie per l’inserimento di alunni con handicap o aventi comunque necessità di un sostegno specialistico, qualora tali interventi non siano già finanziati con leggi statali o regionali di settore;

e) spese per l’ammissione gratuita o semigratuita al servizio di alunni in disagiate condizioni economiche.

ARTICOLO 5 – REQUISITI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO

1. Costituiscono requisiti per l’accesso ai contributi di cui al presente Regolamento:

a) il riconoscimento della parità scolastica ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62;

b) l’attuazione di un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;

c) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti;

d) possibilità e disponibilità all’inserimento di alunni con handicap o in ulteriori diverse condizioni di svantaggio documentate dalle autorità mediche o del servizio socio-assistenziale competenti, avvalendosi di personale idoneo secondo le normative vigenti in materia;

e) la disponibilità di personale docente in possesso del titolo di abilitazione previsto dalle leggi in materia e assunto conformemente ai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro; essere in regola con il pagamento degli stipendi del personale a qualunque titolo assunto e con i relativi contributi previdenziali e assicurativi;

f) il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sanità, alimentazione, sicurezza e adeguatezza delle strutture; essere in regola con il pagamento di imposte e tasse statali e locali; essere dotati di idonea polizza assicurativa per danni occorsi agli utenti nel corso delle attività;

g) pubblicità dei bilanci;

h) garantire l’accesso a tutti i bambini nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione e condizioni personali e sociali, sino ad esaurimento dei posti disponibili;

i) stabilire, solo nel caso in cui le richieste di iscrizione superino la capienza massima della struttura, criteri di priorità per i bambini residenti nel Comune di Latisana, salva la necessità di garantire la continuità educativa in favore dei bambini che abbiano iniziato negli anni scolastici precedenti il proprio percorso scolastico presso la struttura.

ARTICOLO 6 – TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di contributo deve essere presentata per ogni anno scolastico, entro il 15 ottobre dell’anno scolastico stesso, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune, salva la disposizione transitoria di cui all’articolo 10, comma 2.

2. La domanda deve essere corredata da idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, l’indicazione del numero di bambini iscritti alla data di presentazione della domanda e il numero di sezioni attivate, con separata indicazione dei bambini iscritti alla cosiddette “sezioni primavera” o analoghe, la retta applicata per l’anno scolastico in corso, incluse le eventuali agevolazioni, l’eventuale disponibilità di posti gratuiti o semigratuiti per famiglie in situazione di disagio economico, nonché l’impegno alla presentazione del bilancio consuntivo dell’anno in corso entro il 31 agosto dell’anno successivo alla presentazione della domanda.

(4)

4 3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante e sottoscrittore della domanda;

b) l’ultimo bilancio consuntivo disponibile;

c) una relazione illustrativa sulle attività svolte nell’anno scolastico precedente;

e, ai fini programmatori

d) un previsionale triennale di gestione che descriva gli obiettivi che le strutture scolastiche intendono perseguire, e le conseguenti azioni che intendono compiere sui seguenti piani:

- piano del personale in termini di contrattualistica, stabilità ovvero turnover, previdenza e contributi, formazione;

- piano dell’offerta scolastica in termini di progettualità e stile didattico, con particolare riferimento all’anno scolastico in corso;

- piano degli investimenti per manutenzioni e riqualificazioni strutturali e tecnologiche;

- piano delle iscrizioni tenuto conto dell’andamento demografico e delle attività di promozione per incentivare le stesse iscrizioni;

Qualora le attività previste siano soggette a cambiamenti o sospensioni, le strutture si impegnano a descriverne le ragioni in allegato al previsionale triennale successivo.

ARTICOLO 7 – CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE

1. In sede di approvazione del Bilancio di previsione, il Comune provvede allo stanziamento dell’ammontare complessivo delle somme destinate all’erogazione dei contributi di cui al presente Regolamento.

2. L’importo complessivamente stanziato viene ripartito proporzionalmente tra i richiedenti che abbiano presentato regolare domanda di ammissione al beneficio nei termini prescritti dal presente Regolamento, secondo i seguenti criteri:

a) il 70% del fondo complessivo sulla base del numero assoluto di bambini iscritti all’atto di presentazione della domanda, inclusi gli iscritti alla Sezione Primavera ove istituita, mediante divisione della quota parte del fondo per il numero totale degli alunni iscritti, e successiva moltiplicazione del valore così ottenuto per il numero di alunni di ciascuna scuola dell’infanzia;

b) il 20% del fondo complessivo sulla base del numero di sezioni attive nelle scuole all’atto della presentazione della domanda (incluse le Sezioni Primavera), mediante divisione della quota parte del fondo per il numero totale delle sezioni, e successiva moltiplicazione del valore così ottenuto per il numero di sezioni di ciascuna scuola dell’infanzia;

c) il 10% del fondo complessivo sulla base dell’attivazione di servizi aggiuntivi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: aperture nel periodo estivo, nelle vacanze natalizie/pasquali, sabato mattina, pre/post accoglienza), valutabili in termini di numero di ore di servizio aggiuntivo reso.

3. L’importo del contributo determinato come disposto al punto precedente viene liquidato entro il 31 dicembre dell’anno scolastico cui si riferisce, salve eventuali dilazioni del termine dovute ad esigenze istruttorie nei casi stabiliti all’articolo 8.

4. Nel caso in cui prima del termine dell’anno scolastico si rendano successivamente disponibili risorse ulteriori rispetto a quelle inizialmente stanziate come disposto al comma 1, la Giunta

(5)

5 comunale ha facoltà eventualmente di deliberare l’utilizzo di tali risorse ad integrazione del contributo già concesso per l’anno scolastico in corso. In tal caso la somma complessiva verrà ripartita tra i richiedenti con la stessa proporzione con cui è stata ripartita la prima parte del contributo. In assenza di espressa deliberazione della Giunta, le maggiori somme resesi disponibili vengono imputate al contributo per l’anno scolastico successivo.

ARTICOLO 8 – ACCERTAMENTI E CONTROLLI

1. Il Comune ha la facoltà di richiedere chiarimenti, regolarizzazioni o integrazioni in relazione a dichiarazioni o documentazione irregolari o incomplete. In tali casi, al richiedente il contributo deve essere concesso un termine non inferiore a giorni 10 per fornire i chiarimenti o le integrazioni richieste.

2. Il Comune ha la più estesa facoltà di verifica delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della scuola in sede di richiesta di contributo, ed a tal fine può eventualmente richiedere l’ulteriore esibizione di documentazione tecnica ed amministrativa a dimostrazione del possesso dei requisiti di legge per il funzionamento della scuola. In tali casi, al richiedente il contributo deve essere concesso un termine non inferiore a giorni 15 per esibire o fornire copia della documentazione richiesta.

3. Al fine di verificare l’effettiva realizzazione del progetto didattico presentato contestualmente alla richiesta di contributo, il Comune può richiedere relazioni sullo stato di avanzamento delle attività previste, concordare verifiche e sopralluoghi, incontrare il comitato di gestione o ulteriore organismo analogo, qualora costituito.

4. L’esito negativo dei controlli, la mancata presentazione della documentazione richiesta, o il rifiuto del richiedente il contributo a collaborare nelle verifiche previste ai commi precedenti, comportano la perdita del contributo per l’anno scolastico in corso al momento dell’avvio delle procedure di controllo e la restituzione di quanto nel frattempo corrisposto.

ARTICOLO 9 – RISERVATEZZA

1. In relazione alle attività che saranno eseguite in attuazione del presente Regolamento, le parti sono tenute ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”), la normativa di attuazione e di adeguamento al Regolamento, nonché di ogni ulteriore norma vigente a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la “Normativa Applicabile”).

ARTICOLO 10 – ENTRATA IN VIGORE - NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento diviene efficace a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

2. Per l’anno scolastico 2019/2020 il termine per la presentazione della domanda di accesso al contributo è posticipato al 20 gennaio 2020. Le istanze di contributo eventualmente già presentate per l’anno scolastico 2019/2020 preliminarmente all’approvazione del presente Regolamento si considerano parziali, e necessitano di essere ripresentate con le modalità disciplinate all’articolo 6 limitatamente ai commi 2 e 3 lettere a), b) e c).

3. Per l’anno scolastico 2019/2020 l’ammontare del contributo verrà erogato ai richiedenti sulla base delle sole voci di cui ai punti a) e b) dell’articolo 7, e le relative percentuali di ripartizione del fondo disponibile sono rideterminate rispettivamente nel 75% e 25%.

Riferimenti

Documenti correlati