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3 Legislazione ambientale

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Academic year: 2021

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S.Rossore Migliarino

3 Legislazione ambientale

Prenderemo ora in esame i vincoli presenti nell’area che, come detto in precedenza, fa parte del Parco Naturale Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli, tenendo presenti anche le direttive date dai comuni interessati, e il fatto che il territorio di studio è una Zona a Protezione Speciale.

3.1 Parco Naturale Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli

La superficie del Parco si estende sulla fascia costiera delle province di Pisa e Lucca, interessando i Comuni di Pisa, Viareggio, San Giuliano Terme, Vecchiano e Massarosa, per un totale di circa 24000 ettari (figura 3.1.1). L’area, anticamente lagunare e paludosa, è stata colmata, con l’andar del tempo, da detriti portati dal fiume Serchio e in maniera più importante dal fiume Arno. La bonifica del territorio, che si è prolungata per secoli, dai primi interventi della famiglia Medici fino a tempi più recenti (dal 1920 al 1940), ha definito l’attuale geografia del territorio. Questi interventi effettuati prima per colmata, cioè con l’apporto di sedimenti depositati dalle piene, e poi tramite sistemi di pompaggio (idrovore), hanno pian piano disegnato l’attuale assetto idrico del Parco, interventi che hanno interessato anche altri importanti corsi d’acqua e canali, tra cui il Fiume Morto, che nasce dai monti Pisani e sfocia in mare al centro di San Rossore; il Canale dei Navicelli, importante canale navigabile che collega Pisa con il porto di Livorno, e il Burlamacca, che regima le acque che defluiscono dal Lago di Massaciuccoli.

Figura 3.1.1: inquadramento del Parco Naturale Migliarino-S. Rossore Massaciuccoli; zoom sulla

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Il parco è stato istituito con la L.R. n°61 del 31/12/79 con lo scopo di “tutelare le caratteristiche ambientali e storiche del litorale pisano e lucchese e promuovere in esso la ricerca scientifica e la didattica naturalistica”. Inizialmente la gestione del Parco venne affidata ad un consorzio, detto Consorzio del Parco Naturale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, composto dai cinque comuni interessati (Viareggio, Vecchiano, S.Giuliano Terme, Pisa e Massarosa) e dalle Province di Pisa e Lucca, con l’impegno di redigere entro breve uno statuto. Purtroppo i problemi ambientali vennero spesso trascurati a vantaggio di interessi politici, quindi, grazie alla L.R. n°24 del 16/03/1994, il Consorzio verrà sostituito con l’Ente di Diritto Pubblico denominato “Ente Parco Regionale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli”

Essendo l’area d’interesse del parco molto vasta, venne deciso di dividere il territorio in tre zone:

· Zona centrale, comprendente le aree di maggior pregio naturalistico e paesaggistico

(Macchia Lucchese, Migliarino, Tombolo, San Rossore, il Lago di Massaciuccoli e gran parte del Padule settentrionale) dove erano vietate attività edilizia ed urbanistica che comportavano alterazione della natura dei luoghi, e le attività venatorie (caccia e pesca). · Zona esterna, occupata in gran parte da superfici agricole, dove rimanevano gli stessi

divieti della zona precedente, fatta eccezione per possibilità di interventi edilizi allo scopo di favorire le aziende agricole.

· Zona di salvaguardia posta al confine, dove si potevano essere praticate le attività venatorie in alcuni periodi dell’anno, decisi dalla Provincia, e l’attività edilizia ed urbanistica venivano gestite dal Comune. Al Parco rimaneva il compito di vigilare sulle due attività (Cavalli e Lambertini, 1990).

Questa zonizzazione non risultò adeguata, in quanto era troppo restrittiva e non teneva conto delle diverse tipologie ambientali esistenti. Si scelse allora di usare come strumento di programmazione il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), che divide il territorio nelle sette tenute storiche già presenti nel ‘700:

· Tenuta di Coltano e Castagnolo · Tenuta di San Rossore

· Tenuta di Migliarino

· Tenuta di Lago e Padule settentrionale del Massaciuccoli · Tenuta di Padule meridionale di Massaciuccoli

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Con la delibera n° 515 del 12/12/1989 venne approvato, dal Consiglio Regionale, il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento ed assumerà il nome di Piano del Parco. Questo è, attualmente, lo strumento principale che detta le regole generali circa l’organizzazione del territorio, i vincoli e le tutele.

Gli altri strumenti per la gestione del Parco sono:

? Il Regolamento, che disciplina l’esercizio di attività consentite all’interno del Parco.

? Il Piano Pluriennale Economico e Sociale, che è uno strumento per la promozione delle attività compatibili.

? Il Piano di Gestione, che serve per attuare il Piano del Parco. Ha efficacia di Piano Urbanistico Particolareggiato e ogni area viene dotata di un Piano di Gestione.

Per quanto riguarda l’organizzazione amministrativa del Parco, i soggetti che fanno parte dell’apparato del Parco sono specificati nella L. n°394, art 24 e sono:

· Consiglio direttivo; · Presidente;

· Direttore;

· Collegio dei revisori dei conti;

· Organo di consulenza tecnica e scientifica;

· Comunità del parco di cui vi fanno parte i Sindaci dei Comuni e i Presidenti delle Province i cui territori ricadono all’interno dal parco.

E’ la Comunità del Parco che adotta il Piano di sviluppo Economico e Sociale del Parco e vigila sulla sua attuazione (art. 16, comma 1, Statuto Ente Parco); inoltre ha facoltà di proporre programmi, interventi e attività in ogni materia propria (art.16, comma 6, Statuto Ente Parco). Il Presidente ed il Consiglio direttivo hanno compito di indirizzo, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti e le deliberazioni che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, spetta al direttore (art .21 e 22,Statuto Ente Parco; art. 12, LR 16/03/1994, n° 24).

3.1.1 La Tenuta di S.Rossore

Il territorio facente parte della Tenuta di San Rossore si estende dalla riva destra dell’Arno alla riva sinistra dal Serchio, e dalla fossa Cuccia al mare. Rappresenta un’oasi privilegiata sotto il profilo della fauna, della flora e del clima, e con i suoi 4800 ettari costituisce il cuore

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del Parco Regionale, non solo per la sua posizione geografica, ma anche per la ricchezza degli habitat e per le particolarità paesaggistiche. Per queste peculiarità è sempre stata una zona che ha destato l’interesse dell’uomo. Inizialmente era proprietà della Mensa Arcivescovile, poi nel ‘500 i Medici acquistarono una parte del territorio e fondarono la tenuta di S. Rossore “Cascine reali vecchie e nuove”, della quale si hanno notizie che vi venivano allevati, oltre agli animali tipici della zona come i daini e i cinghiali, anche i cavalli e i dromedari. Accanto all’area occupata dalla tenuta c’era il Feudo di Massarosa, feudo in seno alla repubblica lucchese fino al 1799. Si hanno notizie della zona nell’archivio storico lombardo, che nel 1905 la descrive come particolarmente ricca e interessante. La Tenuta di S. Rossore passò dai Medici ai Lorena, in seguito a Vittorio Emanuele II e quindi al regno d’Italia e poi, con la L. n°32 del 21/02/57, diventò un bene della Presidenza della Repubblica.

Il Piano di gestione in vigore attualmente nella Tenuta di S. Rossore è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco con la delibera n° 214 del 13/09/99. Tale piano ha validità di tre anni, ma se non ci sono cambiamenti da fare resta in vigore fino all’approvazione del piano successivo. Il piano di gestione, che rappresenta lo strumento attuativo del Piano del Parco, e si prefigge i seguenti obbiettivi:

? Tutela delle caratteristiche naturali, ambientali e storiche ? L’uso sociale

? La promozione della ricerca scientifica ? La promozione della didattica naturalistica

Di seguito andremo ad illustrare degli estratti di articoli del Piano di Gestione inerenti agli interventi di recupero ambientale, alla tutela degli arenili, e dei corpi idrici; alle modalità di fruizione e di navigazione, così da avere un quadro preciso sui vincoli presenti nell’area. · Art. 6: Interventi di recupero ambientale. Si elencano gli interventi prioritari all’interno

del Parco necessari all’eliminazione e alla prevenzione del degrado ambientale, cioè: depurazione delle acque superficiali; la protezione delle acque di falda da fonti inquinanti; il mantenimento della linea di costa attraverso interventi di protezione, che si rendono necessari per impedire, o limitare, il danneggiamento della morfologia dei luoghi, della flora, della fauna e in generale degli ecosistemi del Parco

· Art. 8: Arenile. E’ presente il divieto di balneazione sull’arenile di S. Rossore e non sono consentite le realizzazioni di strutture fisse o amovibili funzionali alla balneazione; non è consentito altresì l‘approdo all’arenile di qualsiasi natante, se non nei casi di necessità previsti dal codice della navigazione. A queste regole fa accezione la lingua di

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Figura 3.1.2: :Riserve Naturali del Parco Naturale

Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli

sabbia denominata “Penisola dei Gabbiani” che, opportunamente delimitata, può essere adibita all’uso sociale tradizionale e vi è permessa, infatti, la posa di ombrelloni e similari, da rimuovere la sera in conformità con quanto disposto dal Piano di Gestione della Tenuta di Migliarino e Fattoria di Vecchiano.

· Art. 18: Riserve Naturali. Scopo delle riserve naturali all’interno della tenuta è la manutenzione, la difesa e la ricostruzione degli habitat naturali. L’uso per altre finalità è subordinato alle finalità di protezione, valorizzazione e potenziamento dell’ambiente naturale e storico paesaggistico. Le riserve dovranno essere gestite in stretto rapporto con l’Ente Parco e all’interno di queste sono ammessi i seguenti interventi:

· Miglioramento e tutela del patrimonio naturale originario e ricostruzione di habitat scomparsi.

· Organizzazione di sentieri per la didattica naturalistica, ove compatibili. · Opere necessarie allo svolgimento delle attività scientifiche.

Una delle riserve naturali della tenuta di S. Rossore è quella di Bocca di Serchio, che si estende dalla parte nord-occidentale della tenuta di S. Rossore fino a nord del fiume e comprende sia il fiume stesso, che l’arenile e la zona boscata. Nell’articolo è specificato che la foce del fiume dovrà mantenere i suoi caratteri di naturalità, e quindi non potranno essere realizzate nell’ultimo tratto nuove opere atte a regimarne lo sbocco al mare, né attracchi per natanti, anche se temporanei. In

figura 3.1.2 sono rappresentate le riserve naturali all’interno del Parco Naturale Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli.

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Art. 19: Corpi idrici. I corpi idrici che fanno parte della tenuta sono l’Arno, il Serchio e una fitta rete di canali, tra cui il più significativo è il Fiume Morto. L’obiettivo del piano di Gestione è quello di migliorare la qualità delle acque e migliorarne la regimazione. Questo verrà fatto tramite Accordi di Programma e Conferenze di servizi tra tutti gli Enti interessati, che dovranno stabilire impegni, tempi e verifiche da attuare.

· Art. 24: La Navigazione. La navigazione nelle acque interne al Parco, quindi fiumi e canali, è ammessa, purché le barche a motore non superino la velocità di 4 nodi, pari a 7,4 km/h. La pesca è ammessa esclusivamente nelle forme e con le attrezzature previste dalla LRT n°25 del 24/4/84.

· Art. 9 del regolamento del Parco n7375 del 6/9/93: Opere ed interventi su strutture e manufatti lungo le acque interne al Parco. Per le opere e gli interventi soggetti a concessione edilizia gli interessati dovranno attivare la procedura necessaria tramite il comune di competenza.

3.1.2 La tenuta di Migliarino e Fattoria di vecchiano

La sponda destra della parte terminale del fiume Serchio fa parte della tenuta di Migliarino e Fattoria di Vecchiano, quindi per avere un quadro completo dei vincoli presenti su tale sponda è necessario far riferimento al Piano di Gestione della suddetta tenuta. Questo è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco con deliberazione n° 360 del 24/12/1997, e successivamente modificato con la deliberazione n°215/8/9/1999.

· Art. 14: Riserve Naturali. Viene fatta una distinzione tra Riserva Naturale Integrale e Riserva Naturale Orientata: Nella prima è vietata la fruizione, a parte qualche visita occasionale legata ad interessi scientifici e didattici, e tutti gli interventi sono volti al mantenimento delle caratteristiche biologiche, genetiche e paesaggistiche. Per il secondo tipo di Riserva le norme comportamentali sono diverse in quanto gli ecosistemi di rilevante importanza scientifico naturalistica contengono elementi estranei alla naturalità dei luoghi, quindi sono previsti interventi adeguati, volti al raggiungimento delle caratteristiche originarie del territorio. Inoltre la fruizione è ammessa, ma disciplinata nel tempo e nella quantità. Sono ammesse infatti strutture semplici e in materiali lignei, anche permanenti, purché siano a basso impatto visivo e utilizzate per le osservazioni delle comunità viventi e la raccolta dei dati scientifici.

La riserva naturale di Bocca di Serchio è di tipo Orientata. Nel Piano si specifica, per quelle zone, la volontà di far cessare l’attività del poligono di tiro e di far terminare

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anche l’uso di parcheggio nel periodo estivo, in quanto l’area sarà oggetto di un piano di recupero ambientale al fine di ricostruire il cordone dunale attualmente scomparso. Inoltre si vieta l’accesso ed il transito dei veicolo motorizzati se non espressamente autorizzati dall’Ente Parco.

· Art. 17.2: Navigabilità sul fiume Serchio. La navigabilità del fiume nel tratto compreso all’interno del Parco (dal ponte dell’Aurelia a Migliarino fino alla foce del fiume stesso), viene consentita solo alle imbarcazioni iscritte in un apposito registro tenuto dall’Ente Parco. Per essere iscritti è necessario che i natanti siano dotati di un motore che non superi gli 8 CV, che la massima velocità raggiunta sia di 4 nodi, pari a 7,4 Km/h, e la navigazione è vietata agli scooters d’acqua e a chi pratica scii acquatico.

· Art. 18: Interventi di restauro e ripristino ambientale, recupero edilizio e urbanistico in specifici ambiti progettuali. Sono gli interventi volti alla organizzazione dei centri, delle piazzole e dei riferimenti strutturali. Sono tutti interventi di restauro e ripristino ambientale e paesaggistico, e anche di recupero edilizio e urbanistico. Fatte salve le norme più restrittive presenti nel Piano di Gestione, gli interventi dovranno rispettare le norme della Delibera del Consiglio Regionale n° 230 del 21/6/1994 e della Legge Regionale n°64 del 14/4/1995.

· Art. 19: Caratteristiche degli interventi. In questo articolo sono elencati tutti gli interventi che il Parco ha intenzione di attuare, ma analizzeremo in dettaglio solo ciò che interessa il territorio della foce del Serchio. La destinazione dell’area è quella delle attività turistico ricreative, con attività relative al rimessaggio e manutenzione delle imbarcazioni, ristoro, ed aree a parcheggio. L’intervento comprende sistemazioni paesaggistiche, ristrutturazioni edilizie e creazione di nuove strutture del Parco. Si specifica che la progettazione delle aree e la sistemazione degli spazi aperti, oltre a rispettare le prescrizioni dell’Autorità di Bacino dovrà adeguarsi alla vegetazione presente e all’aspetto naturale dei luoghi. Per quanto riguarda la “Stazione Marittima” è da intendersi come “accosto lungo il percorso navigabile da realizzarsi attraverso apposita convenzione tra il Comune e l’Ente Parco previa demolizione delle strutture abusive presenti”.

Al fine di ricondurre la sponda destra del fiume Serchio ad un uso pubblico e sociale regolamentato, viene fatto divieto di realizzare su tale sponda strutture di qualsiasi tipo, siano esse baracche o pontili, e dovranno altresì essere rimosse tutte le strutture abusive esistenti anche mediante gli opportuni contatti con gli Enti pubblici competenti (Dipartimento del Territorio, Genio Civile, Capitaneria di Porto).

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Per raggiungere lo scopo di un uso regolamentato del territorio è stata affidata al Comune di Vecchiano la redazione di un progetto attuativo del Piano di Gestione della Tenuta di Migliarino, affinché si prevedano nel tratto della sponda destra del fiume Serchio, sia privato che demaniale, accosti pubblici e privati, e strutture pubbliche di servizio. Con tale Piano si prevede, inoltre, il divieto di effettuare l’ormeggio nel fiume, sia tramite boe che con altre modalità.

3.2 Direttive Internazionali

Il Parco Naturale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli rientra fra le zone soggette a protezione internazionale, essendo sia una delle zone umide protette individuate dal trattato di Ramsar, che una ZPS (Zona a Protezione Speciale).

3.2.1 La Convenzione di Ramsar (Iran, 1971)

Rappresenta il primo trattato di rilevanza mondiale dedicato alla difesa di un particolare ecosistema, in questo caso le “zone umide”, di cui viene riportata la definizione: "Le zone umide sono distese d'acqua lagunari, torbiere, o di acque naturali o artificiali, permanenti o temporanee, dove l'acqua è corrente o stagnante, dolce, salmastra o salata, comprese le distese d'acqua di mare la cui profondità nel momento di bassa marea non supera i sei metri".

Viene sottolineata l’importanza ambientale che hanno questi ecosistemi, come quello di svolgere funzioni ecologiche vitali, assicurando la regolazione dei regimi idrologici e ospitando una grande diversità biologica al loro interno. Viene evidenziato il fatto che l’eliminazione di queste zone comporta un grave danno ambientale, una perdita economica, culturale, scientifica e ricreativa, quindi devono essere tutelate con tutto l’impegno necessario. La loro tutela si può raggiungere con un "utilizzo durevole in favore dell'umanità in modo che sia compatibile con il mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ecosistema". Per utilizzo durevole si intende "l'utilizzo da parte dell'uomo di una zona umida in modo che le attuali generazioni abbiano il massimo vantaggio, conservando la capacità di soddisfare i bisogni e le aspirazioni anche delle generazioni future". In figura 3.2.1 sono rappresentate le Zone Umide d’importanza internazionale secondo la

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convenzione di Ramsar, all’interno del Parco Naturale Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli.

Figura 3.2.1: Zone umide del Parco Naturale

Migliarino-S. Rossore Massaciuccoli

3.2.2 Direttive europee“Uccelli” e “Habitat”

A livello europeo, alla fine degli anni ’70, si è cercato di adottare una linea di protezione adeguata per particolari ecosistemi e nel 1979 venne emanata la direttiva n° 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, chiamata “direttiva uccelli”, che individuò 181 specie e sottospecie in pericolo a cui dedicare una particolare attenzione. Gli Stati membri si assumono la responsabilità di proteggere queste specie soprattutto in fase di migrazione. Ciascuno di questi deve individuare delle aree importanti per gli uccelli e classificarle come aree di protezione speciale (SPA). Sono state classificate oltre 2900 SPA con un'estensione di quasi 210000 km² e la zona di Bocca di Serchio è una di queste. La direttiva mira a proteggere, gestire e regolare tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri, comprese le uova di questi uccelli, i loro nidi e i loro habitat, regolando lo sfruttamento di tali specie.

Zone Umide d’importanza internazionale secondo la convenzione di Ramsar

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Nel 1992, con la sottoscrizione di tutti gli Stati Membri alla Convenzione di Rio sulla Biodiversità, c’è stato il riconoscimento della conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali come priorità da perseguire, ponendosi come obiettivo quello di "anticipare, prevenire e attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della diversità biologica in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici". Tale visione già anticipata nella“direttiva uccelli” è stata ampliata con la nuova direttiva "Habitat" n°92/43/CEE concernente "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche".

Queste due direttive rappresentano i principali strumenti innovatori della legislazione in materia di conservazione della natura e della biodiversità; sottolineano l'importanza di tutelare la biodiversità attraverso un approccio ad ampia scala geografica. L'approccio conservazionistico rivolto alle singole specie minacciate è superato e va affiancato da azioni volte alla tutela di tutta la diversità biologica nelle sue componenti: genetica, di specie e di ecosistemi. Sulla base di tali considerazioni l'Unione Europea, nell' art. 3 della direttiva "Habitat", afferma la nascita di una rete ecologica europea denominata “Natura 2000”, finalizzata ad assicurare la continuità degli spostamenti migratori, dei flussi genetici delle varie specie, e a garantire la vitalità a lungo termine degli habitat naturali. Rete Natura 2000 attribuisce importanza non solo alle aree ad alta naturalità ma anche a quei territori contigui, indispensabili per mettere in relazione aree divenute distanti spazialmente ma vicine per funzionalità ecologica.

3.2.3 Individuazione dei SIC( Siti d’Importanza Comunitaria) e delle ZPS (Zone a Protezione Speciale)

In riferimento all'Allegato III della direttiva "Habitat", ogni Stato membro deve redigere un elenco di siti che ospitino habitat naturali e seminaturali, specie animali e vegetali selvatiche, e in base a tali elenchi e d'accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta un elenco di Siti d'Importanza Comunitaria (SIC). In Italia, i siti di Natura 2000 sono suddivisi, tenendo presenti gli habitat e le specie individuate, per Regione biogeografia: alpina, continentale e mediterranea. Ad oggi sono state individuate 2255 aree (di cui 311 coincidenti con ZPS designate, i cosiddetti siti di tipo C). In Italia il recepimento della Direttiva europea è avvenuto nel 1997 attraverso il regolamento DPR n° 357 del 8/9/97, modificato ed integrato dal D.P.R. n°120 del 12/3/2003.

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La Direttiva “Uccelli” non fornisce criteri omogenei per l’individuazione delle ZPS, come invece fa la Direttiva “Habitat” per i SIC, e per ovviare a questa mancanza la Commissione Europea ha commissionato, negli anni ottanta, all’Internetional Council for Bird Preservetion (oggi Bird Life International ), un’analisi della distribuzione dei siti importanti per la tutela delle specie di uccelli in tutti gli Stati dell’Unione. Tale studio ha portato alla realizzazione dell’inventario europeo IBA (Important Bird Areas), il primo a livello mondiale. La prima edizione dell’inventario è stata redatta nel 1989 e successivamente ampliata bel 2000. Le IBA italiane identificate sono 172 e rappresentano sostanzialmente tutte le tipologie ambientali del nostro Paese. Oggi l’individuazione delle nuove aree viene svolta dalle Regioni e dalle Province autonome, che ne richiedono successivamente la designazione al Ministero Dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, presentando un formulario standard e la cartografia del sito o dei siti proposti. Sta poi al Ministero, una volta appurato che tutto vada bene, trasmettere i formulari e le cartografie alla Commissione Europea. Dal momento della trasmissione, le ZPS entrano automaticamente a far parte della Rete Natura 2000 e su di esse si applicano pienamente le indicazioni delle Direttiva “Habitat” in termini di tutela e gestione.

Figura

Figura 3.1.1: inquadramento del Parco Naturale Migliarino-S. Rossore Massaciuccoli; zoom sulla
Figura 3.1.2: :Riserve Naturali del Parco Naturale

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