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L AGRICOLTORE SENESE ANNO 26 - NUMERO 03 FEBBRAIO 2021

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Academic year: 2022

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L’AGRICOLTORE SENESE

ANNO 26° - NUMERO 03 FEBBRAIO 2021

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DALL’UNIONE

Modalità di accesso agli Uffici

Si rammentano, anche alla luce del significativo incremento dei contagi, le modalità di accesso ai nostri Uffici sia centrali che periferici.

Di seguito riepiloghiamo le indicazioni cui è necessario far espresso riferimento, onde salvaguardare reciprocamente la salute, ed ottemperare alle vigenti norme prescrittive e sanzionatorie.

Ovviamente sono assolutamente da preferire altre modalità di consultazione e/o consegna documenti: la presenza in Ufficio, dovrà considerarsi come extrema ratio.

Confidiamo nell’attenta e rispettosa collaborazione comunque sempre presente e ben manifestata.

La nostra forza sta proprio in questo “contatto” e “vicinanza” che ora più che mai viene riconosciuta e riconsiderata, espresso sinonimo di associazione e comuni intenti.

Nel merito:

1. L’accesso agli Uffici potrà avvenire solo ed esclusivamente su appuntamento. L’ufficio interessato (tecnico, fiscale, legale, paghe, ecc) definirà giorno ed orario;

2. Prima dell’ingresso, il Socio dovrà indossare i dispositivi di protezione e procedere alla sanificazione delle mani o in alternativa uso dei guanti;

3. Si accomoderà nell’Ufficio interessato e dovrà: mantenere il distanziamento sociale (almeno 1 metro); compilare il previsto modulo di autocertificazione;

4. Esaurita la consulenza dovrà celermente lasciare gli Uffici;

5. Da preferire la presenza negli Uffici zona affinché si possa ridurre la presenza e affollamento nella Sede centrale.

INVIO NOTIZIARIO

Come conosciuto l’Agricoltore Senese viene pubblicato ogni 15 gg nell’home page del nostro sito www.confagricolturasiena.it, affinchè risulti sempre consultabile e facile da stampare.

Viene data notizia della sua pubblicazione a mezzo posta elettronica o messaggio wathsapp a coloro che ne fanno richiesta;

questa procedura è alternativa a quella cartacea e certamente da preferire per le motivazioni prima richiamate.

Pertanto coloro i quali volessero optare per questa soluzione,

dovranno dare formale riscontro al nostro indirizzo mail

siena@confagricoltura.it

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7° Censimento Generale dell’Agricoltura

Il 7 gennaio 2021 si è aperto ufficialmente il 7° Censimento Generale dell’Agricoltura per delineare e conoscere a fondo il settore agricolo e zootecnico italiano.

Il Caa Confagricoltura Toscana è stato selezionato da Istat come soggetto abilitato ad effettuare le interviste alle aziende agricole tenute a partecipare al censimento. Pertanto, la scrivente, per tramite del nostro CAA assicura direttamente l’assistenza per questo ennesimo adempimento.

Infatti, in questi giorni l’ISTAT sta contattando gli agricoltori con una lettera o una PEC chiedendo loro di rispondere al questionario per la rilevazione dei dati censuari.

Il termine ultimo per la presentazione del censimento è fissato per il 30 Giugno 2021.

Per ogni necessità e/o chiarimento riguardo l’avviso del censimento e/o la compilazione del questionario, si prega di scrivere o chiamare i seguenti riferimenti.

Dott.ssa Eleonora Pieracciani agriturismo@confagricolturasiena.it tel. 0577/533233 Dott. Alberto Cesaroni cesaroni@confagricolturasiena.it tel. 0577/533203 Dott.ssa Irene Lucchesi sviluppo@confagricolturasiena.it tel. 0577/533208

E' preferibile il contatto tramite posta elettronica agli indirizzi sopra riportati tenuto conto del termine ultimo per l’inoltro dell’intervista.

CHIUSURA LINEA TELEFONICA

Si comunica che a partire dal mese di Gennaio 2021 il nostro numero telefonico 0577/53311 non è più attivo.

Invitiamo pertanto a contattarci ai seguenti recapiti:

- 0577/533040

- 0577/53321

L'Unione su FACEBOOK

Ricordati di consultare

la nostra pagina Facebook Confagricoltura Siena

e cliccare su 'Mi piace' per essere sempre aggiornato !!!!

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Progetto Foodelizia

Siamo lieti di informare che l’Unione Provinciale agricoltori di Siena, in questa fase di grande difficoltà delle aziende a mantenere o ampliare i propri canali di vendita, ha di recente avviato un programma di azioni finalizzate a supportare le proprie aziende nel promuovere un efficace e fattivo rapporto con il mondo degli operatori commerciali italiani ed esteri e con i clienti privati.

Con la presente veniamo a presentare il Progetto Foodelizia, vedi presentazione al link http://www.confagricolturasiena.it/_files/uploads/presentazione_foodelizia.pdf, con il quale vogliamo ampliare il supporto alle nostre aziende per quanto riguarda il canale di vendita ai consumatori italiani.

Foodelizia è piattaforma on-line, creata da Confagricoltura Emilia Romagna, cui noi partecipiamo, dedicata alla vendita di eccellenze agroalimentari degli associati a Confagricoltura e non solo. Ciò al duplice scopo di intercettare la domanda crescente da parte dei consumatori di effettuare acquisti on-line in ambito food e di rispondere all’interesse degli imprenditori agricoli di poter disporre delle nuove tecnologie informatiche per la vendita dei propri prodotti in una fase delicata per le attività commerciali tradizionali.

Il portale Foodelizia (www.foodelizia.it), nato dalla stretta collaborazione di un gruppo di imprenditori agricoli per essere adeguato alle aspettative delle aziende, si configura come un servizio di filiera corta che permette di vendere i propri prodotti senza intermediazioni e senza i vincoli della distribuzione, consentendo ai produttori di farsi conoscere anche al di là dei confini della loro zona di produzione, su un mercato potenzialmente globale ed in continua crescita.

Quali sono i vantaggi di chi entra a far parte del network Foodelizia?

1. Puoi accrescere la potenziale rete di vendita della tua azienda: si offre l’opportunità di avere una vetrina sul mondo ed un negozio aperto 24 ore al giorno; inoltre, consente all’utente di reperire le informazioni che desidera sui singoli prodotti e sull’azienda, leggendo le recensioni e verificando il rating sulla piattaforma.

2. Puoi acquisire nuove tipologie di utenti: chi acquista online oggi lo fa principalmente per risparmiare tempo e per cercare prodotti sofisticati ad un prezzo vantaggioso; si tratta di un consumatore diverso da chi ha il tempo di recarsi direttamente negli spacci aziendali o nei mercati agricoli per fare la spesa.

3. Puoi potenziare la visibilità della tua azienda: ogni produttore ha la possibilità di avere la propria vetrina, ossia una scheda dell’azienda all’interno della piattaforma che permette con foto e video di raccontare le peculiarità che la contraddistinguono. Inoltre, poiché la la piattaforma aggrega un numero consistente di produttori, si creano le condizioni per acquistare spazi pubblicitari e di condurre campagne di comunicazione e marketing con un impatto più significativo sui mercati e al contempo economicamente sostenibili rispetto ai singoli siti di e- commerce che ogni azienda può attivare individualmente.

4. Puoi avvalerti di innovativi strumenti di marketing a vantaggio della propria reputazione aziendale: chi aderisce potrà disporre di informazioni periodiche sui prodotti venduti per indice di gradimento degli utenti; dei Report delle recensioni postvendita degli utenti che hanno acquistato i prodotti aziendali e conoscere il “rating” della propria azienda rispetto alle altre presenti nella piattaforma.

5. Puoi semplificare la gestione della vendita: lo staff di Foodelizia si occupa della gestione dell’ordine dalla fase di acquisto fino alla consegna al consumatore, sgravando il produttore agricolo dei numerosi adempimenti procedurali e amministrativi che la filiera logistica comporta.

6. Puoi disporre di un team di esperti la gestione del sito e dei canali social ad esso collegati: lo staff di Foodelizia si avvale delle più innovative soluzioni dedicate alla vendita online e la piattaforma è costantemente aggiornata: i prodotti possono essere ricercati agevolmente e rapidamente, la procedura di acquisto è snella e l’interfaccia intuitiva è di facile utilizzo per ogni tipologia di utente. Le pagine Instagram e Facebook sono periodicamente arricchite di contenuti seguendo un piano editoriale studiato ad hoc per la piattaforma.

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7. I tuoi valori sono anche i nostri: educare alla stagionalità dei prodotti, mettere in luce l’importanza dell’artigianalità della produzione come sinonimo di qualità, ribadire il ruolo dell’agricoltura come attività primaria per lo sviluppo e la sostenibilità del nostro Paese sono alcuni dei principi che Foodelizia intende veicolare agli utenti che navigano nel sito.

8. Le aziende senesi parteciperanno avvalendosi del marchio Siena Sapore: un marchio creato per rendere più visibile e forte l’appartenenza al territorio della Provincia di Siena, garanzia di qualità ambientale e di prodotti di grande immagine. La creazione del marchio dei prodotti del territorio senese "Siena sapore" è finalizzato a creare un valore che dovrà essere sostenuto, sviluppato con azioni concrete. L'obiettivo legato alla creazione del marchio "Siena Sapore" è quello di creare vantaggi competitivi verso l'esterno e verso l'interno.

Il marchio rafforza le peculiarità dei prodotti e ne stimola il consumo, riconoscendo loro una produzione virtuosa e di qualità. La conoscenza ha bisogno di visibilità e di supporti che possono risiedere solo nell'aggregazione di più soggetti. Siena Sapore è il progetto volto a valorizzare e sostenere le tipicità territoriali, sviluppando sinergie con le Aziende.

Tipicità è anche simbolo di accoglienza, di rispetto e di cordialità, oltre che di qualità dei prodotti e del servizio offerti.

Il marchio "Siena Sapore" vuole qualificare il territorio della Provincia di Siena con lo scopo di promuovere le identità produttive, socio culturali ed ambientali che il territorio ha saputo costruire e conservare nel corso dei secoli e magari avere una forza di attrazione turistica.

Oggi sono già numerose le aziende agricole che hanno colto l’opportunità di aderire alla piattaforma.

L’adesione al progetto non richiede costi fissi bensì solo la provvigione.

Con l’occasione, infine, vogliamo ricordare il Progetto Unione Agricoltori /Alibaba con il quale stiamo portando sul portale BtoB Alibaba aziende interessate a intercettare le richieste di operatori commerciali di tutto il mondo. Tale progetto sarà oggetto di ulteriori seminari di approfondimento per quelle aziende che fossero interessate.

Contattaci inviando la tua manifestazione d’interesse a promozione@confagricolturasiena.it (tel. 0577- 533207) e il modulo di richiesta per l’uso del marchio Siena Sapore debitamente compilato, reperibile sul nostro sito al link:

http://www.confagricolturasiena.it/_files/uploads/modulo_domanda_di_concessione_marchio.pdf.

Le aziende che invieranno una manifestazione di interesse saranno ricontattate e riceveranno la documentazione necessaria all’iscrizione al portale Foodelizia.

Gestione ungulati nelle riserve naturali, la legge non è ancora realtà ma lo sono i danni

«La fiducia che avevamo riposto nella legge regionale sulla gestione degli ungulati nelle riserve naturali è bruciata in un fuoco di paglia; quella stessa normativa approvata a giugno non trova ancora applicazione e tutto tace in un silenzio assordante». E’ il grido di allarme dell’Unione Provinciale Agricoltori di Siena al fianco degli imprenditori che hanno investito nelle loro attività all’interno di riserve naturali e che oggi «continuano ad essere considerati agricoltori di serie b – prosegue l’associazione -, coltivano e pagano le tasse senza diritti né tutele e soprattutto senza indennizzi di fronte ad una fauna selvatica fuori controllo».

«Avevamo ritenuto la legge approvata in consiglio regionale a giugno come una luce fuori dal tunnel ma di fatto così non è – evidenzia l’Unione Provinciale Agricoltori di Siena -. Manca la sua applicazione e quelle che si chiamano riserve naturali sono diventate di fatto riserve di ungulati. Le aziende agricole che si trovano all’interno sono penalizzate oltremodo da una normativa farraginosa, molto attenta alla fauna selvatica, decisamente meno al territorio ed alle aziende stesse. Dovevano essere siti dove proteggere la cosiddetta fauna nobile e rispettare dell’ambiente. Niente di tutto questo: sono oggi territorio franco per queste specie, divenute nefaste ed in molti casi nemmeno autoctone. Dall’approvazione della legge regionale ad oggi nulla è cambiato, è aumentato solo lo sdegno e la frustrazione degli agricoltori, unici incolpevoli che subiscono torti e soprusi. Ed allora è con forza ed a voce alta che chiediamo risposte concrete e rapidissime – conclude Upa Siena - in grado di risolvere un problema che si protrae dal 2015»

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FORMAZIONE

Corsi GRATUITI

I percorsi formativi, promossi dalla Regione Toscana PSR 2014-2020, sono completamente gratuiti, destinati a imprenditori e dipendenti del settore agricolo

Per poter accedere ai percorsi formativi gratuiti il partecipante deve avere uno dei seguenti requisiti:

- imprenditori agricoli, singoli, associati, iscritti al registro delle imprese, dotati di partita IVA;

- titolari di imprese forestali, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese con codice ATECO che inizi con A 02;

- lavoratori dipendenti ed i coadiuvanti familiari iscritti all'INPS, anche a tempo determinato.

Per informazioni e iscrizioni telefonare allo 0577-533201, formazione@confagricolturasiena.it Produzione di birra 10 ore

Argomenti relativi alla produzione e commercializzazione della birra: cenni storici, controlli chimico e microbiologici, esigenze impiantistiche, problematiche normative sanitarie e ambientali, analisi economica e finanziaria, l’importanza del business plan.

Coltivare i tartufi 10 ore

Storia del tartufo, biologia del tartufo, aspetti generali, classificazione e riconoscimento dei tartufi, ambienti tartufigeni naturali, ecologia dei tartufi, realizzazione di un impianto di tartufaia, modelli di coltivazione, spese impianto e manutenzione di una tartufaia.

Colture alternative al grano 10 ore

Il basso prezzo dei cereali richiede la ricerca di alternative produzioni. Particolare riferimento agli aspetti agronomici e commerciali delle possibili colture.

L’assicurazione in agricoltura 10 ore

Il basso prezzo dei cereali richiede la ricerca di alternative produzioni. Particolare riferimento agli aspetti agronomici e commerciali delle possibili colture.

Lo spettacolo del sottobosco e piante officinali 10 ore

Ruolo, conservazione e mantenimento delle foreste.

Habitat Forestale, riconoscimento specie vegetali.

Popolo del sottobosco, Introduzione alle erbe e piante officinali, allevamento e prodotti derivati.

Allevamento delle piante officinali, la conservazione e l’equilibrio delle foreste. Fertilità e ambiente del suolo. Ricchezza micotica, coltivazione dellaghianda.

Educazione micologica 10 ore

Introduzione alla micologia, biologia ed ecologia dei funghi.

Classificazione dei funghi, i principali generi, morfologia e caratteri organolettici. Commestibilità e tossicità. Conoscere le caratteristiche e le differenziazioni delle varie specie trattate.

Lo zafferano 10 ore

Cos’è lo zafferano e perché è così richiesto. Come coltivare lo zafferano. Costi della produzione e mercato dello zafferano.

Le api sentinelle dell’ambiente 10 ore

Classificazione, vita in natura e allevamento. Arnie, sviluppo e compiti delle api. Morfologia e fisiologia sociale delle api. Legge regionale per l’apicoltura. Le buone pratiche per la corretta gestione dell’apiario.

Patologie e trattamenti . Api e biodiversità.

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AGRITURIST

Abbonamento Rai 2021

Ricordando che le imprese agrituristiche con più di un apparecchio in uso sono tenute a pagare 407,35 euro l’anno (con quota semestrale pari a 207,82 euro e trimestrale di 108,07 euro) di seguito rammentiamo le scadenze:

- 31 gennaio (pagamento annuale);

- 31 gennaio e 31 luglio (pagamento semestrale);

- 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio ed 31 ottobre (pagamento trimestrale).

Si precisa che la giunta Agriturist ha richiesto una riduzione e proroga nei pagamenti del canone per l’anno 2021.

Richiesta riduzione abbonamenti Musica d'Ambiente

Agriturist continua la sua azione sindacale a tutela delle aziende agrituristiche.

A tal proposito si pubblica, a seguire, la lettera di Agriturist con la richiesta, per l’anno 2021, di una riduzione degli importi relativi agli Abbonamenti Musica d’Ambiente. Sempre a seguire la risposta della Siae alle richieste di Agriturist.

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TECNICO ECONOMICO

Autorizzazioni per nuovi impianti (Reg.UE 1308/13 art. 64) rilasciati nelle annualità 2016 e 2017 – possibilità di rinuncia

Il Mipaaf ha comunicato che sarà possibile rinunciare alle autorizzazioni rilasciate nel 2016 e 2017 senza penali entro il 28 febbraio 2021 presentando un’istanza specifica sul portale SIAN.

Infatti ai sensi dell'articolo 69, comma 3 e 4 della legge 238 del 2016, la mancata realizzazione del vigneto entro la data di scadenza delle autorizzazioni per nuovo impianto, comporta una sanzione pecuniaria (da 500 a 1.500 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie non impiantata) ed una sanzione accessoria che comporta l'esclusione da uno a tre anni dalla partecipazione alle misure del Programma nazionale di sostegno (OCM ristrutturazione e riconversione dei vigneti, OCM promozione nei paesi terzi ed OCM investimenti).

Le autorizzazioni rilasciate nel 2018 sono invece prorogabili tramite DUA di un anno per la calamità naturale 2019.

Proroga certificazione IAP provvisoria

La Regione Toscana, visto il prorogarsi delle circostanze eccezionali legate all’emergenza sanitaria, ha deciso che tutte le certificazioni IAP provvisorie con scadenza dal 01/02/2020 al 30/04/2021 non finalizzati a definitivo sono prorogati di ufficio fino al 30.4.2021.

MVV elettronico - DD n. 9400871 del 28 dicembre 2020

Si informano i Soci che è stato pubblicato sul sito del Mipaaf il decreto dipartimentale Prot. n. 9400871 del 28 dicembre 2020 recante “Disposizioni per l’emissione del documento elettronico MVV-E per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in applicazione dell’articolo 16 del decreto ministeriale 2 luglio 2013”.

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12504

Il decreto sostituisce il precedente decreto dipartimentale prot. n. 338 del 13 aprile 2018 il cui testo viene riproposto e integrato, introducendo le norme tecniche atte a consentire l’utilizzo di due nuove funzionalità a corredo dell’emissione del documento MVV-E (documento MVV in formato elettronico).

In particolare sono state previste:

una procedura di riserva nel caso di indisponibilità delle funzionalità SIAN per i trasporti in cui è obbligatoria l’emissione dell’MVV-E;

la possibilità di inserire nel sistema informativo eventuali variazioni che possono verificarsi nel corso del trasporto (luogo di consegna, conducente, mezzo di trasporto).

Il decreto sopra citato è consultabile anche sul nostro sito www.confagricolturasiena.it al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:4154/

Proroga per la presentazione dei PAP in agricoltura biologica

Si comunica che è stato firmato il Decreto Ministeriale 42241 che proroga la presentazione dei programmi annuali di produzione (PAP) dal 31 gennaio al 15 maggio 2021, secondo quanto richiesto da Confagricoltura.

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Limitazioni alla circolazione stradale nei giorni festivi

Si informa che, visto il D.M. n. 585 del 21/12/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2021 per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, la Prefettura di Siena, con Provvedimento n° 32898/2020 del 30/12/2020, decreta le “direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale per l’anno 2021. Il provvedimento, come ogni anno, introduce delle limitazioni alla circolazione stradale in determinati periodi dell’anno e dispone di vietare la circolazione, sulle strade extraurbane, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2021 di seguito elencati:

Tab. 1 - Divieti di circolazione 2021

Mese Giorni Fascia Oraria Mese Giorni Fascia Oraria

Gennaio 1-3-6-10-17-24-31 9-22 6-13 16-22

Febbraio 7-14-21-28 9-22 7-14 8-22

Marzo 7-14-21-28 9-22 1-8-15-22-29 7-22

Aprile

4-5-11-18-25 9-22 Agosto

2 14-22 21-28 8-16

3 9-16

6 9-14

Maggio 1-2-9-16-23-30 9-22

Giugno 2-6-13-20-27 7-22 Settembre 5-12-19-26 7-22

Ottobre 3-10-17-24-31 9-22

Luglio

3-10-17-24-31 8-16 Novembre 1-7-14-21-28 9-22 4-11-18-25 7-22 Dicembre 5-8-12-19-25-26 9-22

23-30 16-22

I divieti sopra elencati non trovano applicazione per le macchine agricole ai sensi dell’articolo 57 del C.d.S., e macchine agricole eccezionali ai sensi dell’articolo 104 del C.d.S., fermi restando la necessità dell’autorizzazione di cui al comma 8 del medesimo articolo 104, nonché il divieto di circolazione, ai sensi dell’articolo 175, comma 2 del C.d.S., sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell’articolo 2 del C.d.S

Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo possono autorizzare deroghe al divieto. Le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia interessata, la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

- l’arco temporale di validità;

- le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, autorizzati a circolare;

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- le località di partenza e di arrivo, non che i percorsi individuati al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, in base alle caratteristiche della rete stradale ed alle situazioni di traffico; specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

- la tipologia di merce ’area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

Anche le macchine agricole definite “eccezionali” possono circolare nei giorni di divieto, specificati dal calendario, solo su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale.

Pertanto, la circolazione delle macchine agricole definite “eccezionali” su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale, nei giorni festivi di cui alla tab. 1, è condizionata al rilascio dell’autorizzazione da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.

Si ritiene opportuno ricordare che le macchine agricole eccezionali, per circolare sulle strade pubbliche, devono essere comunque munite della specifica autorizzazione rilasciata dagli Enti proprietari delle strade, ai sensi dell’art. 104, comma 8 del nuovo codice della strada e dell’art. 268 del regolamento di attuazione; autorizzazione che ha finalità del tutto diversa da quella sopra descritta .

Per ulteriori chiarimenti o approfondimenti in merito al suddetto Decreto, gli uffici dell’Unione Agricoltori sono comunque a disposizione.

Agenzia Dogane e Monopoli

dichiarazioni annuali per l’energia elettrica (anno d’imposta 2020)

Si informa che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ha pubblicato la circolare n. 50 del 22 dicembre 2020 “DICHIARAZIONI ANNUALI PER L’ENERGIA ELETTRICA E PER IL GAS NATURALE.

ANNO D’IMPOSTA 2020” con cui ha fornito aggiornamenti su contenuti delle dichiarazioni che dovranno essere trasmesse entro marzo 2021 ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di tassazione dell’energia elettrica consumata, nei casi in cui l’imposta è dovuta.

Come specificato dall’Agenzia nella circolare n.50, sono stati apportati alcuni aggiornamenti ai modelli da compilare per la presentazione della dichiarazione, che recepiscono le disposizioni legislative legate all’emergenza Covid-19 (art. 129, comma 1, del D.L. n. 34 del 19.05.2020 che ha disposto rate di acconto al 90% per il periodo d’imposta maggio-settembre 2020 e conguaglio al 31.03.2021).

L’Agenzia, sottolinea, inoltre che l’adempimento dichiarativo per il 2020, potrà essere assolto solo in forma telematica, entro il mese di marzo del 2021, utilizzando esclusivamente la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali ossia System to System (S2S) e User to System (U2S).

Le linee guida sui Web Services per assolvere all’adempimento in parola sono reperibili alla pagina Web del portale dell’Agenzia (Home > Servizi digitali > Web service) dove è possibile accedere ai file in formato xsd ed ai manuali tecnico-operativi nonché consultare ulteriore documentazione specifica.

Per utilizzare i servizi telematici per l’invio della dichiarazione è necessario acquisire delle abilitazioni tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU), che richiede, obbligatoriamente, nel caso in cui il soggetto tenuto all’adempimento sia diverso da Persona Fisica, la nomina del “Gestore”, che a sua volta può incaricare un delegato.

Per maggiori approfondimenti sulla Dichiarazione di consumo annuale, si rimanda alla circolare n.

50/2020 e relativi allegati disponibili sul sito dell’Agenzia

(https://www.adm.gov.it/portale/en/dichiarazione-di-consumo-energia-elettrica-e-gas-naturale-2020) ed alla nota n. 156148/2019 con cui l’Agenzia aveva introdotto le nuove modalità di trasmissione telematica da applicare a partire dall’anno d’imposta 2020 (https://www.adm.gov.it/portale/dichiarazioni- annuali-per-l-energia-elettrica-e-per-il-gas-naturale-2019-sistema-telematico-doganale ).

In relazione alle novità sopra indicate, la presentazione della dichiarazione potrebbe risultare più complessa almeno per questo primo anno, si invita pertanto a darne tempestiva comunicazione alle aziende associate così che possano organizzarsi rispetto alla scadenza di marzo.

Da ultimo, si ritiene utile ricordare che, ai sensi del Testo Unico sulle Accise (D.Lgs. 504/1995), l'energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.

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Per quanto di interesse delle imprese agricole, non è invece sottoposta ad accisa l'energia elettrica di seguito indicata:

 prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;

 prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico.

E’ inoltre esente dall'accisa l'energia elettrica:

 prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;

 consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW.

Si ricorda poi che sono obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica:

a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali (venditori);

b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;

c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione;

d) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia.

Tali soggetti obbligati, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, sono tenuti a presentare una dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero della partita IVA del soggetto, all'ubicazione dell'eventuale officina, tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito «d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonché l'energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.

In relazione a quanto indicato, sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni i produttori di energia fotovoltaica (titolari di officina elettrica) da impianti di potenza oltre i 20 kW e che consumano una parte, non rilevante, della loro produzione (impianti FV in cessione parziale).

La circolare n. 50 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e l’estratto del DLGS 504/1995 sono consultabili sul nostro sito internet al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:4162/

FISCALE TRIBUTARIO

Legge di Bilancio 2021 principali novità fiscali della L. n. 178 del 30 dicembre 2020

Art. 1, commi 1051-1063 - Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali (Transizione 4.0)

Le disposizioni in esame prevedono una disciplina innovativa del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali, rispetto a quanto previsto per l’anno 2020 dall’art. 1, commi 184 e seguenti della L. n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), con particolare riguardo alle aliquote potenziate e ulteriormente diversificate della misura del credito, nonché alle tempistiche accelerate e anticipate di fruizione dello stesso.

Ambito soggettivo

Preliminarmente va precisato che, come già disposto per il predetto credito d’imposta ex L.n. 160/2020, la misura riguarda tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, e pertanto vi rientrano a pieno titolo anche le imprese agricole titolari di reddito agrario, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Non possono invece accedere all’agevolazione in parola le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale e le imprese destinatarie di sanzioni interiettive ai sensi dell’art. 9, c. 2, del D.lgs. n. 231/2001.

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Il beneficio è, altresì, subordinato alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ambito oggettivo

Dal punto di vista oggettivo, sono agevolabili, ex art. 1, comma 1053, gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, c.1, del TUIR (autovetture, ciclomotori, ecc.), dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, (recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali), stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. n.

208/2015 (es. condutture per usi civili, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, ecc.), nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque discarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Effettuazione degli investimenti e misura del credito d’imposta

Per quanto riguarda Il periodo temporale di riferimento per l’effettuazione degli investimenti, è stabilito che gli stessi vanno effettuati dal 16.11.2020 al 31/12/2022 (con termine “lungo” al 30.6.2023 per i beni per i quali vi è stata la prenotazione (ordine d’acquisto) e il versamento dell’acconto di almeno pari al 20% del costo, mentre per la misura del credito d’imposta e per i tempi della sua utilizzazione si deve distinguere tra gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0” (cioè beni strumentali “ordinari”), che possono essere effettuati oltre che dalle imprese anche da gli esercenti arti e professioni, e gli investimenti in beni materiali ed immateriali “4.0”, cioè in beni indicati negli appositi allegati A e B alla L. n. 232/2016.

Più in particolare, il credito è riconosciuto:

- nella misura del 10% del costo di acquisizione, elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile (smart working) per gli investimenti effettuati, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro ovvero a 1 milione di euro, rispettivamente, per quelli in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nella predetto allegato A e per quelli in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B, nel periodo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione;

- nella misura del 6 per cento del costo di acquisizione per gli stessi investimenti effettuati, nei limiti dei costi ammissibili su indicati, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Per le imprese che, invece, effettuano investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto un credito d’imposta:

- nella misura del 50% del costo di acquisizione per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30%

per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro, effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

- nella misura del 40% del costo di acquisizione per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20%

per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro, per gli investimenti effettuati nel corso del 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Infine, per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato (16/11/2020 – 31/12/2022) ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione

- nella misura del 20% del costo;

- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per quanto attiene alle modalità di utilizzo, il credito d’imposta:

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- può essere usufruito esclusivamente in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;

- spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che 4.0) in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno);

- per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, a norma dell’art. 1, c. 1054, spetta in un’unica quota annuale.

Circa la decorrenza dell’utilizzo, il credito d’imposta è fruibile:

- a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni “ordinari”;

- a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni 4.0. Nel caso in cui l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” ai sensi dei commi 1054 e 1055.

È, inoltre, confermata, ai fini dei successivi controlli da parte dell’amministrazione finanziaria, l’obbligatorietà di riportare nella fattura di acquisto dei beni, il riferimento normativo dell’agevolazione (art.1, commi 1051-1058, della L. n. 178/2020)

Un’ulteriore novità rispetto alla disciplina previgente, di cui all’art. 1, commi 184 e seguenti della legge n. 160/2020 (Legge di Bilancio 2020), è l’obbligatorietà della perizia tecnica asseverata da parte dei tecnici qualificati (e non più semplice) per i beni 4.0 di costo unitario superiore ai 300.000 euro.

Restano ferme le altre disposizioni in ordine alla cumulabilità del credito d’imposta in commento con altre agevolazioni, nel limite del costo dell’investimento, del non concorso dello stesso credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile ai fini IRAP e che, al solo fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono della misura agevolativa devono effettuare una comunicazione allo stesso dicastero in base ad un modello il cui contenuto, modalità e termini di comunicazione, in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile, saranno stabilite con apposito decreto direttoriale.

E’ appena il caso di ricordare, infine, che essendo l’ambito applicativo temporale della disciplina estesa al biennio 2021/2022, comprendendo investimenti che danno diritto a diverse misure del credito d’imposta in funzione del periodo in cui gli stessi sono effettuati (dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero dal 01.01.2022 al 31.12.2022 o dall’01.01.2023 al 30.06.2023 previa “prenotazione” entro il 31.12.2022), diventa estremamente importante stabilire il momento in cui l’investimento si considera effettuato. A tal fine, si segnala che va fatto riferimento alle regole generali della competenza previste dal TUIR (cfr. circolare AdE 4/E/2017) ed in particolare:

- per i beni acquisiti in proprietà rileva la data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;

- per i beni in locazione finanziaria rileva la consegna oppure, nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario (non rileva il riscatto);

- per i beni realizzati con contratto d’appalto a terzi rileva la data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati avanzamento lavori (Sal), la data in cui l’opera o la sua porzione risulta verificata ed accettata dal committente;

- per i beni costruiti in economia rileva il periodo di sostenimento dei costi imputabili all’investimento, indipendentemente dal fatto che la data di ultimazione sia successiva al periodo agevolabile.

Art. 1, comma 38 - Esenzione IRPEF del reddito dominicale e reddito agrario per gli IAP e CD iscritti alla previdenza agricola

La disposizione in commento proroga all'anno 2021 l'esclusione dall’IRPEF dei redditi dominicali e agrari per CD e IAP, iscritti alla previdenza agricola, in luogo della tassazione al 50 per cento prevista in base alla legislazione vigente. Si ricorda, altresì, che l’agevolazione in esame torna applicabile nei confronti dei soci di società semplici in quanto titolari (per il principio di trasparenza) dei predetti redditi fondiari (dominicali e/o agrari), mentre non ne possono usufruire i soci di Snc ed Sas in quanto il reddito prodotto dalle società, ancorché attribuibile agli stessi, è comunque considerato reddito d’impresa, indipendentemente dall’eventuale opzione per la tassazione catastale esercitata dalla società.

Art. 1, comma 40 – Applicazione dell’IVA al 10% per cibo da consumo e da asporto

La disposizione in commento introduce un’apposita norma di interpretazione autentica secondo cui la nozione di cui al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al DPR. n. 633/1972, deve essere

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interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto. Con la norma interpretativa, pertanto, si risolve la querelle con la previsione, appunto, dell’applicazione dell’IVA con l’aliquota ridotta del 10%.

Art. 1, comma 599- Esclusione dal versamento della prima rata IMU 2021

La disposizione in esame, in considerazione del prolungarsi degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica Covid 2019, stabilisce che non è dovuta la prima rata dell’IMU per l'anno 2021 da parte dei soggetti passivi di imposta, che siano anche gestori delle attività svolte negli agriturismi, nei villaggi turistici, negli ostelli della gioventù e nei Bed and Breakfast.

Art. 1, comma 1064, lett.i) - Proroga credito d’imposta formazione 4.0

La disposizione proroga al 31/12/2022 il beneficio del credito d'imposta formazione 4.0, che in base alla L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) spetta alle imprese per le attività dirette ad acquisire o consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 quali big data e analisi dei dati, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

In base all’art. 1, c.210, della L.n.160/2019 (legge di Bilancio 2020) il credito d’imposta è riconosciuto:

- nei confronti delle piccole imprese, in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

- nei confronti delle medie imprese, in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;

- nei confronti delle grandi imprese, in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

In base alla successiva lett. l) del comma 1064, inoltre, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, sono ammissibili, all’agevolazione i costi, previsti dall’art. 31, c.3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno UE.

Si tratta in particolare dei seguenti costi:

a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

c) c) costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d) d) spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Art. 1, comma 1102 - Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di IVA e registrazione delle fatture passive

Il comma 1102, aggiungendo il comma 3 bis all’art. 7 del DPR. n. 542/99, consente, a partire dal 2021, l’allungamento del termine per la registrazione delle fatture emesse dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la liquidazione IVA trimestrale.

Più precisamente, per i contribuenti minori, con volume d’affari, nell’anno precedente, non superiore a 400 mila euro (se lavoratori autonomi o imprese di produzione di servizi), o a 700 mila euro (se esercenti altre attività), l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse, di cui all’art. 23 del DPR. n.633/1972, può essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni stesse.

Art. 1, commi 1103-1104 - Fatture Transfrontaliere

Il comma 1103, modificando l’art. 1, c.3-bis del D.Lgs. n.127/2015, stabilisce che, per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione dei dati avvenga non più con il c.d.

“esterometro”, bensì utilizzando il SdI (Sistema di interscambio) secondo il formato della fattura elettronica.

Art. 1, comma 1108 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il comma dispone che. per le fatture elettroniche inviate attraverso il SdI, il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo. Vengono così evitate incertezze

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nell’applicazione dell’imposta di bollo nei casi in cui il soggetto che procede all’emissione della fattura sia diverso dal cedente o prestatore: in queste situazioni, resta ferma la responsabilità del fornitore per il pagamento del bollo e delle eventuali sanzioni amministrative.

Art. 1, comma 1109-1115 - Memorizzazione elettronica e Trasmissione Telematica dei corrispettivi

Viene differito al 1° luglio 2021, l’onere di assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante sistemi di incasso evoluti, ossia carte di credito o di debito e altre forme di pagamento elettronico che lo permettono, garantendo l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (articolo 2, comma 5-bis del Dlgs n.127/2015).

Viene inoltre specificato che, il momento di ultimazione, ovvero di effettuazione dell’operazione, coincidente con la consegna del bene o con il pagamento, costituisce il termine entro cui i dati dei relativi corrispettivi devono essere memorizzati, utilizzando il registratore telematico (RT), il server RT o la procedura web messa a disposizione dall’agenzia delle Entrate.

Con la stessa tempistica devono essere consegnati al cliente, e a richiesta di questo, i documenti che attestano l’operazione, e cioè in via alternativa il documento commerciale o la fattura.

A seguito dell’integrazione dell’art.6 del D.lgs.n.471/1997, viene disposta l’irrogazione di una sanzione in misura pari al 90% dell’imposta, (e non più al 100%), qualora i dati dei corrispettivi dell’operazione non vengano regolarmente memorizzati o trasmessi. In particolare, a far data dal 1° gennaio 2021, la violazione si realizza in caso di:

- omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione;

- omessa, tardiva e/o infedele trasmissione.

Resta ferma l’applicazione di un’unica sanzione, pur a fronte di violazioni relative ai diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell’adempimento individuato come unitario.

E’ tuttavia prevista l’irrogazione di una sanzione in misura fissa di 100 euro, per ciascun invio, nei casi di sola omessa o tardiva ovvero infedele trasmissione, e a condizione che la stessa non abbia inciso sulla liquidazione del tributo. Tale sanzione si applica anche nel caso di omessa installazione degli strumenti (RT), server RT, salvo l’adozione delle procedure alternative (sito web Agenzia delle Entrate), Art. 1, commi 1122-1123 – Proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni

E’ ulteriormente prorogata per il 2021 la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati posseduti alla data del 1° gennaio 2021 mediante pagamento dell’imposta sostitutiva dell’11 per cento, con termine di versamento e di redazione e giuramento della perizia di stima fissato al 30 giugno 2021. Come per le altre “edizioni”

della rivalutazione è possibile versare l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione ovvero in tre rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi in misura del 3 per cento annuo.

Art. 1, comma 131 – Credito di imposta per potenziamento commercio elettronico

Si tratta di una novità introdotta in sede di approvazione definitiva della legge di bilancio e che prevede la concessione del credito di imposta già previsto dal “decreto legge crescita” del 2014 per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Si tratta di una interessante riproposizione di una misura che contiene alcune novità ed in particolare:

- la concessione del credito di imposta per i periodi di imposta dal 2021 al 2023 con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascun anno;

- l’ampliamento del beneficio sul piano soggettivo anche alle reti di imprese agricole e agroalimentari nonché a quelle aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”;

- la finalizzazione degli investimenti che sono effettuati “con particolare riferimento” al miglioramento della vendita a distanza a clienti residenti in altri Paesi e per la creazione di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri gestiti da organismi associativi.

- I criteri e le modalità di applicazione del credito di imposta sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio 2021.

Per tutte le altre novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 si rimanda alla lettura del testo integrale dell’articolo visionabile sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:4195/

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PREVIDENZIALE

Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, FIS, CIGD, CISOA) Istruzioni Inps sulle novità della legge di bilancio 2021

Con messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, l’INPS fornisce prime indicazioni operative in ordine alle novità legislative introdotte dalla legge di bilancio 2021 in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come noto, infatti, la legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha riconosciuto ulteriori periodi di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), di assegno ordinario (FIS) e di cassa integrazione speciale agricola (CISOA), che possono essere richiesti da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020..

Riteniamo utile evidenziare di seguito i chiarimenti e gli aspetti operativi più rilevanti per il nostro settore:

arco temporale differenziato per le varie tipologie di trattamenti di integrazione al reddito: il messaggio dell’Istituto sottolinea che l’impianto normativo delineato dalla legge di bilancio 2021 differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti. Più specificatamente, la norma prevede che trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021; i trattamenti di assegno ordinario (FIS), di cassa integrazione in deroga (CIGD) e di cassa integrazione agricola (CISOA), invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021;

lavoratori per i quali si può accedere alla cassa integrazione: il messaggio precisa che le richieste dei periodi di cassa integrazione (CIGO, FIS, CIGD e CISOA) potranno interessare i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 178/2020). Si evidenzia che tale previsione si applica anche alla cassa integrazione in deroga che può essere richiesta dai datori di lavoro agricolo che occupano operai, impiegati e quadri a tempo determinato. Pertanto, per i lavoratori assunti successivamente al primo gennaio 2021 (come ad esempio gli OTD), non è possibile usufruire, a legislazione vigente, dei periodi di integrazione salariale previsti dalla legge di bilancio 2021;

assenza di contribuzione addizionale: l’INPS puntualizza che, a differenza di quanto precedentemente stabilito dai decreti-legge 14 agosto 2020, n. 104/2020 (“decreto agosto”) e n.

137/2020 (“decreto ristori”), l’art. 1, c. 300, della legge di bilancio 2021 non prevede l’obbligo del versamento di un contributo addizionale, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale;

termini di trasmissione delle domande: la legge di bilancio 2021 conferma la disciplina precedente, secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale per COVID-19 (CIGO, FIS, GIGD, CISOA) è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La circolare precisa che per i periodi di sospensione o riduzione di attività relative al mese di gennaio 2021 il termine di decadenza per la presentazione delle domande è comunque il 28 febbraio 2021;

nuova causale: l’INPS precisa che le domande di concessione dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, FIS, GIGD, CISOA) devono essere presentate utilizzando le nuove causali messe a disposizione nelle rispettive procedure telematiche:

 per richiedere il periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e l’assegno ordinario FIS: “COVID 19 L. 178/20”;

 per richiedere le 90 giornate di cassa integrazione agricola: “CISOA L. 178/20”.

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FESTIVITÀ I° SEMESTRE 2021

Operai Impiegati

GENNAIO

1 Capodanno (venerdì)

(festività infrasettimanale) compresa nel mensile compresa nel mensile 6 Epifania (mercoledì)

(festività infrasettimanale) compresa nel mensile compresa nel mensile MARZO 19 San Giuseppe (venerdì)

(festività soppressa) ore eff. lavorate o riposo compensativo

riposo comp. in alternativa 1/26

APRILE

5 Lunedì dell’Angelo (lunedì)

(festività infrasettimanale) compresa nel mensile compresa nel mensile 25 Anniversario Liberazione (domenica)

(festività nazionale) 1/26 1/26

MAGGIO

1 Festa del Lavoro (sabato)

(festività nazionale) compresa nel mensile compresa nel mensile 13 Ascensione (giovedì)

(festività soppressa)

ore eff. lavorate o riposo compensativo

riposo comp. in alternativa 1/26

GIUGNO

2 Ann. della Repubblica (mercoledì)

(festività nazionale) compresa nel mensile compresa nel mensile 3 Corpus Domini (giovedì)

(festività soppressa)

ore eff. lavorate o riposo compensativo

riposo comp. in alternativa 1/26 29 S.S. Pietro e Paolo (martedì)

(festività soppressa)

ore eff. lavorate o riposo compensativo

riposo comp. in alternativa 1/26

Aliquote contributive per l'anno 2021

Lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi

Si riportano in allegato le tabelle delle aliquote contributive in vigore nel settore agricolo per l’anno 2021, per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori coordinati e continui (e assimilati).

LAVORATORI DIPENDENTI

Contributo FPLD – Aumenti di aliquota

Dal 1° gennaio 2009 sono ritornati in vigore – dopo la sospensione disposta dall’art. 01, c. 1, della legge n. 81/2006 per il triennio 2006-2008 – gli aumenti di aliquota previsti dall’art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 146/1997. Tali norme, come noto, prevedono il percorso di graduale allineamento dell’aliquota pensionistica dovuta dai datori di lavoro per gli operai agricoli a quella dovuta per la generalità dei dipendenti, attraverso l’aumento annuo dello 0,20 per cento del contributo FPLD a carico delle imprese agricole tradizionali (con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno) e dello 0,60 per cento del contributo FPLD a carico delle imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale (con decorrenza 1° luglio di ciascun anno), sino al raggiungimento dell’aliquota prevista per la generalità dei datori di lavoro. Al riguardo si ricorda che, con il 1° luglio 2011, le imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale hanno raggiunto l’aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti prevista dall’art. 3, c. 23, della legge n. 335/1995. Per quanto riguarda la quota a carico dei lavoratori dipendenti, si rammenta che con il 1/1/2002 si è concluso il percorso di allineamento dell’aliquota a carico dei lavoratori a quella prevista per la generalità degli altri settori produttivi, previsto dal citato art. 3 del d.lgs. n. 146/97, iniziato il 1° gennaio 1998. Resta quindi solo l’aumento annuo dello 0,20 per cento del contributo FPLD a carico dei datori di lavoro agricolo tradizionali, giacché non è ancora stata raggiunta l’aliquota contributiva in vigore per gli altri settori produttivi.

Esoneri compensativi per destinazione TFR ai fondi pensione

L’art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) ha previsto l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982) pari

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allo 0,20 per cento, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall’INPS. In altre parole, se per un lavoratore viene conferito l’intero TFR, l’esonero dal contributo predetto è totale; se invece il conferimento del TFR è parziale (nelle limitate ipotesi in cui è consentito) l’esonero dal contributo è direttamente proporzionale.

Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato e per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli, il contributo dello 0,20 per cento non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare della predetta misura compensativa. L’art. 1, comma 766, della citata legge finanziaria, ha inoltre previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un ulteriore esonero dal versamento dei contributi sociali in una misura crescente di anno in anno fino al 2014. Nel 2014 dunque la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali. L’esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. Anche in questo caso l’esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall’INPS.

Decontribuzione delle erogazioni stabilite da contratti di 2° livello

L’art. 4, commi 28-29 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) ha reso definitivo il regime di sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007 relativo alle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale e territoriale) a titolo di premio di produttività, essendo stato eliminato dalla norma originaria il riferimento al carattere sperimentale di tale misura agevolativa. Come noto, il beneficio in commento consiste in uno sgravio di 25 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e in uno sgravio totale dei contributi previdenziali a carico del lavoratore sulle erogazioni:

 previste dai contratti collettivi aziendali ovvero di secondo livello;

 incerte nella corresponsione o nell’ammontare;

 correlate alla misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di competitività, assunti dal contratto collettivo come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.

La dotazione finanziaria prevista per lo sgravio è pari a 650 milioni di euro annui. I benefici vengono concessi solo entro tale limite (650 milioni di euro annui) secondo modalità stabilite di anno in anno con decreto interministeriale (lavoro ed economia) anche con riferimento all’individuazione dei criteri di priorità.

Sostanzialmente a partire dall’anno di competenza 2015 la misura in oggetto non è stata più rifinanziata.

Da segnalare tuttavia che l’art. 55 della legge n. 96/2017 (cd. Manovrina) ha riconosciuto una riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota IVS a carico del datore di lavoro ed una esenzione totale sulla contribuzione a carico del lavoratore sulle erogazioni legate alla produttività che coinvolgano

“pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”.

I predetti benefici contributivi – che si applicano soltanto ai premi erogati in virtù di contratti collettivi sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore della norma) – possono riguardare erogazioni non superiori a 800 euro annui. Su tale norma – che è strettamente legata ai premi assoggettabili alla cd. “detassazione di premi di produzione” – ed in particolare sui presupposti per poter beneficiare dell’agevolazione contributiva sono intervenute le amministrazioni competenti con apposite circolari alle quali si rimanda: circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E/2018 e circolare INPS n.

104/2018. Ci si limita qui ad evidenziare che tale particolare forma di decontribuzione è finalizzata ad incentivare quegli schemi organizzativi della produzione e del lavoro orientati ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, realizzando incrementi di efficienza, produttività e di miglioramento della qualità della vita e del lavoro. Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori deve essere formalizzato a livello aziendale mediante un apposito Piano di Innovazione. Tale “piano” deve essere elaborato dal datore di lavoro, secondo le indicazioni di un contratto collettivo di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015. I gruppi di lavoro di semplice addestramento o formazione non sono strumenti e modalità utili ai fini del coinvolgimento paritetico dei lavoratori.

Contribuzione per il finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) Come noto - in attuazione di una delega al Governo per la riforma della materia degli ammortizzatori sociali conferita dalla legge n. 183/2014 (meglio nota come Jobs Act) - il d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 ha introdotto la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), che ha sostituito l'ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego) e la Mini ASpI istituite dalla cd. legge Fornero (art. 2. della legge n. 92/2012) che, a sua volta, avevano sostituito l'indennità di disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti (DS). La nuova disciplina - che opera con riferimento agli eventi verificatisi a partire dal primo maggio 2015 - non introduce elementi di novità riguardo alla contribuzione a supporto della NASpI, limitandosi ad affermare che “Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili” (art. 14,

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