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ART. 1 Finalità e oggetto delle seguenti linee guida ART. 2 - Definizioni ART. 3 Campo di applicazione ART. 4 Localizzazione degli impianti

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“LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA FOTOVOLTAICA (RINNOVABILE) DI POTENZA SUPERIORE A 20 KWp.

(INSTALLAZIONE A TERRA)”

ART. 1 – Finalità e oggetto delle seguenti linee guida

Al fine dell’osservanza delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali, alla tutela della bio-diversità, cosí come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57 articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 articolo 14, questa Amministrazione Comunale si è dotata delle presenti linee guida.

Tali disposizioni dettano direttive per la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici di potenza nominale maggiore di 20 Kwp, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, in applicazione della deliberazione Giunta regionale n.30/12221 del 28/09/2009 ed in rispondenza ai procedimenti da quest’ultima disciplinati per gli impianti con potenza nominale fino a 1 MWe e superiore a 1 MWe.

ART. 2 - Definizioni

Nell’ambito del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:

a) Impianto solare fotovoltaico: impianto per la produzione diretta di energia elettrica mediante la conversione della energia irradiata dal disco solare, comprensivo di moduli fotovoltaici, gruppo di conversione (inverter), cavi di collegamento, quadri elettrici, cabine di trasformazione, piste di accesso e servizio, ed, in generale, tutti i componenti e le infrastrutture necessarie ad una installazione a regola d’arte, alla corretta manutenzione ed immissione nel punto di connessione dell'energia prodotta nella rete elettrica o nel punto di connessione e smistamento alle singole utenze elettriche da essi alimentate, ivi comprese le strutture di vettoriamento della stessa;

b) Campo fotovoltaico: impianto solare fotovoltaico poggiante direttamente sul suolo tramite appositi supporti o strutture, compresi gli impianti ad inseguimento;

c) Potenza nominale o di picco: massima potenza erogabile dal generatore fotovoltaico in condizioni di funzionamento standard (STC: irraggiamento 1kW/m2 e temperatura di 25°C);

d) Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, strade di servizio, opere di recinzione e impianti di sorveglianza.

ART. 3 – Campo di applicazione

1) Le presenti disposizioni disciplinano le installazioni e ristrutturazioni, sul territorio comunale, di campi fotovoltaici la cui potenza di picco è superiore a 20KWp;

2) Sono esclusi dalle presenti linee guida gli impianti solari fotovoltaici la cui installazione è prevista su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione, a prescindere dalla potenza nominale.

3) Sono fatte salve tutte le normative applicabili in materia di beni culturali, paesaggio ed edilizia.

ART. 4 – Localizzazione degli impianti

1) I campi fotovoltaici possono essere, in linea generale, consentiti nelle seguenti zone urbanistiche così come definite dal PRGC:

a) Aree produttive;

b) Aree per attrezzature ed impianti speciali;

c) Aree per parcheggi pubblici (compatibilmente con soluzioni che mantengano la possibilità di destinare il sito a parcheggio);

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d) Aree agricole, con le seguenti limitazioni:

è fissato un limite pari a 50 ettari corrispondente circa al 2% della Superficie Territoriale Comunale agricola, da destinare alla realizzazione di tali impianti, sia se realizzati con Autorizzazione Unica, che realizzati con Permesso di Costruire o DIA. A tal fine presso l’Ufficio Tecnico Comunale sarà tenuto apposito elenco dei progetti autorizzati e delle relative superfici. Una volta raggiunto il suddetto limite non saranno più accolte richieste di ulteriori impianti, a meno di nuove disponibilità di superfici derivanti da scadenza dei permessi e delle autorizzazioni rilasciate o/e rinunzie espressamente manifestate dai proponenti. La concorrenza della soglia suddetta della superficie territoriale comunale agricola è data dai progetti e dai proponenti che hanno sottoscritto le convenzioni con l’A.C.

2) L’installazione di campi fotovoltaici non è consentita nelle seguenti zone di esclusione:

a) Aeroporti ed aviosuperfici con relativa fascia di rispetto di 1 km salvo autorizzazione da parte dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile;

b) Aree caratterizzate da frane attive, conoidi attivi e pericolosità molto elevata (Fa, Ca, Cp del PAI); aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio a pericolosità elevata (Ee del PAI);

c) Terreni ad uso agricolo qualora in classe 1 e 2 di capacità d’uso del suolo (Carta Regionale D.G.R. n° 30 – 12221 del 28/09/2009);

d) Aree in fascia A del PAI;

e) Aree sottoposte a vincolo di difesa forestale di cui all’art. 99 delle N.D.A. del P.R.G.C.; aree boscate (ex art. 142 D. lgs. 42/2004);

f) Zone a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge n° 157/1992;

g) Terreni ad uso agricolo qualora in fascia di rispetto da aree urbanizzate ed urbanizzande di natura residenziale propria pari a m. 100 e mt. 50 per le case sparse e dalle altre aree normative comprese le aree improprie residenziali, salva la interposta presenza di viabilità afferibile alla categoria B - Strade extraurbane principali di cui al “Nuovo codice della strada”, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e se edificio di proprietà del proponente – conduttore mt.

15,00;

h) le aree esterne agli ambiti di tutela degli edifici e manufatti di valore storico–culturale individuati dal P.R.G. ai sensi della L.R. 35/95 (distanza di ml. 100 dal fabbricato esistente, con facoltà di deroga sino a 50 mt. se edificio di proprietà del proponente), elencati all’art. 24 delle N.T.A del P.R.G.C. e nel Catalogo Beni Culturali ed Architettonici allegato al Regolamento Edilizio Comunale vigente;

i) distanze da strade e da confini vedasi articoli specifici per le edificazioni delle N.T.A. del P.R.G.C.;

3) L’installazione di campi fotovoltaici in area agricola, può essere consentita solo nel rispetto delle prescrizioni di seguito descritte e superata la procedura di verifica, ove prevista dalla L.R. 40/1998, nelle seguenti aree:

Beni paesaggistici di notevole interesse pubblico ex artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004: dovrà essere conseguita autorizzazione da parte dell’Ente competente e dovranno essere messe in atto le relative eventuali prescrizioni.

ART. 5 – Norme specifiche in merito all’inserimento territoriale ed ambientale dei campi fotovoltaici

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1) Le strutture afferenti ai campi fotovoltaici di cui al presente regolamento in area agricola non potranno superare l’altezza di m. 7,50 . Nelle restanti aree urbanistiche vale, per ciò che riguarda le altezze, quanto per esse previsto dalle N.d.A. del P.R.G.C. L’altezza è da calcolare secondo i criteri del Regolamento Edilizio con riferimento al bordo superiore del pannello nel momento di massima inclinazione rispetto all’orizzontale.

2) Nelle aree agricole utilizzate per l’installazione dei campi fotovoltaici dovranno essere comunque effettuate adeguate cure colturali (sfalci, mantenimento della copertura erbosa) al fine di evitare l’impoverimento e l’erosione dei terreni. In sede di progetto dovrà essere presentato un piano di manutenzione.

3) Le aree agricole su cui sono ubicati i campi fotovoltaici potranno, ove ciò sia possibile, continuare ad ospitare coltivi.

4) I siti devono essere recintati nel rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento edilizio, con possibilità di deroga per motivi di sicurezza. La recinzione dovrà essere integrata con una barriera vegetazionale, da realizzarsi mediante piantumazione di specie arboree ed arbustive autoctone, con altezza tale da conseguire un efficace mascheramento dell’impianto, la medesima dovrà essere rialzata da terra di circa mt. 0,20 per creare corridoi faunistici.

5) La distanza minima dell’impianto, delle opere connesse e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa deve rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal Relativo Regolamento di Attuazione (DLGS n. 285/1992 e s.m.i. e DPR n. 495/1992 e s.m.i.)

6) nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno.

7) non devono essere mai alterati la naturale pendenza dei terreni e l’assetto idrogeologico dei suoli e deve essere garantita, il più possibile, la naturale permeabilità dei siti;

8) evitare di realizzare impianti di illuminazione preferendo altri sistemi di sicurezza.

ART. 6 – Manutenzione

1) Il mantenimento della coltre erbosa ove il terreno su cui sono insediati i campi fotovoltaici non sia destinato a coltura, dovrà essere condotto senza l’uso di diserbanti.

2) E’ precluso l’utilizzo di prodotti detergenti chimici per la manutenzione dei pannelli.

3) A semplice richiesta dell’Amministrazione comunale con un preavviso di 15 giorni il soggetto proponente/proprietà si impegna a rendere di libero accesso per sopralluoghi del personale dipendente del Comune di Leinì e/o di altri enti pubblici (es. ARPA) per eventuali controlli sullo stato dei luoghi, anche al fine di effettuare analisi periodiche sul suolo per verificare il mantenimento del grado di fertilità dello stesso.

ART. 7 - Dismissione degli impianti in area agricola

1) Al termine della vita utile dell’impianto, tutti i campi fotovoltaici, comprensivi di eventuali corpi o manufatti accessori, dovranno essere smantellati a cura e spese del titolare dell’impianto o, ove egli non provveda, del proprietario del terreno, con contestuale rimessa in pristino del sito entro un anno. Tale circostanza dovrà essere esplicitamente riportata nel titolo abilitativo. Il periodo di un anno è prorogabile previa motivata richiesta all’autorità competente.

2) Il termine della vita utile dell’impianto è dato dalla mancata funzionalità dell’impianto determinata sulla base del permanere di produzione elettrica continuativa per almeno sei mesi, in misura inferiore al 50 % della originaria produzione annua di progetto. Tale circostanza deve essere comunicata all’Amministrazione Comunale entro un mese dal costituirsi dell’evento. Al

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fine di consentire il dovuto controllo il titolare produce, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal quindicesimo anno dal termine dei lavori di installazione, documentazione atta a consentire tale verifica nelle forme dell’autocertificazione o, in loro presenza, di fatture da parte della società acquirente l’energia.

3) L’omissione dello smontaggio dell’impianto e/o della remissione in pristino del sito nei termini sopra descritti comporterà, da parte dell’Amministrazione, l’intervento sostitutivo e l’applicazione delle norme penali di cui al D.Lgs. 380/2001 e s.m.i.

4) E’ comunque fatta salva la possibilità di ristrutturazione dell’impianto previo avvio di nuovo iter procedimentale.

ART. 8 - Impegni del soggetto proponente nella fase di realizzazione, conduzione e di cessazione dell’impianto

1) Il soggetto proponente dovrà produrre, entro i tempi stabiliti nella convenzione e comunque un anno prima della cessazione dell’impianto, una fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell’impianto. Tale polizza fideiussoria dovrà essere pari al costo di smantellamento documentato dell’impianto con redazione di apposito computo metrico estimativo. Detta fideiussione potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall’impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il soggetto proponente e l’Amministrazione Comunale.

2) Il soggetto proponente dovrà produrre, con la stipula della presente convenzione, una fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della realizzazione di impianti di produzione di fonti energetiche come indicato al successivo art. 9, con le modalità e le tempistiche da precisarsi in convenzione.

3) Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l’atto di cessione non avrà effetto se non previa assunzione da parte della nuova impresa subentrante degli stessi oneri e doveri assunti dal soggetto proponente originario. I soggetti proponenti sono tenuti a comunicare all’Amministrazione Comunale la cessazione definitiva delle attività dell’impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l’impianto.

ART. 9 - Concorso alla valorizzazione ed alla riqualificazione delle aree interessate - Accordo tra Amministrazione Comunale e Operatore/Investitore.

I proponenti sono obbligati alla sottoscrizione della convenzione con questo Comune, nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie (in particolare la polizza fidejussoria bancaria volta a garantire il ripristino dei luoghi nelle condizioni naturali precedenti alla installazione dell’impianto), i tempi, e le modalità di gestione. La sottoscrizione di tale convenzione dovrà avvenire perentoriamente prima del rilascio del titolo abilitativo.

Il proponente o/e il titolare del diritto di superficie dell’area su cui sarà realizzato l’impianto si farà carico di tutti gli oneri fiscali che ricadono sul concedente/proprietario, in materia di imposizione diretta indiretta e imposizione locale (Comune, Provincia, Regione) derivanti dal canone di locazione da questi percepito, in particolare le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertate nella categoria “D 1 opifici”

ai sensi della risoluzione n° 3-2008 del 06/11/2008 Direzione Centrale dell’Agenzia del Territorio.

I terreni su cui dovranno realizzarsi gli impianti dovranno risultare affrancati da ogni tipo di gravame (livello o uso civico) a favore del Comune.

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Lo schema di convenzione allegato alle presenti linee guida è indicativo e potrà essere modificato negli aspetti non essenziali tramite deliberazione della Giunta comunale.

La Società dovrà proporre al Comune di realizzare a sua cura e spese un impianto di produzione da fonti energetiche rinnovabili (impianto: fotovoltaico, eolico, geotermico, ecc.) ovvero un intervento che incida sulla diminuzione dei consumi energetici di edifici pubblici comunali (sostituzione delle caldaie o della rete di distribuzione del calore con sistemi a più alta efficienza, montaggio di sistemi di regolazione della temperatura, installazione di sistemi solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, etc.) ovvero un qualsiasi intervento di interesse pubblico sul territorio comunale di valorizzazione rurale.

ART. 10 – Sanzioni

a) Al mancato rispetto di prescrizioni, termini e scadenze previsti dal presente regolamento, qualora la fattispecie non sia già prevista da altra norma a carattere edilizio, urbanistico o ambientale, si applica la sanzione amministrativa di € 500 prevista dall’art. 7 bis del D. Lgs.

267/2000 e s.m.i.

b) La mancata produzione della polizza fideiussoria di cui al precedente articolo 8 punto 1) nei termini indicati comporterà l’applicazione di sanzioni pari a € 1.000 per ogni mese di ritardo.

ART. 11 - Documentazione necessaria alla valutazione dell’impianto, da allegare all’istanza di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A) o permesso di costruire.

La documentazione richiesta ai fini del rilascio di detta autorizzazione consiste, in quella qui di seguito elencata:

1) 1) 1)

1) elaborato grafico e relazione

a) Sulle opere di mitigazione necessarie a minimizzare l’interferenza visiva dell’impianto e garantire la armonizzazione con il territorio;

b) Sulla descrizione degli elementi impiantistici di modesta altezza da utilizzare, compatibili con le tecnologie disponibili;

c) Concernente la non alterazione della naturale pendenza dei terreni e l’assetto idrogeologico dei suoli a firma di un geologo;

2) 2) 2)

2) relazione di compatibilità con le disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14 a firma di competente professionista sulle tematiche anzidette;

3) grafico particolareggiato di ubicazione dell’apparecchio o apparecchi di misura;

4) schema di convenzione sottoscritto dal legale rappresentante della Società richiedente contenente in maniera espressa le seguenti condizioni:

a) l’obbligo di comunicazione con 30 giorni di anticipo sull’attivazione dell’impianto;

b) Obbligo di comunicazione 15 giorni prima dell’attivazione dell’impianto di nota informativa della società che acquisterà l’energia che prova la disponibilità all’acquisto medesimo;

c) documentazione da presentare prima del rilascio dell’autorizzazione unica, permesso di costruire o DIA:

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polizza fideiussoria richiesta a garanzia di quanto previsto dall’ articolo 9 delle presenti linee guida, di importo da stabilire nella convenzione;

- Le polizze devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario.

ART. 12 – Entrata in vigore.

Le presenti linee guida entreranno in vigore il giorno successivo della loro approvazione da parte del Consiglio comunale.

Allegati:

Carta Regionale delle classificazioni delle colture;

Tabella 3.38 criteri E.R.A. D.G.R 30/12221 del 28/09/2009.

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