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ASTENSIONE OBBLIGATORIA

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Academic year: 2022

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(1)

CCNL Dipendenti da Agenti Immobiliari Professionali – 20 settembre 2001 107 107 107

certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

Art. 134 Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle.

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

Genitor

e

Durata Periodo Godimento

Retribuzione Previdenz a Madre 5 mesi più

eventuali altri periodi che siano

autorizzati dall’Ispettorato

del Lavoro

- Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (1)

- Dopo il parto (la nascita del bimbo): 3 o 4 mesi (1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro.

Indennità economica pari all’80% della retribuzione spettante, posta a carico dell’INPS dall’articolo 74 della Legge 23/12/1978, n.

833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1 della Legge 29/2/1980, n. 33.

L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a

conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 28/2/1980, n. 33.

Copertura al 100%

(2)

I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti

contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità

supplementari e ferie.

Per il periodo di astensione obbligatoria, ad esclusione di quello anticipato di cui all’art. 5 della legge 1204/71,

l’indennità verrà integrata dal datore di lavoro in modo da

raggiungere il 100% della retribuzione netta mensile cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento dell’attività lavorativa, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del

(3)

CCNL Dipendenti da Agenti Immobiliari Professionali – 20 settembre 2001 109 109 109

precedente articolo 131.

Padre (2)

3 mesi Dopo la nascita del bimbo

Indennità economica pari all’80% della retribuzione spettante, con le stesse modalità sopra previste per la madre.

Copertura al 100%

(1) La lavoratrice può scegliere, nell’ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto.

(2) L’astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre.

ASTENSIONE FACOLTATIVA

Genitor

e

Durata Periodo Godimento

Retribuzione Previdenza

Madre 6 mesi (3) continuativi o

frazionati

Nei primi 8 anni di vita del bambino

Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino.

Per i periodi

successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta (4).

Per l’erogazione

Copertura al 100% per i mesi goduti fino

al terzo anno di età del bambino.

Per i periodi successivi copertura commisurata al

200%

dell’assegno sociale, con

possibilità d’integrazione

(4)

dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria.

Il periodo di

astensione facoltativa è computato

nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto.

da parte dell’interessato.

Padre 6 mesi (3) Nei primi 8 anni di vita del bambino

Documenti da

presentare

Una

dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10

Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino.

Per i periodi

successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta (4).

Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per

Copertura al 100% per i mesi goduti fino

al terzo anno di vita del bambino.

Per i periodi successivi copertura commisurata al

200%

dell’assegno sociale, con

possibilità d’integrazione

da parte dell’interessato.

(5)

CCNL Dipendenti da Agenti Immobiliari Professionali – 20 settembre 2001 111 111 111

giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia.

l’astensione obbligatoria.

(3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d’astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/ lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione.

(4) Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione. ( Lire 23.429.250 per il 2000 )

ALLATTAMENTO (RIPOSI ORARI)

Genitor

e

Durata Periodo Godimento

Retribuzione Previdenza

Madre 2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora

ciascuno cumulabili.

Tali riposi comportano il

diritto della lavoratrice ad

uscire dalla sede di lavoro.

Nel primo anno di vita del bambino.

Per detti riposi è dovuta dall’INPS una indennità pari all’intero

ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.

L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a

conguaglio con gli importi contributivi dovuti all’Ente assicuratore, ai

Copertura commisurata al

200%

dell’assegno sociale, con

possibilità d’integrazione

da parte dell’interessato.

(6)

sensi dell’articolo 8 della Legge 9/12/1977, n. 903.

Padre (5)

2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora

ciascuno cumulabili.

Tali riposi, comportano il

diritto del lavoratore padre ad uscire

dalla sede di lavoro.

Nel primo anno di vita del bambino.

Per detti riposi, valgono le stesse norme di legge e le stesse modalità sopra previste per la lavoratrice madre.

Copertura commisurata al

200%

dell’assegno sociale, con

possibilità d’integrazione

da parte dell’interessato.

(5) Il diritto all’astensione per allattamento spetta al padre in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, ovvero nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre.

MALATTIA DEL BIMBO

Genitore Durata e Periodo

Godimento

Retribuzione Previdenza

Madre (6) Senza limiti fino ai 3 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico.

5 giorni l’anno dai 3 agli 8 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico.

La malattia del bimbo con ricovero ospedaliero

interrompe le ferie del genitore.

Nessuna.

Tali periodi danno diritto a quanto previsto all’articolo 7, comma 1, della Legge 8/3/2000, n.

53.

Copertura al 100%

per i periodi goduti fino al terzo anno di

età del bambino.

Per i periodi successivi copertura

commisurata al 200% dell’assegno

sociale, con possibilità d’integrazione da

parte dell’interessato.

Padre (6) Senza limiti fino ai 3 anni del bambino,

Nessuna. Copertura al 100%

fino ai 3 anni del

(7)

CCNL Dipendenti da Agenti Immobiliari Professionali – 20 settembre 2001 113 113 113

dietro presentazione di certificato medico.

5 giorni l’anno dai 3 agli 8 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico.

La malattia del bimbo con ricovero interrompe le ferie del genitore.

Tali periodi danno diritto a quanto previsto all’articolo 7 comma 1 della Legge 8/3/2000, n.

53.

bimbo.

Per i periodi successivi copertura

commisurata al 200% dell’assegno

sociale, salvo integrazione dell’interessato.

(6) Il diritto all’astensione per la malattia dei bimbi spetta alternativamente al padre o alla madre.

TITOLO XXI

Sospensione del lavoro

Art.135 Sospensione

In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di cui al Titolo XXV, per tutto il periodo della sospensione.

La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche

calamità, eventi atmosferici straordinari ed altri casi di forza maggiore.

Riferimenti

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