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E mail VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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Academic year: 2022

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COMUNE COREGLIA LIGURE Provincia di GENOVA

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ORIGINALE

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 11 ADUNANZA DEL 17/06/2013

OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). ANNO 2013.

L’anno duemilatredici, il giorno diciassette, del mese di giugno, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, sessione STRAORDINARIA sono stati convocati i Consiglieri Comunali

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.FABIO FORNACIARI, verbalizzante, che procede all’appello nominale. Risultano presenti:.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Pr. As.

CUNEO Elio Sindaco X

LAGOMARSINO Giuseppe Vice Sindaco X

NOCE Ermano Consigliere X

QUEIROLO Gerolamo Consigliere X

PEIRANO Anna Consigliere X

VACCARO Graziano Consigliere X

QUEIROLO Daniela Consigliere X

LAVEZZO Gisella Consigliere X

DRAGO Angelo Consigliere X

MENCATTINI Maria Giovanna Consigliere X

NICATORE Giovanna Consigliere X

DEVISI Mario Consigliere X

Totale 10 2

Il Signor Dott. CUNEO Elio Sindaco, constatato che gli intervenuti

sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, ha introdotto a partire dal 1 gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares);

ATTESO CHE il nuovo tributo:

- Opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D. Lgs n. 507/1993 nonche’ della Tariffa di igiene ambientale di cui al D. Lgs n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al D. Lgs n. 152/2006;

- Assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantita’ di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;

- Si compone di una quota a copertura dei costi di servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione strade e verde pubblico etc.);

- Fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D. Lgs n. 504/1992;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 in pari data, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (Tares);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 in pari, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Piano Finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (Tares);

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- Trova applicazione il D.P.R. n. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs n.

22/1997;

- Le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

- La tariffa e’ composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantita’ di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entita’ dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa e’ commisurata alle quantita’ e qualita’ medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita’ di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attivita’;

DATO ATTO che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte;

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall’articolo 27 comma 8 della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali e’ stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio

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dell’esercizio, purche’ entro il termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO l’art. 1 comma 381 della L. n. 228/2012 con il quale e’ stato prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2013;

RICHIAMATO, infine, l’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs n. 446/1997 e comunque entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e’ sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalita’ di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2, terzo periodo, del D. Lgs n.

446/1997;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6.04.2012, con la quale e’ stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

ATTESO CHE:

- La lettera b) del comma 2 dell’art. 10 del D.L. n. 35/2013, stabilisce che: “ai fini del versamento delle prime due rate del tributo e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati gia’ predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia, ovvero indicare le altre modalita’ di pagamento gia in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di Tares, per l’anno 2012;

- I commi 2 e 3 dell’art. 10 D.L. n. 35/2013, contengono alcune disposizioni in materia di Tarea. Tali modalita’ di versamento non possono essere utilizzate per il pagamento dell’ultima rata del tributo che, quindi, deve essere composta, unitamente alla maggiorazione standard impiegando, esclusivamente il modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale.

A questo proposito nella relazione che accompagna il decreto legge e’

detto che “dal tenore e dalle finalita’ della disposizione in parola emerge che, nel caso in cui il comune abbia previsto il pagamento del tributo in sole due rate, per il pagamento della seconda deve essere necessariamente utilizzato il modello F 24 o il bollettino di conto corrente postale. A parte quest’unica soluzione a giugno, come previsto dal citato comma 35 dell’art. 14, ma tale difficolta’ puo’ essere esercitata limitatamente alle rate diverse dall’ultima. In definitiva, per l’anno 2013, il contribuente e’ tenuto a corrispondere il tributo in almeno due rate. Resta fermo che l’utilizzazione dei bollettini di conto corrente postale predisposti per il pagamento della tarsu, della Tia 1 e della Tia 2 costituisce una mera facolta’, potendo il comune utilizzare, gia’ a decorrere dalla prima rata, il modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della Tares. Infine, da evidenziare che l’invio dei modelli o l’indicazione delle modalita’ non e’ obbligatorio. Pertanto, la sua assenza non incide sulla obbligatorieta’ dei versamenti;

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- I comuni possono esercitare la facolta’ di aumento della maggiorazione

standard fino a 0,40, come, invece, previsto dal comma 13 dell’art. 14 D.L. n. 201/2011. Pertanto, la maggiorazione rimase fissa nella misura di 0,30 per metro quadrato;

- Il versamento della maggiorazione, da effettuarsi in una unica soluzione, e’ stato rinviato all’ultima rata del tributo, fissata a dicembre. I comuni hanno la facolta’ di variare le scadenze di versamento della Tares, ivi compresa quella riferita alla maggiorazione. Per tal versamento i contribuenti sono tenuti a utilizzare il modello F 24, nonche’ l’apposito bollettino di conto corrente postale;

- A decorrere dall’anno 2013, il fondo sperimentale di riequilibrio – ora fondo di solidarieta’ comunale – e’ ridotto in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard;

- Il comma 46 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011 ha soppresso, a partire dal 1 gennaio 2013, non solo tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ma anche l’addizionale per l’integrazione dei bilanci di assistenza (addizionale ex- Eca). Pertanto, gli imposti relativi a detta addizionale non possono piu’ essere addebitati ai contribuenti, anche se si utilizzano gli strumenti di pagamento gia’ in uso nel 2012;

- I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In base a quanto contenuto nella relazione al Decreto Legge questa disposizione “mira a risolvere le difficolta’ dei comuni che, in regime di Tia, hanno esternalizzato tutto il servizio di gestione dei rifiuti, ivi compresa la riscossione. La disciplina del nuovo tributo prevede, infatti, che i versamenti debbano essere effettuati esclusivamente ai comuni e, solo nel caso di tariffa puntuale, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti provvede alla riscossione. Per evitare ripercussioni negative sullo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, poiche’

le aziende in questione non sono destinatarie delle somme riscosse e per consentire ai comuni di riappostare il bilancio prevedendo la necessaria corrispondenza tra l’entrata relativa al gettito del tributo e la corrispondente voce di spesa per la gestione del servizio, la norma consente transitoriamente per l’anno 2013 ai comuni di continuare ad avvalersi per la riscossione dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

- Il nuovo testo del comma 4 dell’art. 14 D.L. n. 201/2011 dispone che: “ Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabiili e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva”. Pertanto, le superfici scoperte operative sono tassabili per intero, mentre non sono tassabili le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, le aree comuni condominiali nei limiti previsti dalla norma”;

VISTA la circolare 29 aprile 2013 n. 1/DF recante chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall’art. 10 del D.L. n. 35/2013, il quale rammenta che la competenza a decidere in merito alle scadenze ed al numero delle rate della Tares e’ del Consiglio Comunale a norma dell’art. 14 comma 22 lett. e) del D.L.

n. 201/2011;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarita’

tecnico-amministrativa e tecnico-contabile della proposta di deliberazione;

CON voti favorevoli n. 9

Astenuti n. 1 (Vaccaro Graziano) Contrari n. 0

Su n. 10 consiglieri presenti e votanti nei modi e nei termini di legge

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DELIBERA

1.

Di approvare, per l’anno 2013, e per le motivazioni in declaratoria specificate alle quali integralmente si rinvia, le tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, quali indicate nell’allegato 1 formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 gg. dalla data di esecutivita’ e comunque entro 30 gg. dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

3. Di dichiarare la presente deliberazione con la seguente votazione:

favorevoli n. 10 Astenuti n. 0 Contrari n. 0

su n. 10 consiglieri presenti e votanti nei modi e nei termini di legge, ai sensi dell’art. 134 comma IV° del D. Lgs n. 267/2000, immediatamente eseguibile.=

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Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE ( CUNEO Elio)

IL SEGRETARIO COMUNALE ( DOTT.FABIO FORNACIARI)

AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO

Ai sensi dell'art. 14 del T.U. la presente viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a far data dal 20/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE ( DOTT.FABIO FORNACIARI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva il giorno 0074

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art.134 del comma 3 del D.lgs 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE ( DOTT.FABIO FORNACIARI)

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