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certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Art. 134 Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle.
ASTENSIONE OBBLIGATORIA
Genitore
Durata Periodo Godimento
Retribuzione Previdenz a Madre 5 mesi più
eventuali altri periodi che siano
autorizzati dall’Ispettorato
del Lavoro
- Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (1)
- Dopo il parto (la nascita del bimbo): 3 o 4 mesi (1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro.
Indennità economica pari all’80% della retribuzione spettante, posta a carico dell’INPS dall’articolo 74 della Legge 23/12/1978, n.
833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1 della Legge 29/2/1980, n. 33.
L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a
conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 28/2/1980, n. 33.
Copertura al 100%
I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti
contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità
supplementari e ferie.
Per il periodo di astensione obbligatoria, ad esclusione di quello anticipato di cui all’art. 5 della legge 1204/71,
l’indennità verrà integrata dal datore di lavoro in modo da
raggiungere il 100% della retribuzione netta mensile cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento dell’attività lavorativa, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del
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precedente articolo 131.
Padre (2)
3 mesi Dopo la nascita del bimbo
Indennità economica pari all’80% della retribuzione spettante, con le stesse modalità sopra previste per la madre.
Copertura al 100%
(1) La lavoratrice può scegliere, nell’ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto.
(2) L’astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre.
ASTENSIONE FACOLTATIVA
Genitore
Durata Periodo Godimento
Retribuzione Previdenza
Madre 6 mesi (3) continuativi o
frazionati
Nei primi 8 anni di vita del bambino
Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino.
Per i periodi
successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta (4).
Per l’erogazione
Copertura al 100% per i mesi goduti fino
al terzo anno di età del bambino.
Per i periodi successivi copertura commisurata al
200%
dell’assegno sociale, con
possibilità d’integrazione
dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria.
Il periodo di
astensione facoltativa è computato
nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto.
da parte dell’interessato.
Padre 6 mesi (3) Nei primi 8 anni di vita del bambino
Documenti da
presentare
Una
dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10
Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino.
Per i periodi
successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta (4).
Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per
Copertura al 100% per i mesi goduti fino
al terzo anno di vita del bambino.
Per i periodi successivi copertura commisurata al
200%
dell’assegno sociale, con
possibilità d’integrazione
da parte dell’interessato.
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giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia.
l’astensione obbligatoria.
(3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d’astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/ lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione.
(4) Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione. ( Lire 23.429.250 per il 2000 )
ALLATTAMENTO (RIPOSI ORARI)
Genitore
Durata Periodo Godimento
Retribuzione Previdenza
Madre 2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora
ciascuno cumulabili.
Tali riposi comportano il
diritto della lavoratrice ad
uscire dalla sede di lavoro.
Nel primo anno di vita del bambino.
Per detti riposi è dovuta dall’INPS una indennità pari all’intero
ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a
conguaglio con gli importi contributivi dovuti all’Ente assicuratore, ai
Copertura commisurata al
200%
dell’assegno sociale, con
possibilità d’integrazione
da parte dell’interessato.
sensi dell’articolo 8 della Legge 9/12/1977, n. 903.
Padre (5)
2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora
ciascuno cumulabili.
Tali riposi, comportano il
diritto del lavoratore padre ad uscire
dalla sede di lavoro.
Nel primo anno di vita del bambino.
Per detti riposi, valgono le stesse norme di legge e le stesse modalità sopra previste per la lavoratrice madre.
Copertura commisurata al
200%
dell’assegno sociale, con
possibilità d’integrazione
da parte dell’interessato.
(5) Il diritto all’astensione per allattamento spetta al padre in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, ovvero nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre.
MALATTIA DEL BIMBO
Genitore Durata e PeriodoGodimento
Retribuzione Previdenza
Madre (6) Senza limiti fino ai 3 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico.
5 giorni l’anno dai 3 agli 8 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico.
La malattia del bimbo con ricovero ospedaliero
interrompe le ferie del genitore.
Nessuna.
Tali periodi danno diritto a quanto previsto all’articolo 7, comma 1, della Legge 8/3/2000, n.
53.
Copertura al 100%
per i periodi goduti fino al terzo anno di
età del bambino.
Per i periodi successivi copertura
commisurata al 200% dell’assegno
sociale, con possibilità d’integrazione da
parte dell’interessato.
Padre (6) Senza limiti fino ai 3 anni del bambino,
Nessuna. Copertura al 100%
fino ai 3 anni del
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dietro presentazione di certificato medico.
5 giorni l’anno dai 3 agli 8 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico.
La malattia del bimbo con ricovero interrompe le ferie del genitore.
Tali periodi danno diritto a quanto previsto all’articolo 7 comma 1 della Legge 8/3/2000, n.
53.
bimbo.
Per i periodi successivi copertura
commisurata al 200% dell’assegno
sociale, salvo integrazione dell’interessato.
(6) Il diritto all’astensione per la malattia dei bimbi spetta alternativamente al padre o alla madre.