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Dato atto che le disposizioni del D.L. 223/2006 obbligano i Comuni ad adeguare la propria regolamentazione in materia di attività produttive di beni

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Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 28/06/2007.

Oggetto: Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa alla luce delle modifiche alla legge 241/1990, del d.l. 223/2006 (e relativa legge di conversione), del d.l. 7/2007 (e relativa legge di conversione) e della normativa regionale in materia

LA GIUNTA

Dato atto che l’Amministrazione Comunale di Oliveto Citra ha avviato da tempo un percorso di semplificazione amministrativa attraverso l’istituzione e la valorizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive;

Considerato che le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura del complesso normativo di competenza dell’Amministrazione locale anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria;

Considerato in particolare che con l’approvazione del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006) e della legge 4 agosto 2006, n. 248

“Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” (G.U. 11 agosto 2006, n. 186, s.o.

n. 183) vengono introdotte disposizioni e principi di carattere innovativo fondate sulla liberalizzazione delle attività economiche mediante l’eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo al libero dispiegarsi della concorrenza fra le imprese;

Considerato che con le medesime disposizioni si ritengono incompatibili con l’ordinamento comunitario e con i principi costituzionali in materia di libertà di impresa i seguenti limiti:

a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;

b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;

d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;

e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;

f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;

f-bis) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico- sanitarie.

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Dato atto che le disposizioni del D.L. 223/2006 obbligano i Comuni ad adeguare la propria regolamentazione in materia di attività produttive di beni e servizi alle disposizioni ed ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria come recepiti dal legislatore nazionale;

Considerato che analogo obbligo di adeguamento incombe sulla Regione al fine di adeguare le disposizioni legislative e regolamentari ai medesimi principi;

Considerato che detto decreto-legge, come convertito in legge, contiene numerose disposizioni innovative in merito alle modalità di disciplina delle attività commerciali ed in generale delle attività produttive di beni e servizi con particolare riferimento all’art. 3 dello stesso che recita: “1.

Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande; b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare; d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale; e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario; f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti; f- bis) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico- sanitarie. 2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. 4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.”.

Considerato che il comma 1 del citato art. 3 si riferisce espressamente alle attività di cui al dlgs 114/1998 ed alle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato che il comma 3 del citato art. 3 prevede l’abrogazione delle norme nazionali in contrasto con le specifiche disposizioni dello stesso comma 1;

Considerato che il comma 4 del citato art. 3 prevede l’obbligo di adeguamento non solo alle disposizioni ma anche ai principi contenuti nel decreto legge entro il 1 gennaio 2007 da parte delle regioni e degli enti locali ciascuno per quanto attiene alle proprie competenze;

Considerato che fra i principi del decreto legge vanno annoverati quelli espressamente richiamati dall’art. 3 nonchè quelli esplicitati nell’art. 1: “Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il

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rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro”

Considerata la necessità e l’opportunità di dettare disposizioni di prima attuazione al fine di adeguare la normativa comunale alle nuove disposizioni in materia e, soprattutto, ai principi di liberalizzazione, semplificazione ed eliminazione delle barriere di accesso al mercato da parte delle imprese contenuti nelle disposizioni del decreto-legge;

Ritenuto incompatibile con i principi del decreto legge una regolamentazione delle attività produttive (anche diverse da quelle di cui al comma 1 dell’art. 3 del decreto legge citato) che preveda barriere di accesso al mercato e limitazioni amministrative consistenti in distanze, parametri numerici o altri analoghi contingenti diretti alla protezione economica del mercato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007 nell’ambito della quale è stata attuata una seconda fase di misure di liberalizzazione e di semplificazione ancor più impattante ed articolata in più interventi (decreto-legge di immediata attuazione, disegno di legge di riforma, emendamenti a disegni di legge pendenti in Parlamento);

Considerato che tale deliberazione contiene anche l’approvazione di misure urgenti poi confluite nel Decreto-Legge gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” (GU n. 26 del 1-2-2007), testo in vigore dal 2 febbraio 2007;

Visto in particolare l’art. 10 del decreto-legge che dispone: “ ....2. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

... 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5. 7.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5”;

Dato atto che tale disposizione determina l’immediata liberalizzazione delle attività di acconciatore ed estetista fermi restando i requisiti professionali ed igienico-sanitari;

Tutto ciò premesso e considerato e preso atto che allo stato attuale le attività economiche soggette a regolamentazione comunale che possono essere rilevanti ai fini dell’applicazione dei principi contenuti nel decreto sono:

- attività di vendita di quotidiani e periodici - distributori di carburante

- farmacie - estetisti - acconciatori

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- esercizi di somministrazione - esercizi di vicinato

- medie strutture di vendita - grandi strutture di vendita - forme speciali di vendita - commercio su aree pubbliche

Considerato che talune di queste attività (farmacie, distributori di carburanti, grandi strutture di vendita) non possono essere regolamentate dall’Amministrazione comunale in mancanza di un provvedimento legislativo regionale di adeguamento;

Considerato che talune delle citate attività (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita) non prevedono, in base alla legislazione nazionale e regionale elementi di contrasto con le previsioni del d.l. 223/2006;

Ritenuto inoltre opportuno fornire alcune indicazioni interpretative in merito alle disposizioni del decreto legge 223/2006 come convertito nella legge 248/2006 al fine di evitare interpretazioni diversificate e non coerenti da parte dei vari uffici e dei cittadini;

Considerato che con le disposizioni del Decreto-Legge i Comuni sono obbligati ad adeguare le proprie disposizioni alle disposizioni ed ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria come recepiti dal Governo nel citato atto e che analogo obbligo di adeguamento incombe sulla Regione al fine di adeguare le disposizioni legislative e regolamentari ai medesimi principi;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la Legge 11 febbraio 2005, n. 15 “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa”;

Visto il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale” ed in particolare l’art. 3 del D.L. con il quale viene introdotta una nuova disciplina dell’art. 19 della legge 241/1990 e la legge n. 80/2005 di conversione in legge di detto decreto;

Considerato che con le modifiche apportate dal D.L. 35/2005 viene dettata una disciplina amministrativa meno semplificata e più restrittiva del campo di applicazione della DIA, che prevede un ampio campo di esclusione ed una efficacia differita della stessa (decorsi 30 giorni), introducendo poi un doppio obbligo di comunicazione (30 giorni prima ed al momento di inizio dell’attività);

Considerato inoltre che le modifiche apportate sia dalla legge 15/2005 che dal decreto-legge 35/2005 non sono immediatamente applicabili in virtù di quanto previsto dall’art. dall’art. 29 comma 2 della legge 241/1990 così come modificata dalla stessa legge 15/2005;

Visto l’art. 22 della stessa legge 15/2005 che prevede: “Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, i procedimenti amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti. In mancanza, si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990 come modificata dalla presente legge”;

Visto l’art. 117 della Costituzione il quale dispone “I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite“;

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Visto l’art. 29, comma 2, della legge 241/1990 il quale dispone: “Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”;

Ritenuto opportuno, con riferimento alle modifiche introdotte con la legge 15/2005 prevedere l’applicazione ai procedimenti di competenza dello Sportello Unico, dell’istituto della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui al nuovo art. 10 bis della legge 241/1990;

Vista la necessità di coordinare l’istituto di cui all’art. 10 bis con la previsione della conferenza di servizi in caso di parere negativo di cui al DPR 447/1998 in materia di Sportello Unico per le attività produttive;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, definire delle procedure e dei criteri omogenei per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo che recepiscano e disciplinino conformemente ai principi di efficacia, efficienza, economicità e pubblicità i procedimenti di competenza comunale alla luce delle riforme contenute negli atti citati;

Ritenuto opportuno pertanto procedere ad una revisione complessiva della disciplina comunale in materia di attività produttive che tenga conto delle recenti novità in materia e delle esigenze di radicale semplificazione amministrativa del settore;

Visto il lavoro di analisi ed approfondimento svolto dalla Omniavis srl, incaricata dall’Amministrazione Comunale di predisporre una bozza di regolamentazione e di adeguamento alle nuove disposizioni, tenuto conto del contesto normativo comunitario, nazionale e regionale nonchè della giurisprudenza emersa in materia di disciplina delle attività produttive;

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- di approvare l’allegato 1 contenente “Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa alla luce delle modifiche alla legge 241/1990, del d.l. 223/2006 (e relativa legge di conversione), del d.l. 7/2007 (e relativa legge di conversione) e della normativa regionale in materia” quale parte integrante del presente atto

DELIBERA altresì

- di considerare non più vigente la disciplina comunale di regolamentazione delle attività produttive in contrasto con quanto previsto nel presente atto e pertanto, indirettamente, con la disciplina regionale, nazionale e comunitaria citata nello stesso;

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Allegato 1

Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa alla luce delle modifiche alla legge 241/1990, del d.l. 223/2006 (e relativa legge di conversione), del d.l. 7/2007 (e relativa legge di conversione) e

della normativa regionale in materia

ART. 1 - DICHIARAZIONE DI INIZIO DI ATTIVITA’

1. Per i procedimenti amministrativi di competenza comunale non si applica la disposizione di cui all’art. 19 della legge 241/1990 così come modificata dal D.L. 35/2005 e dalla legge 80/2005.

2. Nei casi in cui, ai sensi della legislazione vigente, l'esercizio di un'attività privata è subordinato al rilascio di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta e altro atto amministrativo di consenso, comunque denominato, l'atto amministrativo previsto è sostituito con la dichiarazione di inizio dell'attività da parte dell'interessato. Si applica la dichiarazione di inizio di attività ad efficacia immediata di cui al presente articolo anche relativamente a:

- installazione di mezzi pubblicitari (insegne di esercizio e tende da sole);

- attività di pubblica sicurezza (agenzie d’affari, cose antiche e usate, noleggio senza conducente, rimessaggio ecc....).

3. La dichiarazione di inizio di attività non si applica, salvo che ciò sia previsto dalla normativa nazionale o regionale:

a) nei casi in cui il rilascio dell'atto amministrativo di consenso è subordinato alla sussistenza di presupposti e requisiti, il cui accertamento comporta valutazioni discrezionali, anche tecniche, da parte dell'amministrazione

b) nei casi in cui è previsto un limite o un contingente complessivo in rapporto all'attività da consentire, salve le espresse previsioni di legge;

c) per i permessi a costruire;

d) per i nulla-osta e vincoli di natura urbanistico-edilizia.

4. Nella dichiarazione è attestata, da parte dell'interessato, l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività, con l'eventuale autocertificazione dell'esperimento delle prove effettuate per la verifica dei presupposti e dei requisiti medesimi.

5. Entro 60 giorni dal ricevimento, l'amministrazione comunale, anche per il tramite degli enti esterni competenti per materia, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti e dispone, ove occorra, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, con provvedimento motivato e notificato all'interessato entro il medesimo termine.

6. Qualora sia possibile, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può provvedere a conformare l'attività alla normativa vigente. Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine l'amministrazione provvede alla verifica e dispone definitivamente in merito alla prosecuzione dell'attività. Trascorsi i 30 giorni di cui al precedente comma senza che l'amministrazione abbia provveduto, l'interessato può proseguire l'attività.

7. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni da parte dell'interessato.

8. La presentazione della dichiarazione di inizio di attività non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo equivale, a tutti gli effetti di legge, a mancata presentazione della dichiarazione ed è dichiarata irricevibile da parte dell’ufficio competente.

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ART. 2 - PREAVVISO DI RIGETTO E CONFERENZA DI SERVIZI

1. Nei procedimenti ad istanza di parte di competenza dello Sportello Unico SUAP, escluse le procedure di DIA, comunicazione o analoghe procedure a carattere non autorizzatorio, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione dell’atto conclusivo del procedimento a carattere negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda a seguito del parere negativo di uno o più enti ed uffici ovvero in base alle risultanze dell’istruttoria accertate d’ufficio.

2. Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti:

a) hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, tendenti a dimostrare l’illegittimità dell’eventuale diniego nonchè gli altri elementi utili al superamento della pronuncia negativa;

b) hanno il diritto di richiedere la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 4 del DPR 447/1998.

3. In relazione a quanto previsto al comma 2 lett. a) del presente articolo:

1) le osservazioni scritte ed documenti devono pervenire, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione. La comunicazione di preavviso di rigetto è validamente comunicata all’interessato, con riferimento ai recapiti indicati nella domanda unica e/o nella documentazione allegata, anche mediante email, telefax, sms ecc…: direttamente all’interessato presso l’indirizzo della propria residenza; direttamente all’interessato presso l’indirizzo della impresa; ai tecnici ed esperti incaricati presso lo studio od al recapito i telefax indicato; agli indirizzi di posta elettronica ed ai recapiti cellulari indicati.

2) la presentazione di osservazioni e documenti interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere ex novo dalla data di presentazione degli stessi.

3) in caso di presentazione di osservazioni o documenti il SUAP acquisisce dagli uffici ed enti competenti il parere in merito ai fini della pronuncia definitiva;

4) le osservazioni e documenti presentati oltre il termine perentorio non sono valutabili ai fini della definizione del procedimento amministrativo. Gli stessi vengono trasmessi agli uffici ed enti competenti per l’eventuale segnalazione di elementi utili all’adozione di provvedimenti di autotutela da parte dell’Amministrazione.

4. In relazione a quanto previsto al comma 2 lett. b) del presente articolo:

1) la richiesta di conferenza di servizi determina l’interruzione del procedimento originario e l’avvio della procedura prevista dal DPR 447/1998 e dagli artt. 14 e seguenti della legge 241/1990;

2) alla conferenza di servizi ha diritto di partecipare l’interessato, anche mediante propri rappresentanti nonchè gli altri soggetti legittimati alla partecipazione al procedimento amministrativo;

5. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni e proposte da parte dell’interessato è data ragione nella motivazione della comunicazione di conclusione del procedimento amministrativo ovvero nel verbale della conferenza di servizi.

ART. 3 - ACCORDI

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1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate nell’ambito del procedimento amministrativo di competenza dello Sportello Unico SUAP, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. Al fine di favorire la conclusione degli accordi, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

3. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

4. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

ART. 4 - CONFERENZA DI SERVIZI

1. Lo Sportello Unico SUAP può convocare la conferenza di servizi nei casi previsti:

a) dall’art. 14 comma 2 della legge 241/1990 b) dall’art. 14 comma 3 della legge 241/1990 c) dall’art. 14 comma 4 della legge 241/1990 d) dall’art. 14 bis della legge 241/1990

2. Lo Sportello Unico SUAP deve convocare la conferenza di servizi secondo quanto previsto dal DPR 447/1998:

a) nel caso in cui l’interessato ne faccia richiesta, nel termine perentorio di 20 giorni ai sensi dell’art. 2 del presente atto;

b) nel caso in cui l’interessato ne faccia richiesta a seguito della scadenza del termine massimo per il rilascio del provvedimento finale anche con riferimento ad uno o più endoprocedimenti;

3. La conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dallo Sportello Unico in accordo con le amministrazioni e gli interessati.

ART. 5 – LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

L’attività di vendita di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. 170/2001 non è più soggetta ai limiti e restrizioni consistenti in:

- rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

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- rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

Si devono considerare pertanto superati, dalla data di approvazione del presente atto:

- le distanze fra esercizi similari o da altre attività economiche;

Con successivo atto saranno approvate le regole ispirate, comunque, ai principi di liberalizzazione.

ART. 6 – LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELL’ACCONCIATURA

Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174 è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

ART. 7 – LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELL’ESTETICA

Le attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

ART. 8 – LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività.

Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

La dichiarazione di inizio di attività deve contenere:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;

b) autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali;

c) ubicazione dell’esercizio;

Sono allegati obbligatori della DIA, ove prescritti da leggi o regolamenti e ove non già nella disponibilità dell’amministrazione:

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a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l’indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all’attività di somministrazione;

b) autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;

c) autocertificazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Sono comprovati mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 i requisiti igienico-sanitari, urbanistico-edilizi, di sorvegliabilità ed ogni altro requisito per il quale non sia prescritta dalla legge la attestazione mediante specifica procedura.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di:

- igiene e sanità degli ambienti e degli alimenti;

- rispetto delle disposizioni di prevenzione incendi;

- rispetto delle disposizioni sull’inquinamento acustico;

- polizia amministrativa;

- orari di apertura;

- ogni altra disposizione che prescriva specifici adempimenti o requisiti per l’esercizio dell’attività.

L’Amministrazione comunale, tenuto conto degli esiti della liberalizzazione delle attività, si impegna a promuovere una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, assicurando che tutte le zone del loro territorio siano adeguatamente servite in funzione del tipo di utenza continuativa o stagionale della zona specifica.

ART. 9 – LIBERALIZZAZIONE DELLA CONSUMAZIONE SUL POSTO IN ESERCIZI DI VICINATO

E’ soppresso il divieto del consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. L’attività può essere avviata senza la necessità di autorizzazioni, comunicazioni, permessi e nulla-osta fermi restando i requisiti igienici e gli eventuali obblighi di notifica ai sensi del reg. Ce 852/2004. Sono inoltre fatte salve le previsioni del vigente regolamento comunale di igiene.

Si intende per:

Esercizio di vicinato: l’attività economica, anche di natura non commerciale (es. artigiana) che abbia presentato comunicazione di avvio di attività ai sensi dell’art. 7 del dlgs 114/1998.

Ai fini del presente atto l’esercizio di vicinato “non commerciale” potrà vendere per il consumo sul posto i prodotti di gastronomia come successivamente definiti anche se non oggetto della comunicazione di cui all’art. 7 del dlgs 114/1998 in quanto prodotti presso l’esercizio;

Prodotti di gastronomia: panini, pizzette, tramezzini, focaccia, sandwich, toast, salumi, formaggi, pizze, gelati ed altri analoghi prodotti a condizione che non richiedano operazioni di cucinatura, fatta eccezione per il semplice riscaldamento anche mediante forno a microonde; primi e secondi piatti precotti; altri prodotti che possono farsi rientrare nella definizione normativa in base alla comune esperienza anche in considerazione delle tradizioni locali o etniche. Spetta all’amministrazione la dimostrazione della non appartenenza di un determinato prodotto ai “prodotti di gastronomia” ai fini della

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contestazione di eventuali illeciti amministrativi. I soggetti abilitati alla vendita per il consumo immediato di prodotti di gastronomia possono vendere per il medesimo fine anche i prodotti necessari alla corretta fruizione dei prodotti di gastronomia (acqua, bibite, dessert ecc...).

Locali dell’azienda: tutti gli spazi a disposizione dell’azienda, a qualunque titolo, sia su area privata che su area pubblica purchè all’interno dell’esercizio o su pertinenze anche esterne.

Arredi dell’azienda: tutti gli arredi utili per la migliore fruizione dei prodotti consumabili sul posto ivi compresi tavoli, sedie, suppellettili ecc...

Somministrazione assistita: Attività materiale consistente nel servizio al tavolo del cliente. A tal fine il gestore dovrà limitarsi alla consegna dei prodotti al banco e non potrà svolgere funzioni di servizio mediante menù o altro servizio assistito. Sono esclusi dal divieto i servizi di assistenza a soggetti portatori di handicap, donne in gravidanza, anziani e minori di età inferiore ai 14 anni.

ART. 10 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUAP 1 Rientrano nelle competenze SUAP:

a) tutti i procedimenti relativi ad attività produttive di beni e servizi, ivi compresi quelli svolti nell'ambito di strutture con destinazione di civile abitazione (es. affittacamere ecc....) e relativi ad ogni settore di attività (agricoltura, commercio, industria, artigianato, servizi);

b) tutti i procedimenti relativi ad attività produttive di beni e servizi anche soltanto "amministrativi"

(es. rinnovi) ed anche nel caso in cui gli stessi seguano a procedimenti attivati presso altri servizi o enti (es. variante a concessione rilasciata dal settore di competenza, richiesta di c.p.i. conseguente ad esame progetto rilasciato dai VV.F. ecc...);

c) per le richieste di permesso di costruire e DIA a carattere edilizio si applica l’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 447/98 come modificato con d.P.R. n. 440/2000, nel senso che l’istruttoria ed il relativo parere tecnico è adottato direttamente dal Responsabile dello Sportello Unico.

d) le disposizioni di cui alla lettera c) si applicano solo ai procedimenti attivati dopo l’entrata in vigore delle presenti disposizioni.

e) installazione di insegne di esercizio e tende da sole installate sull'immobile e/o nelle pertinenze dello stesso con esclusione delle altre insegne, preinsegne e cartelli pubblicitari su area pubblica o privata;

2. Il front-office nei confronti delle imprese e dei cittadini è unico. Le informazioni relative alla presentazione delle istanze, agli adempimenti, alla presentazione di eventuali integrazioni ed al ritiro degli atti sono fornite dallo Sportello Unico avvalendosi, con modalità e forme da definire e su iniziativa del Responsabile SUAP, delle professionalità dei servizi interessati;

3. Restano nella competenza dei singoli servizi ed uffici:

- le attività di programmazione ed adozione di atti generali (PRG, Varianti urbanistiche, regolamenti comunali ecc....);

- le attività non comportanti autorizzazione/licenza o altro atto di assenso (comunicazioni vendite straordinarie, comunicazioni orari e turni di ferie ecc...);

- le attività sanzionatorie quali l'applicazione di sanzioni pecuniarie, sanzioni amministrative, ordinanze igienico-sanitarie, ordinanze di demolizione, segnalazione alla Procura ecc... Copia dei relativi provvedimenti è trasmessa per conoscenza al SUAP;

- gli adempimenti successivi al rilascio dell'autorizzazione unica quali la pubblicazione all'albo pretorio, la notifica/comunicazione del provvedimento finale ad altri enti (sovrintendenza ecc...); la riscossione di diritti o oneri (oneri di urbanizzazione, ici, tarsu, imposta per le insegne ecc....);

- gli accertamenti inerenti il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per lo svolgimento delle attività produttive (es. antimafia, casellario giudiziale, requisiti professionali, destinazione d'uso,

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vincoli urbanistici ecc...);

- la risposta ad eventuali esposti e scritti difensivi nonchè la ricezione del pubblico in merito alle problematiche di cui al presente punto;

- i permessi di costruire e le DD.I.A. qualora il richiedente non è un impresa.

4. Sono in ogni caso soggette a semplificazione le procedure e gli adempimenti relativi:

- alla vidimazione dei registri mediante l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

- alla presentazione di certificati ed altri atti sostituiti dagli strumenti di autocertificazione di cui al DPR 445/2000;

- alla verifica delle autocertificazioni prodotte, mediante il ricorso a conferenze interne dei servizi ed al controllo a campione delle dichiarazioni prodotte;

- collaudo di distributori di carburante, da effettuarsi a cura del professionista privato secondo la procedura di cui all'art. 9 del DPR 447/1998;

5. Nell'ambito della gestione del procedimento unico non è consentito agli uffici che devono rilasciare pareri, nulla-osta o altri atti di consenso comunque denominati subordinare il rilascio del proprio atto alla previa acquisizione di pareri di altri uffici o enti. In tali casi nell'ambito del parere dovranno essere indicati, come prescrizioni, gli ulteriori atti di assenso da acquisire;

6. Ai fini di garantire celerità al procedimento amministrativo, e considerate le novità introdotte in materia, si dettano le seguenti ulteriori disposizioni di semplificazione:

- nell'ambito del procedimento di permesso di costruire o dia edilizia non deve essere acquisito il preventivo parere igienico-sanitario (che sarà acquisito, nei casi previsti dalla legge, al momento dell'inizio dell'attività) salvi i casi, di stretta interpretazione, previsti dalla normativa regionale;

- il pagamento dei diritti di istruttoria è effettuato contestualmente all'istanza ovvero nel corso dell'istruttoria. In ogni caso il mancato pagamento dei diritti, fuori dei casi espressamente previsti per legge, non può ritardare il rilascio o la consegna del titolo autorizzativo finale o la trasmissione dei pareri di competenza;

- l'ufficio protocollo assegna il protocollo in arrivo relativamente alle istanze ed integrazioni presentate dall'interessato. Gli atti devono essere trasmessi tempestivamente allo Sportello Unico;

- lo Sportello Unico favorisce ed incentiva l'inoltro della documentazione da parte dell'interessato e verso l'interessato o il suo incaricato mediante telefax e email;

7. Il Responsabile dello Sportello Unico cura l'aggiornamento del sito internet che rappresenta la fonte ufficiale della documentazione relativa a procedimenti SUAP per quanto attiene alla modulistica, alle schede informative ed alla normativa comunale;

8. Il Responsabile dello Sportello Unico è autorizzato all’adozione degli atti più opportuni per favorire la rapida attivazione dei meccanismi di firma digitale e pagamento on-line dei servizi SUAP anche avvalendosi delle esperienze maturate nell’ambito del territorio regionale;

9. Nell'ambito del procedimento unico SUAP, anche se relativo ad un solo endoprocedimento, il Responsabile dello Sportello Unico coordina gli adempimenti necessari a garantire l'applicazione delle attività di semplificazione amministrativa nel rispetto dei principi di celerità, non formalizzazione e speditezza dell'azione procedendo, se del caso, alla convocazione anche periodica di conferenze interne dei servizi. La conferenza dei servizi si riunisce periodicamente su iniziativa del Responsabile SUAP con le modalità ed i tempi da questo definiti;

10. Gli uffici sono tenuti a trasmettere allo Sportello Unico l'originale o la copia dei fascicoli che ricadono nell'ambito delle competenze dello Sportello Unico con le modalità ed i tempi definiti dal Responsabile SUAP;

11. Gli uffici sono tenuti a trasmettere la modulistica, le schede informative e la normativa di competenza in formato elettronico ai fini del loro inserimento sul sito comunale.

12. Al fine di uniformare l'azione amministrativa ed introdurre nei regolamenti misure di semplificazione e di trasparenza amministrativa:

- le modifiche ai regolamenti comunali inerenti, direttamente o indirettamente, le attività produttive sono predisposti dagli uffici competenti in collaborazione con lo Sportello Unico;

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