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Come uscire da una situazione debitoria

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Come uscire da una situazione debitoria

Autore: Salvatore Cirilla | 07/12/2020

Quali strumenti hai a disposizione per iniziare una nuova vita, senza più pensare ai vecchi debiti pendenti?

Con i tempi che corrono, mantenere le promesse in campo lavorativo, imprenditoriale, o anche solo sociale, è davvero difficile. Il periodo pandemico ha,

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pure, aggravato la situazione, lasciando molti senza occupazione lavorativa, o sull’orlo del baratro fallimentare. Per tali ragioni, ritrovarsi da un momento all’altro in una situazione debitoria irreversibile è all’ordine del giorno. Per evitare che una persona abbia compromessa la propria professione, o la propria figura, per il resto della propria vita, il legislatore ha ideato diversi strumenti finalizzati a riabilitare il proprio stato patrimoniale, al fine di ripartire da zero.

In questo articolo, vedremo come uscire da una situazione debitoria a seconda che questa sia sorta o meno a causa della propria attività lavorativa.

Scoprirai, dunque, il procedimento necessario a riabilitare la propria persona e a ricominciare con una nuova vita, senza più esser perseguitato dagli scheletri del passato.

Cosa si rischia quando si è debitori?

Il maturare di un debito comporta molti rischi per chi è chiamato a soddisfare i propri creditori; rischi che riguardano la tutela e la protezione del proprio patrimonio personale.

Se il tuo creditore dovesse avere in mano (o dovesse ottenere tramite l’autorità giudiziaria) un titolo esecutivo (sentenza, assegno, cambiale) contro di te, saresti sicuramente destinato a ricevere un’azione esecutiva finalizzata alla soddisfazione coattiva del suo credito.

Così, il tuo creditore potrà agire, anche contro la tua volontà, e pignorare:

il tuo stipendio, o la tua pensione;

la tua casa, o altri beni immobili di tua proprietà;

le somme giacenti sul tuo conto corrente o nei libretti postali;

le quote di partecipazione in società;

e, in generale, tutti gli altri beni di proprietà aventi un valore di mercato tale da soddisfare il tuo creditore.

Cosa fare?

La prima cosa da fare è prendere consapevolezza dell’ammontare effettivo dei propri debiti, distinguendo quelli maturati a causa del lavoro, da quelli prettamente personali. Questa operazione è molto importante in quanto ti

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permette di scindere la natura dei debiti e di conoscere l’effettivo ammontare degli stessi, anche al fine di capire a quali rischi puoi incorrere.

Nonostante tu possa essere nullatenente e, quindi, non rischiare di subire un’esecuzione, la posizione debitoria ti imporrà sempre di vivere nell’ombra.

Per tali ragioni, è opportuno che tu possa verificare come cancellare il tuo passato debitorio, magari ripartendo in ambito lavorativo con un nuovo impegno imprenditoriale.

Vediamo, allora, che tipo di procedure ha previsto il legislatore a tutela [1].

Piano del consumatore

Con questa procedura, la legge permette al consumatore di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento; con questo termine, si indica una situazione di squilibrio esistente tra le obbligazioni assunte quotidianamente e le proprie possidenze patrimoniali, che non consentono di pagare i propri debiti regolarmente.

Questa procedura è ammessa solo in favore del consumatore, e, cioè, di colui che, persona fisica, abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale, o professionale, eventualmente svolta.

Potrà proporre ai propri creditori, con l’ausilio di un organismo, un accordo con il quale programmare il pagamento dei debiti, assicurando il regolare adempimento.

Il vantaggio di questa procedura risiede nel fatto che il debitore potrà impegnarsi al pagamento di una percentuale ridotta dei debiti accumulati negli anni, a seconda delle proprie capacità patrimoniali.

Questa proposta non è ammissibile quando il debitore:

è soggetto a fallimento, o ad altre procedure concorsuali;

ha già fatto ricorso a questa procedura, nei precedenti cinque anni;

ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica.

Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la

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fattibilità del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità.

La proposta di accordo è depositata presso il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Unitamente alla proposta devono essere depositati l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia.

Alla proposta di piano del consumatore deve essere, altresì, allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere:

l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti, fisserà con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto; a quell’udienza potranno comparire i creditori che avranno diritto di presentare osservazioni e critiche al piano. Se il giudice procederà all’omologa definitiva, i creditori avranno lo strumento del reclamo per opporsi.

Sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive.

Verificata la fattibilità del piano, il giudice, quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, omologa il piano. Dalla data dell’omologazione del piano, i creditori con causa o

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titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.

Accordo con i creditori

A differenza del piano del consumatore, questa procedura è estesa a tutti i soggetti non fallibili, sia per debiti legati all’attività professionale, o di impresa, sia per debiti ad essa estranei; pertanto, non occorrerà rientrare nella categoria dei consumatori per usufruire di questo strumento.

La procedura è simile a quella prevista col piano del consumatore; soltanto che qui, la volontà dei creditori è fondamentale, non essendo prevista la tutela maggiore riconosciuta al consumatore. Così, ai fini dell’omologazione, è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti esistenti.

Per tale ragione, i creditori dovranno far pervenire dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata, almeno dieci giorni prima dell’udienza. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

L’accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano concordato. L’accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Liquidazione dei beni

In alternativa al consenso dei creditori e al piano del consumatore, il debitore, in stato di sovraindebitamento, può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

Il debitore persona fisica non è ammesso in automatico al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti, ma deve rispettare le seguenti condizioni:

deve cooperare al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

non deve aver beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni

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precedenti la domanda;

deve aver svolto un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, deve aver cercato un’occupazione;

deve aver soddisfatto, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione;

non deve essere stato condannato, né deve aver posto atti in frode ai creditori.

Inoltre, l’esdebitazione non opera quando i debiti derivano da obblighi di mantenimento e alimentari, oppure da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, o da sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

La domanda, da presentarsi sempre al tribunale, deve essere corredata dall’inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere:

l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

La domanda di liquidazione è, inoltre, inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Una volta presentata la domanda, sarà nominato un liquidatore che provveda a tutte le questioni formali (pubblicità, trascrizioni e annotazioni nel registro imprese) e ordini la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

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Il liquidatore, verificato l’elenco dei creditori e l’attendibilità della documentazione, formerà l’inventario dei beni da liquidare e comunicherà ai creditori l’operato; quest’ultimi dovranno fare domanda di partecipazione alla liquidazione, tramite ricorso da presentare in tribunale, allegando i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

Una volta valutate le domande, il liquidatore approverà lo stato passivo dandone comunicazione alle parti e formando un progetto di distribuzione che poi sarà vagliato per la liquidazione ai creditori intervenuti.

I creditori non soddisfatti dalla liquidazione, o danneggiati dalla decisione giudiziale, potranno proporre reclamo e, lì, fare vale i propri diritti nei confronti del debitore.

Note

[1] Legge n.3 del 2012

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