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PO.GR.02. Procedura Operativa per la Gestione dei Rifiuti Speciali Pericolosi (RSP)

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Codice Procedura: PO-GR-02 Titolo: Firma del Responsabile:

Revisione: 1

Data aggiornamento: 17/09/03

Procedura Operativa per la Gestione dei Rifiuti Speciali Pericolosi (RSP)

Il Direttore Amministrativo

PO.GR.02

Procedura Operativa per la Gestione dei Rifiuti

Speciali Pericolosi (RSP)

(2)

Codice Procedura: PO-GR-02 Titolo: Firma del Responsabile:

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Data aggiornamento: 17/09/03

Procedura Operativa per la Gestione dei Rifiuti Speciali Pericolosi (RSP)

Il Direttore Amministrativo

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Sommario

S

OMMARIO... 2

S

COPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 3

D

EFINIZIONI... 3

N

ORME DI RIFERIMENTO ... 4

D

OCUMENTI COLLEGATI... 5

C

OMPITI E RESPONSAB ILIT À... 5

M

ODALIT À

O

PERAT IVE... 7

Deposito temporaneo ... 7

Raccolta e Smaltimento ... 8

Registrazione... 11

S

OPRALLUOGHI DI VERIFICA... 12

E

MERGENZE... 12

A

LLEGAT I... 12

Allegato I – Schema del processo di identificazione del deposito temporaneo... 13

Allegato II – Schema del processo di raccolta e smaltimento RSP... 14

Allegato III – Algoritmo per l’attribuzione del codice CER... 17

Allegato IV – Direttiva 9/4/02 Allegato A... 18

Allegato V – Schema del processo di caratterizzazione del RSP secondo le norme ADR... 40

Allegato VI – Tabella di comparazione tra rifiuti pericolosi e normativa ADR ... 41

Allegato VII – Modelli di etichette per il trasporto dei RSP... 53

Allegato VIII – Esempi di classificazione ADR... 58

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Scopo e campo di applicazione

La presente procedura definisce le modalità di deposito temporaneo, raccolta, smaltimento e registrazione dei rifiuti speciali pericolosi (RSP) prodotti dalle diverse strutture dell’Ateneo.

La procedura si applica a tutte le strutture del Politecnico di Milano con sede in comune di Milano che producono rifiuti speciali pericolosi ai sensi del D.Lgs 22/97, soggette al D.R. N° 189/AG del 24.4.2002.

Definizioni

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

c) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

d) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

e) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs 22/97.

f) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs 22/97.

g) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni seguenti:

- I rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno.

- Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche.

h) siti “comuni” di deposito temporaneo: sono costituiti da aree non delimitate, attrezzate a contenere rifiuti nel rispetto degli adempimenti di legge, accessibili a tutti i produttori di rifiuti dell’Ateneo, ad eccezione delle imprese appaltatrici che lavorano (manutenzione) presso il Politecnico di Milano e che hanno obbligo, secondo le disposizioni del Capitolati d’Appalto, di prendersi in carico i rifiuti prodotti.

i) siti “privati” di deposito temporaneo: aree interne alle singole strutture del Politecnico di Milano, attrezzate a contenere rifiuti nel rispetto degli adempimenti di legge, il cui accesso è regolato secondo disposizioni interne ad ogni struttura.

j) piattaforma “Igloo”: struttura adibita a deposito temporaneo di rifiuti speciali sia pericolosi sia non pericolosi il cui accesso è regolato dalla presente procedura. La piattaforma “Igloo” sarà attiva fino al completamento della nuova piattaforma ecologica di via Bassini.

k) Smaltimenti ad hoc: operazione di raccolta di rifiuti derivanti da una produzione eccezionale non periodica in assenza di depositi temporanei “privati” e “comuni” e non accettabili in Igloo.

l) rifiuti speciali: rifiuti definiti all’art.7, c.3 del D.Lgs 22/97.

m) rifiuti speciali pericolosi: rifiuti non domestici individuabili dall’all. A della Direttiva del 9/4/2002.

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n) formulario di trasporto: documento di identificazione dei rifiuti trasportati previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 15. Il modello del formulario è approvato dal DM 145/98. Le modalità di compilazione sono definite con la circolare n° GAB/DEC/812/98.

o) Registro di carico e scarico rifiuti: registro, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Il modello del registro di c/s è approvato dal DM 148/98. Le modalità di compilazione sono definite con la circolare n°

GAB/DEC/812/98.

p) Autorizzazione: nella presente procedura vengono indicati con tale termine i seguenti documenti:

- Iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per le categorie previste (art. 9 del DM 406/98)

- Perizia giurata dell'idoneità' dei mezzi di trasporto e successive dichiarazioni di conformità dei mezzi della perizia eseguita da parte del Responsabile Tecnico (Deliberazione prot. n°

004/CN/ALBO del 27/09/2000 e successive modificazioni).

- Nomina del Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (1.8.3 del DM 6/6/02;

art.3 del D.Lgs 40/00).

- Autorizzazione all'esercizio di impianto trattamento rifiuti (art. 28 del D.Lgs 22/97) o Comunicazione inizio attività (se attività di recupero soggetta a art 33 del D.Lgs 22/97 e DM 5/2/98)

Norme di riferimento

• D.R. N° 189/AG del 24.4.2002 - Emanazione del Regolamento della gestione dei rifiuti prodotti nel Politecnico di Milano.

• D.Lgs. Governo n° 22 del 05/02/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

• Direttiva (naz.) del 09/04/2002 - Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti.

• Decreto Ministeriale n° 141 del 11/03/1998 - Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica.

• Decreto Ministeriale n° 145 del 01/04/1998 - Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

• Decreto Ministeriale n° 148 del 01/04/1998 - Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) , e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

• Circolare del 04/08/1998 n° GAB/DEC/812/98 - Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148.

• Decreto Ministeriale n° 406 del 28/04/1998 - Regolamento recante norme di attuazione di

direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese

che effettuano la gestione dei rifiuti.

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• Decreto Ministeriale del 06/06/2002 - Traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2001 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001 in materia di trasporto di merci pericolose su strada.

• Delibera del 27/07/1984 - Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti.

• Deliberazione prot. n° 004/CN/ALBO del 27/09/2000 - Contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneità dei mezzi di trasporto di cui all'art. 12, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n° 406.

• D.Lgs. Governo n° 40 del 04/02/2000 - Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

Documenti collegati

• PO.GR.01 – Procedura Operativa per la Gestione dei Rifiuti Speciali Non Pericolosi (RSNP).

• PO.GR.03 – Procedura Operativa di Sorveglianza e Sopralluoghi.

• PO.GR.04 – Procedura Operativa per la Gestione della Cartografia Digitale e del Database dei Rifiuti d’Ateneo.

• PO.GR.05 – Procedura Operativa per la Gestione delle Emergenze Rifiuti: modalità operative e sistema sanzionatorio.

• LG.GR.01 – Linee Guida per la Gestione dei Rifiuti Speciali all’interno delle strutture d’Ateneo

• MOD.GR.01 – Modulo richiesta smaltimento

• MOD.GR.02 – Modulo richiesta nuovo contenitore

Compiti e responsabilità

• DA – Direttore Amministrativo. E’ Titolare della gestione dei rifiuti prodotti dalle Strutture del Politecnico di Milano ai fini degli adempimenti di legge (art. 3 del D.R. N° 189/AG).

Il DA approva la presente procedura e successivi aggiornamenti.

• GR – Gestore dei Rifiuti. Organizza e gestisce lo smaltimento dei rifiuti secondo le disposizioni di cui all’art.4 del D.R. N° 189/AG.

Ai fini della presente procedura il GR ha il compito di:

- Verificare la corretta applicazione della procedura.

- Archiviare i formulari di trasporto dei RSP raccolti dalla piattaforma “Igloo” (1

a

e 4

a

copia).

- Registrare sul registro di carico e scarico in dotazione al Centro per la Sicurezza i RSP della piattaforma Igloo o RSP derivanti da smaltimenti ad hoc.

- Verificare ed archiviare le Autorizzazioni (Iscrizione Albo Gestori Rifiuti, perizia giurata

dei mezzi, nomina del consulente per il trasporto di merci pericolose, Autorizzazione

all’esercizio dell’impianto di trattamento/recupero) dei trasportatori e/o smaltitori terzi

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diversi dalle Imprese assegnatarie del Servizio di smaltimento (IASS). La verifica consiste nel controllo della validità delle autorizzazioni e della compatibilità dei rifiuti da smaltire con i codici autorizzati al trasporto.

- Seguire a vista la raccolta alla piattaforma “Igloo”. Se la raccolta è effettuata da trasportatori terzi diversi dalle Imprese assegnatarie del Servizio di smaltimento (IASS), verificare che l’automezzo impiegato sia autorizzato a trasportare, anche ai fini dell’ADR, il rifiuto oggetto della raccolta.

- Archiviare, elaborare e mettere a disposizione i dati sulla produzione dei RSP.

- Gestire l'accesso e l’utilizzo della piattaforma “Igloo”.

- Approvare e fornire nuovi contenitori “privati” per RSP ai RS che ne fanno richiesta.

- Approvare e fornire le strutture produttrici di RSP di registro di carico e scarico.

- Verificare periodicamente la corretta tenuta dei registri delle strutture.

- Redigere, diffondere e aggiornare la cartografia digitale riportante le aree di deposito temporaneo dei RSP.

- Inviare ai RS le 4

e

copie dei formulari di trasporto dei RSP raccolti dai depositi “privati”.

- Coordinare i Referenti di Struttura (RS) e le Imprese assegnatarie del Servizio di smaltimento (IASS).

- Revisionare la procedura.

• RST – Responsabili di struttura. A seconda della tipologia statutaria della struttura, sono individuati da:

o Presidi di Facoltà (limitatamente alle Presidenze di Facoltà).

o Direttori di Dipartimento.

o Presidenti di Consigli Scientifici o Presidenti dei Comitati di Gestione delle strutture di supporto.

o Dirigenti di area.

I RST sono responsabili della gestione dei rifiuti, in termini di rispetto degli adempimenti di legge, del DR 189/AG e della presente procedura, per quanto di competenza della propria struttura. Nominano il Referente di Struttura (RS) per la gestione dei rifiuti.

Ai fini della seguente procedura ogni RST ha il compito di:

- Provvedere, con la consulenza del RS, alla formazione ed informazione del proprio personale, in merito all’applicazione della presente procedura

• RS – Referenti di Struttura. Hanno il compito di organizzare e di gestire presso la propria struttura la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti in applicazione del D.R. N° 189/AG (art.6).

Ai fini della presente procedura ogni RS ha il compito di:

- Verificare la corretta applicazione della procedura all’interno della propria struttura.

- Caratterizzare i RSP prodotti presso la propria struttura e attribuirne il codice CER, classi di pericolosità, classe ADR e numero ONU.

- Regolamentare l’accesso ai luoghi “privati” di deposito temporaneo di RSP all’interno della propria struttura.

- Verificare lo stato di manutenzione ed il rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di deposito temporaneo di RSP.

- Registrare sul registro di carico e scarico in dotazione alla propria struttura i RSP

depositati nelle proprie aree “private”.

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- Seguire a vista la raccolta ai depositi “privati” e nei casi di “smaltimenti ad hoc”. Se la raccolta è effettuata da trasportatori terzi diversi dalle Imprese assegnatarie del Servizio di smaltimento (IASS), verificare che l’automezzo impiegato sia autorizzato, anche ai fini ADR, a trasportare il rifiuto oggetto della raccolta.

- Verificare la correttezza e completezza del Formulario di Trasporto in sede di rilascio.

- Trasmettere al GR copia dei formulari di trasporto dei RSP.

- Coordinare i produttori di RSP della propria struttura e il GR.

• IASS – Imprese Assegnatarie del Servizio di Smaltimento. Provvedono al corretto smaltimento dei RSP in conformità al Capitolato d’Appalto.

Ai fini della presente procedura le IASS sono responsabili:

- Dell'emissione e rilascio in fase di raccolta del Formulario di Trasporto.

- Della restituzione della 4

a

copia del Formulario nei tempi previsti dal D.Lgs 22/97.

- Della trasmissione delle Autorizzazioni di trasportatori e smaltitori terzi incaricati della raccolta dei RSP.

- Della fornitura su richiesta del GR di contenitori idonei al deposito temporaneo di RSP.

Modalità Operative Deposito temporaneo

La presente sezione definisce le modalità operative per la scelta del luogo di deposito fra le diverse modalità (Piattaforma “Igloo”, Depositi temporanei “privati”) e di approvazione e collocazione di nuove aree di deposito temporaneo per RSP.

Il processo sopra definito si svolge secondo il diagramma di flusso riportato in allegato I.

Ogni RS classifica i rifiuti prodotti determinandone il codice CER in conformità alla direttiva 09/04/2002, secondo l’algoritmo riportato in allegato III. L’elenco dei codici CER di cui all’all. A della direttiva 9/4/02 è richiamato in allegato IV alla presente procedura. I RSP sono individuati nella direttiva citata dal simbolo *. Per ogni rifiuto pericoloso dovranno essere determinate anche le classi di pericolosità secondo i canoni della stessa direttiva. Se il rifiuto è un RSNP si applica la procedura PO.GR.01.

I RSP sono soggetti alle normative ADR. Ogni RS quindi determina la classe, il codice di classificazione, il numero ONU in conformità al DM 6/6/02. Il RS può avvalersi inoltre dello schema di riferimento riportato in allegato V.

Ai fini della classificazione ADR e dell’assegnazione del numero ONU si ritiene d’ausilio ai RS allegare alla presente procedura (all.VI) una tabella di comparazione tra rifiuti pericolosi e normativa ADR.

Poiché tale tabella fa riferimento ai vecchi codici CER e numeri ONU, la tabella dovrà essere adattata con trasposizione dei codici CER in allegato B alla Direttiva 9/4/02. I codici di classificazione ADR devono essere aggiornati al DM 6/6/02. In allegato VIII sono riportati alcuni esempi di classificazione di RSP in base alle norme ADR.

Una volta classificato il RSP, ogni RS individua il deposito temporaneo secondo le seguenti priorità:

1) deposito temporaneo “privato” se il RS dispone di un area di deposito “privato" adatta alla

tipologia di rifiuto. Se tale sito non è disponibile ma la produzione del rifiuto è rilevante e

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continua, il RS può fare richiesta di un contenitore privato al GR compilando il modulo MOD.GR.02. Il GR ha la facoltà di respingere o di approvare la richiesta. In quest’ultimo caso richiede la fornitura del contenitore alle IASS che provvedono alla consegna presso la struttura.

Se la struttura che ha richiesto un contenitore privato per RSP è sprovvista di registro di carico e scarico il GR ha il compito di fornirglielo.

2) Deposito temporaneo “Igloo” se il RSP è conferibile in tale deposito. Per richiedere il conferimento in Igloo il RS compila il MOD.GR.01. Tale modulo dovrà pervenire al GR per concordare le modalità di accesso all’Igloo. In particolare:

• Il GR concorda con il RS, una volta ricevuta la richiesta, la data del conferimento.

• Il GR indica l’area interna all’Igloo destinata ad ospitare il rifiuto oggetto di conferimento, segue a vista le operazioni di deposizione del rifiuto e verifica che tutti i rifiuti conferiti siano conformi a quanto dichiarato nel modulo di richiesta. In caso di rifiuti diversi da quanto dichiarato sarà stabilita una nuova destinazione nel rispetto della presente procedura.

3) Richiesta di smaltimento ad hoc se il RS non ha individuato un deposito di cui ai punti precedenti. La richiesta si effettua al GR tramite MOD.GR.01.

Ai fini della corretta applicazione della procedura si fanno le seguenti precisazioni:

• Ogni RS ha la facoltà di redigere procedure interne per la raccolta interna dei RSP e la gestione dei depositi temporanei “privati”. Per la stesura di tali procedure ogni RS si avvale delle linee guida predisposte dal GR con il documento LG.GR.01.

• I RSP in ogni luogo di deposito temporaneo dovranno essere etichettati (art. 6, c.5 del D.Lgs 22/97). L’etichettatura (Delibera 27/7/84) ha lo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti. Poiché la normativa non fissa tipologie di etichette da applicare al solo fine dello stoccaggio si stabilisce di estendere la validità dell’etichettatura prevista per il trasporto anche per i rifiuti in deposito temporaneo (vedi paragrafo successivo).

• Il GR non potrà in ogni caso accettare richieste verbali o scritte di nuovi contenitori su documenti diversi dal MOD.GR.02 – Modulo richiesta nuovo contenitore.

• Le chiavi di accesso all’Igloo sono in dotazione esclusivamente al GR.

Raccolta e Smaltimento

La presente sezione descrive l’iter che i RS ed il GR devono seguire per la richiesta di smaltimento di RSP alloggiati nei siti di deposito temporaneo di cui al paragrafo precedente.

Il processo si svolge secondo il diagramma di flusso riportato in allegato II.

L’operazione che apre e chiude la fase di raccolta e smaltimento di RSP è la registrazione sul registro di carico e scarico. A tal proposito si adottano le seguenti disposizioni:

• Ogni RS deve indicare sul registro la quantità espressa in volume e completare la registrazione del peso all’arrivo della 4

a

copia del formulario.

• I movimenti di carico e scarico relativi ai RSP conferiti in Igloo ed agli smaltimenti ad hoc dei RSP vengono registrati dal GR sul registro dell’unità locale Politecnico di Milano.

• Ogni struttura che detiene un registro compila il campo “luogo di produzione del rifiuto” con la

denominazione della struttura stessa.

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• In tutte le operazioni di scarico saranno indicate le IASS nel campo “intermediario”.

A seconda del sito di deposito temporaneo in cui è presente il RSP si hanno tre distinte modalità operative per raccolta e smaltimento:

1) Smaltimento dalla piattaforma “Igloo”.

Le operazioni di raccolta sono disposte dal GR e concordate con le IASS a seguito dell’invio dei dati, in analogia alle voci del MOD.GR.01, circa il RSP da smaltire.

In base a tali dati, le IASS:

• comunicano al GR eventuali nuovi trasportatori e/o smaltitori ed inviano le Autorizzazioni degli stessi. Il GR effettua un controllo preventivo alla raccolta sull’idoneità dell’azienda incaricata al trasporto e/o allo smaltimento del rifiuto da smaltire.

• Provvedono all’emissione del formulario di trasporto.

In fase di raccolta il GR svolge tre tipi di controlli:

• del formulario di trasporto, volto alla verifica della corretta compilazione del documento da parte delle IASS nei confronti delle informazioni fornite (assegnazione del codice CER, quantità presunte, indicazioni n° ONU e classe per il trasporto in ADR nelle annotazioni, ecc.).

• delle targhe degli automezzi di trasportatori non IASS, volto alla verifica del rispetto della autorizzazione dei singoli veicoli al trasporto del rifiuto da smaltire

• della dotazione dei veicoli di trasportatori non IASS prevista dalle norme ADR.

Il GR effettua l’operazione di scarico del RSP sul registro riportando il corrispondente numero di formulario, archivia la 1

a

copia di quest’ultimo e, ultimate le operazioni di smaltimento da parte delle IASS, la 4

a

copia del formulario di trasporto.

2) Smaltimento da depositi temporanei “privati”.

Il RS, una volta preso in carico il rifiuto, richiede lo smaltimento al GR compilando il modulo MOD.GR.01.

Il GR invia i dati per lo smaltimento alle IASS analogamente a quanto descritto al punto 1), controlla l’Autorizzazione di eventuali nuovi trasportatori e/o smaltitori ed invia al RS l’elenco degli automezzi autorizzati (targhe).

Il formulario emesso dalle IASS viene rilasciato al RS in fase di raccolta. In tale fase il RS effettua i controlli:

• del formulario di trasporto, volto alla verifica della corretta compilazione del documento da parte delle IASS nei confronti delle informazioni fornite (assegnazione del codice CER, quantità presunte, indicazioni n° ONU e classe per il trasporto in ADR nelle annotazioni).

• delle targhe degli automezzi di trasportatori non IASS, volto alla verifica del rispetto della autorizzazione dei singoli veicoli al trasporto del rifiuto da smaltire

• della dotazione dei veicoli di trasportatori non IASS prevista dalle norme ADR

Al termine delle operazioni di raccolta il RS effettua l’operazione di scarico del RSP sul registro riportando il corrispondente numero di formulario e archivia la 1

a

copia di quest’ultimo

Al termine delle operazioni di smaltimento le IASS inviano al GR le 4

e

copie dei formulari. Il GR invia, entro 10 gg. dal ricevimento, l’originale delle 4

e

copie ai rispettivi destinatari (ovvero agli RS che hanno richiesto lo smaltimento e detengono il Registro di carico e scarico). Ogni registrazione di scarico sui registri deve essere accompagnata dal rispettivo formulario di trasporto (1

a

e 4

a

copia appena disponibile).

3) Smaltimenti ad hoc.

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In questo caso le operazioni di raccolta sono avviate dal GR ma sono seguite presso la struttura dal RS. Il GR concorda con le IASS a seguito dell’invio dei dati, in analogia alle voci del MOD.GR.01, le modalità ed i tempi per la raccolta del RSP da smaltire. In base a tali dati, le IASS:

• comunicano al GR eventuali nuovi trasportatori e/o smaltitori ed inviano le Autorizzazioni degli stessi. Il GR effettua un controllo preventivo alla raccolta sull’idoneità dell’azienda incaricata al trasporto e/o allo smaltimento del rifiuto da smaltire.

• Provvedono all’emissione del formulario di trasporto.

In fase di raccolta, presso la struttura che ha richiesto lo smaltimento ad hoc, il RS verifica:

• La correttezza del formulario di trasporto (assegnazione del codice CER, quantità presunte, indicazioni n° ONU e classe per il trasporto in ADR nelle annotazioni , ecc.).

• Il rispetto della autorizzazione, dei veicoli dei trasportatori non IASS, al trasporto del rifiuto da smaltire, in base al controllo delle targhe degli automezzi.

• La dotazione dei veicoli di trasportatori non IASS prevista dalle norme ADR

Al termine della raccolta il RS invia l’originale della 1

a

copia del formulario al GR che ha il compito di archiviarla ed effettuare l’operazione di scarico. Ultimate le operazioni di smaltimento da parte delle IASS, il GR archivia anche 4

a

copia del formulario di trasporto

Ai fini della corretta applicazione della procedura si fanno le seguenti precisazioni:

• I controlli sulle Autorizzazioni delle IASS sono effettuati dal GR in seguito all’affidamento dell’incarico e tramite verifiche a campione, durante le operazioni di raccolta, programmate nella PO.GR.03. In tali circostanze vengono annotate e registrate secondo le modalità di cui al paragrafo successivo le date di scadenza delle stesse.

• Il Formulario rifiuti previsto dal D.Lgs 22/97 può comprendere anche il documento di trasporto delle merci pericolose: in questo caso nello spazio delle annotazioni il formulario riporterà numero ONU, classe, designazione ufficiale di trasporto e la dicitura: lo speditore … dichiara che la merce è stata correttamente classificata ed è ammessa al trasporto stradale secondo le disposizioni dell’ADR e che il suo stato, il suo condizionamento, l’imballaggio come pure l’etichettatura ed il carico in comune sono conformi alle prescrizioni dell’ADR e della normativa nazionale vigente.

• I RSP durante il trasporto dovranno essere etichettati (art. 15, c.3 del D.Lgs 22/97):

- Conformemente al punto 2.3 della Delibera 27/7/84. Sui contenitori dei rifiuti tossici e nocivi - colli o mezzi di trasporto - oltre alle etichettature previste dalle norme ADR devono essere in ogni caso apposti:

 sui mezzi di trasporto, una targa di metallo di lato di cm 40, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile;

 sui colli una etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm 15 x 15, recanti la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. I colori delle targhe, dell’etichetta e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI (vedi Allegato VII, parte I).

- Il produttore di rifiuti pericolosi dovrà imballare ed etichettare i propri rifiuti

conformemente alle norme ADR. Su ogni collo devono pertanto essere collocate:

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 L’etichetta indicante il numero ONU corrispondente alla merce contenuta, preceduto dalle lettere "UN".

 le l’etichette identificative della classe secondo i modelli di etichette di cui al 5.2.2.2.2 del Decreto Ministeriale del 06/06/2002. I modelli di cui sopra sono riportati nella presente procedura in allegato VII parte II.

• Dotazione dei veicoli secondo le norme ADR che devono essere verificate dagli RS in fase di raccolta ad opera di trasportatori non IASS:

- Documento di trasporto contenente (tale documento non è necessario se il Formulario di trasporto rifiuti riporta nelle annotazioni le caratteristiche ADR del rifiuto trasportato):

 il numero ONU, preceduto dalla dicitura "RIFIUTO";

 la designazione ufficiale di trasporto della materia o dell’oggetto, completata, se del caso (vedere 3.1.2.6) dal nome tecnico, chimico o biologico, conformemente alla sezione 3.1.2;

 la classe delle merci, o, per le materie ed oggetti della classe 1, la divisione, immediatamente seguita dalla lettera del gruppo di compatibilità;

 se del caso, il gruppo d’imballaggio attribuito alla materia o all’oggetto;

 le sigle ADR o RID;

 il numero e la descrizione dei colli;

 la quantità totale di merci pericolose alla quale si applicano le indicazioni (espressa in volume o in massa lorda, o in massa netta come appropriato); NOTA: Nel caso in cui si applichi il 1.1.3.6, la quantità totale di merci pericolose trasportate nell'unità di trasporto deve essere espressa sotto la forma di un valore calcolato conformemente alle disposizioni applicabili del 1.1.3.6.

 Il nome e l'indirizzo del o degli speditori;

 Il nome e l'indirizzo del o dei destinatari;

 una dichiarazione conforme alle disposizioni di ogni accordo particolare.

 Il posto e l’ordine nei quali le informazioni devono apparire nel documento di trasporto possono essere scelti liberamente. Tuttavia a), b), c), d) ed e) devono apparire in quest’ordine, per esempio "1098 ALCOL ALLILICO, 6.1, I, ADR".

- Istruzioni scritte in possesso del conducente, precisanti in modo conciso, per ogni materia od oggetto trasportato o per ogni gruppo di merci presentanti gli stessi pericoli le informazioni che devono essere seguite in caso di incidente o emergenza che possa sopravvenire durante un trasporto. Tale disposizione non si adotta in caso di trasporto in quantità limitate, per ogni unità di trasporto, inferiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 2.2.7.1.2 come pure ai capitoli 3.3. e 3.4 del DM 6/6/02.

- Etichetta avente dimensioni di almeno 250 mm x 250 mm, corrispondente all’etichetta per la merce pericolosa trasportata. Tale disposizione non si adotta in caso di trasporto in quantità limitate, per ogni unità di trasporto, inferiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 2.2.7.1.2 come pure ai capitoli 3.3. e 3.4 del DM 6/6/02

- Due pannelli rettangolari di colore arancio retroriflettente fissati uno avanti l'unità di trasporto e l'altro dietro. Tale disposizione non si adotta in caso di trasporto in quantità limitate, per ogni unità di trasporto, inferiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 2.2.7.1.2 come pure ai capitoli 3.3. e 3.4 del DM 6/6/02.

• Il GR non potrà in ogni caso accettare richieste di smaltimento da parte degli RS non accompagnate dal MOD.GR.01 – Modulo richiesta smaltimento.

Registrazione

La fase di registrazione dei dati è a cura del GR, sulla base delle indicazioni fornite dai RS. I dati oggetto

di registrazione si riferiscono:

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1) ai luoghi di deposito temporaneo 2) ai RSP smaltiti

Per operare tale registrazione il GR predispone ed aggiorna rispettivamente per le due tipologie di informazione:

a) una cartografia digitale su supporto GIS

b) un database sul modello predisposto dalla CCIAA

Le modalità di gestione della cartografia e del database sono regolate dalla procedura operativa PO.GR.04.

Sopralluoghi di verifica

Il GR pianifica sopralluoghi al fine di verificare la corretta applicazione della procedura. Tale piano è regolato da apposita procedura PO.GR.03.

Emergenze

Le situazioni di emergenza, e le relative istruzioni per fronteggiarle, che possono insorgere nella gestione dei RSP sono individuate dal GR nella procedura PO.GR.05.

Allegati

Allegato I – Schema del processo di identificazione del deposito temporaneo Allegato II – Schema del processo di raccolta e smaltimento RSP

Allegato III – Algoritmo per l’attribuzione del codice CER Allegato IV – Direttiva 9/4/02 allegato A

Allegato V– Schema del processo di caratterizzazione del RSP secondo le norme ADR.

Allegato VI – Tabella di comparazione tra rifiuti pericolosi e normativa ADR.

Allegato VII – Modelli di etichette per il trasporto dei RSP

Allegato VIII – Esempi di classificazione ADR

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Allegato I – Schema del processo di identificazione del deposito temporaneo

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Allegato II – Schema del processo di raccolta e smaltimento RSP

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Allegato III – Algoritmo per l’attribuzione del codice CER.

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Allegato IV – Direttiva 9/4/02 Allegato A

Direttiva 09/04/2002

Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti.

ALLEGATO A - Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

Introduzione

1. Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della direttiva

75/442/CEE.

L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza.

La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE.

2. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva.

3. Diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli.

Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

3.1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.

È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.

Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

3.2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identifcare il codice corretto.

3.3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

3.4. Se un determinato rifiuto non e classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata ai punto 3.1.

4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco " * " sono rifiuti pericolosi si sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5.

Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

• punto di infiammabilità < 55 °C,

• una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > 0,1 %,

• una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > 3 %,

• una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > 25%,

• una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > 1%,

• una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > 5%,

• una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > 10%,

• una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > 20%,

• una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > 0,1%,

• una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > 1%,

• una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > 0,5%,

• una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione

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> 5%,

• una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > 0,1%

• una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > 1%;

5. Ai fini del presente Allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che é o sarà classificata come

pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio; arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.

6. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio.

Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4.

La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.

7. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi.

Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 74/442/CEE come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

8. Fatto salvo il disposto di cui al punto 7, gli Stati Membri possono decidere in casi eccezionali che un tipo di rifiuto classificato nell'elenco come non pericoloso presenta almeno una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE.

In casi eccezionali gli Stati Membri possono decidere, sulla base di riscontri documentati dal detentore nella maniera più opportuna, che un determinato tipo di rifiuto classificato come pericoloso non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE.

9. Le decisioni adottate dagli Stati Membri conformemente al punto 8 sono comunicate alla Commissione, che esamina e confronta tutte queste decisioni e valuta se occorra provvedere ad una modifica dell'elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi alla luce delle decisioni degli Stati Membri.

10. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui al punto 1 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose).

Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe.

I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.

11. Per la numerazione delle voci contenute nell'elenco sono state applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati numeri specificati nella decisione 94/3/CE della Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco.

Ai rifiuti che sono stati aggiunti e' stato attribuito un codice non ancora utilizzato nella decisione della Commissione 94/3/CE, né nella decisione della Commissione 2000/532/CE.

INDICE

Capitoli dell'elenco

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

07 Rifiuti dei processi chimici organici

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi,

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sigillanti e inchiostri per stampa 09 Rifiuti dell'industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

01 01 rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali 01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso 01 03 05* altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi 01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09 scarti di sabbia e argilla

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione 01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 01 05 05* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

01 05 06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02 scarti di tessuti animali 02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

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02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito 02 01 07 rifiuti della silvicoltura

02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 02 01 10 rifiuti metallici

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02 scarti di tessuti animali

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti 02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole 02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili 03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati 03 02 02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati 03 02 03* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici 03 02 04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

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03 02 05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose 03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone 03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 01 carniccio e frammenti di calce 04 01 02 rifiuti di calcinazione

04 01 03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida 04 01 04 liquido di concia contenente cromo

04 01 05 liquido di concia non contenente cromo

04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo 04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo 04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 rifiuti dell'industria tessile

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) 04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 04 02 16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio 05 01 02* fanghi da processi di dissalazione 05 01 03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi 05 01 04* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione 05 01 05* perdite di olio

05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature 05 01 07* catrami acidi

05 01 08* altri catrami

05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 05 01 11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

05 01 12* acidi contenenti oli

05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 01 15* filtri di argilla esauriti

(23)

Codice Procedura: PO-GR-02 Titolo: Firma del Responsabile:

Revisione: 1

Data aggiornamento: 17/09/03

Procedura Operativa per la Gestione dei Rifiuti Speciali Pericolosi (RSP)

Il Direttore Amministrativo

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05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio 05 01 17 bitumi

05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone 05 06 01* catrami acidi

05 06 03* altri catrami

05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale 05 07 01* rifiuti contenenti mercurio

05 07 02 rifiuti contenenti zolfo 05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi 06 01 01* acido solforico ed acido solforoso

06 01 02* acido cloridrico 06 01 03* acido fluoridrico

06 01 04* acido fosforico e fosforoso 06 01 05* acido nitrico e acido nitroso 06 01 06* altri acidi

06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi 06 02 01* idrossido di calcio

06 02 03* idrossido di ammonio

06 02 04* idrossido di sodio e di potassio 06 02 05* altre basi

06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici 06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri

06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti

06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 06 04 03* rifiuti contenenti arsenico

06 04 04* rifiuti contenenti mercurio

06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti 06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione

06 06 02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi

06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02 06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni

06 07 01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 06 07 02* carbone attivato dalla produzione di cloro 06 07 03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio 06 07 04* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto 06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati

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06 08 02* rifiuti contenenti clorosilano 06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

06 09 02 scorie fosforose

06 09 03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose 06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03 06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti

06 10 02* rifiuti contenenti sostanze pericolose 06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti

06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio 06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti 06 13 01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici 06 13 02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)

06 13 03 nerofumo

06 13 04* rifiuti della lavorazione dell'amianto 06 13 05* fuliggine

06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base 07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 01 04* altri solventi organici , soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati

07 01 08* altri fondi e residui di reazione

07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 02 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 02 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati

07 02 08* altri fondi e residui di reazione

07 02 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 07 02 13 rifiuti plastici

07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 07 02 16* rifiuti contenenti silicone pericoloso

07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16 07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11) 07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 03 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 03 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

Riferimenti

Documenti correlati

vista la relazione a firma congiunta del coordiantore amministrativo e della direzione tecnica, parte integrante della presente determina a contrarre, con la quale èstata manifesta

(Per l'elenco completo degli argomenti, nel cui ambito l'indicazione e la successione possono variare nel corso della settimana, si veda l'ordine del giorno)..

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da Publiacqua

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di

101212 - rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 101211 101213 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. 10 13 rifiuti

10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento

[r]

RITENUTO necessario e opportuno, al fine di assicurare la continuità all’azione amministrativa e la piena operatività e svolgimento delle funzioni istituzionali, nelle more