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Gli strumenti:
IL CICLO DI PERFORMANCE
1. obiettivi di performance delle varie unità organizzative e individuale (persone);
2. collegamento tra gli obiettivi e
l’allocazione delle risorse (finanziarie, strumentali, patrimoniali);
3. misurazione delle performance e
valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
4. rendicontazione delle performance ai fini interni e rendicontazione esterna delle performance ai competenti organi esterni ed ai cittadini.
“PERFORMANCE PLAN”
CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE
“PERFORMANCE REPORT”
Trasparenza anticorruzione
Lez_12_13_PMP_Nardo 4 e 5 aprile 2017
Ogni PA deve valutare la performance
• Dell’amministrazione nel suo complesso
• Delle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola
• Dei singoli dipendenti
Prof. Luciano Hinna 3
Che cosa si intende per performance?
Una definizione di base
La “performance” è:
• il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato)
• che un soggetto (sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo)
• apporta attraverso la propria azione
• al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi
• ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita.
Fabio Monteduro 3
Che cosa si intende per performance?
Un concetto multidimensionale
– Il concetto di performance è complesso e multidimensionale.
– Secondo G. Bouckaert bisogna considerare ci sono due aspetti che rendono il concetto di performance multidimensionale:
• Ampiezza della performance (span): input à output à outcome intermedi e finali
• Profondità della performance (depth): società à organizzazioni à politiche / programmi à individui / gruppi
– Data la sua multidimensionalità si preferisce parlare delle
“performance” (al plurale). Questo è l’approccio seguito nella riforma Brunetta
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La valutazione “a cascata”:
• il vertice politico che assegna gli
obiettivi valuta la classe dirigenziale, sulla scorta della proposta che riceve dall'organismo indipendente di
valutazione della performance
• i dirigenti a loro volta valutano il
personale ad essi assegnato
“ Piano triennale di performance” e
“ Relazione annuale” per ogni PA
correlazione forte tra performance delle organizzazioni e performance dei dirigenti
e dei dipendenti
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Compiti organi di indirizzo politico-amministrativo:
• entro il 31 gennaio definisce il Piano triennale degli obiettivi di performance (artt. 5 e 10)
• monitoraggio della performance (art. 6)
• entro il 30 giugno definisce la Relazione sulla performance (anno precedente)
• definisce il Programma triennale trasparenza (art. 11)
Chi valuta (art. 12, art. 13, art. 14, art. 15):
• Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit);
• Organismi indipendenti di valutazione della performance;
• l’organo di indirizzo-politico amministrativo di
ciascuna amministrazione;
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La Commissione per la valutazione è indipendente ed autonoma e opera in
collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato ed eventualmente in
raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche
Composta da 5 componenti (esperti di elevata professionalità, anche esterni all’amministrazione) che dureranno in
carica 6 anni e potranno essere
confermati una sola volta
La Commissione svolge una sorta di vigilanza sull'operato degli organismi indipendenti
di valutazione della performance:
• mediante definizione dei requisiti che i relativi componenti devono avere
• mediante il parere che è chiamata a pronunciare sulla nomina dei predetti organismi a cura dei
rispettivi organi politici
• mediante la definizione di modelli di indagine per il benessere organizzativo e l ’ attuazione della
valutazione
Gli Organismi indipendenti provvedono, entro il 30 settembre 2010, sulla base degli indirizzi della Commissione per la
valutazione, a definire i sistemi di
valutazione della performance in modo da assicurarne la
piena operatività a decorrere dal 1 gennaio 2011
L ’ Organismo di valutazione
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