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Gli strumenti: IL CICLO DI PERFORMANCE

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Academic year: 2021

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Gli strumenti:

IL CICLO DI PERFORMANCE

1.  obiettivi di performance delle varie unità organizzative e individuale (persone);

2.  collegamento tra gli obiettivi e

l’allocazione delle risorse (finanziarie, strumentali, patrimoniali);

3.  misurazione delle performance e

valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;

4.  rendicontazione delle performance ai fini interni e rendicontazione esterna delle performance ai competenti organi esterni ed ai cittadini.

“PERFORMANCE PLAN”

CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE

“PERFORMANCE REPORT”

Trasparenza anticorruzione

Lez_12_13_PMP_Nardo 4 e 5 aprile 2017

(2)

Ogni PA deve valutare la performance

•  Dell’amministrazione nel suo complesso

•  Delle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola

•  Dei singoli dipendenti

(3)

Prof. Luciano Hinna 3

Che cosa si intende per performance?

Una definizione di base

La “performance” è:

•  il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato)

•  che un soggetto (sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo)

•  apporta attraverso la propria azione

•  al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi

•  ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita.

Fabio Monteduro 3

(4)

Che cosa si intende per performance?

Un concetto multidimensionale

–  Il concetto di performance è complesso e multidimensionale.

–  Secondo G. Bouckaert bisogna considerare ci sono due aspetti che rendono il concetto di performance multidimensionale:

•  Ampiezza della performance (span): input à output à outcome intermedi e finali

•  Profondità della performance (depth): società à organizzazioni à politiche / programmi à individui / gruppi

–  Data la sua multidimensionalità si preferisce parlare delle

“performance” (al plurale). Questo è l’approccio seguito nella riforma Brunetta

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La valutazione “a cascata”:

•  il vertice politico che assegna gli

obiettivi valuta la classe dirigenziale, sulla scorta della proposta che riceve dall'organismo indipendente di

valutazione della performance

•  i dirigenti a loro volta valutano il

personale ad essi assegnato

(6)

Piano triennale di performance” e

Relazione annuale” per ogni PA

correlazione forte tra performance delle organizzazioni e performance dei dirigenti

e dei dipendenti

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Compiti organi di indirizzo politico-amministrativo:

•  entro il 31 gennaio definisce il Piano triennale degli obiettivi di performance (artt. 5 e 10)

•  monitoraggio della performance (art. 6)

•  entro il 30 giugno definisce la Relazione sulla performance (anno precedente)

•  definisce il Programma triennale trasparenza (art. 11)

(8)

Chi valuta (art. 12, art. 13, art. 14, art. 15):

• Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit);

• Organismi indipendenti di valutazione della performance;

• l’organo di indirizzo-politico amministrativo di

ciascuna amministrazione;

(9)

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La Commissione per la valutazione è indipendente ed autonoma e opera in

collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione

pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato ed eventualmente in

raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche

(10)

Composta da 5 componenti (esperti di elevata professionalità, anche esterni all’amministrazione) che dureranno in

carica 6 anni e potranno essere

confermati una sola volta

(11)

La Commissione svolge una sorta di vigilanza sull'operato degli organismi indipendenti

di valutazione della performance:

•  mediante definizione dei requisiti che i relativi componenti devono avere

•  mediante il parere che è chiamata a pronunciare sulla nomina dei predetti organismi a cura dei

rispettivi organi politici

•  mediante la definizione di modelli di indagine per il benessere organizzativo e lattuazione della

valutazione

(12)

Gli Organismi indipendenti provvedono, entro il 30 settembre 2010, sulla base degli indirizzi della Commissione per la

valutazione, a definire i sistemi di

valutazione della performance in modo da assicurarne la

piena operatività a decorrere dal 1 gennaio 2011

LOrganismo di valutazione

(13)

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OIV

Art. 14 Dlgs n. 150/2009

Organo monocratico o 3 elementi

esterni con “elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della

performance e della valutazione del personale delle PPAA”

Chiarimenti delibera Civit n. 12/2013

(14)

Art. 14, commi 7, 8, 9 e 10

E’ costituita una struttura tecnica (né numero min. né mass.) con un

Responsabile con “specifica professionalità ed esperienza nel

campo della misurazione della performance nelle PPAA”

Struttura tecnica permanente di supporto

all’OIV

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