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Chiusura aziendale per un giorno: incide sullo stipendio?

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Chiusura aziendale per un giorno:

incide sullo stipendio?

Autore: Redazione | 29/05/2019

Il datore non può rifiutare la prestazione del lavoratore, salvo impossibilità oggettiva di riceverla.

Potrebbe capitare di trovare un giorno l’azienda chiusa. Le ragioni possono essere svariate. Ad esempio, potrebbe dipendere da un lutto o da problemi di famiglia del

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datore di lavoro, da una falla nel sistema di sicurezza di un impianto o dal mancato funzionamento dei climatizzatori, dal fatto che sia stato indetto uno sciopero e poi revocato solo all’ultimo minuto. Tu hai però fatto il tuo dovere: ti sei recato, come tutti i giorni, davanti al tuo ufficio pronto per prendere servizio. In quel momento, un delegato del capo ti ha detto che, per oggi, l’azienda è chiusa. In una situazione del genere ti chiederai probabilmente quanto influisce questa “vacanza” sulla tua busta paga. La giornata ti verrà pagata o sarà scalata dalla mensilità? In altri termini, la chiusura aziendale per un giorno incide sullo stipendio? La questione è stata analizzata dalla Cassazione con una recente sentenza [1].

Esiste un un orientamento ormai costante della giurisprudenza in base al quale il datore di lavoro non può ridurre o sospendere, in modo unilaterale, l’attività lavorativa; non può, di conseguenza, rifiutarsi di pagare la retribuzione dovuta anche nei giorni di chiusura aziendale. Diversamente, compirebbe un inadempimento di tipo contrattuale. Tale inadempimento si configura qualora la prestazione lavorativa sia impedita dalla volontà del datore di lavoro e non sia il frutto di una omissione da parte del dipendente.

In buona sostanza, secondo la Corte, il rifiuto unilaterale del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa offertagli dal dipendente non pregiudica il diritto di quest’ultimo alla retribuzione. La giornata, insomma, gli deve essere ugualmente pagata come tutte le altre. Non troverai, quindi, nella tua busta paga un importo più basso rispetto a quello degli altri mesi.

Solo in un caso il datore di lavoro può rifiutare la prestazione lavorativa e non essere costretto a pagare il dipendente: quando l’utilizzazione della stessa prestazione è divenuta oggettivamente impossibile a causa di circostanze non dipendenti dal datore, imprevedibili e non riferibili a carenze organizzative della struttura aziendale. Pensa, ad esempio, a un terremoto che abbia comportato la distruzione di alcune strutture interne al luogo di lavoro o a un improvviso sequestro del tribunale con divieto di accedere ai locali di lavoro.

Non può essere considerato un caso di forza maggiore, non imputabile al datore di lavoro, l’assenza di commesse e di clienti, compresa la diminuzione o l’esaurimento dell’attività produttiva. A spiegarlo è sempre la Cassazione con un precedente del 2004 [2]. In questo caso il datore di lavoro è tenuto tutt’al più a procedere al licenziamento per riduzione del personale o al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo oppure, in ultimo, alla cassa

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integrazione. Chiaramente, in questi casi, non deve trattarsi di contingenti difficoltà di mercato facilmente superabili o magari occasionali.

Sono due le condizioni, quindi, che implicano la perdita della retribuzione in caso di chiusura aziendale: una oggettiva impossibilità della prestazione di lavoro da parte del lavoratore non imputabile al datore e l’impossibilità di qualsiasi altra prestazione equivalente.

Il dipendente che si è dovuto astenere dalla prestazione lavorativa non per propria volontà non è tenuto a dimostrare di essere stato, come tutti i giorni, a disposizione del datore di lavoro, pronto per svolgere le proprie mansioni; per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro e, quindi, del rifiuto del capo di ricevere la prestazione il dipendente, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla prestazione retributiva.

Note

[1] Cass. ord. n. 14419/2019 [2] Cass. sent. n. 7300/2004.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 6 marzo – 27 maggio 2019, n.

14419 Presidente Tria – Relatore Ponterio Rilevato in fatto che: 1. con sentenza n.

952 pubblicata il 17.10.16 la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello della Fondazione Teatro alla Scala, confermando la decisione di primo grado che aveva

condannato la Fondazione a restituire al dipendente P.M. l’importo, pari a 2,5 giornate, trattenuto sulla retribuzione di agosto a titolo di sciopero; 2. la Corte territoriale, premesso che il datore di lavoro non possa rifiutare la prestazione

offerta dal lavoratore, a meno che non sia oggettivamente impossibile

l’utilizzazione della stessa, ha ritenuto come la Fondazione non avesse dimostrato l’impossibilità oggettiva di utilizzare la prestazione del sig. P. nei giorni dal (omissis) , fissati per la turnèe a (…), annullata a causa dello sciopero proclamato

dalle organizzazioni sindacali e poi revocato; ha precisato come, a fronte della revoca dello sciopero in data 17.7.10, nel rispetto dei termini previsti dalla contrattazione collettiva, la Fondazione non avesse dimostrato che l’annullamento

della turnèe fosse inevitabile per impossibilità di allestire lo spettacolo a Pompei, avendo articolato sul punto un unico generico capitolo di prova testimoniale (n. 6);

che, inoltre, la Fondazione neppure aveva comprovato l’impossibilità di adibire in quei giorni il sig. P. alle prove di scena e di sala presso il teatro; 3. avverso tale

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sentenza la Fondazione Teatro della Scala ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il lavoratore; 4.

entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Considerato in diritto che: 5. con l’unico motivo di ricorso la Fondazione Teatro alla Scala ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 1206, 1175, 1181, 1197, 1218, 2104 e 2106 c.c., e dell’art. 41 Cost.; 6. ha sostenuto come presupposto per

configurare la mora del creditore sia l’offerta della prestazione da parte del lavoratore, e come la sentenza impugnata non recasse alcun riferimento a tale elemento; ha escluso che la revoca dello sciopero in data (…) ravvicinata a quella

del primo spettacolo (…) potesse costituire implicita offerta della prestazione, essendo gli stessi lavoratori consapevoli dell’impossibilità di organizzare la trasferta e lo spettacolo a Pompei in tempi così ristretti; 7. ha ulteriormente argomentato l’erronea applicazione delle norme in materia di mora accipiendi per

l’oggettiva impossibilità della Fondazione di ricevere la prestazione a causa dell’annullamento della turnèe, decisa unitamente al (omissis) , anche al fine legittimo di limitare i possibili danni economici in caso di sciopero, e comunque nell’esercizio della libertà riconosciuta dall’art. 41 Cost.; la revoca dello sciopero, seppure intervenuta nel rispetto dei termini previsti dalla contrattazione collettiva,

era comunque successiva alla data del (omissis), oltre cui sarebbe stato impossibile organizzare la trasferta e lo spettacolo, come più volte comunicato alle

organizzazioni sindacali; 8. ha ribadito l’impossibilità di impiegare il lavoratore nelle prove di scena e di sala, programmate con cadenza mensile, quindicinale o al

più settimanale, e non con un intervallo di due giorni lavorativi; 9. il motivo di ricorso non può trovare accoglimento; 10. la sentenza impugnata si è attenuta ai principi affermati da questa Corte con orientamento costante secondo cui il datore

di lavoro non può unilateralmente ridurre, sospendere l’attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in

un inadempimento contrattuale, previsto in generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l’altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del

medesimo della impossibilità sopravvenuta, (Cass. n. 7300 del 2004 in motivazione; nello stesso senso Cass., S.U., n. 14381 del 2002; Cass. n. 5101 del

2002; n. 13742 del 2000; n. 11263 del 1998); 11. si è ulteriormente precisato (Cass. n. 15372 del 2004) come, in base agli artt. 1218 e 1256 c.c., la sospensione

unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata, ed esonera il medesimo datore dall’obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di

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mercato. La legittimità della sospensione va verificata in riferimento all’allegata situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa: solo ricorrendo

il duplice profilo dell’impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore e dell’impossibilità di ogni altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti, è

giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla; 12. le pronunce richiamate hanno anche chiarito che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d’aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto

di lavoro e quindi del rifiuto datoriale di ricevere la prestazione, che realizza un’ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva

il diritto alla prestazione retributiva (Cass. n. 13742 del 2000; n. 11650 del 1997);

13. nel caso in esame, la Corte d’appello, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto sussistente una condizione di

mora accipiendi per avere la Fondazione rifiutato la prestazione del dipendente senza dimostrare l’impossibilità di utilizzare la stessa sia nella turnèe di (…), non risultando comprovato l’inevitabile annullamento della stessa nonostante la revoca

dello sciopero nei termini previsti dalla contrattazione collettiva, sia nelle prove di scena e di sala presso il teatro; 14. le censure oggetto del ricorso in esame, seppure veicolate attraverso il vizio di violazione di legge, in realtà investono il

merito della controversia, e specificamente la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito quanto alla impossibilità datoriale di ricevere la prestazione nei giorni originariamente destinati alla turnèe poi annullata; tali censure sono, come tali, inammissibili in ragione della disciplina di cui all’art. 348

ter c.p.c., comma 5, sulla c.d. doppia conforme, applicabile ratione temporis (ricorso in appello risalente al 2013); 15. per le considerazioni svolte il ricorso deve

essere dichiarato inammissibile; 16. la regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

17. si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.

115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per

compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,

art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

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