Autorità Nazionale Anticorruzione
Delibera n. 658 del 18 luglio 2018.
Fascicolo n. 1706/2018
Oggetto: Comune di Viggiano – Lavori di adeguamento impiantistico energetico ex Clinica Nigro - Pellettieri da destinare ad uso uffici. Importo complessivo degli affidamenti, cumulativamente considerati, € 620.456,31.
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Nell’adunanza del 18 luglio 2018;
Visti il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Vista la relazione dell’Ufficio Vigilanza Lavori.
Considerato in fatto
L’Autorità ha avviato il procedimento istruttorio sulla base della segnalazione del 16 marzo 2018, prot. n. 24057, volta ad evidenziare presunte irregolarità relative alla procedura afferente ai lavori di adeguamento impiantistico energetico della cd. ex Clinica Nigro - Pellettieri da destinare ad uso uffici, di importo complessivo pari a € 620.456. Nella cennata segnalazione si lamentava che per l’esecuzione delle opere sarebbero stati effettuati dalla Stazione appaltante n.
16 distinti affidamenti a 16 diverse ditte, in totale difformità rispetto a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative.
Con comunicazione prot. n. 30622 del 9 aprile 2018 è stata formulata all’Amministrazione comunale interessata la richiesta di chiarimenti ed informazioni, relativamente alla parcellizzazione di lavorazioni verosimilmente riconducibili ad un contratto unitario.
Con riferimento alla contestazione avanzata, il Comune di Viggiano ha fatto pervenire, in data 9 maggio 2018, all’Autorità la nota acquisita al protocollo della scrivente Autorità con n.
39336, rappresentando le considerazioni di seguito riportate.
- «La Giunta Comunale con delibera n.73/2017 del 28/04/2017 approvava il progetto definitivo-esecutivo “Lavori di adeguamento impiantistico energetico ex Clinica Nigro – Pellettieri da destinare ad uso uffici” comprensivo dei costi di acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, per un importo totale di € 2.200.000,00 con l’intento di destinarlo ad uso uffici».
- «Per il finanziamento dell’opera l’Amministrazione Comunale ha richiesto alla Regione Basilicata la concessione di spazi finanziari per l’anno 2017 e ottenuto da questa, giusta DGR n° 463 del 26/05/2017, che obbligano l’Amministrazione Comunale ad appaltare i lavori, realizzarli e liquidarli entro il 31/12/2017».
- «Considerato che l’intero immobile è costituito da n. 5 piani e che ognuno di essi può considerarsi come singola unità per utilizzo ed impiego, in quanto autonomi per servizi ed accessi. Nella prospettiva di ottimizzare ulteriormente la gestione degli uffici, che con molta probabilità saranno utilizzati con finalità diverse e completamente indipendenti tra loro, ciascuno dei 5 piani, è stato dotato di impianti completamente autonomi tra loro».
- «Pertanto, l’ufficio, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 51, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha redatto il progetto di adeguamento impiantistico ed efficientamento energetico del fabbricato, che si sviluppa su 5 livelli del tutto autonomi, collegati da un corpo scala comune, suddividendo i lavori per lotti funzionali di cui all’art.
3, comma 1, lettera gggg, ovvero in lotti prestazionali di lavorazioni diverse, secondo categorie e specializzazioni impiantistiche».
- «Ciascun lotto funzionale di lavorazione è stato affidato con procedura in affidamento diretto, come consentito dall’art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per importi di valore inferiore a 40.000,00».
- «L’ufficio ha operato in linea con quanto consentito e previsto dalla norma vigente in materia di Appalti Pubblici, ovvero secondo quanto disposto dall’articolo 51, comma1, del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha suddiviso i lavori in lotti funzionali al fine di favorire l’accesso alle microimprese, piccole e medie imprese. Inoltre ha anche ottemperato a quanto previsto dalle modalità di utilizzo degli spazi finanziari concessi dalla Regione Basilicata, che richiedevano l’appalto dei lavori, la realizzazione e liquidazione entro il 31/12/2017, cosa che non sarebbe stata possibile conseguire, ove si fosse proceduto con un unico appalto, che avrebbe evidentemente richiesto tempi certamente più lunghi».
- «Le lavorazioni si sono svolte nel rispetto delle norme di sicurezza, sulla scorta del Piano di Sicurezza e Coordinamento, adeguatamente redatto, consentendo di eseguire i lavori in fasi lavorative consequenziali senza sovrapposizione alcuna così come scandito dal cronoprogramma dei lavori e quindi escludendo ogni interferenza».
Come emerge da quanto suesposto, la vicenda in esame afferisce all’affidamento di lavori di adeguamento di un immobile, denominato “ex clinica Nigro-Pellettieri”, al fine di riadattarne i locali per adibirli ad uffici, per un importo totale dei relativi lavori € 620.456,31. Le opere sono state suddivise in 20 «lotti» diversi, ciascuno dei quali - risultando di importo inferiore a € 40.000, 00 - è stato assegnato con affidamento diretto, secondo il seguente schema.
Frazione di opere Categoria Importo (al netto dei costi per la sicurezza)
cd. Lotto 1 Opere edili € 36.276,80
cd. Lotto 2 Controsoffitti € 37.940,80
Tinteggiature interne
cd. Lotto 3 Piani seminterrato e terra € 29.427,76
cd. Lotto 4 Piani primo, secondo e mansarda € 38.565,12 cd. Lotto 5 Verniciatura ringhiere balconi € 9.034,26
Serramenti esterni
cd. Lotto 6 Piani seminterrato,terra e
mansarda € 36.275,62
cd. Lotto 7 Piano primo € 29.502,62
cd. Lotto 8 Piano secondo € 29.502,62
cd. Lotto 9 Impianto idrico sanitario € 9.844,32
cd. Lotto 10 Impianti elevatori € 30.000,00
Impianto di riscaldamento
cd. Lotto 11 Piani seminterrato e terra € 36.913,33
cd. Lotto 12 Piano primo € 32.486,78
cd. Lotto 13 Piano secondo € 32.486,78
cd. Lotto 14 Piano mansarda € 32.467,78
cd. Lotto 15 Impianto antincendio € 8.460,14
Impianti elettrici
cd. Lotto 16 Piano seminterrato € 32.932,63
cd. Lotto 17 Piano terra € 37.716,52
cd. Lotto 18 Piano primo € 39.895,70
cd. Lotto 19 Piano secondo € 39.895,70
cd. Lotto 20 Piano mansarda € 35.774,58
In considerazione della sostanziale inconsistenza dei chiarimenti addotti dalla Stazione appaltante, l’Autorità ha pertanto provveduto a comunicare le proprie risultanze istruttorie con nota prot. n. 44221, del 23 maggio 2018, contestando al Comune di Viggiano i profili di illegittimità che viziano la procedura per l’evidente violazione del divieto di artificioso frazionamento dell’intervento, chiedendo all’Amministrazione comunale di produrre, ove ritenuto, controdeduzioni e/o memorie sui rilievi formulati.
In data 28 maggio 2018, la Stazione appaltante ha avanzato richiesta di accesso documentale all’esposto che ha dato avvio al procedimento, ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., sottolineandone l’urgenza, «stante i tempi tassativi assegnati per la produzione delle controdeduzioni». In conformità a quanto prescritto dal 1° comma, lettera e), dell’art. 10 del vigente Regolamento concernente l’accesso ai documenti formati o detenuti dall’Autorità ai sensi della legge n. 241/1990, l’accesso è stato formalmente differito fino alla conclusione della relativa istruttoria. Quanto alla presunta urgenza connessa all’intendimento di produrre controdeduzioni nel rispetto dei termini indicati nelle risultanze istruttorie, si è precisato all’istante che gli avanzati rilievi, sul frazionamento degli affidamenti di cui trattasi,
“sono fondati esclusivamente sulla base dell’evidenza normativa costituita dalle prescrizioni richiamate negli atti trasmessi a codesta Stazione appaltante. Il presente differimento non può dunque intendersi come ostativo alla tempestiva formulazione delle stesse controdeduzioni”.
Successivamente, con nota acquisita al protocollo di questa Autorità n. 49264 dell’8 giugno 2018, la Stazione appaltante ha trasmesso le proprie controdeduzioni.
Considerato in diritto
Preliminarmente, corre l’obbligo di rammentare che l’art. 35, al comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, fissando una norma di chiusura ostativa ad un’applicazione strumentale del criterio di calcolo del valore di un appalto, prescrive in modo inequivocabile che “la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può esser fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può esser frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.
La cennata prescrizione è completata, dalla previsione, contenuta nelle Linee guida sul tema, da ultimo aggiornate dal Consiglio di questa Autorità con delibera del primo marzo 2018, ove si precisa che, al fine di evitare il frazionamento artificioso degli appalti, volto ad eludere la disciplina comunitaria, le disposizioni di cui all’art. 35 sopra richiamato si applicano anche agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie.
Il principio assume poi valenza generale, anche per gli appalti sopra soglia, in virtù della prescrizione che mira a reprimere pratiche elusive volte a confezionare appalti su misura da assegnare con affidamenti diretti. La disposizione finale del primo comma dell’art. 51 del d.lgs. n.
50 del 2016 precisa, infatti, che: “È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice”. Mediante tale norma finalizzata ad evitare distorsioni e ad impedire che, dietro un formale ossequio al disposto normativo, i principi comunitari vengano in realtà disattesi, il legislatore ha espressamente vietato il frazionamento artificioso della spesa con il quale una commessa unitaria, nella quale rientrano diverse prestazioni di importo complessivo superiore alle soglie comunitarie, viene artatamente suddivisa in due o più contratti da veicolare in distinte procedure di affidamento, ciascuna di importo inferiore alla soglia comunitaria al fine di gestirle con le più flessibili regole delle procedure meno competitive.
Nelle proprie controdeduzioni la Stazione appaltante ritiene, invece, che sul punto debba essere riaffermato «il principio, dettato dall’art.51, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016, ovvero che la suddivisione in lotti funzionali rappresenta la regola e non l’eccezione, proprio ed ancor più nei casi, come quello che ci occupa, ove occorre assicurare funzionalità, fruibilità, e fattibilità di un’opera,
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, ovvero in lotti “prestazionali” definiti su base qualitativa, in conformità alle varie categorie, specializzazioni, o in conformità alle diverse fasi del progetto».
Al riguardo, tuttavia, non può non osservarsi che, se è vero che il d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50, privilegia la suddivisione in lotti allo scopo di ampliare la concorrenza, tale scelta non può essere intesa come regressione del coesistente interesse pubblico alla scelta del miglior contraente al fine di garantire il migliore utilizzo possibile delle risorse finanziarie della collettività. L’art. 30, comma 1, del codice, oltre ad indicare che l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del codice garantisce la qualità delle prestazioni e deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, tempestività e correttezza (principi ispirati alla tutela della pubblica amministrazione per il controllo ed il miglior utilizzo delle finanze pubbliche), ha specificato che le stazioni appaltanti rispettano altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.
Come infatti questa Autorità ha più volte avuto modo di chiarire, la possibilità di frazionamento in lotti si pone, sotto il profilo normativo, “in funzione di dialettica contrapposizione con l’espresso divieto di artificioso frazionamento dell’oggetto dell’appalto. In altri termini, il frazionamento in lotti appare consentito fino al limite del divieto volto a evitare elusioni della disciplina comunitaria da parte delle stazioni appaltanti che potrebbero suddividere un unico contratto di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, al fine di ottenere lotti di valore inferiore, che astrattamente potrebbero essere aggiudicati con procedure meno competitive di quelle previste per i contratti “sopra soglia”. (…) La stazione appaltante, pertanto, pur essendo libera di frazionare l’appalto, deve considerare i lotti come parte di un progetto di acquisizione unitario al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara. La stazione appaltante, in particolare, dovrà fare riferimento alle procedure corrispondenti al valore complessivo dell’affidamento, dato dalla somma del valore dei singoli lotti (art. 29, commi 7 e 8; cfr. Cons St, sez.
VI, 18 marzo 2011, n. 1681; Cons. St, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1101; Cons. St., sez. V, n. 4767 del 2 ottobre 2008; Tar Lazio, sez. III, n. 1722 del 7 marzo 2006)” (AVCP, Parere sulla normativa del 24 aprile 2013, rif. AG 02/13).
In sostanza, il rispetto della disciplina risulta assicurato, in caso di suddivisione in lotti, garantendo che i medesimi vengano considerati come parti di un’opera unitaria al fine di
determinare la soglia europea (Cons. St. , sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669). In modo ancor più esplicito, se ancora ve ne fosse bisogno: “la suddivisione in lotti di un’opera unitaria […] impone l’applicazione comunque del diritto comunitario, se la somma degli importi dei singoli lotti supera la soglia comunitaria” (Cons. St., sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1101, ma anche id., sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3188).
Al di là di tale essenziale notazione, si contesta altresì radicalmente la qualificazione adottata dalla Stazione appaltante per le frazioni di opere in cui la stessa Amministrazione Comunale ha suddiviso i lavori di adeguamento, non potendosi affatto ritenere le frazioni di cui trattasi, veri e propri lotti, siano essi funzionali ovvero prestazionali.
A differenza di quanto ritenuto dal Comune di Viggiano che, nel riferirsi alle frazioni dei lavori in questione, utilizza, nelle note trasmesse a questa Autorità, entrambe le espressioni:
«l’ufficio, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 51, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha redatto il progetto di adeguamento impiantistico ed efficientamento energetico del fabbricato, che si sviluppa su 5 livelli del tutto autonomi, collegati da un corpo scala comune, suddividendo i lavori per lotti funzionali di cui all’art. 3, comma 1, lettera gggg, ovvero in lotti prestazionali di lavorazioni diverse, secondo categorie e specializzazioni impiantistiche» (dalla citata nota di chiarimenti prot. n.
39336 del 9.05.2018); «la suddivisione in lotti funzionali rappresenta la regola e non l’eccezione, proprio ed ancor più nei casi, come quello che ci occupa, ove occorre assicurare funzionalità, fruibilità, e fattibilità di un’opera, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, ovvero in lotti
“prestazionali” definiti su base qualitativa, in conformità alle varie categorie, specializzazioni, o in conformità alle diverse fasi del progetto» (cfr. controdeduzioni prot. n. 49264 dell’8.05.2018), il d.lgs. n. 50/2016 definisce partitamente, all’art. 3, comma 1, lettere qq) e ggggg), i due tipi di lotti, distinguendo accuratamente le ipotesi di riferimento.
In particolare, se la valorizzazione della natura funzionale del lotto ha il pregio di favorire l’efficienza e l’economicità dell’appalto perché evita, qualora non fosse completata una frazione, uno spreco di risorse economiche, la valorizzazione della natura prestazionale del lotto favorisce, invece, le diverse categorie o specializzazioni richieste. Per cui l’autonomia dei singoli lotti deve esprimere l’attitudine di ciascuno di essi a soddisfare, sebbene in parte, l’interesse della Stazione appaltante per la capacità di esprimere una distinta caratterizzazione sul piano economico e sul piano operativo.
Ne deriva che l’articolazione di un appalto in più parti non è una semplice operazione materiale, uno “spacchettamento” discrezionale, dovendo invece garantirsi che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta un’utilizzazione compiuta. Da qui il divieto di frazionamento quando le singole parti sono componenti di una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata.
Sulla base di siffatte considerazioni, non può allora convenirsi con la suddivisione operata dalla Stazione appaltante, che è giunta a parcellizzare l’appalto in ben venti affidamenti, distinguendo le opere non solo sulla base del tipo di lavorazione (opere edili, controsoffitti, tinteggiature interne, verniciatura ringhiere balconi, serramenti esterni, impianto idrico sanitario, impianti elevatori, impianto di riscaldamento, impianto antincendio, impianti elettrici), ma, in alcuni casi, anche in relazione ai vari piani dell’immobile in cui tali lavorazioni avrebbero dovuto esser espletate (ad es. 3 distinti «lotti» per i serramenti esterni: piano seminterrato, terra e mansarda – piano primo – piano secondo; 4 distinti «lotti» per l’impianto di riscaldamento: piano seminterrato e terra – piano primo – piano secondo – mansarda; 5 distinti «lotti» per gli impianti elettrici: piano seminterrato – piano terra – piano primo – piano secondo – mansarda).
Non è affatto chiaro quale autonomia possa attribuirsi alle singole frazioni, e la stessa Amministrazione comunale pare non nutrire in merito alcuna certezza, se nella nota di chiarimenti richiamata (cfr. nota prot. n. 39336 del 9.05.2018) afferma: «Considerato che l’intero immobile è costituito da n. 5 piani e che ognuno di essi può considerarsi come singola unità per utilizzo ed impiego, in quanto autonomi per servizi ed accessi. Nella prospettiva di ottimizzare ulteriormente la gestione degli uffici, che con molta probabilità saranno utilizzati con finalità diverse e completamente indipendenti tra loro, ciascuno dei 5 piani, è stato dotato di impianti completamente autonomi tra loro».
Sempre ripercorrendo la linea difensiva della Stazione appaltante, si confuta inoltre l’interpretazione che sembra volersi trarre, a sostegno delle ragioni vantate dall’Amministrazione comunale, dall’affermazione in base alla quale: «Il Consiglio di Stato ribadisce sul punto, per giurisprudenza costante, che l’opzione sottesa alla suddivisione in lotti dell’appalto è espressiva di una scelta discrezionale non suscettibile di esser censurata in base a criteri di mera opportunità, tanto più nel caso in cui la suddivisione sia imposta dall’oggetto dell’appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalla situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare». Invero, nella fattispecie in
questione, avente riguardo ad un singolo edificio, né l’oggetto dell’appalto, né le modalità esecutive scaturenti dalla situazione materiale e giuridica dei luoghi forniscono in alcun modo supporto alla scelta operata dall’Amministrazione comunale di procedere al frazionamento. Ed infatti, esempi tipici di una corretta partizione, possono rinvenirsi nella “costruzione di infrastrutture per la viabilità, oppure la realizzazione di complessi edifici, aventi unità funzionale, ma costituiti da parti strutturalmente autonome, come campus scolastici o complessi industriali” ovvero nei casi in cui se “l’opera consiste in un edificio, o un complesso di edifici destinati per esempio, ad una scuola o ad un ospedale, o se trattasi di una strada, una fognatura o un acquedotto, i lavori realizzati con il singolo appalto devono consentire la parziale apertura al pubblico o, comunque, l’attivazione del servizio al quale l’opera è destinata” (cfr. AVCP, Determinazione n. 5 del 9 giugno 2005). Ma appare evidente che non sia questo il caso. Parimenti elusive delle disposizioni di legge risultano le ipotesi nelle quali “la stazione appaltante affida, con appalti separati, da un lato la realizzazione della parte edile di un’opera pubblica e dall’altro l’esecuzione delle opere impiantistiche.
Quando un’opera costituente un’unità strutturale e funzionale viene eseguita affidando separatamente parti distinte di essa non si può neanche parlare di suddivisione dell’opera in lotti, ma piuttosto di
"scorporamento degli appalti" o esecuzione mediante appalti parziali. Tale istituto non può trovare applicazione per le opere a caratteristiche tecniche comuni (come la costruzione di un edificio), ma soltanto quando l’appalto "scorporato" richieda una particolare specializzazione tecnica o artistica come ad esempio nel caso di cui all’art. 19, comma 1-quater della legge 109/94 e s.m., relativo ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici. In tali evenienze, pertanto, le stazioni appaltanti effettuano un artificioso frazionamento dell’opera al fine di aggirare la normativa nazionale e comunitaria” (cfr. ibidem).
La suddivisione in lotti di un appalto, dunque, afferisce bensì all’esercizio della discrezionalità della stazione appaltante, ma non vi è dubbio che il concreto esercizio di tale potere debba essere funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti nella procedura di affidamento degli appalti pubblici e non debba, in alcun modo, determinare una sostanziale violazione dei principi di libera concorrenza, par condicio e non discriminazione.
Ogni ulteriore considerazione della Stazione appaltante, riportata nella nota contenente le controdeduzioni della medesima, risulta inconsistente con riferimento alla vicenda in questione.
Si tratta, invero, di dichiarazioni apodittiche che non danno, di fatto, conto della scelta adottata,
limitandosi semplicemente ad affermare che: deve «essere cristallizzata la ratio che la suddivisione in lotti risponde, altresì, ad una valutazione dell’interesse pubblico al miglior utilizzo delle risorse finanziarie della collettività». Si cita al riguardo, la riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori,
«avendo impiegato mediamente quattro/cinque imprese specializzate per ciascun piano della struttura interessata dai lavori», che ha consentito «di non perdere i finanziamenti pubblici regionali».
Risulta del tutto evidente, al riguardo, che la circostanza richiamata attiene esclusivamente alle capacità organizzative e gestionali della Stazione appaltante e non può in alcun modo costituire una sorta di alibi al fine di giustificare eventuali violazioni della disciplina vigente.
Al riguardo, non può che concludersi nel senso che le considerazioni svolte dall’Amministrazione appaiono del tutto pretestuose ed inconsistenti rispetto alle contestazioni avanzate, atteso che risulta del tutto evidente che la scomposizione impropriamente realizzata dell’importo di gara non sia atta a configurare in alcuna maniera dei lotti funzionali o prestazionali, trattandosi di un’opera costituente un’unità strutturale e funzionale eseguita affidando separatamente parti distinte di essa.
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Per quanto premesso, alla luce delle controdeduzioni acquisite, la procedura avente riguardo ai lavori di adeguamento impiantistico energetico ex Clinica Nigro – Pellettieri da destinare ad uso uffici presenta evidenti profili di illegittimità per violazione del divieto di artificioso frazionamento dell’intervento.
Tutto quanto sopra considerato e ritenuto,
DELIBERA
- di ritenere gli affidamenti adottati dal Comune di Viggiano non conformi all’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, interpretato anche alla luce della richiamata previsione delle Linee Guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- di inviare, a cura dell’Ufficio Vigilanza Lavori, la presente deliberazione al Comune di Viggiano, in persona del Sindaco p.t. ed al responsabile del procedimento;
- di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti per l’eventuale seguito di competenza.
Il Presidente Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 luglio 2018.
Il Segretario Maria Esposito